LE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI

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1 Il quadro normativo: disposizioni generali LE SOCIETA TRA PROFESSIONISTI Nel corso degli ultimi due anni si sono susseguiti dei provvedimenti che hanno previsto e regolamentato un nuovo modello organizzativo: Le Società Tra Professionisti I provvedimenti normativi importanti a riguardo sono: - la legge di stabilità del 12 novembre 2011 n il Decreto liberalizzazioni D.L. del 24 gennaio 2012 n.1 come modificata dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n.27 La legge di stabilità del 12 novembre 2011 n. 183 all art. 10, comma 10 1 ha disciplinato la Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti prevedendo che il Ministro della Giustizia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, dovesse adottare un regolamento allo scopo di disciplinare le Stp Il Decreto Liberalizzazioni all art.9bis 2 ha previso la possibilità di costituire società tra professionisti con i modelli previsti dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile (s.s, soc. di persone, società di capitali, società cooperative) Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n , il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c)(, 6 e 7. c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata. 2 «Art. 9-bis. (Società tra professionisti) 1. All articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre ; b) al comma 4, lettera b, è aggiunto ), in fine, il seguente periodo: in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; ; c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell esercizio dell attività professionale ; d) al comma 9 le parole: salvi i diversi modelli societari ed associativi sono sostituite dalle seguenti: salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari. 2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. 1

2 Con quasi dodici mesi di ritardo, l 8 febbraio 2013, il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il Decreto n. 34 che detta le regole sulle Stp. Il 6 Aprile è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità. Questa nuova normativa, ha in sostanza, abolito il divieto, contenuto nella legge n.1815 del 1939 che consentiva l aggregazione tra professionisti solo con la formula dello Studio associato. La legge di stabilità del 2012 (183/2011), ha chiarito in modo esplicito che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari vigenti. Le stp non cancellano le ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ma esse si confermano la principale alternativa alle Stp. Questo è stato ribadito anche dal decreto n.34. La legge che introduce le Stp, oltre a far salvo lo svolgimento delle libere professioni nella tradizionale forma dedllo studio Associato non intacca il panorama delle specifiche società professionali che vià vigevano anteriormente all ingresso delle Stp nel nostro Ordinamento: 1) Legge 362/1991 disciplinante le società tra farmacisti 3 2) D.lgs 96/2001 disciplinante le società tra avvocati 4 3) Art.90 D.lgs 163/2006 e 254 del Dpr 207/2010 disciplinante le società di ingegneria 5 Quindi a partire dal 21 Aprile 2013 (22 in quanto il 21 cade di domenica) è possibile costituire società che abbiano per oggetto l esercizio di una attività professionale. Tutti i professionisti che svolgono un attività regolamentata nel sistema ordinistico ( come per esempio architetti, avvocati, commercialisti o ingegneri) potranno avviare imprese in forma associata. Vediamo come: Capo I Decreto n.34 Le tipologie di Stp In base a quanto previsto dalla legge di stabilità ( legge 12 novembre 2011 n. 183, articolo 10) Le Stp possono essere: 1) Società tra professionisti o società professionali aventi ad oggetto l esercizio di una attività professionali per le quali sia prevista l iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico 3 Ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.32, è consentito che la titolarità dell esercizio della farmacia privata sia attribuita alle società tra farmacisti e cioè a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitatta; queste società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia e i soci devono essere farmacisti iscritti all albo in possesso del requisito dell idoneità. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a uno dei soci che ne è responsabile. Ciascuno di tali soci può essere titolare dell esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. 4 Ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2001 n. 96 anche gli avvocati possono riunirsi in una società. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci e ha per oggetto esclusivo l esercizio in comune della professione dei propri soci, vale a dire l attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio. Essa è regolata, oltre che dal medesimo D.lgs 96/2011, dalle norme del codice Civile che regolano le società in nome collettivo, è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società tra professionisti e non è soggetta a fallimento. 5 Le società di ingegneria sono attualmente disciplinate dagli aerticoli 90, comma 2 lettera b), del d.lgs 163/2006; e 254 del Dpr 207/2012:sono quelle che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto ambientale. 2

