STEFANEL S.P.A. PROCEDURA MODALITA DI TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DEI SOGGETTI AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

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1 STEFANEL S.P.A. PROCEDURA MODALITA DI TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DEI SOGGETTI AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2 Indice 1. Premessa 2 2. Soggetti iscritti nell Elenco Sezioni Informazioni Privilegiate Sezione Titolari di Accesso Permanente 3 3. Modalità di tenuta dell Elenco 4 4. Aggiornamento dell Elenco Aggiornamento delle Sezioni Informazioni Privilegiate dell Elenco Aggiornamento della Sezione Titolari di Accesso Permanente dell Elenco 6 5. Comunicazioni ai soggetti iscritti 6 6. Obblighi dei Soggetti 6 7. Sanzioni 7 8. Modifiche alla Procedura 7 9. Disposizioni finali 7 Allegati: Allegato A 1 Modello di comunicazione di iscrizione nell Elenco 8 2 Modello di comunicazione di aggiornamento dei dati inseriti nell Elenco 9 3 Modello di comunicazione di cancellazione dall Elenco 10 Allegato B: Procedura trattamento Informazioni Privilegiate 11 Allegato C: Format di richiesta dati per inserimento anagrafiche nell Elenco 22 1

3 1. Premessa Il Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A. (la Società /l Emittente ), in data 28 marzo 2006, ha approvato l istituzione del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate in Stefanel S.p.A. (di seguito Registro o Elenco ) e la procedura relativa alla Modalità di tenuta e aggiornamento del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate in Stefanel S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall art. 115-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (di seguito T.U.F. ) e dagli articoli 152-bis, 152-ter, 152-quater e 152-quinquies del Regolamento Consob n del 14 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni (di seguito Regolamento Emittenti ). La suddetta procedura, ora denominata Modalità di tenuta e aggiornamento dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate (di seguito Procedura ) è stata modifica e integrata dal Consiglio di Amministrazione di Stefanel S.p.A., in data 24 ottobre 2016, per tener conto della normativa europea, direttamente applicabile negli stati membri UE e, nello specifico, del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 596 ( Reg. UE 596/2014 o MAR ), e del Regolamento di esecuzione della Commissione del 10 marzo 2016 n. 347 (il Reg. UE 2016/347 ), che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR. La presente Procedura è collegata a quella relativa al Trattamento delle Informazioni Privilegiate, alla quale si rinvia, tra l altro, per la definizione di Informazioni Privilegiate 1, e al Codice di Comportamento sull Internal Dealing (Procedura per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente legate ad essi), documenti come da ultimo approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre Soggetti iscritti nell Elenco 1 Ai sensi dell art. 7, par. 1, lett. a), del Reg. UE 596/2014, per Informazione privilegiata si intende un informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. 2

4 L Elenco è composto di tante sezioni quante sono le Informazioni Privilegiate individuate come tali e da una sezione supplementare in cui sono riportati i dati dei soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (ossia i Titolari di accesso permanente ). 2.1 Sezioni Informazioni Privilegiate Nell Elenco è aggiunta una nuova sezione ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna sezione dell Elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all Informazione Privilegiata contemplata nella specifica sezione e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altra forma di collaborazione, e che, nello svolgimento dei propri compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito) riguardanti direttamente o indirettamente la Società. Per il dettaglio delle persone da iscrivere si rinvia al successivo punto 4. A titolo esemplificativo, nell Elenco sono iscritti il nominativo o la denominazione sociale: a) dei dipendenti di Stefanel S.p.A. che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso all Informazione Privilegiata; b) dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza e hanno accesso all Informazione Privilegiata; c) di altri soggetti che, anche in relazione alle attività professionali svolte a favore di Stefanel S.p.A. o per il loro ruolo nelle società correlate a Stefanel S.p.A., sono a conoscenza dell Informazione Privilegiata. I Soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate inerenti a Stefanel S.p.A. devono attenersi a quanto disposto dalla Procedura relativa al Trattamento delle Informazioni Privilegiate allegata alla presente sotto la lettera B. 2.2 Sezione Titolari di Accesso Permanente Nella Sezione Titolari di Accesso Permanente sono iscritti il nominativo o la denominazione: a) di tutti i Componenti del Consiglio di Amministratore; b) di tutti i Componenti effettivi del Collegio Sindacale; c) del CFO/Investor Relator/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari; d) del Responsabile della tenuta dell Elenco; 3

