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1 OGGETTO: Formazione degli addetti e dei responsabili SPP di cui al D. Lgs. 195/03 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 37 del 14 febbraio 2006) Indice 1.Premessa 2.Soggetti Formatori 3.Procedure 4.Certificazione finale 5.Attestati di frequenza e profitto 6.Corsi di aggiornamento 7.Fase di sperimentazione 1.Premessa La presente circolare disciplina in ambito regionale le attività formative, relative all applicazione dell accordo sancito nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006 per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP D.Lgs. 195/03. Di seguito sono fornite le prime indicazioni su alcuni aspetti, ritenuti critici, al fine di un omogenea applicazione dell accordo nel territorio regionale. Successivi approfondimenti e riflessioni costituiranno oggetto di nuove comunicazioni. L Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento della Formazione Professionale - Servizio Gestione e l - Dipartimenti Servizio I -Ispettorato Regionale Sanitario, daranno ampia diffusione della presente circolare, anche attraverso la pubblicizzazione sui propri siti web. 2.Soggetti Formatori E definito soggetto formatore il soggetto giuridico che assumendo la responsabilità dell organizzazione materiale del corso, sia in possesso di disponibilità economico-finanziaria, di competenze professionali e di adeguata dotazione logistica-gestionale. E definita sede operativa la sede che si connota come centro di responsabilità che organizza ed eroga servizi di qualità in quanto: -Disponga di competenze professionali per tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto; 1/8

2 -Garantisca certezza di continuità di rapporto e di soddisfazione del bisogno degli utenti; -Possa contare su consistenti relazioni con il sistema socio - economico territoriale; -Sia provvista di un sistema di feedback organico e sistematico. Con l art.8 bis, comma 3 del D.Lgs. 626/94, introdotto dall art. 2 del D.Lgs. 195/03, e con l Accordo sancito nella Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono individuati tre blocchi di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP D.Lgs. 195/03. Appartengono al primo blocco i soggetti, di seguito elencati, individuati dell art.8 bis comma 3 del D.Lgs. 626/94, che sono legittimati ope legis alla realizzazione dei corsi: Regioni e Province Autonome Università ISPESL INAIL Istituto italiano di medicina sociale Dipartimenti dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Amministrazione della Difesa Scuola superiore della pubblica amministrazione Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Organismi paritetici I predetti enti possono avvalersi di società private di formazione, accreditate ai sensi del D.A. n.1073 del 13 aprile 2006 dell Assessorato Regionale del Lavoro e successive modificazioni, alle quali possono demandare compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica, restando fermo l obbligo in capo agli Enti di adempiere direttamente a tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all approvazione dei programmi, alla valutazione dell apprendimento e al rilascio dei relativi certificati. Le Associazioni o gli Organismi di cui sopra possono realizzare i corsi utilizzando proprie strutture formative o Società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate dalle medesime. Appartengono al secondo blocco i soggetti di seguito elencati, che possono ritenersi assimilati ai soggetti individuati dall art. 8 bis comma 3, ovvero le Amministrazioni statali e pubbliche che, in possesso dei requisiti e di competenze idonee per le attività di formazione, di valutazione e di certificazione siano in grado di erogarla al proprio personale, anche tramite le proprie strutture periferiche: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale Ministero della salute Ministero delle attività produttive Ministero dell interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali, e Dipartimento di pubblica sicurezza Formez. 2/8

