REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L. Art.1. Natura e oggetto. Il presente regolamento disciplina e regola il
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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L. Art.1 Natura e oggetto Il presente regolamento disciplina e regola il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico sanitario della FARMACIA COMUNALE POLISTENESE S.R.L. Art.2 Scopo dell esercizio Scopo della farmacia è quello di provvedere: - al servizio di spedizione di medicinali, dei presidi medico chirurgici per conto di altri Enti morali, Mutue, Associazioni ed Istituti cittadini; - alla vendita al pubblico di medicinali, presidi medico-chirurgici e quant altro possa essere venduto in farmacia di cui alla tabella speciale per farmacie (D.L , n.ro 375); - assicurare alla popolazione il servizio farmaceutico notturno e festivo in accordo e di concerto con le altre farmacie private. Art.3 Deposito Per il pronto rifornimento di prodotti farmaceutici (specialità medicinali), parafarmaceutici, prodotti da banco
2 (OTC), dietetici, cosmetici, ecc., è costituito un deposito, presso la farmacia stessa, inventariato e gestito dal farmacista direttore. Il farmacista direttore ha la piena responsabilità dell ordinata tenuta e gestione del deposito in conformità alla normativa vigente e al presente regolamento. Art.4 Direzione del servizio La direzione della farmacia è affidata alla dott.ssa LUPPINO Rosa che ne sarà la responsabile ex art.7, terzo comma, della L.362/91. Salvo diverso accordo tra i soci, e fermo l'obbligo di comunicazione alle competenti autorità, a far data dal 1 gennaio 2015 la direzione sarà assunta dall'altro socio privato, e così via di biennio in biennio alternativamente tra i soci. Ricorrendo una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art.11 della L.2 aprile 1968 n.ro 475, come sostituito dall'art.11 della L.362/91, la direzione della farmacia sarà temporaneamente affidata all'altro socio. Il direttore pro-tempore, tuttavia, non avrà diritto a percepire dalla Società - a questo titolo - compensi o indennità di sorta. Il Farmacista direttore sovrintende all andamento organizzativo della farmacia comunale e del relativo deposito
3 dei prodotti. Il Farmacista direttore ha il compito di: * sovrintendere a tutto l andamento della farmacia; * informare di volta in volta l Organo Amministrativo di tutto ciò che può avere importanza nell amministrazione del servizio e proporre ad esso i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione, il funzionamento e l incremento del servizio; * eseguire, per la parte di sua competenza, le disposizioni dell'organo amministrativo riflettenti il servizio farmaceutico ed il personale ad esso preposto; * presentare all Organo Amministrativo trimestralmente una relazione sull andamento del servizio farmaceutico; * sovrintendere al personale della Farmacia, delle cui prestazioni inerenti all esercizio farmaceutico, è responsabile; * segnalare all Organo Amministrativo qualsiasi irregolarità ravvisata nel comportamento dei propri collaboratori, nel caso contrario ne risponderà personalmente; * provvedere agli acquisti per il rifornimento della farmacia contenendoli nei limiti previsti dallo Statuto, curando che le qualità corrispondano alle esigenze dell assistenza farmaceutica e che i costi siano convenienti rispetto alle quotazioni correnti sul mercato e con le
4 disposizioni relative alla disciplina dei prezzi, secondo le modalità di cui al presente regolamento; * curare la scrupolosa osservanza degli orari e dei turni e la disciplina del personale preposto al servizio; * provvedere ad eseguire, d accordo con l'organo Amministrativo, gli opportuni controlli affinchè presso la Farmacia non avvengano sottrazioni, dispersioni ed abusi di alcuna specie; * curare che la Farmacia sia sempre fornita in misura adeguata al presunto consumo di tutti i medicinali di dotazione obbligatoria, nonchè di quelli più in uso, presidi, apparecchi ed articoli occorrenti, controllandone il carico e lo scarico attraverso la contabilità computerizzata; * il farmacista direttore dovrà garantire sempre la consultabilità del flusso di magazzino anche on-line; * rispondere del movimento di carico e scarico dei medicinali, specialità, articoli igienico-sanitari e parafarmaceutici che resta sotto il suo diretto controllo, nonchè della conservazione dei prodotti stessi; * vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Art.5 Sostituzione del farmacista direttore Nel caso di assenza temporanea di entrambi i soci
5 privati, nelle funzioni di farmacista direttore, le sue funzioni ed attribuzioni sono assunte automaticamente da un farmacista collaboratore, nominato dal direttore, senza obbligo per la Società di corrispondere alcun compenso aggiuntivo. Art.6 Le funzioni di farmacista direttore e di farmacista collaboratore sono incompatibili con altri impieghi privati o pubblici o con l esercizio di qualsiasi altra attività senza l autorizzazione. Art.7 Accertamento responsabilità Per l accertamento delle responsabilità amministrative e contabili del farmacista direttore, si applicano le norme di legge ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000. Art.8 Responsabilità diretta In tutto ciò che concerne l esercizio tecnico della farmacia, il rifornimento dei medicinali, di attrezzi ed apparecchi sanitari della farmacia e la custodia di materiali e di prodotti nella farmacia, il farmacista direttore risponde personalmente, tanto per le azioni e le omissioni proprie quanto per quelle del personale ausiliario, per ogni danno derivato alle persone o alle cose, sia che provenga da
