RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 Maggio 2016

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1 1 RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 Maggio 2016 Il giorno 18 Maggio 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la commissione ARCONET di cui all articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del Ordine del giorno: Presenze: 1) Quesito delle Autonomie speciali sulla contabilizzazione dei fondi UE 2) Proposta Regioni modifica allegato al risultato di amministrazione, e l alternativa proposta di modifica, concordata in Commissione, concernente la nota integrativa nel principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti l analisi del disavanzo. 3) Adeguamento del piano economico degli enti territoriali al DM e aggiornamento piano finanziario già approvato 4) Proposte di modifica del principio applicato del bilancio consolidato 5) Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui. MEF -RGS Salvatore Bilardo assente MEF -RGS Cinzia Simeone MEF -RGS Paola Mariani assente MEF -RGS Daniela Collesi assente MEF -RGS Emilia Scafuri MEF -RGS Antonio Cirilli MEF -RGS Lamberto Cerroni assente MEF -RGS Silvia Chiodi assente MEF -RGS Massimo Anzalone MEF -RGS Luciano Zerboni PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini assente M.Interno Giancarlo Verde assente M.Interno Massimo Tatarelli assente M.Interno Maria Giovanna Pittalis M.Interno Francesco Zito

2 2 M.Interno Michele Scognamiglio assente M.Interno Roberto Pacella Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente Corte dei Conti Ferone Rinieri assente Istat Gerolamo Giungato Istat Grazia Scacco Istat Susanna riccioni assente Istat Luisa sciandra assente Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti Regione a statuto ordinario Marco Marafini Regione a statuto speciale Marcella Marchioni Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi UPI Francesco Delfino UPI Gianluigi Masullo assente ANCI Alessandro Beltrami assente ANCI Riccardo Mussari ANCI Giuseppe Ninni ANCI Roberto Colangelo OIC Alessandro Sura assente CNDC Marco Castellani assente CNDC Paolo Tarantino CNDC Luciano Fazzi assente CNDC Luigi Puddu ABI Rita Camporeale assente ABI Carla Ottanelli assente Assosoftware Roberto Bellini assente Assosoftware Laura Petroccia uditore bki Giorgio Ivaldi uditore bki Stefano Ranucci assente

3 3 Prima di avviare i lavori, la dott. Cinzia Simeone informa la Commissione che il 12 maggio 2016: - il Ragioniere Generale dello Stato ha firmato il decreto concernente la composizione della Commissione a decorrere al 12 maggio 2016, aggiornata alle nuove designazioni pervenute. Il decreto è stato pubblicato sul sito ARCONET nella sezione dedicata alla Commissione ARCONET; - è stato emanato il decreto del Ministro dell economia e delle finanze che, in applicazione dell articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, definisce le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonomie di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato. Successivamente presenta il rappresentante dell IGRUE Dott. Stefano Mangogna, che partecipa alla riunione ai sensi dell articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, in quanto esperto della materia di gestione dei fondi comunitari, oggetto del 1 quesito. 1) Quesito delle Autonomie speciali sulla contabilizzazione dei fondi UE 1.1. Il flusso finanziario relativo alle risorse provenienti dall UE può essere schematicamente ricostruito così: UE Autorità di certificazione lead partner partner di progetto Si ritiene che qualcuno di questi passaggi avvenga in assenza di discrezionalità, e dunque possa essere collocato in partita di giro? Proposta di risposta delle Autonomie speciali: Il passaggio dell autorità di certificazione avviene per conto dell UE e in assenza di discrezionalità, dunque le entrate e le spese connesse vanno contabilizzate in partita di giro. Il passaggio del LP avviene in assenza di discrezionalità, dunque le entrate e le spese connesse vanno contabilizzate in partita di giro. L attività del soggetto attuatore va contabilizzata nei titoli operativi. Risposta della Commissione Arconet Al fine della corretta classificazione delle entrate e delle spese tra le partite di giro in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 7 (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), l individuazione della natura discrezionale o meno della spesa è effettuata con riferimento al procedimento di spesa complessivo, e non solo con riguardo alla fase finale dell erogazione della spesa in quanto, nelle fasi dell ordinazione e del pagamento delle spese, l individuazione dei destinatari, dei tempi e degli importi è sempre effettuata come mera attività esecutiva di quanto definito nella fase decisionale. Al riguardo si richiama il principio applicato della contabilità finanziaria 7.1, il quale prevede che hanno la natura di servizi per conto di terzi quelle: svolte dall ente come capofila, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i trasferimenti per conto terzi registrano l entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse.