5 e) degli ulteriori soggetti individuati mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e/o decisione del Presidente e Amministratore Delegato e/o degli Amministratori Delegati. 3. Modalità di tenuta dell Elenco L Elenco è redatto e tenuto in formato elettronico, con apposito applicativo Software installato su server di rete della Società (le cui funzionalità sono descritte nel relativo Manuale), conformemente ai Modello 1 e 2 dell Allegato I del Reg. UE 2016/347 ed assicura: - la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l accesso all Elenco sia limitato al Responsabile della gestione e tenuta dell Elenco e alle risorse espressamente individuate e autorizzate, che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione; - l esattezza delle informazioni riportate nell Elenco; - l accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell Elenco. L Elenco è tenuto sotto la responsabilità del Responsabile Affari Legali e Societari di Stefanel S.p.A., ovvero altro soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito il Responsabile ). L Elenco contiene le seguenti informazioni relativamente ad ogni Soggetto: 1. dati anagrafici e precisamente: se persona fisica: nome, cognome (e cognome di nascita se diverso), codice fiscale (o altro numero d identificazione nazionale, se trattasi di soggetto estero), luogo e data di nascita, nazionalità, numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile), numeri di telefono privati (casa e cellulare personale), indirizzo privato completo (via, numero civico, località, cap, Stato), società di appartenenza; se persona giuridica: denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA; nome e cognome del soggetto referente comunicato dalla persona giuridica medesima che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso all Informazione Privilegiata all interno della persona giuridica, ente od associazione; per tale soggetto referente, occorre richiedere tutti i dati sopra previsti per la persona fisica ; 4

6 2. (nel caso di iscrizione nelle Sezioni Informazioni Privilegiate) indicazione della determinata Informazione Privilegiata; 3. le motivazioni dell iscrizione, la descrizione del ruolo e della funzione del soggetto iscritto; 4. (nel caso di iscrizione nelle Sezioni Informazioni Privilegiate) la data e l ora a decorrere dalla quale il soggetto ha avuto accesso all Informazione Privilegiata che impone l iscrizione; 5. la data e l ora in cui il soggetto ha cessato di avere accesso alle Informazioni Privilegiate; 6. la data e l ora dell iscrizione nell Elenco. Il Responsabile assicura che l Elenco sia aggiornato senza indugio al momento della ricezione da parte dello stesso della comunicazione di una variazione del suo contenuto, ivi inclusi i casi indicati nell art. 18, paragrafo 3, del Reg. UE 596/2014. Fermo restando il dovere del Responsabile di vigilare affinché persone non autorizzate o non legittimate ai sensi della normativa vigente possano avere accesso ai dati contenuti nell Elenco, il Responsabile può avvalersi, per la tenuta e l aggiornamento dell Elenco, dei soggetti individuati in un apposita lista, redatta dal Responsabile stesso. I dati relativi ai Soggetti iscritti nell Elenco sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che ne hanno determinato l iscrizione o l aggiornamento. 4. Aggiornamento dell Elenco 4.1 Aggiornamento delle Sezioni Informazioni Privilegiate dell Elenco Ai fini dell aggiornamento della specifica Sezione inerente all Informazione Privilegiata dell Elenco: 1. il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente e Amministratore Delegato e/o gli Amministratori Delegati comunicano, senza indugio, per iscritto, al Responsabile, le informazioni riguardanti i dirigenti, i consulenti e gli altri soggetti che, anche in relazione alle attività professionali svolte a favore di Stefanel S.p.A. o per il loro ruolo nelle società correlate a Stefanel S.p.A., sono a conoscenza di Informazioni Privilegiate, da iscrivere nella specifica Sezione inerente all Informazione Privilegiata dell Elenco; 5

