Sentenza Corte Europea Diritti dell Uomo di Strasburgo 7 giugno In diritto 1.Sulla confluenza delle richieste
|
|
- Geronima Pippi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sentenza Corte Europea Diritti dell Uomo di Strasburgo 7 giugno In diritto 1.Sulla confluenza delle richieste 44. Tenuto conto della similitudine delle richieste per quanto riguarda il problema di fondo la Corte ritiene necessario esaminarle in una sola decisione 2.Sulla violazione dell art.6 comma 1 della Convenzione 45. I ricorrenti lamentano che l'azione legislativa nel corso del procedimento abbia violato il loro diritto a un giusto processo. Essi affermano che la Corte aveva già riconosciuto che l'ex funzionari territoriali avevano diritto al riconoscimento a tutti gli effetti, giuridici ed economici, all'anzianità acquisita dalle autorità locali. Senza un intervento legislativo, essi avrebbero potuto avere un legittimo affidamento, quasi una certezza di ottenere soddisfazione. I ricorrenti ritengono che il solo gli interesse finanziario dell'amministrazione, non era sufficiente a caratterizzare un superiore interesse generale, a motivare intervento legislativo in questione. Denunciano la violazione dell art. 6 comma 1 della Convenzione secondo la quale tutti hanno diritto a un giusto processo attraverso un tribunale che deciderà in base al proprio diritto. a. Sull ammissibilità 46. La Corte constata che i motivi della lagnanza non si ritengono infondati ai sensi dell art. 35 c.3 della Convenzione. Rileva che non esiste motivo di inammissibilità e la dichiara ammissibile. b. sulle fondatezza 47. A titolo preliminare, i ricorrenti contestano l'affermazione del Governo secondo la quale, nel settore delle autonomie locali, l'anzianità non avrebbe avuto nessuna ripercussione sul piano finanziario. A questo riguardo, i ricorrenti ricordano che l'articolo 5 del CCNL del 31 marzo 1999 dei dipendenti delle autonomie locali prevede che l'esperienza acquistata dal personale è un momento decisivo ai fini della progressione economica nei settori. Il trattamento economico per le autonomie locali è determinato di conseguenza, sia dall'anzianità che da altri elementi del trattamento accessorio, mentre nel contratto nazionale per i salariati della scuola, il trattamento finanziario in ciascun settore dipende esclusivamente dall'anzianità. 48. I ricorrenti fanno valere che in seguito al trasferimento, hanno percepito un trattamento finanziario globalmente inferiore a quello percepito prima del loro trasferimento, perché hanno perso tutti gli elementi del trattamento accessorio. Per di più, contrariamente a ciò che il Governo afferma, i ricorrenti non hanno potuto opporsi al loro trasferimento dagli Enti locali allo Stato così come l'ha riconosciuto la Corte di cassazione nella decisione del 7 marzo del I ricorrenti riaffermano che hanno perso ogni aumento contrattuale e gli elementi accessori dello stipendio previsto solamente nei contratti delle autonomie locali, come ad esempio l'indennità di qualifica, l'indennità di pasto, l'indennità di trasferta, l'indennità di rischio, l'indennità di disponibilità, il premio di presenza ecc...
