COMUNE DI ASSO (Provincia di Como)

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1 COMUNE DI ASSO (Provincia di Como) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 Cos'è l'imu L'Imu è l'imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare: l'ici - Imposta comunale sugli immobili; l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati. Chi paga Sono soggetti passivi dell'imu: Il proprietario di immobili (case, negozi, capannoni industriali, fabbricati rurali, terreni fabbricabili); Il titolare di diritti reali di godimento quali il diritto di usufrutto, uso, diritto di superficie e di enfiteusi,, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l abitazione di famiglia ed il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio); L'utilizzatore di immobili sulla base della stipula di un contratto di locazione finanziaria (leasing); Il concessionario di beni demaniali. Non devono pagare l I.M.U. gli inquilini. Quando e come si paga Con Decreto Legge 21/05/2013, categorie di immobili: n. 54, è stata disposta la sospensione del versamento IMU per le seguenti a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per abitazione principale si intende l immobile iscritto o che deve essere iscritto in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell abitazione principale, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all unità ad uso abitativo; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative ediliizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dasll Azienda Lombarda per l Edilizia Residenziale (A.L.E.R.); c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cuia ll art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto Legge , n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge , n. 214 e successive modificazioni. La sospensione del versamento I.M.U. è accordata per consentire la riforma dell imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In caso di mancata riforma entro il , continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il termine per il versamento della prima rata I.M.U. per gli immobili di cui sopra è differito sin d ora al Il versamento deve essere effettuato utilizzando il mod. F24 (in posta, in banca o per via telematica). Il codice identificativo del Comune di Asso è: A476. Per i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, e per tutte le altre tipologie di immobili (ad esempio seconda casa, secondo box, seconda cantina, seconda tettoia, negozi e botteghe, immobili ad uso produttivo, uffici, aree fabbricabili, ecc) entro l 17/06/2013 occorrerà effettuare il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di Asso per l anno 2012, e dunque sulla base dello 0,50% per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e dello 0,85% per tutte le altre tipologie di immobili.

2 Il versamento della seconda rata sarà eseguito entro il a saldo dell imposta dovuta per l intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito istituzionale alla data del SOPPRESSIONE DELLA RISERVA A FAVORE DELLO STATO L art. 1, comma 380, della Legge , n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha soppresso la riserva di gettito I.M.U. a favore dello Stato, fatta eccezione per il gettito I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita, banche, assicurazioni) che: è riservato allo Stato fino alla quota dello 0,76%; Spetta al Comune la differenza dallo 0,76% (aliquota ordinaria) allo 0,85% (aliquota deliberata dal Comune di Asso) Pertanto, per gli immobili diversi da quelli del gruppo D, l I.M.U. è dovuta esclusivamente al Comune. I codici tributo sono i seguenti: CAUSALE VERSAMENTO IMU CODICE COMUNE CODICE STATO Abitazione principale e pertinenze (da utilizzare per le abitazioni di cat. A/1, A/8, e 3912 A/9 e pertinenze ) Aree fabbricabili 3916 Altri fabbricati 3918 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24. (es. euro 39,4 per immobili ad uso produttivo - quota Comune, ed euro 39,4 per immobili ad uso produttivo - quota Stato, si arrotondano entrambi a 39 euro). L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui. Base imponibile Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota. FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati. Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro (1.000 x 1,05 x 160 = ). I moltiplicatori da applicare sono: CATEGORIA CATASTALE A (Esclusi A/10) 160 A/10 80 B 140 C/1 55 C/2 160 C/3 140 C/4 140 C/5 140 C/6 160 C/7 160 D (Esclusi D/5) D/5 80 Moltiplicatore IMU 60 (65 da 01/01/2013) o La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata oltre che presso l Agenzia del Territorio anche sul sito istituzionale del Comune di Asso ( nella sezione Uffici/Tributi/Servizi tributi/ potete trovare il link all Agenzia del Territorio

