RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 20 FEBBRAIO 2019
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- Edoardo Andreoli
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1 RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 20 FEBBRAIO 2019 Il giorno 20 febbraio 2019 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano scala C, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all articolo 3- bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del Ordine del giorno: 1. Quesiti 2. Prosecuzione lavori per la definizione del principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità 3. Prosecuzione lavori concernenti l'aggiornamento del prospetto concernente il quadro generale riassuntivo dello schema di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. 118/2011) 4. Proposta del Ministero dell'interno di inserire la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale degli enti locali tra gli allegati allo schema di bilancio e a quello di rendiconto 5. Proposta ANCI di inserire le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria. AMMINISTRAZIONE Nomi Riunione del Presidente Salvatore Bilardo Cinzia Simeone Paola Mariani Daniela Collesi assente Emilia Scafuri assente MEF Massimo Anzalone assente Antonio Cirilli assente Lamberto Cerroni assente Marco Carfagna Luciano Zerboni PCM - Affari Regionali Saverio Lo Russo * assente PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini * assente M. Interno Giancarlo Verde assente M. Interno Massimo Tatarelli M. Interno Francesco Zito M. Interno Federica Scelfo assente 1
2 M. Interno Marcello Zottola assente M. Interno Roberto Pacella Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente Corte dei Conti Ferone Rinieri Istat Gerolamo Giungato assente Istat Grazia Scacco assente Istat Susanna Riccioni assente Istat Luisa Sciandra assente Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello Regione a statuto ordinario Claudia Morich Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti Regione a statuto ordinario Marco Marafini Regione a statuto speciale Marcella Marchioni Regione a statuto speciale Elsa Ferrari UPI Francesco Delfino UPI Luisa Gottardi ANCI Alessandro Beltrami ANCI Riccardo Mussari assente ANCI Giuseppe Ninni assente ANCI Roberto Colangelo OIC Marco Venuti assente CNDC Marco Castellani CNDC Paolo Tarantino CNDC Luciano Fazzi CNDC Luigi Puddu assente ABI Rita Camporeale assente ABI Carla Ottanelli* assente Assosoftware Roberto Bellini Assosoftware Laura Petroccia assente PCM - Affari Regionali Andreana Valente assente PCM - Affari Regionali Carla Faina assente ABI Alessandra Di Iorio 2
3 (*) Nelle more dell aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione la dott.ssa Alessandra Di Iorio designata dall ABI. Dopo i saluti rivolti a tutti i componenti della Commissione iniziano i lavori con l esame del primo punto all ordine del giorno. 1.Quesiti a) Quesito ANCI Premesso che l articolo 1 comma 910 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato l art. 183 comma 3 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 stabilendo che, dal 1 gennaio 2019, le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si chiede se le modifiche apportate al principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) riguardanti la nuova disciplina del fondo pluriennale vincolato e recepite nell emanando decreto (già licenziato dalla commissione Arconet) possano essere applicabili in sede di riaccertamento ordinario da effettuare nel corso del corrente esercizio Dopo la presentazione del quesito proposto dall ANCI, viene motivata la proposta di risposta anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione e previamente condivisa con l Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali secondo le modalità previste dall Intesa Osservatorio/Arconet del 9 novembre La Commissione unanimamente approva la seguente risposta: In risposta al vostro quesito si conferma che i commi 909 e 910 della legge di bilancio 2019 hanno modificato l art. 56 comma 4 del d.lgs. n. 118 del 2011 e l art. 183 comma 3 del TUEL con vigenza dal 1 gennaio 2019 e che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie da emanarsi entro il 30 aprile 2019, come richiesto dalla citata legge, per modificare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 citato), è stato già condiviso dalla Commissione ARCONET nella riunione del 9 gennaio Ciò premesso si ritiene possibile applicare, la disciplina relativa al fondo pluriennale aggiornata, in sede di riaccertamento ordinario effettuato nel corso del 2019 se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di bilancio Considerata la necessità e urgenza di dare la massima diffusione alla decisione presa la Commissione decide di pubblicare, sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, una faq nella quale sia evidenziato che gli enti possono applicare gli aggiornamenti riguardanti la disciplina del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento ordinario, effettuato nel corso del 2019, se deliberato in data successiva a quella di pubblicazione, sulla GU, del citato DM previsto dalla legge di bilancio
4 b) Quesito delle Regioni Un cespite è pervenuto in proprietà dell ente nel corso di esercizi antecedenti l annualità Nell ipotesi di iscrizione per la prima volta nello Stato Patrimoniale per l esercizio 2018, la scrittura contabile dovrà rilevare la sopravvenienza attiva (in quanto rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi p.to 4.28 All.4/3 D.Lgs 118/2011) o, in alternativa, - essendo scaduto il termine per la ricognizione straordinaria prevista dal p.to 9.2 del medesimo - la contropartita dell immobilizzazione dovrà essere imputata a Fondo di dotazione (o comunque a una voce di patrimonio netto)? Riguardo al valore da indicare in contabilità, dovrà essere indicato al netto o al lordo del fondo di ammortamento calcolato a partire dalla data di acquisizione del cespite? Opzione 1) diversi Costo storico e esposizione del fondo di ammortamento calcolato dalla data di effettiva acquisizione- contropartita F.do sopravvenienza attiva Opzione 2) diversi Costo storico e esposizione del fondo di ammortamento calcolato dalla data di effettiva acquisizione - contropartita F.do di F.do F.do di dotazione Opzione 3) costo storico al netto del fondo ammortamento calcolato dalla data effettiva di acquisizione sopravvenienza attiva Dopo aver presentato la proposta di risposta, anticipata alla Commissione in occasione della convocazione, viene data la parola ai rappresentanti dell ordine dei dottori commercialisti i quali precisano che trattasi di errore contabile che deve essere spiegato nella nota integrativa. La Commissione pur condividendo che trattasi di sopravvenienza, come rappresentato dai dottori commercialisti, decidono di rinviare alla prossima riunione la decisione sulla formulazione delle 4
