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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404 Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 61 o anno 9 novembre 2018 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA 2018/C 404/01 Parere n. 2/2017 che accompagna la relazione della Commissione sulla valutazione dell applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 19) 1

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3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404/1 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Parere n. 2/2017 che accompagna la relazione della Commissione sulla valutazione dell applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) (articolo 19) (2018/C 404/01) INDICE Pagina Introduzione Metodologia CAPOLO I Il quadro giuridico in cui opera l OLAF Il ruolo dell OLAF: contesto legislativo Strumenti giuridici a disposizione dell OLAF CAPOLO II Il ciclo di vita dell indagine: impatto del nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sullo svolgimento effettivo delle indagini da parte dell OLAF L avvio delle indagini: espressione dell indipendenza dell OLAF Lo svolgimento delle indagini: misure di indagine che l OLAF può adottare Accesso dell OLAF alle informazioni Obbligo di cooperare con l OLAF La durata delle indagini dell OLAF: rafforzamento dell indipendenza dell Ufficio Chiusura dell indagine: relazione finale, raccomandazioni e follow-up CAPOLO III Rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali durante le indagini svolte dall OLAF. Il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale Rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali: considerazioni preliminari Necessità di rafforzare i diritti e le garanzie procedurali nel nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: l articolo 9 del regolamento OLAF e il suo impatto sulle indagini interne ed esterne Il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale ( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del , pag. 1).

4 C 404/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea CAPOLO IV Sorveglianza e controllo delle indagini dell OLAF: il ruolo del comitato di vigilanza e la sua interazione con altri organismi Osservazioni generali Il ruolo della Corte di giustizia Il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali Il controllore delle garanzie procedurali CAPOLO V Il ruolo, lo status e le competenze del comitato di vigilanza e del suo segretariato: regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e regolamento (UE, Euratom) 2016/ La missione del comitato di vigilanza: osservazioni generali Le competenze del comitato di vigilanza nel nuovo regolamento e le modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2016/ Il ruolo del comitato di vigilanza: soggetto a interpretazione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/ Il controllo regolare della funzione di indagine dell OLAF L assistenza prestata dal comitato di vigilanza al direttore generale dell OLAF nello svolgimento dei suoi compiti: priorità della politica in materia di indagini, orientamenti in merito alle procedure di indagine e piano di gestione annuale Status dei membri del comitato di vigilanza CAPOLO VI L istituzione della Procura europea e il suo impatto sulle indagini dell OLAF Il ruolo del comitato di vigilanza nelle relazioni con l EPPO

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404/3 Introduzione 1. L Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato istituito diciotto anni fa, nel 1999, quale organismo incaricato di svolgere indagini amministrative ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell Unione europea. Sin dall inizio, l entità e l impatto dei poteri e della composizione dell OLAF sono stati in una certa misura messi in ombra dalla possibile creazione di una Procura europea, riguardo alla quale l attività legislativa è cominciata nel 2001, promossa dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Nel giugno 2017 il Consiglio ha infine annunciato l adozione del regolamento relativo all attuazione di una cooperazione rafforzata sull istituzione della Procura europea («EPPO») entro ottobre 2017, fatta salva la previa approvazione del Parlamento europeo. In tal caso, la Commissione di certo prevedrà di rivedere il regolamento OLAF, processo che potrebbe in parte coincidere con l esercizio di valutazione in corso. Di conseguenza, un analisi approfondita del modo in cui i poteri e la composizione dell OLAF interagiranno con la futura Procura europea va oltre l ambito del presente parere. Tuttavia, data la storia dell OLAF, le sue indagini sono state fortemente influenzate dal futuro ruolo che l EPPO avrebbe svolto nello spazio di giustizia europeo e farvi riferimento nella presente valutazione sembra quindi inevitabile. 2. Nel marzo 2016 la Commissione europea ha revocato in parte l immunità giurisdizionale del direttore generale dell OLAF in risposta a una richiesta presentata dalle autorità giudiziarie belghe sulla base del principio di leale cooperazione. Il direttore generale era indagato in Belgio per presunte intercettazioni telefoniche illegali effettuate in veste ufficiale durante un indagine dell OLAF ( 1 ). Questa situazione gravissima e senza precedenti impone un attento esame dell applicazione del regolamento alle misure investigative che l OLAF può adottare e alla tutela dei diritti fondamentali. Il modo in cui sono stati attuati i principi fondamentali di indipendenza, sorveglianza, controllo di legalità, imparzialità, integrità, sana gestione e obbligo di rendere conto esige attenta considerazione. Per quanto riguarda la revoca dell immunità, il direttore generale ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale della Corte di giustizia dell Unione europea al fine di ottenere l annullamento della decisione della Commissione in quanto atto suscettibile di mettere in discussione la sua indipendenza ( 2 ). Il comitato di vigilanza («il comitato») non è a conoscenza delle informazioni dettagliate presentate dalle due parti al Tribunale, il quale deve ancora pronunciarsi sul ricorso principale presentato dal direttore generale. La questione solleva interrogativi anche in merito all adeguatezza dei poteri del comitato di salvaguardare l indipendenza dell OLAF. 3. Dal 1999 il regolamento OLAF è stato modificato due volte. Nel settembre 2013 il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha sostituito il primo regolamento (regolamento (CE) n. 1073/1999). La modifica mirava a migliorare l efficienza operativa dell OLAF e ad accrescerne l indipendenza, nonché a rafforzare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali durante le indagini. Tre anni dopo, nell ottobre 2016, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è stato modificato in anticipo, senza attendere il periodo di valutazione stabilito nella riforma, per apportare modifiche riguardanti l indipendenza del segretariato del comitato di vigilanza e il bilancio di quest ultimo. La modifica, adottata con il regolamento (UE, Euratom) 2016/2030, ha comportato difficoltà impreviste per l attività e la posizione istituzionale del comitato e, di conseguenza, ha messo in dubbio l idoneità dei meccanismi di sorveglianza e di rafforzamento dell indipendenza dell OLAF. Il comitato di vigilanza esaminerà con attenzione la seconda riforma nel prossimo futuro. ( 1 ) Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 nella causa T-251/16 R, direttore generale dell Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)/Commissione europea: Faits à l origine du litige «des allegations d écoutes téléfoniques illégales» (punto 15). L ordinanza ha respinto una seconda domanda presentata dal direttore generale dell OLAF al presidente del Tribunale, volta a ottenere un provvedimento urgente di sospensione dell esecuzione della decisione della Commissione al fine di evitare di compromettere in modo grave e irreparabile la sua indipendenza e l indipendenza e il buon funzionamento dell OLAF. ( 2 ) Ibid. La decisione definitiva in materia è tuttora pendente dinanzi al Tribunale.

