LA PRODUZIONE NORMATIVA DALLA X ALLA XIII LEGISLATURA
|
|
- Demetrio Pepe
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 APPENDICE
2
3 Appendice 269 LA PRODUZIONE NORMATIVA DALLA X ALLA XIII LEGISLATURA Le tabelle seguenti (tutte tratte dalle pubblicazioni del Servizio Studi della Camera dei deputati) evidenziano nel loro complesso le notevoli trasformazioni quantitative intervenute nel periodo: forte contrazione delle leggi, specie ove si escludano le leggi ad «iniziativa vincolata», netta crescita dei decreti legislativi e dei regolamenti di delegificazione, ritorno ad un utilizzazione limitata dei decreti legge.
4 270 Appendice INIZIATIVA DELLE LEGGI APPROVATE X XI XII XIII INIZIATIVA ( ( ( mesi 57,7) mesi 23,7) mesi 24,7) mesi 49,7) a. Iniziativa governativa (65,42%) (73,56%) (88,47%) (79,70%) iniziativa vincolata (36,99%) (60,21%) (83,05%) (56,49%) conversione di decreti-legge (17,2%) (37,58%) (41,35%) (19,47%) leggi di bilancio (1,85%) (2,54%) (2,71%) (2,62%) leggi di ratifica (17,93%) (20,7%) (38,98%) (34,39%) altre (28,44%) (13,37%) (5,42%) (23,20%) b. Iniziativa parlamentare (26,67%) (23,88%) (9,49%) (15,61%) c. Mista 1 (7,9%) (2,54%) (2,03%) (4,70%) TOTALE (a+b+c) TOTALE (b+c+altre) (63%) (39,8%) (16,95%) (43,51%) Fonte: Servizio Commissioni. Le percentuali indicate nella tabella sono calcolate rispetto al totale delle leggi approvate. 1 Derivanti da progetti abbinati di iniziativa governativa e parlamentare.
5 Appendice 271 MEDIA MENSILE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA PER TIPOLOGIA DI ATTO Legislatura X XI XII XIII Leggi ordinarie 18,65 13,25 11,94 14,57 Decreti legislativi 1,33 4,09 2,10 6,58 Decreti-legge (a) esclusi i reiterati 3,74 6,12 3,40 3,3 (4) (c) Decreti-legge (a) inclusi i reiterati 7,63 19,96 27,25 (d) Regolamenti di delegificazione 0,12 (b) 2,40 0,57 1,75 (a) Per ciascuna delle legislature considerate il dato non comprende i decreti-legge già presentati nella legislatura precedente. (b) Nella X legislatura sono stati emanati 7 regolamenti successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 400/1998. (c) La cifra posta al di fuori della parentesi indica la media mensile dei decreti-legge emanati dopo la sentenza della Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 360 (con cui è stata dichiarata l incostituzionalità della reiterazione dei decreti-legge) e fino al 30 giugno Tra parentesi è invece riportata la media mensile dei decreti-legge adottati prima della sentenza citata. (d) Nella XIII legislatura, fino alla sentenza della Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 360, la media mensile dei decreti-legge emanati, inclusi i reiterati, è pari a 34.
6 272 Appendice ATTUAZIONE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DI DELEGA Legislatura X XI XII XIII Leggi che prevedono deleghe Disposizioni di delega Disposizioni di delega non attuate (40) D.lgs. emanati Tra parentesi è riportato il dato delle deleghe non esercitate i cui termini risultano ancora pendenti. LA DELEGIFICAZIONE (X-XIII LEGISLATURA) * Legislatura X XI XII XIII Leggi e atti aventi valore di legge che prevedono l autorizzazione della delegificazione Regolamenti delegificanti emanati nella legislatura * L aggiornamento dei dati è al 30 giugno Per la X legislatura i dati si riferiscono alle leggi e regolamenti successivi alla data di entrata in vigore della l. n. 400/1988.
7 273 CONSIDERAZIONE ANALITICA DELLE FONTI STATALI DAL 1996 AL 1999 Le tabelle seguenti, tratte da uno spoglio sistematico delle Gazzette Ufficiali, approfondiscono l esame delle diverse tipologie delle fonti statali pubblicate nell ultimo quadriennio.
