Provincia di Ascoli Piceno MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL ARCHIVIO

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1 COMUNE DI MALTIGNANO Provincia di Ascoli Piceno MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL ARCHIVIO (Regolamento adottato ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 3/12/2013) Adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 12 ottobre 2015

2 INDICE GENERALE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI Art. 1: Oggetto Art. 2: Definizioni essenziali e normativa di riferimento Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO) Art. 4: Unità Organizzative Responsabili (UOR) Art. 5: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi Art. 6: Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo Art. 7: Firma digitale e firma elettronica qualificata. Art. 8: Caselle di Posta elettronica Art. 9: Sistema di classificazione dei documenti Art. 10: eliminazione protocolli diversi dal protocollo informatico Art. 11: Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni personali e sensibili SEZIONE II FORMAZIONE GESTIONE E SCAMBIO DI DOCUMENTI Art. 12: Il documento amministrativo nel sistema di protocollo informatico: definizioni Art. 13: Formazione dei documenti Art. 14: Il documento amministrativo nel sistema di protocollo informatico: tipologie Art. 15: Documento ricevuto dall Amministrazione Art. 16: Documento prodotto o inviato dall Amministrazione Art. 17: Documento interno formale Art. 18: Documento interno informale SEZIONE III DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 19: Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale Art. 20: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili Art. 21: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale Art. 22: Errata ricezione di documenti digitali Art. 23: Errata ricezione di documenti cartacei Art. 24: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici Art. 25: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei Art. 26: Documenti in partenza Art. 27: Verifica formale dei documenti da spedire Art. 28: Spedizione di documenti informatici Art. 29: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta Art. 30: Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax Art. 31: Registrazioni di protocollo e segnatura dei documenti in partenza e interni Art. 32: Ricevute di trasmissione SEZIONE IV ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI Art. 33: Regole generali Art. 34: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale Art. 35: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo Art. 36: Assegnazione della corrispondenza da parte del Responsabile del Servizio Art. 37: Corrispondenza consegnata con ricevuta SEZIONE V U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA DI PROTOCOLLAZIONE, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI. ABILITAZIONI E PROFILI DI ACCESSO. Art. 38: Ufficio Protocollo e Archivio comunale Art. 39: Servizio per la conservazione elettronica dei documenti Art. 40: Abilitazioni di accesso alle funzionalità di protocollo e gestione documentale Art. 41: Profili di accesso Art. 42 : Rete delle comunicazioni di avvenuta protocollazione SEZIONE VI SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 43: Generalità

3 Art. 44: Classificazione Art. 44: Titolario di classificazione Art. 45: Prontuario per la classificazione Art. 46: Il fascicolo Art. 47: Tipologie di fascicoli Art. 48: Il sistema di Fascicolazione dei documenti Art. 49: Fascicolazione dei documenti Art. 50: Apertura e chiusura del fascicolo Art. 51: Modifica delle assegnazioni dei documenti ai fascicoli Art. 52: Consultazione dei Fascicoli Art. 53: Repertorio dei fascicoli SEZIONE VII LA PROTOCOLLAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 54: Protocollazione dei documenti Art. 55: Il registro di protocollo Art. 56: Registro giornaliero di protocollo Art. 57: Documenti soggetti a registrazione di protocollo Art. 58: Documenti non soggetti a registrazione di protocollo Art. 59: Documenti soggetti a registrazione particolare Art. 60: La registrazione di protocollo: elementi obbligatori Art. 61: La registrazione di protocollo: elementi facoltativi Art. 62: Segnatura di protocollo dei documenti Art. 63: Registrazione di protocollo dei documenti informatici Art. 64: Registrazione di protocollo dei documenti analogici Art. 65: La segnatura di protocollo dei documenti Art. 66: Livello di riservatezza Art. 67: Annullamento delle registrazioni di protocollo Art. 68: Termini per la protocollazione dei dcumenti Art. 69: Protocollazione urgente Art. 70: Protocollazione differita SEZIONE VIII PROTOCOLLAZIONE DI DOCUMENTI PARTICOLARI Art. 71: Documenti con destinatari plurimi Art. 72: Documenti con oggetti plurimi Art. 73: Telegrammi Art. 74: Fax Art. 75: Corrispondenza digitale già pervenute cartacea Art. 76: Protocollazione di un numero consistente di documenti Art. 77: invii multipli e successivi di documenti Art. 78: Arrivi multipli e successivi di documenti Art. 79: Corrispondenza relativa alle gare d appalto Art. 80: Corrispondenza pervenuta per posta raccomandata Art. 81: Documenti anonimi, non firmati o con firma illeggibile Art. 82: Documenti ad accesso limitato (corrispondenza personale o riservata) Art. 83: Integrazioni documentarie SEZIONE IX SCANNSIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO Art. 84: Documenti soggetti a scansione e uffici autorizzati Art. 85: Modalità di svolgimento del processo di scansione SEZIONE X MODALITA DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO DI EMERGENZA Art. 86: Registro di emergenza Art. 87: Apertura del registro di emergenza Art. 88: Utilizzo del registro di emergenza Art. 89: Chiusura e recupero del registro di emergenza SEZIONE XI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 90: Archiviazione