6 C 404/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Metodologia 4. Il compito fondamentale del comitato di vigilanza di controllare regolarmente l esecuzione della funzione di indagine da parte dell OLAF al fine di rafforzare l indipendenza dell Ufficio è stato in una certa misura precisato dal nuovo regolamento. La nuova formulazione affida al comitato il compito di sorvegliare l «esercizio effettivo» da parte dell OLAF delle competenze conferitegli in virtù del regolamento ( 1 ). Il comitato ha tuttavia l impressione che i meccanismi previsti a tal fine restino ambigui e siano necessarie ulteriori precisazioni, in particolare per quanto riguarda l applicazione delle garanzie procedurali e la tutela dei diritti fondamentali. Il comitato è consapevole del fatto che nel nuovo regolamento il legislatore ha sollevato il comitato dalla responsabilità del controllo di legalità ex ante, oggetto della sentenza del Tribunale dell Unione europea nella causa T-48/05, Franchet e Byk/Commissione. Il Tribunale ha stabilito che il comitato di vigilanza deve essere consultato prima della trasmissione delle relazioni sui casi alle autorità giudiziarie nazionali ai fini della tutela dei diritti fondamentali ( 2 ). Il comitato ritiene che permanga la necessità di stabilire norme chiare sui meccanismi in base ai quali esso valuta la funzione di indagine dell OLAF dopo la chiusura delle indagini. 5. Sulla base dell esperienza acquisita nell ambito del controllo regolare delle indagini e del suo ruolo, nel gennaio 2017 il comitato ha cominciato a esaminare: trenta pareri su casi «archiviati» dall OLAF; tre relazioni finali su casi chiusi; relazioni sulle denunce ricevute dall OLAF nel periodo ; informazioni sulle relazioni e le raccomandazioni dell OLAF trasmesse alle istituzioni e alle autorità giudiziarie degli Stati membri nel periodo alle quali non è stato dato seguito; le priorità della politica in materia di indagini e i piani di lavoro annuali per il periodo ; 218 relazioni su indagini durate più di dodici mesi nel periodo compreso tra gennaio e aprile Il comitato di vigilanza ha altresì esaminato: le cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia riguardanti l OLAF, le decisioni del Mediatore europeo sui reclami concernenti l OLAF, le relazioni e i pareri dei precedenti comitati di vigilanza. La selezione delle informazioni sull attività dell OLAF analizzate dal comitato di vigilanza è stata effettuata dall OLAF stesso. CAPOLO I Il quadro giuridico in cui opera l OLAF Il ruolo dell OLAF: contesto legislativo 6. La sfera di competenza dell OLAF e l ambito di applicazione dello stesso regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sono confermati dall articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, che conferisce alle istituzioni il potere di adottare le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell Unione, al fine di pervenire a una tutela efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell Unione. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 inserisce quindi le indagini amministrative condotte dall OLAF nell ambito della tutela degli interessi finanziari dell Unione. ( 1 ) Cfr. l articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte finale. ( 2 ) Cfr. l articolo 11, paragrafo 7, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1073/99 e l articolo 17, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Cfr. il regolamento interno del comitato di vigilanza dell OLAF (GU L 308 del ), articolo 13, paragrafo 5, relativo alle «Misure da prendere sulle informazioni fornite dal direttore generale», in particolare per quanto riguarda il meccanismo istituito in accordo con l OLAF per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nei «casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro».

