Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Marche Centro Ancona Servizio Idrico Integrato

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1 Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Marche Centro Ancona Servizio Idrico Integrato Relazione di accompagnamento illustrativa della metodologia applicata nell Ato 2 Marche Centro Ancona delle Delibere ARERA 665/2017/R/IDR in materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI) e 897/2017/R/idr in materia di bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) 1

2 Sommario 1 Premessa Applicazione della Delibera 665/2017/R/IDR nell ATO 2 Marche Centro Ancona Applicazione della Delibera 897/2017/R/IDR nell ATO 2 Marche Centro Ancona Sintesi..38 2

3 1 Premessa La presente relazione di accompagnamento è illustrativa : - della metodologia applicata per definire la nuova struttura dei corrispettivi da applicare all utenza e viene trasmessa alla Autorità ai sensi dell Articolo 3 della Delibera 665/2017/R/IDR unitamente all atto di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi; - le modalità applicative nell Ato 2 Marche Centro Ancona del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati. Con la Delibera 665/2017/R/IDR (Delibera 665 o TICSI), l Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA) ha approvato i criteri per la definizione dell articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli Enti di governo dell ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali, con l obiettivo di portare a compimento il processo di omogeneizzazione e razionalizzazione su scala nazionale della struttura dei corrispettivi. L ambito del provvedimento è relativo all articolazione tariffaria per l utenza domestica, per gli usi diversi dal domestico e alla tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. L ARERA ha stabilito un applicazione graduale a decorrere dal 1 gennaio 2018 della nuova disciplina del TICSI, ossia: - entro il 30 giugno 2018 l Ente di governo dell ambito deve dare comunicazione all Autorità della nuova articolazione tariffaria elaborata, con procedura partecipata dal gestore; - fino all adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell Ente di governo dell ambito il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell anno 2018 sulla base dell articolazione tariffaria vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; - successivamente all adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell Ente di governo dell ambito il gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell anno 2018 sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata ed in ogni caso, garantendo che, almeno nell ultimo ciclo di fatturazione dell annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata dall Ente di governo dell ambito. La eventuale differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell articolazione tariffaria vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) ed i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata dall Ente di governo dell ambito, saranno oggetto di conguaglio. La procedura di approvazione dei corrispettivi prevede che entro il 30 giugno 2018, l Ente di governo dell ambito: - riclassifica le tipologie di utenza; - definisce, in particolare, l articolazione tariffaria applicata all utenza domestica residente, utilizzando, ai fini dell individuazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, il criterio pro capite; - definisce i nuovi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura; - verifica il rispetto dei vincoli volti a disciplinare gli effetti della riforma sui ricavi del gestore; 3

4 - adotta con proprio atto deliberativo di approvazione la struttura dei corrispettivi da applicare, a decorrere dal 1 gennaio 2018, agli utenti del servizio idrico integrato; - comunica all Autorità la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo: i. l atto di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi; ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate. La Delibera 665 definisce le seguenti tipologie d uso: a) uso domestico, nell ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente, ulteriori sottotipologie fino ad un massimo di due; b) uso industriale; c) uso artigianale e commerciale; d) uso agricolo e zootecnico; e) uso pubblico non disalimentabile; f) uso pubblico disalimentabile; g) altri usi a cui ricondurre tipologie di utenze non domestiche che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate. Con riferimento all articolazione tariffaria, la Delibera 665/2017/R/IDR prevede: - una quota variabile, che risulti relativamente al servizio di acquedotto, articolata per fasce di consumo e per i servizi di fognatura e depurazione proporzionale al consumo ma non modulata per fasce; - una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione). La Delibera 665/2017/R/IDR prevede, con riferimento all utenza domestica residente che a decorrere dal 1 gennaio 2018 per la determinazione della quota variabile relativa al servizio di acquedotto venga introdotto un criterio pro capite, in funzione dell effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente. Qualora non si disponga nell immediato di tutte le informazioni necessarie (che dovranno essere comunque acquisite entro il 1 gennaio 2022), il provvedimento prevede sia applicato un criterio pro capite di tipo standard considerando un utenza domestica residente tipo di tre componenti. Per tutti gli utenti con usi diversi dal domestico è definita una articolazione tariffaria analoga a quella prevista per gli utenti domestici, con l esclusione delle agevolazioni per la fascia di consumo relativa ai primi mc consumati. Per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, si prevede una struttura trinomia della formula di riferimento, uniforme per ATO, costituita da una quota fissa, una quota variabile modulata sulla base di quattro inquinanti individuati come principali, una quota di capacità determinata sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti nella documentazione relativa alla autorizzazione allo scarico. Da ultimo, la Delibera 665/2017/R/IDR introduce talune disposizioni di qualità contrattuale e di misura d utenza ad integrazione della disciplina già prevista dalla Delibera 655/2015/R/IDR 4

5 (RQSII) e dalla Delibera 218/2016/R/IDR (TIMSII), con particolare riferimento alle problematiche correlate alle utenze aggregate (casistiche con utenze domestiche e non domestiche). Con la Delibera 897/2017/R/IDR (Delibera 897 o TIBSI) l ARERA ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l introduzione di regole uniformi per l intero territorio nazionale, l istituzione di un bonus sociale idrico con le modalità previste nel Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI), allegato alla Delibera 897. Il TIBSI disciplina tutti gli aspetti applicativi del bonus sociale idrico: soggetti beneficiari, modalità di verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per formulare la richiesta. Il TIBSI disciplina inoltre le modalità per la quantificazione del bonus sociale idrico calcolato da ogni gestore in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, riconoscendo la natura pro capite dello stesso bonus, applicando alla quantità essenziale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata a livello nazionale in 50 litri/abitante/giorno) la tariffa agevolata, applicata dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti, secondo i criteri definiti dal TICSI. Viene, inoltre, riconosciuta la facoltà per gli Enti di governo dell ambito competenti per il relativo territorio di introdurre o confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti. Al fine di compensare la spesa sostenuta dall utente domestico beneficiario del bonus, il TIBSI disciplina le modalità di copertura tariffaria. L applicazione delle disposizioni in materia di bonus sociale idrico sull intero territorio nazionale è prevista a partire dal 1 gennaio

6 2 Applicazione della Delibera 665/2017/R/IDR nell Ato 2 Marche Centro Ancona La struttura tariffaria attualmente applicata alla utenza dell Ato 2 Marche Centro Ancona è illustrata nel vigente Regolamento del SII e prevede i seguenti usi: uso domestico residente: uso a scopo potabile e igienico dei privati (famiglie) solo per l abitazione principale; uso domestico residente (tariffa sociale): uso a scopo potabile e igienico dei privati (famiglie) che versano in particolari condizioni socio/economiche; solo per l abitazione principale; uso domestico non residente: uso a scopo potabile e igienico dei privati (anche famiglie) che non possiedono la residenza nell abitazione; uso promiscuo: uso misto costituito dalla combinazione di una o più unità domestiche residenti e non, e una o più unità non domestiche; uso agricolo: uso a scopo di servizio di case o insediamenti finalizzati alle attività agricole. E richiesta l iscrizione alla Camera di Commercio come agricoltore; uso allevamento: uso a scopo di servizio di case o insediamenti finalizzati alle attività di allevamento bestiame. E richiesta l iscrizione alla Camera di Commercio come allevatore; uso cantiere: uso finalizzato al servizio dei cantieri edili, i quali sono tenuti a presentare la concessione edilizia; usi diversi non domestici: uso a scopo commerciale, artigianale, produttivo, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti e tutti gli altri usi non classificabili in altri usi esistenti; uso grandi utenti: uso a scopo produttivo, di trasformazione e di lavorazione di beni e prodotti con un consumo annuo maggiore di mc; uso FF.SS.: uso attribuibile a tutte le utenze delle Ferrovie (FF.SS.); uso acqua calda condominiale e/o uso parti comuni condominiali: uso attribuibile ai condomini in presenza di riscaldamento centralizzato e/o per uso per parti comuni di più unità abitative o condominiali; uso circhi e spettacoli viaggianti: uso temporaneo attribuito ai circhi e agli spettacoli viaggianti in genere; uso comunale: gli impianti idrici per uso comunale sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse a una collettività cittadina. Sono pertanto considerati impianti d uso comunale quelli a servizio di edifici comunali destinati a pubblici servizi (fatta eccezione per le piscine) e gestiti direttamente dal Comune stesso; rientrano in questo uso anche le fontane pubbliche purché la richiesta di fornitura sia intestata al Comune e lo stesso ne svolga direttamente la gestione; impianti antincendio pubblici: sono tutti gli impianti antincendio dei Comuni che a loro volta si ripartiscono in: - con contatore, - senza contatore, - idranti, impianti antincendio privati: sono tutti gli impianti antincendio intestati a persone, ditte o società diverse dai Comuni, si ripartiscono in: - con contatore, - senza contatore, - idranti, uso piscine comunali: uso attribuibile alle piscine comunali. La struttura dei corrispettivi attualmente applicata per l anno 2018 alla utenza dell Ato 2 Marche Centro Ancona è illustrata nel prospetto che segue. 6