7 2. i dirigenti responsabili di area individuano e comunicano, senza indugio, per iscritto, al Responsabile, i nominativi dei dipendenti loro sottoposti e/o consulenti che hanno accesso alla specifica Sezione Informazione Privilegiata; 3. su richiesta del Responsabile, il Responsabile del Personale comunica a quest ultimo, per iscritto, le informazioni riguardanti i dipendenti che hanno accesso all Informazione privilegiata, così come individuati sub 2 del presente punto 4.1. Qualora i dati inerenti i soggetti da iscrivere trasmessi siano incompleti, il Responsabile, avvalendosi del format di cui all Allegato C, può procedere direttamente alla richiesta degli ulteriori dati mancanti. 4.2 Aggiornamento della Sezione Titolari di Accesso Permanente dell Elenco Ai fini dell aggiornamento della specifica Sezione Titolari di Accesso Permanente dell Elenco, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e/o gli Amministratori Delegati, senza indugio, comunicano, per iscritto, al Responsabile, le informazioni riguardanti i soggetti considerati come Titolari di accesso permanente, di cui al punto 2.2, necessarie alla loro iscrizione nell Elenco, all aggiornamento e alla chiusura dell iscrizione medesima. Qualora i dati trasmessi siano incompleti, il Responsabile, avvalendosi del format di cui all Allegato C, può procedere direttamente alla richiesta degli ulteriori dati mancanti. 5. Comunicazioni ai soggetti iscritti Il Responsabile provvede a comunicare, ai soggetti iscritti (di seguito anche solo Soggetti ), l avvenuta iscrizione degli stessi nell Elenco, consegnando loro la presente Procedura contestualmente alla comunicazione di avvenuta iscrizione. I Soggetti iscritti dovranno restituire una copia firmata per ricevuta della suddetta comunicazione con l impegno a conformarsi alle disposizioni contenute nella Procedura. Il Responsabile procede, altresì, all aggiornamento dei dati inseriti e alla cancellazione dall Elenco, secondo gli schemi riportati in Allegato A; inoltre, il Responsabile è tenuto a conservare la documentazione attestante l avvenuta comunicazione ai Soggetti iscritti nell Elenco delle informazioni di cui al presente punto Obblighi dei Soggetti 6

8 I Soggetti adottano misure idonee ad impedire l accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno la necessità per l esercizio delle funzioni loro assegnate. In particolare, ottengono, gestiscono e archiviano le Informazioni Privilegiate solo se strettamente necessarie per eseguire i compiti loro assegnati e per il tempo necessario, adottando le comuni regole della diligenza professionale al fine di garantire la massima riservatezza delle informazioni stesse e nel rispetto della normativa in vigore. 7. Sanzioni Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente, l abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che li hanno commessi e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. 231/01. L inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura da parte dei dipendenti della Società potrà comportare, inoltre, l applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura. 8. Modifiche alla Procedura Le modifiche alla presente Procedura sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere, espressamente riconosciuto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e/o agli Amministratori Delegati, di apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e/o regolamentari e a modifiche organizzative di Stefanel S.p.A.. 9. Disposizioni finali La presente Procedura entra in vigore il 24 ottobre

9 ALLEGATO A 1 Modello di comunicazione di iscrizione nell Elenco In ottemperanza a quanto previsto nell art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, nonché in aderenza a quanto previsto dalla Procedura Modalità di tenuta e aggiornamento dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate di Stefanel S.p.A., che Le viene consegnata contestualmente alla presente comunicazione (Ref.: ), La informo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in data. nell Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per la seguente motivazione:... Si ricorda che i soggetti che hanno informazioni privilegiate riguardanti Stefanel S.p.A. devono attenersi a quanto disposto dalla procedura sul Trattamento Informazioni Privilegiate, allegata alla suddetta procedura. L inosservanza delle disposizioni relative all informativa societaria configura gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (ex D. Lgs. 231/01). Informativa ex Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Titolare e responsabili del trattamento. Stefanel S.p.A., con sede in Ponte di Piave (TV) Via Postumia n. 85, è titolare del trattamento dei suoi dati e l Amministratore Delegato pro-tempore in carica è il responsabile del medesimo trattamento. Finalità e modalità del trattamento. I dati personali oggetto di trattamento nell Elenco, di tipo comune ai sensi del D. Lgs. 196/03, sono: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, società di appartenenza, funzione e ruolo, numeri di telefono professionali e privati (sia fissi che mobili), indirizzo privato, ragione dell iscrizione all Elenco e della eventuale cancellazione. Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso allegate. Il trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate all obbligo della istituzione del suddetto Elenco. I dati vengono trattati sia con modalità manuali che con modalità elettroniche; gli stessi saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento. Della cancellazione dall Elenco Le sarà data tempestiva comunicazione. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. Tali dati saranno forniti direttamente da Lei o, eventualmente, da banche dati, elenchi, registri o atti pubblici e non saranno in nessun caso diffusi. Destinataria dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob. 8

