Roma, 28 novembre Circ. n. 342/LEG/Ri.Al
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1 Circ. n. 342/LEG/Ri.Al Roma, 28 novembre 2012 Ai Sigg. Presidenti e Ai Sigg. Amministratori Delegati e Ai Sigg. Direttori delle Aziende e degli Enti Associati Loro Sedi OGGETTO: Legge n. 190/ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Si segnala alle Aziende Associate che sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre u.s. è stato pubblicata la legge n. 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. La legge entrerà in vigore il 28 novembre p.v. e si compone di un unico articolo con 83 commi. Si evidenziano di seguito le novità di maggiore rilievo contenute nella legge in parola. Preliminarmente occorre rilevare che il comma 34 dell articolo 1 della legge in esame prevede che i commi da 15 a 33 si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione europea. Trasparenza dell attività amministrativa. Il comma 15 prevede che, al fine della presente legge, la trasparenza dell attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione, venga assicurata mediante la pubblicazione, da parte dei soggetti rientranti nel campo di applicazione della norma, nei propri siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, dei bilanci e conti consuntivi nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall AVCP che ne cura anche la raccolta e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un agevole comparazione. Viene previsto, altresì, che sul sito web istituzionale, ogni amministrazione pubblica renda noto almeno un indirizzo di posta certificata cui il cittadino
2 possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (comma 29). Trasparenza negli appalti pubblici. Il comma 17 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. I commi introducono delle modifiche all articolo 241 del Codice Appalti relativo all Arbitrato stabilendo la necessità che il ricorso allo stesso sia preceduto da un autorizzazione motivata da parte dell organo di governo dell amministrazione (comma 19). L inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell invito, o il ricorso all arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. I commi successivi sono relativi alla nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie. Viene previsto altresì (al comma 32) che le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l affidamento di lavori, servizi e forniture sono tenute a pubblicare sul proprio sito web istituzionale: la struttura proponente; l oggetto del bando; l elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l aggiudicatario; l importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell opera, servizio o fornitura; l importo delle somme liquidate. Tali informazioni devono essere trasmesse anche all AVCP che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ogni anno, l AVCP trasmette alla Corte dei Conti l elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni in formato digitale aperto. Il comma 58 della legge in esame prevede, inoltre, una modifica all art. 135 del codice appalti relativo alla risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell attestazione di qualificazione. Vengono, dunque, inseriti tra i reati per i quali è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti dell appaltatore che costituisce elemento per la risoluzione del contratto, i reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo del codice penale recante delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. 2
3 Diritto di accesso. È previsto che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della legge 241/90, abbiano l obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. Delega al Governo per il riodino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità. Il comma 35 provvede a indicare i criteri direttivi per la formulazione di tale decreto legislativo da parte del governo. Modifiche alla legge 241/1990. Il comma 37 della legge in esame, modificando il comma 1-ter dell articolo 1 della Legge 241/90, stabilisce che i soggetti privati preposti all esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge [241/90]. Viene, inoltre, prevista una modifica dell articolo 2 della legge 241, che stabilisce che il procedimento amministrativo venga concluso mediante l adozione di un provvedimento espresso. Qualora venga ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (comma 38 legge in esame). Il comma 11 inserisce l articolo 6-bis Conflitto di interessi per il quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Il comma 47 introduce l obbligo di motivazione anche per gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ex articolo 11 della legge 241/90. Esercizio imparziale delle funzioni amministrative. Con il comma 39 della legge in esame viene previsto che le amministrazioni pubbliche e le 3
4 aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, comunichino al dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Modifiche al d.lgs. 165/2001. Il comma 42 della legge in commento prevede l inserimento del comma 3-bis all articolo 53 del d.lgs. 165/2001 per il quale sono demandati ad appositi regolamenti, emanati su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione, le discipline relative agli incarichi vietati ai dipendenti della pubblica amministrazione. Ulteriori modifiche all articolo 53 introducono disposizioni volte a prevenire conflitti di interesse. Il comma 11 dell articolo 53 viene completamente riformulato e prevede ora che entro quindici giorni dall erogazione del compenso per gli incarichi anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, i soggetti pubblici o privati comunicano all amministrazione di appartenenza l ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Inoltre, viene inserito il comma 16-ter allo stesso articolo 53 che introduce il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazione, di svolgere un attività lavorativa o professionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso soggetti privati destinatari dell attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Un altra importante modifica riguarda l articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina l adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Viene, in particolare, previsto il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Viene poi inserito nel d.lgs 165 l articolo 54-bis relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 4
5 Delega per decreti legislativi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione. Il comma 49 della legge in esame e il successivo comma 50, che ne stabilisce i criteri e i principi, costituisce una delega al Governo per l adozione di uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possono porsi in conflitto con l esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. Tra i principi della delega si segnalano in particolare: Non conferibilità di incarichi dirigenziali per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); Non conferibilità di incarichi dirigenziali per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento dell incarico, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell amministrazione che conferisce l incarico; Non conferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. Comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina, tra altro, anche gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui al punto precedente già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell amministrazione che ha conferito l incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l ente o l attività 5
6 professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell amministrazione. Disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi sopra menzionati già conferiti e l esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. Misure per l efficacia dei controlli antimafia. Il comma 52 della legge in esame prevede, per dare efficacia ai controlli antimafia, l istituzione, presso ogni prefettura dell elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori elencati nel successivo comma 53. L iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l impresa ha sede soddisfa i requisiti per l informazione antimafia per l esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell impresa dall elenco. L impresa iscritta nell elenco è tenuta, a norma del successivo comma 55, a comunicare alla prefettura competente qualsiasi modifica dell assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Delega al Governo per l adozione di un Decreto legislativo in materia di incandidabilità alle cariche politiche. Il comma 63 dell articolo 1 della legge in esame, e il successivo comma 64 che ne contiene i principi e i criteri, prevede la delega al Governo per l adozione di un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all art. 114 del TUEL, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. Modifiche al codice penale. Il comma 75 dell articolo 1 della legge in commento contiene numerose modifiche al codice penale per quanto attiene, in particolare, ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si segnala, a tal proposito che la Corte di Cassazione ha pubblicato una relazione relativa alle novità introdotte nel sistema penale dalla legge in commento che si allega alla presente. Modifiche al D.lgs. 231/2001. Il comma 77 dell articolo 1, andando a modificare l articolo 25 del d.lgs. 231/2001, introduce nell elenco dei reati- 6
7 presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sia il delitto di induzione indebita di cui all articolo 319-quater del codice penale, sia quello di corruzione tra privati di cui all articolo 2635 c.c.. In allegato il testo della legge in parola. Cordiali saluti All./2 Il Direttore Generale Avv. Guido del Mese 7
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