7 TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (decorrenza 01/01/2018) (le tariffe sono espresse in /mc) Tariffe acqua potabile (quota variabile) USO DOMESTICO RESIDENTE L'ampiezza delle fasce varia in base alle unità abitative da 0 a 60 mc/anno 0,7217 da 61 a 120 mc/anno 1,1184 da 121 a 180 mc/anno 1,4826 oltre 180 mc/anno 1,9639 USO DOMESTICO RESIDENTE (1) (Tariffa Sociale) L'ampiezza delle fasce varia in base alle unità abitative da 0 a 60 mc/anno 0,3609 da 61 a 120 mc/anno 0,5592 da 121 a 180 mc/anno 0,7413 oltre 180 mc/anno 0,9820 USO DOMESTICO NON RESIDENTE (2) fascia unica 2,9733 USO PROMISCUO (domestico + altri usi) L'ampiezza delle fasce è fissa a prescindere dalle unità abitative da 0 a 100 mc/anno 0,7487 USI DIVERSI NON DOMESTICO da 101 a 1200 mc/anno 1,4308 oltre 1200 mc/anno 1,8909 L'ampiezza delle fasce è fissa a prescindere dalle unità abitative. È prevista l'applicazione di un minimo garantito, per il servizio acqua potabile, pari a 25 mc/anno da 0 a 100 mc/anno 1,5016 da 101 a 400 mc/anno 1,9171 da 401 a 1200 mc/anno 2,2714 oltre 1200 mc/anno 2,7320 USO AGRICOLO L'ampiezza delle fasce è fissa a prescindere dalle unità abitative da 0 a 100 mc/anno 1,1147 USO ALLEVAMENTO oltre 100 mc/anno 1,5686 7

8 fascia unica 1,1221 USO CANTIERE fascia unica 2, con contatore PRIVATO - con contatore COMUNALE - senza contatore e/o idrante USO BOCCHE ANTINCENDIO fascia unica 3,1905 corrispettivo fisso pari a ( /anno) 128,69 fascia unica 0,0086 corrispettivo fisso pari a ( /anno) 128,69 corrispettivo fisso pari a ( /anno) 180,96 USO COMUNALE fascia unica 0,0086 USO PISCINE COMUNALI fascia unica 0,5362 USO GRANDI CLIENTI - F.F. S.S. fascia unica 2,2830 USO ACQUA CALDA E/O PARTI COMUNI COND. fascia unica 1,5328 USO CIRCHI/SPETTACOLI VIAGGIANTI fascia unica 2,4478 Tariffe acqua potabile (quota fissa) Da applicare a tutte le unità abitative e in base al consumo /anno da 0 a mc anno 29,49 da a mc anno 58,98 da a mc anno 117,96 oltre mc anno 235,92 (1) (2) Uso domestico residente (Tariffa sociale) gli importi della quota fissa vanno ridotti al 50% Uso domestico non residente l'importo della quota fissa è pari a 44,24 Tariffa fognatura (3) 0,2452 Tariffa depurazione (3) 0,5717 Componente vincolata (4) 0,5553 8

9 Componenti di perequazione: Componente UI1 (5) 0,0040 Componente UI2 (6) 0,0090 Componente UI3 (7) 0,0050 (3) La tariffa di fognatura e depurazione si applica su tutto il consumo relativo a tutti gli usi ad eccezione: - uso cantiere è esente per l'intero consumo - bocche antincendio private sono esenti dal pagamento per i primi 100 mc di consumo annuo Per le sole utenze produttive per le quali la tariffa calcolata con la formula di riferimento di cui all'allegato 3C del Regolamento del SII risulti inferiore alla tariffa degli scarichi domestici, si applica: - il 100% della tariffa vigente per i primi mc/anno; - il 75% della tariffa vigente per la quota parte dei volumi compresi fra e mc/anno; - il 50% della tariffa vigente per i volumi oltre i mc/anno. (Riferimento Delibera di A.C. n. 09 del 03/06/2008) (4) La componente vincolata della tariffa di depurazione è relativa all'anno Tariffa in vigore dal 01/01/2018 (5) La componente tariffaria UI1 è istituita dalla ARERA con delibera 529/2013 del 21 Novembre 2013, art. 2,1, è applicata a tutti gli utenti come maggiorazione alle tariffe sia al servizio di acquedotto, che di fognatura che di depurazione, tale tariffa è istituita per la perequazione delle agevolazioni tariffarie applicate agli utenti del servizio idrico integrato ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici. - Tariffa in vigore dal 01/01/2016 non soggetta a conguaglio per verifica ARERA ed è aggiornata ogni sei mesi. (6) La componente tariffaria UI2 è istituita dalla ARERA con delibera 918/2017 del 27 Dicembre 2017, art. 9.5, è applicata a tutti gli utenti come maggiorazione alle tariffe sia al servizio di acquedotto, che di fognatura che di depurazione, tale tariffa è istituita per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. - Tariffa in vigore dal 01/01/2018 non soggetta a conguaglio per verifica ARERA ed è aggiornata ogni sei mesi. (7) La componente tariffaria UI3 è istituita dalla ARERA con delibera 897/2017 del 21 Dicembre 2017, art. 9.1, è applicata a tutti gli utenti come maggiorazione alle tariffe del servizio di acquedotto, tale tariffa è istituita per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico. - Tariffa in vigore dal 01/01/2018 non soggetta a conguaglio per verifica ARERA ed è aggiornata ogni anno. Nei paragrafi che seguono viene illustrata la metodologia utilizzata per definire la nuova struttura dei corrispettivi da applicare all utenza sulla base dei criteri stabiliti dalla Delibera 665/2017/R/IDR. La illustrazione seguirà il medesimo ordine adottato dalla delibera: - articolazione tariffaria per l utenza domestica; - articolazione tariffaria per l utenza non domestica; - tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali. In linea generale sono state assunte ipotesi finalizzate a limitare gli scostamenti rispetto alla attuale struttura dei corrispettivi, laddove questa non fosse incompatibile con i principi della Delibera 665/2017/R/IDR. 9

10 Tutte le valutazioni illustrate nella presente relazione sono state effettuate sulla base dei dati sui volumi fatturati distribuiti per le diverse fasce e per i diversi usi, forniti dal gestore e relativi all anno ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L UTENZA DOMESTICA Si illustra preliminarmente quale è stata la riclassificazione adottata delle tipologie di utenze domestiche, ossia come sono state ricondotte le diverse tipologie di utenze domestiche alle categorie di cui all Articolo 3 dell Allegato A. Attualmente la vigente articolazione tariffaria prevede le seguenti tipologie di utenze domestiche: Attuali tipologie utenze domestiche Uso domestico residente Uso domestico residente - tariffa sociale Uso domestico non residente Uso promiscuo Uso acqua calda e/o parti condominiali Uso domestico residente (con unità>1) Uso domestico non residente (con unità>1) La Delibera 665 prevede che con riferimento all utenza domestica, l Ente di governo dell ambito possa determinare differenti strutture tariffarie per le seguenti sottotipologie d uso: 1. uso domestico residente; 2. uso domestico non residente; 3. uso condominiale. Qualora ricorrano specificità oggettive e verificabili, è data facoltà all Ente di governo dell ambito, o altro soggetto competente, di prevedere sotto-tipologie di usi aggiuntive fino a un massimo di due. Le sottotipologie di usi domestici devono essere individuate dal soggetto competente in modo da prevedere comunque il mantenimento o la diminuzione del numero di sottotipologie di usi domestici presente nell articolazione previgente, ma non il loro aumento. Si prevede di limitare a 3 il numero di sottotipologie di usi domestici ovvero: domestico residente, domestico non residente e condominiale. Le sottotipologie di utenze domestiche residenti e domestiche non residenti erano già presenti nella previgente articolazione tariffaria. Nella sottotipologia utenze condominiali confluiscono invece le previgenti categorie di utenza uso promiscuo, acqua calda condominiale e/o parti comuni condominiali, nonché tutte le utenze domestiche residenti con unità abitative >1. La struttura generale dell articolazione tariffaria per tutte le utenze domestiche prevista dalla delibera n. 665/2017 consiste in: 10

