Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Cessioni gratuite: alleggeriti gli adempimenti fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 A cura di Marco Brugnolo Una delle modalità più comuni di sostegno agli enti operanti del settore non profit, da parte di un azienda, alternativa alle donazioni in denaro, è quella delle cessioni gratuite di beni alla cui produzione o commercializzazione è diretta l attività d impresa. Trattasi di una tipologia di operazioni, che potremmo considerare donazioni in natura, che non trova, tuttavia, una disciplina unitaria nell ordinamento tributario; il relativo trattamento fiscale agevolato e i connessi adempimenti che ne consentono l applicazione, sono infatti contenuti in varie disposizioni, peraltro non perfettamente coordinate. La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sul tema in questione, modificando una norma dettata in materia di Iva, finalizzata al superamento della presunzione legale di cessione non documentata di cui all art. 1 del D.P.R. n. 441/1997: in particolare, la novella normativa, con riferimento a determinate cessioni gratuite poste in essere dal 1 gennaio 2016, amplia l ambito di applicazione dell esonero dall invio della comunicazione preventiva all Amministrazione finanziaria, prescritta dall art. 2 del medesimo decreto. Le cessioni gratuite: disposizioni generali Numerose sono le disposizioni normative che disciplinano, in senso agevolativo, le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o commercializzazione è diretta l attività d impresa; in assenza di dette disposizioni, tali cessioni gratuite sarebbero pienamente rilevanti sotto il profilo fiscale, costituendo ricavi da computare ai fini della determinazione del reddito d impresa, nonché operazioni imponibili ai fini Iva secondo l aliquota prevista per la specifica categoria dei beni ceduti. 1

2 Come normalmente previsto nel comparto tributario, a fronte delle agevolazioni o semplificazioni concesse dalla normativa a particolari tipologie di cessioni gratuite, la normativa stessa dispone l osservanza di specifici adempimenti e l adozione di particolari procedure. In particolare, ai fini del tributo indiretto opera, in linea generale, l art. 2, comma 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale costituiscono operazioni rilevanti ai fini Iva anche le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, a prescindere dal loro valore. Preso atto della particolare tipologia di tali cessioni di beni (a fronte delle quali manca la copertura diretta delle spese sostenute per l acquisto o la produzione), il legislatore ha previsto una modalità di calcolo della base imponibile derogatoria rispetto alle regole ordinarie; i sensi dell art. 13, comma 2, lett. c) del medesimo D.P.R. n. 633/1972, infatti, la base imponibile (cui applicare l imposta indiretta alle previste aliquote) di tale cessione è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Sotto il profilo impositivo diretto, di contro, i beni alla cui produzione o commercio è diretta l attività d impresa sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Tale tipologia di cessioni, ai sensi dell art. 85, comma 2 del Tuir, genera ricavi, la cui quantificazione, poiché manca un corrispettivo, va effettuata sulla base del valore normale. Il concetto di valore normale dei beni ceduti gratuitamente, ai fini dell imposizione diretta, è codificato nell art. 9, comma 3 del Tuir, come prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. La norma da ultimo citata fornisce ulteriori indicazioni, ai sensi delle quali per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento, ove possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Al di là della divergenza sulle modalità di determinazione della base imponibile per i due cennati settori impositivi principali, risulta evidente come la cessione gratuita di beni normalmente commercializzati dall azienda, quindi senza l incasso del relativo corrispettivo, non comporti alcun vantaggio sotto il 2

3 profilo fiscale, se non nella determinazione dell ammontare imponibile ai fini Iva che, a differenza delle cessioni onerose, non avviene a valori di mercato (prezzi di listino, valore normale, etc.), ma a valori di costo, comportando in tal modo il calcolo di un imposta generalmente inferiore (salvo i casi in cui il costo del bene ceduto gratuitamente non abbia nel tempo subito un incremento). La medesima agevolazione, di contro, non viene prevista ai fini dell imposizione diretta, per la quale si deve sempre fare riferimento al valore normale, nei termini sopra specificati. Art. 85 D.P.R. n. 917/ Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; ( ) 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Art. 2 D.P.R. n. 633/1972 [2] Costituiscono inoltre cessioni di beni: [21] ( ) 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis; ( ) 3