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404/5 L articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 assegna all OLAF il compito di svolgere le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto. L articolo 1, paragrafo 4, conferisce inoltre all OLAF competenze per indagare sui comportamenti che ledono gli interessi finanziari dell Unione, escludendo così dall ambito delle indagini dell Ufficio qualsiasi altro comportamento irregolare. Il regolamento OLAF ha tuttavia confermato che la responsabilità dell Ufficio riguarda anche, oltre alla tutela degli interessi finanziari, tutte le attività connesse alla tutela degli interessi dell Unione contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale. L OLAF può anche avviare un indagine amministrativa al fine di verificare l eventuale inadempimento degli obblighi cui un funzionario o ex funzionario è soggetto ai sensi dello statuto, senza limitare espressamente l ambito dell indagine ai comportamenti che ledono gli interessi finanziari dell Unione ( 1 ). In pratica, le indagini dell OLAF si concentrano sulla frode (che è un reato previsto dal diritto penale). Al tempo stesso, il legislatore ha lasciato aperta la possibilità di trasmettere alle autorità giudiziarie degli Stati membri le prove raccolte durante le indagini amministrative. L OLAF formula inoltre raccomandazioni che indicano le misure specifiche da adottare nei procedimenti disciplinari, amministrativi, finanziari e/o penali nazionali. L OLAF svolge quindi indagini che hanno seguito nell ambito dei procedimenti penali nazionali; gli elementi di prova raccolti hanno inoltre il medesimo valore delle prove fornite dagli organismi amministrativi degli Stati membri ( 2 ). In questo contesto, la direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari adottata nel luglio 2017 ha ampliato la competenza penale per la tutela degli interessi finanziari dell Unione e ha esteso l ambito delle indagini dell OLAF al fine di includervi l IVA. Ciò avrà un impatto sulle competenze dell OLAF. 7. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 contiene diversi collegamenti tra le indagini dell OLAF e i procedimenti penali, che rendono le indagini dell OLAF una sorta di fase preparatoria di tali procedimenti ( 3 ). In futuro le indagini dell OLAF saranno direttamente collegate ai procedimenti penali nell ambito delle strette relazioni e dello scambio di informazioni con l EPPO ( 4 ). In particolare, se fornirà sostegno operativo all EPPO ( 5 ) o condurrà indagini amministrative, l OLAF agirà esclusivamente ai fini delle indagini e dei procedimenti penali condotti in uno Stato membro. Tali casi richiedono una modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, volta ad assicurare che i diritti e le garanzie procedurali e le norme in materia di prove tengano conto dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. 8. La proposta relativa all istituzione dell EPPO non ha chiarito il mandato né i poteri dell OLAF. Se tale proposta sarà approvata nella sua versione attuale, l OLAF sarà competente per: a) le indagini nel quadro del «mandato attuale» in tutti gli Stati membri dell UE (compresi quelli che non partecipano all EPPO); b) le indagini al di sotto della soglia fissata per l EPPO (soglia generale di EUR o soglia particolare di 10 milioni di EUR nel caso della frode dell IVA) negli Stati membri che partecipano all EPPO; c) le indagini delegate all OLAF dall EPPO e le azioni richieste dall EPPO. Nei casi di cui alla lettera c) non è ancora stato chiarito se l OLAF avvierà la propria indagine o se opererà in qualche modo nell ambito del quadro procedurale dell EPPO. Il comitato è del parere che queste importanti questioni di competenza debbano essere pienamente risolte dal regolamento OLAF. ( 1 ) Il comitato ha già rilevato questo aspetto nel suo parere n. 4/2011, pag. 4. ( 2 ) 11, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per esempio i considerando 6 e 29 e l articolo 11, paragrafo 2. ( 4 ) 101, paragrafo 1, del progetto di regolamento relativo all attuazione di una cooperazione rafforzata sull istituzione della Procura europea (di cui al documento 9941/17 del Consiglio del 30 giugno 2017). ( 5 ) Ibid., articolo 101, paragrafo 3, lettera a).

8 C 404/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea A parere del comitato di vigilanza, una modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe accorpare tutti i motivi per l avvio di indagini dell OLAF, al fine di evitare problemi di frammentazione e di interpretazione e rafforzare la certezza del diritto e le garanzie procedurali. Il quadro giuridico unificato dovrebbe contenere anche un codice esaustivo dei poteri dell OLAF. Il regolamento dovrà prestare particolare attenzione alla precisazione dei poteri per quanto riguarda le istituzioni dell Unione e la ripartizione delle competenze tra l OLAF e la futura EPPO. Strumenti giuridici a disposizione dell OLAF 9. Per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell Unione e l applicazione delle norme antifrode, il regolamento OLAF è indissolubilmente legato ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE, Euratom) n. 2988/95 ed è integrato da molti altri strumenti giuridici, quali decisioni, norme settoriali, accordi interistituzionali, orientamenti, istruzioni e accordi amministrativi. In particolare, il nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha introdotto gli «orientamenti in merito alle procedure di indagine», un documento che fornisce indicazioni pratiche al personale dell Ufficio: i) sullo svolgimento delle indagini, ii) sulle garanzie procedurali e i diritti delle persone interessate e dei testimoni, nonché iii) informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne da seguire, compreso un controllo di legalità. Tali orientamenti hanno un ruolo fondamentale nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e sono stati concepiti al fine di consentire al direttore generale di operare in piena autonomia. Il personale responsabile delle indagini è tenuto a conformarsi a tali orientamenti, che devono essere presentati al comitato di vigilanza prima di essere adottati (cfr. considerando 18 e 19 e articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013) e trasmessi alle istituzioni. L articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che riguarda la buona amministrazione, rende queste norme vincolanti per l OLAF stesso. 