2 50. Ricordano che la Corte di Cassazione aveva sottolineato ufficialmente, per una giurisprudenza chiara e consolidata che "la legge è senza equivoci per legare al trasferimento l'effetto del riconoscimento dell'anzianità A questo riguardo, ricordano che il ruolo di una giurisdizione suprema è quello di regolare queste contraddizioni, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri c. Francia [GC], no 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, 59, CEDH 1999-VII. 51. Secondo i ricorrenti, non c'era nessuno motivo urgente di interesse generale potendo giustificare l'ingerenza nella gestione del contenzioso giudiziale. Affermano che c'è stata violazione dell'articolo 6 comma 1 dal momento che lo Stato ha violato il principio dell'uguaglianzadegli strumenti promulgando una legge retroattiva per influire la chiusura delle procedure giudiziali intraprese al suo contro per il personale ATA. Lo Stato avrebbe ignorato anche l'autonomia della funzione giurisdizionale riservata alla Corte di cassazione intromettendosi nell'amministrazione della giustizia,( Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitato, 58-59). Il Governo avrebbe, secondo i ricorrenti, violati il principio dell'uguaglianza tra le due parti, Vezon c. Francia, no 66018, A questo proposito, i ricorrenti ricordano che la legge n. 266 del 2005 è intervenuta quasi sei anni dopo la decisione di trasferire il personale il cui trasferimento effettivo si era realizzato già completamente da più di cinque anni, e che la Corte di Cassazione aveva eliminato già ogni incertezza eventuale di interpretazione. Di più, la norma interpretativa era stata inserita in una legge finanziaria. 52. Il Governo si oppone alla tesi dei ricorrenti. Afferma che in seguito al trasferimento i ricorrenti continuarono ad esercitare le stesse funzioni con lo stesso stipendio, e che tutta l'anzianità acquistata è stata riconosciuta ai fini della pensione. La sola differenza, secondo il Governo, era che l'anzianità acquistata durante il servizio compiuto nella funzione pubblica territoriale non poteva trascinare un aumento salariale rispetto al trattamento economico di cui gli interessati godevano al momento del trasferimento, tenuto conto dell'applicabilità, in quel momento, delle regole sul trattamento economico progressivo nei rapporti di lavoro con lo Stato. 53. Inoltre, il Governo afferma che questa interpretazione della legge n. 124 del 1999 fu inglobato da uno degli accordi tra le amministrazioni locali, ARAN, ed i sindacati dei lavoratori e poi ripresa nel Decreto Ministeriale del 5 aprile Il Governo fa valere che, dato che i contenziosi si erano moltiplicati sull'insieme del territorio, il legislatore è intervenuto con una legge interpretativa per colmare il vuoto giuridico che si era creato, tenuto conto della difficoltà per gli accordi collettivi ed il potere regolamentare di regolare questa materia e per evitare degli aumenti ingiustificati degli stipendi ed una disparità di trattamento tra i lavoratori. Secondo il Governo non si dovrebbe parlare di reformatio in peius della posizione dei ricorrenti. 55. A questo riguardo il Governo ricorda a grandi linee della giurisprudenza della Corte in materia di interventi legislativi. Si riferisce a questo riguardo alle seguenti sentenze: (Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie Ha no 301-B; Nazionale & Provinciale Edificio Society, Leeds Permanente Edificio Society e Yorkshire Edificio Society c. Regno-Un,i precitato; Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitato,; Forrer-Niedenthal c. Germania, precitato,; OGIS-istituto Stanislas ed altri c. Francia, precitato).
3 56. Nel presente ricorso, secondo il Governo, i ricorrenti non disponevano di una sentenza definitiva ed esecutiva. Di più, fa valere che i ricorrenti avevano provato ad approfittare di un vuoto legislativo tenuto conto dell'insufficienza degli accordi collettivi e del potere regolamentare a regolare questa materia. L'intervento del legislatore era perfettamente prevedibile e rispondeva ad un'evidente imperiosa giustificazione di interesse generale, (OGIS-istituto Stanislas ed altri c. Francia, precitato). Secondo il Governo, questa situazione è simile a quella del legislatore nell'affare Edificio Societies c. Regno Unito, precitata. In più stima, nel presente ricorso, che l'intervento del legislatore ha permesso di prevenire la creazione di situazioni discriminatorie in seno al personale ATA. Ne conclude che esisteva un imperioso motivo di interesse pubblico al senso della giurisprudenza della Corte. 57. Infine, il Governo ricorda che la Corte Costituzionale Italiana ha giudicato che l'intervento del legislatore non era contrario né alla Costituzione italiana né alla Convenzione. 2. Apprezzamento della Corte 58. La Corte riafferma che se, in principio, il potere legislativo non è impedito di regolamentare in materia civile, per le nuove disposizioni di portata retroattiva, i diritti derivanti dalle leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall'articolo 6 oppone, salvo per gli imperiosi motivi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla conclusione giudiziale di un contendere,(sentenze Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis precitato, 49, serie Ha no 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri precitati, 57). La Corte ricorda inoltre che l'esigenza dell'uguaglianza degli strumenti implica l'obbligo di offrire ad ogni parte una possibilità ragionevole di presentare la sua causa nelle condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversa (vedere l'arresti Dombo Beheer B. particolarmente)v. C. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, 33, serie Ha no 274, e Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis, precitato, 46). 59. Nella specie, la Corte nota che l'articolo 1 della legge finanziaria 2006 comportava un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999" e prevedeva che il personale ATA doveva essere integrato nei quadri della nuova amministrazione sulla base del trattamento salariale globale al momento della mutazione. Ribadisce anche che le leggi dette di interpretazione autentica hanno un effetto retroattivo, in questo senso che l'interpretazione che forniscono è considerata come integrata con le disposizioni interpretate in vigore dall'entrata di queste. 60. Nelle circostanze della specie, l'articolo 1 della legge finanziaria 2006 che non escludevano del suo campo di applicazione le decisioni di giustizia passata in forza di cosa giudicata, fissava definitivamente i termini del dibattito sottomesso alle giurisdizioni dell'ordine giudiziale e questo, in modo retroattivo. Constatato che le azioni introdotte da tutti i ricorrenti davanti a giurisdizioni nazionali erano allora pendenti. 61. Perciò, l'adozione della legge finanziaria 2006 rendeva vana ogni continuazione delle procedure. 62. In quanto a l' "imperioso motivo di interesse generale", rievocato dal Governo e ricordato dalla Corte costituzionale nel suo giudizio del 26 novembre 2009, risulterebbe dalla necessità di rimediare ad una falla tecnica della legge originaria e di avvertire la creazione di situazioni discriminatorie tra gli impiegati che provengono dallo Stato e delle autonomie locali. Trattandosi della decisione della Corte costituzionale, la Corte ricorda che non sarebbe sufficiente a stabilire la conformità della legge n. 266 del 2005 con le disposizioni della Convenzione, (Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitato, 59).
