03 PAESI EXTRACEE CONVENZIONATI

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1 03 PAESI EXTRACEE CONVENZIONATI 3.1 PAESI CONVENZIONATI Sono i paesi con i quali sono stati stipulati accordi di sicurezza sociale che si richiamano essenzialmente ai principi della reciprocità di trattamento, propria delle convenzioni bilaterali, applicabilità della legislazione dello Stato in cui la prestazione di lavoro viene eseguita, deroga al richiamato principio della territorialità per le permanenze temporanee (distacco). Ogni convenzione ha proprie specificità sia per quanto riguarda le assicurazioni sociali oggetto della convenzione che la regolamentazione del distacco (durata, proroga, documentazione). Quando la convenzione non contempla la totalità delle assicurazioni sociali, siamo in presenza di un accordo parziale al quale si applica, per gli eventi non convenzionati, la tutela assicurativa prevista dalla Legge n. 398 (v. capitolo successivo). 3.2 DISTACCO Adempimenti Per il distacco di lavoratori italiani in paesi extra CEE convenzionati è necessaria la stessa autorizzazione del Ministero del lavoro prevista per l assunzione e/o il trasferimento di dipendenti in Paesi non convenzionati. L autorizzazione è infatti necessaria (art. 2 Legge 398/87) per l assunzione, il trasferimento e/o distacco in Paesi extracomunitari, indipendentemente dalla circostanza che con tali Paesi esistano o meno accordi e/o convenzioni in materia di sicurezza sociale. Per gli specifici adempimenti rinviamo quindi al successivo capitolo. I datori di lavoro devono inoltre richiedere alla sede INPS territorialmente competente il certificato di distacco utilizzando la specifica modulistica prevista nelle convenzioni.

2 I formulari di distacco finora concordati sono: It/Arg. 1 per la Convenzione italo-argentina, I/B 1 per la Convenzione italo-brasiliana, It/Can/Que 3 per gli Accordi italo-canadesi, Mod. I per la Convenzione italo-jugoslava, I/FL 4 per la Convenzione con il Liechtenstein, M/I/C 2 per la Convenzione italo-monegasca, I/SMAR 1 per la Convenzione sammarinese, CH/I per la Convenzione italo-svizzera, I/Tn 4 per la Convenzione italo-tunisina, IT/Ur 4 per la Convenzione italo-uruguaiana, IT/VEN 4 per la Convenzione italo-venezuelana, IT/USA 4 per l Accordo italo-statunitense, CE.1 per la Convenzione europea di sicurezza sociale. In allegato riportiamo alcuni formulari di distacco. Per i paesi per i quali la convenzione non prevede uno specifico formulario, l INPS rilascia un certificato a schema libero sulla base del modello in essere nell ambito CEE (analogo criterio viene seguito per la proroga del distacco). Il certificato di distacco ha lo scopo di attestare alla competente Autorità del paese estero il permanere dell obbligo assicurativo ai sensi della legislazione italiana evitando la doppia imposizione contributiva e viene rilasciato in duplice copia: una per il datore di lavoro e una per il lavoratore. I periodi di distacco previsti dalla singole convenzioni sono: 6 mesi Jersey e San Marino; 12 mesi Brasile, Jugoslavia, Principato di Monaco, Svizzera e Convenzione europea (applicabile nei rapporti con la sola Turchia); 24 mesi Argentina, Canada e Quebec, Capoverde, Liechtenstein, Uruguay e Venezuela; 36 mesi Tunisia e Israele; a tempo indeterminato Usa.

3 La convenzione italo-australiana non prevede l ipotesi del distacco. Dirigenti Nel caso di distacco di un dirigente vale la stessa procedura già richiamata per il distacco nei paesi CEE: è sempre l INPS cioè a rilasciare il certificato di distacco previa attestazione dell INPDAI, e ciò in quanto dall l INPS riscuote i contributi di malattia anche per i dirigenti industriali. Proroga del distacco Se il periodo di lavoro si protrae oltre la preventivata durata del distacco, per continuare ad operare gli adempimenti contributivi in Italia occorre richiedere una specifica autorizzazione alla proroga del distacco all Autorità competente del paese di lavoro, ovvero al Ministero del lavoro - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione Seconda, secondo quanto specificato nelle avvertenze contenute nell apposito formulario. I formulari di proroga del distacco già concordati sono: It/Arg. 2 per la Convenzione italo-argentina; Mod. 2 per la Convenzione italo-jugoslava; M/I C3 per la Convenzione italo-monegasca; I/SMAR 2 per la Convenzione italo-sammarinese; I/TN 5 per la Convenzione italo-tunisina; It/UR 5 per la Convenzione italo-uruguaiana; It/VEN 5 per la Convenzione italo-venezuelana e CE2 per la Convenzione europea. In allegato riportiamo alcuni di questi formulari. L autorizzazione viene concessa per una durata normalmente pari a quella del distacco, in triplice copia: una per il datore di lavoro, una per il lavoratore e la terza per l Istituzione (INPS) che ha emesso il certificato di distacco. Alcune convenzioni hanno già stabilito i possibili periodi di proroga e precisamente:

