Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto Trattamento fiscale
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- Eduardo Bianchini
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1 Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 Trattamento fiscale 6 settembre 2016
2 Premessa Le associazioni (territoriali e di categoria) appartenenti al sistema Confindustria, nonché le imprese associate stanno realizzando iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni dell Italia centrale, colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Nel dettaglio, queste iniziative interessano i seguenti ambiti: - erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese e dai loro dipendenti, per il tramite di Confidustria e delle associazioni sindacali CIGL, CISL, UIL, destinate al finanziamento di misure di sostegno per le popolazione colpite dal sisma; - erogazioni liberali in natura (es. donazioni di beni alimentari e di prima necessità) effettuate dalle imprese a favore delle popolazioni colpite dal sisma, per il tramite delle associazioni di categoria e/o di Onlus. Con la presente nota si esamina il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA delle predette iniziative di solidarietà, distinguendo il regime riservato alle imprese da quello previsto per i dipendenti. si forniscono, infine, indicazioni circa gli obblighi documentali richiesti per poter accedere alle discipline fiscali di favore. 1. Profili ai fini delle imposte sui redditi 1.1. Erogazioni liberali in denaro delle imprese L attuale disciplina fiscale 1 consente alle imprese di dedurre, senza alcun limite di importo, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, solo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati (es. ONLUS, fondazioni, associazioni sindacali e di categoria). La deducibilità dal reddito di impresa delle predette erogazioni liberali è subordinata all emanazione, da parte dei Prefetti delle Province interessate dall evento sismico, di un apposito decreto che individui le associazioni sindacali e di categoria quali soggetti autorizzati all attività di collettore dei fondi raccolti. Pertanto, per garantire la deducibilità dell erogazione in capo alle imprese donanti, le Associazioni territoriali delle province colpite dall evento sismico dovranno richiedere ai competenti Prefetti di individuare espressamente nel decreto le associazioni sindacali e di categoria, quali soggetti autorizzati all attività di collettore dei fondi raccolti 2. Ai fini della delimitazione dei territori interessati dal sisma, si segnala che con il decreto del Ministro dell economia e delle Finanze del 1 settembre scorso, pubblicato nella GU n. 207 del 5 settembre scorso, è stata disposta la sospensione 1 Legge 13 maggio 1999, n. 133, art In assenza del decreto prefettizio, tali erogazioni liberali non sono deducibili dal reddito di impresa (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2013). 1
3 dei versamenti e degli adempimenti tributari 3 per i contribuenti residenti, o aventi la sede operativa, nei seguenti comuni: Marche - Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco (Ascoli Piceno) - Montefortino (Fermo), Abruzzo - Montereale, Capitignano, Campotosto (L Aquila), - Valle Castellana, Rocca Santa Maria (Teramo) Lazio - Accumoli, Amatrice, Cittareale (Rieti) Umbria - Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci (Perugia) Con successivi decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze potranno essere individuati, sulla base delle comunicazioni della Protezione civile, ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto scorso, ai quali si renderà applicabile la sospensione dei termini tributari. A titolo esemplificativo, in calce alla presente nota (allegato n. 1), si riproduce il decreto prefettizio che fu elaborato con riferimento alle erogazioni liberali a favore delle popolazioni della provincia di L Aquila, colpite dal sisma del 6 aprile Ricordiamo che l Amministrazione finanziaria, in passati interventi di prassi 4, ha riconosciuto la deducibilità anche con riguardo alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese prima dell emanazione del decreto prefettizio, purché lo stesso fosse adottato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui l impresa ha effettuato l erogazione Erogazioni liberali in denaro dei dipendenti Secondo quanto precisato nelle istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi fiscali delle persone fisiche (Unico 2016 PF e Mod. 730/2016) le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità naturali, effettuate dai lavoratori dipendenti, per il tramite di associazioni sindacali di categoria, danno 3 La sospensione si applica ai versamenti e agli adempimenti scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 16 dicembre Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 20 dicembre La sospensione degli adempimenti tributari non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d imposta sui compensi erogati nel periodo di sospensione. Qualora i sostituti siano impossibilitati, per cause di forza maggiore, ad effettuare tali adempimenti e versamenti, si renderà applicabile l esclusione delle sanzioni tributarie, prevista dall art. 6, comma 5 del DLgs n. 472/ Ministero delle Finanze, risoluzione n. 121/E del 28 luglio
