Gestione del partecipante indiretto

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1 Gestione del partecipante indiretto A seguito del mutato contesto operativo e di alcuni limiti funzionali emersi in relazione all applicazione della procedura d insolvenza ai Partecipanti Indiretti, sono modificati il Regolamento e le Istruzioni del Servizio di Liquidazione. In particolare, sono riviste le regole di identificazione dei Partecipanti Indiretti, per mettere in condizione Monte Titoli di gestire tempestivamente e secondo procedure standardizzate le istruzioni di regolamento facenti capo ai Partecipanti Indiretti insolventi. Aspetti operativi connessi alla identificazione del Partecipante Indiretto con l associazione ad un conto titoli segregato Modifiche del contesto operativo post-t2s Come noto, con il passaggio alla piattaforma T2S sono stati avviati i lavori di armonizzazione delle regole di definitività e delle procedure d insolvenza tra tutti i sistemi partecipanti. In particolare la definizione di una procedura operativa comune per la gestione delle istruzioni facenti capo all insolvente ha richiamato l attenzione sugli strumenti operativi a disposizione dei CSD per la gestione dell insolvenza e, nello specifico, sulla necessità di identificare tempestivamente e secondo procedure standardizzate tutte le istruzioni di regolamento facenti capo all insolvente. A livello domestico, inoltre, le ulteriori analisi tecniche condotte sull attuale procedura d insolvenza hanno evidenziato alcuni vincoli funzionali che, allo stato attuale, non consentirebbero all operatore del sistema di individuare tempestivamente le istruzioni di regolamento inserite da Partecipanti DCP e facenti capo al partecipante indiretto. Conseguentemente, Monte Titoli ha avviato una riflessione sia interna, sia con i settlement agent, volta, da un lato a preservare la disciplina del partecipante indiretto, dall altro a risolvere le criticità riscontrate tenendo conto anche del mutato contesto operativo. La soluzione adottata si basa sulla modifica delle regole di identificazione del soggetto indiretto. A tal riguardo, si introduce l associazione di uno o più conti segregati dedicati esclusivamente alla liquidazione di tutta l operatività di un unico Partecipante Indiretto. Tale soluzione è stata condivisa anche con gli agenti di regolamento e con le associazioni di categoria ABI e Assosim. 1