8 274 Appendice LE FONTI STATALI NEL 1999 Leggi costituzionali 2 Totale leggi approvate 198 di cui leggi di conversione di decreti legge 33 di conversione, con modificazioni 26 di ratifica ed esecuzione di obblighi internazionali 81 di recepimento o attuazione di obblighi comunitari 2 di delegazione legislativa 4 di autorizzazione o approvazione 4 Decreti legge approvati dal Governo 42 Decreti legislativi 67 di cui di attuazione di obblighi comunitari 39 integrativi e correttivi 18 interventi sostitutivi ex art. 4, l. n. 59/ testi unici 2 Decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali 8 D.P.R. di recezione di intese paraconcordatarie 1 Regolamenti governativi 59 di delegificazione 19 di cui all art. 17, comma 4-bis, l. 400/ di cui all art. 17, commi 1 e 2, l. 400/ di organizzazione (non delegificanti) 1 di attuazione di obblighi comunitari (non delegificanti) 4 Regolamenti del Presidente del Consiglio 1 17 Regolamenti ministeriali 123 Ministero dell ambiente 5 Ministero dei beni culturali 6 Ministero del commercio con l estero 6 Ministero delle comunicazioni 1 Ministero della difesa 8 Ministero degli esteri 0 Ministero delle finanze 17 Ministero della giustizia 2 Ministero dell industria 8 Ministero dell interno 10 Ministero dei lavori pubblici 1 Ministero del lavoro 1 Ministero delle politiche agricole 9 Ministero della pubblica istruzione 6 Ministero della sanità 16 Ministero del tesoro e del bilancio 9 Ministero dei trasporti 14 Ministero dell università 4 1 Di cui uno del Ministro per la solidarietà sociale
9 Appendice 275 LE FONTI STATALI ( ) Tipo di fonte totale Media anno Leggi costituzionali ,75 Totale leggi approvate ,25 di conversione di decreti-legge ,5 di cui di conversione con modificazioni ,75 di cui leggi di sanatoria ,75 di ratifica ed esecuzione di obblighi internazionali di recepimento o attuazione di obblighi comunitari ,5 Decreti legge ,75 Decreti legislativi ,5 di cui di attuazione di obblighi comunitari ,75 decreti integrativicorrettivi ,75 Interventi sostitutivi ex art. 4 l. 59/ Testi unici ,75 Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali ,25 D.P.R. di recezione di intese paraconcordatarie ,5
10 276 Appendice segue Tipo di fonte totale Media anno Regolamenti governativi ,75 di cui indipendenti ,5 di delegificazione ,75 di cui all art. 17, comma 4-bis, l. 400/ di cui all art. 17, comma 4-bis e comma 1 l di cui all art. 17, commi 1 e 2, l. 400/ ,75 di organizzazione (non delegificanti) ,75 di attuazione direttive comunitarie (non delegificanti) ,25 Regolamenti del Presidente del Consiglio dei Ministri ,5 Regolamenti ministeriali Min. ambiente Min. beni culturali ,75 Min. bilancio 1 1 Min. comm. estero ,5 Min. comunicazioni ,75 Min. difesa ,75 Min. esteri
11 Appendice 277 segue Tipo di fonte totale Media anno Min. finanze ,25 Min. giustizia ,5 Min. industria ,75 Min. interno Min. lavori pubblici ,5 Min. lavoro ,5 Min. politiche agricole Min. pubblica istruzione ,25 Min. sanità ,5 Min. tesoro Min. tesoro e bilancio Min. trasporti ,25 Min. università ,25
12 278 UN TENTATIVO DI ORGANICA RIFORMA DELLA LEGGE «LA PERGOLA» Il modello della legge comunitaria annuale, sancito dalla l. n. 86/1989, ha determinato alcuni problemi che sono emersi con chiarezza in un apposita indagine conoscitiva promossa dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell Unione europea) della Camera dei deputati e si sono tradotti nella presentazione di una proposta di legge di modifica delle procedure di recepimento degli obblighi comunitari (A.C. 7171). Come è noto, derogando alla l. n. 86/1989, ed in non pochi casi modificandola espressamente, le leggi comunitarie successive hanno, da un lato, scarsamente previsto l attuazione diretta delle direttive comunitarie, privilegiando il modello della delegazione legislativa e quello dell attuazione in via amministrativa (attraverso meri decreti ministeriali, che non seguono il procedimento di cui all art. 17 della l. n. 400/1988). La proposta di legge n. 7171, che non è stata approvata nonostante l intesa tra i parlamentari dei due poli per l intervenuto scioglimento delle Camere (ciò che rende probabile il suo varo nei primi mesi della prossima legislatura), valorizza significativamente l attuazione in via regolamentare, che viene resa possibile anche in materie già disciplinate con legge purché non coperte da riserva assoluta di legge, senza l intermediazione della legge comunitaria, per l attuazione delle direttive adottate dal Consiglio dell Unione europea secondo le procedure di codecisione e di cooperazione con