11 - una quota variabile (euro/mc), che: o con riferimento al servizio di acquedotto, risulti modulata per fasce di consumo sulla base di quantità pro capite; o con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo ma non modulata per fasce; - una quota fissa (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione. Si illustra di seguito con quale criterio sono stati definiti, per le diverse sottotipologie d uso, i vari parametri caratterizzanti la nuova articolazione tariffaria in termini di classi di consumo (parametri: q a, q b, q e1, q e2 ), ed i corrispettivi sia come quota variabile che come quota fissa dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (parametri: T agev, T base, T ecc1, T ecc2, T ecc3, T f, T d, QF acq, QF fog,, QF dep ) Quota variabile del corrispettivo del servizio acquedotto Uso domestico residente Per quanto riguarda la quota variabile del corrispettivo del servizio acquedotto per le utenze domestiche residenti la Delibera 665 prevede una prima fascia rappresentata dalla tariffa agevolata, una seconda fascia rappresentata dalla tariffa base ed alcune fasce di eccedenza. Il numero delle fasce di eccedenza, per quanto riguarda l articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti, può essere individuato nel numero massimo di 3; viene lasciato comunque un margine di discrezionalità all Ente di ambito nell individuazione del numero di tali fasce. La quota variabile del servizio di acquedotto per le utenze domestiche residenti viene articolata in classi di consumo sulla base di quantità pro capite in funzione del numero di componenti dell utenza domestica residente. E prevista la possibilità laddove il gestore non sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all uopo necessari, di utilizzare un criterio pro capite di tipo standard, considerando un utenza domestica residente tipo di tre componenti, fino al completamento del set informativo necessario e comunque non oltre il 1 gennaio Non avendo il gestore la disponibilità di tutte le informazioni e dei dati necessari si opta per utilizzare per ora il criterio pro capite standard, mantenendo come nella attuale struttura tariffaria il primo scaglione da 0 a 60 mc (parametro q a,); tale valore è superiore al limite minimo fissato dalla delibera 665 pari a 55 mc che rappresenta il volume pari alla quantità essenziale di acqua a cui ha diritto una utenza tipo di 3 componenti, ovvero 150 litri/giorno. Si decide inoltre di mantenere l ampiezza degli altri scaglioni (parametri q b, q e1, q e2 ) uguali a quelli della attuale struttura, e pertanto la struttura tariffaria proposta risulta così articolata: mc/anno per la tariffa agevolata mc/anno per la tariffa base mc/anno per la prima eccedenza - oltre 180 mc/anno per la seconda eccedenza 11

12 I parametri T agev, T base, T ecc1, T ecc2 sono pertanto stati determinati applicando il moltiplicatore tariffario relativo all anno 2018 come determinato ai sensi del MTI-2 ai valori assunti nell articolazione tariffaria dell anno 2017 (vedasi prospetto 1). Il valore dell agevolazione a è pari a 35 % e si colloca quindi all interno dell intervallo di valori (20% - 50% ) di cui all art. 5.2 dell Allegato A alla Delibera 665. Viene quindi rispettato il vincolo previsto all art. 5.2 dell Allegato A alla Delibera 665. Il rapporto tra il valore della fascia agevolata e quello dell ultima eccedenza è pari a 1:2,72. Viene quindi rispettato il vincolo previsto all art. 5.3 dell Allegato A alla Delibera 665. Uso domestico non residente Per quanto riguarda la quota variabile del corrispettivo del servizio acquedotto per le utenze domestiche non residenti si mantiene la stessa ampiezza degli scaglioni della struttura adottata per gli usi domestici residenti (parametri q b, q e1, q e2 ) con la variante che non si applica la tariffa agevolata per il primo scaglione (0-60 mc), e pertanto la struttura tariffaria proposta risulta così articolata: mc/anno per la tariffa base; mc/anno per la prima eccedenza; mc/anno per la seconda eccedenza; - oltre 180 mc/anno per la terza eccedenza. Per la definizione dei livelli tariffari, ossia dei parametri T base, T ecc1 T ecc2 T ecc3, vedasi prospetto 1. Uso condominiale La sotto tipologia uso condominiale non è esistente nella attuale struttura tariffaria e pertanto è stato necessario definire ex novo sia la struttura che il livello dei corrispettivi. La struttura tariffaria proposta prevede di mantenere la stessa ampiezza degli scaglioni della struttura adottata per gli usi domestici (parametri q b, q e1, q e2 ), moltiplicata per il numero delle unità immobiliari sottese: mc/anno per la tariffa base; mc/anno per la prima eccedenza; mc/anno per la seconda eccedenza; - oltre 180 mc/anno per la terza eccedenza. Per la definizione dei livelli tariffari, ossia dei parametri T base, T ecc1 T ecc2 T ecc3 vedasi prospetto 1. La Delibera 665/2017 al fine di raggiungere l obiettivo di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, prevede di richiedere al gestore di promuovere, nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche. 12

13 2.1.2 Quota variabile dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione I corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione (parametri T f, T d ) sono determinati sulla base dei valori assunti nell anno 2017, aggiornati mediante l applicazione del moltiplicatore tariffario come determinato ai sensi del MTI-2. Nel prospetto 1 che segue sono riportati i valori dei parametri che caratterizzano la nuova articolazione tariffaria per le utenze domestiche per quanto riguarda la quota variabile dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione (valori in euro/mc). Prospetto 1 Articolazione tariffaria utenze domestiche Quota variabile per servizio QUOTA VARIABILE RESIDENTE CONDOMINIALE NON RESIDENTE Acquedotto 0-60* 0,7217 0,7321 2, ,1184 1,1205 2, ,4826 1,4902 3,1534 > 180 1,9639 1,9688 3,2589 Fognatura 0, Depurazione 0, *per i domestici residenti è la tariffa agevolata Quota fissa La Delibera 665 prevede che la quota fissa indipendente dal volume applicata all utenza domestica residente, non residente e condominiale, deve essere quantificata per singola attività relativa al servizio idrico integrato. La attuale articolazione tariffaria prevede invece una quota fissa applicata solamente per il servizio acquedotto. La Delibera 665 prevede inoltre che il dimensionamento della quota fissa applicata all utenza domestica residente debba essere determinato in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso. La determinazione dei valori dei parametri QF acq, QF fog,, QF dep per ciascuno delle tre sotto tipologie di uso è stata effettuata sulla base della seguente ulteriori ipotesi: - vincolo dell incidenza dei ricavi totali generati dalla quota fissa: complessivamente per tutte le utenze domestiche non deve superare il 20% del totale dei ricavi. Sulla base delle suddette ipotesi i valori delle quote fisse proposte sono riportati nel prospetto 2 (valori in euro/anno). 13

14 Prospetto 2 Articolazione tariffaria utenze domestiche Quota fissa per servizio QUOTA FISSA RESIDENTE CONDOMINIALE NON RESIDENTE acquedotto 19,8 19,8 31,00 fognatura 4 4 6,00 depurazione ,00 totale 30,8 30,8 47,00 Nel prospetto 3 sono riportati per ciascuna sotto tipologia di uso i ricavi attesi dalla nuova articolazione (valori in euro/anno) derivanti sia dalla quota variabile che dalla quota fissa e la incidenza in termini percentuali dei ricavi da quota fissa sul totale. Prospetto 3 Ricavi attesi dalla nuova articolazione Incidenza dei ricavi derivanti da quota fissa RICAVI QUOTA RICAVI QUOTA RICAVI % RICAVI DA USO DOMESTICO VARIABILE FISSA TOTALI QF RESIDENTE ,01% CONDOMINIALE ,61% NON RESIDENTE ,16% TOTALE ,56% Nel prospetto 4 è infine riportato un confronto fra i ricavi attesi dalla nuova articolazione e quelli generati dalla vigente articolazione per la tipologia uso domestico. La differenza positiva è di importo molto prossimo al valore previsto per il bonus idrico integrativo che il gestore erogherà agli aventi diritto. Prospetto 4 Riepilogo confronto ricavi USO DOMESTICO NUOVA ARTICOLAZIONE VIGENTE ARTICOLAZIONE DIFFERENZA TOTALE

