LA PRODUZIONE NORMATIVA DALLA X ALLA XIII LEGISLATURA

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1 APPENDICE

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3 Appendice 269 LA PRODUZIONE NORMATIVA DALLA X ALLA XIII LEGISLATURA Le tabelle seguenti (tutte tratte dalle pubblicazioni del Servizio Studi della Camera dei deputati) evidenziano nel loro complesso le notevoli trasformazioni quantitative intervenute nel periodo: forte contrazione delle leggi, specie ove si escludano le leggi ad «iniziativa vincolata», netta crescita dei decreti legislativi e dei regolamenti di delegificazione, ritorno ad un utilizzazione limitata dei decreti legge.

4 270 Appendice INIZIATIVA DELLE LEGGI APPROVATE X XI XII XIII INIZIATIVA ( ( ( mesi 57,7) mesi 23,7) mesi 24,7) mesi 49,7) a. Iniziativa governativa (65,42%) (73,56%) (88,47%) (79,70%) iniziativa vincolata (36,99%) (60,21%) (83,05%) (56,49%) conversione di decreti-legge (17,2%) (37,58%) (41,35%) (19,47%) leggi di bilancio (1,85%) (2,54%) (2,71%) (2,62%) leggi di ratifica (17,93%) (20,7%) (38,98%) (34,39%) altre (28,44%) (13,37%) (5,42%) (23,20%) b. Iniziativa parlamentare (26,67%) (23,88%) (9,49%) (15,61%) c. Mista 1 (7,9%) (2,54%) (2,03%) (4,70%) TOTALE (a+b+c) TOTALE (b+c+altre) (63%) (39,8%) (16,95%) (43,51%) Fonte: Servizio Commissioni. Le percentuali indicate nella tabella sono calcolate rispetto al totale delle leggi approvate. 1 Derivanti da progetti abbinati di iniziativa governativa e parlamentare.

5 Appendice 271 MEDIA MENSILE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA PER TIPOLOGIA DI ATTO Legislatura X XI XII XIII Leggi ordinarie 18,65 13,25 11,94 14,57 Decreti legislativi 1,33 4,09 2,10 6,58 Decreti-legge (a) esclusi i reiterati 3,74 6,12 3,40 3,3 (4) (c) Decreti-legge (a) inclusi i reiterati 7,63 19,96 27,25 (d) Regolamenti di delegificazione 0,12 (b) 2,40 0,57 1,75 (a) Per ciascuna delle legislature considerate il dato non comprende i decreti-legge già presentati nella legislatura precedente. (b) Nella X legislatura sono stati emanati 7 regolamenti successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 400/1998. (c) La cifra posta al di fuori della parentesi indica la media mensile dei decreti-legge emanati dopo la sentenza della Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 360 (con cui è stata dichiarata l incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge) e fino al 30 giugno Tra parentesi è invece riportata la media mensile dei decreti-legge adottati prima della sentenza citata. (d) Nella XIII legislatura, fino alla sentenza della Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 360, la media mensile dei decreti-legge emanati, inclusi i reiterati, è pari a 34.

6 272 Appendice ATTUAZIONE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DI DELEGA Legislatura X XI XII XIII Leggi che prevedono deleghe Disposizioni di delega Disposizioni di delega non attuate (40) D.lgs. emanati Tra parentesi è riportato il dato delle deleghe non esercitate i cui termini risultano ancora pendenti. LA DELEGIFICAZIONE (X-XIII LEGISLATURA) * Legislatura X XI XII XIII Leggi e atti aventi valore di legge che prevedono l autorizzazione della delegificazione Regolamenti delegificanti emanati nella legislatura * L aggiornamento dei dati è al 30 giugno Per la X legislatura i dati si riferiscono alle leggi e regolamenti successivi alla data di entrata in vigore della l. n. 400/1988.