5 modalità di contabilizzazione che sarà assimilata alle modalità già previste dalla disciplina armonizzata per le prime iscrizioni nello stato patrimoniale. I rappresentanti dell ordine dei dottori commercialisti si assumono l incarico di predisporre un documento che indichi chiaramente, nel rispetto di quanto già approvato dalla Commissione, le modalità di contabilizzazione del caso oggetto del quesito in esame. c) Quesito delle Regioni A seguito di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ad opera del MIBACT intervenuta nel corso del 2018, un fabbricato (disponibile ovvero indisponibile, soggetto ad ammortamento) ha acquisito la natura di bene demaniale culturale e pertanto il valore non è più ammortizzabile. Si chiede come debba essere trattato il fondo di ammortamento costituito fino alla data di dichiarazione di bene culturale: - si deve procedere alla chiusura del fondo d ammortamento, con contropartita sopravvenienza, con la conseguenza che il valore del fabbricato iscritto a Bilancio sarà quello originario (senza ammortamento); - in alternativa, si deve procedere alla chiusura del fondo ammortamento, con contropartita il fabbricato, e pertanto il valore residuo del bene iscritto a Bilancio risulterà al netto del fondo. Dopo la presentazione della proposta di risposta, anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione, viene data la parola ai rappresentanti dell ordine dei dottori commercialisti. Questi concordano con la proposta di risposta ma sottolineano la necessità di precisare meglio l impatto sulle riserve libere e sul fondo di dotazione che potrebbe diventare negativo. La Commissione pertanto approva la seguente risposta accogliendo la proposta di integrazione dei rappresentanti dell ordine dei dottori commercialisti: Nel caso in cui un fabbricato ha acquisito la natura di bene demaniale culturale e pertanto il valore non è più ammortizzabile, si procedere alla chiusura del fondo d ammortamento, con contropartita sopravvenienza, con la conseguenza che il valore del fabbricato iscritto a Bilancio sarà quello originario (senza ammortamento) in ossequio al principio generale di valutazione al valore del costo. Esempio valore del fabbricato fondo ammortamento 100: Altri beni Fabbricati Fondo Sopravvenienze attive 100 Eventuale costituzione della riserva indisponibile: Altre riserve Riserve indisponibili per beni indicate n.a.c demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
6 Se in bilancio non sono presenti riserve libere si potrebbe determinare una riduzione del fondo di dotazione che potrebbe anche diventare negativo. 2. Prosecuzione lavori per la definizione del principio applicato concernente la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità A seguito degli approfondimenti effettuati si propone alla Commissione una proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità. Dopo attenta discussione e convergenza di opinioni sulla proposta, integrate dalle proposte di modifica dei rappresentanti della Corte dei conti e del Ministero dell interno, la Commissione condivide il seguente testo: 3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle quelle di cui al paragrafo Le anticipazioni di liquidità sono definite dall articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l anno, la natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive è rappresentata contabilmente dall imputazione al medesimo esercizio dell accertamento dell entrata derivante dall anticipazione e dell impegno di spesa concernente il rimborso. Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l anno (a rimborso pluriennale), l evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive è costituita dall iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. Per la registrazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, si richiamano l articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 12., l art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 (per le regioni), e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017). Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l esercizio sono registrate come segue: a) le entrate derivanti dall anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate Accensione di prestiti ; b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; c) a seguito dell incasso dell anticipazione, le rate annuali di rimborso dell anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese 6