4 63. La Corte nota inoltre che dopo un termine di cinque anni il legislatore ha adottato una disposizione di interpretazione autentica differente della formula ad interpretare e contrario all'interpretazione costante della Corte di cassazione. Non è convinta dall'argomentazione del Governo secondo cui c'era un vuoto giuridico da colmare. 64. La Corte giudica in effetti che lo scopo invocato dal Governo, di necessità di colmare un vuoto giuridico e di eliminare le disparità di trattamento tra i lavoratori, mirava in realtà a preservare il solo interesse finanziario dello Stato diminuendo il numero di procedure pendenti davanti alle giurisdizioni. 65. Nessuno degli argomenti presentati dal Governo convince dunque la Corte della legittimità e della proporzionalità dell'ingerenza. Tenuto conto di ciò che precede, l'intervento legislativo litigioso che regolava definitivamente, in modo retroattiva, la causa del litigio che oppone i ricorrenti allo Stato davanti alle giurisdizioni interne, non era giustificata dagli imperiosi motivi di interesse generale. 66. Pertanto, la Corte conclude la violazione dell'articolo 6 comma 1 della Convenzione. II. SU LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 PROTOCOLLO 1 DELLA CONVENZIONE 67. I ricorrenti reputano che il carattere retroattivo dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 li ha privati dei loro beni nella misura in cui questa disposizione ha messo fine in modo definitivo al contendere che li opponeva all'amministrazione. Invocano l'articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione che dispone: "Ogni persona fisica o morale ha diritta al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che hanno gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l'uso dei beni conformemente all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle tasse o di altri contributi o delle multe". A. Sull'ammissibilità 68. La Corte constata che questa parte della richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell'articolo 35 comma 3 della Convenzione e che non osta nessuno altro motivo di inammisibilità. Conviene dunque dichiararla accettabile. B. SUL FONDO 1. Argomenti delle parti 69. I ricorrenti fanno valere che disponevano al momento dell'introduzione dei loro ricorsi, prima dell'adozione della legge finanziaria 2006, di una legittima speranza di vedere riconosciuti i loro diritti sulla base di una giurisprudenza nazionale favorevole. 70. I ricorrenti concludono con il carattere sproporzionato della misura litigiosa ed alla violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1.
