TR/ GENNAIO 2001 AGLI ASSOCIATI
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1 TR/ GENNAIO 2001 AGLI ASSOCIATI Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare Riscossione delle imposte sui redditi Regime transitorio dei redditi di capitale prodotti dai fondi pensione Versamenti da eseguire entro il 16 febbraio 2001 Premessa Nell ambito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 in tema di Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare a norma dell art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133 assumono particolare rilievo, per il settore delle banche e degli intermediari finanziari in via generale le disposizioni dirette a far assumere ai fondi pensione la veste c.d. di lordisti per i redditi di capitale dagli stessi percepiti. È noto infatti che uno dei punti cardine della riforma della previdenza complementare divenuta operativa a partire dal 1 gennaio 2001 è rappresentato dalla ricostruzione della fiscalità dei fondi pensione secondo criteri uniformi rispetto a quelli introdotti per gli organismi di investimento collettivo del risparmio dalla riforma della tassazione delle attività finanziarie attuate con il D.Lgs. 21 novembre 1997, n In linea con tale criterio direttivo, l art. 5 del citato D.Lgs. n. 47 del 2000, nel riformulare l art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ha innovato il sistema di imposizione dei fondi pensione, prevedendo, per i nuovi fondi in regime di contribuzione definita 1 : 1 Per quanto riguarda i c.d. vecchi fondi (ivi compresi quelli interni con patrimonio individuato), e cioè i fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (15 novembre 1992), occorre far riferimento alla normativa di cui al nuovo art. 14-quater del D.Lgs. n. 124 del 1993, introdotto dall art. 8 del D.Lgs. n. 47 del Nell ambito di tale disposizione, le medesime regole previste per i nuovi fondi in regime di contribuzione definita vengono richiamate in toto limitatamente alle vecchie forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, per le quali valgono pertanto i criteri sopra esposti sia per quanto riguarda l assoggettamento del risultato maturato del fondo a imposizione sostitutiva con aliquota dell 11% sia per quanto riguarda la non applicabilità delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria per i quali i nuovi fondi pensione operano come lordisti. Appaiono invece destinati a seguire una diversa impostazione i c.d. vecchi fondi in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione, per i quali sono attualmente allo studio ipotesi di revisione della normativa sulla base dello schema di decreto correttivo in corso di definizione in questi giorni. Sembra comunque sostenibile, sulla base della normativa oggi nota, che i vecchi fondi siano tutti destinati ad assumere la veste di lordisti per le medesime fattispecie, indipendentemente dalle caratteristiche degli stessi e dal regime sostanziale applicabile al fondo stesso (tassazione sul maturato ovvero altra impostazione). Ferma rimanendo comunque la opportunità di verificare la validità di quanto detto in funzione della stesura definitiva del decreto correttivo, si ritiene opportuno, ai fini dell applicazione della normativa transitoria qui in esame, considerare 1
2 - l applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota 11%, sul risultato netto maturato dal fondo in ciascun periodo d imposta. Il risultato netto maturato è calcolato procedendo al confronto tra il patrimonio al termine dell anno solare e quello all inizio dello stesso anno, con taluni correttivi, in modo da tenere conto, tra l altro, della permanenza di redditi di capitale che continuano ad essere soggetti a prelievo a titolo definitivo e che in quanto tali vengono esclusi dalla determinazione della base imponibile soggetta ad aliquota agevolata; - una serie di interventi diretti a restringere quanto più possibile l area dei detti redditi di capitale per i quali resta confermata l applicazione di ritenute alla fonte o imposte sostitutive a titolo definitivo, così da massimizzare il beneficio rappresentato dall applicazione dell aliquota agevolata dell 11% sul risultato del fondo. Per tali redditi, pertanto, i fondi pensione modificano il proprio status, passando dalla posizione di nettisti a quella di lordisti. Ancorché l impostazione qui sintetizzata non possa a tutt oggi considerarsi del tutto definitiva stante il dibattito attualmente in atto circa i perfezionamenti da introdurre nell ambito del decreto correttivo in corso di approvazione resta comunque evidente che la nuova normativa è destinata a riflettersi non soltanto sulla fiscalità dei fondi pensione, in quanto naturali destinatari del nuovo regime impositivo, ma anche sugli adempimenti dovuti da tutti quei soggetti che, nella veste di sostituti d imposta o di intermediari, sono coinvolti nel pagamento dei detti redditi di capitale e che come tali sono tenuti all effettuazione delle ritenute o imposte sostitutive interessate dalle nuove previsioni. Nel fare rinvio a più articolate circolari ABI per quanto riguarda l esame sia della riforma nel suo complesso che di quelle parti della stessa che più direttamente attengono alla disciplina fiscale delle attività finanziarie, si ritiene pertanto opportuno con la presente comunicazione attirare l attenzione delle banche e degli altri intermediari con i quali i fondi pensione intrattengono un rapporto di clientela sulle particolari disposizioni di carattere transitorio recate dal citato art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con le quali viene