6 violazioni di leggi o regolamenti o da trasgressioni alle ingiunzioni delle autorità, sia che derivi da negligenza o imperizia. Art.9 Lo stato giuridico del personale Lo stato giuridico del farmacista direttore, del farmacista collaboratore e dei commessi, per quanto non contemplato nel presente regolamento, è regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi emanato per il personale comunale e da CCNNL. Il farmacista direttore è responsabile dell attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato. L azione disciplinare nei confronti del farmacista direttore fa capo all'organo Amministrativo. Art.10 Orario della farmacia La determinazione dell orario relativo alla apertura e chiusura della farmacia e al servizio notturno è demandata all Organo Amministrativo, sentiti gli organi competenti. L espletamento del servizio notturno e del turno festivo è svolto secondo i turni e le modalità stabilite dall autorità competente. Art.11 Uso del camice
7 Il farmacista direttore e gli altri farmacisti indosseranno in servizio un camice bianco pulito, sul quale sarà appuntato il distintivo nazionale della Federazione dell Ordine dei farmacisti. I commessi indosseranno, durante il servizio, un camice di colore diverso dal bianco, scelto e fornito dall Organo Amministrativo. Art.12 Divieto di modifica delle ricette E vietato severamente al farmacista direttore e il farmacisti collaboratori di modificare in alcun modo una ricetta e di fare sostituzioni. Se la ricetta non è chiaramente leggibile, se la farmacia non è provveduta di qualcuna delle sostanze prescritte, se la dose del medicinale è superiore alla dose massima stabilita dalla farmacopea ufficiale, il farmacista dovrà sospendere la spedizione finché non abbia sentito l avviso del medico prescrivente. Art.13 Sostanze velenose Il farmacista direttore o il farmacista collaboratore cureranno che la spedizione dia la maggiore garanzia possibile. Le sostanze velenose sono conservate all interno di un
8 armadio chiuso a chiave. Ogni ricetta dovrà essere firmata dal farmacista. Art.14 Tariffe Le tariffe per la vendita dei medicinali al pubblico nella farmacia sono predisposte e tenute aggiornate dal Direttore di Farmacia in conformità della tariffa nazionale dei medicinali di cui all art. 125 del regio decreto del 27 luglio 1934, n.1265 (T.U.L.S.) e s.m.i. attenendosi alle direttive dell amministrazione. Per gli articoli con prezzo liberamente determinabile, le tariffe sono predisposte ed aggiornate dal Direttore di Farmacia in conformità alle condizioni generali del mercato, dei costi e dei criteri stabiliti dall Organo Amministrativo. Art.15 Articoli di libera vendita Per gli articoli di libera vendita e per l eventuale rivendita in ingrosso, le tariffe sono predisposte e tenute aggiornate dal farmacista direttore in conformità alle condizioni generali del mercato, dei costi e dei criteri stabiliti dall Organo Amministrativo. Art.16 Tariffazione delle ricette Il farmacista direttore, o in sua assenza il farmacista
9 collaboratore, dovrà provvedere tempestivamente a trasmettere al Servizio Sanitario (ASL), in conformità delle istruzioni ricevute, le ricette spedite per conto degli enti mutualistici riepilogandole secondo la prassi dei rispettivi enti interessati. Non appena pervenute le specifiche delle ricette da parte del servizio sanitario (ASL), dovrà riscontrarne la regolarità. Art.17 Limitazione delle giacenze Gli acquisti di medicinali e prodotti vari devono essere effettuati in modo da limitare al minimo le giacenza. Dell osservanza di quanto sopra è responsabile direttamente il farmacista direttore. Art.18 Controllo dei prodotti Sono sotto diretto controllo del farmacista direttore le merci, i prodotti ed i medicinali che entrano ed escono dal magazzino; il farmacista direttore cura personalmente la conservazione delle merci stesse e su quelle che hanno scadenza prescritta. A tal uopo dovrà provvedere alla restituzione alla casa fornitrice e al cambio con altre merci prossime alla scadenza. Il farmacista collaboratore, dal canto suo, sorveglia
10 sulla scadenza dei prodotti riferendone al farmacista direttore. Art.19 Incassi Il farmacista direttore o in sua assenza il farmacista collaboratore, è personalmente responsabile degli incassi che è tenuto a versare all'organo Amministrativo secondo le modalità con lo stesso concordate. E' consentito al farmacista direttore di servirsi degli incassi per pagare direttamente forniture di qualsiasi genere o per altre spese di gestione, solo previa autorizzazione,anche verbale da parte dell'organo Amministrativo. Le vendite devono essere effettuate esclusivamente per contanti e tramite POS, fatta eccezione per le forniture a favore di enti mutualistici le cui esazioni saranno fatte periodicamente in conformità delle prassi vigenti presso gli enti medesimi. Art.20 Custodia del denaro Il farmacista direttore e i farmacisti collaboratori, rispondono della custodia del denaro, degli eventuali errori nel maneggio di esso, nonchè della esatta applicazione delle tariffe.
11 Art.21 Registratore di cassa La farmacia comunale è dotata di un registratore di cassa automatico con emissione di scontrini indicanti l importo di ogni operazione. Tutte le operazioni di incasso dovranno essere registrate a mezzo del registratore automatico. Art.22 Inventario delle giacenze Alla fine di ogni anno, ad opera del farmacista direttore con l assistenza degli altri farmacisti e commessi, si deve procedere all inventario delle giacenze. La loro valutazione è fatta al prezzo più basso tra quello di costo e quello corrente. Di quanto sopra si redige apposito elenco sottoscritto dal farmacista direttore. Art.23 Entrate e uscite di prodotti dal magazzino Le entrate e le uscite di materie prime, materiali, prodotti e specialità medicinali dovranno essere regolarmente registrati con appropriati sistemi di carico e scarico agli effetti del controllo amministrativo sul movimento delle giacenze. Art.24
12 Disposizioni finali Per tutto quanto il presente regolamento non dispone specificatamente, si osserveranno le disposizioni, in quanto applicabili, del R.D. 27/07/1934 e s. m. e i., della Legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m. e i., e del Testo Unico D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di quant altra disposizione emanata o emananda interessante il servizio farmaceutico.
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