5 71. Il Governo indende fare valere che, all'epoca dell'adozione della legge finanziaria 2006, i ricorrenti non erano titolari di un credito certo ed esigibile verso lo Stato poiché nessuno giudizio era stato reso definitivo. Fa riferimento per ciò agli affari Fernandez-Molina Gonzalez ed altri c. Spagna (, déc.), nº 64359/01, CEDH 2002-IX, e Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, serie Ha no 301-B, e ne conclude che i ricorrenti non erano titolari di un " bene" al senso dell'articolo 1 del Protocollo n E di parere che l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia era giustificata per "degli imperiosi motivi di interesse generale." Contrariamente a ciò che sostengono i ricorrenti, l'obiettivo del legislatore non era quello di rendere vani le procedure in corso ma di intervenire per riempire un vuoto legislativo, e sottolinea che questo motivo è stato ricordato chiaramente dalla Corte costituzionale nella sua decisione del 26 novembre Stima che un tale obiettivo costituisce, nella specie, un "imperioso motivo di interesse generale." 2. Apprezzamento della Corte a. Sull'esistenza di un bene al senso dell'articolo 1 del Protocollo no La Corte osserva che le parti hanno dei punti di vista divergenti in merito alla questione del beni suscettibile di essere protetto dall'articolo 1 del Protocollo n.1. Ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un richiedente non può invocare una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n 1 nella misura in cui le decisioni ledono i suoi "beni" nel senso di questa disposizione. La nozione di "beni" può ricoprire sia "beni attuali" che valori patrimoniali, ivi compreso, in certe situazioni molto definite, dei crediti. Affinché un credito possa essere considerato come un "valore patrimoniale" cadendo sotto l'influenza dell'articolo 1 del Protocollo no 1, occorre che il titolare del credito dimostri che ci sia un fondamento nel diritto interno, per esempio che sia confermata da una giurisprudenza ben radicata nei tribunali. Dal momento che ciò è acquisito, può essere una nozione di "speranza legittima", Maurice c. Francia [GC], n 11810/03, 63, CEDH 2005-IX. 74. Tenuto conto delle decisioni giurisdizionali, e della giurisprudenza delle giurisdizioni interne, commi sopra, la Corte considera, contrariamente a ciò che sostiene il Governo, che i ricorrenti beneficiavano, prima dell'intervento della legge finanziaria 2006, di un interesse patrimoniale che costituiva, se non un credito certo, almeno una "speranza legittima" di potere ottenere il pagamento delle somme in causa, e che aveva così il carattere di un "bene" ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo nº 1, (vedere particolarmente Lecarpentier ed altro c. Francia, no 67847/01, 38, 14 febbraio 2006, e S.A. Dangeville c. Francia, nº 36677/97, 48, CEDH 2002-III. ) L'articolo 1 del Protocollo nº 1 è applicabile al caso di specie dunque. b, Sull'esistenza di un'ingerenza, 75. La Corte stima che la legge litigiosa, regolando definitivamente il motivo del contendere, ha interferito nell'esercizio dei diritti che i ricorrenti potevano fare valere in virtù della legge e della giurisprudenza e, partendo, del loro diritto, al rispetto dei loro beni. Occorre ricercare dunque se l'ingerenza denunciata si giustifica sotto l aspetto dell'articolo 1 del Protocollo nº1. c, Sulla giustificazione dell'ingerenza, i. Prevista dalla legge 76. Non è contestato che l'ingerenza litigiosa era " prevista dalla legge", siccome lo vuole l'articolo 1 del Protocollo nº1.
6 ii. " A causa di utilità pubblica" 77. In concreto, i pareri delle parti divergono in quanto alla legittimità di una tale ingerenza. Allora, la Corte deve ricercare se questa inseguiva un scopo legittimo, e sapere se esisteva una "causa di utilità pubblica", ai sensi del primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo no La Corte stima che, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali si trovano in una posizione privilegiata rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che è "di utilità pubblica." Nel meccanismo di protezione creata dalla Convenzione, appartiene loro di conseguenza il diritto di pronunciarsi per primi sull'esistenza di un problema di interesse generale che giustifica delle privazioni di proprietà. Allora, godono qui di un certo margine d applicazione. 79. Di più, la nozione di "utilità pubblica" è ampia per natura. In particolare la decisione di adottare delle leggi che implicano la privazione di proprietà implica di solito l'esame di questioni di ordine politico, economico e sociale. Stimando normale che il legislatore dispone di un grande margine per condurre una politica economica e sociale, la Corte rispetta il modo di cui concepisce gli imperativi di "utilità pubblica", salvo che il suo giudizio si riveli manifestamente privo di base ragionevole,(pressos Compania Naviera S.,A. ed altri c. Belgio, 20 novembre 1995, 37, serie Ha no 332, e Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, 149, CEDH 2004-V.) 80. Nella specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sul fatto che lo scopo perseguito dall'articolo 1 della legge finanziaria 2006 superi il semplice interesse finanziario dello Stato. Ricorda che in principio questo solo interesse finanziario non permette di giustificare l'intervento retroattivo di una legge di convalida (vedere, mutatis mutandis, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri precitati, 59, CEDH 1999-VII. 81. La Corte emette dei dubbi sul punto di sapere se l'ingerenza nel rispetto dei beni dei ricorrenti serviva una "causa di utilità pubblica." 82. Ad ogni modo, ricorda che un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve perseguire un giusto equilibro tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (vedere, tra altri, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, 69, serie Ha n2, e che un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo mirato da ogni misura che priva una persona della sua proprietà deve esistere, Pressos Compania Naviera S.A. ed altri, precitato, 38). 83. Nella specie, l'intervento legislativo sui motivi del contendere ha impedito definitivamente i ricorrenti di vedersi riconoscere l'anzianità acquisita presso le autonomie locali fino all'adozione dell'articolo 1 della legge finanziaria Del parere della Corte, l'adozione dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha fatto pesare un "carico anormale ed esorbitante" sui ricorrenti e l'attentato portato ai loro beni ha rivestito un carattere sproporzionato, rompendo il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (vedere, mutatis mutandis, Lecarpentier ed altro, precitato, 48 a53). 85. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no1. III. Su L'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione
7 86. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che c'è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell'alta Parte contraente non permette di cancellare imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c'è luogo, una soddisfazione equa." 87. I ricorrenti chiedono una somma che equivale alla parte di retribuzione definitivamente persa, questo cioè la differenza tra le retribuzioni che percepiscono e quella che avrebbero dovuto avere in assenza dell'intervento legislativo in questione. 88. Il Governo contesta le pretese dei ricorrenti ed afferma che il danno materiale è stato calcolato sulla base di un "criterio stravagante." 89. Trattandosi del danno morale, i ricorrenti chiedono la somma di EURO ciascuno. 90. Il Governo si oppone e fa valere che questa domanda non ha fondamento. 91. I ricorrenti chiedono inoltre il rimborso delle spese di procedura davanti alle giurisdizioni interne così come il rimborso delle spese incorse davanti alla Corte. A questo riguardo, i ricorrenti chiedono alla Corte di fissare questa somma in equità. 92. In quanto alle spese della procedura, il Governo espone che i ricorrenti non hanno codificato le loro pretese. 93. La Corte stima che la domanda dell'applicazione dell'articolo 41 non può essere presa in considerazione. Di conseguenza, si riserva di fissare una procedura ulteriore, tenuto conto della possibilità che il Governo ed i ricorrenti giungano ad un accordo. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 1. Decide di unire le richieste e di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza; 2. Dichiara le richieste ammissibili; 3. Dice che c'è stata violazione dell'articolo 6 comma 1 della Convenzione; 4. Dice che c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n 1 alla Convenzione; 5. Dice che la domanda dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non può essere presa in considerazione, perciò: a, la riserva per intero ; b, invita il Governo ed i ricorrenti ad inviargli per iscritto, nel termine di un mese a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 comma 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa domanda e particolarmente a dargli conoscenza di ogni accordo al quale potrebbero addivenire; c, riserva la procedura ulteriore e delega la presidentessa della camera la cura di fissarla all'occorrenza. Scritta in francese, poi comunicato per iscritto il 7 giugno 2011, in applicazione dell'articolo 77 comma 2 e3 del regolamento.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CASO DI AGRATI E
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CASO DI AGRATI E c. ITALIA (Ricorsi n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09) SENTENZA (nel merito) Strasburgo - 7 giugno 2011 Questa sentenza diventerà definitiva
(Ricorsi nn. 3601/08, 3615/08, 3645/08, 3705/08, 3708/08, 5340/08, 5345/08, 6628/08 e 6642/08)
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 25 marzo 2014 - Ricorsi nn. 3601/08, 3615/08, 3645/08, 3705/08, 3708/08, 5340/08, 5345/08, 6628/08 e 6642/08 Biasucci e altri c. Italia Ministero
Dott. Laura Tomasi (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro)
Parità delle armi nel processo civile e limiti alla retroattività della legge nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani Martedì 21 febbraio 2017 ore 14.30 Dott. Laura Tomasi (Tribunale
SENTENZA AGRATI ED ALTRI c. Italia (NEL MERITO) 1
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
Roma, 12 settembre 2011 LE CORTI EUROPEE INTERVENGONO SULLA VICENDA DEL PERSONALE ATA
SEGRETARIATO PER L EUROPA CONSULTA E UFFICIO GIURIDICO Roma, 12 settembre 2011 LE CORTI EUROPEE INTERVENGONO SULLA VICENDA DEL PERSONALE ATA La Corte di giustizia dell Unione (Grande Sezione) ha reso il
Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche
Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità Disposizioni organiche - ORDINANZA N 58-1067 DEL 7 NOVEMBRE 1958 PORTANTE LEGGE ORGANICA SUL CONSIGLIO COSTITUZIONALE... 3 - CODICE DI GIUSTIZIA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
Bordoni e altri Peduzzi e Arrighi Caponetto
18 6069/09 16797/09 13.5.14 Bordoni e altri in materia di retroattività delle leggi di 19 18166/09 13.5.14 Peduzzi e Arrighi in materia di retroattività delle leggi di 20 61273/10 13.5.14 Caponetto in
Effetto vincolante delle decisioni di public enforcement
Associazione Antitrust Italiana I principali sviluppi nel diritto della concorrenza dell Unione europea e nazionale L applicazione del private enforcement alla luce della nuova Direttiva Effetto vincolante
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa George Karim c. Migrationsverket C-155/15, 7 giugno 2016 La causa in esame ha ad oggetto
Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato
Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale
Contributi previdenziali maturati in Svizzera (Cass. n /2013)
Contributi previdenziali maturati in Svizzera (Cass. n. 17722/2013) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata Massima La legge n. 296/2006 viola il principio di irretroattività
SECONDA SEZIONE. CASO DI AGRATI E ALTRI c. ITALIA. (Ricorsi n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09) SENTENZA. (nel merito) STRASBURGO.
