Banca del Tempo Istituzione e Regolamento
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1 Banca del Tempo Istituzione e Regolamento Articolo 1) Istituzione e scopi È istituita presso l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia (nel seguito, l Ordine ) la Banca del Tempo (nel seguito, anche, la Banca ) - a beneficio degli Iscritti all Ordine medesimo, che versino in una situazione di temporanea difficoltà come descritta infra nel presente Regolamento, o di loro familiari. La Banca consiste in un Servizio reso da Colleghi/e, iscritti/e all Ordine da almeno tre anni, i quali sono iscritti in un apposito elenco (nel seguito, l Elenco ) tenuto presso la sede dell Ordine e mettono a disposizione la propria professionalità e le proprie competenze in stretta conformità allo scopo della Banca stessa, di seguito specificato, e all alto profilo etico che la informa Scopo della Banca del Tempo è: - affiancare o sostituire temporaneamente Colleghi/e che - dovendo far fronte a gravi ragioni di salute, proprie e/o dei propri familiari, o a causa di altre oggettive gravi difficoltà - incontrino impedimento o serio disagio nello svolgimento del proprio lavoro professionale; - sostenere i familiari, nel caso di decesso del/la Collega o di sua temporanea infermità/incapacità, al fine di preservare il suo lavoro professionale sino al passaggio di consegne al/ai professionista/i subentrante/i, o sino alla ripresa dell attività lavorativa da parte del Collega temporaneamente impossibilitato. Articolo 2) Condizioni e modalità di accesso A mero titolo esemplificativo, costituiscono situazioni al verificarsi delle quali il professionista o i suoi familiari o chi per esso, possono richiedere l intervento della Banca, la maternità, la malattia, e tutte le casistiche previste dall articolo 15 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 17 dicembre 2015 e quelle di seguito elencate: a) improvvisa e grave malattia del/la Collega e/o dei componenti della famiglia anagrafica e/o dei parenti e affini entro il 2 grado; b) decesso di una delle persone nominate al punto a); c) situazioni che comportano un impegno particolare del/la Collega nella cura o nell assistenza delle persone nominate al punto a); d) particolari patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, e/o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici delle persone nominate al punto a); e) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; f) particolari patologie dell infanzia e dell età evolutiva aventi le caratteristiche sopra menzionate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. 1
2 2.2. I soggetti che effettuano le richieste di cui ai successivi punti 2.3., 2.4. e 2.5. del presente articolo (nel seguito, anche, ciascuno, il Richiedente ) possono rivolgersi alla Banca del Tempo, al fine sia individuato dalla commissione di cui al successivo articolo 5) (nel seguito, la Commissione ), tra coloro che vi hanno aderito, uno o più Colleghi/e, a seconda delle necessità, disposti a rendere tale Servizio Il/La Collega, in temporanea difficoltà, dovrà inoltrare una richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio dell Ordine, presso la sede dell Ordine, indicando specificatamente l ambito professionale per il quale richiede l intervento dei professionisti aderenti all iniziativa Banca del Tempo, nonché la durata del periodo durante il quale presume di avvalersi del relativo Servizio Qualora, a causa dell evento, il/la Collega fosse temporaneamente infermo/incapace, la richiesta potrà essere inoltrata dal coniuge, da familiare o da altra persona, quale soggetto a ciò autorizzato, che lo/a stesso/a Collega abbia eventualmente indicato, a mezzo di comunicazione preventiva scritta al Presidente del Consiglio dell Ordine La richiesta potrà essere effettuata anche da parte degli eredi di Colleghi deceduti per il periodo che va dal momento del decesso fino al momento di passaggio di consegne ai gestori futuri dello Studio o delle pratiche; periodo che non potrà avere durata comunque superiore a 3 mesi, salvo deroghe decise dalla Commissione per particolari esigenze, valutabili caso per caso. Articolo 3) Iscrizione nell Elenco della Banca del Tempo L Elenco della Banca del Tempo contiene i nominativi di Colleghi/e iscritti/e all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia da almeno tre anni che, aderendo alla Banca stessa, mettono la propria professionalità a disposizione per la realizzazione del Servizio con lo scopo previsto dall articolo La richiesta di adesione dovrà avvenire a mezzo di istanze scritte da far pervenire alla Segreteria dell Ordine e i/le Colleghi/e aspiranti dovranno specificare, rispetto al Servizio, l ambito professionale dell attività che sono disponibili a prestare (a esempio: tenuta della contabilità, redazione di dichiarazioni fiscali, consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso tributario, consulenze tecniche) I nominativi dei Colleghi/e aspiranti, ove non assoggettati a procedimenti disciplinari in corso o passati (se conclusi, questi ultimi, con l irrogazione di sanzioni), saranno sottoposti all esame della Commissione L iscrizione nell Elenco sarà subordinata al nulla osta del nominativo da parte della Commissione e, quindi, deliberata dal Consiglio dell Ordine L Elenco sarà periodicamente aggiornato e conservato presso la sede dell Ordine e potrà essere visionato dagli aderenti solo su motivata richiesta scritta. 2