15 2.2 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L UTENZA NON DOMESTICA Prima di analizzare come è stata definita la nuova articolazione tariffaria per le utenze non domestiche si illustra preliminarmente come sono state riclassificate le preesistenti tipologie di utenze non domestiche, ossia come sono state ricondotte alle seguenti categorie di cui all Articolo 8 dell Allegato A della Delibera 665/2017/R/IDR: 1) Uso industriale; 2) Uso artigianale e commerciale; 3) Uso agricolo e zootecnico; 4) Uso pubblico non disalimentabile; 5) Uso pubblico disalimentabile; 6) Altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate). Alla categoria Uso pubblico non disalimentabile sono obbligatoriamente ricondotte le seguenti tipologie di utenze: a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza; c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; d) carceri; e) istituti scolastici di ogni ordine e grado; f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le bocche antincendio ). Attualmente la vigente articolazione tariffaria prevede le seguenti tipologie di utenze non domestiche come illustrato nel prospetto 5. Prospetto 5 Attuali tipologia utenze non domestiche Attuali tipologie utenze non domestiche Usi diversi non domestici Uso agricolo Uso allevamento Uso cantiere Uso bocche antincendio Usi comunali Uso piscine comunali Uso grandi clienti - FF.SS. Uso circhi/spettacoli viaggianti I principi della Delibera 665/2017 prevedono che per ciascuna delle categorie sopra elencate, in un ottica di conservazione della risorsa, di tutela dell ambiente, e di cost-reflectivity dei corrispettivi l Ente di governo dell ambito promuove l adozione di sotto-tipologie di usi (definite come un 15

16 sottoinsieme di una categoria d uso a cui applicare una specifica struttura dei corrispettivi) che tengano conto: - del valore aggiunto dell impiego dei servizi idrici nell ambito delle attività svolte; - dell idroesigenza delle attività svolte. Il prospetto 6 che segue illustra sinteticamente quale è stata la riclassificazione adottata nell Ato 2 per le tipologie di utenze non domestiche, ossia come sono state in linea generale ricondotte le attuali tipologie di utenze non domestiche alle categorie previste dalla Delibera 665. Prospetto 6 - Riclassificazione adottata per le tipologie di utenze non domestiche da Delibera n. 665/2017 Attuali tipologie utenze non domestiche Ato 2 Usi diversi non domestici Agricolo Allevamento Cantiere Bocche antincendio Comunali Piscine comunali Grandi clienti - FF.SS. Circhi/spettacoli viaggianti Categorie utenze non domestiche da Delibera 665/2017 Uso industriale Uso artigianale e commerciale Uso pubblico non disalimentabile Uso pubblico disalimentabile Altri usi Uso agricolo e zootecnico Uso agricolo e zootecnico Uso industriale Uso pubblico non disalimentabile Uso pubblico disalimentabile Uso pubblico disalimentabile Uso industriale Uso artigianale e commerciale I criteri generali utilizzati per la ripartizione delle vigenti tipologie d utenze non domestiche nelle nuove categorie previste dalla delibera n. 665/2017 sono di seguito illustrati: - Uso industriale: rientrano in questa categoria tutte le attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime o semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati, la fornitura di servizi all industria. Sono inserite in questa categoria tutte attività che posseggono l autorizzazione allo scarico industriale. - Uso artigianale e commerciale: rientrano in questa categoria tutte le attività artigianali e commerciali come di seguito illustrato. o Uso artigianale: rientrano in questa categoria tutte le attività il cui processo produttivo di beni o servizi è caratterizzato dall esercizio prevalente del lavoro, meccanizzato o manuale, da parte del titolare di impresa, nel rispetto dei limiti dimensionali per la prestazione d opera da parte del personale dipendente previsti dalla legge e con l esclusione delle attività agricole, delle attività di prestazione di servizi, anche commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Rientrano nell uso artigianale le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l attività risulti consistere 16

17 prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature. o Uso commerciale: rientrano in questa categoria tutte le attività costituite per lo svolgimento del commercio attraverso l acquisto di merci in nome e per conto proprio finalizzato alla rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali (commercio all ingrosso), oppure finalizzato alla rivendita su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (commercio al dettaglio). Rientrano nell uso commerciale le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l attività sia dotata di strutture nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini ed offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.). - Uso agricolo e zootecnico rientrano in questa categoria tutte le imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonché di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismi). - Uso pubblico non disalimentabile rientrano in questa categoria tutti i soggetti che svolgono le attività in elenco all art. 8.2 del TICSI a prescindere dalla natura pubblica, prevalendo a riguardo la funzione svolta di pubblica utilità. - Uso pubblico disalimentabile rientrano in questa categoria gli enti pubblici diversi da quelli riconducibili alla categoria Uso pubblico non disalimentabile come Regioni, Province Comuni, Prefetture, musei, impianti sportivi pubblici, e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni non governative costituite ai sensi della legge 49/1987 e che, contemporaneamente, siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali o provinciali; - Altri usi rientrano in questa categoria tutte le attività non ricomprese nelle precedenti definizioni. Per quelle categorie di utenza di cui sopra che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura, i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sono definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al successivo paragrafo 2.3. Sulla base della Delibera 665/2017 i corrispettivi applicati alle tipologie d uso diverse dal domestico e non rientranti in quelle che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura, sono articolati secondo una struttura generale che prevede: - una quota variabile (espressa in euro/mc), che: 17

18 o o con riferimento al servizio di acquedotto, può essere modulata per fasce di consumo sulla base dei volumi prelevati, con una fascia a tariffa base e da una a tre fasce di eccedenza, sulla base delle valutazioni compiute dall Ente di governo dell ambito; con riferimento al servizio di fognatura e al servizio di depurazione, risulti proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce); - una quota fissa (espressa in Euro/anno) indipendente dal consumo e suddivisa fra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. È fatto obbligo, anche per gli usi diversi dal domestico, il superamento della fatturazione di un consumo minimo impegnato. Occorre inoltre rispettare il vincolo per cui la somma dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico, per le utenze diverse da quelle che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura, calcolati sulla base delle variabili di scala preesistenti, non può essere superiore a quella determinata con le tariffe previgenti, incrementata di un valore superiore al 10%. Analizziamo nel dettaglio con quali criteri sono stati definiti per ogni uso i vari parametri caratterizzanti la nuova articolazione tariffaria in termini di classi di consumo (parametri : q a, q b, q e1, q e2 ), ed i corrispettivi (parametri: T agev, T base, T ecc1, T ecc2, T ecc3, T f, T d, QF acq, QF fog,, QF dep ). In linea generale sono state assunte ipotesi finalizzate a limitare gli scostamenti rispetto alla attuale struttura dei corrispettivi, laddove questa non fosse incompatibile con i principi della delibera 665/2017/R/IDR, in quanto la attuale struttura dei corrispettivi è stato il risultato di un lungo percorso effettuato congiuntamente con il gestore di razionalizzazione e omogeneizzazione della articolazione tariffaria. Quota variabile del corrispettivo del servizio acquedotto Per l Uso agricolo e zootecnico, la attuale struttura prevede due tipologie differenti: l Uso agricolo e l Uso allevamento, aventi struttura e livello dei corrispettivi diversi: l Uso agricolo è articolato per fasce (2) mentre l Uso allevamento è a fascia unica. Nel rispetto di quanto previsto dall art della delibera 665/2017 la quota variabile del servizio di acquedotto per l Uso agricolo e zootecnico viene articolata prevedendo una fascia a tariffa base, alla quale si applica la tariffa base, ed una fascia di eccedenza in analogia alla vigente articolazione per l Uso agricolo, con un livello dei corrispettivi intermedio rispetto agli attuali livelli dei due usi esistenti. Per l Uso pubblico disalimentabile vengono adottate due sotto tipologie di uso: Uso pubblico disalimentabile Usi comunali: rientrano in questa sottotipologia le utenze afferenti ad impianti idrici per uso comunale destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse a una collettività cittadina. Ad esempio sono considerati impianti d uso comunale quelli a servizio di edifici comunali destinati a pubblici servizi, le piscine e gli altri impianti sportivi comunali, le fontane pubbliche. A tale sotto tipologia si applica una struttura che prevede una fascia unica alla quale si applica un corrispettivo di livello intermedio fra i valori assunti nell attuale articolazione tariffaria dall Uso Piscine comunali e quelli dell Uso comunale. 18