4 diritto a detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% dell erogazione liberare medesima che non superi il limite massimo di euro. Nonostante tale indicazione, dall esame del quadro normativo vigente 5, tali erogazioni liberali sembrerebbero, invece, essere ricomprese nell ambito applicativo delle disposizioni previste per le donazioni in denaro a favore delle ONLUS, per iniziative umanitarie, religiose e laiche, con il conseguente riconoscimento di una detrazione d imposta pari al 26% delle somme donate per un importo annuo non superiore a euro. In considerazione delle citate incertezze interpretative abbiamo richiesto chiarimenti all Agenzia delle Entrate e sarà nostra cura fornire nuove indicazioni non appena il confronto sarà terminato La fruizione della detrazione da parte del dipendente resta subordinata, in ogni caso, all adozione da parte delle imprese - in qualità di sostituti di imposta della seguente procedura documentale. 6 Adempimenti dei sostituti di imposta 1 Raccolta dei moduli di adesione, siglati dai dipendenti, con i quali si autorizza il sostituto di imposta ad effettuare la trattenuta dell'ora di retribuzione (con l'indicazione del mese di riferimento) e a versare tali somme in nome e per 5 L art. 138, comma 14 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha ricompreso tra gli oneri detraibili di cui all art. 13-bis comma 1, lettera i-bis), del TUIR (c.d. vecchio Tuir ) concernente la disciplina relativa alla detrazione per oneri delle erogazioni in denaro a favore delle ONLUS gli importi erogati a titolo di liberalità da persone fisiche a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. L Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, risposta 4.1, chiarì che il rinvio operato all art. 13- bis, comma 1, lettera i-bis), del TUIR, dall art. 138 della legge n. 388/2000, comportava l applicazione della disciplina prevista per le iniziative in favore di ONLUS anche alle erogazioni in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità naturale. Secondo la richiamata disciplina, tanto per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non aderenti all Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) quanto per quelle effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari spettava una detrazione nella misura del 19% per un importo non superiore a euro. A seguito della riforma del TUIR operata nel 2003, le disposizioni relative agli oneri detraibili contenute dell art. 13- bis sono state trasfuse nel nuovo art. 15 del TUIR. Per effetto delle modifiche apportate dall art. 15 della Legge 6 luglio 2012, n. 96 la disposizione di favore per le somme versata alle ONLUS è stata collocata nel nuovo comma 1.1 dell art. 15, del TUIR ed è stata, altresì, innalzata la misura della detrazione, arrivando all attuale 26% per un importo non superiore a euro. Non è stata operata, invece, alcuna modifica alla disciplina di cui all art. 138, comma 14 della legge n. 388/2000, che ha continuato ad operare il rinvio alla disciplina di cui alla lettera i-bis), comma 1 dell art. 13-bis, del vecchio TUIR. Tale scelta sembra rispondere ad un mero errore di coordinamento normativo e, stante le diverse finalità delle erogazioni disciplinate nell attuale lettera i-bis), dell art. 15, TUIR (contributi associativi alle società di mutuo soccorso), si ritiene che il rinvio alla lettera i-bis) del comma 1 dell art. 13-bis del TUIR - contenuto nell art. 138 della Legge n. 388/2000 debba essere ora operato all attuale disciplina contenuta nel comma 1.1 dell art. 15 del TUIR. 6 Agenzia delle Entrate, risposta protocollo n. 2012/93773 del 26 giugno
5 conto del dipendente - sul conto corrente bancario intestato a CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL Fondo di solidarietà a favore delle popolazioni del Centro Italia 2 Effettuazione della trattenuta in capo al dipendente-donante nel mese prefissato, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che l importo è trattenuto per le iniziative di solidarietà sopra citate 3 Versamento, da parte dell impresa, delle somme raccolte sul conto corrente bancario gestito dalle associazioni promotrici, indicando la destinazione delle somme nella causale del bonifico 4 Rilascio a ciascun dipendente-donante della ricevuta del versamento bancario, dalla quale risulti il numero di IBAN, il titolo dell iniziativa, la denominazione delle associazioni promotrici e la destinazione delle