Informativa per i soci in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione
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- Clemente Pippi
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1 ANALISI PREVENTIVA SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUL PROFILO TEORICO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE Informativa per i soci in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 31 gennaio
2 Premessa Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione Ruolo e disponibilità degli amministratori Profili professionali e rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell Assemblea...8 2
3 Premessa Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine, in ottemperanza ed in conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche del 4 marzo 2008, dalla relativa Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 nonché, da ultimo, dalla Nota della Banca d Italia dell 11 gennaio 2012, al fine di identificare la composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo dei candidati alla carica di Consigliere. Nello specifico, la predetta Nota del 2012, recante Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, richiede la presenza negli organi di gestione e supervisione di soggetti: pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi connessi alle funzioni svolte; dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, al fine di consentire che ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; che dedichino tempo e risorse adeguate all incarico ricoperto. Le menzionate Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche e la predetta Nota applicativa implicano che il Consiglio di Amministrazione, assistito dal Comitato Nomine, definisca la propria composizione quali-quantitativa ottimale, anche alla luce delle specifiche caratteristiche della Banca. La finalità di tali disposizioni è di garantire la presenza negli organi di vertice di soggetti in grado di svolgere con efficacia il ruolo ad essi attribuito. In considerazione di quanto precede, ai fini della nomina (o cooptazione) dei consiglieri, il Consiglio deve: identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini (c.d. analisi preventiva); verificare successivamente - e precisamente nell ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza - la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina; avvalersi, nello svolgimento delle attività di analisi preventiva e di verifica successiva, del Comitato Nomine. In occasione della nomina da sottoporre all Assemblea, i risultati della presente analisi preventiva contenenti la composizione quali quantitativa ottimale è pertanto portata a conoscenza dei Soci del Banco Popolare affinché la scelta del candidato da presentare per la carica di Consigliere possa tenere conto delle professionalità richieste. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili al Banco Popolare - Società Cooperativa, capogruppo dell omonimo gruppo bancario. Il Presente documento aggiorna e sostituisce quello adottato dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione In via preliminare, si rileva che la composizione quantitativa adottata al momento dell incorporazione delle Banche del Territorio - confermata il 26 febbraio 2013 nel documento sottoposto all Assemblea dei soci chiamata ad integrare la composizione del Consiglio - è da considerarsi al momento ancora la scelta migliore, per le ragioni spiegate nel prosieguo. 3
4 Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nell ambito del processo di cooptazione di un nuovo consigliere, aveva ritenuto l occasione propizia per conseguire un ulteriore allineamento della propria composizione alle best practices internazionali in tema di presenza di specifici profili professionali indipendenti. Più specificamente, l Organo amministrativo, nella menzionata seduta del 26 febbraio 2013, sentito il Comitato Nomine, aveva confermato l opportunità di mantenere in tale fase invariato il numero complessivo dei consiglieri concentrando un primo intervento sul numero di amministratori manager (con una riduzione da quattro a tre) e riservandosi, invece, di procedere ad eventuali revisioni della composizione numerica complessiva dopo un adeguato periodo di assestamento della nuova organizzazione societaria. A tale riguardo, si evidenzia come la diminuzione del numero - da quattro a tre - degli amministratori manager abbia consentito di dare maggior peso relativo alla componente dei consiglieri indipendenti e rilievo a differenti competenze professionali. L ordinamento nazionale e sovranazionale e le fonti di autoregolamentazione attribuiscono infatti sempre maggior rilievo alle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità nonché dei sistemi di controllo interno, particolarmente per gli Istituti di credito, come il Banco Popolare, che hanno ottenuto la validazione dei modelli interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Il Consiglio aveva quindi condiviso l opportunità di rafforzare ulteriormente mediante la soluzione individuata le competenze professionali dello stesso organo collegiale sotto il profilo: (i) della materia contabile e finanziaria; (ii) delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità nonché dei sistemi di controllo interno; (iii) della regolamentazione della finanza. Ciò premesso, si evidenzia che, ai fini di una conferma dell attuale composizione quantitativa, assumono preminenza i seguenti elementi di valutazione: - la struttura proprietaria del Banco, caratterizzata da compagini di soci tra loro integrate in relazione alle aggregazioni tra Banche radicate nei territori di originario