4 Le cessioni gratuite ai fini Iva nel non profit: semplificazioni dalla Legge di Stabilità Ora, ferma restando la rilevanza ai fini Iva delle cessioni gratuite di cui all art. 2, n. 4, quelle effettuate nei confronti di: - enti pubblici; - associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; - ONLUS, sono qualificate come operazioni esenti dall art. 10, n. 12 del D.P.R. n. 633/1972. Tale qualificazione comporta che il loro valore (calcolato al costo ai sensi dell art. 13, comma 2, lett. c) non viene caricato di Iva; tuttavia, occorre effettuare una rettifica alla detrazione, ai sensi dell art. 19-bis2 del medesimo decreto, per il recupero dell Iva detratta a monte sullo stesso valore di acquisto. La disposizione, tuttavia, va coordinata con quella contenuta nell art. 6, comma 15 della Legge 13/05/1999, n. 133, in forza della quale i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del DPR n. 633/1972, e da questi ultimi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto: tale tipologia di cessioni, pertanto, non subirà alcuna limitazione al diritto di detrazione dell IVA assolta a monte dall impresa cedente. L applicazione del regime agevolativo ai fini dell Iva alle cessioni in commento è condizionato dal rispetto delle procedure e degli adempimenti prescritti dall art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 441/1997, che reca una specifica disciplina, rilevante sotto il profilo probatorio, proprio per le cessioni di cui all art. 10, n. 12 del D.P.R. n. 633/1972. In altri termini, il rispetto dei seguenti adempimenti, prescritti nel citato art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 441/1997, da un lato esclude l operatività della presunzione di cessione non documentata prevista dall art. 1 del DPR 441/1972, dall altro legittima l applicazione, da parte dell impresa cedente, della norma di esenzione di cui all art. 10, n. 12 del D.P.R. 633/1972: 4

5 a. Comunicazione preventiva Trattasi di una comunicazione scritta che il cedente deve inviare all Ufficio dell Agenzia delle Entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del contribuente), con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da cedere gratuitamente. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna dei beni al beneficiario. Considerata la mancata emanazione del decreto ministeriale di approvazione dello specifico modello, prevista dall art. 5, comma 1 lett. b) del DPR n. 441/1997, è consentita la predisposizione della comunicazione scritta in argomento in forma libera. Il testo originario della norma in commento, esonerava l azienda dall invio della citata comunicazione, in presenza di cessioni di beni il cui costo non fosse superiore a euro L art. 1, comma 396 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha notevolmente ampliato la portata agevolativa della norma in questione, sostituendo la lett. a) del secondo comma dell art. 2 in commento. A seguito della novella normativa, per le cessioni gratuite di beni poste in essere a partire dal 1 gennaio 2016, non sarà più obbligatoria la comunicazione preventiva indirizzata alla Guardia di Finanza e all Agenzia delle Entrate, qualora: - l ammontare del costo di tali beni non sia superiore a euro; - oppure, si tratti di beni facilmente deperibili. La lettera della norma consente di precisare che, ai fini dell applicazione della semplificazione in commento (esonero dalla comunicazione preventiva), le cessioni gratuite eseguite dal 1 gennaio 2016 nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, 5

6 istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché nei confronti delle ONLUS, sono soggette all obbligo comunicativo preventivo nei confronti dell Amministrazione finanziaria, solo qualora si tratti di beni non facilmente deperibili, il cui valore di costo (calcolato con riferimento ad ogni singola cessione gratuita) superi l ammontare di euro; di contro, per i beni facilmente deperibili (si pensi a prodotti alimentari non a lunga conservazione, o a medicinali prossimi alla scadenza), la legge di stabilità 2016 ha di fatto soppresso l obbligo comunicativo, a prescindere dal valore della cessione. b. Emissione del documento di trasporto AI sensi della lett. b) del secondo comma dell art. 2 in commento, la cessione gratuita di beni normalmente commercializzati dall azienda, nei confronti degli enti elencati all art. 10, n. 12 del D.P.R. n. 633/1972, deve essere accompagnata dall emissione del documento di trasporto, disciplinato dal D.P.R. n. 472/1996. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni ceduti, nonché la causale del trasporto. Un esemplare del documento deve essere consegnato all ente destinatario per la conservazione nella propria contabilità interna. Ovviamente, gli estremi del citato documento dovranno essere riportati nella fattura che l impresa è comunque obbligata ad emettere, ai sensi dell art. 21, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972. c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Ai sensi della successiva lett. c) della norma in esame, dopo l effettuazione della cessione gratuita, l ente ricevente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ove l'ente medesimo attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto che li ha scortati. Ovviamente, atteso che l interesse a fornire, nei confronti dell Amministrazione finanziaria, la prova che i beni non presenti in azienda sono stati ceduti gratuitamente ad uno dei soggetti indicati nell art. 10, n. 12 del D.P.R. n. 633/1972, e che tali cessioni sono state legittimamente trattate e 6

