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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C (2002) 785 Oggetto: Aiuto di stato n. N 105/2001 Italia (Lombardia) Aiuti a favore di aziende agricole che rientrano nelle aree regionali protette Decisione regionale n del Signor Ministro, La Commissione desidera informare l'italia che, dopo aver preso in esame le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto di cui in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni sull'aiuto in questione, essendo esso compatibile con il trattato CE. Nel prendere tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: 1. PROCEDIMENTO Con lettera del 1 febbraio 2001, protocollata il 2 febbraio 2001, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura di cui sopra in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 23 luglio 2001, protocollata il 24 luglio 2001, con lettera del 23 novembre 2001, protocollata il 27 novembre 2001 e con lettera del 1 marzo 2002, protocollata il 4 marzo DESCRIZIONE 2.1. Titolo Aiuti a favore di aziende agricole che rientrano nelle aree regionali protette Stanziamento Per i primi tre anni: circa (ITL ). S.E.On. Silvio BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri ad interim P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 2.3. Durata Non determinata. 2.4 Misura A) Misure di coordinamento, informazione, orientamento e assistenza tecnica, promozione attuate direttamente dagli enti gestori (allegato alla decisione notificata, punto 1.1.) In questo contesto possono essere finanziate spese relative a: personale, consulenza, formazione, test, stampa di documenti, supporto informatico e banche dati cartografiche. B) Misure da finanziare con premi (allegato alla decisione notificata, punto 2.1.) Misura 2.1.1) interventi per la salvaguardia della fauna selvatica a) impegni agroambientali per la coltivazione di colture a perdere Intensità dell'aiuto 450 /ettaro/anno b) investimenti per ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle aziende agricole 2.1.2) recupero di colture tradizionali e del paesaggio a) recupero di limonaie, castagneti da frutto, oliveti, ecc. b) recupero di prati stabili c) mantenimento delle marcite d) miglioramento del paesaggio (recupero di siepi, fontanili, elementi del paesaggio, ecc.) e) riduzione dell'impatto ambientale 2.1.3) interventi di forestazione o riqualificazione ambientale il 50% dei costi ammissibili per le zone svantaggiate e il 40% per le altre zone il 50% nelle aree montane e il 40% in pianura fino ad un massimo di 900 /ettaro oppure il 100% dei costi ammissibili per le colture a perdere 240 /ettaro fino a 330 /ettaro per uso a perdere dei prati stabili 600 /ettaro oppure, nel caso di cumulo con il PSR un contributo supplementare di 360 /ettaro fino ad un massimo di 450 /impresa il 75% dei costi ammissibili fino ad un massimo di /anno 2.1.4) regolazione delle attrezzature meccaniche il 50% dei costi ammissibili per le zone svantaggiate e il 40% per le altre zone 2.1.5) programmi di informatizzazione aziendale il 50% dei costi ammissibili per le aree svantaggiate 1 e il 40% per le altre aree C) Misure da attuare con convenzioni o contratti con gli agricoltori (allegato alla decisione notificata, punto 2.2.) 1) interventi in aree di proprietà dei beneficiari (aiuti fino al 50% se si tratta di interventi che producono reddito); 2) Servizi svolti per conto dei parchi. 1 Cfr. definizione di zone svantaggiate contenuta nell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/99. 2

3 2.5 Beneficiari Enti gestori di parchi e aziende agricole situati in aree protette. Anche i privati che non esercitano un'attività economica possono beneficiare di questo finanziamento se il terreno rientra in un'area protetta. In tal caso le superfici non sono utilizzate per la produzione e gli interventi hanno una funzione puramente ambientale. 3. VALUTAZIONE a) Sussistenza di un aiuto Affinché possa essere applicato l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le misure devono offrire un beneficio economico ad un'impresa che non lo avrebbe ricevuto nel normale svolgimento della propria attività, l'aiuto deve essere concesso a talune imprese, il beneficio deve essere concesso da uno Stato membro o attraverso le risorse dello stato e l'aiuto deve incidere in modo riscontrabile sul commercio tra Stati membri. A prima vista queste condizioni sono soddisfatte. Alla luce di quanto fin qui illustrato, sollevando il settore agricolo da costi di cui normalmente si fa carico, le misure di cui sopra offrono a questo settore vantaggi economici in grado di influire sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri dato l'intenso commercio transfrontaliero dei raccolti (nel 1999 le produzioni cerealicole in Lombardia hanno rappresentato l'11% di tutta la produzione italiana). b) Compatibilità dell'aiuto Si dovrebbe pertanto valutare se possa essere concessa una deroga al principio generale dell'incompatibilità dell'aiuto di stato in virtù dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data la natura dell'aiuto in questione, sembra che l'unica deroga applicabile sia quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 3.b) 1 Misure di coordinamento, informazione, orientamento e assistenza tecnica, promozione attuate direttamente dagli enti gestori (allegato alla decisione notificata, punto 1.1.) Nel valutare tali aiuti, la Commissione applica il punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo 2 (in appresso "gli orientamenti"). 3 b) 1 a) Spese ammissibili - Conformemente al punto 14 degli orientamenti, l'aiuto di stato può essere concesso in questa azione per il finanziamento delle seguenti attività: istruzione e formazione; fornitura di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, onorari di consulenti, organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni, e altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi. 2 GU C 28 dell' , rettifica GU C 232 del

