COMUNE DI ROVELLASCA Provincia di COMO

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1 COMUNE DI ROVELLASCA Provincia di COMO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI STORIA E CULTURA DELLA COMUNITA Regolamento 1

2 INDICE ART. 1 NATURA E OGGETTO ART. 2 FINALITA GENERALI ART. 3 ATTIVITA ART. 4 - PATRIMONIO E SEZIONI ART. 5 SERVIZI ALLA COMUNITA ED AI CITTADINI ART. 6 - DEPOSITO, PRESTITO, ACQUISTO DI BENI ART. 7 ORGANI DI INDIRIZZO E GESTIONE ART. 8 ATTIVITA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 2

3 ART. 1 NATURA E OGGETTO a) Il CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI STORIA E CULTURA DELLA COMUNITA di Rovellasca di seguito indicato semplicemente con il termine di Centro di Documentazione rappresenta L AZIONE che il Comune di Rovellasca intraprende per la riscoperta e la valorizzazione della storia locale, la tutela, la conservazione, la promozione e la trasmissione del patrimonio storicoculturale, monumentale, paesaggistico, economico-produttivo, etnografico della nostra comunità e del territorio, nelle sue manifestazioni materiali e immateriali. b) Il Centro di Documentazione non ha personalità giuridica propria ma rappresenta un servizio comunale a carattere permanente dichiarato di titolarità civica con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente all approvazione del presente Regolamento. Il Centro di Documentazione si avvale dell organizzazione e del supporto tecnico-amministrativo-economico comunale e della Biblioteca Comunale. c) Il Comune provvede al mantenimento, al funzionamento, alla crescita ed alla promozione del Centro di Documentazione nel rispetto delle leggi e in applicazione del presente Regolamento. L Amministrazione Comunale ha l onere di provvedere al mantenimento, al funzionamento, allo sviluppo, alla crescita ed alla promozione del Centro di Documentazione stanziando annualmente un importo adeguato alle necessità e secondo le disponibilità economiche comunali. Allo stesso modo, il Comune introita gli eventuali contributi che per gli stessi scopi possono essere concessi da Stato, Provincia, Regione, da enti, privati cittadini e sponsor. d) Il Centro di Documentazione è ubicato in una sede propria in locali appositamente destinati dall Amministrazione Comunale siti in via A. De Amicis n.1. ART. 2 FINALITA GENERALI Il Centro di Documentazione promuove la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dell identità della comunità e del territorio, al fine di contribuire alla crescita morale, culturale e civica dei cittadini. Le principali finalità del Centro di Documentazione sono così riassunte: - raccolta di libri, documenti, oggetti, opere, materiali vari, lasciti, donazioni e depositi di proprietà pubblica o privata; - promozione della partecipazione attiva della comunità (cittadini, associazioni, istituzioni, enti, fondazioni, aziende..) nell azione di raccolta, custodia e trasmissione dei valori e dei caratteri distintivi del territorio; 3

4 - promozione di momenti di scambio inter-generazionale e inter-culturale nell ottica dello scambio e della conoscenza reciproca tra nuovi e vecchi residenti; - promozione della tutela e della salvaguardia del paesaggio attraverso la realizzazione di progetti ed azioni volte alla sensibilizzazione della cittadinanza; - definizione di percorsi volti al recupero delle conoscenze tecniche e delle capacità manuali tradizionali e di un corretto rapporto fra consumo e rinnovamento delle risorse; - collaborazione con soggetti, istituzioni ed enti pubblici e privati con le medesime finalità ricercando il confronto e la collaborazione, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione della comunità e del territorio; - organizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; - collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti, attività educative e didattiche finalizzati alla promozione dei valori legati alla cultura e al patrimonio locale; - realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative inerenti la comunità ed il territorio; - valorizzazione e tutela di edifici, monumenti, arredi e strutture di pregio storico, architettonico, culturale, etnografico, anche attraverso il loro censimento e catalogazione, con l obiettivo di ricostruire i termini della vita passata attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali, abitudini di vita e di lavoro, produzioni locali, relazioni con l ambiente, tradizioni religiose, culturali, ricreative e gastronomiche. ART. 3 ATTIVITA a) Il Centro di Documentazione rappresenta un servizio permanente di ricerca, studio, conservazione e promozione del patrimonio rappresentato dalla storia e dalla cultura della comunità e del territorio nei loro aspetti materiali ed immateriali riguardanti anche l etnografia, i personaggi storici, le famiglie nobiliari, il mondo dell imprenditoria e delle attività produttive e commerciali, la cultura materiale, la vita quotidiana, individuale e comunitaria. b) A solo titolo indicativo, l attività del Centro di Documentazione può essere così riassunta: - catalogazione e conservazione del materiale posseduto e di quello detenuto a qualsiasi titolo con riscontro inventariale periodico e controllo periodico dell'allestimento; - riproduzione fotografica del materiale posseduto o detenuto e di qualsiasi oggetto o situazione esterni al Centro ma di interesse storico e monumentale; 4