regolamentato il detto passaggio da nettisti a lordisti per i fondi pensione. Va infatti sottolineato che per determinate tipologie reddituali, la normativa di carattere transitorio ha previsto la necessità di effettuare: entro il mese di gennaio 2001, la liquidazione delle imposte o ritenute relative ai proventi maturati fino al 31 dicembre 2000; entro la data del 16 febbraio 2001 il versamento delle dette imposte o ritenute relative ai proventi maturati fino al 31 dicembre 2000, in modo da saldare il debito d imposta relativo ai redditi di competenza dell anno Tale versamento integra, in pratica, il pagamento dell imposta sostitutiva in misura fissa dovuto sulla base della vecchia normativa (lire 10 milioni, ovvero 5 milioni per i primi cinque periodi d imposta dalla data di costituzione del in via generale i vecchi fondi quali lordisti a partire dal 1 gennaio 2001, con conseguente applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive relative ai redditi di capitale maturati fino al 31 dicembre 2000 secondo i medesimi criteri validi per i nuovi fondi sulla base delle disposizioni dei commi da 4 a 7 dell art. 5 del D.Lgs. n. 47 del 2000, espressamente richiamati dal comma 2 del citato art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 47 del
3 fondo) già effettuato direttamente dai fondi entro il termine del 16 gennaio 2001 sulla base della stesura dell art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 1993, nel testo previgente 2. La cennata normativa di carattere transitorio riguarda, in particolare: a) gli interessi e gli altri proventi soggetti alle disposizioni dell art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (operazioni di pronti contro termine e prestito titoli); b) gli interessi e gli altri proventi su titoli obbligazionari e similari soggetti al meccanismo impositivo di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; c) i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo c.d. armonizzati soggetti alle disposizioni dell art. 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77. A) Operazioni di pronti contro termine e prestito titoli Il comma 5 dell art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 prevede che Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo. La normativa che va coordinata con la previsione a regime recata dal comma 3 dell art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 1993, nuovo testo, secondo cui non si applica la ritenuta prevista, nella misura del 12,5%, dal comma 3-bis dell art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 riguarda quindi i proventi maturati fino al 31 dicembre 2000 relativamente alle operazioni di cui alle lettere g-bis) (riporti e pronti contro termine su titoli e valute) e g-ter) (mutuo di titoli garantito) del comma 1 dell art. 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, sempreché si tratti di operazioni per le quali la ritenuta prevista dal comma 3-bis dell art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica nella predetta misura del 12,5%. Rimangono pertanto escluse dalla detta normativa transitoria le operazioni per le quali trova applicazione la più elevata aliquota del 27%, in quanto aventi ad oggetto titoli i cui interessi od altri proventi sono di per sé soggetti a tale misura di prelievo. In tali ipotesi (quale ad esempio il caso delle operazioni di pronti contro termine aventi quale sottostante certificati di deposito, sia italiani che esteri) i fondi pensione continuano infatti ad operare quali nettisti, sicché il prelievo verrà applicato, a scadenza dell operazione, sull intero provento della stessa, secondo le regole ordinarie, con conseguente sottrazione di tali redditi dal risultato netto maturato soggetto ad imposta sostitutiva. B) Titoli obbligazionari italiani ed esteri soggetti al D.Lgs. n. 239 del È opportuno al riguardo rammentare che il termine del 16 gennaio è stato così fissato a seguito delle modificazioni introdotte dall art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 in tema di modalità e termini di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi (cfr. sul punto, le lettere circolari ABI prot. n. TR/ del 12 gennaio 2000 e TR/ del 15 febbraio 2000). 3
4 Il successivo comma 6 dell art. 5 del D.Lgs. n. 47 del 2000 prevede che Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all art. 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo. Anche tale disposizione va coordinata con quella a regime, come risulta per effetto delle modifiche apportate dal precedente comma 2 dello stesso art. 5 del D.Lgs. n. 47 del 2000 alla normativa di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui: a) i fondi pensione vengono eliminati dall elencazione dei soggetti considerati nettisti in via generale, ai sensi dell art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 239 del 1996; b) i fondi pensione vengono ricompresi nel novero dei soggetti nei cui confronti l imposta sostitutiva sui titoli obbligazionari si applica limitatamente ai titoli indicati nel comma 1-ter dell art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, vale a dire le obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a diciotto mesi, per i quali opera il prelievo nella misura del 27%. In tale categoria di nettisti limitati già rientrano, come noto, le gestioni collettive soggette ad imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione (fondi comuni d investimento mobiliare di tipo aperto di diritto nazionale, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aperti operanti nella forma di società d investimento a capitale variabile SICAV fondi comuni d investimento mobiliare chiusi, fondi c.d. lussemburghesi storici ) 3. In linea con tale impostazione, la normativa di tipo transitorio riguarda pertanto nell ambito dei redditi soggetti al regime del D.Lgs. n. 239 del 1996 solo gli interessi ed altri proventi dei titoli soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota 12,5%, e cioè i titoli pubblici e le obbligazioni e titoli similari emessi in Italia dai c.d. grandi emittenti, nonché le obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi, ivi compresi i titoli pubblici emessi all estero, ed equiparati, indipendentemente dalla scadenza. C) OICVM di diritto estero armonizzati L ultimo comma dell art. 5 del D.Lgs. n. 47 del 2000 prevede infine che Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell art. 