3 Possono, altresì, formare il proprio personale e quello delle Istituzioni scolastiche riconducibili alle seguenti tipologie: Istituti tecnici industriali Istituti tecnici aeronautici Istituti professionali per l industria e l artigianato Istituti tecnici agrari Istituti professionali per l agricoltura Istituti tecnici nautici Istituti professionali per attività marinare. Infine, sono assimilabili ai soggetti individuati dall art. 8 bis comma 3, limitatamente ai propri iscritti: Ordini e collegi professionali, così come individuati al punto 4, del succitato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Gli enti appartenenti a questo secondo blocco che non abbiano specifiche competenze, possono avvalersi di soggetti formatori esterni, che devono possedere i medesimi requisiti previsti per i soggetti appartenenti al terzo blocco. Appartengono al terzo blocco i soggetti pubblici e privati operanti in ambito regionale in possesso dei seguenti requisiti: 1.Siano accreditati nella, in conformità ai criteri disposti dall Assessorato regionale del Lavoro con proprio Decreto n.1073 del 13 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni; 2.Siano in grado di documentare un esperienza, almeno biennale, in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 3.Utilizzino esclusivamente docenti di comprovata esperienza, almeno biennale, in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 3. Procedure I soggetti appartenenti al terzo blocco interessati allo svolgimento delle attività formative per gli addetti ed i responsabili SPP di cui al D. Lgs. 195/03 devono presentare all Assessorato Regionale Sanità - Dipartimento Sanitario dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambiti di lavoro delle ASL (S.PR.S.A.L.), una istanza, secondo lo schema di cui all allegato 1, corredata di idonea documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, al fine di ottenere il parere favorevole alla presentazione all Assessorato Regionale del Lavoro della richiesta di autorizzazione all avvio dei corsi per gli addetti ed i responsabili SPP di cui al D. Lgs. 195/03. Per il rilascio del suddetto parere i soggetti formatori devono inviare alle competenti ASL - U.O. formazione dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, una comunicazione, come da modello (all. 1), completa dei seguenti elementi: 3/8

4 1.Estremi dell'organismo, del legale rappresentante, della sede di svolgimento, prospetto dei corsi da realizzare distinto per tipologia di corso modulo A, B, C, 2.Estremi del decreto di accreditamento emesso dalla Assessorato Regionale del Lavoro; 3.Autocertificazione, a firma del rappresentante legale, che attesti il possesso di esperienza professionale, almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e nella formazione alla prevenzione e sicurezza. Tale autocertificazione conterrà la dichiarazione che negli ultimi due anni l'organismo formatore abbia svolto almeno due corsi di almeno 60 ore complessive inerenti l'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; o, in alternativa, che l'organismo formatore abbia svolto almeno quattro moduli all'interno di corsi più ampi della durata complessiva non inferiore a 60 ore. Il possesso di tali requisiti dovrà essere comunque dimostrata allegando la specifica documentazione. 4.Autocertificazione che attesti l impegno a utilizzare, regolarmente contrattualizzati, i docenti indicati e con esperienza professionale almeno biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro; tali docenti dimostreranno a loro volta tale esperienza attraverso il curriculum autocertificato dal quale si evinca la loro competenza specifica nel settore, almeno biennale, ovvero che abbiano effettuato docenza relativa alle materie di loro competenza per almeno 100 ore negli ultimi due anni. Il possesso di tali requisiti dovrà essere comunque dimostrata allegando la specifica documentazione. 5.Percorso didattico, conforme ai programmi stabiliti dalle norme in materia. 6.Elenco di ciascun corso e relativa sede corsuale; 7.Indicazione del Responsabile del corso formativo e suo curriculum vitae Le procedure per ottenere l autorizzazione all avvio dei corsi di formazione, tranne le procedure di verifica finale di cui al punto 4, sono quelle stabilite per i corsi autofinanziati di cui al DDG n.2180 del 23 luglio 2003 e successive modifiche e integrazione. L idoneità dei locali utilizzati allo svolgimento dei percorsi formativi sarà esclusivamente certificata dalla perizia giurata redatta secondo il modello fornito dall Amministrazione Regionale rispettando i parametri dimensionali di 1.30 mq/allievo per la teoria e 2.00 mq/allievo per le esercitazioni, con un massimo di n 30 allievi per ciascun corso. Alla richiesta deve allegarsi il preventivo parere rilasciato dalle ASL. Le visite didattiche e i controlli sull idoneità dei locali saranno svolti a campione, in misura non inferiore al 5% delle autorizzazioni rilasciate annualmente, dai rispettivi UPL e IPL competenti per territorio. 4.Certificazione finale L accertamento dell apprendimento conseguito è svolto da una Commissione di docenti interni al soggetto formatore, che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere ai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro e alle ASL - Servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, in analogia a quelli rilasciati dai soggetti individuati dall art. 8 bis del D.Lgs. 626 del 1994, come integrato dal D.Lgs. n. 195 del 4/8