3 2) Società multidisciplinari costituite per l esercizio di più attività professionali. Sia le società tra professionisti che quelle multidisciplinari possono essere costuite nelle forme della - società di persone: (1) s.s. (2) s.n.c. (3) s.a.s. - società di capitali (1) s.p.a (2) s.a.p.a. (3) s.r.l. (4) s.r.l.s. (5) s.r.l.c.r. - società cooperative (con un numero di soci non inferiore a tre) A condizione che l atto costitutivo preveda: 1) l esercizio in via esclusiva dell attività professionale da parte dei soci 2) che i soci siano: - professionisti iscritti a ordini, albi e collegi - i cittadini di Stati membri dell Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione - soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ( la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un SOCIO D OPERA NON PROFESSIONISTA IN UNA STP DI PERSONE che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a UN SOCIO AMMINISTRATORE DI STP DI CAPITALI che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio - soggetti non professionisti ma che diventano soci della stp per finalità di investimento. Quanto alla ripartizione del capitale sociale tra soci professionisti e soci non professionisti, è ora stabilito, per effetto della legge di conversione del DL liberalizzazioni, i soci professionisti abbiano la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Qualora tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società con cancellazione della stessa dall ordine di appartenenza salvo che la società provveda a ricostituire la prevalenza dei soci nel termine perentorio di 6 mesi. Una società tra professionisti potrà comprendere, quindi, due tipi di soci: il socio professionista, ovvero colui che detiene le conoscenze e le competenze tecniche per soddisfare le richieste della committenza, e il socio di capitale, quello che, non in possesso di qualifiche o tecniche specifiche, partecipa appunto alla stp con un capitale di investimento. Ai soci di capitale spetta al massimo 1/3 del capitale totale della Stp; mentre i soci professionisti, provenienti anche da diversi ordini, devono detenere almeno i 2/3 del capitale. Questi devono risultare iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e devono rispettare il codice deontologico dei loro ordini di appartenenza. 3) la denominazione sociale della Stp deve contenere l indicazione di STP (avremo quindi Alfa società per azioni tra professionisti 3

4 Beta società cooperativa tra professionisti Gamma di Mario Rossi e c. società in nome collettivo tra professionisti Può essere utilizzata anche la nuova Srls(srl semplificata) oppure la nuova Srlcr (srl con capitale ridotto). Capo II Decreto n.34 Conferimento ed esecuzione dell incarico professionale Il principio cardine su cui poggia la nuova disciplina delle società tra professionisti è la distinzione concettuale fra l esercizio della professione e l esecuzione effettiva della prestazione professionale: - l esercizio della professione può essere svolto non solo individualmente ma anche in forma associata e comune, anche mediante la costituzione di stp - l esecuzione della prestazione è riservata esclusivamente alla persona fisica del professionista abilitato ( l esercizio dell attività professionale può quindi essere svolto anche in forma societaria, che prevede pure la possibile partecipazione di soci non professionisti o di investimento, ma l esecuzione dell incarico deve essere necessariamente effettuata dai professionisti abilitati) Al fine di garantire che l esecuzione della prestazione avvenga solo ed esclusivamente dal socio professionista abilitato gli articoli n.3, 4, 5 del decreto 34 in attuazione del principi espressi nella fonte primaria della legge n.183/2011 IMPONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLA SOCIETA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI. Detti obblighi informativi sono dettagliati nell articolo 4 del regolamento: Al momento del primo contatto con il cliente, la società professionale gli deve fornire, anche tramite il socio professionista le seguenti informazioni: 1) l elenco scritto:. dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. dei soci con finalità d investimento SCOPO della normativa: tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente e consentirgli una libera e consapevole scelta. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla prova documentale. Dato che, viene espressamente richiesto, dal comma 3 dell art.4, che la prova dell adempimento degli obblighi di informazione nonché il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto, risulterà opportuno predisporre delle apposite informative da consegnare al cliente, conservandone copia controfirmata dal cliente stesso. 4

5 Sul punto discrepanza tra il regolamento e la legge 183/2011: - legge 183/2011: art.10 comma 4,lettera c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; - il regolamento: l onere di comunicare per iscritto al cliente il nominativo del professionista, ove questo non sia stato designato dal cliente medesimo, non appare tuttavia negli obblighi informativi elencati dall articolo 4 del regolamento Sul punto la relazione illustrativa al regolamento afferma che è stato ritenuto opportuno non inserirlo in quanto ritenuto superfluo e inutile aggravio degli obblighi informativi nel caso in cui il cliente abbia rimesso alla società la scelta al suo interno del singolo professionista che eseguirà l incarico. Stante l esplicita previsione contenuta nella norma primaria, si ritiene tuttavia che permanga la necessità che tale obbligo documentale sia previsto nell atto costitutivo della Stp. 2) diritto del cliente di chiedere che l esecuzione dell incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti: nel caso in cui il cliente non designa uno specifico professionista, deve essere informato sul fatto che l incarico professionale conferito alla società verrà eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività professionale, con esclusione quindi, dei soci non professionisti o soci di investimento. All art. 5 si prevede che nell esecuzione dell incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi: 1) della collaborazione di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità; 2) può avvalersi di sostituti solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente per iscritto. Entro 3 giorni dalla comunicazione il cliente ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso. 3) è possibile che l incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività professionale 4) esistenza di situazioni di conflitto d interesse tra cliente e società, che siano determinate anche dall eventuale presenza di soci con finalità d investimento. 5