4 4 Flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Amministrazioni Regionali in qualità di Autorità di gestione e di certificazione dei programmi operativi Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare Autorità (Autorità di gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit) tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.). L attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell Autorit di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo. L Amministrazione titolare di programmi comunitari svolge la propria attività in esecuzione delle norme comunitarie, in assenza di discrezionalità. Conseguentemente, i relativi flussi finanziari, trasmessi dalla UE all Autorità di certificazione sono contabilizzati tra le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, escluse le risorse dell Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. Flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Amministrazioni Regionali in qualità di Beneficiari nell ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l obiettivo Cooperazione Territoriale Europea Nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall Amministrazione titolare del programma comunitario, i beneficiari dei programmi operativi nell ambito dell obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o i lead partner (beneficiari capo fila) nel caso dei programmi dell obiettivo Cooperazione Territoriale Europea definiscono e presentano i progetti, individuano i partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro. I beneficiari capofila contabilizzano le risorse come Contributi da UE. Gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come Contributi dall ente capofila (ad esempio Contributi da Regione, se la Regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare. In risposta ad una richiesta dei rappresentanti delle Regioni, il rappresentante dell IGRUE specifica che le

5 5 risorse del cofinanziamento statale sono contabilizzate con le medesime modalità previste per i finanziamenti europei cui si riferiscono. 1.2 Se una Regione è autorità di certificazione di un programma comunitario che vale 100, e contemporaneamente riveste anche il ruolo di Lead Partner per un progetto dell importo di 5 afferente allo stesso programma, come deve comportarsi? a. Al lordo: impegna e paga 100 sul capitolo di spesa relativo al suo ruolo di autorità di certificazione, e commuta 5 in entrata sul bilancio regionale? (questa previsione rispetta il principio della contabilizzazione al lordo, ma contravviene al divieto di regolazioni contabili tra strutture dello stesso Ente prive di autonomia di bilancio) b. Al netto: impegna e paga 95 sul capitolo di spesa relativo al suo ruolo di autorità di certificazione, e storna lo stanziamento di 5 al capitolo di spesa che utilizzerà come LP? Proposta delle Autonomie speciali: Si ritiene più corretta la soluzione a. L obiezione relativa alla regolazione contabile può essere superata dal momento che la stessa amministrazione agisce con due ruoli diversi (autorità di certificazione e LP). Risposta della Commissione Arconet La Regione, in quanto autorità di certificazione, registra il contributo del programma comunitario di 100 tra le partite di giro per un importo pari a 100, al netto delle risorse dell Asse assistenza tecnica, registrate tra i Contributi dall Unione Europea. Se la Regione è anche lead partner, per un importo pari al contributo del progetto di cui la Regione è responsabile (pari a 5), la spesa registrata in partita di giro è versata in entrata del bilancio regionale, come contributi da UE (sempre pari a 5). Tale modalità di registrazione garantisce il rispetto del principio della contabilizzazione al lordo e non contrasta con il divieto di regolazioni contabili tra strutture dello stesso Ente prive di autonomia di bilancio, in quanto il funzionamento delle partite di giro avviene in gran parte attraverso il meccanismo delle regolazioni contabili. 1.3 Corretta collocazione dei programmi comunitari nei titoli di spesa Proposta delle Autonomie speciali: Per i programmi comunitari di parte capitale (tutti tranne FSE), l entrata va contabilizzata interamente come contributo agli investimenti, e, qualora nella realizzazione del programma siano previste anche spese correnti (assistenza tecnica, coffee break ecc.), sarà il prospetto degli equilibri di cui all art. 40 a dar conto di questo. Risposta della Commissione Arconet Il DM 1 dicembre 2015, ha inserito nel piano dei conti integrato apposite voci di parte corrente dei fondi UE : Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Fondo europeo per la pesca (FEP) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) Altri trasferimenti correnti dall'unione Europea Tale modifica del piano dei conti è stata disposta su richiesta della Regione Sardegna per consentire la contabilizzazione dei Fondi UE tra le entrate correnti, compresi quelli destinati al finanziamento degli investimenti, per un importo pari alle spese correnti che tali fondi possono finanziare. Considerato che