2 Modalità di gestione delle Istruzioni di regolamento del Partecipante Indiretto insolvente L individuazione del Partecipante Indiretto tramite conto segregato consente di dare continuità alla attuale modalità di gestione delle istruzioni di regolamento, individuandole con certezza per il tramite del conto di regolamento a cui sono destinate, fermo restando che la gestione dell insolvenza del partecipante indiretto deve consentire l esercizio dei diritti di garanzia ai sensi di legge, come indicato sopra. In caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto, quindi, Monte Titoli restringe l operatività del/i conto/i segregato/i bloccando l invio delle istruzioni di regolamento presenti nel Servizio X-TRM e non ancora inoltrate a T2S, destinate al regolamento sul conto titoli collegato al Partecipante Indiretto 1, fatti salvi i diritti del Partecipante che opera per conto dell insolvente. Ne deriva che la suddetta restrizione non si applicherà alle istruzioni inviate sotto la propria responsabilità dal Partecipante che opera per conto dell insolvente - a valere sugli strumenti finanziari depositati sul conto segregato ai fini dell esercizio dei propri diritti di ritenzione o di escussione del pegno (qualificandosi queste come le uniche istruzioni che il partecipante può inviare ai sensi di legge, avendo l insolvente perso l amministrazione e la disponibilità dei propri beni). Le istruzioni di regolamento già acquisite dal Sistema di Liquidazione (T2S) prima della dichiarazione di insolvenza, in quanto finali (SF1), sono regolarmente processate e possono essere riscontrate dalla controparte e tentare il regolamento a ISD. Al termine di ISD, in continuità con l approccio attuale, se non regolate sono cancellate da Monte Titoli. Tale approccio è specificato nel Capitolo 4 delle Istruzioni del Servizio di Liquidazione, che con l occasione sono state riviste. In particolare, le previgenti Tabelle 1, 2 e 3 sono state espunte e i loro contenuti trasfusi in una nuova tabella. In linea con l evoluzione delle procedure in ambito T2S, si è provveduto, inoltre, ad approntare una disciplina per i casi di sfasamento temporale tra il momento in cui si verifica l insolvenza (time of insolvency o TOI ) e il momento in cui essa diviene nota (time of awareness o TOA ) (cfr. di seguito evidenza della modifica). Con particolare riguardo alle operazioni garantite da controparte centrale che si avvale del Servizio X-TRM per il calcolo dei saldi, si precisa che la precondizione per dare continuità alla attuale modalità di gestione delle istruzioni di regolamento in caso di insolvenza del cliente negoziatore 2 è che il partecipante al sistema di liquidazione abbia attribuito al cliente negoziatore uno o più conti segregati e abbia proceduto alla sua identificazione presso Monte Titoli, secondo le modalità sopra indicate e riprese nel testo delle Istruzioni. Si segnala, che in ogni ipotesi di insolvenza del clearing member partecipante Indiretto, le istruzioni di regolamento dei clienti negoziatori ad esso legati continuano a essere gestite da Monte Titoli ai fini della procedura di insolvenza come istruzioni di regolamento in capo al clearing member, anche quando i clienti negoziatori siano qualificati nel Servizio di Liquidazione come partecipanti Indiretti. Si precisa, inoltre, che in caso di insolvenza di un cliente negoziatore o di un negoziatore che non sia stato qualificato come partecipante Indiretto, la sospensione dell immissione delle istruzioni dello stesso in X-TRM sarà disposta contestualmente con la sospensione dello stesso da parte del mercato e/o della controparte centrale. In tutti i casi in cui la dichiarazione di insolvenza non riguardi un Partecipante o un partecipante Indiretto a Monte Titoli ma una banca pagatrice, le Istruzioni di regolamento dei Partecipanti a 1 N.b. In caso di insolvenza del partecipante indiretto tutte le istruzioni destinate al regolamento sul/i conto/i a lui associato/i saranno gestite secondo quanto sopra (senza distinzione tra istruzioni proprie e di terzi). 2 Precedentemente definito non clearing member 2

3 Monte Titoli tenteranno il regolamento e non ne sarà bloccata l immissione da Monte Titoli ma potrebbero essere respinte dalla Banca Centrale di riferimento. Applicabilità della cd. procedura di fast track Si conferma che la cd. procedura di fast track rimane applicabile. Entrata in vigore delle modifiche Le modifiche entreranno in vigore il 21 settembre 2018, in concomitanza con l entrata in vigore del provvedimento di cui all articolo 10 del Decreto n. 210/2001, pubblicato nella GU n. 207 del 6 settembre Si precisa che alla data di entrata in vigore le precedenti configurazioni dei partecipanti indiretti decadranno in toto. Di conseguenza solo i soggetti per i quali i partecipanti (diretti) avranno provveduto a rinnovare la comunicazione dei dati identificativi e le configurazioni richieste dalle nuove disposizioni in tempo utile, saranno considerati ai fini dell applicazione della procedura d insolvenza. A seguito dell entrata in vigore delle modifiche regolamentari i partecipanti (diretti) potranno comunque procedere alla qualificazione dei propri clienti come partecipanti indiretti: in tal caso gli effetti della qualificazione come Partecipante Indiretto decorreranno dal momento in cui sarà completata la comunicazione dei dati identificativi e delle relative configurazioni operative del soggetto interessato. *** Di seguito si riportano le modifiche al testo del Regolamento del Servizio di Liquidazione e delle relative Istruzioni. REGOLAMENTO Articolo 1 Definizioni (..) «Istruzioni di regolamento» ordini di trasferimento relativi ad operazioni da liquidare nell ambito del Sistema Servizio di Liquidazione o nell ambito del Servizio di Regolamento estero; gli ordini di trasferimento relativi ad operazioni da liquidare nell ambito del Sistema di Liquidazione sono definiti Istruzioni di regolamento intra-csd quando le Istruzioni devono essere regolate tra due Partecipanti a Monte Titoli, e cross-csd quando le Istruzioni devono essere regolate tra un Partecipante a Monte Titoli diverso da un CSD Estero in T2S e un partecipante ad altro CSD Estero in T2S; 3