10. Gli «orientamenti in merito alle procedure di indagine» sono stati adottati nel settembre Comprendono 28 articoli, alcuni dei quali si limitano a riprodurre le disposizioni giuridiche esistenti, e sono stati pubblicati sul sito Internet dell Ufficio a fini di trasparenza, conformemente al nuovo regolamento ( 1 ). Un importante effetto degli orientamenti è stata la creazione di una nuova struttura in seno all OLAF, che si occupa dell organizzazione interna e della ripartizione dei compiti tra le diverse unità investigative, compresa la creazione della cosiddetta unità responsabile della selezione e della revisione delle indagini. L unità funge da filtro iniziale per l analisi delle informazioni ricevute, quale organo decisionale sui casi da aprire. Svolge anche il controllo della legalità nel corso dell indagine ed è responsabile dell esame finale delle relazioni sui casi e dell adozione di decisioni riguardanti le raccomandazioni dell OLAF. Il comitato esprime dubbi in merito all efficacia e alla trasparenza di tale struttura e invita il legislatore a riflettere sulle conseguenze che la struttura stessa e la relativa base giuridica flessibile possono avere per i diritti delle persone. Il legislatore deve stabilire un quadro di strutture permanenti per assicurare la stabilità del servizio investigativo. Il comitato ha riconosciuto che i 28 articoli che costituiscono ufficialmente gli orientamenti in merito alle procedure di indagine sono stati integrati, in seguito alla loro adozione nel 2013, con numerosi orientamenti destinati al personale dell OLAF, pubblicati tra il 2014 e il 2016, fra cui: orientamenti/vademecum sulla selezione dei casi; istruzioni generali sulla trasmissione dei casi; istruzioni riguardanti lo svolgimento continuativo delle indagini; procedure per la suddivisione e il raggruppamento delle indagini e dei casi di coordinamento; procedure concernenti le dichiarazioni delle persone interessate riguardo alla diffusione di informazioni riservate; istruzioni relative alla possibile chiusura delle indagini senza dare l opportunità di presentare osservazioni; istruzioni relative alla separazione della relazione finale dalle raccomandazioni che l accompagnano; orientamenti sul controllo finanziario. ( 1 ) Cfr. considerando 18 e articolo 17, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404/7 Alla luce di quanto precede, il comitato di vigilanza ritiene che il mosaico di norme non assicuri lo svolgimento delle indagini con la trasparenza voluta dal legislatore e che il numero di istruzioni possa fuorviare il personale dell OLAF, in particolare gli investigatori. Questa situazione si potrebbe evitare stabilendo procedure di indagine complete nel regolamento. CAPOLO II Il ciclo di vita dell indagine: impatto del nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sullo svolgimento effettivo delle indagini da parte dell OLAF 11. L OLAF deve svolgere le proprie indagini conformemente a una serie di norme e di principi, che comprendono: indipendenza, legalità, proporzionalità, sussidiarietà, imparzialità, obiettività, equità, tempi ragionevoli, rispetto della presunzione di innocenza, riservatezza e segreto professionale. Il nuovo regolamento ha migliorato alcune di queste norme, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto delle garanzie procedurali. I principi che si applicano alla funzione di indagine restano tuttavia distribuiti tra numerosi strumenti giuridici ( 1 ) e sono quindi necessarie precisazioni. Gli orientamenti in merito alle procedure di indagine adottati dal direttore generale ai sensi dell articolo 17, paragrafo 8, del nuovo regolamento, non sono riusciti a sostituire il legislatore nella definizione di norme chiare in materia di indagini. Il comitato di vigilanza ha esaminato l attuazione delle nuove competenze dell OLAF e i principi che disciplinano la funzione di indagine, tenendo conto dell intero ciclo di vita di un caso e alla luce della Carta dei diritti fondamentali. L avvio delle indagini: espressione dell indipendenza dell OLAF 12. Il comitato di vigilanza ha sempre prestato particolare attenzione al momento chiave del procedimento, cioè la decisione di avviare un indagine o di archiviare un caso, non solo perché il direttore generale deve prendere tale decisione in piena autonomia, senza subire pressioni da parte di alcun governo, istituzione o persona, ma anche in ragione delle conseguenze che tale decisione comporta per la politica antifrode dell Unione e degli Stati membri e per i diritti delle persone sottoposte a indagine. 13. A differenza della formulazione del regolamento precedente ( 2 ), l articolo 5 del nuovo regolamento sancisce il principio dell opportunità di un indagine: i) definendo i criteri per l avvio delle indagini e ii) concedendo al direttore generale dell OLAF un ampio margine di discrezionalità per decidere se sia o non sia opportuno avviare un indagine. La nozione di «sufficiente sospetto», che la giurisprudenza europea ha stabilito come presupposto indispensabile per l avvio di un indagine ( 3 ), è stata inserita nel testo del regolamento e integrata con altri fattori decisionali, quali le priorità della politica in materia di indagini, il piano di gestione annuale, la necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse e la proporzionalità delle misure impiegate. Queste norme sono persino più ampie per quanto riguarda la libertà decisionale concessa al direttore generale in materia di indagini interne ( 4 ). Il comitato di vigilanza ritiene che questa varietà di criteri per l avvio di un indagine sia troppo flessibile e possa mettere a rischio la certezza del diritto e la parità di trattamento delle informazioni ricevute dall OLAF, a meno che non vengano introdotti meccanismi per scongiurare eventuali abusi di discrezionalità e indebite pressioni esterne sul direttore generale dell OLAF. L ampia discrezionalità concessa al direttore generale dal nuovo regolamento in questo momento chiave dovrebbe essere riconsiderata dal legislatore e di sicuro controbilanciata dall obbligo del direttore generale di informare regolarmente il comitato di vigilanza della sua decisione motivata quando sceglie di non avviare un indagine. Ciò funzionerebbe da meccanismo di responsabilità e di rafforzamento dell indipendenza dell OLAF. 14. L articolo 5 del nuovo regolamento non ha imposto al direttore generale l obbligo di informare le autorità competenti dello Stato membro interessato o l istituzione interessata quando decide se avviare o no un indagine esterna o ( 1 ) Fra cui il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l accordo interistituzionale, gli accordi amministrativi fra le istituzioni e l OLAF, la decisione 1999/352/CE della Commissione e successive modifiche. ( 2 ) L articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/1999 si limitava a indicare che le indagini esterne e interne «sono avviate con decisione del direttore dell Ufficio». ( 3 ) Cfr. causa C-15/00, Commissione delle Comunità europee/banca europea per gli investimenti, e causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee/banca centrale europea. ( 4 ) Ultimo comma dell articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: «si tiene conto specificamente dell istituzione, dell organo o dell organismo più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario».