6 l accertamento dei finanziamenti UE avviene in gran parte a rendicontazione, a seguito dell impegno delle spese correnti effettuate a valere dei progetti UE (e nel rispetto dei progetti UE), risulta possibile accertare i finanziamenti UE correlati a tali spese tra le entrate correnti. Il quesito della Regione Friuli e analoghe domande dei rappresentanti delle Regioni che seguono la gestione dei fondi UE, presentate il 4 maggio u.s. in occasione di una riunione riguardante la disciplina contabile dell organismo strumentale delle Regioni per la gestione dei fondi UE, rende evidente la necessità di un principio contabile riguardante la classificazione contabile dei fondi UE che finanziano la spesa corrente. In considerazione dei dubbi intepretativi rappresentati dalle Autonomie speciali in merito alle modalità di registrazione dei fondi UE, la Commissione Arconet condivide la seguente proposta di integrazione del seguente principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 (le variazioni sono evidenziate in giallo) Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l esigibilità del credito dipende dall esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L eventuale erogazione di acconti è accertata nell esercizio in cui è incassato l acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti dall'unione Europea, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate, nel rispetto dei regolamenti comunitari, per finanziare spese corrente. Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell ammontare dell impegno delle correlate spese correnti. Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:. Al riguardo, la Commissione ritiene opportuno integrare il principio applicato della contabilità finanziaria,, anche con riferimento alle partite di giro, e rinvia alla prossima riunione la condivisione finale delle modifiche da apportare al principio. 1.4 L art. 51 sulle variazioni di bilancio dispone: Che siano effettuate con atto amministrativo le variazioni compensative tra missioni e programmi per l utilizzo delle risorse comunitarie e vincolate (comma 2 lett. b) Che non è ammessa una variazione con atto amministrativo tra titoli diversi (comma 5). Qualora, alla luce di quanto esposto al punto 4, si rendessero necessarie variazioni di titolo per il corretto utilizzo dei fondi comunitari, è possibile effettuarle con atto amministrativo applicando in maniera estesa la disposizione di cui al comma 2 lett.b)? Proposta delle Autonomie speciali: Accogliere quest ultima interpretazione estensiva. Risposta della Commissione Arconet L articolo 51, comma 5, prevedendo che Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza, non consente l interpretazione estensiva proposta. Se il corretto utilizzo dei fondi UE richiede variazioni tra spesa corrente e in conto capitale, è necessaria una specifica norma, al pari di quella prevista per le variazioni compensative tra missioni e programmi di cui all articolo 51, comma 2, lettera b). 2) Proposta Regioni modifica allegato al risultato di amministrazione, e l alternativa proposta di 6