19 Uso pubblico disalimentabile Altri Usi: rientrano in questa sottotipologia tutte le altre utenze afferenti all Uso pubblico disalimentabile non comprese nella sottotipologia Uso pubblico disalimentabile Usi comunali. A tale sottotipologia si applica la struttura dell attuale tipologia di utenza Usi diversi non domestici. I valori dei corrispettivi sono stati rideterminati riducendo il valore dello scaglione più elevato, incrementando quello dello scaglione più basso ed eliminando il minimo impegnato (che era pari a 25 mc/anno). Per l Uso industriale, l Uso artigianale e commerciale, ed Altri usi si applica la struttura dell attuale tipologia di utenza Usi diversi non domestici. I valori dei corrispettivi sono stati rideterminati riducendo il valore dello scaglione più elevato, incrementando quello dello scaglione più basso ed eliminando il minimo impegnato (che era pari a 25 mc/anno). Per l Uso pubblico non disalimentabile vengono adottate due sotto tipologie di uso: Uso pubblico non disalimentabile Uso scuole e impianti antincendio Comunali: rientrano in questa sottotipologia le utenze afferenti ad istituti scolastici di ogni ordine e grado come previsto all art. 8.2 punto c della Delibera 665 e gli impianti antincendio comunali. A tale sotto tipologia si applica la medesima struttura e gli stessi corrispettivi dell Uso pubblico disalimentabile Usi comunali Uso pubblico non disalimentabile Altri Usi: rientrano in questa sottotipologia tutte le altre utenze afferenti all Uso pubblico non disalimentabile non comprese nella sottotipologia Uso pubblico non disalimentabile Uso scuole e impianti antincendio Comunali. A tale sottotipologia si applica la struttura dell attuale tipologia di utenza Usi diversi non domestici. I valori dei corrispettivi sono stati rideterminati riducendo il valore dello scaglione più elevato, incrementando quello dello scaglione più basso ed eliminando il minimo impegnato (che era pari a 25 mc/anno). Quota variabile dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione I corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, parametri T f, T d, devono essere proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni. Tali corrispettivi vengono determinati in continuità con la attuale struttura tariffaria sulla base dei valori assunti nell anno 2017, aggiornati mediante l applicazione del moltiplicatore tariffario come determinato ai sensi del MTI-2. Quota fissa La Delibera 665 prevede che con riferimento alle tipologie d uso diverse dal domestico e non rientranti in quelle che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura (i cui criteri sono 19

20 definiti nel successivo cap. 2.3) i corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione vengono quantificati separatamente e indipendentemente dal consumo. La determinazione dei valori dei parametri : QF acq, QF fog,, QF dep per ciascuna delle tipologie di uso è stata effettuata garantendo che in termini complessivi i ricavi previsti con la nuova struttura tariffaria derivanti dalla quota fissa siano prossimi a quelli generati dalla quota fissa della previgente struttura tariffaria. Sulla base delle ipotesi adottate la nuova struttura dei corrispettivi articolata per ogni uso è di seguito illustrata nei prospetti 7 e 8 per quanto riguarda sia la quota variabile (valori in euro/mc), che la quota fissa (valori in euro/anno) dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Prospetto 7 Articolazione tariffaria utenze non domestiche Quota variabile per servizio AGR. E ALL.NTO INDUSTRIALE QUOTA VARIABILE ART.LE COMM.LE ALTRI USI PUBBLICO DISALIM. ALTRI USI PUBBLICO NON DISALIM. ALTRI USI Acquedotto Acquedotto , ,8357 1,8357 1,8357 1,8357 1,8357 > 401 1, ,9506 1,9506 1,9506 1,9506 1, ,2175 2,2175 2,2175 2,2175 2,2175 > ,3000 2,3000 2,3000 2,3000 2,3000 Fognatura 0,2452 0,2452 0,2452 0,2452 0,2452 0,2452 Depurazione 0,5717 0,5717 0,5717 0,5717 0,5717 0,5717 PUBBLICO DISALIMENTABILE USI COMUNALI QUOTA VARIABILE PUBBLICO NON DISALIMENTABILE USO SCUOLE E BOCCHE ANTINCENDIO COMUNALI Acquedotto Fascia unica 0,3796 0,3796 Fognatura 0,2452 0,2452 Depurazione 0,5717 0,5717 Prospetto 8 Articolazione tariffaria utenze non domestiche Quota fissa per servizio QUOTA FISSA Acquedotto 32,00 Fognatura 8,00 Depurazione 12,00 Totale 52,00 20

21 Si effettua ora la verifica del rispetto del vincolo di cui all art. 14 dell Allegato A alla Delibera 665 che prevede che la somma dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico non rientranti in quelle che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura calcolati con la nuova struttura dei corrispettivi sulla base delle variabili di scala preesistenti, non possa essere superiore del 10% rispetto a quella determinata con le tariffe previgenti. Il prospetto 9 illustra pertanto per ogni tipologia di uso il valore dei corrispettivi relativi agli usi diversi dal domestico, non rientranti in quelle che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura, calcolati sulla base delle variabili di scala preesistenti, sia con le tariffe attuali che con le tariffe determinate con il TICSI. Il confronto viene effettuato solo per le componenti oggetto di variazione, e pertanto al netto dei corrispettivi variabili relativi ai servizi di fognatura e depurazione che sono stati determinati in continuità con la attuale struttura tariffaria sulla base dei valori assunti nell anno 2017, aggiornati mediante l applicazione del moltiplicatore tariffario come determinato ai sensi del MTI-2. Il vincolo risulta rispettato in quanto il differenziale fra la somma dei corrispettivi calcolati è sostanzialmente equivalente rispetto a quella determinata con le tariffe previgenti. Prospetto 9 Articolazione tariffaria utenze non domestiche Confronto ricavi UTENZE NON DOMESTICHE QV TARIFFE ATTUALI QF TARIFFE ATTUALI TOTALE QV + QF TARIFFE ATTUALI QV TICSI ALTRI USI 2,880, COMMERCIALE/ ARTIGIANALE 5,710, INDUSTRIALE 2,366, PUBBLICO DIS - USI COMUNALI 29, PUBBLICO DIS ALTRI USI 216, PUBBLICO NON DIS - ALTRI USI ,973,530 PUBBLICO NON DIS SCUOLE AGRICOLO ZOOTECNICO 872, TOTALE QF TICSI TOTALE QV+QF TICSI 14,050,

22 2.3 TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA Per le utenze non domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, il TICSI definisce i relativi corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sulla base dei criteri e delle modalità definiti al Titolo 4 che vengono di seguito riportati. Per l utente industriale, in ciascun ATO e in relazione a ciascun anno a, la tariffa è determinata come segue: T p ATO = QF p ATO + QC p ATO + QV p ATO * V p dove: - T p ATO = è la tariffa per l utente industriale p-esimo - QF p ATO è la quota fissa, componente indipendente dal volume (euro/anno); - QC p ATO è la quota di capacità, componente legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (euro/anno); - QV p ATO è la quota variabile, componente commisurata al volume ed alla qualità del refluo scaricato (euro/mc); - V p è il volume annuo scaricato dall'utente industriale, espresso in metri cubi (mc/anno). Le componenti tariffarie a copertura dei costi per l erogazione dei servizi di fognatura e/o depurazione, applicate a ciascun utente industriale, sono uniformi nel medesimo ATO. Di seguito si illustrano le singole componenti tariffarie che costituiscono la tariffa. La Quota Fissa QF p ATO La componente QF p ATO (quota fissa) della tariffa per l utente industriale deve essere quantificata sulla base: dei costi di gestione contrattuale dell utente, dei costi della misura dei volumi scaricati e dei costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali; il gettito da quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. La quota fissa è interamente attribuita al servizio di fognatura, salvo nei casi in cui: a) l utente industriale risulti direttamente allacciato all impianto di depurazione; in tal caso, la quota fissa è dovuta al gestore di depurazione che svolge le attività di gestione contrattuale dell utente, di misura dei volumi scaricati e di verifiche di qualità dei reflui industriali; b) il gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione. 22

23 Il TICSI lascia la possibilità di individuare due o più tipologie di quote fisse di ammontare differenziato da attribuire agli utenti industriali, definite sulla base della numerosità delle determinazioni analitiche necessarie per la individuazione delle concentrazioni degli inquinanti. La Quota di Capacità QC p ATO La componente QC p ATO (quota capacità) è quantificata sulla base della seguente espressione: QC p ATO = {[% COD,out * COD aut,p ] + [% SST,out * SST aut,p ]} * V aut,p * Td capacità ATO La tariffa unitaria di capacità Td capacità ATO è determinata come segue: G{[tarif a G, ind * (vscal a-2 G, ind) T ] - tarif a G, ind,acq * (vscal a-2 G, ind,acq) T ]} Td capacità ATO = *S QC p {[% COD,out * COD aut,p] + [% SST,out * SST aut,p]} * V aut,p dove: % COD,out, % SST,out sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità Td capacità ATO, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%) e assumono i valori riportati nel prospetto 10; COD aut,p e SST aut,p sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l); V aut,p è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato; - tarif a G, ind * (vscal a-2 G, ind) T rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G- esimo applicate alle utenze industriali; - tarif a G, ind,acq * (vscal a-2 G, ind,acq) T rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di acquedotto; - S QC è la soglia posta, dall EGA, all incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (con 0% < S QC 20%). 23