10 Natura del conferimento dei dati. Il trattamento viene effettuato da Stefanel S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle relative disposizioni di legge e regolamentari. L eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l impossibilità per Stefanel S.p.A. di adempiere a disposizioni di legge. Diritti dell interessato. Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell esistenza dei Suoi dati personali, di conoscerne l origine, la logica e la finalità del trattamento nonché di ottenere la comunicazione in forma intelligibile e la modificazione dei dati. Lei ha altresì il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati nonché, nel caso questo sia effettuato in violazione di legge, di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati o il blocco del trattamento. In tali casi Lei potrà altresì pretendere che di tali operazioni venga data notizia ai soggetti ai quali i dati erano stati comunicati. Per l esercizio dei Suoi diritti come sopra descritti Lei potrà semplicemente rivolgersi al Responsabile sopra indicato indirizzando una lettera e/o una comunicazione all Amministratore Delegato pro-tempore di Stefanel S.p.A., Via Postumia n. 85, Ponte di Piave (TV) Italia, indicando sulla busta o sulla comunicazione il Riferimento D. Lgs. 196/03. Consenso al trattamento dei dati. Il consenso al trattamento oggetto della presente informativa è da intendersi già implicitamente concesso. Pertanto, qualora la negoziazione al trattamento dei vostri dati non venga esplicitamente comunicata, tale consenso è ritenuto valido a tutti gli effetti e verrà registrato presso la nostra azienda. Le sarò grato se vorrà restituirmi copia della presente sottoscritta per ricevuta e accettazione. Cordiali saluti. Il Responsabile della tenuta dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate Allegato: Procedura relativa alla Modalità di tenuta e aggiornamento dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate. 2 Modello di comunicazione di aggiornamento dei dati inseriti nell Elenco In ottemperanza a quanto previsto nell art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, nonché in aderenza a quanto previsto dalla Procedura Modalità di tenuta e aggiornamento dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate di Stefanel S.p.A., a Lei già consegnata, La informo che in data. abbiamo proceduto all aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento per la seguente motivazione:.. Cordiali saluti. Il Responsabile della tenuta dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate 9

11 3 Modello di comunicazione di cancellazione dall Elenco In ottemperanza a quanto previsto nell art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, nonché in aderenza a quanto previsto dalla Procedura Modalità di tenuta e aggiornamento dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate di Stefanel S.p.A., a Lei già consegnata, La informo che in data. è venuta meno la ragione della Sua iscrizione nell Elenco, a Lei comunicata con lettera del.. La informo che, ai sensi dell art. 18, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, i Suoi dati personali oggetto di trattamento saranno mantenuti per almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l iscrizione o l aggiornamento. Cordiali saluti. Il Responsabile della tenuta dell Elenco dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate 10

12 ALLEGATO B PROCEDURA TRATTAMENTO INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 1. OBIETTIVO DELLA PROCEDURA La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 24 ottobre 2016 ed è collegata a quella relativa alle Modalità di tenuta e aggiornamento dell Elenco dei Soggetti aventi accesso a Informazioni Privilegiate e al Codice di Comportamento sull Internal Dealing, approvati in pari data. La finalità della presente Procedura è quella di definire termini e modalità di gestione interna e di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate relative a Stefanel S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni contenute nell art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato. Destinatari della stessa sono gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di Stefanel S.p.A. e delle sue controllate che per ruolo e/o attività e/o eventi/progetti accedono e gestiscono Informazioni Privilegiate. 2. DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA Ai sensi dell art. 7 del Reg. UE 596/2014, per Informazione Privilegiata si intende un informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati e che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Un informazione ha un carattere preciso se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato può essere, di per se stessa, considerata un informazione privilegiata se risponde ai criteri sopra riportati. ***** 11