5 - sostegno a programmi e iniziative che supportino i portatori delle tradizioni e della storia locale, la salvaguardia del patrimonio mobiliare e immobiliare di pregio storico-monumentale-artistico-paesaggistico; - pubblicazioni e cataloghi sulla storia, le collezioni, le attività del Centro; - realizzazione di progetti di didattica, di percorsi conoscitivi, di seminari divulgativi, nonché di azioni educative rivolte alla comunità; - realizzazione di attività di approfondimento conoscitivo e di promozione; - azioni di informazione, spazi di animazione culturale e promozione di eventi locali e territoriali; - progetti in rete con altri archivi e centri di documentazione ed altri soggetti operanti nello stesso ambito. c) Il Centro di Documentazione potrà definire specifiche intese di collaborazione con proprietari e gestori delle strutture private operanti nello stesso ambito. ART. 4 PATRIMONIO E SEZIONI a) Il patrimonio del Centro di Documentazione è costituito da libri, documenti, oggetti, opere, materiali vari, lasciti, donazioni e depositi di proprietà pubblica o privata elencati negli inventari del Centro opportunamente catalogati, schedati e conservati. b) Le principali sezioni in cui si articola il Centro di Documentazione sono: Sezione mobiliare e immobiliare Oggetti, materiali, edifici di pregio storico-artistico- paesaggistico o di valore etnografico. Sezione immagini Fotografie e cartoline storiche e contemporanee con soggetto i diversi ambiti di vita della comunità e della storia sociale, il patrimonio immobiliare e paesaggistico storico e monumentale. Sezione libri, testi, giornali, manoscritti Libri, testi, giornali, pubblicazioni, manoscritti, lettere e altro materiale riferiti a temi e ambiti con soggetto la sfera d interesse e d azione del Centro. Sezione video-cinematografica e della comunicazione Filmati documentari storici e contemporanei, videoregistrazioni, interviste, testimonianze visive e orali con soggetto la sfera d interesse e d azione del Centro. ART. 5 SERVIZI ALLA COMUNITA ED AI CITTADINI a) Il Centro di Documentazione si prefigge di offrire ai cittadini i seguenti servizi: - informazione e consultazione della documentazione disponibile; - visite guidate, anche in collaborazione con l associazionismo culturale locale; - servizi didattici ed educativi rivolti alla popolazione scolastica; 5

6 - organizzazione di attività espositive temporanee programmazione di eventi culturali, anche in collaborazione con altri soggetti; - realizzazione di pubblicazioni sui beni e sul contesto storico e territoriale di riferimento; - agevolazione delle politiche di promozione turistica e commerciale del territorio in collaborazione con altri soggetti. b) La documentazione e i materiali conservati nel Centro di Documentazione sono consultabili liberamente, con eccezione dei documenti relativi a situazioni puramente private delle persone. La ricerca su documenti che contengono "dati sensibili" relativi a persone fisiche - in particolare le anagrafiche, i censimenti, lo stato civile - è consentita nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e del D.Lgs. 281/1999 successive modifiche ed integrazioni. c) Per esigenze di sicurezza e di tutela della documentazione conservata, quanti sono ammessi alla consultazione dovranno depositare all ingresso borse, cartelle e avere la massima cura nella consultazione del materiale. Naturalmente è proibito scrivere sui documenti e provocarne lacerazioni. E fatto obbligo a tutti di riconsegnare il materiale nelle stesse condizioni in cui l hanno ricevuto. Coloro che non ottemperassero a dette disposizioni, dopo essere stati diffidati, possono essere allontanati dal Centro e, nei casi più gravi, esclusi definitivamente dall'accesso e denunciati all'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali. E' consentita la fotocopiatura quando la stessa non comprometta la conservazione del materiale. La fotocopiatura è subordinata al pagamento del costo di riproduzione, così come determinato dalla Giunta Comunale ed è a carico del richiedente. d) Studenti e ricercatori che si avvalgono del Centro di Documentazione si impegnano a depositare in Archivio una copia della tesi di laurea o di altre eventuali pubblicazioni che entreranno a far parte del patrimonio del Centro medesimo. e) Gli utenti hanno accesso al Centro unicamente in presenza del personale addetto e in orari indicati (v. art. 5, g). Per tutto quanto attiene alle modalità di conservazione delle chiavi, di controllo e ispezione del sistema di allarme, delle procedure di attivazione/disattivazione del sistema di allarme e procedure di emergenza, si farà riferimento alle norme d uso già previste per gli altri edifici e servizi comunali. f) Gli orari di apertura saranno stabiliti dal Responsabile del Servizio Istruzione e Cultura, tenendo dovuto conto delle modalità di utenza e delle diverse tipologie di fruizione. Sono altresì previste visite guidate su prenotazione. ART. 6 - DEPOSITO, PRESTITO, ACQUISTO DI BENI a) Ogni opera ed ogni oggetto che entrano definitivamente per acquisto, per dono, per legato o per ogni altra causa nel patrimonio nel Centro di Documentazione sono registrati, con i principali dati di riconoscimento nel registro generale di entrata. 6