3 dove, con il Vostro codice fiscale e con i dati relativi alla SEZIONE URBANA (es: ASS (x Asso), PAG (x Frazioni alte), SCA (x Scarenna) del FOGLIO, PARTICELLA, SUBALTERNO (ricavabili anche dal rogito), potete ottenere la Rendita catastale vigente. TERRENI AGRICOLI: i terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani ( il Comune di Asso ne fa parte) sono esenti dal versamento dell imposta. AREE FABBRICABILI: In assenza di dichiarazioni, atti di compravendita ecc., il valore venale delle aree fabbricabili, è determinato in base ai seguenti criteri: o Indice di edificabilità effettivo del terreno; o Destinazione d uso consentita; o Prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I valori, in base alla zona urbanistica in cui ricade l area, sono riportati nella tabella che segue: ZONA URBANISTICA VALORE MINIMO VALORE MASSIMO A - VILLE E PARCHI 30,00 40,00 B - COMPLETAMENTO 90,00 130,00 C - ESTENSIVE 80,00 120,00 D - COMMERCIALI 100,00 150,00 D ARTIGIANALI - PRODUTTIVE 100,00 150,00 B C - EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE 30,00 40,00 LEGENDA: A - VILLE E PARCHI: Sono le aree non pertinenziali caratterizzate da piantumazione pregiata e di alto fusto; B - COMPLETAMENTO: Sono le aree non pertinenziali, caratterizzate da una capacità maggiore di mc. 1,00 per ogni mq. di terreno, poste in prossimità delle zone residenziali centrali e di completamento; C - ESTENSIVE: Sono le aree residenziali inedificate di nuova espansione, in zone esterne al vecchio nucleo ed alle zone di completamento; D - COMMERCIALI: Sono le aree aventi specifica destinazione commerciale e/o utilizzate per attività commerciale; D - ARTIGIANALI PRODUTTIVE: Sono le aree aventi specifica destinazione produttiva (artigianale ed industriale) e/o utilizzate per attività produttive; B C - EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE: Sono le aree interne ed esterne al centro edificato, destinate all edilizia economica popolare nel vigente strumento urbanistico. Si precisa che: a. L art. 5 d.lgs. 504/92 comma 5 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. b. Pertanto se nel corso dell anno si sono verificate modifiche, cessioni, acquisizioni che hanno portato alla determinazione di un diverso valore dell area fabbricabile, da quello puramente indicativo della tabella, sarà quest ultimo a determinare la base imponibile su cui determinare l imposta comunale sugli immobili. c. In caso di edificazione dell area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione certificata ai sensi di legge ovvero se antecedente sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell area, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera. d. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull area di risulta, oppure in caso di interventi di recupero effettuato ai sensi dell articolo 27, comma 1, lettere c) d) ed f) della Legge Regionale n. 12/2005, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione certificata ai sensi di legge ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell articolo 12, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera.

4 Abitazione principale e detrazioni (da utilizzare per le abitazioni A/1, A/8 e A/9 e pertinenze) Abitazione principale Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. o Ne consegue che:sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica) o viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica o l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale. Pertinenze Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale. Detrazioni o Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ( o Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 o La detrazione di 200 euro, esclusa la maggiorazione per i figli, si applica anche: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Casi particolari Anziani o disabili in ricovero permanente All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è applicata, come previsto dal comma 7 dall'articolo 10 del regolamento comunale, l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale. Immobili posseduti da soggetti AIRE L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all AIRE, a condizione che la stessa non risulti locata sono soggetti all''aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale. Per chi non può utilizzare il mod. F24 per il versamento, si vedano le modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali circolare 3/DF del 18/07/2012. Coniugi separati/divorziati Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell'immobile. Successioni Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze. Gli eredi non sono soggetti all'imposta. Immobili rurali o se accatastati: sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 0,85% o, se abitazioni principali, dello 0,5%; esenti da imposta se ad uso strumentale; o se non accatastati: i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere censiti al catasto fabbricati entro il 30/11/2012. E' previsto il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2012.

5 Immobili di interesse storico-artistico Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%. Immobili inagibili o inabitabili Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (scaricabile dal sito del Comune di Asso nella sezione Tributi / Modulistica tributi ). Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il Comune di Asso ha disciplinato la materia come specificato dall art. 11 del Regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria I.M.U. Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o interventi di recupero effettuati ai sensi dell articolo 27, comma 1, lettere c) d) ed f) della Legge Regionale n. 12/2005, fino al momento di ultimazione dei lavori certificata ai sensi di legge o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati ai sensi dell articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della Legge Regionale n. 12/2005, l'imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato. Come si calcola Determinata la base imponibile l imposta si calcola applicando alla stessa l aliquota prevista per il tipo di immobile. L imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell anno (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni). L'IMU si calcola come segue: BASE IMPONIBILE = RENDITA CATASTALE 5% MOLTIPLICATORE IMU Vedi tabella Base imponibile IMPOSTA DOVUTA = BASE IMPONIBILE ALIQUOTA /100 PERCENTUALE DI POSSESSO MESI DI POSSESSO /12 - SOMMA PAGATA IN ACCONTO Se l imposta riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue: DETRAZIONE SPETTANTE = DETRAZIONE + MAGGIORAZIONE PER OGNI FIGLIO / NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L ABITAZIONE MESI DI UTILIZZO / 12 E possibile eseguire il calcolo IMU collegandosi al sito del Comune di Asso Banner CALCOLO IMU E STAMPA MOD. F24.

6 Ravvedimento operoso I contribuenti che non hanno pagato l'imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (attualmente al 2,5%). Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro: quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; trenta giorni, con la sanzione del 3%; oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75%. Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento". Dichiarazione Imu (variazioni nel possesso) La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, con l utilizzo del modello approvato con apposito decreto ministeriale (scaricabile dal sito del Comune di Asso ( nella sezione Tributi / Modulistica tributi. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2013, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno La dichiarazione IMU non va presentata nell ipotesi di acquisti, vendite oppure per ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all articolo 3-bis del d.lgs , n. 463 (cosiddetto adempimento unico ). Le vecchie dichiarazioni presentate ai fini ICI restano valide ai fini IMU, sempre che siano compatibili con la nuova disciplina. Per maggiori informazioni: Comune di Asso- Ufficio Tributi Tel: Fax: anagrafe@comune.asso.co.it Sito internet:

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