7 7 modifica, concordata in Commissione, concernente la nota integrativa nel principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti l analisi del disavanzo. I rappresentanti delle Regioni chiedono di rinviare l esame della proposta alla prossima riunione, al fine di consentire a tutte le Regioni di riunirsi e di approfondire la proposta della Commissione. In ogni caso, il Dott Zito del Ministero dell Interno propone alcune modifiche nella descrizione delle tabelle proposte dalla Commissione. La Commissione approva le modifiche proposte dal Ministero dell Interno e la richiesta di rinvio delle Regioni. 3) Adeguamento del piano economico degli enti territoriali al DM e aggiornamento piano finanziario già approvato La Commissione esamina e condivide la proposta di adeguamento del modulo economico del piano dei conti integrato degli enti territoriali alle modifiche disposte dal DM 22 febbraio Nel corso dell attività istruttoria, nel DM 22 febbraio 2016 sono state individuate nuove voci del piano economico cui non corrispondono le voci correlate del piano finanziario. Tali voci saranno dovranno senz altro essere inserite nel piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche. Nelle more di tale integrazione, la Commissione Arconet decide di anticipare le variazioni del piano generale e di inserire tali voci nel piano finanziario degli enti territoriali. 4) Proposte di modifica del principio applicato del bilancio consolidato La Commissione prosegue i lavori concernenti la proposta di modifica del principio applicato del bilancio consolidato presentata da ANCI, esaminando le Osservazioni al principio contabile 4/4 e alle proposte di modifica ed in integrazione a cura di IFEL trasmesse da CNDC. Pur comprendendo l istanza di semplificazione portata avanti da IFEL in via generale CNDC ritiene che, stante l importanza (soprattutto in prospettiva) del bilancio consolidato, debbano essere respinte le proposte che tendono a ridurre: la platea dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato, i componenti del perimetro di consolidamento, Inoltre, le Osservazioni CNDC segnalano la necessità di coordinare il criterio del patrimonio netto, richiamato nel principio applicato della contabilità economico patrimoniale al paragrafo Immobilizzazioni finanziarie e al paragrafo 9.3 Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione lettera e. A seguito della segnalazione la Commissione verifica se il criterio del patrimonio netto è applicabile per gli enti pubblici costituiti senza un fondo di dotazione e per gli enti privati, quali le fondazioni, che, in genere, non hanno un valore di liquidazione nei casi in cui lo statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. I rappresentanti delle Regioni confermano la possibilità di costituire enti senza fondo di dotazione, alimentate da un contributo annuale di funzionamento. Al riguardo la Commissione osserva che, anche in tal caso, l ente ha un capitale netto, costituito dagli effetti positivi o negativi della gestione sul capitale netto iniziale. Pertanto, anche in tale caso è possibile ed utile applicare il criterio del patrimonio netto. Per quanto riguarda l applicazione del metodo del patrimonio netto alle fondazioni, la Commissione rinvia gli ulteriori approfondimento alla successiva riunione. 5) Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui L esame dello schema di decreto è rinviato alla seduta successiva del La riunione si chiude alle ore 13,30

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10 RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 1 GIUGNO 2016 Il giorno 1 giugno 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del Ordine del giorno: 1. Proposta delle Regioni di modifica dell allegato al risultato di amministrazione, e l alternativa proposta di modifica, già concordata in Commissione, concernente la nota integrativa nel principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti l analisi del disavanzo; 2. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui (l allegato A al decreto sarà definito a seguito della condivisione dei prospetti del monitoraggio); 3. Proposta di modifica del principio applicato concernente la contabilità finanziaria contabilizzazione fondi UE; 4. Proposte di modifica al principio applicato concernente il bilancio consolidato e al principio applicato concernente la contabilità economico patrimoniale 5. Quesiti. Presenze: MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente MEF -RGS MEF -RGS Cinzia Simeone Paola Mariani MEF -RGS Daniela Collesi assente MEF -RGS MEF -RGS Emilia Scafuri Massimo Anzalone MEF -RGS Antonio Cirilli assente MEF -RGS Lamberto Cerroni assente MEF -RGS Silvia Chiodi assente MEF -RGS Luciano Zerboni PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 1

11 PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini M.Interno Giancarlo Verde assente M.Interno Massimo Tatarelli assente M.Interno Maria Giovanna Pittalis M.Interno Francesco Zito assente M.Interno Michele Scognamiglio assente M.Interno Roberto Pacella Corte dei Conti Alfredo Grasselli Corte dei Conti Ferone Rinieri assente Istat Gerolamo Giungato Istat Grazia Scacco assente Istat Susanna Riccioni assente Istat Luisa Sciandra assente Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello Regione a statuto ordinario Claudia Morich Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti Regione a statuto ordinario Marco Marafini Regione a statuto speciale Marcella Marchioni assente Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi assente UPI Francesco Delfino UPI Gianluigi Masullo assente ANCI Alessandro Beltrami ANCI Riccardo Mussari ANCI Giuseppe Ninni ANCI Roberto Colangelo OIC Alessandro Sura assente CNDC Marco Castellani assente CNDC Paolo Tarantino CNDC Luciano Fazzi assente CNDC Luigi Puddu ABI Rita Camporeale assente ABI Carla Ottanelli assente Assosoftware Roberto Bellini assente 2