10 C 404/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea interna ( 1 ). Ciò può comportare il rischio di perdere informazioni e l impunità dei responsabili. Il legislatore deve risolvere questo problema di perdita delle informazioni, che potrebbe privare gli Stati membri della possibilità di utilizzarle come fondamento della propria politica in materia di indagini. 15. Il comitato di vigilanza ha esaminato se le norme di attuazione interne di questa fase di selezione e di avvio previste dagli «orientamenti in merito alle procedure di indagine» abbiano garantito la trasparenza e l indipendenza delle indagini. Questo aspetto riveste particolare importanza in vista della prossima istituzione dell EPPO e della sua interazione con l OLAF nell ambito dell apertura/archiviazione dei casi e dell accesso alle informazioni ( 2 ). Dall esperienza di controllo del comitato di vigilanza risulta che la valutazione dei criteri di cui sopra relativi alle denunce e alle informazioni ricevute è stata effettuata da un numero molto ristretto di membri del personale dell OLAF assegnati all unità responsabile della selezione e della revisione delle indagini, senza rivolgersi regolarmente al personale delle unità investigative e delle unità di sostegno alle indagini, esperti nei pertinenti ambiti di attività dell OLAF. Data la competenza di tali unità in ciascun settore operativo, la loro partecipazione dovrebbe sempre essere richiesta quando si valutano le informazioni ricevute. La raccolta, la valutazione, il trattamento, l analisi e la diffusione delle informazioni devono essere garantiti da un sistema di informazione e di gestione dei casi solido e ben strutturato, che gli investigatori dovrebbero usare come strumento di lavoro, non solo come un semplice sistema di archiviazione delle informazioni. Tenti conto dell esperienza acquisita dall OLAF sin dalla sua istituzione, il regolamento dovrebbe indicare meglio i principali settori di indagine dell Ufficio (che comprendono i fondi strutturali, l agricoltura, le risorse proprie, le dogane, gli aiuti esterni, la corruzione ). In tal modo si preciserebbero le norme e i poteri di indagine dell OLAF in tali settori. Dotando l OLAF di una struttura trasparente, il regolamento ne sosterrà l indipendenza nell esercizio effettivo dei suoi poteri e creerà solide basi per la cooperazione tra l Ufficio e l EPPO. Lo svolgimento delle indagini: misure di indagine che l OLAF può adottare 16. Lo stretto collegamento tra diritto amministrativo e diritto penale nella tutela degli interessi finanziari dell Unione ha causato disorientamento nell esercizio dei poteri dell OLAF ( 3 ). In particolare, questo problema è emerso allorché l OLAF ha applicato norme in materia di indagine penale eccessivamente severe nell accertamento di fatti di natura amministrativa e, viceversa, quando ha applicato norme amministrative ad attività investigative che potevano richiedere un autorizzazione giudiziaria ( 4 ). 17. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 non è riuscito a ovviare a questo problema, che è stato anzi aggravato dalla nuova possibilità di associare gli aspetti interni ed esterni in un unica indagine senza disporre di un quadro completo di azioni investigative ( 5 ). Le indagini amministrative comprendono ogni controllo, verifica e «operazione» svolti dall OLAF conformemente agli articoli 3 e 4. In linea di principio, questi articoli sembrano contenere un insieme esaustivo di misure investigative rispettivamente per le indagini esterne e interne, che comprendono controlli e verifiche sul posto, accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni detenute dalle istituzioni, informazioni orali fornite dai membri e dai membri del personale. Il nuovo regolamento ha espressamente incluso altre misure investigative, per esempio i colloqui con la persona interessata o un testimone. Tuttavia l approccio seguito dal legislatore nella formulazione delle disposizioni lascia spazio all interpretazione riguardo alle modalità di attuazione di tali misure investigative e al tipo di indagine per la quale dovrebbero essere usate, cioè interna/esterna/coordinamento. Ciò ha determinato incoerenze nell applicazione del regolamento e ha dato adito a reclami ( 6 ). ( 1 ) L articolo 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 recita: «Il direttore generale [ ] può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti [ ]». ( 2 ) Cfr. il considerando 103, l articolo 39, paragrafo 4, e l articolo 101, paragrafo 3, del progetto di regolamento relativo all attuazione di una cooperazione rafforzata sull istituzione della Procura europea (di cui al documento 9941/17 del Consiglio del 30 giugno 2017). ( 3 ) Sulla base dell esperienza di controllo del comitato di vigilanza, anche per quanto riguarda il valore probatorio della relazione finale dell OLAF negli Stati membri. Informazioni trasmesse al comitato di vigilanza dall OLAF nel periodo su 142 casi chiusi con raccomandazioni giudiziarie e su raccomandazioni formulate dall OLAF alle quali le autorità giudiziarie degli Stati membri non hanno dato seguito. ( 4 ) Cfr. la decisione del Mediatore europeo nel caso 1663/2014/OV relativo alla condotta dell OLAF in un indagine esterna. ( 5 ) L articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 recita: «Se un indagine si compone di elementi esterni ed interni, si applicano rispettivamente l articolo 3 e l articolo 4». ( 6 ) Cfr. la decisione del Mediatore europeo nel caso 2676/2009/ANA, le domande di pronuncia pregiudiziale e le azioni dirette proposte contro l OLAF pendenti dinanzi alla Corte di giustizia. Informazioni trasmesse dall OLAF al comitato di vigilanza su 13 reclami concernenti le garanzie procedurali presentati all OLAF nel 2014, 2015 e 2016 nell ambito della procedura di reclamo dell Ufficio pubblicata sul sito Internet dell OLAF il 20 gennaio 2014.