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo. Il riferimento al comma 1 dell art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 consente di affermare che i proventi oggetto della citata normativa transitoria sono esclusivamente quelli derivanti dalla 3 Cfr., per maggiori chiarimenti, la circolare ABI di Serie tributaria n. 20 del
5 partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie, e non anche i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero diversi da quelli c.d. comunitari armonizzati, per i quali la ritenuta è applicata nei casi previsti ai sensi del successivo comma 6 dello stesso art. 10-ter. Con riferimento a questa seconda categoria reddituale i fondi pensione mantengono pertanto ferma la veste di nettisti come già in vigenza della vecchia normativa sicché la ritenuta di cui al predetto comma 6 dell art. 10-ter sarà applicabile, laddove la percezione avvenga in Italia per il tramite di soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, solo al momento del pagamento dei proventi stessi, per l intero ammontare, senza distinguere tra quote maturate prima ovvero a partire dal 1 gennaio Ai fini del calcolo della ritenuta da versare in via transitoria, si deve poi ritenere che, essendo la stessa riferita ai proventi maturati fino al 31 dicembre 2000 e trattandosi di un meccanismo chiaramente diretto a chiudere il periodo d imposta 2000 sulla base della normativa applicabile fino alla fine di tale anno, essa debba essere calcolata senza tener conto della disciplina del c.d. equalizzatore di cui al D.M. 4 agosto 2000, applicabile, come noto, anche ai redditi di capitale degli OICVM di diritto estero armonizzati 4. D) Altri redditi di natura finanziaria Per quanto riguarda gli altri redditi di natura finanziaria per i quali la nuova normativa prevede che i fondi pensione operino come lordisti, non sono previsti ulteriori obblighi di natura transitoria a carico dei sostituti d imposta e degli intermediari, non risultando necessaria una specifica regolamentazione. Va infatti considerato in particolare che: per quanto riguarda la ritenuta sugli interessi dei conti correnti bancari relativamente ai quale i fondi pensione assumono veste di lordisti per i redditi maturati dal 1 gennaio 2001 le modalità applicative previste in via ordinaria valgono già ad assicurare la chiusura del periodo d imposta 2000 attraverso il pagamento, da parte della banca, del saldo dovuto ai sensi dell art. 8, n. 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n Tale saldo è dovuto entro il medesimo termine del 16 febbraio 2001 stabilito per i versamenti qui in esame (cfr. a tale proposito la lettera-circolare ABI in corso di diramazione); per quanto riguarda i dividendi e gli altri utili di cui all art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, il passaggio dal vecchio al nuovo regime viene regolamentato secondo un principio di esigibilità anziché di maturazione, essendo stabilito che le nuove disposizioni si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio Non si pongono poi ovviamente problemi di diritto transitorio né per quelle forme di prelievo che rimangono confermate (es.: ritenuta del 27% sui certificati di deposito, sui titoli esteri 4 Cfr., sull argomento, la circolare ABI di Serie tributaria, n. 1 del
6 di durata inferiore ai 18 mesi e sui titoli atipici, ritenuta, sia del 12,5% del 27% su altri titoli che non rientrano nell ambito di applicazione del D.Lgs. n. 239 del 1996), né per quelle forme di prelievo la cui applicabilità non è prevista nei confronti dei fondi pensione (in particolare l imposta sostitutiva sui capital gains di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, secondo il regime del c.d. risparmio amministrato). Con specifico riferimento alla fattispecie dei capital gains e degli altri redditi diversi merita di essere sottolineato che la chiusura del periodo d imposta 2000 appare assicurata dall assolvimento, entro il ricordato termine del 16 gennaio 2001, dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dalla vecchia formulazione dell art. 14 del D.Lgs. n. 124 del Ed invero, secondo quanto confermato anche dall Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 15/E/III/1999/66237 del 15 febbraio 2000, qualora il fondo consegua redditi che sono ricompresi in una della categorie di cui all art. 6 del T.U.I.R. tali redditi non sono assoggettabili ad altra imposizione diretta, semprechè non si tratti di redditi di capitale o di redditi diversi per i quali è prevista in ogni caso l applicazione di una ritenuta alla fonte 5. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Zadra) 5 Cfr., sull argomento, la circolare ABI di Serie tributaria, n. 10 del
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