12 Assosoftware Laura Petroccia assente uditore bki Giorgio Ivaldi assente uditore bki Stefano Ranucci assente 1) Proposta delle Regioni di modifica dell allegato al risultato di amministrazione, e l alternativa proposta di modifica, già concordata in Commissione, concernente la nota integrativa nel principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti l analisi del disavanzo La Commissione esamina le proposte dirette a definire le modalità di rappresentazione contabile della composizione e del ripiano dell eventuale disavanzo di amministrazione. Anche le Regioni che, a tal fine, hanno proposto di inserire una nuova tabella nell allegato a) al risultato di amministraizone, condividono la proposta di dare tale informazione nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, prevedendo a tal fine un apposito paragrafo da inserire nelle due relazioni. La Commissione esamina inoltre le altre proposte di modifica, presentate dalle Regioni, dell allegato al bilancio e al rendiconto concernente il risultato di amministrazione, e nonostante le preoccupazioni riguardanti gli impatti sui sistemi informativi degli enti di un ulteriore modifica degli schemi di bilancio, considerata la necessità e l importanza di una maggior chiarezza della rappresentazione del risultato di amministraizone, condivide le proposte di: - allocare il fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 nella quota accantonata del risultato di amministrazione; - individuare con precisione l elenco delle voci che compongono la quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione da indicare nell allegato a), fermo restando che la nota integrativa dovrà contenere l elenco tassativo dei fondi accantonati dall ente. Al fine di consentire ulteriori approfondimenti, la Commissione rinvia la decisione finale alla prossima riunione. 2) Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui (l allegato A al decreto sarà definito a seguito della condivisione dei prospetti del monitoraggio) La Commissione esamina i prospetti allegati allo schema di decreto trasmessi con la convocazione delle riunione, concernente il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e definisce e condivide le modifiche necessarie per favorirne la compilazione da parte degli enti. Le maggiori incertezze applicative della definizione di maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario riguardano i prospetti degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, in particolare degli enti che hanno partecipato al primo esercizio di sperimentazione. Con riferimento a tali enti, i rappresentanti degli enti sono invitati ad effettuare delle simulazioni, dirette verificare le criticità nella compilazione dei prospetti. 3

13 In attesa dei risultati delle verifiche, l argomento è rinviato alle riunioni successive. 3) Proposta modifica principio applicato contabilità finanziaria contabilizzazione fondi UE La Commissione condivide la seguente proposta di integrazione del principio applicato della contabilità finanziaria diretta a specificare le modalità di registrazione contabile dei fondi UE. Trattasi della proposta definita nel corso della riunione del 18 maggio us, nell ambito del quesito delle Autonomie speciali, opportunamente estesa alle partite di giro Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l esigibilità del credito dipende dall esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L eventuale erogazione di acconti è accertata nell esercizio in cui è incassato l acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti 1, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell ammontare dell impegno delle correlate spese correnti. Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:.. 5. I servizi per conto terzi e partite di giro 7.1 Definizione. I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta... Non hanno natura di Servizi per conto di terzi e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: - le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.; - le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; - i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti; - le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l apposita tipologia di entrata si rinvia a quanto previsto al punto Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le Spese per conto terzi e partite di giro, come trasferimenti per conto terzi (in tali casi l entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al riguardo si rinvia al principio applicato n

14 Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: - le Amministrazioni titolari di programmi comunitari 2, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come Autorità di certificazione, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E infatti evidente che l attività delle Amministrazioni titolari di programmi comunitare è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale. - Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (leadpartner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro. Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le Spese per conto terzi e partite di giro, come trasferimenti per conto terzi, i beneficiari capofila contabilizzano le risorse come Contributi da UE, gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come Contributi dall ente capofila (ad esempio Contributi da Regione, se la Regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione elementare. 4) Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio applicato della contabilità economico patrimoniale La Commissione decide di rinviare l argomento alla prossima riunione. 2 Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l Autorità di gestione, l Autorità di Certificazione e l Autorità di Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.). L attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo. 5