il Parlamento europeo (la stessa procedura è altresì possibile per l attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione europea quando le Camere si siano espresse con atti di indirizzo ai sensi dell art. 1-bis della l. n. 86/1989). Qualora la materia disciplinata dalla direttiva non sia disciplinata da leggi o atti aventi forza di legge, la stessa può essere recepita con regolamento ministeriale (si tratta quindi di un esempio di regolamento ministeriale indipendente!). Rilevante è altresì la previsione che fissa la competenza delle Regioni a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza (con le modalità fissate dall art. 9, commi 1 e 2 della l. n. 86/1989) e quella che abilita le Regioni ad adottare annualmente leggi comunitarie annuali per l adempimento anche mediante regolamenti degli obblighi comunitari.
13 Appendice 279 MODIFICHE DELLA L. 9 MARZO 1989, N. 86 (C Lembo, C Saonara e C Governo). TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE (CAMERA DEI DEPUTATI, XIV COMMISSIONE PERMANENTE) ART. 1. (Modifiche all articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito con il seguente: «ART. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle istituzioni dell Unione europea, nonché il processo di adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea che conseguono: a) all emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CE- CA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati; c) all emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate ai sensi dell articolo 34 del Trattato sull Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209». ART. 2. (Modifiche all articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, come introdotto dall articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nonché alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle Camere il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma o al comma 2»; b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e tutti i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione europea»; c) al comma 3, l ultimo periodo è soppresso; d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo entro il settimo giorno precedente la data presunta indicata di effettiva discussione o entro il settimo giorno precedente la diversa data come aggiornata, ai sensi del comma 1, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell Unione europea e delle Comunità europee. Qualora, tuttavia, le
14 280 Appendice Camere, anche su richiesta del Governo nei casi di particolare importanza politica e sociale dei progetti e degli atti di cui ai commi 1 e 2, abbiano avviato l esame di progetti o atti di cui ai medesimi commi 1 e 2, il Governo non può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell Unione europea e delle Comunità europee prima che le Camere si siano espresse»; e) alla rubrica dell articolo, le parole: «e alle regioni» sono soppresse. ART. 3. (Introduzione degli articoli 1-ter e 1-quater nella legge 9 marzo 1998, n. 86). 1. Dopo l articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono inseriti i seguenti: «ART. 1-ter (Trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari). 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma. 2. Ai fini della formazione della posizione italiana nelle fasi istruttorie preliminari all adozione degli atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome trasmettono in tempo utile le osservazioni, nelle materie di loro competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per l immediata comunicazione ai Ministri competenti per materia. 3. Le regioni e le province autonome contribuiscono con propri esperti, nei limiti delle loro competenze e secondo modalità da definire con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, da emanare previa intesa tra Governo, regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell Unione europea e della Commissione delle Comunità europee. ART. 1-quater (Trasmissione del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro dei progetti di atti comunitari). 1. I progetti degli atti normativi di indirizzo degli organi dell Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro (CNEL), che può far pervenire al Governo le valutazioni e i contributi che ritenga opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936». ART. 4 (Modifiche all articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d) si fornisce l elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell articolo 4, commi 4, 5, 5-bis, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies».