SECONDA SEZIONE CASO DI AGRATI E ALTRI c. ITALIA (Ricorsi n. 43549/08, 6107/09 e 5087/09) SENTENZA (nel merito) STRASBURGO 7 giugno 2011 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo
STUDIO LEGALE DRAGONE E AVVOCATI ASSOCIATI LOFFREDO E CESTARO
PRIMA SEZIONE SENTENZA D.A. ET AUTRES c. ITALIE (Ricorsi nos 68060/12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13, 13837/13, 22933/13, 1 3668/13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13,
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SEZIONE SECONDA CAUSA M.C. e altri c ITALIA (Domanda n 5376/11) SENTENZA (Merito) STRASBURGO 3 Settembre 2013 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di
Mediatori e libertà di stabilimento nella UE
Mediatori e libertà di stabilimento nella UE Autore: Bianchi Laura In: Diritto civile e commerciale Sentenza del 26 giugno 2019, Commissione/Grecia Sommario: Il caso Libertà di stabilimento La normativa
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE EUROPEA AVVISO AL LETTORE La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull'unione
DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INDIRETTO Giudice nazionale = giudice del diritto comunitario In virtù dei principi della
La Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione), riunitasi in camera alla presenza di:
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre Ricorso n /03 - Bencivenga c. Italia
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 15015/03 - Bencivenga c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.5.2018 COM(2018) 344 final 2018/0175 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato misto
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA CONCERIA MADERA S.R.L. c. Italia (n. 2) 1. (Ricorso n. 3978/03)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA CONCERIA MADERA S.R.L. c. Italia (n. 2) 1 (Ricorso n. 3978/03) SENTENZA STRASBURGO 21 settembre 2010 1 Traduzione a cura del Ministero della Giustizia.
CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato Traduzione non ufficiale dell avv. Elena Trabucchi 04 luglio 2008 SECONDA SEZIONE SENTENZA
Corte Ue, l'agevolazione non può essere soggetta a condizione
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Corte Ue, l'agevolazione non può essere soggetta a condizione 23 Novembre 2009 È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. SENTENZA PARENTI (EREDE) e DEIDDA c. ITALIA. (Ricorsi nn /02 e 40281/02) SENTENZA
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio CEDU
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
Ministero della Giustizia Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto
Ministero della Giustizia Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto Home» Strumenti» Sentenze Corte europea diritti dell'uomo Hai cercato: diritti dell'uomo: equo processo - art6 Conv Torna indietro Sentenza
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA CUCINOTTA c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. del Contenzioso e dei Diritti Umani Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Traduzione a cura del Ministero
LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE)
LE COMPETENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UE (disposizioni scelte del TFUE) Articolo 256 1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 (legittimità atti),
ALLEGATI. alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO. Un nuovo quadro dell'ue per rafforzare lo Stato di diritto
COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ALLEGATI alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un nuovo quadro dell'ue per rafforzare lo
Si tratta di aspetti rimessi integralmente alle autonome valutazioni e decisioni degli enti. Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie locali
La contrattazione integrativa ed in particolare le corrette modalità di incremento delle risorse decentrate, in attuazione delle previsioni dell art. 15, comma 2, del CCNL dell 1.4.1999. La possibilità
L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA PRASSI DELLA COMMISSIONE E DELLA CORTE DI STRASBURGO
PIETRO PUSTORINO L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA PRASSI DELLA COMMISSIONE E DELLA CORTE DI STRASBURGO EDITORIALE SCIENTIFICA INDICE-SOMMARIO Indice-sommario Premessa
Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Quando è possibile risolvere le liti pendenti in materia di tasse automobilistiche 25 Febbraio 2003 La chiusura delle controversie
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30/06/2003 C(2003)1731 def. DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30/06/2003 conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa Moussa Sacko c. Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA
ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA ANNA DE ROSA E ALTRI c. ITALIA
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio CEDU
La superficie o il volume d affari? La scelta dipende dalla precisione
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza La superficie o il volume d affari? La scelta dipende dalla precisione 10 Giugno 2016 La Corte di giustizia chiamata a fornire indicazioni
Indennità di maternità commisurata agli utili professionali
Indennità di maternità commisurata agli utili professionali di Federico Gavioli Pubblicato il 7 ottobre 2008 Di rilievo è la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.23090 del 24 giugno 2008,
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 1994 *
SENTENZA 16. 6. 1994 CAUSA C-132/93 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 giugno 1994 * Nel procedimento C-132/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
30.4.2014 L 129/5 REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
Pubblico impiego: dichiarata l illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione collettiva.
