Il fisco può esigere i pagamenti dalla società cancellata dal registro delle imprese?

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1 Il fisco può esigere i pagamenti dalla società cancellata dal registro delle imprese? di Mariagabriella Corbi Pubblicato il 11 novembre 2008 approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. L estinzione della società non si verifica con l approvazione del bilancio finale e con la cancellazione dal registro delle imprese, ma dopo che siano stati definiti ed estinti tutti i rapporti giuridici derivanti dalla nascita e dallo svolgimento del rapporto sociale INTERVENTO Secondo gli artt e 2495 del codice civile, in tema, rispettivamente, di società in nome collettivo e di società di capitali, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Orbene, il Fisco può esigere i pagamenti dalla società cancellata dal registro delle imprese, fermo restando che dal momento della cancellazione dal registro delle imprese la cessazione dell attività viene formalmente portata a conoscenza dei 1

2 terzi. La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che il fisco può far valere la pretesa direttamente verso la società e notificare l atto al soggetto che la rappresentava prima della cancellazione. Il caso di specie riguardava una cartella di pagamento relativa alla mancata corresponsione di una rata del condono presentato sulla base della legge n. 413/1991 da una società nel frattempo liquidata. Secondo la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, (sent. 20 ottobre 2008, n ) la sua cancellazione dal registro delle imprese non determina l estinzione della società se sono ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. In particolare, la cancellazione della societa dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della societa e notifica l avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale (Cass. n /2003). RIFLESSIONI La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina 2

3 automaticamente la sua estinzione, che, invece, consegue alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa fanno capo, ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso. l estinzione della società non si verifica con l approvazione del bilancio finale e con la cancellazione dal registro delle imprese, ma dopo che siano stati definiti ed estinti tutti i rapporti giuridici derivanti dalla nascita e dallo svolgimento del rapporto sociale. Anche nel processo tributario trova applicazione il principio secondo cui la società non si estingue né con lo scioglimento, né con la cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa conserva la qualità di parte nei processi instaurati in precedenza. In tal caso il ricorso per cassazione è correttamente notificato alla società in persona del liquidatore, mentre sono inammissibili le costituzioni in giudizio in proprio del liquidatore medesimo e dell ex amministratore (Sent. n del 17 maggio 2006 dep. il 20 settembre 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria). L atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione (Sent. n. 646 del 15 gennaio 2007 della Corte Cass., Sez. III civ.). 3

4 Va sottolineato che: a) L art del codice civile secondo il quale i creditori sociali, e tra questi l Erario, possono successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese fare valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonché nei confronti dei liquidatori laddove il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi -, può essere invocato soltanto qualora l Amministrazione finanziaria deduca la prova che il socio abbia percepito la relativa quota parte dell attivo distribuibile e, dunque, sia dimostrata la sua legittimazione passiva. In difetto, l irrogazione di sanzioni amministrative a suo carico deve ritenersi infondata ed illegittima (Sent. n del 3 maggio 2005 dep. il 10 ottobre 2005 della Corte Cass., Sez. tributaria). b) La disposizione dell art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992 secondo cui qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, sempreché il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato nella cancelleria del tribunale è applicabile solo in materia di Iva e perciò l Amministrazione non può rifiutare il rimborso della tassa sulle società al liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese nel cui bilancio di liquidazione non sia stato cautelativamente indicato il relativo credito(sent. n. 80 del 23 maggio 2006 dep. il 7 agosto 2006 della Comm. trib. prov. di Macerata, Sez. II). c) La considerazione secondo cui il liquidatore ha perduto la rappresentanza della società a seguito della cancellazione di quest ultima dal registro delle imprese (da 4

5 cui consegue che la notifica dell accertamento è nulla), costituisce una eccezione in senso proprio che il giudice può valutare solo se dedotta nel ricorso. La carenza di responsabilità per il pagamento dell imposta, da parte della persona asseritamente cessata dalla funzione di liquidatore per intervenuta redazione del bilancio finale con piano di riparto e cancellazione della società contribuente dal Registro delle imprese, non può essere rilevata d ufficio dal giudice. Trattasi infatti di asserito difetto della responsabilità fiscale, ossia della titolarità passiva del rapporto sostanziale (tributario) dedotto in lite, la cui sussistenza dipende dall accertamento di una situazione di fatto, avente rilevanza giuridica, connessa alle vicende liquidatorie della società contribuente. Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza della preclusione processuale posta dall art. 24, comma 2, è inammissibile l eccezione di mancanza di legittimazione passiva intesa come titolarità passiva del rapporto fiscale e responsabilità per il pagamento dell imposta, il cui eventuale difetto non è rilevabile d ufficio sollevata in una memoria successiva al ricorso introduttivo della lite, e quindi tardivamente (nella specie, dal liquidatore di una società di persone cancellata dal registro delle imprese) (Sent. n del 14 dicembre 2006 dep. il 22 gennaio 2007 della Corte Cass., Sez. tributaria). d) Il momento in cui si perfeziona l evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all ente e, in particolare, i processi pendenti. In altre parole, l atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a 5