somme 5 Riconoscimento in capo al dipendente, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, della detrazione di imposta spettante sulle somme trattenute e versate per suo conto a favore delle popolazioni colpite dal sisma 1.3. Erogazioni liberali in natura delle imprese Le erogazioni liberali in natura a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità effettuate per il tramite di ONLUS, fondazioni, associazioni di categoria e sindacali, appositamente individuate con decreti prefettizi - non si considerano destinate a finalità estranee all esercizio dell impresa e, pertanto, non concorrono a formare il reddito imponibile 7. Non sono previsti limiti di importo per fruire di tale agevolazione. Le erogazioni in natura possono riguardare anche beni la cui produzione o commercio non rientra nell attività propria dell impresa. La fruizione dell agevolazione fiscale da parte dell impresa resta subordinata all individuazione, con decreto prefettizio, delle associazioni di categoria quali soggetti collettori della raccolta. 2. Profili ai fini IVA 2.1. Cessioni gratuite di beni a enti assistenziali e di beneficienza e a popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell attività propria dell impresa, sono esenti IVA se effettuate: 7 L art. 27 comma 1 della legge n. 133/1999 stabilisce che i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell art. 85, comma 2 del TUIR e dell art. 86, comma 1 del TUIR. 4
6 a) nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS 8-9 ; b) nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi 10. L applicazione di queste disposizioni è, quindi, subordinata alla sussistenza di due condizioni: la gratuità della cessione; la situazione soggettiva del soggetto beneficiario. In particolare, considerata la natura agevolativa delle disposizioni di esenzione summenzionate, la valutazione dell elemento soggettivo concernente il destinatario dei beni assume estrema importanza dal momento che, per beneficiare del trattamento di esenzione, tali cessioni gratuite devono essere realizzate direttamente nei confronti delle categorie di soggetti espressamente individuati dalle norme. Se manca una delle due condizioni, l operazione è imponibile ad IVA 11. Merita ricordare che, laddove sia stata operata, all atto dell acquisto o dell importazione, la detrazione dell IVA afferente i beni ceduti gratuitamente, l impresa cedente dovrebbe procedere alla rettifica della detrazione a suo tempo operata, in applicazione del principio secondo cui non è detraibile l imposta afferente operazioni esenti o comunque non soggette all imposta 12, come precisato anche da alcuni chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 13. Al fine di beneficiare del trattamento di esenzione da IVA di cui alla precedente lettera a), è necessario effettuare alcuni adempimenti 14, schematizzati nella tabella seguente Dichiarate tali a sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n Si veda l art. 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Si evidenzia che, in base ai chiarimenti dell Amministrazione finanziaria, l esenzione per le cessioni nei confronti degli enti pubblici, non è subordinata alla finalità che i medesimi abbiano esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, dovendosi ritenere che tale condizione sia riferita alle sole associazioni riconosciute o fondazioni (R.M. 30 marzo 1998, n. 23/E). 10 Si veda l art. 10, comma 1, n. 13), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n In applicazione dell art. 2, co. 2, n. 4) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Si veda l art. 19, co. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n La rettifica della detrazione dovrà essere operata secondo quanto disposto dall art. 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Si vedano, in particolare, la circolare dell Agenzia delle Entrate 26 marzo 2008, n. 26/E, par. 4 e la Circolare del Ministero delle Finanze 16 novembre 2000 n. 207/E, par Previsti dall art. 2, comma 2, lettera a), del D.P.R. 10 novembre 1997, n Merita osservare che tali adempimenti già oggetto di una prima semplificazione ad opera della legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 396, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono stati ulteriormente semplificati dall art. 16, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che entrerà in vigore il prossimo 14 settembre: in particolare, la comunicazione scritta di cui sopra (da effettuare per cessioni di prodotti il cui valore sia superiore a euro) sarà sostituita da una comunicazione telematica nei confronti degli Uffici dell Amministrazione finanziaria o del Comando della Guardia di Finanza competenti, che dovrà pervenire agli uffici entro la fine del mese al quale sono riferite le cessioni gratuite ivi indicate. Le modalità operative di detta comunicazione saranno definite con provvedimento del direttore 5