15 Appendice 281 ART. 5 (Modifiche all articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, la parola: «mediante» è sostituita con le seguenti: «che reca»; b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme attuative di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione alle Comunità europee con l emissione di un parere motivato; a-ter) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica dal Governo alle Camere su richiesta di queste;»; c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «commi 1, 2, 2-bis, 3, 6 e 7». ART. 6 (Modifiche all articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «ma non riservate alla legge» sono sostituite con le seguenti: «ma non coperte da riserva assoluta di legge»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall assegnazione. Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i decreti sono emanati anche in mancanza di detti pareri»; c) i commi 4 e 5 sono sostituiti con i seguenti: «4. Fermo restando quanto previsto dall articolo 3, comma 1, lettera c), le direttive adottate dal Consiglio dell Unione europea secondo le procedure, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, di codecisione e di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle disposizioni contenute nella presente legge. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione, nelle materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui relativi progetti si siano espresse entrambe le Camere nell ambito della procedura di cui all articolo 1-bis. 5-bis. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano ai seguenti criteri gene-
16 282 Appendice rali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della responsabilità delle funzioni attuative nelle amministrazioni con competenza prevalente secondo l ordinamento nazionale; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; c) attuazione delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. 5-ter. Le Camere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono chiedere, con propri atti di indirizzo, che l attuazione delle medesime sia disciplinata con la legge comunitaria annuale. 5-quater. Le direttive nelle materie non disciplinate dalla legge o da regolamento adottato ai sensi dell articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e non riservate alla legge, sono attuate con regolamento ministeriale, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. 5-quinquies. I regolamenti di cui ai commi 4, 5, e 5-quater, tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro approvazione. 5-sexies. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, limitatamente agli schemi di regolamento in materie di competenza regionale o delle province autonome, e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». ART. 7. (Modifiche dell articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 le parole: «a norma dell articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo» sono sostituite con le seguenti: «a norma dell articolo 4, commi 1 e 2, si provveda con la procedura di cui al comma 2-bis del medesimo articolo». ART. 8. (Introduzione dell articolo 5-bis nella legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l articolo 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente: «ART. 5-bis (Adeguamenti tecnici). 1. Alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive già recepite nell ordinamento nazionale è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia».
17 Appendice 283 ART. 9. (Modifiche dell articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 6, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il Ministro per le politiche comunitarie trasmette le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione europea alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione». ART. 10. (Modifiche all articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e i contributi del CNEL pervenuti secondo le modalità di cui all articolo 1-quater; c-ter) l elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee». ART. 11. (Modifiche all articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «possono dare» sono sostituite con la seguente: «danno»; b) al comma 2, e parole: «possono dare» sono sostituite con la seguente: «danno»; c) il comma 2-bis, è sostituito con i seguenti: «2-bis. Le regioni possono, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti statutari, adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l adempimento, anche mediante regolamenti regionali, degli obblighi indicati all articolo 1, comma 1, vertenti su materie di competenza regionale. 2-ter. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione delle leggi regionali di cui al comma 2-bis e dei provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie». ART. 12. (Modifiche all articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L articolo 11, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito con il seguente: «ART. 11 (Inadempimenti delle regioni e delle province autonome). 1. Se l inadempimento di uno degli obblighi di cui all articolo 1 dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per le politiche comunitarie, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, fissa un termine entro il quale la regione o la provincia autonoma deve provvedere all adempimento dell obbligo. 2. Alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata di cui al comma 1, in caso di mancato adempimento, si procede ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». ART. 13. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
Norme generali sulla partecipazione dell Italia al processo normativo dell Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
ww.auge.it 1 Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell Ufficiale Giudiziario e gli uffici N.E.P. Norme generali sulla partecipazione dell Italia al processo
DettagliAttuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano
Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
DettagliCAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità
Disegno di legge concernente Norme sulla partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna ai processi decisionali dell Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. CAPO
DettagliL. 9 marzo 1989, n. 86
L. 9 marzo 1989, n. 86 Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari 1. Finalità. 1. Con i procedimenti e le
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Titolo: schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI
DettagliE M A N A il seguente decreto legislativo:
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008) Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Titolo: Schema di
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
DettagliVIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
DettagliDiritto costituzionale
1 Diritto costituzionale A.A. 2018/2019 Prof. Erik Longo 2 FONTI NORMATIVE dell ordinamento statale A.A. 2018/2019 Prof. Erik Longo Premesse Teoria delle fonti (gerarchia; competenza; cronologia; specialità)
DettagliTESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 27 dicembre 2004, n.306 Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2004, n. 306, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre
DettagliANALISI TECNICO NORMATIVA
ANALISI TECNICO NORMATIVA Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell uso del
DettagliNorme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 (2) (3) (4).