15 5) Quesiti a) Quesito ANCI Sulla base del punto della competenza finanziaria, gli avvisi di accertamenti (ricerca evasione) notificati al contribuente e alla società di postalizzazione devono essere definitivi alla data del 31/12 cioè dopo che siano trascorsi 60 gg dalla data di notifica, quindi al 30/10. Tuttavia, è ragionevole sostenere invece che gli avvisi di accertamento (ricerca evasione) notificati entro il 31/12 al contribuente e alla società di postalizzazione, costituiscono di fatto crediti ad oggi, divenuti oltre che definitivi certi liquidi ed esigibili, e che di conseguenza possono essere legittimamente imputati fra i crediti di competenza 2015, (in via prudenziale vanno detratti gli eventuali atti impugnati dal contribuente). La lettura della nuova norma in maniera restrittiva arrecherebbe un danno enorme ai comuni già in precarie condizioni, ma soprattutto su atti che si sono definiti. A supporto di tale considerazione, vi è la considerazione che si ritiene aderente ai principi cardine della riforma contabile la tesi secondo cui, in via generale, l accertamento contabile di un entrata può essere sempre effettuato nel momento in cui la medesima risulti esigibile. Muovendo da questo assunto, quindi, pur nelle more della formale 'definitività' degli atti di accertamento, l'indubbia esigibilità di un avviso correttamente notificato dovrebbe costituire il presupposto sufficiente per procedere all imputazione in bilancio della relativa entrata. Ai fini dell'equilibrio del bilancio di competenza, l'accertamento dell'entrata va ovviamente accompagnato all'eventuale variazione in aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità, da determinarsi sulla base di valutazioni prudenziali circa la realizzabilità dell'entrata. La Commissione condivide la seguente risposta: L ultimo periodo del punto 3.7.1, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria indicato nel quesito ha natura transitoria ed indica le modalità di accertamento delle entrate per le quali non è stato effettuato l accertamento contabile cioè delle entrate che, negli esercizi precedenti all adozione della nuova disciplina armonizzata, erano accertate per cassa. Solo per tali entrate il principio prevede la registrazione dell entrata quando l avviso di accertamento diventa definitivo. Per le entrate gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accertate a decorrere dall entrata in vigore del DLgs 118/2011 l accertamento è imputato all esercizio in cui l obbligazione diventa esigibile (o all esercizio in cui è effettuato l accertamento dell entrata se l obbligazione diventa esigibile entro i termini di approvazione del rendiconto). L esigibilità decorre dalla data della notifica dell avviso di accertamento e non da quando l avviso diventa definitivo. Tale principio risulta evidente anche nell esempio n. 4, concernente l Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, il quale prevede: L accertamento delle sanzioni avviene: alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l accertamento dell entrata è effettuato sulla base della notifica dell atto che quantifica la sanzione; 6

16 per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento; per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell accertamento originario. Al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria, e considerato che l accertamento delle entrate tributarie previste dal paragrafo può avere luogo anche attraverso avvisi di liquidazione e di accertamento, la cui esigibilità decorre dalla data della notifica degli avvisi stessi, la Commissione approva le modifiche del seguente principio evidenziate in giallo: Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari, e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all esercizio in cui sono emessi il ruolo, l avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l emissione di ruoli con scadenza nell esercizio successivo). Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale. L importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità. L emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento. Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011, si procede a tale registrazione quando l avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato riscosso a seguito di attività di verifica e controllo. 7

17 Sempre al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria la Commissione approva le modifiche del seguente principio evidenziate in giallo: Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all evasione è attuata attraverso l emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall ente e imputati all esercizio in cui l obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate). b) Quesito ANCI L attuale formulazione della lettera g) del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione (già modificato con decreto Ministeriale del 01/12/2015) prevede tra gli strumenti di programmazione degli enti locali anche lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. In considerazione della perentorietà del termine del 31 luglio per il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del TUEL) e conseguentemente anche dell Assestamento, la previsione della mera presentazione al Consiglio dello schema di deliberazione entro tale data, potrebbe indurre taluni operatori a sottovalutare gli effetti conseguenti alla eventuale mancata approvazione della stessa entro il suddetto termine del 31 luglio. Per tale ragione si propone di modificare l attuale formulazione della lettera g) del paragrafo 4.2 nei termini che seguono: g) lo schema di deliberazione di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno; La Commissione dopo attenta riflessione concorda di accogliere la modifica proposta. c) Quesito delle Regioni Per quel che concerne i tempi di approvazione del Rendiconto generale annuale della Regione, si ritiene opportuno richiamare l attenzione sulla tempistica indicata nel d.lgs. n. 118/2011, e di seguito richiamata, in connessione con la composizione del Rendiconto generale quale documento in cui sono dimostrati i risultati della gestione. Ai sensi del comma 3, dell articolo 63, del d.lgs. n. 118/2011, contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.. Ai sensi dell articolo 11, commi 8 e 9, d.lgs. n. 118/2011, si prescrive che le Regioni, articolate in organismi strumentali, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione ( ) anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, e che il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale. Ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), la tempistica di approvazione del rendiconto è disciplinata dall articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, per cui le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.. 8