6 seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Quindi, poiché la messa in liquidazione della società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l interruzione dei processi pendenti (Tribunale ordinario di Torino Sezione terza Ordinanza 10 giugno 11 luglio 2008). Mariagabriella Corbi 11 Novembre 2008 ALLEGATI 6

7 1) Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 20 ottobre 2008, n Svolgimento del processo La controversia concerna l impugnazione di cartella di pagamento relativa all imposta integrativa dovuta a seguito del condono ex L. n. 413 del 1991, contestata perché notificata successivamente alla scadenza del termine decadenziale. Il ricorso era rigettato in primo grado, ma in appello, con la sentenza in epigrafe, la cartella era annullata, in quanto, stante la cancellazione della societa, la notifica non avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti del liquidatore. Avverso tale sentenza il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Agenzia delle Entrate propongono ricorso con unico motivo. La società contribuente non si e costituita. Motivi della decisione Con l unico motivo di ricorso, l amministrazione denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, e art. 149 c.p.c., e art c.c., e, in subordine, art. 81 7

8 c.p.c., in quanto la cancellazione di una società non produce effetti verso i terzi creditori anteriori ancora sussistenti, con la conseguente persistente legittimazione del liquidatore a ricevere gli atti pur dopo il provvedimento di cancellazione. Il ricorso, tenuto conto che nella specie deve farsi riferimento all art c.c., nel testo applicabile ratione temporis, è manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Ne deriva che legittimamente l amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento, fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest ultimo, per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale (Cass. n /2003). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. 8

9 2) 9

10 Tribunale ordinario di Torino Sezione terza Ordinanza 10 giugno 11 luglio ) Sull istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione del processo: Letta l istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione del processo essendo stata la società STUDIO PONZIN MULTISERVIZI S.n.c. cancellata dal Registro delle Imprese in data ; ritenuto che tale istanza non possa trovare accoglimento, tenuto conto che: per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l interruzione del processo ex artt. 299 segg. c.p.c. è determinata dalla estinzione ; senonché, nonostante il parere contrario di una parte della dottrina, deve condividersi l orientamento della Cassazione, secondo cui il momento in cui si perfeziona l evento estintivo non coincide con il completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo invece necessario l esaurimento effettivo di tutti i rapporti facenti capo all ente e, in particolare, i processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. III, 14 giugno 1978, n in Arch. civ. 1979, 348: Poiché l effettiva estinzione della società non consegue all esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè all esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l approvazione del bilancio finale di liquidazione ); in altre parole, l atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 02 marzo 2006, n in Giust. civ. Mass. 2006, 3: L atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall amministratore accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per cassazione ); quindi, poiché la messa in liquidazione della cooperativa non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi, ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l interruzione dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass.civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n 3279, in Giust. civ. Mass. 2006, 2). 2) Sull istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: Letta l istanza di parte convenuta-opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e lette le osservazioni di parte attrice-opponente; esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti; preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza; rilevato che l art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l opposizione o, meglio, le eccezioni dell opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione, per cui, sotto questo primo profilo, la provvisoria esecutorietà del decreto dev essere concessa, non risultando l opposizione fondata su idonea e sufficiente prova scritta e non apparendo di pronta soluzione; ritenuto, sotto un secondo profilo, che, ai fini della concedibilità della provvisoria esecuzione, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale adeguatezza si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell opponente (cfr. in tal senso: Corte Cost n. 137 in Foro it. 1984, I, 1775; Corte Cost., con ord n. 295 in Foro it. 1989, I, 2391); ritenuto che, nel caso di specie, anche facendo applicazione di tali principi, deve ritenersi concedibile la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto delle (sia pure ad una valutazione sommaria) condivisibili argomentazioni svolte in comparsa di costituzione e risposta dalla parte convenuta-opposta e dei documenti prodotti da quest ultima in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione; ritenuto che, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa fase, i rilievi avanzati da parte attrice-opponente non risultano fondati; ritenuto che, pertanto, debba essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; 3) Sull opportunità di fissare udienza di comparizione personale delle parti, ai sensi degli artt. 183, 3 comma, e 185, 1 comma, seconda parte, c.p.c.: Rilevato che parte convenuta-opposta ha chiesto la concessione dei termini previsti dall art. 183, 6 comma, c.p.c.; ritenuto, peraltro, opportuno fissare previamente udienza di comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione, ai sensi degli artt. 183, 3 comma, e 185, 1 comma, seconda parte, c.p.c. (così come sostituiti, con decorrenza dal , dall art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificati dall art. 1 Legge n. 263/2005); P.Q.M. Rigetta l istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la declaratoria di interruzione del processo. Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n /07 depositato in data Fissa udienza di comparizione personale delle parti a venerdì 07 novembre 2008 ore 10,00, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione, ai sensi degli artt. 183, 3 comma, e 185, 1 comma, seconda parte, c.p.c. (così come sostituiti, con decorrenza dal , dall art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificati dall art. 1 Legge n. 263/2005). Autorizza il ritiro dei rispettivi fascicoli. Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. 10

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