13 Fermo restando che l individuazione delle Informazioni Privilegiate da comunicare al pubblico è affidata alla sensibilità dei soggetti a ciò preposti ai sensi del successivo paragrafo 4, i quali agiscono sulla base dei principi di correttezza e buona fede, sono individuati esemplificativamente come eventi o circostanze che potrebbero essere considerati price sensitive in funzione o ragione della loro natura e/o dimensione i seguenti: 1. l approvazione dei dati contabili di periodo ed i giudizi formulati dalla società di revisione; 2. dati previsionali o obiettivi quantitativi; 3. il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero di dichiarazione dell impossibilità di esprimere un giudizio; 4. la nomina o le dimissioni di componenti gli organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave; 5. le acquisizioni/cessioni di partecipazioni o di rami d azienda (quando di importo significativo); 6. gli aumenti di capitale e/o le emissioni di obbligazioni anche convertibili; l emissione di warrant; 7. le operazioni su azioni proprie; 8. le fusioni/scissioni; 9. l ingresso in, o il ritiro da, un settore di business; 10. la rinuncia all incarico da parte della società di revisione; 11. le modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati; 12. le perdite di misura tali da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto; 13. la conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi; 14. la conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze (quando di importo significativo); 15. l insorgere di controversie legali (quando di importo significativo); 16. la presentazione di istanze o emanazioni di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali o richiesta di ammissione a procedure concorsuali; 17. le operazioni con parti correlate (quando di importo significativo); 18. la riduzione del valore degli immobili; 19. la distruzione fisica di merci non assicurate; 20. il decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio; 21. l introduzione di processi o produzioni innovativi; 22. l insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali; 23. i rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti; 24. i mutamenti nel risultato di esercizio o nelle perdite attese. 3. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE L Amministratore Delegato e l Investor Relator curano le relazioni esterne ed in particolare la comunicazione al pubblico e alla Consob delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società, anche avvalendosi del supporto di strutture interne ed esterne all azienda. Ai sensi dell art. 17 del Reg. UE 596/2014, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l Emittente devono essere comunicate, al pubblico, quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico. La comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico non deve essere abbinata con le comunicazioni inerenti alla commercializzazione delle attività. 12

14 L Emittente deve, altresì, pubblicare e conservare sul proprio sito, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico. 4. CONTENUTO, APPROVAZIONE E DIFFUSIONE DEI COMUNICATI I soggetti tenuti alla comunicazione devono assicurare che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; b) ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio; c) la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante; d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui la Società abbia eventualmente richiesto o approvato l ammissione alla negoziazione dei suoi strumenti finanziari in un mercato regolamentato. Spetta all Amministratore Delegato, in collaborazione con l Ufficio Affari Legali e Societari e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo/Investor Relator, la qualificazione dell Informazione come privilegiata, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso deliberare al riguardo. Una volta che l Informazione è stata classificata come Privilegiata e l Emittente non intenda avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico della stessa, secondo quanto previsto al paragrafo 5, la predisposizione del comunicato deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole, l Investor Relator, in collaborazione con l Ufficio Affari Legali e Societari, e, se del caso, con l ausilio di consulenti legali, finanziari o esperti di comunicazione, predispone le bozze di comunicato stampa in relazione alle informazioni privilegiate da divulgare al pubblico. Nella predisposizione dell informativa, l Investor Relator si attiene alla vigente normativa, nonché dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. emanate in materia di contenuto minimo e modalità di rappresentazione dei comunicati price sensitive; il Consiglio di Amministrazione esamina preventivamente e approva i comunicati stampa attinenti alla cosiddetta informazione periodica (bilancio, relazione finanziaria semestrale, resoconti intermedi di gestione, ecc.) e alle operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.); in tutti gli altri casi in cui non è prevista l approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, l esame preventivo e l approvazione del comunicato stampa sono riservati all Amministratore Delegato. Una volta approvato, il comunicato deve essere diffuso tempestivamente: - nel giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione relativamente alle delibere sulle operazioni price sensitive, sull esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate, sulle rendicontazioni contabili periodiche e sulle materie oggetto di approvazione dell assemblea; 13

15 - nel giorno di riunione delle assemblee ordinarie e straordinarie; - nel giorno in cui si tengono incontri con giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali, nel caso in cui siano fornite informazioni price sensitive non diffuse in precedenza al mercato; - nel giorno in cui si verificano variazioni consistenti nella quotazione degli strumenti finanziari di Stefanel S.p.A., in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico informazioni sull attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché su altri eventi oggetto della comunicazione da soggetti non appartenenti al Gruppo; - simultaneamente al momento in cui Stefanel S.p.A., il soggetto che la controlla o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività Informazioni Privilegiate a un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale; - nel giorno stesso, qualora durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse notizie non di pubblico dominio qualificabili come privilegiate da parte di soggetti esterni al Gruppo. La diffusione dei comunicati approvati avviene ad opera dell Investor Relator, al quale sono affidati anche i rapporti con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e la stampa. Nel diffondere i comunicati, l Investor Relator deve attenersi agli adempimenti di legge e regolamentari, nonché alle disposizioni dettate da Borsa Italiana S.p.A.. 5. RITARDI NELLA DIFFUSIONE DEI COMUNICATI Ai sensi dell art. 17, par. 4, Reg. UE 596/2014, l Emittente ha la facoltà di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell Emittente; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l effetto di fuorviare il pubblico; c) l Emittente è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l Emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, purché siano rispettate le suddette condizioni. Competente a decidere del ricorso al ritardo nella comunicazione al pubblico di un informazione privilegiata è il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente e Amministratore Delegato e/o gli Amministratori Delegati, previa consultazione con l Investor Relator e il Responsabile Affari legali e Societari. Nel caso in cui la Società si avvalga del ritardo si impegna a far osservare le procedure necessarie a garantire efficacemente la riservatezza delle informazioni. Immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima informazione con le modalità richieste dalla normativa e regolamentazione pro tempore vigente, la Società informa la Consob (via PEC all indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario Divisione Mercati e indicando all inizio dell oggetto MAR Ritardo Comunicazione ) dell avvenuto ritardo, indicando le connesse circostanze. 14