4 Nella misura in questione, le spese ammissibili rientrano in quelle ammissibili di cui al punto 14.La totalità dell'aiuto tecnico al settore dell'agriturismo sarà concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 10 del ). Le attività promozionali consentite devono essere di carattere generale. L'analisi, cui fa riferimento l'aiuto notificato, riguarda la valutazione dei parametri del suolo per definire la soglia di vulnerabilità ed è pertanto rigorosamente funzionale alla fornitura di assistenza tecnica. In nessun caso tale analisi riguarda i controlli di routine o quelli obbligatori. I progetti pilota e dimostrativi sono attuati in tempi brevi e su superfici limitate dei beneficiari interessati. 3 b) 1 b) Condizioni per la concessione dell'aiuto Conformemente al punto 14 degli orientamenti comunitari: - In principio, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. - L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente azione non può superare i EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. Nella misura in esame, l'aiuto è attuato dagli enti gestori, enti pubblici costituiti da enti locali (come comuni, province e/o consorzi di tali enti). Per loro natura, questi enti non limitano la prestazione di servizi a categorie specifiche. Le autorità italiane hanno assicurato di non finanziare, nell'ambito di questa misura, alcun costo gestionale/amministrativo, connesso all'esecuzione delle attività di routine. Solamente costi supplementari derivanti dalle attività di cui sopra sono ammissibili nella presente misura. Gli enti gestori possono stabilire le condizioni di ammissibilità. Tuttavia, tali condizioni non modificano in alcun caso le condizioni o i criteri notificati e riguardano esclusivamente gli aspetti tecnici legati all'attuazione della misura (ad es., tra le condizioni di ammissibilità: essere agricoltore a titolo principale, e tra le priorità: talune superfici possono essere privilegiate per le loro condizioni specifiche, ecc.). Tutte le nuove condizioni e i nuovi impegni imposti dagli enti gestori devono essere compatibili e coerenti con quelli stabiliti nel piano regionale di sviluppo rurale. L'importo globale degli aiuti erogato nell'ambito della presente azione non può superare per beneficiario per periodo di tre anni; per beneficiario si intende il fruitore dei servizi. 4

5 Per il suddetto motivo, si può concludere che la misura soddisfa tutti i requisiti di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. 3 b) 2 Misure da finanziare con premi (allegato alla decisione notificata, punto 2.1.) Per la valutazione di tali aiuti, la Commissione applica il punto 5.3 "Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale", punto 4.1 per gli investimenti connessi alla produzione e il punto "Conservazione dei paesaggi tradizionali" degli orientamenti comunitari. 3) 2 a) Aiuti per il settore agroambientale - Coerenza con il piano di sviluppo rurale - Ai sensi del punto 1.6 degli orientamenti comunitari, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di stato e i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. Nel caso del finanziamento in questione, le autorità italiane hanno assicurato che: - non si andrà ad aggiungere ad altri regimi di aiuto, tranne per la misura (mantenimento delle marcite 3, vedi oltre). Alcune delle misure del presente regime di aiuto hanno il loro equivalente nell'aiuto n. N 584/2001, attualmente in esame presso i servizi della Commissione, e nel piano di sviluppo rurale. Laddove vi sia più di una possibilità di contributo per la stessa tipologia di misura, i beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente la loro scelta. La Regione ha istituito un meccanismo di controllo avanzato, che consente un controllo puntuale dei tipi di intervento e del contributo globale ammissibile per gli aiuti a livello delle particelle catastali; - in caso di cumulo di diversi aiuti per la stessa tipologia di intervento, i requisiti/le modalità per l'esecuzione di impegni agroambientali (tranne nei casi debitamente giustificati, vedi oltre) sono quelli stabiliti nel PSR; - sussistono coerenza e complementarità con le misure del piano di sviluppo rurale. Alcune delle misure finanziate nel presente regime hanno una misura corrispondente nel piano di sviluppo rurale: 3 La marcita è una pratica colturale mediante irrigazione del prato stabile ad una temperatura costante in modo da consentire un taglio del foraggio durante l'inverno. Il mantenimento di tale pratica, secondo le autorità italiane, possiede una funzione importante da un punto di vista tanto ambientale quanto storico. 5