5 2003, sono rilasciati dagli stessi Enti formatori sulla base di tali verbali, previa vidimazione a cura degli U.P.L. territorialmente competenti. Le verifiche devono essere eseguite come previsto dall Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e segnatamente, i partecipanti sono sottoposti a procedure di valutazione: Per il Modulo A, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite; Per il Modulo B, con riferimento alla verifica intermedia, composta sia da test, che come soluzioni di casi; con riferimento alla verifica finale, attraverso simulazione obbligatoria, al fine di misurare le competenze tecnico-professionali acquisite in situazione lavorativa durante l esecuzione di compiti coerenti con l attività di RSPP e ASPP, e attraverso colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati all accertamento delle competenze cognitive relative alla normativa vigente; Per il Modulo C, con riferimento alla verifica intermedia, composta sia da test, che come simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi; con riferimento alla verifica finale, attraverso colloquio obbligatorio e finalizzato all accertamento delle competenze organizzative, gestionali e relazionali. Per i corsi di aggiornamento, secondo quanto stabilito, di volta in volta, dalla Commissione dei docenti interni. E' ammessa, per i corsi in presenza, la verifica orale. L accertamento dell apprendimento è compiuto da una Commissione di docenti interni che cura la compilazione del calendario degli esami (all. 2). Per ogni modulo deve essere redatto un verbale delle prove di verifica che riporti, di ciascun partecipante, i dati anagrafici, la percentuale di ore di presenza, il giudizio finale espresso in termini di idoneo/non idoneo. Non possono essere ammessi a sostenere la valutazione finale quei candidati che abbiano compiuto un numero di assenze complessive superiore al 10%. Il verbale (all. 3) è sottoscritto da ciascun membro della commissione e dal responsabile del progetto formativo. Copia del verbale, come da modello (all.4), deve essere trasmessa, entro giorni 15, dalla conclusione delle verifiche di apprendimento: all Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento della Formazione Professionale - Servizio Gestione; al nucleo tecnico di sperimentazione, di cui al successivo punto 7, costituito presso all Dipartimento Formazione Professionale, ed ai competenti servizi UPL, corredati: da una relazione sui criteri di valutazione utilizzati, scelti tra quelli previsti dall Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; dall esito delle valutazioni di gradimento redatto dai partecipanti; dall elenco dei dati identificativi completi degli idonei (all. 5). L invio dei verbali da parte dei soggetti formatori elencati al comma 3 dell art. 2 D.Lgs. 195/03 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, resta limitata al nucleo tecnico identificato, ed ha il solo scopo di garantire la tracciabilità dei percorsi formativi realizzati. 5. Attestati di frequenza e profitto In generale, i modelli di certificazione devono contenere i seguenti elementi minimi: 5/8

6 Normativa di riferimento; Estremi dell autorizzazione Assessoriale, ; Specifica del Modulo con indicato il monte ore (per il Modulo B) e il Macrosettore (ATECO); Periodo di svolgimento del corso; Soggetto formatore; Dati anagrafici del corsista; Firma del soggetto abilitato al rilascio dell attestato. Per facilitare il riconoscimento degli attestati e la loro circolazione sul territorio, è definito il modello riportato in allegato Corsi di aggiornamento La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell aggiornamento per chi può fruire dell esonero (tabelle A4 e A5, prima riga dell accordo; punto 2 della presente circolare). Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi. In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 del documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, per chi può usufruire dell esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base dei crediti professionali e formativi precedenti, il termine per l attivazione dei corsi è il Il Modulo di aggiornamento può essere erogato in un unica tranche o in tranche annuali; nel qual caso, entro il 14 febbraio 2008, deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto per lo specifico settore e l intero percorso deve concludersi entro il 14 febbraio I soggetti formatori autorizzati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi per i moduli A, B e C. In analogia con quanto stabilito per detti moduli, sono requisiti di organizzazione: L individuazione di un responsabile del progetto formativo; Il numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 30 unità, mantenendo il rispetto del parametro di 1.3 mq /allievo; L utilizzo della sede formativa conforme alle norme di igiene e sicurezza previste ai fini del rilascio delle idoneità dei locali. L impiego di docenti con esperienza formativa biennale; Il 10% quale massimo di assenze consentite sul monte orario complessivo; La tenuta del registro di presenza. I corsi di aggiornamento, che potranno essere realizzati anche con metodologia di formazione a distanza, dovranno far riferimento: Al settore produttivo di riferimento; Alle novità normative eventualmente intervenute in materia; Alle innovazioni nel campo della prevenzione. 6/8

