Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
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- Amando Salerno
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1 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari La Commissione Agricoltura della Camera, in sede Legislativa, ha definitivamente approvato l'ac 2260-bis-B, in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. II testo, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, origina da uno stralcio operato su un disegno di Legge di iniziativa governativa (AC 2260) di più ampia portata originariamente volto al rilancio competitivo del sistema agroalimentare. Nel corso dell'esame alla Camera, a seguito della mancanza dl copertura finanziaria, la Commissione Agricoltura, ha infatti deciso di concentrare l esame del provvedimento in particolare sulla promozione del valore delle produzioni, con riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all ampliamento delle informazioni per il consumatore, quale corollario del dibattito sulla riforma della PAC e del quadro normativo comunitario in evoluzione. Si analizzano sinteticamente i contenuti degli articoli. L art. 1 estende all intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell art. 66 della Legge n. 289/2002, la cui operatività e attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. Ci si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per l contratti di filiera e di distretto e, riformulando l art. 66, comma 1, della Legge n. 289, si supera Ia limitazione dell ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate. La relazione illustrativa sottolinea infatti come il D.M. 22 novembre 2007 gia preveda per l attivazione dei contratti di filiera e di distretto il ricorso anche alle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", che prescinde da vincoli di natura territoriale. L art. 2 reca disposizioni volte al rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, viene modificato l art. 6 della L. n. 138/1974, in modo da raddoppiare le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Sono state introdotte misure in ordine all indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi, per evitare che i consumatori siano indotti in errore. L indicazione di origine protetta (DOP), e vietata nelle etichette delle miscele di formaggi; può tuttavia essere riportata tra gli ingredienti; a condizione che per ciascun formaggio DOP Ia percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela. II provvedimento prevede inoltre il "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari volto a garantire una qualità del prodotto finale superiore all attuale.
2 L adesione a tale sistema e volontaria ed aperta a tutti coloro che si impegnano ad applicare il metodo di produzione integrata e che si sottopongono ai relativi controlli. A tal fine viene stabilito che per "pr0duzione integrata" si intende Ia produzione che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, in modo da ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi ed a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. Per Ia concreta operatività del sistema, il provvedimento rimanda ad ulteriori decreti ministeriali con i quali saranno prescritti: requisiti e norme tecniche di produzione integrata; procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno gia istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori; forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi gla adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata. L art. 3 reca disposizioni per la salvaguardia e le produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per Ia produzione e per il commercio delle sementi e degli oli. Con riguardo a tale profilo, si intendono rafforzare le azioni per il contrasto e Ia repressione delle frodi alimentari con specifico riguardo alla contraffazione dei prodotti protetti, inserendo nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria anche il Corpo forestale dello Stato. In parallelo e profondamente revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme che disciplinano l attività sementiera, in tema di fabbricazione degli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, nonché quello posto a tutela delle caratteristiche degli oli d 0liva. La disciplina sanzionatoria e poi oggetto delle altre previsioni, sotto forma di "novelle" recate dai restanti commi dell'articolo. Essi operano la traduzione in euro, la rivalutazione ed introducono una clausola di salvaguardia (che esclude l'operatività della sanzione amministrativa laddove lo stesso fatto sia penalmente rilevante) per le sanzioni amministrative di cui alla legge 25 novembre 1971, n (Disciplina dell'attività sementiera), al R.D.L. 15 ottobre 1925 n (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di so stanze di uso agrario e di prodotti agrari), alla legge 13 novembre 1960, n (Norme per Ia classificazione e la vendita degli olii di oliva) ed alla legge 24 luglio 1962, n (sul divieto dell esterificazione degli oli). L articolo 4 definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore.