6 Capo III Decreto n.34 Partecipazione alla società tra professionisti INCOMPATIBILITA ART.6 La fonte normativa primaria all art. 10 comma 6, prevede che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra Stp Il regolamento, all art.6 precisa: - la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti o multidisciplinare. DURATA DELL INCOMPATIBILITA L incompatibilità si applica per tutta la durata dell iscrizione della società all ordine di appartenenza. L incompatibilità viene meno alla data in cui:. il recesso del socio.l esclusione del socio. il trasferimento dell intera partecipazione alla stp producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale (cioè alla data d iscrizione nel registro delle imprese dell atto attinente la qualità di socio). ULTERIORI IPOTESI DI INCOMPATIBILITA per i soci con finalità d investimento: il socio per finalità d investimento può far parte di una società professionale solo quando:. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo professionale cui la società è iscritta ( tra cui, sempre la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali). non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilitazione.non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari Se socio con finalità d investimento sia una società, queste cause di incompatibilità si applicano ai legali rappresentanti e agli amministratori della società. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatiblità (desumibile anche dalle risultanze dell iscrizione all albo o al registro tenuto presso l ordine o il collegio professionale) integrano l illecito disciplinare: - per la Stp - per il singolo professionista ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Ai fini della verifica dell incompatibilità di cui all art. 6 decreto n.34, la Stp è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituite presso la competente camera di commercio. Funzione: certificazione anagrafica e pubblicità notizia 6

7 Riflessione: dato il suo particolare oggetto sociale (che la distingue dalle altre società commerciali ) l iscrizione avviene in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Questo testimonia la specifica natura delle Stp, da cui dovrebbe discendere alcune importanti conseguenze - ma servono ancora chiarimenti definitivi su due punti:. l inapplicabilità della disciplina fallimentare (che è procedura tipica delle imprese commerciali). la considerazione dei redditi della Stp non come redditi d impresa (e quindi governati dal principio di competenza), ma come redditi di lavoro autonomo basati sul criterio dell incasso. Iscrizione all Albo Professionale e Regime Disciplinare Il capo IV del decreto ministeriale fissa, dagli articoli 8 al 12, i criteri, per l iscrizione delle Stp all albo professionale e il loro regime disciplinare. Capo IV Decreto n.34 ISCRIZIONE NELL ALBO PROFESSIONALE: Nella norma primaria non vi era alcun riferimento normativo all obbligo di iscrizione della Stp all albo professionale ma è l art.8 del decreto ministeriale che sancisce l obbligo d iscrizione della Stp in una apposita sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Possono aversi due casi: 1) Stp esercenti stessa attività: la domanda di iscrizione deve essere rivolta al consiglio dell ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Stp risultando quindi irrilevante l ordine territoriale presso il quale sono iscritti i soci professionisti. 2) Stp multidisciplinari (esercenti più attività professionali):l individuazione risulta più problematica. Si pone il problema di individuare presso quale ordine o collegio professionale indirizzare la domanda di iscrizione ad esempio, una Stp costituita tra commercialisti e consulenti del lavoro dovrà essere iscritta all ordine dei dottori commercialisti o all ordine dei consulenti del lavoro?- Il decreto ministeriale individua l ordine al quale è necessario iscrivere la Stp con riferimento al criterio dell attività prevalente come individuata nello statuto e nell atto costitutivo. Dal tenore letterale della disposizione parrebbe quindi doversi avere unicamente a riferimento l attività indicata nello statuto o nell atto costitutivo, non quindi l attività poi di fatto esercitata come prevalente dalla Stp. La domanda di iscrizione deve essere rivolta al consiglio dell ordine o del collegio professionale, scelto tramite il criterio dell attività prevalente come individuata nello statuto o nell atto costitutivo, nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Stp. LA DOMANDA Prima Fase La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da: 1- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica 2- certificato di iscrizione nel registro delle imprese 3- certificato di iscrizione all albo,elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda 7