24 La componente QC p ATO è interamente attribuita al servizio di depurazione ed il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. La Quota Variabile QV p ATO La componente QV p ATO (quota variabile) è commisurata al volume ed alla qualità del refluo scaricato ed è definita come segue: QV p ATO = Tf ind ATO + max{1 ; [% COD * (COD p/ COD rif) + % SST * (SST p/ SST rif) + % N * (N p/n rif) + % P * (P p/p rif) + j % X,j * (X j,p/x j,rif )]} * Td ind ATO dove: - Tf ind ATO rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l utenza industriale (euro/mc); - Td ind ATO rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento (euro/mc); - % COD, % SST, % N, % P sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria qualiquantitativa di depurazione Td ind ATO, tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P (valori standard indicati nel prospetto 10); - % X,j sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione Td ind ATO, coprono i costi di abbattimento degli inquinanti specifici j-esimi previsti dall EGA; - COD p, SST p, N p, P p rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell utente industriale p-esimo (mg/l); - COD rif, SST rif, N rif, P rif rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna Scarico in acque superficiali, dell Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili; - X j,p, è la concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici X j individuati dall EGA e presenti nel refluo (mg/l). Laddove gli ulteriori inquinanti non siano previsti nella formula tariffaria adottata dall EGA, o, nel caso in cui siano previsti, la concentrazione del singolo inquinante j-esimo nel refluo sia inferiore al valore di riferimento (X j,rif ), si intende X j,p = 0; - X j,rif rappresenta la concentrazione, nel refluo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X j introdotti dall EGA (mg/l); in analogia con gli inquinanti principali, le concentrazioni di riferimento X j,rif, assumono i valori stabiliti nella Tabella 3, colonna Scarico in acque superficiali, dell Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 24

25 L inserimento nella formula tariffaria degli ulteriori inquinanti specifici X j e delle relative percentuali del costo di rimozione, può essere disposto dall EGA, solo in presenza di una delle seguenti casistiche: a) esistenza, nell ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione degli inquinanti X j ; b) presenza, nei reflui autorizzati allo scarico, di inquinanti specifici X j in concentrazione superiore ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura che, pur non essendo rimossi negli impianti di trattamento, inducono un aggravio documentato dei costi di depurazione, ad esempio in termini di maggiori consumi energetici o di peggioramento delle caratteristiche qualitative dei fanghi. Nella componente quota variabile compaiono 2 tariffe unitarie: la tariffa unitaria di fognatura e la tariffa unitaria quali quantitativa di depurazione. Di seguito si riportano le formule per la loro determinazione. La tariffa unitaria di fognatura (Tf ind ATO ) per l utenza industriale per gli anni 2018 e 2019 è determinata come segue: Tf ind ATO = { G [tarif a G, ind, FOG * (vscal a-2 G, ind, FOG) T ] - p QF p ATO }/ p V p dove: - tarif a G, ind, FOG * (vscal a-2 G, ind, FOG) T rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie preesistenti, del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali per il servizio di fognatura (FOG), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie (tarif a G, ind, FOG) riferito all anno a, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate (vscal a-2 G, ind, FOG) T riferito all anno (a-2); - QF p ATO è la quota fissa precedentemente descritta; - V p è il volume annuo scaricato dall utente industriale p (mc/anno). Qualora un utente industriale risulti direttamente allacciato all impianto di depurazione, la tariffa unitaria di fognatura è posta pari a zero. In merito alla tariffa unitaria di fognatura l EGA, sempre nel rispetto della condizione generale di vincolo sui ricavi successivamente illustrata, ha la possibilità di: - determinare la tariffa unitaria di fognatura (Tf ind ATO ) sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche; - introdurre un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti. 25

26 La tariffa unitaria quali quantitativa di depurazione (Td ind ATO ) per l utenza industriale per gli anni 2018 e 2019 è determinata come segue: Td ind ATO = { G[tarif a G, ind, DEP * (vscal a-2 G, ind, DEP) T ] - i QC p ATO} / p { V p * max {1 ; [% COD * (COD p/ COD rif) + % SST * (SST p/ SST rif) + % N * (N p/n rif) + % P * (P p/p rif) + j % X,j * (X j,p/x j,rif )]}} dove: - tarif a G, ind, DEP * (vscal a-2 G, ind, DEP) T rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie preesistenti, del gestore G-esimo applicate alle utenze industriali, per il servizio di depurazione (DEP), corrispondente al prodotto scalare del vettore delle componenti tariffarie (tarif a G, ind, DEP) riferito all anno a, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate (vscal a-2 G, ind, DEP) T riferito all anno (a - 2); - QC p ATO è la quota di capacità precedentemente descritta; - % COD, % SST, % N, % P ; % X,j, COD p, SST p, N p, P p, COD rif, SST rif, N rif, P rif,x j,p, X j,rif sono le componenti già precedentemente descritte. Le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Td ind ATO, determinano i costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P, assumono, di norma, i valori standard indicati nel prospetto 10, ed inoltre devono rispettare le seguenti condizioni: a) (% COD + % SST + % N + % P ) = 100%; b) j % X,j 50%. Prospetto 10 Percentuali che, applicate alla tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione Td ind ATO, tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P Parametro Valore [%] Valore [%] Standard Range % COD % SST % N % P L EGA ha la facoltà di : - selezionare i valori da associare alle percentuali di costo di rimozione all interno dei range indicati nel prospetto 10 purché la loro somma sia sempre pari al 100%; - formulare istanza di deroga motivata e temporanea all applicazione dei valori compresi nei range indicati nel prospetto 10, purché la somma di tali valori sia sempre pari al 100%; - proporre istanza motivata per applicare, nella formula della quota variabile, una condizione di minimo inferiore a 1, riferita al calcolo del moltiplicatore applicabile alla tariffa unitaria 26

27 quali-quantitativa di depurazione Td ind ATO, e/o per incrementare la soglia massima di incidenza dei costi di trattamento degli inquinanti specifici j % X,j. Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione Qualora dai controlli o autocontrolli emerga il superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale e/o specifico (ove previsto), il gestore applica in aggiunta alla tariffa T p ATO, un elemento di penalizzazione pari a: Penale p = µ p * Td ind ATO * V p dove: µ p : rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo p- esimo che è determinato come segue: µ p = max {0 ; (COD p -COD aut,p /COD aut,p )} * m COD + max {0 ; (SST p -SST aut,p /SST aut,p )} * m SST + max {0 ; (N p -N aut,p /N aut,p )} * m N + max {0 ; (P p -P aut,p /P aut,p )} * m P + j [max {0 ; (X p,j - X aut,p,j /X aut,p,j )} * m Xj ] + max {0 ; (V p -V aut,p /V aut,p )} * m V dove: - COD aut,p, SST aut,p, N aut,p, P aut,p, X j aut,p, V aut,p : rappresentano le concentrazioni ed i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo; - m COD, m SST, m N, m P, m Xj, m V : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall EGA in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico. Tali coefficienti assumono valori maggiori o uguali a zero. L elemento di penalizzazione cessa di essere applicato nel periodo successivo al controllo che non rileva il superamento dei limiti. Per l individuazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura il TICSI non fissa valori definiti, ma una serie di criteri e range di valori, entro i quali operare delle scelte. La preesistente struttura tariffaria prevedeva: - una quota fissa definita in funzione del numero degli addetti; - una quota di fognatura definita in funzione della tariffa unitaria di fognatura per le utenze di tipologia civile e del volume scaricato in fognatura; - una quota di depurazione, che non poteva essere inferiore a quelle di tipologia civile, definita in funzione delle caratteristiche del refluo, in particolare del rapporto tra BOD 5 e COD, delle caratteristiche degli impianti di trattamento e del volume collettato a depurazione. 27