3 Articolo 4) Revoca, cancellazione ed esclusione dall Elenco della Banca del Tempo L iscritto/a nell Elenco può, in ogni momento, revocare la propria disponibilità, richiedendo, mediante comunicazione scritta, la cancellazione del proprio nominativo. È fatto salvo, in tal caso, l obbligo dell iscritto di portare a compimento l esecuzione delle attività previste dai contratti stipulati ai sensi del successivo articolo 7) e la cancellazione dall Elenco avrà effetto dalla ultimazione delle attività medesime che l iscritto dovrà comunicare per iscritto alla Commissione Il/La Collega iscritto/a il/la quale, con i suoi atti o comportamenti, sia venuto meno ai doveri etici imposti dalle finalità della Banca del Tempo verrà escluso dall Elenco, su segnalazione della Commissione, in forza di delibera del Consiglio dell Ordine, previa verifica della corrispondenza dell attività prestata con quella concordata e della conformità al presente Regolamento Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, all interessato. Il/La Collega così escluso/a, sarà passibile di segnalazione, per il proprio comportamento, al Consiglio di Disciplina dell Ordine di Venezia Il/La Collega iscritto/a nell Elenco nei cui confronti sia aperto un procedimento disciplinare viene escluso dall Elenco, su segnalazione della Commissione, con delibera del Consiglio dell Ordine. Potrà essere riammesso, proponendo nuova richiesta, ove il procedimento si sia concluso senza l irrogazione di sanzioni. Articolo 5) Commissione Banca del Tempo È istituita apposita Commissione Banca del Tempo con competenza sulla iscrizione nell Elenco, sull accoglimento della richiesta del Richiedente, nonché sul monitoraggio dell iniziativa nel suo complesso, come meglio specificato nel seguito Detta Commissione sarà formata da n.ro tre componenti, nominati dal Consiglio dell Ordine e scelti fra i componenti lo stesso Consiglio La Commissione sarà rinnovata a ogni rinnovo del Consiglio dell Ordine. Articolo 6) Competenze e compiti della Commissione Banca del Tempo La Commissione valuterà la meritevolezza della richiesta del Richiedente e potrà concordare con lo stesso eventuali modifiche alla richiesta La valutazione della Commissione avrà ad oggetto, in particolare, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all articolo 2.1., del presente Regolamento e ciò allo scopo di impedire che la Banca del Tempo possa essere utilizzata per finalità diverse da quelle per le quali è stata concepita; 3
4 potrà, a tal fine, essere richiesta dalla Commissione idonea documentazione comprovante la situazione che ne legittima il ricorso La Commissione, valutate le esigenze specifiche contenute nella richiesta del Richiedente e il grado di esperienza necessaria per espletare al meglio le funzioni richieste, provvederà a nominare il/la professionista, tra gli iscritti nell Elenco, che affiancherà o sostituirà il/la Collega in difficoltà. Il Richiedente potrà eventualmente segnalare un candidato o una rosa di candidati che, se disponibili e iscritti nell Elenco, potranno essere scelti dalla Commissione e dalla stessa nominati per l espletamento delle funzioni richieste La scelta dei candidati per le diverse richieste dovrà essere, per quanto possibile, variata e non ripetitiva La Commissione deve procedere alla nomina del/la/i professionista/i nel termine di un mese dalla data di presentazione della richiesta del Richiedente. Al fine di garantire tempestività di intervento, in casi di particolare urgenza, il termine potrà essere ridotto a quindici giorni Qualora il Professionista Incaricato - definito dal successivo articolo 7), nel corso di esecuzione di uno o più contratti di cui al successivo articolo 7) - sia escluso dall Elenco, per effetto di quanto previsto dai precedenti articoli 4.2. e 4.4., la Commissione, sentito il Richiedente, si attiverà (ove ciò sia possibile) per la sua sostituzione. Articolo 7) Regolamentazione contrattuale ed economica del rapporto Il rapporto tra il Richiedente e il/la/i professionista/i nominato/a/i dalla Commissione (nel seguito, per semplicità, il Professionista Incaricato), viene regolato da apposito contratto (nel seguito, il Contratto ) il cui schema è predisposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio dell Ordine Il Richiedente, il quale si avvalga dei servizi professionali del Professionista Incaricato, dovrà corrispondere allo stesso un compenso per l attività svolta, così come determinato nel Contratto sottoscritto dalle parti Il Professionista Incaricato è direttamente responsabile per il lavoro svolto in forza del Contratto e risponderà con la propria polizza RC professionale; l eventuale premio integrativo per l estensione della garanzia, sarà a carico del Richiedente Il Professionista Incaricato dovrà svolgere la propria attività preferibilmente presso lo Studio del/la Collega che temporaneamente affianca o sostituisce o che è deceduto; dovrà lasciare nella disponibilità del Richiedente files, documenti di lavoro e ogni altro strumento che abbia utilizzato nello svolgimento della propria attività; ciò anche al fine di garantire al/la Collega che temporaneamente affianca o sostituisce la continuazione dei lavori iniziati o proseguiti in sua assenza. 4
5 Articolo 8) Obbligo di non sottrazione di clientela Il Professionista Incaricato - nel rispetto del principio di assistenza reciproca, contemplato dall articolo 15 del Codice Deontologico - si obbliga specificamente a non intraprendere, né direttamente, né indirettamente, alcuna attività idonea a sottrarre la clientela al/la Collega che ha temporaneamente affiancato/sostituito Il Professionista Incaricato che violi il suddetto obbligo e dovere etico è passibile di segnalazione, a fini disciplinari, al Consiglio di Disciplina dell Ordine di Venezia. Articolo 9) Perfezionamento. La procedura si perfezionerà con la sottoscrizione del Contratto tra le parti. Articolo 10) Monitoraggio Ogni anno dovrà essere compilato, a cura della Commissione, un modello meramente statistico, riassuntivo dell andamento della Banca del tempo Di tali risultati, meramente statistici, verrà dato conto agli Iscritti all Ordine di Venezia in sede di Assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo dell anno precedente. 5
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