4 Art. 91: Archivio corrente Art. 92: Archivio di deposito Art. 93: Archivio storico Art. 94: Serie archivistiche Art. 95: Repertori generali Art. 96: Repertori particolari Art. 97: Tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei dell archivio corrente Art. 98: Versamento dei fascicoli cartacei nell archivio di deposito Art. 99: Scarto archivistico Art. 100: Piano di conservazione Art. 101: Consultazione degli archivi Art. 102: Conservazione e memorizzazione dei documenti. Principi generali Art. 103: Il registro giornaliero di protocollo Art. 104: Conservazione delle informazioni del sistema. Art. 105: Manuale della conservazione dei documenti informatici. SEZIONE XII SICUREZZA INFORMATICA E ACCESSIBILITA DEI DOCUMENTI Art. 106: Piano per la sicurezza informatica Art. 107: Accessibilità da parte degli utenti appartenenti all Amministrazione Art. 108: Accesso esterno SEZIONE XIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 109: Approvazione del MdG Art. 110: Modifiche e revisioni del MdG Art. 111: Modifica/revisione straordinaria del MdG Art. 112: Pubblicazione e divulgazione del MdG Art. 113: Entrata in vigore ALLEGATI: Allegato A - Definizioni Allegato B - Normativa di riferimento Allegato C - Descrizione della AOO Allegato D - Elenco documenti esclusi dalla registrazione di protocollo Allegato E - Elenco documenti soggetti a registrazione particolare Allegato F - Schema riassuntivo del piano di classificazione per l'archivio comunale Allegato F-bis - Titolario Allegato F-ter - Prontuario per la classificazione Allegato F-quater - Linee guida per l'organizzazione dei fascicoli e delle serie dei documenti in riferimento al piano di classificazione

5 SEZIONE I PRINCIPI GENERALI Art. 1: Oggetto 1. Il presente Manuale di Gestione, adottato ai sensi della normativa vigente, disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici, in relazione ai procedimenti amministrativi del Comune di Maltignano 2. Attraverso l integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti e/o processi, di accesso agli atti e alle informazioni e di archiviazione dei documenti, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per una più efficiente gestione del flusso informativo e documentale interno dell amministrazione, anche ai fini dello snellimento delle procedure e della trasparenza dell azione amministrativa. Il protocollo fa fede, anche con effetto giuridico, dell effettivo ricevimento e spedizione di un documento. Art. 2: Definizioni essenziali e normativa di riferimento 1. Ai fini del presente manuale di gestione si intende per: a) AMMINISTRAZIONE, il Comune di Maltignano; b) TESTO UNICO, il D.P.R , n. 445 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ; c) C.A.D., il D. Lgs , n. 82 recante Codice dell amministrazione digitale ; d) REGOLE TECNICHE PI, il D.P.C.M recante Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del C.A.D. ; e) REGOLE TECNICHE CONS, D.P.C.M. 3,12,2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44- bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 f) PEC, il servizio di Posta Elettronica Certificata, così come disciplinata dal DPR 11 febbraio g) 2005, n. 68; h) Posta elettronica istituzionale, la casella di Posta Elettronica Certificata individuata come i) punto di accesso dei documenti amministrativi informatici trasmessi per via telematica e gestita dall Ufficio Protocollo j) AOO, l Area Organizzativa Omogenea; k) MdG, il Manuale di Gestione, documento che descrive il sistema di gestione informatica dei l) documenti di cui all articolo 5 delle regole tecniche del protocollo informatico ai sensi del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni m) MdC, il Manuale di conservazione: strumento che descrive il sistema di conservazione dei documenti informatici ai sensi dell articolo 9 delle regole tecniche del sistema di conservazione; n) Responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell insieme delle attività elencate nell articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione o) RSP, il Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi; p) UOP, l Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo, cioè l'ufficio che svolge attività di registrazione di protocollo; q) RPA, il Responsabile del Procedimento Amministrativo. r) UOR, l Unità Organizzativa Responsabile, cioè un insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato e che corrispondono ai Settori in cui è articolata la gestione dell Amministrazione s) UU, l Ufficio Utente, cioè l ufficio destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali; in linea di massima ogni UU corrisponde ad un Servizio dell Amministrazione. 2. Per le altre definizioni si rimanda all Allegato A del presente MdG. 3. Per la normativa di riferimento si rimanda all Allegato B del presente MdG.

