Lettera informativa n. 2/2014

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1 Lettera informativa n. 2/ luglio 2014 Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91- Articolo 18 Credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi Tax Professional Practice Sedi Milano Via Vittor Pisani 27, T: F: Ancona Via I Maggio 150/a, T: F Bologna Via Andrea Costa 160, T: F: Catania Via Genova 49, T: F: Firenze Viale Niccolò Machiavelli 29, T: F: Genova P.zza della Vittoria 15/12, T: F: Napoli Via F. Caracciolo 17, T: F: Padova Piazza Salvemini 2, T: F: Palermo Piazza Castelnuovo 50, T: F: Perugia Via Campo di Marte 19, T: F: Pescara P.zza Duca D Aosta 34, T: F: Roma Piazza delle Muse 8, T: F: Premessa La presente lettera informativa sintetizza le novità introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, Decreto competitività, relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. 1. Note introduttive Come indicato anche dalla Relazione tecnica al decreto-legge, il nuovo credito di imposta presenta analogie, per quanto riguarda il meccanismo applicativo, con la detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito prevista dall articolo 4 della L. 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. Tremonti-bis) e, per quanto riguarda la tipologia di investimenti agevolati, con l agevolazione di cui all articolo 5 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 (c.d. Tremonti-ter). Pertanto dovrebbero essere applicabili, in attesa di specifici chiarimenti ministeriali, le interpretazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate rispettivamente nelle Circolari 17 ottobre 2001, n. 90/E e 18 gennaio 2002, n. 4/E per la Tremonti-bis e 27 ottobre 2009, n. 44/E per la Tremontiter, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma. 2. Ambito soggettivo L agevolazione riguarda tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d impresa, indipendentemente: dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore produttivo di appartenenza, dall adozione di particolari regimi d imposta o contabili. L agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L agevolazione non riguarda, a differenza della alla Tremonti-bis, i titolari di redditi di lavoro autonomo. Torino C.so Vittorio Emanuele II 48, T: F: Verona Via Leone Pancaldo 68, T: F:

2 2.1 Casi particolari Possono usufruire dell agevolazione anche i soggetti che iniziano l attività d impresa nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) fino al 30 giugno I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se viene documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. Ambito oggettivo Gli investimenti che danno diritto al credito d imposta sono esclusivamente quelli in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 (macchinari e apparecchiature n.c.a.). Non dovrebbe rilevare invece la circostanza che l investitore svolga una attività il cui codice non rientra in tale divisione 28. Dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d importo unitario inferiore a euro. Peraltro non è chiaro se tale esclusione riguardi anche il computo degli investimenti realizzati nei cinque esercizi precedenti. Sul punto si auspicano chiarimenti ufficiali. Per beni strumentali si intendono quelli destinati ad essere utilizzati durevolmente nella attività di impresa (cfr. par. 3 della Circolare n. 90/2001). Si dovrebbe tenere conto dei soli investimenti, e non anche dei disinvestimenti, a differenza di quanto chiarito per la Tremonti-bis (cfr. par della Circolare n. 90/E del 2001 e par della Circolare n. 44/E del 2009). Secondo le indicazioni fornite dalla prassi in merito alla agevolazione c.d. Tremonti ter ed in particolare la Circolare n. 44/E del 2009, sarebbero inclusi nell agevolazione anche gli investimenti effettuati mediante specifiche modalità quali ad esempio il leasing (ad eccezione del leasing operativo) e l appalto. 3.1 Requisito di novità L agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Come indicato dal par. 3 della circolare 90/E del 2001, il requisito di novità ricorre anche se il bene è stato acquistato da un soggetto che non è né il produttore né il rivenditore (ossia dopo una serie di passaggi intermedi), a condizione che il cedente attesti che il bene non sia mai stato utilizzato né dato in uso ad altri né da parte del cedente né da parte di altro soggetto. Deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non ha già fruito dell agevolazione. 4. Territorialità L agevolazione è, inoltre, subordinata all utilizzo dei beni oggetto dell'agevolazione in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Dovrebbero quindi valere i chiarimenti di cui al par. 3.7 della circolare 90/E del 2001: per i soggetti residenti i beni oggetto dell'investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. L'effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