6 Misura del presente regime Misura corrispondente nel PSR 2.1.1) a) impegni agroambientali per la coltivazione di colture a nessuna misura corrispondente perdere: 2.1.1) b) investimenti per ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle aziende agricole nessuna misura corrispondente 2.1.2) a) recupero di limonaie, castagneti da frutto, oliveti, ecc. b) recupero di prati stabili c) mantenimento delle marcite d) miglioramento del paesaggio (recupero di siepi, fontanili, elementi del paesaggio, ecc.) e) riduzione dell'impatto ambientale a) rimboschimento con specie autoctone b) controllo e contenimento delle specie invadenti Misura 2.9 a) solamente per castagneti da frutto 2.6 azione azione azione 4 nessuna misura corrispondente c) rimboschimento con piante a rapido accrescimento - quando la misura corrisponde ad una misura del PSR, i requisiti/criteri ivi stabiliti sono applicabili (con alcune eccezioni illustrate in dettaglio e motivate più oltre). La principale differenza nei requisiti, stando alla dichiarazione delle autorità italiane, riguarda la misura della particella catastale (nel presente caso sono ammissibili anche le piccole particelle inferiori a 1 ettaro) e l'ubicazione esclusiva degli interventi del presente regime nei parchi/aree naturali. 3 b) 2 b) Condizioni per la concessione dell'aiuto Conformemente al punto 5.3 degli orientamenti comunitari: - l'articolo 51 del regolamento sullo sviluppo rurale vieta gli aiuti di stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni di cui al capo VI del titolo II del regolamento succitato. Nel caso in esame, le autorità hanno dimostrato che sono rispettati tutti i requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24 e 51 del regolamento n. 1257/99 e agli articoli da 12 a 20 del regolamento d'attuazione n. 1750/99 e successive modifiche, nonché al punto 5.3 degli orientamenti. - Ai sensi dell'articolo 51, possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Lo Stato membro deve comprovare, in tal caso, che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale e dal regolamento d'attuazione e fornire una giustificazione per l'erogazione di pagamenti supplementari, tra cui la distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, sempreché i costi supplementari derivino dall'impegno assunto e la necessità di fornire un incentivo. Nel calcolo del livello annuo del sostegno si può tenere conto anche del costo degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento degli impegni

7 Nel caso specifico, la soglia dell'aiuto di cui all'articolo 24 del regolamento sullo sviluppo rurale è superato solo nella misura c) mantenimento delle marcite. In questa misura, l'aiuto supplementare è giustificato, stando alle autorità, dagli impegni aggiuntivi sottoscritti dagli agricoltori. Gli agricoltori, in realtà, sono obbligati nell'ambito della presente misura a sommergere i campi anche durante il periodo invernale (mentre ciò non avviene nel PSR). I costi supplementari per cui è prevista una compensazione sono legati a tale impegno aggiuntivo e ammontano ad un massimo di 360 all'anno. L'aiuto cumulato totale non può superare i 600 /anno/ettaro. La misura b) investimenti per ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle aziende agricole riguarda gli investimenti non remunerativi che non comportino aumenti del valore e della redditività dell'azienda (ad esempio la costruzione di reti di protezione), ai sensi dell'articolo 24 del regolamento 1257/99 e del punto degli orientamenti comunitari. Gli aiuti sono rigorosamente connessi ai costi sostenuti dagli agricoltori per l'adempimento degli impegni. - Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento sullo sviluppo rurale, gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di cinque anni. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di tali impegni sull'ambiente. Gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole. Impegni agroambientali Nel caso in questione, quando le misure hanno misure equivalenti nel PSR e sono applicate conformemente a criteri e metodi identici, gli impegni vanno oltre l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, come risulta nel contesto del PSR. Per la misura a) la coltivazione di colture a perdere in superfici strategiche abbandonate lungo i fiumi offre un riparo alla fauna selvatica. Questa misura intende essere puramente ambientale in quanto mira a proteggere la fauna selvatica tutelando l'ambiente e senza scopi produttivi. Il divieto di utilizzare prodotti chimici quali diserbanti e fertilizzanti oltrepassa le normali buone pratiche agricole. La misura b) intende ridurre l'uccisione incontrollata di animali selvatici e riguarda investimenti piccoli e non produttivi (quali recinzioni che consentono il passaggio della fauna selvatica). La misura c) mantenimento delle marcite riguarda impegni aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal PSR (come specificato più oltre). Durata - Ai sensi del punto degli orientamenti comunitari, in casi debitamente giustificati possono essere concesse deroghe rispetto alla durata minima di tali impegni. In tal caso, lo Stato membro deve fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo dell'aiuto proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti. 7