18 Ai sensi dell articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, in riferimento all autonomia contabile del Consiglio, la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale, le cui risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo. Da quanto sopra, pertanto, si evincono le seguenti scadenze temporali: - entro il 30 aprile, adozione da parte della Giunta regionale della proposta di legge regionale di Rendiconto; - entro il 30 giugno, adozione della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto del Consiglio regionale, le cui risultanze sono inserite nel Rendiconto generale della Regione; - entro il 31 luglio, approvazione del Rendiconto generale della Regione. Ciò significa che la proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta, da presentarsi entro il 30 aprile, potrebbe non ricomprendere il Rendiconto del Consiglio regionale che, nel rispetto della tempistica sopra richiamata, potrà entrare a far parte della legge regionale di Rendiconto generale entro la data del 31 luglio, attraverso apposito emendamento nel corso dell approvazione della legge medesima. E corretta tale impostazione? Al riguardo la Commissione conferma che il decreto legislativo n. 118 del 2011 non prevede l'approvazione contestuale del rendiconto della regione e del Consiglio, sia ai fini della parifica delle sezioni di controllo della Corte dei conti, sia da parte del Consiglio. In particolare, per l'approvazione del rendiconto del Consiglio, l'articolo 67, comma 3, del DLgs 118 del 2011, prevede che "La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale" e che, al fine di consentire l'approvazione del rendiconto consolidato della Regione entro il 31 luglio, il rendiconto del Consiglio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Si decide che la prossima riunione sarà convocata il giorno 22 giugno La riunione termina alle ore 14,00 9

19 RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 22 GIUGNO 2016 Il giorno 22 giugno 2016, alle ore 11,00, a Roma presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la commissione ARCONET di cui all articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del Ordine del giorno: 1. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio applicato della contabilità economico patrimoniale (proposta ANCI modifica bilancio consolidato); 2. Proposta integrazione principio applicato della programmazione, concernente in particolare l analisi del disavanzo nella nota integrativa; 3. Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale ai fini dell adeguamento al DM e aggiornamento del piano dei conti finanziario per inserire le voci di spesa del Fondo DL 35/2013; 4. Aggiornamento Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011, schema di bilancio e di rendiconto al fondo DL 35/2013 e alle modifiche necessarie per consentire la trasmissione dei bilanci alla BDAP; 5. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui (l allegato A al decreto sarà definito a seguito della condivisione dei prospetti del monitoraggio); 6. Proposte di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria; 7 Quesiti; Presenze: MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente MEF -RGS Cinzia Simeone MEF -RGS Paola Mariani MEF -RGS Daniela Collesi assente MEF -RGS Emilia Scafuri assente MEF -RGS Massimo Anzalone MEF -RGS Antonio Cirilli MEF -RGS Lamberto Cerroni assente MEF -RGS Silvia Chiodi assente MEF -RGS Luciano Zerboni PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 1

20 PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini M.Interno Giancarlo Verde assente M.Interno Massimo Tatarelli assente M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente M.Interno Francesco Zito assente M.Interno Michele Scognamiglio M.Interno Roberto Pacella Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente Corte dei Conti Ferone Rinieri assente Istat Gerolamo Giungato Istat Grazia Scacco Istat Susanna riccioni assente Istat Luisa sciandra assente Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente Regione a statuto ordinario Claudia Morich Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti Regione a statuto ordinario Marco Marafini Regione a statuto speciale Marcella Marchioni Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi UPI Francesco Delfino assente UPI Gianluigi Masullo assente ANCI Alessandro Beltrami ANCI Riccardo Mussari ANCI Giuseppe Ninni assente ANCI Roberto Colangelo assente OIC Alessandro Sura assente CNDC Marco Castellani assente CNDC Paolo Tarantino CNDC Luciano Fazzi CNDC Luigi Puddu ABI Rita Camporeale assente ABI Carla Ottanelli Assosoftware Roberto Bellini assente Assosoftware Laura Petroccia uditore bki Giorgio Ivaldi assente uditore bki Stefano Ranucci assente 2

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