3 5. Meccanismo di calcolo dell agevolazione L agevolazione consiste in un credito d imposta determinato nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi sopra menzionati (macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007): realizzati dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015; in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti; con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Il meccanismo, come si è detto prima, è analogo a quello previsto dalla c.d. Tremonti-bis (art. 4 L. 383/2001). Quindi, per i soggetti con periodo coincidente con l anno solare, per il 2014 il credito dovrebbe essere calcolato confrontando gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014 con la media degli investimenti (annuali) effettuati nel periodo , senza alcun ragguaglio per rendere omogenei i termini del confronto; sulla eccedenza spetta il credito. Per il 2015 il credito è calcolato confrontando gli investimenti effettuati nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2015 con la media degli investimenti (annuali) effettuati nel periodo Si può escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato più alto. Pertanto, se nel periodo l investimento maggiore è avvenuto nel 2011, si sommano gli investimenti dei periodi 2009, 2010, 2012, 2013 e si divide per quattro (e non per cinque, come precisato dalla Circolare 4/E del 2002). Per le imprese che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO che rileva ai fini dell agevolazione è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. Le imprese che hanno iniziato o inizieranno l attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l attività nel 2015, potranno beneficiare dell agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo di imposta su cui operare il confronto, per il valore complessivo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato in ciascun periodo d imposta. Ad esempio, una società costituita dal 30 giugno 2014 calcola il credito per il 2014 applicando il 15 per cento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre Per il 2015, dovrebbe applicare il 15 per cento agli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015, senza alcun termine di paragone, essendo il 2014 l unico anno in cui ha effettuato investimenti (ed essendo prevista la facoltà di escludere dal termine di paragone il periodo pregresso in cui l investimento è stato maggiore). Questo in analogia con quanto previsto dalla Circolare n. 90/E/2001, par. 2 per la Tremonti-bis. 5.1 Imputazione temporale degli investimenti L imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. (cfr. Relazione illustrativa al D.L. 91). Pertanto, i costi di acquisto dei beni si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione per i beni mobili o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

4 Se il macchinario è acquisito in appalto dovrebbe valere la data di ultimazione dell opera o i singoli importi liquidati in via definitiva con stati di avanzamento dei lavori, mentre per il leasing non conterebbe tanto la maturazione dei corrispettivi per i canoni, quanto piuttosto la data di consegna del bene e l esito positivo del collaudo, se è previsto come condizione sospensiva. (par. 3.3 della Circolare n. 44/E del 2009). 6. Valorizzazione degli investimenti In mancanza di indicazioni legislative, dovrebbero valere le indicazioni fornite dalla prassi ministeriale per la Tremonti-bis e ter. Quindi, ai fini della valorizzazione degli investimenti si applica l'articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR includendo così anche gli oneri di diretta imputazione (ad esempio, spese di trasporto, installazione, Iva totalmente indeducibile) e gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo dell'investimento per effetto di disposizioni di legge. 7. Modalità di fruizione dell'agevolazione A differenza delle menzionate agevolazioni c.d. Tremonti-bis e ter, che prevedevano una detassazione dell investimento mediante variazione in diminuzione in Unico, la agevolazione in esame consiste in un credito d imposta, il quale: è ripartito in tre quote annuali di pari importo e la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento; è fruito esclusivamente in compensazione in sede di versamento dei tributi e contributi in F24 ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, e successive modificazioni; non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244/2007 per la compensazione dei crediti; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese generali), del TUIR. 8. Revoca dell'agevolazione Il credito d'imposta è revocato: se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine per l accertamento di cui all'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di revoca sopra indicate. 9. Utilizzo indebito dell agevolazione Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

5 10. Utilizzo indebito dell agevolazione Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di revoca sopra indicate. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo. Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti sui temi trattati nella presente Lettera Informativa potete contattare il team del Tax Professional Practice: IT-FM-TPP@KStudioassociato.it Lettera informativa n. 2/ 29 luglio 2014 Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione. entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati. Denominazione e logo KPMG e cutting through complexity sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ( KPMG International ).

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