4 (..) «Partecipante Indiretto»: il soggetto che stipula un accordo con un Partecipante al Servizio di Liquidazione per la liquidazione e il regolamento delle operazioni e che è conosciuto da Monte Titoli alle condizioni previste dall articolo 6, comma 4; riconosciuto dal Sistema di Liquidazione alle condizioni previste dal presente Regolamento, che stipula un accordo con un Partecipante al Servizio di Liquidazione per la liquidazione e il regolamento delle operazioni; (..) «Servizio di Liquidazione» o «Servizio»: il servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli e operato mediante la piattaforma T2S, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ammessi al Sistema di Gestione Accentrata e che prevede il regolamento del contante in euro o nella altre valute ammesse in T2S; «Sistema di Liquidazione» o «Sistema»: il Servizio di Liquidazione; Articolo 6 - Partecipanti e modalità di partecipazione 1. Possono partecipare al Servizio di Liquidazione i seguenti soggetti: a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93; b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie; c) le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o) del T.u.f.,fatto salvo quanto previsto all articolo 36 comma 2 del T.u.f.; d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del T.u.f.; e) le banche centrali; f) i Soggetti Esteri; g) le controparti centrali, h) gli intermediari finanziari iscritti nell albo tenuto dalla Banca d Italia di cui all art. 106 T.u.b. e autorizzati ai sensi dell art. 107 T.u.b., nell'elenco di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93, autorizzati all esercizio delle attività di cui all articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del T.u.f. nonché, limitatamente all attività svolta su strumenti finanziari derivati, all esercizio delle attività di cui all articolo 1 comma 5 lettere a) e b) del T.u.f.; i) le Poste Italiane S.p.A.; j) la Cassa Depositi e Prestiti; 4

5 l) il Ministero dell Economia e delle Finanze. 1-bis Possono inoltre partecipare gli emittenti diversi dai soggetti di cui al comma 1, ammessi al Servizio di Gestione Accentrata in qualità di Intermediari ai sensi dell articolo 13, comma 1 lett. g) del Provvedimento Banca d Italia Consob 3, limitatamente al regolamento di operazioni franco valuta. L acquisizione delle Istruzioni di regolamento relative a tali operazioni avviene con le modalità specificate nelle Istruzioni. 2. Salvo quanto previsto dall articolo 46(3) del Provvedimento Banca d Italia Consob 3, la partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi, utilizzando i corrispondenti conti titoli aperti nell ambito del Servizio di Gestione Accentrata. 3. I soggetti che partecipano al Servizio di Liquidazione anche per conto di terzi possono utilizzareno a tal fine uno o più conti titoli aperti nell ambito del Servizio di Gestione Accentrata per i terzi per conto dei quali essi agiscono. 4. I soggetti di cui al comma 3, possono chiedere a Monte Titoli di qualificare i propri clienti come Partecipanti Indiretti i propri clienti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, comunicandone i dati identificativi e ogni successiva variazione degli stessi, con le modalità specificate nelle Istruzioni. Tale identificativo dovrà essere, altresì, specificato nelle Istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione. qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) i clienti ricadono in una delle categorie di cui al comma 1; b) i Partecipanti utilizzano uno o più conti titoli, accesi nell ambito del Servizio di Gestione Accentrata, dedicati esclusivamente alla liquidazione delle istruzioni di regolamento di pertinenza del cliente che chiedono di qualificare come Partecipante Indiretto; c) i dati identificativi dei clienti che i Partecipanti intendono qualificare come Partecipanti Indiretti, e loro eventuali variazioni, sono noti a Monte Titoli per essere stati comunicati dal Partecipante a Monte Titoli a questo fine, con le modalità specificate nelle Istruzioni. 5. Nell ammissione dei soggetti di cui al comma 1, alla lettera f), Monte Titoli tiene conto, ove rilevanti, dei requisiti di autorizzazione previsti dalla normativa ad essi applicabile. (..) Articolo 16 - Comunicazioni di servizio 1. Monte Titoli fornisce con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l altro, a: (..) c-bis) Soggetti Partecipanti indiretti; 3 Si fa riferimento al Provvedimento del 22 febbraio 2008, applicabile fino al momento della decisione di autorizzazione di Monte Titoli ai sensi della CSDR, come previsto dall articolo 59 del vigente Provvedimento del 13 agosto