7 273 CONSIDERAZIONE ANALITICA DELLE FONTI STATALI DAL 1996 AL 1999 Le tabelle seguenti, tratte da uno spoglio sistematico delle Gazzette Ufficiali, approfondiscono l esame delle diverse tipologie delle fonti statali pubblicate nell ultimo quadriennio.

8 274 Appendice LE FONTI STATALI NEL 1999 Leggi costituzionali 2 Totale leggi approvate 198 di cui leggi di conversione di decreti legge 33 di conversione, con modificazioni 26 di ratifica ed esecuzione di obblighi internazionali 81 di recepimento o attuazione di obblighi comunitari 2 di delegazione legislativa 4 di autorizzazione o approvazione 4 Decreti legge approvati dal Governo 42 Decreti legislativi 67 di cui di attuazione di obblighi comunitari 39 integrativi e correttivi 18 interventi sostitutivi ex art. 4, l. n. 59/ testi unici 2 Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali 8 D.P.R. di recezione di intese paraconcordatarie 1 Regolamenti governativi 59 di delegificazione 19 di cui all art. 17, comma 4-bis, l. 400/ di cui all art. 17, commi 1 e 2, l. 400/ di organizzazione (non delegificanti) 1 di attuazione di obblighi comunitari (non delegificanti) 4 Regolamenti del Presidente del Consiglio 1 17 Regolamenti ministeriali 123 Ministero dell ambiente 5 Ministero dei beni culturali 6 Ministero del commercio con l estero 6 Ministero delle comunicazioni 1 Ministero della difesa 8 Ministero degli esteri 0 Ministero delle finanze 17 Ministero della giustizia 2 Ministero dell industria 8 Ministero dell interno 10 Ministero dei lavori pubblici 1 Ministero del lavoro 1 Ministero delle politiche agricole 9 Ministero della pubblica istruzione 6 Ministero della sanità 16 Ministero del tesoro e del bilancio 9 Ministero dei trasporti 14 Ministero dell università 4 1 Di cui uno del Ministro per la solidarietà sociale

9 Appendice 275 LE FONTI STATALI ( ) Tipo di fonte totale Media anno Leggi costituzionali ,75 Totale leggi approvate ,25 di conversione di decreti-legge ,5 di cui di conversione con modificazioni ,75 di cui leggi di sanatoria ,75 di ratifica ed esecuzione di obblighi internazionali di recepimento o attuazione di obblighi comunitari ,5 Decreti legge ,75 Decreti legislativi ,5 di cui di attuazione di obblighi comunitari ,75 decreti integrativicorrettivi ,75 Interventi sostitutivi ex art. 4 l. 59/ Testi unici ,75 Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali ,25 D.P.R. di recezione di intese paraconcordatarie ,5

10 276 Appendice segue Tipo di fonte totale Media anno Regolamenti governativi ,75 di cui indipendenti ,5 di delegificazione ,75 di cui all art. 17, comma 4-bis, l. 400/ di cui all art. 17, comma 4-bis e comma 1 l di cui all art. 17, commi 1 e 2, l. 400/ ,75 di organizzazione (non delegificanti) ,75 di attuazione direttive comunitarie (non delegificanti) ,25 Regolamenti del Presidente del Consiglio dei Ministri ,5 Regolamenti ministeriali Min. ambiente Min. beni culturali ,75 Min. bilancio 1 1 Min. comm. estero ,5 Min. comunicazioni ,75 Min. difesa ,75 Min. esteri

11 Appendice 277 segue Tipo di fonte totale Media anno Min. finanze ,25 Min. giustizia ,5 Min. industria ,75 Min. interno Min. lavori pubblici ,5 Min. lavoro ,5 Min. politiche agricole Min. pubblica istruzione ,25 Min. sanità ,5 Min. tesoro Min. tesoro e bilancio Min. trasporti ,25 Min. università ,25