28 La struttura tariffaria del TICSI prevede: - una quota fissa che deve essere quantificata sulla base dei costi di gestione contrattuale dell utente, dei costi della misura dei volumi scaricati e dei costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali; - una quota di fognatura definita in funzione della tariffa unitaria di fognatura, il cui valore dipende dal fatturato complessivo derivante dalla quota fissa, e del volume scaricato in fognatura; - una quota di depurazione definita in funzione delle caratteristiche del refluo e del volume collettato a depurazione; - una quota capacità, unica componente aggiuntiva rispetto alla struttura preesistente, che è espressione della capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale. Questa componente prevista nella struttura del TICSI, di fatto era implicitamente già contenuta nella quota di depurazione della preesistente struttura tariffaria, seppure con una formula diversa e conseguentemente con una incidenza diversa sulla tariffa. Qualora la componente di capacità venga posta pari a zero, le due tariffe, avranno la stessa struttura ma, poiché la differenza sostanziale tra le due tariffe, risiede nel metodo di calcolo del coefficiente che definisce il peso della qualità del refluo nella componente di depurazione, a parità di condizioni (volume, caratteristiche qualitative, stessa quota fissa, quota capacità uguale a zero), il valore dei corrispettivi calcolati con la tariffa preesistente e quelli calcolati con il TICSI, potranno avere, al netto dell aumento tariffario dovuto al moltiplicatore tariffario, valori molto differenti. Le ipotesi di lavoro adottate per individuare i valori della quota fissa, della tariffa unitaria di fognatura, dalla tariffa unitaria di depurazione e della tariffa unitaria di capacità, sono state finalizzate a ridurre a livello complessivo gli scostamenti fra i corrispettivi derivanti dall applicazione della tariffa calcolata con il TICSI limitata ai sensi dell art.21.2 e quelli derivanti dall applicazione della struttura tariffaria precedente, oltreché il rispetto dei vincoli definiti agli artt.21.1 e Nel prospetto che segue (prospetto 11) sono riportati i parametri individuati e la conseguente quantificazione del parametro T G,ind ATO,a. Prospetto 11 Parametri per la tariffa calcolata con il TICSI - Variazione complessiva dei ricavi Parametro u.m. Valore QF 1 [euro/anno] 45,00 QF 2base [euro/anno] 38,00 QF 2A [euro/anno] 126,00 QF 2B [euro/anno] 478,00 QF 2C [euro/anno] 644,00 QF 2complete [euro/anno] 895,00 ATO Tf ind [euro/mc] 0,2452 ATO Td ind [euro/mc] 0,2926 ATO Td capacità [euro/grammi] 0, ATO,a T G,ind [euro]

29 Di seguito, sono illustrate le ipotesi adottate per la definizione dei diversi parametri, nonché gli articoli di riferimento dell Allegato A alla DEL.655/2017. Quota fissa Relativamente alla quota fissa la DEL.655/2017 introduce principi differenti rispetto a quelli finora adottati. La struttura tariffaria preesistente prevedeva una quota fissa calcolata in funzione del numero di addetti. Il TICSI prevede che la quota fissa sia quantificata sulla base: dei costi di gestione contrattuale dell utente, dei costi della misura dei volumi scaricati e dei costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali. Al fine di individuare il valore della quota fissa da applicare ad ogni singolo utente, sono state effettuate considerazioni che vengono di seguito illustrate: - è stato valutato che, la gestione contrattuale dell utente e la misura dei volumi scaricati, sono attività che effettivamente coinvolgono tutte le utenze autorizzate allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura; pertanto si ritiene corretto attribuire tali costi a tutte le utenze; - relativamente alle verifiche di qualità dei reflui industriali, il gestore attualmente non è in grado di eseguire il numero totale di controlli derivanti dall applicazione dello schema dell art.28.3 il gestore prevede l esecuzione di circa 120 controlli - pertanto parte dei controlli, in applicazione dell art.28.5, saranno eseguiti in regime di autocontrollo. Di conseguenza i costi derivanti dall attività di verifica della qualità dei reflui industriali scaricati in fognatura vengono applicati solo agli utenti oggetto di controllo da parte del gestore onde evitare forme di sussidio verso le altre utenze; - per la quantificazione delle due aliquote è necessario considerare anche che, ai sensi dell art.16.5, il gettito derivante dalla quota fissa non possa eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. L EGA definisce che il gettito derivante da quota fissa sia fissato ex ante pari al 4%. Secondo le previsioni del gestore i costi previsti per il 2018, necessari per la quantificazione della quota fissa, sono indicati nel prospetto

30 Prospetto 12 Previsione dei costi per la quantificazione della quota fissa Riferimento all art.16.1 del TICSI Attività Previsione costi 2018 [euro/anno] Num. utenze Costo ad utenza [euro/utenza] Attività ex let. a) fatturazione ,33 Attività ex let. b) lettura pozzi e misuratori ,29 Totale solo attività ex lett. a) e b) ,62 Costo ad utenza [euro/utenza] Attività ex let. c) controllo scarichi industriali ,67 Attività ex let. c) totale automezzi ,67 Attività ex let. c) laboratorio ,00 Totale solo attività ex let. c) ,34 Totale attività ex lett. a), b) e c) Si riportano le principali considerazioni che hanno portato alla individuazione dei costi di laboratorio (costi per la sola esecuzione delle analisi) indicati nel prospetto 12. La programmazione della attività di controllo effettuata dal gestore dipende da diversi fattori: dalla tipologia di attività produttiva, dai carichi scaricati, da eventuali deroghe concesse in autorizzazione, da situazioni particolari o anomalie riscontrate presso gli impianti, dai dati raccolti negli anni precedenti. Sulla base dei suddetti fattori emerge la necessità di eseguire analisi diverse per tipologie di scarichi diverse. Per questi motivi il gestore ha individuato 5 diverse tipologie di analisi, che prevedono un aumento progressivo dei parametri da analizzare e conseguentemente del relativo costo. Tali tipologie di analisi ed i relativi costi sono di seguito illustrati: - analisi base 38 euro; - analisi approfondite livello A 126 euro; - analisi approfondite livello B 478 euro; - analisi approfondite livello C 644 euro; - analisi complete 895 euro. In fase di programmazione il gestore prevede di eseguire a regime 120 controlli all anno con: - analisi base su circa il 40% dei campioni (per un importo complessivo pari a ); - analisi approfondita tipo A su circa il 25% dei campioni (per un importo complessivo pari a ); - analisi approfondita tipo B su circa il 20% dei campioni (per un importo complessivo pari a ); - analisi approfondita tipo C su circa il 10% dei campioni (per un importo complessivo pari a ); - analisi completa su circa il 5% dei campioni (per un importo complessivo pari a ). 30

31 Da quanto sopra deriva che il costo complessivo per l analisi dei campioni prelevati presso gli impianti autorizzati allo scarico in pubblica fognatura è previsto pari a euro. I costi complessivi previsti dal gestore e riportati nel prospetto 12 sono superiori a quelli ritenuti ammissibili con la quota fissa (come prima illustrato è stato fissato dall EGA il tetto del 4%) pertanto si opta per una ripartizione, individuando una quota da associare alla gestione contrattuale dell utente ed alla misura dei volumi scaricati e quindi coperta con la prima aliquota della quota fissa, e una quota da associare alla misura dei volumi scaricati e quindi da coprire con la seconda aliquota. Al fine di semplificare al massimo le ipotesi e gli schemi alla base della implementazione del TICSI, si sceglie di associare il costo complessivamente quantificato in euro alla seconda aliquota ovvero alle verifiche di qualità dei reflui industriali, andando di fatto a coprire i costi di laboratorio; in questo modo la seconda aliquota della quota fissa sarà pari al costo legato alla tipologia di analisi eseguita sui campioni prelevati per il controllo dello scarico. I restanti euro derivanti dal gettito della quota fissa saranno associati alla prima aliquota della quota fissa, ovvero alla gestione contrattuale dell utente ed alla misura dei volumi. Tutto quanto illustrato ha portato in sintesi a definire la quota fissa costituita da 2 aliquote: - la prima aliquota a copertura dei costi per la gestione contrattuale dell utente e per la misura dei volumi scaricati, da applicare a tutti gli utenti: QF 1 = 45 euro; - la seconda aliquota, a copertura dei costi per la verifica di qualità dei reflui industriali, da applicare solamente agli utenti che riceveranno il controllo. A seconda della tipologia di analisi che verrà eseguita sui campioni prelevati (anche in applicazione del principio derivante dall art.16.4), la seconda aliquota della quota fissa sarà pari a: o analisi base QF 2base = 38 euro; o analisi approfondite livello A QF 2A = 126 euro; o analisi approfondite livello B QF 2B = 478 euro; o analisi approfondite livello C QF 2C = 644 euro; o analisi complete QF 2complete = 895 euro. Tariffa unitaria di fognatura La tariffa unitaria di fognatura è funzione del fatturato derivante dalla quota fissa: all aumentare della quota fissa, diminuisce la tariffa unitaria di fognatura. Le diverse simulazioni effettuate, hanno restituito una tariffa unitaria di fognatura inferiore a quella prevista per le utenze di tipologia domestica; per un principio di equità verso gli utenti di tipologia civile, ed anche per continuità con gli indirizzi di regolazione previgenti, si è scelto di applicare la tariffa unitaria di fognatura pari a quella applicata alle utenze di tipologia domestica (come previsto ai sensi dell art. 18.3). In questo modo nella formula del TICSI, si sgancia la dipendenza della tariffa unitaria di fognatura dal gettito derivante dalla quota fissa. Tariffa unitaria di depurazione La tariffa unitaria di depurazione è funzione del fatturato derivante dalla quota capacità: all aumentare della quota capacità, diminuisce la tariffa unitaria di depurazione ed aumenta in modo 31