8 Nella fattispecie, la misura a) coltivazione di colture a perdere riguarda un impegno agroambientale di durata triennale. Le autorità italiane hanno giustificato la più breve durata del presente impegno rispetto alla durata minima di cinque anni prescritta dal PSR, indicando che una delle finalità della misura è nutrire la fauna selvatica e che le necessità in tal senso possono cambiare nel periodo di attuazione della misura. Una più breve durata consentirebbe pertanto una maggiore flessibilità nel valutare tale necessità. Le autorità italiane, tuttavia, hanno assicurato che gli effetti ambientali assoluti della misura sono ottenibili nel periodo indicato. L'importo degli aiuti erogati (entro i limiti sanciti dall'articolo 24 del regolamento sullo sviluppo rurale) è calcolato in funzione dei costi supplementari delle colture 4, oltre ad un incentivo del 20%, calcolato in base ai costi supplementari della coltivazione delle colture. In ogni caso, il premio reale è correlato ai costi reali sostenuti dagli agricoltori, oltre ad un incentivo del 20%, fino ad un massimo di 450 /anno/ettaro. La minore durata non incide sul calcolo dei costi, che avviene su base annuale e riflette i costi di impianto e l'incentivo. 3 b) 2 b) Aiuti agli investimenti - Condizioni per la concessione dell'aiuto Gli aiuti erogati nel quadro della misura e) riduzione dell'impatto ambientale possono considerarsi aiuti agli investimenti, concessi secondo le condizioni di cui al punto degli orientamenti comunitari. Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio i fabbricati agricoli, la Commissione autorizza aiuti fino al 60% delle spese ammissibili, portato al 75% nelle zone svantaggiate 5, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda (cfr. lettera delle autorità italiane dell' , protocollata il ). Per i fattori non produttivi (come le recinzioni in legno adatte alla fauna selvatica), il sostegno può giungere al 100% dei costi ammissibili. Tali fattori devono essere mantenuti per almeno cinque anni. Nel caso della misura a) recupero di limonaie, castagneti da frutto, oliveti, ecc. gli aiuti sono concessi per le colture a perdere come per la misura 2.9 a) del piano di sviluppo rurale (con la differenza che il PSR riguarda solo i castagneti da frutto). Il recupero di queste colture tradizionali è inteso sostanzialmente alla conservazione delle varietà vegetali autoctone aventi un impatto limitato e preponderantemente locale sul mercato. Tuttavia, qualora il recupero sortisca un effetto economico di maggiore entità (ad es., per la misura del terreno, l'ubicazione della particella catastale, i collegamenti viari, ecc.), gli aiuti sono concessi sotto forma di aiuti agli investimenti alle condizioni stabilite al punto 4.1 degli orientamenti comunitari, segnatamente la redditività dell'azienda, il possesso di competenze e conoscenze professionali adeguate dell'agricoltore, il rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e l'intensità dell'aiuto (40 o 50% nelle zone svantaggiate secondo la definizione di cui all'articolo 17 del regolamento sullo sviluppo rurale). Riguardo agli sbocchi di mercato, per gran parte delle colture si rimanda al piano di sviluppo rurale; per le limonaie, gli interventi non hanno una finalità produttiva, dati gli elevati costi gestionali e di mantenimento di tali coltivazioni nella 4 I costi supplementari sono calcolati su base annuale in riferimento a due varietà di cereali. I valori sono gli stessi del PSR. 5 Come definito nell'articolo 17 del regolamento sullo sviluppo rurale. 8