7 Operazione Regime IVA Adempimento Cessione gratuita nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Esenzione (ex art. 10, co. 1, n. 12), D.P.R. n. 633/1972). Cedente - comunicazione scritta agli uffici dell Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competente che deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna - con l indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti, qualora l ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro; - emissione del documento di trasporto progressivamente numerato; Cessionario - dichiarazione sostitutiva di atto notorio 16 con la quale attesta la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto Cessioni gratuite di beni non commerciabili Accanto alle sopra descritte misure di esenzione, l ordinamento giuridico prevede, con riguardo all IVA, ulteriori misure specificatamente finalizzate a sostenere gli enti di beneficenza; tali norme assimilano la cessione gratuita di determinate tipologie di beni, effettuate nei confronti di soggetti specificatamente individuati (quali enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS), alla loro distruzione. Per effetto di tale assimilazione, queste disposizioni a differenza delle norme sopra descritte che prevedono il trattamento di esenzione non comportano effetti sulla detrazione dell imposta assolta a monte dal donante, per l acquisto o la produzione dei beni oggetto di cessione gratuita 17. Tali operazioni sono quindi escluse dall applicazione dell IVA e, come tali, escluse dagli obblighi formali di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Nello specifico, le cessioni gratuite assimilate ad operazioni di distruzione dei beni hanno ad oggetto: dell Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 13 novembre Le informazioni che dovranno essere trasmesse sono: (i) data, ora e luogo di inizio del trasporto; (ii) la destinazione finale dei beni; (iii) l ammontare complessivo dei beni gratuitamente ceduti, calcolato sulla base dell ultimo prezzo di vendita. 16 Di cui all art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Tale principio è sancito dall art. 185, par. 2, della direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE secondo cui la rettifica della detrazione non è richiesta in caso di distruzione. 6
8 a) i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS 18 ; b) i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, diversi dai prodotti farmaceutici e dalle derrate alimentari, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato 19 ; c) i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi 20. Quanto all ambito applicativo di tale disposizione è stato specificato che: o per prodotto editoriale, s'intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radio diffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici; o per dotazione informatica, s'intendono le componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni; o i prodotti di cui sopra si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in 18 Art. 6, co. 15, legge 13 maggio 1999, n Giova rilevare che anche questa disposizione, per effetto degli interventi operati dalla legge 19 agosto 2016, n. 166, in vigore dal prossimo 14 settembre, subirà alcune modifiche. In particolare, quanto all ambito oggettivo, è previsto che il trattamento di favore si applichi anche ai prodotti alimentari ceduti gratuitamente oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e ai prodotti farmaceutici nonché ad altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro; sotto il profilo soggettivo, invece, la disposizione si applicherà altresì alle cessioni gratuite rese agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. 19 Si veda l art. 13, co. 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n Si veda l art. 54, co. 1, della legge 21 novembre 2000, n
9 ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente. Anche in questi casi, affinché le cessioni gratuite di beni appena elencate possano essere equiparate ex lege alla distruzione dei beni stessi, è necessario il rispetto di alcuni adempimenti, volti principalmente a prevenire l applicabilità delle presunzioni di cessione 21. Tali adempimenti sono schematizzati nella tabella seguente. Operazione Regime IVA Adempimento Cessioni gratuite di prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS Cessioni gratuite di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, diversi dai prodotti farmaceutici e dalle derrate alimentari, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l esclusione dal mercato o la distruzione, qualora Fuori campo IVA (ex art. 6, co. 15, l. n. 133/99) Fuori campo IVA (ex art. 13, co. 4, D.Lgs. n. 460/97) Cedente - regole generali (art. 2, co. 4, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441). E da ritenere che possa essere sufficiente il documento di trasporto, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni. Cedente - preventiva comunicazione delle singole cessioni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate (non necessaria per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore); - annotazione nei registri IVA ovvero in apposito prospetto, della qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione; - conservazione agli atti dell'impresa della dichiarazione del cessionario di cui sotto. Cessionario - rilascia al cedente apposita dichiarazione attestante il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità 21 Si veda l art. 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n
