OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE
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- Raimondo Napolitano
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1 OBBLIGHI CONNES AI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE - RMATIVA DI RIFERIMENTO E MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNES AI CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a. Verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) 1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) Acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b. Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a. Cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l imprenditore committente risponde in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.1 di 9
2 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. ARTICOLO 90 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a. Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII; corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII; ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b. Documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c. Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 d. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e. Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.2 di 9
3 IDONEITÀ TECNICO PROFESONALE AI SEN DELL ALLEGATO XVII AL D. LGS. 81/2008 Imprese e lavoratori autonomi, ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori idonea documentazione. In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con i medesimi criteri. Per quanto riguarda LE IMPRESE, queste dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a. Nota: Compilare il modello MOD_AUTOCERT allegato 1) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto a. Nota: allegare la visura camerale 2) Documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 a. Nota: allegare la copia della valutazione dei rischi. Compilare MOD_MINE e MOD_MATRICOLA allegati. 3) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 a. Nota: allegare un DURC in corso di validità 4) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs. 81/2008 a. Nota: Compilare il modello MOD_SOSP allegato e aggiungere copia della carta di identità del dichiarante Per quanto riguarda i LAVORATORI AUTOMI dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: b. Nota: Compilare il modello MOD_AUTOCERT allegato 1) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto a. Nota: Allegare la visura camerale 2) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali a. Nota: Compilare il modello MOD_ATTREZZATURE 3) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori a. Nota: Compilare il modello MOD_DPI 4) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria a. Nota: Allegare copia dei certificato di idoneità alla mansione 5) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 a. Nota: allegare un DURC in corso di validità MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.3 di 9
4 MOD_ATTREZZATURE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVIONALI Ai sensi dell Allegato XVII, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 Il sottoscritto, nato a il, residente a in via, tel. Fax , in qualità di datore di lavoro dell impresa, P.IVA., C.F. visto il comma 2, lettera b), dell allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 DICHIARA che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre disposizioni legislative in materia, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono sottoposte a manutenzione periodica da parte di personale competente. MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.4 di 9
5 MOD_DPI ELENCO DEI DISPOTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI AI LAVORATORI Ai sensi dell Allegato XVII, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 Tipo di protezione Tipo di DPI Fornito Mansione del lavoratore Protezione del capo Elmetto Protezione dell udito Protezione delle vie respiratorie Protezione occhi e viso Protezione dei piedi Protezione delle mani Protezione delle altre parti del corpo Protezione contro le cadute dall alto Tappi Cuffie Maschere antipolvere Maschere a filtro Autorespiratori Occhiali Visiera Schermo per saldatura Scarpe antinfortunistiche Stivali in gomma Guanti in pelle Guanti in gomma Ginocchiere Piastrellista Cinture o imbraghi di sicurezza Altro: operaio polivalente pontista ponteggiatore, addetti ad attività in quota Altro: MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.5 di 9
6 MOD_MINE MINATIVI DELLE FIGURE DEGLI ADDETTI ALLA CUREZZA ALL INTER DELL AZIENDA Il sottoscritto, nato a il, residente a in via, tel. Fax , in qualità di datore di lavoro dell impresa, P.IVA., C.F. DICHIARA che i nominativi delle figure della sicurezza all interno dell azienda sono i seguenti: Datore di lavoro: Preposti: Responsabile del servizio prevenzione e protezione: Addetti gestione emergenze e lotta antincendio: Addetti al primo soccorso: Medico competente: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o RLST*): * Non avendo i lavoratori eletto un RLS interno, assume la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il RLST designato dagli organismi deputati del territorio MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.6 di 9
7 MOD_MATRICOLA ELENCO DEI LAVORATORI RISULTANTI DAL LIBRO MATRICOLA Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell impresa, con sede legale a in via, tel. Fax , P.IVA., C.F. : N. COGME ME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.7 di 9
8 MOD_SOSP DICHIARAZIONE DI N ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENONE O INTERDITTIVI DI CUI ALL ART. 14 DEL D.LGS. 81/2008 Ai sensi dell Allegato XVII, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008 Il sottoscritto, nato a il, residente a in via, tel. Fax , in qualità di datore di lavoro dell impresa, P.IVA., C.F., a conoscenza delle sanzioni previste dall art. 26 della L.15/1968 e dall art. 11 comma 3 del DPR 403/1998 in caso di dichiarazioni false e mendaci, visto il comma 1, lettera d) dell allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 DICHIARA di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Allegato: copia carta di identità del dichiarante (in corso di validità ai sensi dell art. 21 del D.P.R 445/2000) MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.8 di 9
9 MOD_AUTOCERT AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUITI DI IDONEITA TECNICO PROFESONALI Ai sensi dell Allegato XVII, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 Cantiere Committente Il sottoscritto, nato a il, residente a in via, tel. Fax , in qualità di datore di lavoro dell impresa, P.IVA., C.F., iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di n. In ragione dei lavori appaltatigli da in data, concernenti la realizzazione di presso il cantiere in oggetto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. AUTOCERTIFICA 1. L applicazione alla proprie maestranze presenti sul cantiere in oggetto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per ; 2. Di aver un organico medio annuo di circa unità così distinte per qualifica: Apprendista Operaio comune Operaio qualificato Operario specializzato Operaio IV livello Caposquadra 3. Le seguenti posizioni: I.N.A.I.L. n I.N.P.S. n CASSA EDILE n 4. L idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti di cui all Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008: - Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; - Elenco dei dispositivi di protezione individuale; - Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs. 81/ Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo. MODULI IDONEITÀ TECNICO-PROFESONALE MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MARINA NETTU PAG.9 di 9
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