8 Nel caso di società semplici tra professionsiti (s.s.tp), in luogo del documento indicato al primo punto, si può allegare una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l amministrazione della società) quindi: 1- dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l amministrazione della società 2- certificato di iscrizione nel registro delle imprese 3- certificato di iscrizione all albo,elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l ordine o il collegio cui è rivolta la domanda Seconda Fase Presentata la domanda di iscrizione, sarà il consiglio dell ordine o del collegio professionale che iscriverà la Stp nell apposita sezione speciale annotando: - ragione sociale o denominazione sociale - oggetto professionale unico o prevalente - sede legale - nominativo del legale rappresentante - nomi dei soci iscritti - eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni Terza Fase Avvenuta l iscrizione presso l ordine di appartenenza il legale rappresentante della Stp dovrà attivarsi per richiedere l annotazione dell intervenuta iscrizione anche nella sezione speciale del registro delle imprese. Eventuali variazioni circa gli elementi sopra elencati vanno sempre comunicati. DINIEGO DI ISCRIZIONE (Art. 10) Nel caso in cui il consiglio dell ordine al quale è stata presentata la domanda di iscrizione della Stp, neghi l iscrizione, l articolo 10 del decreto dispone che, prima della formale adozione di tale provvedimento negativo, il consiglio dell ordine deve attivare un contraddittorio con il legale rappresentante della società, mediante comunicazione di un parere motivato contenente i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Nei termini di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Stp, sempre tramite il suo legale rappresentante, ha diritto di presentare proprie memorie, corredate, se lo ritiene, anche da documenti. Tale memoria sarà esaminata dal consiglio dell ordine professionale competente; nel caso in cui il consiglio non accolga le osservazioni eventualmente presentate dalla stp, emetterà una formale lettera di diniego all iscrizione, impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. È comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all autorità giudiziaria. CANCELLAZIONE DALL ALBO PER DIFETTO SOPRAVVENUTO DI UN REQUISITO (art.11) Qualora venga meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, il Consiglio dell Ordine presso cui è iscritta la società, provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio a cancellare la Stp dall albo se la società non provvede a regolarizzare nel 8

9 termine perentorio di 3 mesi (che decorrono dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità). REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETA (Art.12) Venendo a esaminare il regime disciplinare della Stp, diverse sono le problematiche che il decreto in esame si è trovato a dover regolamentare nel dettaglio. Innanzitutto si doveva decidere se l esercizio in comune dell attività professionale svolta per il tramite della Stp, iscritta a un ordine, liberasse i singoli soci professionisti da ogni responsabilità di carattere deontologico. L art.12 ha stabilito: - rimane immutata la responsabilità disciplinare personale del singolo socio professionista al rispetto delle regole deontologiche dell ordine al quale è iscritto - se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, il socio professionista concorrerà, con la propria responsabilità personale, e con una propria e autonoma responsabilità concorrente della Stp. Problema: NELL INDIVIDUARE L ORDINE COMPETENTE AD ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, NESSUN PROBLEMA EMERGE, NELL IPOTESI IN CUI IL SOCIO PROFESSIONISTA E LA STP SIANO ISCRITTI AL MEDESIMO ORDINE (ESEMPIO: socio professionista iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili e Stp iscritta nell apposita sezione speciale del medesimo Ordine, in quanto avente ad oggetto sociale prevalente da statuto l esercizio in comune dell attività di commercialista). Nulla viene detto sul quale sia l Ordine territorialmente competente ad azionare, in capo al socio professionista, un eventuale procedimento disciplinare ESEMPIO: socio professionista iscritto all ordine di Verona( l iscrizione deve essere effettuata avendo a riguardo il luogo ove la persona fisica ha la residenza o il domicilio professionale) di una Stp con sede legale a Milano e iscritta all albo sezione speciale dell ODC di Milano. In passato il decreto legislativo 96/2001 disciplinante la costituzione delle società tra avvocati, prevedeva che per i procedimenti disciplinari l ordine competente fosse quella ove risultava iscritta la società quindi nel nostro caso ODC di Milano. SOCIETA MULTIDISCIPLINARE: ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell ordine al quale è iscritto, la Stp risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell ordine al quale risulta iscritta. Aspetti Fiscali e Previdenziali Ne la legge 183/2011, né il testo del decreto ministeriale n. 34 forniscono informazioni: - al trattamento fiscale - al trattamento previdenziale da riservare alle Stp e ai relativi soci. La stessa relazione illustrativa sottolinea << ancora restano estranei all oggetto del provvedimento illustrato, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e 9