7 In linea con il documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 3, terzo capoverso, sono stabilite le modalità di documentazione dell avvenuto aggiornamento. All erogazione dei Moduli di aggiornamento da parte dei soggetti formatori indicati al punto 4.2 dell accordo, c.d. appartenenti al terzo blocco, si applicano i criteri e le disposizioni previste al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21; in particolare il modello di comunicazione è adattato con la specifica Modulo di aggiornamento. Al termine di ogni tranche, sia essa annuale o unica, è rilasciato il relativo attestato di frequenza a fronte del 90% di frequenza e del superamento di una verifica finale la cui tipologia è nella discrezionalità del soggetto formatore. L attestato di frequenza deve contenere gli stessi elementi minimi già previsti per gli attestati di frequenza e profitto di cui al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, con la specifica del/dei gruppo/i ATECO a cui l aggiornamento è riferito e del relativo monte ore. Gli attestati di frequenza sono rilasciati dai soggetti formatori. I criteri adottati per l'esecuzione dei corsi di aggiornamento sono validi per tutti gli enti abilitati siano essi appartenenti al primo, secondo o terzo blocco. 7. Fase di sperimentazione Dalla pubblicazione della presente circolare in attuazione di quanto riportato al punto 2.7 nel documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del , e con quanto esplicitato al punto del documento adottato nell accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, presso gli uffici dell'assessorato Regionale Lavoro, è istituito in via sperimentale un nucleo tecnico composto da due funzionari dell'assessorato Regionale alla Sanità - ASL e due funzionari dell'assessorato Regionale del Lavoro, esperti nella formazione, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con il compito di avviare e monitorare le procedure adottate ed elaborare proposte: Su una revisione dell impianto formativo da sottoporre per gli eventuali adeguamenti alla Conferenza Stato-Regioni. Di modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi. È ammessa la sperimentazione di raggruppamenti settoriali fra diversi macrosettori con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori; ovvero, è ammessa la ricerca di un percorso di erogazione di materie propedeutiche comuni a più macrosettori sul quale innestare i percorsi specialistici: La Regione Sicilia, tramite il nucleo di sperimentazione ed attraverso l eventuale istituzione di un tavolo con le parti sociali, valuta i risultati della sperimentazione delle iniziative che saranno realizzate sul proprio territorio. A tale scopo tutti i soggetti formatori che intendano compiere sperimentazione sottopongono preliminarmente il progetto di formazione integrata al nucleo medesimo, che potrà raccogliere l eventuale parere espresso dalle ASL e/o dagli Ispettorati del Lavoro. 7/8

8 I soggetti formatori devono permettere la verifica dell intero percorso formativo al fine di poterne valutare l adeguatezza e la congruità, secondo le regole che saranno fornite con successive comunicazioni. Ricezione, organizzazione e archiviazione dei verbali delle prove di accertamento, spediti dai soggetti formatori ai sensi del par.5 della presente circolare Instaurare e mantenere l'archivio delle persone formate ed eventualmente renderne pubblico l'elenco Instaurare e mantenere l'archivio degli organismi che svolgono corsi ed eventualmente renderne pubblico l'elenco. Monitorare le attività di controllo Dettare i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi precedenti. Definire linee guida sulla validità dei corsi di aggiornamento. Individuare particolari esigenze e/o segnalare criticità di sistema. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Formazione Professionale ( Alessandra Russo ) Il Dirigente Generale dell Ispettorato Regionale Sanitario ( Saverio Ciriminna ) 8/8

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