insediamento, manifesta tuttora l esigenza di attribuire ad esse adeguate forme di rappresentanza in Consiglio di Amministrazione, secondo criteri non dissimili da quelli individuati con le vigenti disposizioni statutarie, anche al fine di non alterare l equilibrio agli articolati meccanismi di governance definiti nel 2011; - la già significativa riduzione, a livello consolidato, del numero complessivo dei componenti gli organi sociali per effetto delle operazioni di fusione nella Capogruppo effettuate negli esercizi precedenti e delle ulteriori due, attualmente in corso, di incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. e di Banca Italease S.p.A. inducono a prorogare l orizzonte temporale di assestamento dell organizzazione societaria del Banco e dunque il termine entro il quale rivedere la composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione. 1.1 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. Essa non deve dunque risultare pletorica o, per converso, eccessivamente ridotta. Con riguardo alla composizione numerica, viene ribadita la valutazione di adeguatezza eseguita ex ante alla costituzione del Consiglio di Amministrazione che ha condotto alla fissazione da Statuto (art. 29.1) dell attuale numero di 24 componenti. 4
5 In particolare, la composizione quantitativa - comunque sostanzialmente in linea con la tradizione degli organi operanti nel credito cooperativo - va ritenuta adeguata anche alla luce del concorso di due fattori: (i) la presenza di un numero comunque adeguato (tre) di consiglieri manager e (ii) la struttura proprietaria del Banco, caratterizzata da compagini di soci tra loro integrate in relazione alle aggregazioni tra Banche radicate nei territori di originario insediamento, che rende ancora necessaria la salvaguardia di strette relazioni con la base territoriale, anche al fine di favorire le condizioni per la semplificazione della governance del Gruppo attraverso le iniziative in corso presso le società controllate. Quanto sopra tenuto conto sia dell obiettivo dell efficace presidio di tutti i rischi sia, sotto il profilo dell adeguatezza alle dimensioni e alla complessità dell assetto organizzativo (Disposizioni vigilanza in materia di organizzazione e di governo societario delle banche, par. 3 - Principi Generali) del Banco Popolare 1, dei seguenti elementi: (i) ampiezza dell estensione e dell articolazione territoriale sia della Rete commerciale del Gruppo sia della compagine dei soci; (ii) integrazione nella Capogruppo sia delle funzioni di direzione e coordinamento proprie di una holding, sia dell esercizio diretto dell attività di banca commerciale; (iii) compresenza, nel medesimo organo, della funzione di supervisione strategica e della funzione (collegiale) di gestione; (iv) compresenza, nel medesimo organo, di esponenti indipendenti o comunque senza incarichi operativi e di alcuni fra i principali executives del Gruppo; (v) necessità di assicurare adeguata rappresentatività in seno ad un unico organo delle diverse componenti locali della base sociale che, nel periodo precedente alla conclusione del processo di fusione per incorporazione nel Banco Popolare delle Banche del Territorio quali Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Lodi S.p.A. (comprese le controllate Banca Popolare di Crema S.p.A. e Banca Popolare di Cremona S.p.A.) e Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., erano espresse in seno ai Consigli di Amministrazione delle ex Banche del Territorio. 1.2 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca - fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 385/ tenendo in considerazione la natura di banca cooperativa a mutualità non prevalente del Banco Popolare e la sua vocazione al servizio delle imprese e dei territori di riferimento, di cui è espressione, nonché delle dimensioni e della specificità del settore in cui esso opera. Ciò premesso, ai fini dell identificazione della composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati, vengono delineati i profili teorici (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di Consigliere sulla scorta dei seguenti criteri: - rappresentatività e conoscenza dei territori di riferimento; - competenze diffuse e diversificate sotto i seguenti profili: competenze manageriali rappresentate da un numero adeguato di executives della Banca; professionalità diversificate in ambito giuridico, contabile, fiscale tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi, corporate governance, processi IT, organizzazione aziendale e risorse umane; - esperienze significative e consolidate di impresa e/o di banca; - numero congruo di consiglieri indipendenti; - equilibrio tra i generi (L. 120/2011). A) Rappresentatività e conoscenza dei territori di riferimento 1 Il Banco Popolare può essere considerata una banca ad elevato livello di complessità anche secondo i profili di complessità (dimensionale, operativa, organizzativa) indicati da Banca d Italia nella nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 in materia di organizzazione e governo societario; i profili individuati dall Organo di Vigilanza per definire il grado di complessità di una banca sono i seguenti: dimensione degli attivi; tipologia di attività svolta; struttura proprietaria; quotazione su mercati regolamentati; appartenenza ad un gruppo bancario; appartenenza ad un network operativo. 5
