La responsabilità dei soci della società cessata - parte II
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1 La responsabilità dei soci della società cessata - parte II di Danilo Sciuto Pubblicato il 17 marzo 2014 Premessa Continuiamo la nostra illustrazione delle sentenze relative alla fattispecie della liquidazione della società, ed in particolare delle sentenze relative alla responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte dalla società ormai estinta, anche in riferimento ai processi pendenti all atto della cancellazione. L argomento ha suscitato interesse a seguito della riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, che ha sancito in modo chiaro come la cancellazione della società dal Registro delle imprese comporti la sua estinzione. Nonostante la chiarezza del dettato normativo, l Ufficio purtroppo spesso notifica atti impositivi a società ormai non più esistenti: tale comportamento implica tra l altro che il contribuente deve decidere se e in che modo difendersi dalla pretesa del Fisco. ********************** Nessuna azione esecutiva verso la società cancellata E censurabile la decisione impugnata laddove afferma che la tesi dell opponente, secondo cui la società ingiungente sarebbe inesistente giuridicamente, in quanto estinta, non sembra fondata, poiché proprio la pendenza del rapporto debitorio di cui 1
2 è causa impedisce una tale estinzione. Infatti, non può che ribadirsi quanto in proposito già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 4060/2010), secondo cui in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell art c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l estinzione immediata dalle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loco capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. Ne deriva, non essendo necessari ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito in sede di rinvio, che deve da parte di questo Collegio dichiararsi ai sensi dell art. 384 c.p.c. che l azione esecutiva nel caso di specie non poteva essere proposta. (Cassazione sezione tributaria, sentenza n. 1677/2012) Cancellazione della società dal Registro imprese e impossibilità da parte del fisco di recuperare i propri crediti Vale l insegnamento di sez. un. n. 4060/2010, stando al quale la cancellazione determina in ogni caso automaticamente l estinzione della società, con l effetto di cui all art c.c.. Invero In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l immediata estinzione della società, indipendentemente 2
3 dall esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l art c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l estinzione opera solo a partire dalla predetta data (così sez. un. n. 4060/2010 cit.). Consegue che la pretesa creditoria di cui alla cartella non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo comunque al momento già estinto ai sensi dell art c.c.. E la causa, anche sul versante del potere rappresentativo della R. rispetto a società ormai definitivamente estinta (oltre che dell interesse a proporre impugnazione avverso un atto comunque insuscettibile di alcun effetto, a cagione della già avvenuta estinzione del soggetto passivo dell obbligazione afferente), avrebbe dovuto ritenersi insuscettibile di proposizione. L accertamento del difetto di legitimatio ad causandi, secondo giurisprudenza costante, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell azione, comporta, a norma dell art. 382 c.p.c., comma 3, l annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. n /2006; n. 2517/2000) ; in esito alla riforma del diritto delle società, non è più dubitabile che la cancellazione dal registro delle imprese produca l effetto (costitutivo) della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione; è connaturato all effetto estintivo il venir meno, altresì, del potere di rappresentanza dell ente estinto in capo al liquidatore, come 3
4 pure la successione dei soci alla società ai fini dell esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art c.c., comma 2), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l amministrazione erariale), e ferma restando l eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo. (Cassazione, sentenza n /2011) Le conseguenze della cancellazione della società dal Registro imprese nei rapporti sociali pendenti La cancellazione della società dal Registro delle imprese non ne determina l estinzione se e fino a quando permangono debiti sociali, ma comporta una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale all obbligazione della società si aggiunge, pro parte, quella dei singoli soci (oltre che dei liquidatori colpevoli), fermo restando che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell attivo. (Cassazione, sentenza n /2005) Estizione con effettiva liquidazione dei rapporti pendenti Alla cancellazione della società (nella specie in nome collettivo) dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici 4
5 pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere; ne consegue che legittimamente l Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di Iva), fa valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in capo a costui per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale. (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n /2008) Responsabilità dei soci in caso di debiti della società cessata In tema di liquidazione di società, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell attivo nelle varie fasi, sicché il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto stesso della responsabilità di quest ultimo, e cioè che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa. (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n /2013) Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese Occorre sottolineare che sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite le quali hanno 5
6 statuito che in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l immediata estinzione della società, indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento, così come è accaduto nel caso di specie, abbia avuto luogo in data successiva all entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l art c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l estinzione opera solo a partire dalla predetta data. Peraltro, una lettura costituzionalmente orientata dell art c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (Sez. Un. 4060/2010). Successivamente, la S.C. ha statuito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e 6
7 processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo, (v. Cass. n. 9110/2012). (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 8596/2013) Cancellazione della società nelle more del processo tributario Questa Corte ha ritenuto che l iscrizione e la cancellazione dell imprenditore dal registro delle imprese assolvono una comune funzione di pubblicità nell interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita una aggiornata cognizione dello stato e dell attività dell impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali. La disciplina prevista dalla Legge Fallimentare, nuovo art. 10, costituisce espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l imprenditore si trova addirittura in una posizione antitetica, per la ovvia ragione che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificata. (Cass /11). La Legge Fallimentare, all art. 10, comma 2, non prevede, dunque, la possibilità per il debitore di dimostrare che la cessazione dell impresa sia intervenuta in data diversa dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. (Cassazione, sezione tributaria, sentenza n /2013) 7
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riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
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