3 Il fine é quello di assicurare una completa informazione ai consumatori in accordo con i più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario. L etichetta deve altresì segnalare l eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Le modalità applicative dell indicazione obbligatoria d'origine sono demandate a decreti ministeriali che dovranno anche definire, all'interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno soggetti all etichettatura. In sede di prima applicazione viene prevista l attivazione di suddetta procedura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine 0 provenienza, Ia norma (ancora il comma 2) distingue tra: prodotti alimentari non trasformati, per i quali l indicazione riguarda il paese di origine ed eventualmente Ia zona di produzione; prodotti alimentari trasformati, per i quali l indicazione può concernere, alternativamente, il luogo in cui é avvenuta l ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola prevalente utilizzata. l suddetti decreti definiranno altresì le modalità per l indicazione in etichetta del luogo di origine o provenienza e per l accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata. Viene inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro per la violazione delle disposizioni sulle indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti commi. il comma 12 precisa che gli obblighi previsti dal presente articolo hanno effetto decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti che definiscono le modalità di apposizione obbligatoria dell indicazione di origine e di quali prodotti alimentari siano soggetti a detto obbligo in riferimento a ciascuna filiera. Le disposizioni contenute nell articolo in esame toccano un tema sul quale a livello della normativa comunitaria si confrontano due esigenze potenzialmente contrastanti: quella, relativamente nuova, che attiene alla informazione ed alla tutela dei consumatori, e l altra invece che trova fondamento diretto nella istanza di libertà degli scambi commerciali posta a fondamento dell intero processo di formazione della Unione Europea e della quale e espressione principale l articolo 28 TCE, che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all importazione e le misure di effetto equivalente. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene infatti incompatibile con il mercato unico, sulla base dell art. 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, "la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri"; a tale
4 principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza, regole che peraltro Ia Corte di Giustizia interpreta in un modo assai Iimitativo delle competenze nazionali. Il punto di equilibrio tra le due esigenze sopra enunciate in ordine alla etichettatura dei prodotti alimentari e stato sinora fissato prevedendosi che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (art. 3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dall art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992). l più recenti orientamenti che stanno maturando in ambito comunitario potrebbero tuttavia determinare uno spostamento di tale punto di equilibrio nel senso di una maggiore tutela della informazione per i consumatori. Particolarmente significativo in questo senso l orientamento espresso il 10 marzo 2009 dal Parlamento europeo che, nei ambito della discussione sul libro verde della Commissione sulla qualità dei prodotti, ha approvato una risoluzione ove si auspica (punto 14 del dispositivo) l introduzione de I indicazi0ne obbligatoria del luogo di produzione delle materie prime attraverso un`apposita etichetta che soddisfi l esigenza dei consumatori di ricevere maggiori informazioni sull origine del prodotto che acquistano. Questo sistema dovrebbe inoltre essere esteso ai prodotti alimentari trasformati per quanto riguarda i principali ingredienti e il luogo in cui e avvenuta l'ultima trasformazione. La questione é trattata anche nella proposta di regolamento COM(2008) 40 sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, presentata dalla Commissione europea. L art. 38, comma 2, della proposta prevede che gli Stati membri possano introdurre misure concernenti indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari solo nei casi in cui "sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza". Al momento di notificare tali misure alla Commissione, inoltre, gli Stati dovrebbero documentare che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni. Nella relazione istruttoria della competente Commissione del Parlamento europeo, presentata il 7 novembre 2008, si propone tuttavia Ia soppressione del citato comma 2, considerando sufficiente il quadro normativo vigente a livello comunitario e non necessarie ulteriori norme nazionali. L articolo 5 prevede che i prodotti alimentari soggetti ad etichettatura, ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o in altri Paesi debbano necessariamente fornire la provenienza delle stesse materie prime per non indurre in errore il consumatore medio.
5 L eventuale omissione e equiparata alla pratica commerciale ingannevole ai sensi dell articolo 22 del Codice al consumo. L articolo 6, sostituisce gli articoli 22 e 23 della Legge n. 281/1963, riformula Ie sanzioni in materia dl produzione e commercio del mangimi, trasformando tutti l realtà in Illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione. La norma dovrebbe agire da deterrente contro comportamenti scorretti a danno del consumatori da parte dl tutti i protagonisti della filiera alimentare. L artic0 0 7 infine, contiene disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala e prevede, in particolare, l'obbligo per gli allevatori di bufale dl adottare strumenti per Ia rilevazione della quantità dl latte pr0d0tt0 giornalmente da ciascun animale secondo le modalità disposte con decreto del Ministero delle politiche agricole.
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