32 sensibile, in valore assoluto, la variazione complessiva dei ricavi rispetto a quelli attuali. Al fine di minimizzare la variazione complessiva dei ricavi, si è scelto di applicare la quota capacità massima consentita dal TICSI, ovvero quella per cui il gettito da quota capacità sia pari al 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali. Inoltre, in questa fase di avvio della modifica tariffaria, si è scelto di non applicare nella formula altri inquinanti diversi da quelli principali data la mancanza di studi o sperimentazioni che dimostrino e quantifichino l aggravio dei costi di depurazione. Tariffa unitaria di capacità Per le motivazioni sopra indicate relativamente alla tariffa unitaria di depurazione, la tariffa unitaria di capacità è stata determinata applicando la soglia massima per quanto riguarda la incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali: S QC = 20%. Variazione complessiva dei ricavi T G,ind ATO,a Il parametro T G,ind ATO,a è quantificato pari a Rispetto dei vincoli La DEL. 665/2017 prevede che la nuova articolazione tariffaria rispetti alcuni vincoli di seguito illustrati: - vincolo sul gettito della quota fissa: il vincolo sul gettito della quota fissa, di cui all art. 16.5, è rispettato come precedentemente illustrato; - vincolo sul gettito della quota capacità: il vincolo sul gettito della quota capacità, di cui all art. 20.3, consistente nel fatto che il gettito da quota capacità non possa eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali è rispettato come precedentemente illustrato; - vincolo ai ricavi: il vincolo ai ricavi, di cui all art.21.1, consistente nel fatto che il gettito derivante da applicazione del TICSI, prima della applicazione alle singole utenze del tetto all aumento di cui all art.21.1, non possa eccedere il 10% del gettito complessivo derivante dalla applicazione della struttura tariffaria preesistente, risulta rispettato. Infatti le simulazioni condotte applicando solamente la prima aliquota della quota fissa e la tariffa unitaria di fognatura pari a quella per le utenze di tipologia domestica, restituiscono un aumento del 1,25%. Aggiungendo quanto deriva dall applicazione della seconda aliquota della quota fissa risulta un aumento del 3,54%. Coefficienti di maggiorazione per penalizzazione In applicazione dell art.22, laddove a seguito di controlli risultino concentrazioni degli inquinanti o volumi maggiori di quelli autorizzati è prevista l applicazione dell elemento di penalizzazione. 32

33 Poiché i coefficienti di penalizzazione devono essere definiti in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti, non disponendo al momento di dati che siano il risultato di valutazioni sperimentali attendibili, l EGA definisce tali coefficienti pari a quelli riconducibili all incidenza delle diverse tipologie di inquinati definiti dall Autorità all art.19.2: - m COD = 0,52 - m SST = 0,28 - m N = 0,15 - m P = 0,5 - m V = 0 Il coefficiente relativo al volume è posto pari a zero DISCIPLINA DEGLI EFFETTI SUI RICAVI DEL GESTORE La Delibera 665 prevede oltre al rispetto dei vincoli specifici illustrati nei paragrafi precedenti, anche il rispetto di vincoli sia ex-ante che ex-post (sulla base di dati consuntivi) sui ricavi complessivi del gestore. Il vincolo ex-ante sui ricavi del gestore (art. 23 dell Allegato A alla Delibera 665), prevede che il cambiamento della struttura dei corrispettivi del gestore deve garantire la seguente condizione sui ricavi dell anno a: ossia in sostanza la differenza fra i ricavi conseguibili (ex ante) applicando la nuova struttura dei corrispettivi alla nuova articolazione delle variabili di scala, ottenuta dalla riclassificazione delle preesistenti variabili di scala sulla base dei nuovi criteri di articolazione definiti dall Autorità, ed i ricavi conseguibili applicando la preesistente struttura dei corrispettivi alla preesistente articolazione delle variabili di scala (intese come quote fisse e variabili riferite alle preesistenti tipologie e sottotipologie di utenza), deve essere pari alla variazione complessiva dei ricavi afferenti all implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali rispetto all articolazione previgente (parametro T G,ind ATO,a ). Se tale scostamento T G,ind ATO,a è positivo, questo è destinato alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi associati alle attività di misura e controllo dei reflui industriali di cui al comma 16.6 del TICSI in caso di accettazione dell istanza all uopo prevista, ovvero alla decurtazione della componente a conguaglio o, in alternativa, ad integrazione della componente RcVOL o, in alternativa, ad integrazione della componente FoNI. Nel caso in cui lo scostamento risulti negativo, il recupero avviene attraverso una integrazione alla quantificazione della componente tariffaria Rc VOL. Nel caso dell Ato 2 lo scostamento è leggermente negativo; vista l entità trascurabile non si procede in fase di pianificazione ad una integrazione della componente tariffaria Rc VOL, rinviando eventuali conguagli a consuntivo. 33

34 Come illustrato nei paragrafi precedenti la differenza fra i ricavi conseguibili applicando la nuova struttura dei corrispettivi e quelli conseguibili applicando la preesistente struttura, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è di entità trascurabile. Il vincolo ex-post sui ricavi del gestore (art. 24 dell Allegato A alla Delibera 665), prevede che il cambiamento della struttura dei corrispettivi del gestore deve rispettare all anno (a+2), la seguente condizione di verifica ex-post degli scostamenti: Se la differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti nell anno di attuazione sulla base della nuova struttura dei corrispettivi e della nuova classificazione delle variabili di scala e la previsione di ricavo associata all attuazione della riforma, sulla base della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala risulti positiva, e la condizione di recupero dei costi riconosciuti soddisfatta, il trattamento tariffario avviene attraverso una decurtazione da sottrarre alla componente tariffaria RcVOL o all integrazione della componente FoNI. Nel caso tale differenza risulti negativa, la condizione di recupero dei costi riconosciuti avviene attraverso la componente RcVOL. 34

35 3 Applicazione della delibera 897/2017/R/idr nell Ato 2 Marche Centro Ancona 3.1 IL BONUS IDRICO NAZIONALE Ai sensi della Delibera 897/2017/R/idr, come modificata dalla delibera 227/2018/r/idr, ciascun gestore eroga un Bonus Sociale Idrico (BSI), calcolato applicando al quantitativo essenziale di acqua la tariffa agevolata come definita all articolo 5 comma 1 del TICSI, determinato tenendo conto della numerosità della famiglia anagrafica: dove: - B S N è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno; - T agev è la tariffa agevolata come definita all articolo 5, comma 1, del TICSI (espressa in euro al metro cubo); nella proposta dell AAto 2 Marche Centro Ancona il valore per l anno 2018 è pari a 0,7217 euro/mc; - i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica. La Delibera 897/2017/R/idr, oltre alle modalità di quantificazione del BSI sopra indicate, stabilisce: - le condizioni di ammissibilità al BSI, sulla base del livello dell indicatore ISEE (attualmente fissato a 8.107,5 euro per il nucleo familiare e euro per la famiglia numerosa); è previsto inoltre il riconoscimento del BSI agli utenti economicamente disagiati già titolari di Carta Acquisti o ammessi al Reddito di Inclusione; - le modalità di richiesta ed erogazione delle agevolazioni da riconoscere alle utenze disagiate stabilendo anche che il BSI riconosciuto da ciascun gestore sia adeguato in coerenza con l aggiornamento della tariffa agevolata, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento; - obblighi informativi, di verifica e controllo a carico dei gestori. In particolare, per quanto attiene alle modalità applicative del BSI, l ARERA si è avvalsa delle sinergie operative con i meccanismi dei bonus già attivi nei settori dei servizi energetici, prevedendo di utilizzare i Comuni, anche attraverso SGAte, sia per la fase di richiesta dell agevolazione che per le fasi di verifica dei requisiti relativi alla condizione di vulnerabilità economica, alla numerosità della famiglia anagrafica e alla residenza e per il rilascio della certificazione di tali requisiti; viene mantenuto invece un contatto diretto fra l utente e il gestore per le fasi di verifica successive, in considerazione delle differenti tariffe applicate dai gestori nei diversi ambiti territoriali e data la numerosità ed eterogeneità degli operatori coinvolti. Per quanto riguarda le modalità di copertura dell onere derivante dal riconoscimento del BSI, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all erogazione del bonus sociale idrico, applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto. La bolletta dell utente, nel quadro di sintesi nella prima pagina, riporterà la componente tariffaria bs a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto. Nell implementazione della regolazione del BSI gli EGA hanno un ruolo marginale, intervenendo 35

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