6 Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO) 1. Per la gestione unica e coordinata dei documenti, l Amministrazione ha individuato un unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) denominata Comune di Maltignano, come meglio specificato nella scheda riportata nell Allegato C del presente MdG. 2. Ai sensi della codifica richiesta dall Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), per le finalità di cui all art. 57-bis del CAD, l' AOO è univocamente identificata con il codice c_ Alla AOO è assegnato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), definito indirizzo di posta elettronica istituzionale anagrafe.comune.maltignano@emarche.it Art. 4 Unità Organizzative Responsabili (UOR) 1. Alla AOO afferiscono più Unità Organizzative Responsabili (UOR), sovrapponibili con i Settori dell Amministrazione 2. Allo stato attuale, ciascuna UOR ha un indirizzo di posta elettronica certificata. Art. 5: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi 1. Ai sensi della normativa vigente, l Amministrazione è dotata del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuato nella Unità Organizzativa cui afferiscono le funzioni del Protocollo e dell Archivio e più precisamente nell Area Amministrativa. 2. Al Servizio è preposto il Responsabile della predetta Unità Organizzativa. 3. Il responsabile della gestione documentale, nominato con specifico atto, è il Responsabile (o altro dipendente, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica), preposto al Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Per i casi di vacanza, assenza o impedimento del responsabile della gestione documentale, è nominato, con specifico atto, un responsabile vicario. 4. Il Servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livello di autorizzazione per l accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all inserimento e alla modifica delle informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente; c) garantisce la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo; d) cura, di concerto con il Servizio Informatico, che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, vengano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile; e) cura, di concerto con il Servizio Informatico, la conservazione delle copie di cui alla normativa vigente3 in luoghi sicuri differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi; g) autorizza, con appositi provvedimenti, le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo; h) vigila sull osservanza delle disposizioni del presente MdG da parte del personale autorizzato e degli incaricati; i) cura, ai sensi della normativa vigente4, il trasferimento dei documenti dagli uffici agli j) archivi e la conservazione degli archivi medesimi; k) cura il costante aggiornamento del presente MdG e di tutti i suoi allegati. Art. 6: Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo 1. Ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il registro giornaliero di protocollo deve essere trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, e deve essere conservato dal Responsabile della conservazione appositamente nominato dall Amministrazione. 2. Si rinvia all art.?? del presente MdG per maggiori informazioni.

7 Art. 7: Firma digitale e firma elettronica qualificata. 1. Per l espletamento delle attività istituzionali, l Amministrazione fornisce la firma digitale o elettronica qualificata ai dipendenti da essa delegati a rappresentarla nell ambito delle attività procedimentali. Art. 8: Caselle di Posta elettronica 1. La posta elettronica e la posta elettronica certificata (PEC) rappresentano uno dei mezzi di comunicazione e di trasmissione di documenti, informazioni e dati dell'ente. I servizi di posta elettronica e di posta elettronica certificata sono destinati al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente. 2. Gli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata assegnati dal Comune di Maltignano ai propri dipendenti si intendono essere di pubblico dominio in quanto forniti per consentire una raggiungibilità anche elettronica da parte dei cittadini, singoli o associati, potenziali interlocutori 3. L AOO è dotata della casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): anagrafe.comune.maltignano@emarche.it. Tale casella costituisce l indirizzo virtuale dell AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento. 4. L elenco delle caselle di posta elettronica ordinaria, e delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) assegnate ai dipendenti del Comune di Maltignano, è sempre disponibile ed aggiornato sul sito internet istituzionale dell Ente, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Le caselle di posta elettronica certificata (PEC) associate al sistema di gestione dei documenti informatici ed al protocollo informatico sono pubblicate, aggiornate e consultabili presso l Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) all indirizzo ai sensi delle disposizioni di cui all art. 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 5. La trasmissione e la ricezione del documento informatico ai fini del procedimento sono disciplinate, in particolare, dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 agli artt.14, comma 1, e 43, comma 6, così come modificati ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, nonché dall'art.65, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (CAD) così come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n Ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (CAD), così come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli Artt. 47, comma 1 e 3, 54 comma 2-ter, 57-bis comma 1 del CAD, nonché le istanze e dichiarazioni di cui all'art.65 del CAD, formano oggetto di registrazione di protocollo. 7. Il servizio di posta elettronica certificata (PEC) ha funzione giuridicamente rilevante, ed è utilizzato per la formale trasmissione verso l'esterno, ovvero ricezione dall'esterno, di atti o documenti giuridicamente rilevanti nell'ambito dell'attività procedimentale. 8. Di norma, gli atti e i documenti nell'ambito dell'attività procedimentale transitano per la casella di posta elettronica istituzionale (PEC) della UOP; nondimeno può darsi la necessità da parte di un Responsabile di UOR di gestire la corrispondenza elettronica e la conseguente trasmissione di atti o documenti giuridicamente rilevanti nell'ambito dell'attività procedimentale, ovvero nelle fasi istruttorie di uno stesso procedimento, direttamente dalla casella di posta elettronica certificata assegnata alla UOR, ovvero nominalmente assegnata al dipendente. 9. La trasmissione di corrispondenza alle caselle di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente da parte di privati cittadini si intende regolata dalle disposizioni di merito di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (CAD), nonché dal DPCM 6 maggio 2009, relativamente al servizio definito CECPAC (Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la PA e il Cittadino). Art. 9: Sistema di classificazione dei documenti 1. A seguito dell introduzione del protocollo unico di cui al successivo art. 51 e per garantire la corretta classificazione e organizzazione dei documenti nell archivio, a partire dalla fase corrente, viene adottato il Titolario di classificazione di cui al successivo art. 45 del presente MdG. Art. 10: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico

8 1. Tutti i documenti inviati e ricevuti dall Amministrazione sono registrati all interno del registro di protocollo informatico. Pertanto, con l entrata in funzione del sistema di gestione informatica del protocollo, tutti i registri particolari e di settore sono aboliti ed eliminati 2. Sono consentite, tuttavia, forme di registrazione particolari per alcune tipologie di documenti come specificato al successivo art. 59. Art. 11 Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni personali e sensibili 1. Il personale preposto all apertura e alla registrazione della corrispondenza deve essere regolarmente autorizzato/incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 SEZIONE II FORMAZIONE, GESTIONE E SCAMBIO DI DOCUMENTI Art. 12 Il documento amministrativo nel sistema di protocollo informatico: definizioni 1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 2. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 3. Per versione cartacea di un documento informatico si intende una rappresentazione in copia di un documento prodotto, o acquisito, in originale su supporto informatico; la sostituzione, nell ambito del procedimento amministrativo, di un originale informatico con una sua rappresentazione cartacea è disciplinata dall art. 23 del CAD, cui si rinvia. Art. 13: Formazione dei documenti 1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l Amministrazione forma gli originali dei propri documenti con mezzi informatici. Pertanto, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria. 2. Allo stato attuale, l Amministrazione, avendo da poco avviato il processo di gestione dei documenti con mezzi informatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente, forma ancora gli originali dei propri documenti in formato prevalentemente cartaceo elaborandoli attraverso strumenti informatici (Office Automation), ciò, però, in un ottica di graduale digitalizzazione di tutta la documentazione amministrativa. 3. Per originale s intende il documento nella sua redazione definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, firma ecc.), comprendente tutti gli elementi di garanzia. 4. La definizione di cui al precedente comma 3 si intende applicabile tanto ai documenti cartacei quanto ai documenti informatici; nel caso dei documenti informatici, gli elementi di garanzia sono identificabili nelle caratteristiche tecniche di cui alle previsioni dell art. 71 del CAD, nonché nelle caratteristiche tecniche della sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata 5. Ogni documento per essere inoltrato in modo formale, all esterno o all interno dell Amministrazione: a) deve trattare un unico argomento indicato in modo sintetico ma esaustivo, a cura dell autore, nello spazio riservato all oggetto; b) deve riferirsi ad un solo protocollo; c) può fare riferimento a più fascicoli. 6. Le firme necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione. 7. Il documento deve consentire l identificazione dell Amministrazione mittente attraverso le seguenti informazioni: a) la denominazione e il logo dell Amministrazione; b) l indirizzo completo dell Amministrazione; c) il codice fiscale dell Amministrazione;

9 d) l indicazione completa dell ufficio dell Amministrazione che ha prodotto il documento corredata dai numeri di telefono e fax. 8. Il documento, inoltre, deve recare almeno le seguenti informazioni: a) il luogo di redazione del documento; b) la data (giorno, mese, anno); c) il numero di protocollo; d) il numero degli allegati (se presenti); e) l oggetto del documento; f) se trattasi di documento informatico, la firma elettronica qualificata da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale; g) se trattasi di documento cartaceo, la sigla autografa da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale. Art. 14 Il documento amministrativo nel sistema di protocollo informatico: tipologie. 1. Il documento amministrativo, in termini operativi, è classificato in: a) ricevuto; b) prodotto o inviato; c) interno formale; d) interno informale. 2. Il documento amministrativo, in termini tecnologici, è classificato in: a) informatico; b) analogico. Art. 15: Documento ricevuto dall Amministrazione 1. I documenti ricevuti dall Amministrazione possono essere documenti originali cartacei e documenti originali informatici, secondo i canali definiti dalla organizzazione della AOO. 2. Il documento informatico può essere recapitato all Amministrazione: a) a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata; b) su supporto rimovibile (cd rom, dvd, floppy disk, chiave usb, etc.) consegnato direttamente all Amministrazione o inviato per posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; c) tramite servizi di e-government on line. d) 2. Il documento su supporto cartaceo può essere recapitato: e) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; f) a mezzo telefax o telegramma; g) a mezzo consegna diretta all Amministrazione Art. 16: Documento prodotto o inviato dall Amministrazione 1. Per documento prodotto o inviato si intende quello formato dal personale dell Amministrazione nell esercizio delle proprie funzioni, avente rilevanza giuridico-probatoria e quello destinato a essere trasmesso a privati, ad altro ente ovvero ad altro ufficio dell Amministrazione. 2. I documenti informatici, compresi gli eventuali allegati, anch essi informatici, sono inviati, di norma, per mezzo della posta certificata o delle istituzionali non certificate. 3. In alternativa, il documento informatico può essere riversato su supporto rimovibile non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasporto al destinatario. 4. Durante la fase transitoria di migrazione verso l utilizzo di un sistema di gestione documentale interamente digitale, il documento può essere anche in formato analogico. In quest ultimo caso, la corrispondenza viene inviata, ai sensi della vigente normativa e delle disposizione del presente manuale: a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere; b) a mezzo telefax o telegramma; c) a mezzo consegna diretta al destinatario.