11 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404/9 18. Il Parlamento europeo ha chiesto in più occasioni che tutti i poteri di indagine dell OLAF fossero riuniti in un unico regolamento ( 1 ). Il comitato di vigilanza concorda con questo progetto ambizioso, soprattutto in vista dell istituzione dell EPPO. In questo nuovo contesto sono auspicabili, per tutti i tipi di indagini dell OLAF, basi generali e armonizzate per l avvio delle indagini che prevedano norme chiare sulle competenze dell Ufficio e sui diritti e le garanzie procedurali. Inoltre i diritti e le garanzie procedurali dovrebbero essere limitati soltanto da rinvii motivati ( 2 ) o immunità derivanti dai trattati ( 3 ). 19. Nell immediato, il comitato di vigilanza promuove la massima armonizzazione delle norme per tutte le indagini e le competenze dell OLAF, al fine di garantire la prevedibilità delle sue azioni e assicurare che le persone interessate e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini siano uguali dinanzi alla legge. Il comitato di vigilanza ritiene che, sebbene gli sviluppi nel settore della tutela degli interessi finanziari dell Unione abbiano contribuito a superare la distinzione tra indagini interne ed esterne, permangano difficoltà pratiche in termini di garanzie ineguali per le persone interessate e di poteri di indagine differenti per l OLAF. Per motivi analoghi, il comitato di vigilanza non sostiene l idea di lasciare che importanti competenze di indagine siano definite nell ambito degli accordi di lavoro tra l OLAF e le istituzioni dell Unione, in quanto ciò comporta una frammentazione delle norme e dei poteri dell OLAF in materia di indagini, che a sua volta indebolisce la tutela degli interessi finanziari dell Unione. 20. Alla luce della propria esperienza di controllo, il comitato di vigilanza ritiene che le indagini dell OLAF debbano essere svolte sulla base di chiare modalità d azione; le carenze procedurali possono tradursi in ostacoli giuridici all avvio di un indagine da parte delle autorità nazionali o in un proscioglimento. La tecnica legislativa adottata dal legislatore per formulare le disposizioni relative ai poteri di indagine della Commissione nel settore della concorrenza si è dimostrata idonea per svolgere indagini efficaci in tale ambito e potrebbe quindi servire da modello per la modifica del regolamento OLAF ( 4 ). 21. Il comitato di vigilanza ritiene che l OLAF non disponga di tutti gli strumenti investigativi di cui avrebbe bisogno per assistere la futura EPPO nelle indagini relative alle forme contemporanee di criminalità, criminalità finanziaria e soprattutto irregolarità. Qualsiasi investigatore che si occupi di frodi finanziarie o corruzione deve avere accesso alle informazioni sui trasferimenti di denaro. L OLAF avrebbe bisogno di: i) strumenti operativi moderni che permettano di svolgere indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell Unione commessi online; ii) una base giuridica che permetta all Ufficio di richiedere l accesso ai conti bancari e a informazioni analoghe sulle operazioni di pagamento (per esempio tramite PayPal). Nel caso in cui sia necessaria l autorizzazione di un giudice o di un altra autorità, le autorità nazionali dovrebbero fornire all OLAF tutta l assistenza necessaria, conformemente al diritto nazionale, al fine di evitare ritardi. 22. La direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari dell UE adottata di recente ha inserito la frode dell IVA, in quanto risorsa propria, tra gli interessi finanziari dell Unione ( 5 ). Poiché avrà chiare competenze e strumenti per indagare sulla frode dell IVA intra-ue, l OLAF dovrà avere accesso ai dati EUROFISC ( 6 ) e VIES ( 7 ). Sarà inoltre necessario promuovere lo scambio di informazioni pertinenti alle indagini dell OLAF con le unità di informazione finanziaria (UIF). Una più stretta cooperazione con tali unità, compreso lo scambio di informazioni sul riciclaggio di denaro, dovrebbe in ogni caso essere possibile, in quanto nella maggior parte dei paesi dell UE le UIF operano in qualità di autorità amministrative ( 8 ). ( 1 ) Cfr. la risoluzione del 15 giugno 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode - Relazione annuale 2004 e la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Relazioni annuali 2005 e ( 2 ) Limitazioni previste dall articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. ( 3 ) In particolare, il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell Unione europea. ( 4 ) Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato: Capitolo V «Poteri di indagine». ( 5 ) Cfr. causa C-539/09, Commissione/Germania, punto 72; causa C-617/10, Akerberg Fransson, punti 25, 26; causa C-105/14, Taricco, punto 39. ( 6 ) La rete EUROFISC è stata istituita da un regolamento relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d imposta sul valore aggiunto (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, GU L 268 del , pag. 1). Si tratta di un meccanismo che consente agli Stati membri di rafforzare la cooperazione amministrativa nella lotta contro le frodi organizzate relative all IVA, in particolare la frode carosello. Il VIES (sistema di scambio di informazioni sull IVA) consente alle imprese di ottenere una rapida conferma dei numeri di partita IVA dei partner commerciali e alle amministrazioni competenti per l IVA di monitorare e controllare il flusso degli scambi all interno dell UE per individuare ogni tipo di irregolarità (cfr., per esempio, il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)]. ( 7 ) Corte dei conti europea: Relazione speciale, «Lotta alle frodi nel campo dell IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi», pagg. 9-10, 38, e 52. ( 8 ) Nell ambito della sua attività, una UIF può avere occasione di richiedere informazioni alle omologhe in altri Stati membri attraverso la rete delle UIF (FIU.NET), con la possibilità di rintracciare e al tempo stesso proteggere le informazioni (articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2000/642/GAI del Consiglio).