4 - Israele, Liechtenstein, Tunisia, Venezuela: 12 mesi; - Capoverde, Uruguay: 24 mesi Aspetti previdenziali I lavoratori italiani distaccati in paesi extra CEE convenzionati sono soggetti per tutta la durata del distacco, nonchè per l eventuale periodo di proroga: alla legislazione previdenziale italiana limitatamente alle assicurazioni che rientrano nel campo di applicazione della convenzione e pertanto i relativi contributi devono essere calcolati sulle retribuzioni effettive (ex art. 12 lege 153/69); alla speciale disciplina della Legge 398/87 (tutela dei lavoratori italiani in paesi extra CEE non convenzionati) per le altre assicurazioni obbligatorie non oggetto della convenzione. I relativi contributi vanno calcolati su retribuzioni convenzionali stabilite di anno in anno con decreti ministeriali. Una tabella evidenzia per ciascun paese convenzionato e per tutte le assicurazioni obbligatorie: la base imponibile su cui calcolare i contributi; le aliquote contributive oggi vigenti per ciascuna assicurazione (settore industria); la fiscalizzazione spettante e la retribuzione su cui calcolarla. Per il versamento dei contributi, ove trattasi di Paesi con i quali esistono convenzioni solo parziali, il datore di lavoro deve aprire presso l INPS una specifica posizione assicurativa (una per ciascun paese convenzionato in cui esercita l attività) che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione 4Z che assume il significato di azienda che occupa lavoratori in paesi esteri con i quali vigono appunto accordi parziali di sicurezza sociale. Il codice 4Z comporta inoltre l esenzione, per la sola nuova posizione aziendale, dal pagamento dei contributi CIG e GESCAL.

5 Modalità operative Per ogni assicurazione obbligatoria, il relativo contributo deve essere calcolato separatamente e riportato nel modello DM10/2, utilizzando righi in bianco dei quadri B/C. A ciascuna assicurazione obbligatoria è stato attribuito un codice tipo contribuzione di nuova istituzione, che va: preceduto dai codici qualifica già noti: 1 per gli operai, 2 per gli impiegati, 3 per i dirigenti; seguito dalla lettera: E se la contribuzione va calcolata sulle retribuzioni effettive, C se, invece, su quelle convenzionali, ossia in regime di Legge 398/87. Per ciascun contributo devono essere compilate inoltre le caselle n. dipendenti, n. giornate e retribuzione imponibile. La fiscalizzazione, in quanto spettante, e nelle misure attualmente in vigore, va esposta utilizzando i codici: S207 RID.TBC ; S209 RID.AD.PENS. ; S210 RID.ENAOLI. I contributi per il Servizio sanitario nazionale, al netto della fiscalizzazione, vanno versati con il modello DM10/S e con le modalità già previste per i dipendenti che operano in Italia Assistenza sanitaria Per poter fruire delle prestazioni sanitarie a carico delle competenti istituzioni del paese di lavoro è necessario che

6 tale forma assicurativa sia prevista dall accordo di sicurezza sociale (e non tutti la prevedono in quanto in alcuni paesi la materia è regolata da norme di natura privatistica); il lavoratore sia munito di una attestazione rilasciata dall USL del Comune di residenza ovvero dal Ministero della Sanità (se residente all estero). L attestazione viene rilasciata su presentazione del certificato di distacco e ha validità pari a quella del certificato stesso. Nel caso l assistenza sanitaria non sia prevista dall accordo di sicurezza sociale è garantita comunque ai dipendenti una forma di assistenza indiretta pari a quella prevista per i lavoratori italiani occupati in paesi extra CEE non convenzionati. Al momento, i Paesi con i quali vigono accordi in materia di assistenza sanitaria (oltre a quelli della CEE) sono: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Turchia. Prestazioni sanitarie In caso di malattia insorta durante il distacco, il dipendente e i familiari a carico che lo abbiano seguito nel paese di lavoro hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie secondo le modalità ivi in vigore. Le prestazioni vengono erogate dall Istituto del paese di lavoro, su presentazione del certificato rilasciato dalla USL, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato. Prestazioni economiche Le prestazioni economiche, ove spettanti, vengono corrisposte invece direttamente dall INPS tramite il datore di lavoro con le modalità previste per i lavoratori non distaccati.