16 6. RAPPORTI CON LE SOCIETA CONTROLLATE Qualora le decisioni delle controllate (es. acquisizioni e cessioni di rami aziendali e di partecipazioni rilevanti, accordi di joint-venture) possono influenzare l andamento degli strumenti finanziari di Stefanel S.p.A., l organo amministrativo delle società controllate è tenuto a trasmettere tempestivamente all Investor Relator di Stefanel S.p.A., secondo modalità previamente concordate, tutte le informazioni necessarie per la redazione del relativo comunicato stampa. 7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E fatto assoluto divieto agli Amministratori, ai Sindaci e a tutti i dipendenti e collaboratori in genere, anche delle società controllate, di divulgare all esterno dell ambito aziendale Informazioni Privilegiate, classificabili come price sensitive (ad esempio, rilasciando interviste a organi di stampa o facendo dichiarazioni in genere), che non siano state inserite in comunicati stampa o documenti già diffusi al pubblico, o espressamente autorizzati. Nel trattamento delle Informazioni Privilegiate, nell ambito aziendale della Società e delle sue controllate, i suddetti soggetti possono trasmetterle solamente ai collaboratori, dipendenti e consulenti nell ambito delle necessità del loro ufficio e comunque sono vincolati ad adottare ogni cautela idonea a consentire che la loro circolazione nell ambito aziendale della Società e delle sue controllate possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle medesime. Il Presidente e Amministratore Delegato e/o gli Amministratori Delegati e l Investor Relator vigilano sulla corretta applicazione da parte degli interessati di quanto previsto dalla normativa in materia di informativa societaria e sul rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Procedura. Essi curano che tutti i soggetti interessati al trattamento di informazioni price sensitive siano adeguatamente informati in merito ai rilevanti obblighi derivanti dalla legge e dalle regole aziendali, ivi compresa la presente Procedura. 8. SANZIONI Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente (vedasi Allegato 1), nei confronti di coloro che hanno commesso l abuso di informazione privilegiata e la manipolazione del mercato possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. 231/01. Inoltre, l inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente procedura da parte dei dipendenti della Società e delle sue controllate potrà assumere rilievo per l applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura. 9. MODIFICHE ALLA PROCEDURA Le modifiche alla presente Procedura sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere, espressamente riconosciuto al Presidente e Amministratore Delegato e/o agli Amministratori Delegati, di apportare le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e/o regolamentari e a modifiche organizzative di Stefanel S.p.A.. 15

17 10. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto qui non espressamente richiamato, si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili. La presente Procedura entra in vigore dal 24 ottobre

18 Allegato 1 Sanzioni penali e amministrative in materia di abusi di mercato. In attesa dell implementazione nell ordinamento italiano delle disposizioni derivanti dalla Direttiva 2014/57/UE, le sanzioni a cui fare riferimento sono quelle attualmente previste dal D. Lgs. n. 58/1998 ( TUF ) (articoli da 180 a 187-septies e 193). In base al disposto dell art. 184 TUF è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro a euro : i) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell emittente, della partecipazione al capitale dell emittente, ovvero dell esercizio di un attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari 2 utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). ii) chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al precedente punto i). L abuso di informazioni privilegiate è punito, oltre che con sanzioni penali, anche con sanzioni amministrative. In particolare, l art. 187-bis TUF dispone che, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro : i) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell emittente, della partecipazione al capitale 1 Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2 Per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). Tale norma definisce strumenti finanziari gli strumenti finanziari di cui all articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell Unione europea. 3 Va notato che, ai fini dell applicazione delle sanzioni amministrative in esame, l art. 187-bis, commi 5 e 6, TUF prevede espressamente che: a) per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all articolo 180, comma 1, lettera a); b) le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l entità del prodotto o del profitto conseguito dall 'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo; c) il tentativo è equiparato alla consumazione. 17