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (1). Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008) Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Titolo: schema di
DettagliREGOLAMENTI DELL ESECUTIVO
REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO I regolamenti dell esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie. Da non confondere con altri regolamenti Non sono disciplinati dalla Costituzione.
DettagliDecreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008) Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Titolo: schema di
DettagliLegge 9 marzo 1989, n. 86
Legge 9 marzo 1989, n. 86 Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari 1 Legge 9 marzo 1989, n. 86 1 Norme
Dettagli(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario , n. 43 ).
Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 37 Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'unione Europea e sulle procedure
DettagliLEGGE STATALE 04/10/14
LEGGE STATALE Crisi della legge: Passaggio dallo Stato liberale allo Stato contemporaneo (Costituzione rigida) La trasformazione della forma di Stato (sociale) carica di nuovi compiti la legge, Difficoltà
DettagliLA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XV LEGISLATURA
Servizio Studi OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE Appunti del Comitato per la legislazione LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XV LEGISLATURA Aggiornamento al 15 novembre 2006 n. 2 XV LEGISLATURA Camera dei deputati
DettagliConsiglio Regionale della Puglia
LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2018, N. 11 Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea 2 LEGGE REGIONALE Norme sulla partecipazione
Dettagli( B. U. REGIONE BASILICATA N. 46 dell 8 ottobre 2009 ) Articolo 1 Finalità
Legge Regionale 5 ottobre 2009, n. 31 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all attuazione delle politiche comunitarie
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Amministrazione proponente: Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/652/UE
DettagliProposta di provvedimento amministrativo n. 143/10^ di iniziativa del consigliere ESPOSITO recante:
Proposta di provvedimento amministrativo n. 143/10^ di iniziativa del consigliere ESPOSITO recante: Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (D.C.R. 27 maggio 2005 n. 5) IL DIRIGENTE
DettagliDecreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)
Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39) Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario,
DettagliLeggi ordinarie. Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost.
Leggi ordinarie Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost. Leggi in senso formale Sono quelle approvate dal Parlamento attraverso il procedimento disciplinato
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliMinistero dell istruzione, dell università e della ricerca
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo
DettagliINDICE CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
IX Introduzione.... XV CAPITOLO I LA COSTITUZIONE, LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI 1. La Costituzione.... 1 2. Le leggi costituzionali. A) Le leggi di revisione costituzionale.....
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 93 IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 1 ottobre 2010, n. 163. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni
DettagliMinistero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO
Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1, COMMA 28, LETTERE A) E C), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76, CHE DELEGA IL GOVERNO AD ADOTTARE
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO
DettagliRELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre
DettagliDELIBERAZIONE N. DEL (PARISI FEDERICA) (TARDIOLA ANDREA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 386 05/07/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 9665 DEL 24/06/2016 STRUTTURA PROPONENTE Area: SEGRETARIO GENERALE Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
DettagliINDICE INTRODUZIONE. Sezione I PROFILI TEORICO-GENERALI
INDICE Presentazione... pag. XIII INTRODUZIONE Sezione I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa... pag. 1 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto...» 3 3. La crisi delle fonti nazionali...»