7 contabilizzate come operazioni esenti, è prevalentemente dell impresa cedente, quest ultima dovrà richiedere all ente destinatario e beneficiario della cessione gratuita di fornire copia della citata dichiarazione sostitutiva, da conservare agli atti, unitamente alla comunicazione preventiva (se inviata), alla fattura emessa in esenzione da Iva e al documento di trasporto. In mancanza anche di uno solo degli elencati adempimenti, la cessione gratuita nei confronti degli enti indicati nell art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633/1972 si considera non più esente, ma imponibile al tributo, secondo l aliquota stabilita per la categoria specifica dei beni ceduti. Art. 10 D.P.R. n. 633/ Sono esenti dall'imposta: ( ) 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. ( ) Art. 2 D.P.R. n. 441/1997 (in vigore fino al 31/12/2015) 2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni; b) emissione del documento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; 7

8 c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b). Art. 2 D.P.R. n. 441/1997 (in vigore dal 1 gennaio 2016) 2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili; b) emissione del documento previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b). Tabella esplicativa SOGGETTO OBBLIGATO ADEMPIMENTO ESONERO Impresa cedente Comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate e alla GDF (almeno 5 giorni prima della cessione) - fino al 31/12/2015: beni di costo complessivo non superiore a dal 1 gennaio 2016: a) beni di costo complessivo non superiore a

9 Impresa cedente Documento di trasporto b) beni facilmente deperibili. Ente beneficiario Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Fac simile comunicazione per la cessione gratuita a enti pubblici o privati Alfa srl Via Nazionale 11, Treviso Tel. - Fax C.F.: P.I.: Spett. Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Treviso Via CAP Città Spett.le Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Treviso Via CAP Città Il sottoscritto, nato a il e residente a, in qualità di legale rappresentante della Alfa srl, con sede a Treviso, Via Nazionale 11, Codice fiscale, Partita IVA 9

10 COMUNICA Che ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, in data 29/01/2016, alle ore 10.00, presso lo stabilimento sito in Treviso, via Nazionale 11, si procederà alla consegna alla Fondazione Beta, con sede a Padova, corso Milano 143 (C.F.: ), dei seguenti beni, prodotti dalla nostra azienda: (indicare natura, qualità e quantità) Gli elencati beni, il cui trasporto sarà effettuato a cura della medesima Fondazione, vengono ceduti gratuitamente ai sensi dell art. 10, n. 12) del DPR n. 633/1972 con destinazione presso la sede della medesima, in Padova, corso Milano 143. L ammontare complessivo (al valore di acquisto) di tali beni risulta pari a. (*) Treviso, 15 gennaio 2016 Firma (*) la comunicazione non è obbligatoria se il valore non è superiore a , ovvero se si tratti di beni facilmente deperibili. 10

11 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Ai sensi dell art. 2, comma 2, D.P.R. n. 441/97, il sottoscritto sig., nato a, il, residente a, in Via, C.F., nella sua qualità di legale rappresentante della Fondazione Beta, con sede a Padova, in Corso Milano, 143 C.F., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, attesta di aver ricevuto, in data 29/01/2016, presso la sede della Fondazione Beta, i seguenti beni ceduti gratuitamente dalla società Alfa srl di Treviso, via Nazionale 11: Quantità Descrizione Si attesta, altresì, che gli elencati beni corrispondono a quanto indicato nel documento di trasporto n. del emesso dalla predetta società ed allegato alla presente dichiarazione sostitutiva. Si allega fotocopia del documento di identità. Padova, 29/01/2016 In fede ( ) 11