6 (..) Articolo 22 - Definitività Immissione nel Sistema di Liquidazione e irrevocabilità delle Istruzioni di regolamento 1. Le Istruzioni di regolamento si considerano immesse nel Sistema di Liquidazione, ai sensi dell articolo 2, comma 2, del d.lgs. 210/2001, sono definitive dal momento in cui termina il processo di validazione in T2S (SF1). 2. Le Istruzioni di regolamento non possono essere revocate da un Partecipante né da un terzo dal momento del riscontro in T2S (SF2), fermo restando quanto previsto dall articolo 20 comma 2 per la cancellazione bilaterale delle Istruzioni di regolamento. 3. I trasferimenti titoli e contante sono definitivi dal momento dell addebito del contante ovvero dei titoli laddove il regolamento del contante non sia previsto. (SF3) 4. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di Gestione dei Mercati e/o delle Controparti Centrali, Monte Titoli esegue le Istruzioni di regolamento trasmesse nell ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/ In caso di apertura di una procedura di insolvenza a carico di un Partecipante o di un Partecipante Indiretto, notificata dall autorità competente, alle Istruzioni di regolamento irrevocabili e/o definitive, secondo quanto indicato ai commi precedenti, si applica quanto previsto nelle Istruzioni. Monte Titoli attiva tempestivamente le procedure operative previste dalle Istruzioni, finalizzate alla gestione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al soggetto insolvente. Tali procedure prevedono: a) in caso di insolvenza di un Partecipante, il blocco: i) dell acquisizione nel Sistema di Liquidazione di nuove Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante insolvente; e ii) della modifica delle Istruzioni di regolamento già acquisite nel Sistema di Liquidazione, riconducibili al medesimo soggetto; b) in caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto, il blocco dell acquisizione nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante Indiretto insolvente già presenti nel Servizio X-TRM; c) la cancellazione dal Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento intra- CSD riconducibili al soggetto insolvente secondo le modalità e le scadenze previste dalle Istruzioni; e d) la sospensione dalla liquidazione (hold) nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento cross-csd riconducibili al soggetto insolvente secondo le modalità e le scadenze previste dalle Istruzioni. Nel caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto, che appartenga ad una delle categorie di cui all articolo 6, comma 1, lettere a) e b) il Partecipante al Servizio di Liquidazione che regola le operazioni per conto del Partecipante Indiretto può, sotto la propria responsabilità, inviare nuove Istruzioni di regolamento a valere sui conti di cui all articolo 6, comma 4, lettera b), finalizzate esclusivamente all esercizio dei diritti di ritenzione e di garanzia, nei limiti consentiti dalla legge. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli ordini di trasferimento titoli. 6

7 7. La definitività e irrevocabilità degli ordini di trasferimento contante sono regolate dalle disposizioni del Sistema TARGET2, come previste nella Guideline 2015/930 della BCE del 2 Aprile 2015, che modifica le Guideline BCE/2012/27 relativa ad un Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento Lordo in Tempo Reale (TARGET2). Monte Titoli dà informazione di quanto sopra nelle Comunicazioni di Servizio di cui all articolo Le procedure di insolvenza di cui al comma 5 tengono conto del coordinamento dei momenti di definitività e irrevocabilità degli ordini di trasferimento titoli e contante. 7