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE ANALISI TECNICO-NORMATIVA PARTE I. ASPETTI
DettagliLegge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
Partecipazione dell'italia alla definizione degli atti dell'ue Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
DettagliANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio, Ministero dell Interno
ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio, Ministero dell Interno Titolo: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
DettagliLegge 25 gennaio 2006, n. 29
Legge 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE
DettagliManagement dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 4 Le fonti primarie
Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 4 Le fonti primarie M. LI VOLTI 2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. Il concetto di riserva di legge e i suoi tipi 2. Le leggi
DettagliDISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo ART. 1 (Finalità e oggetto della delega ) 1. Con l obiettivo di garantire
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1698 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE)
DettagliINDICE SISTEMATICO. L. 23 agosto 1988, n Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
VII INDICE SISTEMATICO1 INDICE SISTEMATICO PARTE PRIMA Fonti Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
310. SANITA' PUBBLICA D) Igiene del suolo e dell'abitato D.Lgs. 18-8-2000 n. 258 Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Oggetto: SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER
Dettagli1. L ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA
Camera dei Deputati 9 Senato della Repubblica 1. L ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA La legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l attuazione dell articolo 119 della Costituzione, conferendo
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, n. 169, CONCERNENTE LE AUTORITA PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AI SENSI
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2495 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN) e dal Ministro dell interno
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO
DettagliDisposizioni transitorie
Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133
DettagliE M A N A il seguente decreto legislativo:
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
DettagliIstituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico Lezione XII Il Governo (funzioni) Funzioni del Governo Funzione amministrativa Attività di direzione politica Collaborazione con il Parlamento nell ambito della funzione
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3960-A PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 30 giugno 2016 (v.
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell
DettagliVISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, N. 171 DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA P) DELLA LEGGE
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90, IN MATERIA DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO
DettagliVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;
Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2007/36/CE PER
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI PER ASSICURARE IL REGOLARE E ORDINATO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI PENALI NEL PERIODO NECESSARIO
DettagliRELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA Tax Information Exchange Agreement). Parte
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell articolo
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE ALLA NORMATIVA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2015 RELATIVA
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2525
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2525 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro della difesa
DettagliVISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ; VISTA la
DettagliArtt. 1-7: le modifiche, sostituzioni, inserimenti apportati dal presente D.Lgs. al "Decreto Ronchi" sono stati nello stesso riportati.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio. NOTE Artt. 1-7: le modifiche, sostituzioni,
DettagliINDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
DettagliANALISI TECNICA NORMATIVA. 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo
ANALISI TECNICA NORMATIVA Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri Titolo: Schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio
DettagliANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei
DettagliPubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.
L. 9-3-1989 n. 86 Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Epigrafe 1. Finalità. Pubblicata nella Gazz.
DettagliI Rapporti della Regione con l Unione Europea
I Rapporti della Regione con l Unione Europea Avv. Maria Antonietta Greco Dott. Marcello Chizzolini I.I.S. ALGAROTTI Palazzo Balbi Unità Organizzativa Riforme istituzionali e processi di delega L Unione
DettagliINDICE. Avvertenza... pag. XI INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI
INDICE Avvertenza... pag. XI INTRODUZIONE SEZIONE I PROFILI TEORICO-GENERALI 1. Premessa...... pag. 1 2. La crisi del modello tradizionale di fonte del diritto.......» 3 3. La crisi delle fonti nazionali.........»
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (BERSANI) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 2272-ter CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (BERSANI) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RUTELLI)
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1359 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l 11 luglio 2013 (v. stampato Senato n.
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 settembre 2008
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1033 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V. Stampato Camera n. 1417) approvato dalla Camera dei deputati il 17
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 338 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO) e dal Ministro del lavoro
DettagliGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003
Legge 06/11/2003 n. 313 - Disposizioni per attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 2017, N. 163, PER L'ADEGUAMENTO, IL COORDINAMENTO E IL RACCORDO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
Dettaglid iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 290 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GAUDIANO, DI NICOLA, L ABBATE, RICCIARDI, AIROLA, MANTOVANI e PARAGONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO
DettagliNorme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Pubblicata nella Gazz. Uff.
DettagliGIUDICE UNICO. Capo VII Norme di coordinamento e transitorie Sezione V Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti
GIUDICE UNICO 1. D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 66 del 20 marzo 1998) ed errata corrige
DettagliBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 1525-B presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro dell interno
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA PARTE 1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1. Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. L intervento normativo è necessario
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1768) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) di concerto col Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI)
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA. Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche europee
ANALISI TECNICO-NORMATIVA Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche europee per le PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno. 1) Obiettivi e necessità
Dettagli