12 Cessioni gratuite alle Onlus Qualora si tratti di cessioni gratuite effettuate a beneficio delle Onlus, le disposizioni agevolative ai fini Iva, sopra commentate (art. 10. n. 12 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 441/1997), devono essere coordinate con quelle dettate in modo specifico per le Onlus, dal D.Lgs. n. 460/1997, rilevanti sia ai fini dell imposizione diretta, che dell Iva. In particolare, le cessioni gratuite di determinati beni aziendali a beneficio delle Onlus rientrano nella disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore di tali soggetti, introdotta per la prima volta nell'ordinamento tributario dall'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997. In particolare, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso art. 13 (disciplina delle erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni alle ONLUS): - le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa all'usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa ai sensi del Tuir 1 ; - I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, diversi da quelli di cui al precedente alinea, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ai sensi dell articolo 85, comma 2, del Tuir. Detti beni si considerano distrutti agli effetti dell imposta sul valore aggiunto. In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura a favore delle ONLUS, recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell art. 85, comma 2 del TUIR, il quale considera ricavi, fra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa. 1 La norma fa riferimento al vecchio art. 53, comma 2 del TUIR, poi sostituito con modifiche nell attuale art. 57, ma costituisce una deroga all art. 85, comma 2 del Tuir. 12

13 In particolare, è consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale. Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza). Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell'art. 13 in esame, come sostituito dall art. 1, comma 130 della Legge n. 244/2007, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, comunque destinati all'eliminazione dal circuito commerciale. Come precisato dalla C.M. n. 26/E del 26/03/2008, la norma introdotta dalla Legge Finanziaria, in vigore dal 1 gennaio 2008, limita l applicazione del regime agevolato alla cessione di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa che abbiano i seguenti requisiti: - deve trattarsi di beni non di lusso ; - detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in imperfezioni, alterazioni, danni o vizi; - dette anomalie devono essere tali da non modificare l idoneità di utilizzo degli stessi beni; - le imperfezioni, le alterazioni, i danni o i vizi devono essere tali, tuttavia, da non consentire la commercializzazione o la vendita dei beni, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione. Peraltro, i beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla ONLUS non possono più in alcun modo essere commercializzati o ceduti dalla ONLUS beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Nella formulazione in vigore dal 1 gennaio 2008, sono oggetto del regime fiscale agevolato le cessioni gratuite dei beni che presentino le caratteristiche sopra descritte fino ad un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato; pertanto, il limite di fruibilità del beneficio non è più stabilito in un importo fisso, ma varia in proporzione all entità del reddito d impresa dichiarato. 13

14 La C.M. n. 168/E del 1998 precisa che, per costo specifico di un bene, deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo varie voci di spesa quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc. Peraltro il novellato comma 3 dell art. 13 (dalla Legge Finanziaria 2008) ha previsto espressamente che i beni oggetto di cessione gratuita alle ONLUS si considerano, alle condizioni e limiti ivi espressamente indicati, distrutti agli effetti dell IVA. Ciò comporta che l impresa donante può, dal 1 gennaio 2008, cedere i beni senza applicazione dell IVA e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione fruita a monte ; rimangono, di contro, esenti ai sensi dell art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni gratuite di cui al comma 2 dell art. 13 in esame. Si ribadisce, tuttavia, l operatività della disposizione contenuta nell art. 6, comma 15 della Legge 13/05/1999, n. 133, in forza della quale i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del D.P.R. n. 633/1972 (ivi comprese le ONLUS), e da questi ultimi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; anche tale tipologia di cessioni, pertanto, non subirà alcuna limitazione al diritto di detrazione dell IVA assolta a monte dall impresa cedente. Come chiarito in più occasioni dall Amministrazione finanziaria 2, le procedure da seguire per l applicazione alle cessioni gratuite dei beni in argomento del regime agevolato recato dai commi 2 e 3 dell art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997 sono stabilite dal successivo comma 4 dello stesso art. 13, nonché dall art. 2, comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (come novellato dalla Legge di Stabilità 2016), sia per le cessioni gratuite di cui al comma 2 che si considerano ai fini IVA esenti, sia con riferimento ai beni ceduti ai sensi del comma 3 che si considerano, agli effetti dell IVA, distrutti. 2 Cfr. C.M. n. 193/E datata 23/08/1998, R.M. n. 46/E datata 18/02/2002 e C.M. n. 26/E datata 26/03/