7 Il dipendente è tenuto a trasmettere entro 2 giorni all INPS e al datore di lavoro, direttamente o tramite Consolato, idonea documentazione. Ovviamente al dipendente compete inoltre, ove contrattualmente previsto, il trattamento economico a carico del datore di lavoro Tutela infortunistica Adempimenti Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente alla sede INAIL presso la quale ha la propria posizione assicurativa gli stessi elementi già previsti per il distacco di dipendenti in paesi CEE e in particolare: qualifica professionale, data di partenza, mezzi con cui verrà compiuto il viaggio, periodo di probabile durata del distacco, impresa presso la quale il dipendente viene distaccato, natura del lavoro e località in cui dovrà essere eseguito. Tali elementi consentono all INAIL di conoscere la nuova situazione conseguente al distacco e quindi di verificare se ci si trova in presenza di una diversa lavorazione, nel qual caso è necessaria una riclassificazione del rischio. Se tale esigenza non si verifica i premi vengono pagati sulle retribuzioni effettive (con la sola eccezione del Liechtenstein la cui convenzione non prevede l assicurazione infortuni e malattie professionali). Prestazioni sanitarie

8 In caso di infortunio o malattia professionale durante il periodo di distacco il datore di lavoro deve notificare l evento all Istituto competente del Paese di lavoro, secondo la procedura in vigore in tale Paese, e il dipendente ha diritto alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni previste per i lavoratori del Paese estero. Le prestazioni sono erogate a cura dell Istituto competente del Paese di lavoro per conto del Servizio Sanitario Nazionale Italiano e previa presentazione dell attestazione rilasciata dalla USL o dal Ministero della Sanità. Prestazioni economiche Le prestazioni economiche sono pagate direttamente dall INAIL e anticipate, ove contrattualmente previsto, dal datore di lavoro che deve inoltre corrispondere, sempre se contrattualmente previsto, la relativa integrazione. Il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia di infortunio da presentare alla sede INAIL presso la quale è in corso la posizione assicurativa e all Autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è situato il primo luogo di fermata in territorio italiano. 3.3 TRASFERTA Anche nel caso di trasferte in Paesi convenzionati, ai dipendenti si applica integralmente la normativa italiana in materia di assicurazioni sociali, come se l attività si svolgesse in Italia. In particolare i datori di lavoro: non devono aprire una specifica posizione assicurativa ed i contributi continuano ad essere versati nella posizione già esistente; devono calcolare i contributi nelle misure previste per i dipendenti di pari qualifica che svolgano attività in Italia e sulle retribuzioni effettive (ex art. 12 Legge 153/69);

9 è opportuno peraltro, se la trasferta ha una durata significativa, che dotino i dipendenti ugualmente del certificato di distacco. Per gli aspetti inerenti l assistenza sanitaria e infortuni sul lavoro vale invece quanto detto per il caso di distacco in questo capitolo, al quale rinviamo. 3.4 TRASFERIMENTO In caso di trasferimento di dipendenti in Paesi non comunitari, anche se convenzionati, si applicano le forme di tutela amministrativa previste dalla Legge n. 398 di cui al successivo capitolo. In particolare la norma prevede la necessità di una specifica preventiva autorizzazione ministeriale per tutti i casi di assunzione per l estero o trasferimento all estero in Paesi extracomunitari, convenzionati o meno, di lavoratori italiani (nessun problema si pone, ovviamente, per i lavoratori che si muovono nell ambito dei Paesi comunitari stante il principio della libera circolazione vigente nella Comunità). La norma prevede inoltre, come specificheremo meglio trattando dei Paesi non convenzionati, che i contributi previdenziali, stabiliti in misura ridotta, sono da calcolarsi su una retribuzione convenzionale determinata annualmente con apposito decreto ministeriale. NOTA Tra i paesi convenzionati non sono stati ricompresi Austria, Norvegia, Svezia, in quanto, con l entrata in vigore dell Accordo sullo Spazio Economico Europeo, la regolamentazione CEE si è sostituita agli accordi bilaterali stipulati con tali paesi.

10 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Accordi e convenzioni bilaterali. DPR n. 618 DM Retribuzione convenzionale Circolare INPS n.1061 C.I./229 del Circolare INPS n.1065 del Circolare INPS n.90 del Circolare INPS n.87 del Circolare Ministero della Sanità n del Circolare Ministero della Sanità n /269 del

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