8 ISTRUZIONI Gestione dei dati statici La gestione di dati statici riguarda i Partecipanti, i loro clienti e le Banche Tramite. Monte Titoli configurerà ciascun Partecipante e i rispettivi clienti in base alla tipologia di operatività secondo quanto comunicato dallo stesso via applicazione web (CLIMP). Per l interazione con il Servizio di Liquidazione, i Partecipanti e le Banche Tramite, devono disporre di un codice BIC11LEI univoco. In mancanza, non è possibile procedere alla configurazione del Partecipante sulla piattaforma T2S e pertanto Monte Titoli non potrà consentire l avvio dell operatività dello stesso. Come previsto all articolo 6, comma 4, del Regolamento, I Partecipanti possono richiedere di qualificare come Partecipanti Indiretti i propri clienti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del citato articolo 4. A tal fine, i Partecipanti devono: a) comunicarendo la ragione sociale e il codice LEI associato a ciascun Partecipante Indiretto i codici BIC 11 associati;. b) associare a ciascun Partecipante Indiretto per il quale essi regolano uno o più conti titoli dedicati esclusivamente alla liquidazione delle istruzioni di regolamento del Partecipante Indiretto. Lo stesso soggetto può essere qualificato come Partecipante Indiretto al Servizio di Liquidazione di Monte Titoli da più Partecipanti, nel rispetto delle condizioni sopra indicate. Tali informazioni saranno comunicate mediante CLIMP e il Partecipante è tenuto a mantenere aggiornati tali dati. I soggetti Partecipanti X-TRM prima della migrazione a T2S, a partire dal 31 agosto sono qualificati da Monte Titoli Partecipanti Indiretti dei Partecipanti di cui si avvalgono per la liquidazione, salvo diversa indicazione da parte di questi ultimi. Successivamente alla migrazione a T2S per la qualificazione dei Partecipanti Indiretti si applica quanto previsto al precedente paragrafo. 4 Ai sensi dell articolo 6, del Regolamento del Servizio di Liquidazione, possono essere qualificati come Partecipanti Indiretti: a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93; b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie; c) le società di gestione del risparmio previste dall articolo 1, comma 1, lettera o) del T.u.f.,fatto salvo quanto previsto all articolo 36 comma 2 del T.u.f.; d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del T.u.f.; e) le banche centrali; f) i Soggetti Esteri; g) le controparti centrali, h) gli intermediari finanziari iscritti nell albo tenuto dalla banca d Italia di cui all art. 106 T.u.b. e autorizzati ai sensi dell art. 107 T.u.b., nell'elenco di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93, autorizzati all esercizio delle attività di cui all articolo 1, comma 5 lettere c) e c) bis del T.u.f. nonché, limitatamente all attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati all esercizio delle attività di cui all articolo 1 comma 5 lettere a) e b) del T.u.f.; i) le Poste Italiane S.p.A.; j) la Cassa Depositi e Prestiti; l) il Ministero dell Economia e delle Finanze. 8

9 I mercati e/o le controparti centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM possono rispettivamente prevedere che i propri negoziatori/non clearing member/clearing member siano qualificati come Partecipanti Indiretti dai Partecipanti che operano nel Servizio di Liquidazione per loro conto. In tal caso i negoziatori/non clearing member/clearing member devono essere configurati in CLIMP indicando la ragione sociale e i codici BIC 11 associati. Al Partecipante o al Partecipante Indiretto possono essere assegnati più BIC11 mantenendone l univocità all interno del Servizio di Liquidazione, ovvero se un BIC11 è già assegnato ad un soggetto (codice CED) non può essere assegnato ad un altro soggetto (codice CED). I Partecipanti inoltre devono: Mantenere una corrispondenza univoca fra il BIC11 dei Partecipanti Indiretti e il BIC 11 (Party1) assegnato ai conti predisposti dal Partecipante per quel cliente o gruppo di clienti; Impostare per ciascun Partecipante Indiretto una configurazione che gli associ il Partecipante di default e il/i corrispondenti conto/i di default per tipo negoziazione. Fermo quanto sopra in materia di BIC 11, Monte Titoli mantiene la codifica dei Partecipanti in uso a livello domestico per l interazione con i propri servizi: CODICE ABI codice assegnato dalla Banca d'italia/consob alle banche, agli intermediari finanziari, ai broker e le controparti centrali. CODICE MT ha lo stesso standard ABI e spesso corrisponde con esso. Può essere assegnato da Monte Titoli per specifici soggetti che non possono disporre di un codice ABI (ad esempio soggetti non bancari). CODICE CED assegnato da SIA o Monte Titoli. CODICE BIC11LEI assegnato da SWIFT Local Operating Unit (LOU). Monte Titoli gestisce la corrispondenza anagrafica tra i codici LEI richiesti dal Servizio di Liquidazione e le codifiche utilizzate per gli altri servizi offerti. I Partecipanti possono chiedere a Monte Titoli la modifica dei dati statici con le modalità di cui al paragrafo OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE Omissis Le istruzioni di regolamento possono riportare l indicazione del Partecipante Indiretto al quale sono riconducibili. In particolare: per le istruzioni di regolamento immesse nel Servizio di Liquidazione tramite il Servizio X- TRM, il codice BIC11 dei Partecipanti Indiretti (censiti secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.2.1) sarà automaticamente riportato sulla piattaforma T2S come Client of the Delivering/Receiving CSD Participant (Party2); per le istruzioni di regolamento immesse dai Partecipanti DCP relativamente all operatività OTC, saranno gli stessi Partecipanti DCP a dover indicare nel Party2 il BIC11 che identifica il proprio Partecipante Indiretto e il Partecipante Indiretto del Partecipante DCP controparte. 9