10 previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale>> Sul piano fiscale rimangono indefinite:. l effettiva natura tributaria del reddito prodotto (di impresa o professionale). le regole con le quali verrà determinato il reddito stesso (criterio di competenza o di cassa). il trattamento fiscale a cui verrà sottoposto (soggetto a ritenuta d acconto o non soggetto). I principali effetti del REDDITO PROFESSIONALE: - determinazione del reddito ex articolo 53 del Tuir - tassazione in base al principio di cassa ( con necessità di operare variazioni fiscali per adeguarsi a tale principio) - ricavi della società soggetti a ritenuta d acconto I principali effetti del REDDITO D IMPRESA: - determinazione del reddito secondo le regole proprie del reddito d impresa - principio di competenza sia ai fini civilistica che fiscali - ricavi della società non soggetti a ritenute d acconto CONCLUSIONI: Indizi che portano al lavoro autonomo Sono molti gli indizi che conducono ad affermare che le nuove stp determineranno, reddito di lavoro autonomo. Ciò in quanto: - la norma primaria prevede che le Stp possano costituire solo per esercitare una o più attività professionali - il reddito prodotto dagli esercenti attività professionali non può essere considerato d impresa me deve essere considerato, a tutti gli effetti, reddito di lavoro autonomo, secondo l articolo 2222 del Codice civile - l articolo 10 della Legge 183/2011, combinato con il decreto ministeriale, vincola in modo molto significativo l entrata e il ruolo dei soci non professionisti - in passato l Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di affermare che le società tra avvocati, disciplinate dal Dlgs 96/2001, producono esclusivamente redditi di lavoro autonomo RISOLUZIONE DEL 28 MAGGIO 2003 N.118/E Sul piano previdenziale gli effetti saranno diversi a seconda della tipologia di reddito:.se le Stp generassero REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, il regime contributivo dei redditi delle Stp, sarebbe attratto alle regole della previdenza dei professionisti e, quindi in fattura andrebbero indicati dei contributi integrativi.. se le Stp producessero REDDITI D IMPRESA si avrebbero i seguenti effetti:. le Stp sarebbero del tutto escluse dalle regole di previdenza dei professionisti. non ci sarebbero contributi integrativi da indicare in fattura.i singoli soci professionisti dovrebbero costruirsi in proprio una posizione previdenziale 10

11 Schema Riepilogativo: Ipotesi di previdenza Stp: La Stp deve essere tenuta al versamento del CONTRIBUTO INTEGRATIVO, potendolo addebitare in fattura ai clienti Soci Professionisti: Versano alle rispettive casse di previdenza Soci tecnici: Versano alle rispettive Casse di appartenenza o all Inps Soci di mero Capitale: Non versano contributi previdenziali, a meno che non svolgono un attività nell impresa. Riflessione: Con le nuove stp rischio di elusione contributiva: nella regolamentazione di queste nuove strutture giuridiche si intravede il rischio che i redditi e i volumi d affari prodotti dalla società di capitali tra professionisti se non perfettamente inquadrati- potrebbero non essere incardinabili all interno del meccanismo previdenziale delle professioni a cui quelle attività sono riconducibili. E necessario, pertanto, fare chiarezza per evitare che le società tra professionisti possano divenire per i soci un veicolo che permetta di evitare l assoggettamento alla normativa previdenziale a cui sono ordinariamente soggetti coloro che svolgono la medesima attività in forma individuale o associata. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al versamento sia della contribuzione soggettiva, sul reddito professionale, che integrativa, sul volume d affari. Sono evidenti gli effetti negativi che ne deriverebbero per i conti delle Casse di previdenza. Sono, altresì, facilmente valutabili i rischi di alterazione della concorrenza nell ambito del medesimo settore professionale, che presenterebbero costi superiori per gli imprenditori che si rivolgessero agli studi professionali tradizionali, rispetto alle Stp. Conclusioni: l attuale associazione professionale presenta caratteristiche di semplicità di costituzione e gestione, per queste ragioni la Stp, per essere ATTRATTIVA sul mercato dei professionisti, dovrà consentire altri vantaggi e aprire nuvi scenari nel mondo delle professioni rispettando le peculiarità e le prerogative di deontologia ed indipendenza che contraddistinguono il lavoro autonomo. Si pensi alle potenzialità connesse alla costituzione di società multidisciplinari che potrebbero consentire di conseguire importanti economie di scala e strutturare un offerta professionale più completa e competitiva! 11

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