12 278 UN TENTATIVO DI ORGANICA RIFORMA DELLA LEGGE «LA PERGOLA» Il modello della legge comunitaria annuale, sancito dalla l. n. 86/1989, ha determinato alcuni problemi che sono emersi con chiarezza in un apposita indagine conoscitiva promossa dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell Unione europea) della Camera dei deputati e si sono tradotti nella presentazione di una proposta di legge di modifica delle procedure di recepimento degli obblighi comunitari (A.C. 7171). Come è noto, derogando alla l. n. 86/1989, ed in non pochi casi modificandola espressamente, le leggi comunitarie successive hanno, da un lato, scarsamente previsto l attuazione diretta delle direttive comunitarie, privilegiando il modello della delegazione legislativa e quello dell attuazione in via amministrativa (attraverso meri decreti ministeriali, che non seguono il procedimento di cui all art. 17 della l. n. 400/1988). La proposta di legge n. 7171, che non è stata approvata nonostante l intesa tra i parlamentari dei due poli per l intervenuto scioglimento delle Camere (ciò che rende probabile il suo varo nei primi mesi della prossima legislatura), valorizza significativamente l attuazione in via regolamentare, che viene resa possibile anche in materie già disciplinate con legge purché non coperte da riserva assoluta di legge, senza l intermediazione della legge comunitaria, per l attuazione delle direttive adottate dal Consiglio dell Unione europea secondo le procedure di codecisione e di cooperazione con il Parlamento europeo (la stessa procedura è altresì possibile per l attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione europea quando le Camere si siano espresse con atti di indirizzo ai sensi dell art. 1-bis della l. n. 86/1989). Qualora la materia disciplinata dalla direttiva non sia disciplinata da leggi o atti aventi forza di legge, la stessa può essere recepita con regolamento ministeriale (si tratta quindi di un esempio di regolamento ministeriale indipendente!). Rilevante è altresì la previsione che fissa la competenza delle Regioni a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza (con le modalità fissate dall art. 9, commi 1 e 2 della l. n. 86/1989) e quella che abilita le Regioni ad adottare annualmente leggi comunitarie annuali per l adempimento anche mediante regolamenti degli obblighi comunitari.

13 Appendice 279 MODIFICHE DELLA L. 9 MARZO 1989, N. 86 (C Lembo, C Saonara e C Governo). TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE (CAMERA DEI DEPUTATI, XIV COMMISSIONE PERMANENTE) ART. 1. (Modifiche all articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito con il seguente: «ART. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle istituzioni dell Unione europea, nonché il processo di adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea che conseguono: a) all emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CE- CA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati; c) all emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate ai sensi dell articolo 34 del Trattato sull Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209». ART. 2. (Modifiche all articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, come introdotto dall articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle Camere il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma o al comma 2»; b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e tutti i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione europea»; c) al comma 3, l ultimo periodo è soppresso; d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo entro il settimo giorno precedente la data presunta indicata di effettiva discussione o entro il settimo giorno precedente la diversa data come aggiornata, ai sensi del comma 1, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell Unione europea e delle Comunità europee. Qualora, tuttavia, le

14 280 Appendice Camere, anche su richiesta del Governo nei casi di particolare importanza politica e sociale dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, abbiano avviato l esame di progetti o atti di cui ai medesimi commi 1 e 2, il Governo non può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell Unione europea e delle Comunità europee prima che le Camere si siano espresse»; e) alla rubrica dell articolo, le parole: «e alle regioni» sono soppresse. ART. 3. (Introduzione degli articoli 1-ter e 1-quater nella legge 9 marzo 1998, n. 86). 1. Dopo l articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono inseriti i seguenti: «ART. 1-ter (Trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari). 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma. 2. Ai fini della formazione della posizione italiana nelle fasi istruttorie preliminari all adozione degli atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome trasmettono in tempo utile le osservazioni, nelle materie di loro competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per l immediata comunicazione ai Ministri competenti per materia. 3. Le regioni e le province autonome contribuiscono con propri esperti, nei limiti delle loro competenze e secondo modalità da definire con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, da emanare previa intesa tra Governo, regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell Unione europea e della Commissione delle Comunità europee. ART. 1-quater (Trasmissione del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro dei progetti di atti comunitari). 1. I progetti degli atti normativi di indirizzo degli organi dell Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL), che può far pervenire al Governo le valutazioni e i contributi che ritenga opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936». ART. 4 (Modifiche all articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d) si fornisce l elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell articolo 4, commi 4, 5, 5-bis, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies».