12 C 404/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea La rimozione degli ostacoli a una cooperazione efficace tra le amministrazioni fiscali e le dogane e con gli organismi di contrasto e le istituzioni finanziarie a livello nazionale e dell Unione europea fa parte della strategia della Commissione volta a combattere la frode in materia di IVA ( 1 ). Il comitato di vigilanza accoglie con favore questo approccio. 23. A parere del comitato di vigilanza, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di ampliare le competenze dell OLAF, in particolare nel settore strettamente collegato della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle importazioni nel mercato unico dell Unione. Si potrebbe prendere in considerazione anche una più stretta collaborazione e lo scambio di informazioni operative con l Ufficio dell Unione europea per la proprietà intellettuale. 24. La questione della sorveglianza e del controllo della legalità delle indagini dell OLAF in relazione al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali è esaminata in un capitolo successivo ( 2 ). Tuttavia, il fatto che il direttore generale dell OLAF sia stato sottoposto a indagine penale dalle autorità giudiziarie belghe per l intercettazione illegale di una conversazione telefonica durante un indagine dell OLAF ( 3 ) è un fatto molto grave che esige un attento esame, da parte del legislatore, dei meccanismi consultivi, di controllo e di controllo della legalità interni previsti dal nuovo regolamento per quanto riguarda le misure investigative che l OLAF può adottare ( 4 ). Il regolamento deve evitare che una situazione simile si verifichi in futuro, prevedendo meccanismi coerenti e indipendenti di sorveglianza e di controllo della legalità. Il comitato ritiene che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione la nomina di un funzionario per i diritti fondamentali e le garanzie procedurali in seno all OLAF. In tal caso, sarebbe necessario stabilire anche il modo in cui detto funzionario dovrà interagire con la sorveglianza sotto il profilo giudiziario e con il comitato di vigilanza e assicurare che operi in stretto contatto con gli esperti in materia di diritti fondamentali e garanzie procedurali in ciascun settore di attività dell OLAF. Un altra possibilità consisterebbe nel portare da cinque a sette il numero dei membri del comitato di vigilanza, come è già stato proposto in passato, e conferire al comitato competenze specifiche in questo ambito e per quanto riguarda lo scambio di informazioni riservate, data la futura interazione con l EPPO. Accesso dell OLAF alle informazioni 25. Il regolamento OLAF deve consentire all Ufficio di raccogliere prove presso i locali degli operatori economici che hanno beneficiato di fondi dell UE. Il regolamento modificato dovrebbe anche prevedere norme complete che definiscano le condizioni alle quali l OLAF può accedere ai locali delle istituzioni dell Unione e raccogliere tutte le prove presso le sedi ufficiali di tali istituzioni, compresi i dati archiviati su dispositivi, in sistemi informatici connessi e in sistemi multimediali. 26. Il comitato fa notare che non esistono norme riguardanti la competenza dell OLAF in materia di accesso o di richiesta di accesso ai dati sul traffico telefonico e sulle comunicazioni elettroniche, comprese le comunicazioni ufficiali o private archiviate su dispositivi, in sistemi multimediali o sistemi informatici connessi. La modifica dovrebbe contenere, come minimo, disposizioni riguardanti le comunicazioni archiviate su dispositivi, in sistemi multimediali o sistemi informatici connessi, ai quali l OLAF avrà bisogno di accedere durante i controlli sul posto. Se l OLAF dovesse avere la facoltà di richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati ( 5 ), come previsto per l Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, si dovrebbe in ogni caso prevedere un limite al riguardo, sotto forma di autorizzazione giudiziaria preventiva. ( 1 ) Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d azione sull IVA, «Verso uno spazio unico europeo dell IVA - Il momento delle scelte». ( 2 ) Cfr. infra capitolo V relativo al ruolo, allo status e alle competenze del comitato di vigilanza e del suo segretariato. ( 3 ) Nel caso in questione, OF/2012/0617, l indagine è stata condotta conformemente alle Istruzioni al personale sulle procedure di indagine, che sotto molti aspetti hanno anticipato il contenuto della riforma del regolamento OLAF. Cfr. allegato 3 della relazione sulle attività del comitato di vigilanza e il parere n. 2/2012 del comitato di vigilanza «Analysis of the case OF/2012/0617» [Analisi del caso OF/2012/0617]. ( 4 ) Cfr. giurisprudenza: cause riunite F-5/05 e F-7/07, Violetti e altri/commissione, causa T-48/05, Yves Franchet e Daniel Byk/Commissione. Cfr. regolamento interno del comitato di vigilanza dell OLAF (GU L 308 del ), articolo 13, paragrafo 5, relativo alle «Misure da prendere sulle informazioni fornite dal direttore generale», in particolare per quanto riguarda il meccanismo istituito in accordo con l OLAF per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nei «casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro». ( 5 ) 23 quater del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito e articolo 62 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