10 Qualora il BIC11 utilizzato dal Partecipante, per individuare il cliente per conto del quale opera, non coincida con quello risultante nelle configurazioni di regolamento presso i sistemi Monte Titoli è necessario per i DCP non valorizzare il Party2. In tutti i casi in cui il Party 2 non è valorizzato l operazione è considerata, per il lato di competenza, in capo al Partecipante. Per quanto non espressamente specificato o dettagliato nel presente documento, con riferimento alle modalità di acquisizione, riscontro e regolamento delle operazioni si rinvia al Documento Operativo T2S User Requirements. ( ) 4. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE INSOLVENZE La procedura interessa tutte le Istruzioni di regolamento (relative a compravendite (CTV), pronti contro termine (PCT/PCR) e compensi titoli e/o contante (CTC) e derivanti da operazioni di mercato garantito, di mercato non garantito e OTC) da regolare presso il Sistema di Liquidazione di Monte Titoli e riconducibili ai Partecipanti e/o ai Partecipanti Indiretti, individuati con le modalità di cui all articolo 6, comma 4, del Regolamento Operativo. In caso di insolvenza di un Partecipante o un Partecipante Indiretto di un partecipante la procedura posta in essere da Monte Titoli si articola nelle seguenti fasi: 1. ricezione della dichiarazione di insolvenza; 2. interventi sul Sistema di Liquidazione al fine di gestire le Istruzioni di regolamento del partecipante soggetto insolvente. Ai fini della procedura di gestione dell insolvenza si applicano le seguenti definizioni: - time of insolvency o TOI, il momento di apertura di una procedura di insolvenza ai sensi dell articolo 3 del D.Lgs. 210/2001; - time of awareness o TOA, il momento in cui Monte Titoli viene a conoscenza dello stato di insolvenza di un proprio Partecipante o Partecipante Indiretto. 4.1 RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA La presente procedura si applica in caso di notifica a Monte Titoli di una insolvenza, dichiarata in Italia oppure in altro Stato EU o extra EU, secondo quanto previsto dall art. 3, comma 6, 7 e 8, del D. Lgs. N. 210/2001. La procedura è attivata da Monte Titoli: alla ricezione della notifica da parte di Banca d Italia; ovvero nel momento in cui Monte Titoli viene comunque a conoscenza dell insolvenza con le modalità previste dalle procedure operative per la gestione delle crisi, definite di concerto con il T2S System Operator; oppure mediante comunicazione scritta da parte di un proprio ppartecipante oppure di una controparte centrale a condizione che la comunicazione specifichi che il mittente sotto la propria responsabilità informa dell apertura della procedura di insolvenza ai sensi del D.Lgs. 210/2001 a carico di [denominazione, codice BICLEI/il codice CED/codice ABI del partecipante insolvente]. Tale comunicazione deve essere resa dal rappresentante legale e/o contrattuale del 10