19 dell emittente, ovvero dell esercizio di un attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella precedente lettera a); ii) chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui ai precedenti punti i.a) i.c); iii) chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti ai precedenti punti i.a i.c. Oltre all abuso di informazioni privilegiate il nuovo titolo 1-bis della Parte V del TUF disciplina anche la fattispecie di manipolazione di mercato, che sussiste nel caso in cui siano diffuse notizie false o siano state poste in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Anche nel caso di manipolazione del mercato è possibile l applicazione sia di sanzioni penali che di sanzioni amministrative. Per quanto concerne le prime, l art. 185 TUF prevede la condanna alla reclusione da uno a sei anni ed una multa da euro a euro , mentre con riguardo alle sanzioni amministrative l art. 187-ter TUF stabilisce che, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro : chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale 2 ; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Va peraltro osservato che sempre con riferimento alle sanzioni amministrative l art. 187-ter TUF ha modo di precisare, tra l altro, che: 1 Il giudice può peraltro aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2 Con riferimento alle condotte individuate nella presente lettera b) e nella precedente lettera a), viene peraltro puntualizzato che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 18

20 il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra previste, rilevanti ai fini dell applicazione delle sanzioni amministrative; la Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. La condanna per il delitto di abuso di informazioni privilegiate o per il delitto di manipolazione di mercato comporta, secondo quanto previsto dagli art. 186 e 187 TUF: a) l applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 28 (Interdizione dai pubblici uffici) 1, 30 (Interdizione da una professione o da un arte) 2, 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) 3 e 32-ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) 4 del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale; b) la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei 1 L art. 28 c.p. prevede che (l) interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d incaricato di pubblico servizio; 3) dell ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque. La legge determina i casi nei quali l interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi. 2 Ai sensi dell art. 30 c.p. (l) interdizione da una professione o da un arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. 3 Secondo quanto disposto dall art. 32-bis c.p. (l) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, l ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. 4 In base a quanto stabilito dall art. 32-ter c.p. (l) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni. 19

21 beni utilizzati per commetterlo, la confisca può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente 1. L applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria comporta invece, come sanzione accessoria, la perdita temporanea - per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni - dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate (art. 187-quater TUF). Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob 2, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può, ai sensi dell art. 187-quater, comma 3, TUF: intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell autore della violazione; richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all ordine dall esercizio dell attività professionale 3. Per quanto concerne i rapporti tra procedimento amministrativo e procedimento penale va tenuto presente che: i) il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all articolo 187- septies TUF non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione (art. 187-duodecies TUF) ii) quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell ente 4 una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 195 TUF, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'autorità amministrativa. Per quanto concerne il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, l art. 187-quinquies TUF prevede che sia l ente stesso a dover corrispondere l importo della sanzione 5, allorché l illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio 6 : 1 Per quanto non stabilito nell art. 187 TUF si applicano le disposizioni dell art. 240 c.p. 2 Le sanzioni amministrative previste per le condotte che integrano abuso di informazioni privilegiate o manipolazioni di mercato sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente (art. 187-septies TUF). 3 Anche l irrogazione delle sanzioni amministrative importa, in base a quanto statuito dall art. 187-sexies TUF, la confisca del prodotto o del profitto dell illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Se non è possibile eseguire la confisca del prodotto o del profitto dell illecito o dei beni utilizzati per commetterlo, la confisca ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, fermo restando che in nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria. 4 Per ente si intende uno dei soggetti indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 180, comma 1, lett. d), TUF). 5 Nell eventualità in cui il prodotto o il profitto conseguito dall ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto (art. 187-quinquies, comma 2, TUF). 6 I commi 3 e 4 dell art. 187-quinquies TUF stabiliscono inoltre da un lato che l ente non è responsabile se dimostra che coloro che hanno posto in essere la condotta illegittima hanno agito esclusivamente nell interesse proprio o di terzi, e dall altro che «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». 20

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