7 b) Gli inventari sono tenuti aggiornati. Gli inventari così costituiti saranno trasmessi in copia all ufficio competente del Comune, al quale il Centro dovrà comunicare volta per volta le variazioni avvenute. c) Le norme suindicate per gli inventari e i cataloghi delle raccolte valgono anche per le registrazioni relative alle opere e agli oggetti ricevuti in deposito, che saranno registrati nell inventario dei depositi e saranno contrassegnati con una numerazione propria diversa da quella degli oggetti di proprietà del Centro. Per quanto concerne il deposito di beni, il depositante ne conserva la proprietà, ma non potrà ritirarli se non al termine concordato. Il Comune ha verso il depositante i soli obblighi e diritti stabiliti dal Codice Civile per il deposito volontario. d) Per quanto riguarda il prestito di cose che fanno parte delle raccolte del Centro a mostre o manifestazioni sia in Italia che all estero, il Comune può concedere con gli eventuali superiori consensi. Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura ed a carico dell ente richiedente per il valore che sarà stato stabilito dal Conservatore competente. ART. 7 ORGANI DI INDIRIZZO E GESTIONE a) L organo di indirizzo del Centro di Documentazione è rappresentato dalla Giunta Comunale a cui compete la definizione di programmi e obiettivi da raggiungere con l individuazione delle corrispondenti risorse necessarie: umane, finanziarie e strumentali. b) La gestione operativa del Centro di Documentazione è affidata ad un Comitato di Gestione nominato dalla Giunta e così composto: - Assessore o Consigliere incaricato dal Sindaco, che lo presiede; - fino ad un massimo di 5 membri rappresentanti delle Associazioni culturali in attività e con sede in Rovellasca; - dal Responsabile del Settore Istruzione e Cultura o da altro dipendente dell Ente incaricato da detto Responsabile, senza diritto di voto. c) Nella sua prima seduta, il Comitato di Gestione nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Comitato dura in carica quanto il mandato amministrativo del Sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato di Gestione. Alle riunioni del Comitato di Gestione possono partecipare i membri della Giunta Comunale. d) In nome e per conto del Comitato di Gestione, i relativi membri, su incarico del Presidente e del Responsabile del Settore Istruzione e Cultura, sono autorizzati a compiere tutte le attività connesse alle finalità del Centro di Documentazione. e) Il Comitato di Gestione, a titolo esemplificativo, esercita le seguenti principali funzioni: - propositiva e consultiva in ordine alla definizione del programma di attività del Centro; 7

8 - di verifica sull'attuazione degli stessi programmi e sull'applicazione del presente Regolamento; - di collegamento con la comunità locale, le altre istituzioni ed associazioni locali, gli enti aventi competenza negli ambiti del Centro e ogni altro soggetto ritenuto necessario. In particolare il Comitato di Gestione, prima della redazione del Bilancio comunale di previsione di ogni anno, presenta alla Giunta Comunale una propria relazione con le proposte per la redazione del Programma del Centro e le risultanze delle verifiche precedentemente richiamate. f) Il Comitato di Gestione si riunisce in sessione ordinaria almeno ogni tre mesi e in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo del suoi membri. La convocazione dei suoi componenti deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o 24 ore prima in caso urgenza. La convocazione può essere effettuata anche via . Ogni riunione del Comitato di Gestione è valida quando sia presente la metà più uno dei membri in carica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti con voto deliberativo. Le sedute della Commissione sono pubbliche ed il relativo avviso deve essere affisso all'albo pretorio comunale e nel Centro. Le funzioni di Segretario sono espletate dal Responsabile del Settore Istruzione e Cultura o da altro dipendente dell Ente incaricato da detto Responsabile che ha anche il compito di redigere il verbale di ogni riunione firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario a cui spetta il compito di deposito agli atti del Comune. I verbali delle riunioni devono indicare i punti principali della discussione. ART. 8 ATTIVITA DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI a) La gestione del Centro di Documentazione può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di volontari singoli regolarmente iscritti agli albi comunali ed associati. Nel caso di associazioni, è necessaria la sottoscrizione di specifiche convenzioni e/o lettere di intesa, previamente approvate dalla Giunta Comunale, disciplinanti il rapporto di collaborazione. b) Il Centro di Documentazione si prefigge la costante partecipazione nella sua attività della cittadinanza ricorrendo a tavoli di lavoro, i gruppi di ricercaazione, forum. c) Possono essere inquadrate nelle predette forme di collaborazione anche gli operatori del Servizio Volontario Civile e i lavoratori socialmente utili, ove presenti. Viene altresì prevista la possibilità di usufruire, nel ruolo di educatori, guide e operatori specializzati, studenti anche ospitati in forme di stage, in base alle convenzioni tirocini con le Università. 8

9 ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI a) Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, il funzionamento del Centro di Documentazione è disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali, dai regolamenti del Comune, dalle norme di legge vigenti in materia e dal Codice Civile. 9

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