7 correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell anticipazione; d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell anticipazione effettuato nell esercizio. Tali modalità operative devono essere seguite fino all integrale rimborso delle anticipazioni ed è rappresentata in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione. Prima della condivisione definita del principio applicato, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato invita i rappresentanti del Ministero dell interno a verificare la necessità di inserire indicazioni riguardanti le anticipazioni di liquidità erogate agli enti locali deficitari o dissestati (parte II, Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000). I rappresentanti delle regioni propongono di inserire nel principio le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui all articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale della Commissione Pertanto, la Commissione rinvia alla successiva riunione l approvazione definitiva del principio, al fine di acquisire le integrazioni proposte, e resta in attesa del riscontro, da parte dei rappresentanti del Ministero dell Interno, in ordine alla ricognizione delle ulteriori anticipazioni di liquidità, con particolare riferimento ai casi di dissesto e pre dissesto. Il rappresentante dell UPI rappresenta l esigenza di prevedere anche una specifica disciplina riguardane l applicazione al bilancio del fondo anticipazione di liquidità da parte degli enti in disavanzo. Al riguardo la Commissione osserva che il legislatore ha espressamene previsto tale possibilità con riferimento alla quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e che eventuali ulteriori deroghe alla disciplina dell utilizzo del risultato di amministrazione devono essere previste dal legislatore. La Commissione si sofferma da ultimo a riflettere sulla necessità che le future previsioni legislative, riguardanti ulteriori anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, dovranno disciplinare l applicazione in bilancio del fondo anticipazione di liquidità. 3. Prosecuzione lavori concernenti l'aggiornamento del prospetto concernente il quadro generale riassuntivo dello schema di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. 118/2011) In attesa dell arrivo del Presidente la Commissione decide di anticipare l esame del punto 4 all ordine del giorno e di proseguire i lavori concernenti l aggiornamento del prospetto concernente il quadro generale riassuntivo dello schema di rendiconto in presenza del Presidente. 4. Proposta del Ministero dell'interno di inserire la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale degli enti locali tra gli allegati allo schema di bilancio e a quello di rendiconto Il rappresentante del Ministero dell Interno presenta la proposta inviata ai componenti della Commissione, completa delle tabelle in argomento, in occasione della convocazione. Dopo la presentazione e le motivazioni a supporto il rappresentante del ministero dell Interno precisa che il nuovo allegato sarà previsto negli schemi di bilancio a partire dal rendiconto
8 La Commissione approva la modifica degli schemi di bilancio ai fini dell inserimento delle tabelle dei parametri di deficitarietà strutturale degli enti locali in esame. L aggiornamento degli schemi di bilancio sarà normata con il prossimo decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 in virtù dell art. 3 bis. 5. Proposta ANCI di inserire le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria. Dopo la presentazione della proposta, la Commissione discute sulle modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 ai fini dell aggiornamento del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.2. A conclusione dell esame la Commissione approva la proposta di modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici ma decide di rinviare alla prossima riunione la definizione dell aggiornamento del principio per individuare la voce del piano dei conti integrato da utilizzare per la regolazione contabile prevista nella proposta. 3. Prosecuzione lavori concernenti l'aggiornamento del prospetto concernente il quadro generale riassuntivo dello schema di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. 118/2011) Con l arrivo del Presidente, concluso l esame del punto 5 all ordine del giorno la Commissione inizia l esame del terzo punto all ordine del giorno. Si ricorda alla Commissione che l esame del prospetto concernente il quadro generale riassuntivo è finalizzato anche all aggiornamento del prospetto degli equilibri di bilancio in quanto entrambi i prospetti devono consentire di arrivare allo stesso risultato. Aperto il dibattito, da subito molto acceso, si chiede di spostare l attenzione alla relazione tra il risultato di amministrazione di un esercizio e quello dell esercizio precedente ricordando che le Corti dei conti richiedono sempre alle regioni tale relazione. Il Presidente della Commissione precisa che si intende aggiornare il prospetto in esame esclusivamente per determinare, nel miglior modo possibile, il risultato della gestione alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del Il rappresentante dell ANCI chiede che il risultato di competenza non sia calcolato al netto delle entrate destinate agli investimenti, a meno di non ritenere che il risultato della gestione sia costituito solo dal risultato di competenza corrente. La Commissione ricorda che l obiettivo è quello di verificare un equilibrio tra le risorse acquisite dall ente e quelle utilizzate che, necessariamente, comprendono anche le risorse accantonate e vincolate. I rappresentanti delle regioni precisano che l argomento in esame investe in modo diverso le regioni, a causa della possibilità di registrare disavanzi da debito autorizzato e non contratto e dal fondo di anticipazione di liquidità di cui all art. l art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e propongono la costituzione di un gruppo di lavoro per i necessari approfondimenti da riferire alla Commissione Arconet. 8
9 Considerata la complessità e le implicazioni dell argomento in esame e delle diverse posizioni assunte dai componenti della Commissione intervenuti il Presidente della Commissione propone la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro per approfondire gli aspetti emersi e portare in Commissione una versione del prospetto preventivamente condivisa dal gruppo ristretto. La data della riunione del gruppo ristretto sarà comunicata appena possibile e si chiede, sin da ora, di indicare le designazioni, possibilmente non più di due per ogni istituzione, con mail. Verificata l assenza di ulteriori ed eventuali punti da esaminare si conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 20 marzo 2019 e la successiva il giorno 17 aprile c. a.. La riunione termina alle ore 14,00. 9
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