15 Appendice 281 ART. 5 (Modifiche all articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, la parola: «mediante» è sostituita con le seguenti: «che reca»; b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione alle Comunità europee con l emissione di un parere motivato; a-ter) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica dal Governo alle Camere su richiesta di queste;»; c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «commi 1, 2, 2-bis, 3, 6 e 7». ART. 6 (Modifiche all articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «ma non riservate alla legge» sono sostituite con le seguenti: «ma non coperte da riserva assoluta di legge»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall assegnazione. Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i decreti sono emanati anche in mancanza di detti pareri»; c) i commi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti: «4. Fermo restando quanto previsto dall articolo 3, comma 1, lettera c), le direttive adottate dal Consiglio dell Unione europea secondo le procedure, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, di codecisione e di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle disposizioni contenute nella presente legge. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione, nelle materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui relativi progetti si siano espresse entrambe le Camere nell ambito della procedura di cui all articolo 1-bis. 5-bis. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano ai seguenti criteri gene-

16 282 Appendice rali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della responsabilità delle funzioni attuative nelle amministrazioni con competenza prevalente secondo l ordinamento nazionale; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; c) attuazione delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. 5-ter. Le Camere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono chiedere, con propri atti di indirizzo, che l attuazione delle medesime sia disciplinata con la legge comunitaria annuale. 5-quater. Le direttive nelle materie non disciplinate dalla legge o da regolamento adottato ai sensi dell articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e non riservate alla legge, sono attuate con regolamento ministeriale, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. 5-quinquies. I regolamenti di cui ai commi 4, 5, e 5-quater, tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro approvazione. 5-sexies. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, limitatamente agli schemi di regolamento in materie di competenza regionale o delle province autonome, e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». ART. 7. (Modifiche dell articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 le parole: «a norma dell articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo» sono sostituite con le seguenti: «a norma dell articolo 4, commi 1 e 2, si provveda con la procedura di cui al comma 2-bis del medesimo articolo». ART. 8. (Introduzione dell articolo 5-bis nella legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l articolo 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente: «ART. 5-bis (Adeguamenti tecnici). 1. Alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive già recepite nell ordinamento nazionale è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia».

17 Appendice 283 ART. 9. (Modifiche dell articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 6, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il Ministro per le politiche comunitarie trasmette le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione». ART. 10. (Modifiche all articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e i contributi del CNEL pervenuti secondo le modalità di cui all articolo 1-quater; c-ter) l elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee». ART. 11. (Modifiche all articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «possono dare» sono sostituite con la seguente: «danno»; b) al comma 2, e parole: «possono dare» sono sostituite con la seguente: «danno»; c) il comma 2-bis, è sostituito con i seguenti: «2-bis. Le regioni possono, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti statutari, adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l adempimento, anche mediante regolamenti regionali, degli obblighi indicati all articolo 1, comma 1, vertenti su materie di competenza regionale. 2-ter. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione delle leggi regionali di cui al comma 2-bis e dei provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie». ART. 12. (Modifiche all articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L articolo 11, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito con il seguente: «ART. 11 (Inadempimenti delle regioni e delle province autonome). 1. Se l inadempimento di uno degli obblighi di cui all articolo 1 dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per le politiche comunitarie, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, fissa un termine entro il quale la regione o la provincia autonoma deve provvedere all adempimento dell obbligo. 2. Alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata di cui al comma 1, in caso di mancato adempimento, si procede ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». ART. 13. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

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