10 5. Ogni documento cartaceo in partenza, per l esterno o per l interno, è di norma redatto in due esemplari, cioè un originale per il destinatario e una minuta in originale da conservare nel fascicolo relativo al procedimento o all'affare. 6. Per originale si intende il documento nella sua redazione definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali (carta intestata, formulario amministrativo, firma, ecc. ). 7. Per minuta si intende l originale del documento conservato agli atti, cioè nel fascicolo relativo all affare o al procedimento amministrativo trattato. 8. Sia l originale che la minuta sono corredati di firma autografa dal responsabile del procedimento amministrativo. Art. 17: Documento interno formale 1. I documenti interni formali sono quelli aventi preminente carattere giuridico-probatorio, redatti dal personale nell esercizio delle funzioni, che vengono scambiati tra i diversi uffici dell Amministrazione, al fine di documentare fatti inerenti l attività svolta e la regolarità dell'azione amministrativa ovvero qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi. 2. I documenti interni dell'amministrazione sono formati con tecnologie informatiche. 3. Lo scambio tra gli uffici dell Amministrazione di documenti informatici di rilevanza amministrativa giuridico-probatoria, quando essi non siano assistiti da procedure informatiche che ne garantiscano altrimenti la tracciabilità, avviene, di norma, per mezzo della procedura di protocollo informatico e, più precisamente, attraverso le funzionalità di gestione documentale parte integrante del sistema di protocollo informatico. Di norma, il documento informatico scambiato viene prima sottoscritto con firma digitale e poi protocollato. La loro registrazione è effettuata una sola volta dal responsabile del procedimento mittente, mentre il destinatario del documento interno non deve effettuare alcuna registrazione del documento in arrivo 4. In questa fase di transizione, o quando risultasse necessario, il documento interno formale può essere anche di tipo analogico e lo scambio all interno dell Amministrazione può aver luogo con i mezzi tradizionali; in questo caso il documento viene prodotto con strumenti informatici, stampato e sottoscritto in forma autografa e successivamente protocollato. Art. 18: Documento interno informale 1. I documenti interni informali sono quelli di preminente carattere informativo come memorie informali, appunti, brevi comunicazioni scambiate tra uffici, note, osservazioni o chiarimenti. 2. Per documenti interni informali si intendono anche le proposte di tutti gli atti amministrativi in generale. 3. Per comunicazione informale si intende lo scambio di informazioni tra uffici, con o senza documenti allegati, delle quali è facoltativa la conservazione. 4. Questo genere di comunicazioni possono essere ricevute e trasmesse per posta elettronica interna, non interessano il sistema di gestione informatica dei documenti e quindi non sono soggetti alla obbligatorietà dell operazione di sottoscrizione e di protocollazione, né di conservazione obbligatoria. SEZIONE III DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI Art. 19: Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale 1. La casella istituzionale di Posta Elettronica Certificata è accessibile all Ufficio Protocollo, che procede alla registrazione di protocollo previa verifica dell'integrità e leggibilità dei documenti stessi. 2. Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente, la valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non sottoscritta e comunque valutabile dal RPA. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche a tutte le caselle di posta elettronica non certificata istituite per i vari Servizi per consentire a tutti i cittadini l accesso e la comunicazione dall esterno, ferme restando le caratteristiche di rilevanza giuridica che sono assegnate esclusivamente alle comunicazioni di posta elettronica certificata ed ai sistemi di comunicazione elettronica certificata tra le PA e i cittadini.

11 4. Per le caselle di posta elettronica non certificata è a discrezione del Responsabile del Servizio, o del dipendente a cui è affidata la gestione della casella di posta elettronica, la trasmissione al protocollo per un'acquisizione formale. Art. 20: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili 1. Considerata l assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di file digitali, l Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione; superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso. 2. Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente all Amministrazione e sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest ultima ad essere protocollata; qualora, invece, manchi la lettera di trasmissione, sarà protocollato previa la compilazione dell'interessato di un documento autografo di presentazione. Art. 21: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale 1. Il personale dell Ufficio Protocollo provvede a ritirare la corrispondenza quotidiana. 2. Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati per una preliminare verifica dell indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti, e successivamente aperti per gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione. Le buste dei documenti analogici pervenuti non si inoltrano agli uffici destinatari e non si conservano; le buste di assicurate, corrieri, espressi, raccomandate si inoltrano insieme ai documenti per la parte relativa ai timbri postali. 3. La corrispondenza relativa a procedure negoziali aperte o ristrette è registrata e successivamente consegnata chiusa all ufficio responsabile della gara, con le modalità stabilite al successivo articolo La corrispondenza recante la dicitura RISERVATA o PERSONALE viene trattata con le modalità stabilite al successivo articolo La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, viene trattata con le modalità descritte nei successivi artt. 73 e Per la corrispondenza relativa ad altri documenti particolari si rinvia alla Sezione VIII del presente MdG. 7. Il personale preposto all apertura e alla registrazione della corrispondenza deve essere regolarmente autorizzato/incaricato al trattamento dei dati personali. Art. 22: Errata ricezione di documenti digitali 1. Nel caso in cui pervengano sulle caselle di posta elettronica certificata messaggi dal cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura : MESSAGGIO PERVENUTO PER ERRORE NON DI COMPETENZA DI QUESTA AOO. 2. La stesso comportamento si applica alla ricezione delle istituzionali non pec da parte degli addetti alla loro gestione. Art. 23: Errata ricezione di documenti cartacei 1. Nel caso in cui pervengano all ufficio di Protocollo documenti non indirizzati all Amministrazione e, se dall indirizzo della busta si capisce a quale ente devono essere inoltrati, questi vengono recapitati direttamente al destinatario con un usciere o rinviati all ufficio postale apponendo sulla busta la dicitura Pervenuta per errore - non di competenza di questo Amministrazione, inviare a. 2. Nella circostanza in cui venga erroneamente aperta una lettera destinata ad altro ente, questa viene richiusa e rispedita al destinatario scrivendo sulla busta la dicitura Pervenuta ed aperta per errore. 3. Nel caso in cui venga erroneamente protocollato un documento non indirizzato a questa Amministrazione, l Ufficio Protocollo ne dà atto sul registro protocollo e il documento erroneamente pervenuto viene re-inviato al destinatario con la dicitura Protocollato per errore Art. 24: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici

12 1. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica certificata, la notifica al mittente dell avvenuto recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di posta elettronica certificata dell AOO. 2. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta elettronica non certificata, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è a discrezione del dipendente che gestisce la casella di posta. Art. 25: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei 1. Gli addetti al protocollo non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono soggetti a protocollazione. 2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato direttamente alla UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell Amministrazione con la data e l ora d arrivo e la sigla dell operatore. 3. La semplice apposizione del timbro dell Amministrazione con la data e l ora d arrivo e la sigla dell operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell UOP in merito alla ricezione e all assegnazione del documento. 4. Nel caso, invece, si tratti di documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente alla UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l avvenuta consegna, la UOP che lo riceve deve rilasciare la ricevuta in questione o in alternativa è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la pagina del documento su cui è stata apposta la segnatura di protocollo. 5. Nella residua eventualità che una UOR riceva brevi manu documenti soggetti a protocollazione, specie durante gli orari di chiusura dell Ufficio Protocollo, gli addetti sono tenuti a rimettere immediatamente gli stessi documenti alla UOP (Ufficio Protocollo) per la normale procedura di registrazione e assegnazione. Gli addetti della UOR non possono rilasciare alcuna ricevuta di attestazione dell avvenuta ricezione, per la quale, ove richiesta, occorre procedere esclusivamente presso l Ufficio Protocollo con le modalità di cui al precedente comma. Art. 26 Documenti in partenza 1. Il documento in partenza è quello formato, nell esercizio delle proprie competenze, dagli organi burocratici o politici, e destinato a terzi. 2. Ogni UOR provvede a protocollare autonomamente i documenti in uscita, in base al livello d accesso al sistema protocollo informatico e gestione documentale. In mancanza di abilitazione, i documenti da spedire, siano essi in formato digitale o analogico, sono inoltrati all Ufficio Protocollo secondo le procedure opportune. Art. 27: Verifica formale dei documenti da spedire 1. I documenti da spedire devono essere sottoposti, a cura degli uffici mittenti, a verifica formale dei loro requisiti essenziali ai fini della spedizione: oggetto sintetico ed esaustivo, corretta indicazione del mittente, corretta indicazione del destinatario e del suo indirizzo fisico o pec, sottoscrizione digitale o autografa, presenza di allegati se dichiarati, etc. 2. Se alla protocollazione provvede l Uffici o Protocollo, il documento da spedire sarà protocollato solo se è completo; in caso contrario è rispedito all ufficio mittente con le osservazioni del caso. 3. In nessun caso gli operatori dell Ufficio Protocollo sono tenuti a prendere cognizione del contenuto dei documenti da spedire e quindi essi non devono operare alcun controllo nel merito dei contenuti dei documenti stessi. Art. 28: Trasmissione di documenti informatici 1. Salvo i casi in cui non siano stata ancora abilitata, ciascuna UOR, nell'ambito della propria attività procedimentale, provvede a formare, classificare, registrare, segnare e archiviare nelle forme previste dalla disciplina del CAD e secondo le funzionalità previste dal sistema di protocollo informatico e gestione documentale, i documenti in partenza.