10 siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d impresa dichiarato. Cessioni gratuite di prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi Fuori campo IVA (ex art. 54, co. 1, L. n. 342/00 e DM n. 264/01) istituzionali, a pena di decadenza dei benefici fiscali delle ONLUS 22. Cedente - cessione comprovata da uno qualsiasi dei seguenti documenti: libro giornale o altro libro tenuto ai sensi del codice civile (es. libro inventari); apposito registro preventivamente bollato e numerato; documento di trasporto o altro valido documento di consegna; - apposita annotazione, al momento della consegna dei beni, nel registro IVA, contenente oltre alla natura, quantità e qualità dei beni, anche i dati identificativi dell ente destinatario Cessioni gratuite di beni oggetto dell attività d impresa diverse dalle precedenti In tutti i casi in cui la cessione gratuita dei beni oggetto dell attività d impresa non sia assoggettabile al trattamento di esenzione da IVA o non sia assimilabile ad una distruzione degli stessi, l operazione è imponibile ai fini IVA 24. L imposta può essere assolta secondo una delle modalità alternative indicate nella tabella seguente. 22 Si veda l art. 13, co. 4, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n Giova rilevare che anche questa disposizione, per effetto degli interventi operati dalla legge 19 agosto 2016, n. 166, in vigore dal prossimo 14 settembre, subirà alcune modifiche. In particolare, non è più necessaria, da parte del cedente, la comunicazione preventiva, essendo sufficiente solo la predisposizione per ogni singola cessione di un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero di un documento equipollente; il beneficiario delle cessioni, invece, deve effettuare un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. 23 Si veda il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n Fanno eccezione a tale regola, le cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata all'atto dell'acquisto o dell'importazione la detrazione dell'imposta che, pertanto, sono da considerare operazioni imponibili ad IVA. 9
11 Operazione Regime IVA Adempimento Cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, diverse dai casi precedenti Imponibile ad IVA (ex art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72) Cedente - Procedure alternative: a) emissione di autofattura, singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione "autofattura per omaggi". L'autofattura deve essere annotata nei normali termini nel registro IVA vendite, mentre il relativo importo concorre alla determinazione del volume di affari IVA e come tale deve essere indicato tra le operazioni imponibili nella dichiarazione annuale IVA; oppure b) annotazione, in un apposito registro degli omaggi, dell'ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquota; oppure c) emissione di regolare fattura in duplice esemplare, nel caso in cui il cedente intenda esercitare il diritto di rivalsa 25. In tal caso il cedente è tenuto agli obblighi formali della normale fatturazione. Il cessionario, a sua volta, corrisponderà la sola IVA al cedente e avrà diritto a portarla in detrazione, se soggetto passivo IVA. 25 Si ricorda che, per tali cessioni, l esercizio della rivalsa è facoltativo, ai sensi dell art. 18, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n
12 DECRETO 5 maggio 2009 Allegato n. 1 Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile (09A05662) IL PREFETTO DELL'AQUILA Premesso che il territorio della provincia dell'aquila e' stato interessato da un grave evento sismico in data 6 aprile 2009; Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce: che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità; che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni; Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità; Decreta: Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell'aquila, sono così individuati: a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422, nonché integrato dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; d) associazioni sindacali e di categoria. L'Aquila, 5 maggio 2009 Il Prefetto dell'aquila: Gabrielli 11
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