15 Alla luce delle modifiche apportate dall art. 1, comma 396 della Legge n. 208/2015, gli adempimenti gravanti complessivamente sul cedente e sulla ONLUS beneficiaria, a partire dal 1 gennaio 2016, sono i seguenti: a. Comunicazione preventiva L impresa cedente deve effettuare una preventiva comunicazione scritta delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Detta comunicazione può essere resa unitariamente a quella prevista dall art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 441 del 1997, inviandola anche ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, completa dell indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve, quindi, pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna alla Onlus. La stessa può non essere inviata qualora le cessioni abbiano per oggetto beni facilmente deperibili e di modico valore (a prescindere dal valore complessivo della singola cessione). Per i beni non facilmente deperibili, è previsto invece l esonero dalla comunicazione preventiva (ai fini Iva) qualora il costo complessivo della cessione non sia superiore a ; tuttavia non si riscontra analogo esonero con riferimento alla comunicazione prescritta dall art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 460/1997. b. Emissione del documento di trasporto L impresa cedente deve predisporre un documento di trasporto, previsto dal D.P.R. n. 472/1996, progressivamente numerato, contenente l indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e dell eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. c. Registrazione delle cessioni gratuite L impresa cedente deve annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. 15

16 d. Autocertificazione La ONLUS destinataria dei beni ceduti gratuitamente, deve predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, con la quale deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto. e. Attestazione La ONLUS destinataria dei beni ceduti gratuitamente deve attestare, in apposita dichiarazione da conservare anche agli atti dell impresa cedente, l impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali. In aggiunta ai predetti adempimenti di tipo formale, lo stesso comma 4 dell art. 13 in questione richiede che la ONLUS beneficiaria, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal Decreto Legislativo n. 460/1997, realizzi l effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti. Art. 13 D.Lgs. n. 460/ Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa ai sensi dell articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell imposta sul valore aggiunto. 16

17 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefìci fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni. Fac simile comunicazione per la cessione gratuita ad una Onlus Alfa srl Via Nazionale 11, Treviso Tel. - Fax C.F.: P.I.: Spett. Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Treviso Via CAP Città Spett.le Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Treviso Via CAP Città Racc.ta A/R n. Il sottoscritto, nato a il e residente a, in qualità di legale rappresentante della Alfa srl, con sede a Treviso, Via Nazionale 11, Codice fiscale, Partita IVA 17

18 COMUNICA Che ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997 e del DPR n. 441/1997, in data 29/01/2016, alle ore 10.00, presso lo stabilimento sito in Treviso, via Nazionale 11, si procederà alla consegna alla Associazione Gamma Onlus, con sede a Verona, corso Garibaldi 211 (C.F.: ), dei seguenti beni, prodotti dalla nostra azienda: Quantità Descrizione Anomalie presenti Gli elencati beni, il cui trasporto sarà effettuato a cura della medesima Associazione, vengono ceduti gratuitamente ai sensi dell art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 460/1997, con destinazione presso la sede della medesima, in Verona, corso Garibaldi 211. Le anomalie evidenziate in corrispondenza dei singoli beni, pur non modificandone l idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione. L ammontare complessivo del costo di acquisto di tali beni risulta pari a. (*) Treviso, 15/01/2016 Firma (*) La comunicazione integrata non è obbligatoria qualora si tratti di beni facilmente deperibili, a prescindere dal valore complessivo della cessione. 18

19 DICHIARAZIONE (art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 460/1997) Il sottoscritto sig., nato a, il, residente a, in Via, C.F., nella sua qualità di legale rappresentante dell Associazione Gamma Onlus, con sede a Verona, in Corso Garibaldi, 211 C.F., attesta di aver ricevuto, in data 29/01/2016, presso la sede della medesima associazione, i seguenti beni ceduti gratuitamente dalla società Alfa srl di Treviso, via Nazionale 11 (CF e PI: ): Quantità Descrizione Si attesta, altresì, che l Associazione Gamma Onlus è regolarmente iscritta all Anagrafe delle Onlus al n. dal. In quanto Onlus, l azienda donante può applicare le disposizioni agevolative previste dall art. 13, comma 4 del D.Lgs n. 460/1997, nei limiti ivi previsti. L associazione si impegna ad utilizzare i beni ricevuti direttamente, in conformità alle finalità istituzionali della stessa. Verona, 29/01/2016 In fede ( ) - Riproduzione riservata - 19

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