13 2. I documenti informatici da inviare all esterno dell Amministrazione sono trasmessi, a cura degli uffici interni mittenti, direttamente o per il tramite dell Ufficio Protocollo, mediante le caselle di posta elettronica certificata, previa la verifica di cui al precedente articolo La spedizione di documenti informatici al di fuori della posta elettronica certificata istituzionale è considerata una mera trasmissione di informazioni, da valutarsi da parte dell operatore ai fini di valenza giuridica-probatoria 4. Se il documento informatico è inoltrato all Ufficio Protocollo su supporto rimovibile, la trasmissione avviene a mezzo posta ordinaria, salvo diversa indicazione da parte dell ufficio interno mittente. 5. Nel caso della corrispondenza informatica, tanto le operazioni di protocollazione, registrazione e segnatura del documento, quanto le operazioni di archiviazione, non devono dar luogo alla stampa degli originali informatici, fatte salve le eventuali necessità di lavoro (stampa bozze di lavoro). Art. 29: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta 1. I documenti da spedire su supporto cartaceo sono trasmessi al personale addetto alle procedure di spedizione presso l'ufficio Protocollo dopo che sono state eseguite le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione ed eventuale fascicolazione. 2. il documento in uscita viene prodotto in due esemplari originali corredati di firma autografa, uno dei quali è inviato al destinatario. 3. Laddove le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione ed eventuale fascicolazione del documento da spedire vengano eseguite dall Ufficio Protocollo, un originale viene spedito mentre l altro viene restituito con la segnatura del protocollo all ufficio mittente, il quale avrà cura di inserirlo all interno del relativo fascicolo. 4. L Ufficio Protocollo provvede direttamente a tutte le operazioni necessarie alla spedizione della corrispondenza. 5. Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni gli uffici dell Amministrazione devono far pervenire la posta in partenza all Ufficio Protocollo nelle ore stabilite dall Ufficio stesso. 6. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta. Art. 30: Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax 1. Fermo restando che l uso del fax, secondo la normativa vigente, deve essere limitato solo a casi e situazioni particolari, i documenti trasmessi tramite fax vanno protocollati e la segnatura va apposta sul documento o sulla fotoriproduzione qualora il supporto cartaceo con cui è stato trasmesso non fornisca adeguate garanzie per una corretta e duratura conservazione. 2. Il documento ricevuto o trasmesso mediante telefax soddisfa il requisito della forma scritta e, pertanto, ad esso, di norma, non deve far seguito la trasmissione dell originale. 3. Qualora al documento faccia seguito l originale su quest ultimo deve essere apposta la dicitura GIA PERVENUTO VIA FAX IL GIORNO dopodiché allo stesso, considerata l unicità sostanziale del documento, deve essere attribuita la stessa registrazione e segnatura propria del primo, salvo che al documento originale siano state apportate alcune modifiche, nel qual caso è registrato con un nuovo numero di protocollo, trattandosi in tale circostanza di documento diverso 4. Il documento trasmesso dall Amministrazione mediante telefax reca una delle seguenti diciture: a) ANTICIPATO VIA TELEFAX, se il documento originale viene successivamente inviato al destinatario; b) LA TRASMISSIONE VIA FAX DEL PRESENTE DOCUMENTO NON PREVEDE L INVIO DEL DOCUMENTO ORIGINALE, nel caso in cui l originale non venga spedito. 5. L ufficio è, comunque, tenuto a spedire l originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta. Art. 31: Registrazioni di protocollo e segnatura dei documenti in partenza e interni 1. Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in partenza sono effettuate presso l Ufficio Protocollo oppure direttamente dall Ufficio mittente abilitato dell Amministrazione.

14 2. In nessun caso gli operatori dell ufficio protocollo o degli altri Uffici comunali abilitati sono autorizzati a prenotare numeri di protocollo per documenti non ancora resi disponibili. 3. La compilazione dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per raccomandate, posta celere, corriere) è a cura del personale addetto all'ufficio Protocollo. 4. I documenti cartacei in partenza o interni, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, prima della spedizione o dell'inoltro all'ufficio competente, vengono acquisiti digitalmente e il formato da usare, ai fini della conservazione, è il pdf/a. 5. L'Ufficio protocollo verifica la leggibilità, la accessibilità e la qualità del file acquisito e verifica che il file sia associato alla rispettiva registrazione di protocollo. 6. Tutti i tipi di documenti in formato A4, comunque separabili o leggibili dal supporto tecnico vengono digitalizzati con lo scanner. In caso di planimetrie o volumi non sperabili si potrà comunque procedere a digitalizzare con lo scanner il frontespizio. La digitalizzazione con lo scanner potrà comunque avvenire anche in un secondo tempo rispetto alle procedure di protocollazione. Art. 32 Ricevute di trasmissione 1. L Ufficio Protocollo cura anche l invio delle ricevute di trasmissione o di ritorno (fax - raccomandate A/R) all ufficio interno mittente che si fa carico di archiviarle nel relativo fascicolo fisico. 2. Per quanto riguarda le ricevute pec, l'archiviazione avviene in modo automatico tramite la procedura di protocollo, associando a ciascuna pec le relative ricevute di consegna ed accettazione. SEZIONE IV ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI Art. 33: Regole generali 1. Con l assegnazione si procede all individuazione dell UU destinatario del documento, mentre l attività di smistamento consiste nell inviare il documento protocollato e segnato all UU medesimo, come meglio specificato negli articoli successivi. 2. L assegnazione può essere estesa a tutti i soggetti ritenuti interessati. 3. L UU, mediante il sistema di protocollo informatico, provvede alla presa in carico dei documenti assegnati o al rinvio alla UOP degli stessi se non di competenza. 4. Nel caso di assegnazione errata, l UU che riceve il documento, lo restituisce all UOP che procede ad una nuova assegnazione e ad un nuovo smistamento. 5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal documento, decorrono, comunque, dalla data di protocollazione. 6. Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i singoli passaggi conservandone, per ciascuno di essi, l identificativo dell operatore, la data e l ora di esecuzione. 7. La traccia risultante dalle operazioni di cui al comma precedente definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità Art. 34: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale 1. I documenti ricevuti dall Ufficio Protocollo per via telematica, o comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati e smistati all UU competente attraverso canali telematici interni al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione su supporti informatici in forma non modificabile. 2. La gestione del documento informatico prevede che la presa visione dello stesso avvenga esclusivamente per via telematica, non dandosi luogo, di norma, ai fini dello smistamento e della assegnazione, alla stampa del documento. 3. L UU competente ed il Responsabile d'area a cui sottendono i vari UU hanno notizia, immediatamente, al termine della procedura di protocollazione, dell arrivo della posta indirizzata agli UU, direttamente o per conoscenza, tramite il sistema informatico (Sezione Comunicazioni della procedura in dotazione all'ente). 4. Gli addetti all'uu possono visualizzare i documenti attraverso l utilizzo dell applicazione di protocollo informatico e, in base alle abilitazioni previste, potranno:

15 a) visualizzare gli estremi del documento; b) visualizzare il contenuto del documento. 5. La presa in carico dei documenti informatici viene registrata dal sistema di protocollo informatico in modo automatico e la data di ingresso dei documenti negli UU competenti coincide con la data di assegnazione degli stessi. 6. Ogni responsabile degli UU ha la possibilità di archiviare e/ sub assegnare le pratiche al personale dell'uu che ritiene più opportuno. Art. 35: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo 1. Per l assegnazione e lo smistamento dei documenti ricevuti in forma cartacea, la procedura sarà la seguente: a) La compilazione/firma per ricevuta dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per raccomandate, posta celere, corriere) è a cura dell'ufficio Protocollo o, in mancanza, del personale all uopo appositamente incaricato. b) I documenti cartacei ricevuti, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo, prima dell'inoltro all'ufficio competente vengono acquisiti digitalmente e il formato da usare ai fini della conservazione è il pdf/a. c) L'Ufficio protocollo verifica la leggibilità, la accessibilità e la qualità del file acquisito e verifica che il file sia associato alla rispettiva registrazione di protocollo. d) Tutti i tipi di documenti in formato A4, comunque separabili o leggibili dal supporto tecnico vengono digitalizzati con lo scanner. In caso di planimetrie o volumi non sperabili si potrà comunque procedere a digitalizzare con lo scanner il frontespizio. e) Al termine delle operazioni di cui ai punti b), c) e d) precedenti, il sistema di protocollo informatico segnala automaticamente ai vari UU ed ai loro Responsabili gli estremi dei documenti assegnati; f) l Ufficio Protocollo smista i documenti in cartelle, una per ogni area di competenza; g) Il responsabile dell UOR in cui sottendono i RPA E gli UU provvede alla presa in carico ed al prelievo fisico dei documenti di competenza o all eventuale rifiuto se non di competenza. 2. Il prelievo della corrispondenza da parte degli addetti presso l Ufficio Protocollo avviene di norma ogni mattino per le pratiche ricevute durante tutta la giornata precedente; eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse. 3. Ciascun Responsabile di UOR è tenuto, quotidianamente, attraverso l'accesso al sistema di protocollo informatico e gestione documentale, a verificare l'assegnazione della corrispondenza cartacea, in modo da garantire l'allineamento tra la registrazione sul sistema informatico e la corrispondente gestione dei documenti cartacei. 4. Alla verifica della corrispondenza cartacea pervenuta, il Responsabile di UOR è tenuto a segnalare contestualmente al dipendente addetto al servizio monitoraggio eventuali documenti assegnati e non pervenuti. Art. 36 Assegnazione della corrispondenza da parte del Responsabile del Servizio. 1. Il Dirigente o Responsabile del Servizio, attraverso l'apposita funzione del sistema di protocollo informatico e gestione documentale, accede quotidianamente alla propria scrivania virtuale che riporta la corrispondenza assegnata e provvede alla presa in carico direttamente o all'assegnazione di ciascun documento in arrivo al responsabile del relativo procedimento amministrativo (RPA). 2. La UOR competente è incaricata della gestione del procedimento o dell affare cui il documento è relativo e può prendere in carico il documento ricevuto. 3. Il RPA è individuato, all interno della UOR, in base all organizzazione delle competenze della suddetta Unità Organizzativa così come definita dal Responsabile. Qualora non sia diversamente specificato, il RPA coincide con il responsabile della UOR. 4. Spettano al RPA le incombenze relative alla gestione del documento: l inserimento nel fascicolo di competenza preesistente o eventualmente in un nuovo fascicolo, l integrazione o la correzione del codice di classificazione assegnato dal Protocollo generale, l effettuazione, tramite la procedura del protocollo informatico, dei collegamenti ai protocolli precedenti

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