11 ppartecipante o della controparte centrale. Monte Titoli ha in essere una procedura con Banca d Italia che prevede la ricezione e l invio delle comunicazioni ex art. 3 comma 6 e 9 del D. Lgs. N. 210/2001 all indirizzo dedicato: insolvencynotification@montetitoli.it ciò in modo da assicurare la tempestiva ricezione e l appropriata trattazione delle notifiche e la tempestiva comunicazione del momento e delle modalità con cui Monte Titoli è stata comunque informata dell apertura della procedura d insolvenza nonché degli interventi che ne conseguono. Ricevuta la comunicazione, Monte Titoli contestualmente tempestivamente: a) attiva le procedure tecniche del sistema di liquidazione per sospendere l acquisizione di nuove Istruzioni di regolamento e la modifica delle Istruzioni di regolamento già acquisite e riconducibili al Partecipante (o al Partecipante Indiretto) insolvente. a) in caso di insolvenza di un Partecipante, attiva le procedure tecniche del Sistema di Liquidazione per bloccare: i) l acquisizione nel Sistema di Liquidazione di nuove Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante insolvente; e ii) la modifica delle Istruzioni di regolamento già acquisite nel Sistema, riconducibili al medesimo soggetto. A tal fine, Monte Titoli: (i) blocca l acquisizione nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante insolvente per il tramite nel Servizio X-TRM; (ii) in caso di modalità di connessione diretta, inibisce la possibilità per il Partecipante insolvente di inviare nuove Istruzioni di regolamento al Sistema di Liquidazione o di modificare Istruzioni già presenti nel Sistema; b) in caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto, blocca l acquisizione nel Sistema di Liquidazione delle Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante Indiretto insolvente già presenti nel Servizio X-TRM; consente entro 2 giorni lavorativi (non inclusivi del giorno di notifica della segnalazione) al Partecipante che regola le operazioni per conto del Partecipante Indiretto insolvente di immettere, sotto la propria responsabilità, nuove Istruzioni di regolamento a valere sui conti di cui all articolo 6, comma 4, lettera b), del Regolamento, finalizzate esclusivamente all esercizio dei diritti di ritenzione e di garanzia, nei limiti consentiti dalla legge; c) cancella le Istruzioni di regolamento intra-csd riconducibili al Partecipante o al Partecipante Indiretto insolvente già acquisite nel Sistema di Liquidazione, secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 4.2; d) sospende dalla liquidazione ( hold ) le Istruzioni di regolamento cross-csd riconducibili al Partecipante o Partecipante Indiretto insolvente già acquisite nel Sistema di Liquidazione, secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 4.3; e) cancella dal Servizio X-TRM le Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante o al Partecipante Indiretto insolvente non ancora immesse nel Sistema di Liquidazione; f) b) comunica ai ppartecipanti al sistema Servizio di Liquidazione l attivazione della procedura di gestione dell insolvenza, specificando l orario di avvio della stessa il TOI e il TOA. 11

12 ciò compatibilmente con le modalità previste dalle procedure operative per la gestione della crisi, definite di concerto con il T2S System Operator. Con riguardo alla comunicazione dell insolvenza ai Partecipanti, al fine di identificare con certezza il soggetto nei confronti del quale è dichiarata l insolvenza, Monte Titoli comunicherà il/i codice/i BICLEI, il codice CED e/o il codice ABI del ppartecipante o del Partecipante Indiretto insolvente e il relativio contio di liquidazione. Sempre al fine di assicurare un appropriata diffusione dell informazione, Monte Titoli richiede ai Partecipanti di mantenere aggiornati i dati dei soggetti che Monte Titoli dovrà/potrà contattare al fine della gestione della procedura di insolvenza dei Partecipanti stessi o dei propri clienti Partecipanti Indiretti (nome, mailing list, numeri di telefono, ecc.). Tali dati sono raccolti tramite l applicativo CLIMP. 4.2 CANCELLAZIONE DELLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO INTRA-CSD CANCELLAZIONE DI TUTTO IL PRE VIGENTE CAPITOLO 4.2 E RELATIVE TABELLE EE INTRODUZIONE DEL SEGUENTE TESTO Monte Titoli procede alla cancellazione delle Istruzioni di regolamento intra-csd, presenti nel Sistema di Liquidazione, e riconducibili al Partecipante o al Partecipante Indiretto insolvente, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella seguente tabella. Istruzioni di regolamento Interventi di Monte Titoli Immesse prima di TOI e con ISD successiva al giorno dell insolvenza Sono cancellate al termine di ISD, se non regolate Immesse prima di TOI e con ISD pari o precedente al giorno dell insolvenza Sono cancellate al termine del giorno dell insolvenza, se non regolate Immesse dopo TOI, riscontrate prima di TOA e con ISD successiva al giorno dell insolvenza Sono cancellate appena possibile Immesse dopo TOI, riscontrate prima di TOA e con ISD pari o precedente al giorno dell insolvenza Sono cancellate se non regolate al termine del giorno dell insolvenza Immesse dopo TOI e riscontrate dopo TOA Sono cancellate appena possibile In deroga alle modalità e alle tempistiche suindicate, per le Istruzioni di regolamento riconducibili ad operazioni garantite da una controparte centrale che utilizza il Servizio X- TRM per il calcolo dei saldi ( CCP ) si applicano i seguenti interventi: 12