6 Ai fini dell adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, nell organo consiliare devono trovare espressione le attività economiche prevalenti nei territori di insediamento della Banca, in particolare di quelli di tradizionale radicamento storico delle banche fondatrici (Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero, Banca Popolare di Novara e Banca Popolare Italiana Banca Popolare di Lodi). In relazione a quanto sopra, in tema di composizione del Consiglio, il dettato statutario (art. 29.1) prevede quanto segue: - il Consiglio di Amministrazione è composto da 24 (ventiquattro) Consiglieri, di cui non meno di 3 (tre) e non più di 4 (quattro) sono scelti tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di Amministratore Delegato della Società o di società bancarie del Gruppo [di seguito anche gli amministratori dirigenti ]; - i restanti 16 (sedici) Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui sopra devono essere scelti come segue: 6 (sei) tra i soci residenti nelle provincie del Veneto e dell Emilia Romagna, diverse da Parma e Piacenza (l Area Storica Verona ); 6 (sei), di cui 1 (uno) residente nelle provincie di Lucca, Pisa o Livorno, tra i soci residenti nelle provincie della Lombardia, diverse da Pavia, della Toscana ed in quelle di Parma, Piacenza, Genova e La Spezia (l Area Storica Lodi ); 4 (quattro) tra i soci residenti nelle provincie del Piemonte, della Valle d Aosta, del Lazio, del Sud Italia, delle Isole ed in quelle di Pavia, Savona ed Imperia (l Area Storica Novara ); - i restanti Consiglieri sono scelti tra i soci della Società senza alcun vincolo di residenza; - il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari. In relazione a quanto sopra, si ritiene che i Consiglieri scelti tra quelli in rappresentanza delle Aree Storiche debbano assicurare adeguata conoscenza dei rispettivi territori di riferimento, in modo precipuo per i profili economici e sociali. Detta conoscenza può derivare da studi e ricerche di consolidata reputazione sui sistemi economici locali, dall esercizio di attività professionali che implichino l assidua collaborazione con il tessuto produttivo del territorio, dall esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese attive nel territorio di riferimento o presso enti, pubblici o privati, che abbiano fra le proprie finalità lo sviluppo economico di detti territori, l assistenza alle imprese, la rappresentanza di categorie economiche. B) Competenza ed esperienza In relazione alle competenze ritenute necessarie alla definizione della composizione qualitativa ottimale, viene richiesto che il Consiglio di Amministrazione esprima competenze diffuse e diversificate sotto i seguenti profili: (i) Competenze manageriali, rappresentate da executives della Banca ( amministratori dirigenti ), scelti, a norma di Statuto (art. 29.1, comma 1), tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che abbiano rivestito per più di 12 mesi la carica di Amministratore Delegato della Società o di società bancarie del Gruppo, tenuto conto che il ruolo richiede, oltre all apporto in termini di specifiche competenze tecniche, anche una visione operativa dettata dalla concreta esperienza. (ii) Competenze professionali - compresi gli amministratori dirigenti - che attestino adeguata conoscenza: 1. del business bancario; 2. delle dinamiche del sistema economico-finanziario, sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione a dirette esperienze imprenditoriali; 3. della materia contabile e finanziaria nonché delle politiche retributive ; 4. della materia fiscale tributaria; 5. della materia giuridica, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e Requisiti riferibili alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana del dicembre 2011 in relazione alle competenze del comitato controllo interno e rischi (in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi ) Inoltre, il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana del dicembre 2011 richiede che almeno un componente del Comitato Remunerazioni possieda una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. 6
7 dell intermediazione finanziaria; 6. delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità ** nonché dei sistemi di controllo interno; 7. della regolamentazione della finanza; 8. dei sistemi di corporate governance; 9. delle regole di governo e organizzazione dell ICT (Information and Communications Technology); 10. dell organizzazione aziendale e della gestione delle risorse umane. Le suddette competenze possono essere acquisite, a seconda dei casi, attraverso l esperienza pluriennale - auspicabilmente anche a livello internazionale - di esponente di imprese o l esercizio di attività imprenditoriali o professionali (con particolare riguardo alle professioni di dottore commercialista, notaio ed avvocato) o l attività universitaria ovvero l esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni. In tale contesto, viene ritenuto imprescindibile che una pluralità di esponenti diversi dagli amministratori dirigenti abbia maturato esperienze significative e consolidate nell esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo di banche o di imprese commerciali non bancarie oppure quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o alla funzione di internal audit o alla funzione di compliance o alla funzione di risk management presso società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati italiani. Inoltre, al fine di presidiare un modo completo tutte le aree di competenza sopra individuate, di agevolare la distribuzione degli incarichi nell ambito dei Comitati interni al Consiglio nonché di incrementare il grado di consapevolezza nell assunzione delle decisioni consiliari, si ritiene opportuno che per ciascuno dei predetti profili di competenza siano presenti più esponenti con comprovata esperienza. C) Numero congruo di consiglieri indipendenti In relazione