9 zona, mentre per i castagneti da frutto, la Regione ha dimostrato l'esistenza di sbocchi di mercato 6. Nel caso di colture a perdere, in cui l'interesse in gioco è la conservazione del paesaggio e la conservazione del patrimonio genetico, gli aiuti possono ammontare al 100% dei costi, alle condizioni di cui al punto degli orientamenti comunitari riguardo ad investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (ad es., recupero di limonaie, strutture per la tutela della produzione di limonaie, che costituisce una produzione economicamente non redditizia). Con lettera del 23 luglio 2001, protocollata il 24 luglio 2001, le autorità italiane hanno soppresso la misura 2.1.4) regolazione delle attrezzature meccaniche dalla notifica. Misura 2.1.5) programmi di informatizzazione aziendale Gli aiuti sono erogati alle condizioni di cui al punto 4.1, segnatamente: - il massimale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 %, o al 50% nelle zone svantaggiate, come disposto all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale; - il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende agricole di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive aziendali e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; - non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati (in riferimento al piano di sviluppo rurale); - il massimale delle spese ammissibili per il finanziamento non può superare il limite per l'investimento totale ammissibile per il finanziamento fissato dallo Stato membro, in conformità all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale. Per il suddetto motivo, si può concludere che la misura in questione soddisfa tutti i requisiti di cui ai punti 5.3, 4.1 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. Riguardo alla misura interventi di forestazione o riqualificazione ambientale, la Commissione ha tradizionalmente seguito un orientamento favorevole alle misure in materia di forestazione per via dei vantaggi sociali (funzione ricreativa per il pubblico), degli effetti ecologici positivi e della valorizzazione delle foreste e dei prodotti generati da tali misure. Di conseguenza, è una pratica stabilita della Commissione in questo settore considerare compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato 7, gli aiuti di stato per la tutela, 6 Lo studio presentato dalla Regione mostra che il valore della produzione di castagne in Lombardia è stato di 1,6 miliardi di lire nel Esiste una forte domanda di questo prodotto da parte di consumatori, industria di trasformazione e esportatori. 7 cfr. Aiuti di stato N 286/98 Spagna; NN 11/98, N 752/96, N 660/96, N 750/96, N 646/96 tutti relativi alla Germania; N 153/96 Portogallo. 9

10 il miglioramento, lo sviluppo e il mantenimento delle aree boschive fino al 100% dei costi delle misure. L'aiuto previsto dalla presente misura può pertanto essere considerato compatibile con le norme per gli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 87. paragrafo 3, lettera c), del trattato. 3b) 3 Misure da attuare con convenzioni o contratti con gli agricoltori (allegato alla decisione notificata, punto 2.2.) Queste misure corrispondono a quelle del punto 2.1 (segnatamente i punti 2.1.1, lettera a), 2.1.2, lettere a), b), c) e d) e 2.1, lettere a), b) e c)) della presente notifica e ad alcune misure del PSR e saranno attuate secondo i criteri/requisiti ivi stabiliti ed alle stesse intensità di aiuto. L'unica differenza riguarda la procedura di attuazione (mediante convenzioni) applicabile alle aree di proprietà dei beneficiari o per conto del parco. Le autorità italiane hanno assicurato che i fornitori dei servizi saranno selezionati mediante la procedura di appalto pubblico e, in ogni caso, conformemente al principio della trasparenza e della non discriminazione. Le altre attività ammissibili sono: - creazione di aree didattiche/ricreative. Si tratta di un'attività che non rappresenta un reddito supplementare per gli agricoltori che non possono applicare alcuna tariffa per la visita di tali aree. I beneficiari non possono ricevere altri finanziamenti pubblici per le stesse attività. - coltivazione di piante e piantine per conto del parco; l'attività non costituisce un reddito supplementare, ma solo una compensazione per i costi di impianto. In realtà, le piante e il materiale necessario all'impianto sono utilizzati essenzialmente nel parco per la forestazione e non saranno in alcun caso venduti; - progetti pilota su scala ridotta (ad esempio: promozione di nuove tecniche sostenibili e di progetti di ricerca su scala ridotta). Per questi progetti, non si può superare la soglia massima di per beneficiario per un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. Il contributo rappresenta il compenso per i servizi forniti ed è pertanto correlato ai costi dei servizi o delle opere. Le convenzioni sono redatte ai sensi della legge italiana e le condizioni ivi contenute sono di natura prettamente tecnica. Riguardo a tutte le misure dell'aiuto in questione, non sarà concesso alcun finanziamento per un'opera già iniziata o per attività già avviate prima che la domanda di finanziamento sia stata debitamente presentata e approvata con un atto giuridicamente vincolante da parte dell'autorità competente interessata. 4. CONCLUSIONI Sulla base delle precedenti considerazioni, le misure in questioni possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto agevola lo sviluppo di talune aree senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità italiane di attivare un meccanismo di controllo avanzato per evitare un sovrapporsi di misure e una sovraccompensazione dell'aiuto, in particolare considerando che alcune misure del 10

11 finanziamento in questione corrispondono a misure contenute nel piano di sviluppo rurale e in un altro regime di aiuto pubblico. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione della legislazione agricola Ufficio L 130-5/120 B-1049 Bruxelles (fax (+322) ). Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 11

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