13 a) in caso di insolvenza di un Partecipante Indiretto che sia un cliente negoziatore ( NCM ) riconducibile ad un soggetto aderente alla CCP ( GCM ), Monte Titoli cancella esclusivamente le eventuali Istruzioni di regolamento create tra NCM e GCM presenti nel Sistema di Liquidazione, mentre le istruzioni tra GCM-CCP continuano il regolamento. Qualora le istruzioni di regolamento fossero state create direttamente tra NCM CCP, tali istruzioni di regolamento sono cancellate e di concerto con la CCP re-istruite su un conto titoli comunicato dal GCM alla CCP; b) in caso di insolvenza di un Partecipante o di un Partecipante Indiretto che sia un aderente individuale o generale alla CCP, Monte Titoli cancella appena possibile tutte le Istruzioni di regolamento tra il Partecipante o il Partecipante Indiretto e la CCP presenti nel Sistema di Liquidazione. 4.3 INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO CROSS-CSD In caso d insolvenza di un partecipante diretto o indiretto Partecipante o Partecipante Indiretto al Servizio di Liquidazione, Monte Titoli applica alle Istruzioni di regolamento cross-csd gli interventi previsti al paragrafo 4.2 sostituendo la cancellazione con la sospensione dalla liquidazione (hold). Le Istruzioni di regolamento cross-csd in hold sono successivamente predisposte da Monte Titoli in stato di cancellazione unilaterale, per consentire che sia processata dal Sistema di Liquidazione la eventuale richiesta di cancellazione inserita dalla controparte (cancellazione bilaterale). sospende la liquidazione (hold) delle istruzioni di regolamento con ISD <= alla data del default, relative ad operazioni da regolare cross-csd al termine della giornata in cui è stato dichiarata l insolvenza; sospende la liquidazione (hold) delle istruzioni di regolamento con ISD>data del default, al termine della giornata di regolamento prevista ISD In caso di insolvenza di un partecipante ad altro CSD in T2S, si applicano le regole stabilite dal CSD del soggetto insolvente, fatta salva la possibilità per i Partecipanti di Monte Titoli di sospendere la liquidazione delle Istruzioni di regolamento in contropartita al soggetto insolvente. 4.4 INTERVENTI SULLE ISTRUZIONI DI REGOLAMENTO DA LIQUIDARE NELL AMBITO DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO In caso d insolvenza di un partecipante al Servizio di Regolamento Estero, ricevuta la comunicazione di cui al Capitolo 4.1, Monte Titoli: - cancella dal Servizio X-TRM le Istruzioni di regolamento riconducibili al partecipante, non ancora inoltrate al Soggetto Estero. 13

14 In caso di insolvenza di un soggetto che un Partecipante abbia qualificato come Partecipante Indiretto ai sensi dell articolo 6, comma 4, del Regolamento, ricevuta la comunicazione di cui al Capitolo 4.1, Monte Titoli: - cancella dal Servizio X-TRM le Istruzioni di regolamento riconducibili al Partecipante Indiretto insolvente, non ancora inoltrate al Soggetto Estero. 14

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