ai requisiti di indipendenza, in conformità con l art dello Statuto, almeno 10 (dieci) Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e, tra i Consiglieri diversi da quelli scelti tra i principali dirigenti della Società o di società bancarie del Gruppo, almeno 3 (tre) sono in possesso dei requisiti d indipendenza stabiliti per i Sindaci dall art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; ciò, al fine di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. D) Equilibrio tra i generi In ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la parità di accesso agli organi di Amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e Delibera Consob n dell 8 febbraio 2012) e in conformità allo Statuto (artt e 56), in occasione dell'assemblea per l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 (primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all entrata in vigore della Legge), dovrà essere riservato al genere meno rappresentato, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori eletti, equivalente ad almeno 5 (cinque) componenti del Consiglio. 2. Ruolo e disponibilità degli amministratori Si richiede, altresì che ogni amministratore: - sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte; ** Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari del 30 marzo 2011 richiedono la presenza nel Comitato Remunerazioni, o, in alternativa, il supporto di esperti in tema di gestione del rischio, del capitale e della liquidità. 7
8 - sia dotato di autorevolezza adeguata al ruolo da ricoprire; - dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico tenuto conto anche degli eventuali incarichi assunti in seno a Comitati interni, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all ordine del giorno. 2 Le specifiche competenze e l autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all assunzione di decisioni conformi all interesse sociale. Con riguardo alla definizione del ruolo degli amministratori, si precisa che, ai sensi dell art. 29.1, comma 2, dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dagli amministratori dirigenti - cui è assegnata una funzione di contrappeso nei confronti dei componenti scelti tra gli executives della Banca anche a favore della dialettica interna - non possono ricevere deleghe né possono svolgere individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell impresa, fatta eccezione, nel caso dei componenti della Presidenza, per la loro partecipazione al Comitato Esecutivo. Quanto precede con la precisazione che, fermo restando il principio che inibisce anche in capo a detti componenti della Presidenza l attribuzione di deleghe e lo svolgimento individuale di funzioni attinenti alla gestione dell impresa, la connotazione di esecutività per essi - fatta eccezione per il Presidente, in quanto coincidente con quello del Consiglio di Amministrazione e avente un ruolo di coordinamento dell organo collegiale a fronte di pregnanti poteri dell Amministratore Delegato - è connessa alla prevista frequenza delle riunioni del Comitato e all oggetto delle relative delibere. Considerata, inoltre, l importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore del Banco Popolare, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale. 3. Profili professionali e rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell Assemblea L attuale Consiglio di Amministrazione è in scadenza con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 da parte dell Assemblea dei Soci, chiamata a nominare il nuovo organo per tre esercizi ( ). La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene con il voto di lista, secondo le modalità definite dallo Statuto in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. La scelta dei candidati da presentare deve tenere conto della composizione quali quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, così come definita nel presente documento. Si precisa che non è richiesto il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre). Si esprime inoltre la raccomandazione che per i candidati sia preventivamente verificata l insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare: 2 Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare - al fine di garantire un adeguata disponibilità degli amministratori, anche in termini temporali, per l espletamento del proprio incarico - ha disciplinato in apposito Regolamento interno i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori del Banco e delle altre Banche del Gruppo. Nello stesso documento viene altresì disciplinata la procedura da applicare nel caso di incarichi assunti oltre i limiti consentiti. Il Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare è disponibile sul sito internet aziendale ( nella sezione Corporate Governance. 8
9 - dall art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, che prescrive il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ; - dalla disciplina statutaria (art. 29.2) e autoregolamentare in materi di cumulo degli incarichi. Si rappresenta, infine, che, in applicazione delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, è opportuno che le proposte in ordine alle candidature alla carica di Consigliere di Amministrazione vengano corredate di curricula volti a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione con il presente documento. Ferma l osservanza delle disposizioni dell art dello Statuto, oltre che delle applicabili norme legislative e regolamentari, resta salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte da questo Consiglio. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 9
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