13 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 404/11 Obbligo di cooperare con l OLAF 27. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha chiarito le condizioni alle quali le autorità nazionali cooperano con l OLAF. L esperienza ha tuttavia dimostrato che la qualità dell assistenza fornita all OLAF dalle autorità nazionali è molto disomogenea, a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di cooperazione amministrativa. L autonomia dell OLAF nell esecuzione dei controlli e delle verifiche sul posto (come previsto dal regolamento (Euratom, UE) n. 2185/96) implica che l Ufficio talvolta svolge tali controlli senza avere piena cognizione delle risorse che le autorità nazionali possono mettere a disposizione per l indagine. Le autorità amministrative nazionali dovrebbero avere l obbligo di fornire all OLAF assistenza immediata, qualora siano necessarie misure coercitive per l esercizio delle competenze dell Ufficio. L armonizzazione o, preferibilmente, l unificazione è opportuna soprattutto nel caso dei controlli sul posto, riguardo ai quali le norme e le prassi nazionali ( 1 ) e quindi anche le competenze dell OLAF differiscono in modo significativo. I poteri di indagine degli ispettori dell OLAF dovrebbero fondarsi sulla stessa base giuridica dell UE e gli ispettori dovrebbero avere la possibilità di esercitare e far valere tali poteri uniformemente in tutti i territori degli Stati membri. A questo proposito, le disposizioni legislative nazionali dovrebbero imporre alle autorità amministrative nazionali competenti di avviare un procedimento nazionale, scambiare informazioni con l OLAF e sostenerne le azioni investigative nel rispettivo territorio. Come il comitato continua a ripetere, l OLAF dovrebbe essere tenuto a fornire alle autorità nazionali informazioni relative all indagine in questione, al fine di migliorare l efficacia delle indagini sia dell OLAF sia delle autorità nazionali, evitare la sovrapposizione delle azioni e ridurre la durata delle indagini. Il comitato ritiene che questo meccanismo contribuisca anche alla tutela dei diritti fondamentali. 28. L avanzamento delle indagini finanziarie antifrode non dovrebbe dipendere dalle decisioni di vari soggetti di cooperare o meno con l investigatore. Inoltre, se gli obblighi sono stabiliti dalla legislazione dell Unione, dovrebbe essere prevista anche la possibilità di trattare l inadempimento di tali obblighi e di far valere le competenze dell organismo investigativo. Questo requisito generale riguarda anche la definizione di norme chiare sugli obblighi dei testimoni e sulle potenziali sanzioni in caso di mancata comparizione a deporre. L obbligo di comparire e testimoniare dovrebbe tuttavia limitarsi al territorio nel quale la persona interessata ha la residenza. Nel caso in cui una persona accetti volontariamente di testimoniare presso la sede centrale dell OLAF o in un altro luogo al di fuori del paese di residenza, dovrebbe esserle riconosciuto il diritto al rimborso delle spese. Il comitato sa bene che l OLAF è privo di personalità giuridica e ciò può costituire un ostacolo all imposizione di potenziali sanzioni. In ogni caso, l inadempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento dovrebbe avere delle conseguenze. Una possibile soluzione sarebbe l imposizione di sanzioni mediante un procedimento nazionale avviato su richiesta dell Ufficio. Il comitato tuttavia esaminerà questi aspetti in un secondo momento, insieme alle questioni riguardanti l istituzione dell EPPO. La durata delle indagini dell OLAF: rafforzamento dell indipendenza dell Ufficio 29. Il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole è garantito dall articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Tale diritto non è stato integrato nell articolo 9 del nuovo regolamento, come era stato proposto durante la procedura legislativa ( 2 ). Questo aspetto riveste particolare importanza nelle indagini dell OLAF, in quanto un indagine di durata sproporzionata rispetto alle circostanze e alla complessità di un caso può avere gravi conseguenze negative sia sui diritti della difesa della persona interessata sia sul seguito dato all indagine dalle autorità competenti. Il periodo di tempo trascorso in un indagine può rendere più difficile, o persino improbabile, la raccolta di prove a discarico, in particolare le dichiarazioni dei testimoni della difesa. Analogamente, il seguito amministrativo, disciplinare o giudiziario può risultare compromesso, soprattutto a causa dei termini di prescrizione per gli atti in questione. L esperienza di controllo del comitato ha rivelato che ciò si è effettivamente verificato, in particolare per le relazioni finali e le raccomandazioni trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali. L OLAF ha messo a disposizione del comitato di vigilanza brevi annotazioni in tabelle excel, comprendenti citazioni delle ragioni addotte dalle autorità giudiziarie degli Stati membri per l archiviazione delle relazioni dell OLAF ( 3 ). ( 1 ) 3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. ( 2 ) Cfr. il parere del comitato di vigilanza n. 4/2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 e il parere della Corte dei conti europea n. 6/2011. ( 3 ) Informazioni trasmesse al comitato di vigilanza dall OLAF nel periodo su 142 casi chiusi con raccomandazioni giudiziarie e su raccomandazioni dell OLAF alle quali le autorità giudiziarie degli Stati membri non hanno dato seguito.

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