Pubblico impiego: dichiarata l illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione collettiva. Autore: Badalamenti Domenico In: Diritto costituzionale Con la sentenza n. 178 del 24 giugno 2015,
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
Nella causa Paleari c. Italia,
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
pag. Prefazione alla prima edizione... Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla terza edizione... Prefazione alla quarta edizione...
INDICE pag. Prefazione alla prima edizione............................ Prefazione alla seconda edizione........................... Prefazione alla terza edizione............................. Prefazione
Risposta n Roma, 5 dicembre 2018
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 102 Roma, 5 dicembre 2018 OGGETTO: Articoli 95 e 99 del TUIR di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Deducibilità dei maggiori
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 129/12 REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti
Interpretazione delle norme comunitarie
Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei
DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DIRITTO D AUTORE
MARZO 1995 DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DIRITTO D AUTORE Commento a sentenza della Corte di Cassazione Federale Tedesca (BGH) del 21 aprile 1994 IZR 31/92 Rolling Stones Avv.
PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE IN MERITO ALLA SUSSIDIARIETA'
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 19.5.2016 PARERE MOTIVATO DI UN PARLAMENTO NAZIONALE IN MERO ALLA SUSSIDIARIETA' Oggetto: Parere motivato della Dieta polacca in merito alla proposta
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre Ricorso n /03 - Bencivenga c. Italia
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 15015/03 - Bencivenga c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione
Cassazione su ruolo, aggio e riscossione
Cassazione su ruolo, aggio e riscossione di Giovambattista Palumbo Pubblicato il 6 maggio 2019 Con le dovute eccezioni, vige il principio generale che l atto amministrativo non è invalido solo perché privo
Le pronunce della Corte europea e i rilievi al diritto italiano della famiglia
Prof. Ilaria Queirolo Ordinario di Diritto internazionale Università degli Studi di Genova Le pronunce della Corte europea e i rilievi al diritto italiano della famiglia Le sentenze della Corte Europea
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n. 3092 del
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.
Nella causa Pozzi c. Italia,
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
BLOCCO PEREQUAZIONE CI SONO VALIDI MOTIVI PER IL RICORSO ALLA CEDU? Mino Schianchi ALDAI,
BLOCCO PEREQUAZIONE 2012-2013. CI SONO VALIDI MOTIVI PER IL RICORSO ALLA CEDU? Mino Schianchi ALDAI, 26-3-2018 UNA LUNGA STORIA, E NON E ANCORA FINITA 1) Nuova sospensione biennale della perequazione (2012-2013).
SEZIONE. CASO MC et al. ITALIA. ( Domanda n o 5376/11 ) OFF (Merito) STRASBURGO. 3 Settembre 2013
SEZIONE CASO MC et al. ITALIA ( Domanda n o 5376/11 ) OFF (Merito) STRASBURGO 3 Settembre 2013 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 2 della Convenzione. Esso può
Sul contributo unificato di iscrizione a ruolo per i processi innanzi al giudice amministrativo concernenti rapporti di pubblico impiego
Sul contributo unificato di iscrizione a ruolo per i processi innanzi al giudice amministrativo concernenti rapporti di pubblico impiego Autore: Leone Antonello In: Diritto amministrativo La normativa
Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.
Pagare la multa in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso Corte Costituzionale, ordinanza 20.02.2007 n. 46 Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
PRIMA SEZIONE. VIDAS c. CROAZIA. (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO. 3 luglio 2008 DEFINITIVA 10/10/2008
PRIMA SEZIONE VIDAS c. CROAZIA (Ricorso n. 40383/04) SENTENZA STRASBURGO 3 luglio 2008 DEFINITIVA 10/10/2008 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all articolo 44 2 della Convenzione.
Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione
Compravendita internazionale di merci: questioni di giurisdizione In quali casi un venditore o un acquirente italiano possono citare davanti ad un tribunale del proprio paese rispettivamente il proprio
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa A, S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie C-550/16, 12 aprile 2018 La causa
Corte Ue: ok al regime di esenzione di dividendi distribuiti da società
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Corte Ue: ok al regime di esenzione di dividendi distribuiti da società 17 Settembre 2014 Gli eurogiudici chiamati a dirimere una controversia
d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, GATTI, Rita GHEDINI e SANTINI
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 772 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, GATTI, Rita GHEDINI e SANTINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013 Interpretazione autentica
SECONDA SEZIONE. CAUSA MATTHIAS E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n o 35174/03) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO. 17 luglio 2012
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Redazione
7051/16 ini/don/lui/s 1 DGB 1 A
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 marzo 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 NOTA PUNTO "I/A" Origine: Destinatario: Segretariato generale del
INTRODUZIONE. La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria
INTRODUZIONE La principale obbligazione del lavoratore è quella di offrire la propria prestazione lavorativa conformemente alle mansioni assegnate, secondo l orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito,
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 16 ottobre
ELSNER-LAKEBERG CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 16 ottobre 2003 1 1. Con il presente ricorso proposto dal Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) di Minden (Germania),
LEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Cendon / Book PROCEDURA CIVILE PROFESSIONAL LEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI Eduardo Tammaro Edizione DICEMBRE 2014 Copyright MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
IT Unita nella diversità IT B8-0538/1. Emendamento. Jonathan Arnott a nome del gruppo EFDD
29.9.2017 B8-0538/1 1 Considerando H bis (nuovo) H bis. considerando che, a norma dell'articolo 8 TUE, "l'unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate" fondate sulla "prosperità" e la "cooperazione";
ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK
ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo
Risoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO
Sì a riduzione base imponibile Iva se è risolto contratto di leasing
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Sì a riduzione base imponibile Iva se è risolto contratto di leasing 13 Ottobre 2017 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull
IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA
IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA IL RISARCIMENTO
REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE
INFORMATIVA SULLA NORMATIVA COMUNITARIA N. 094 MARZO 2015 REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL UNIONE La Corte di giustizia CE, in merito
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA G.N. ET ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n o 43134/05) SENTENZA (equa soddisfazione) STRASBURGO
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA G.N. ET ALTRI c. ITALIA (Ricorso n o 43134/05) SENTENZA (equa soddisfazione) STRASBURGO 15 marzo 2011 Questa sentenza è definitiva. Può subire
Deliberazione n. 8/2009/PAR
Deliberazione n. 8/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza dell 11 marzo 2009 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Corte europea dir. uomo sez. grande chambre, 29 marzo 2006, n. 36813 caso SCORDINO (n.1) CONTRO
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E DECRETI DI ACCOGLIMENTO DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE Nota a Cass. S.U. 28 gennaio 2011 n. 2065 di Marco Pennisi Le Sezioni Unite della Cassazione, con
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010) 3.1.1.5 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto
LA COMPETENZA E I TERMINI
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (PARTE SECONDA) PROF. MASSIMO SANTINI Indice 1 LA COMPETENZA E I TERMINI----------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 I POTERI
Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n del 20 giugno 2013
Sentenze della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, del Tar Lazio. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15554 del 20 giugno 2013 Istruzione e scuole - personale insegnante - lavoro
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 15 novembre Ricorso n /01 - Rosario Lombardi c. Italia Ministero della Giustizia,
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 15 novembre 2012 - Ricorso n. 66394/01 - Rosario Lombardi c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani,
NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12.
NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17 GENNAIO 2013 CAUSA C-23/12. Sul diritto di presentare ricorso contro le violazioni commesse dall autorità di frontiera nel corso di un procedimento
Il fine di contrastare evasione e frode fiscale non può giustificare un ostacolo alla libertà di stabilimento
Il fine di contrastare evasione e frode fiscale non può giustificare un ostacolo alla libertà di stabilimento Autore: Graziotto Fulvio In: Giurisprudenza commentata Se la normativa nazionale istituisce
Il rinvio pregiudiziale
Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione
Nel presente legge e il relativo disposizioni base, valgono le seguenti definizioni:
Sezione I. Definizioni Articolo 1 Nel presente legge e il relativo disposizioni base, valgono le seguenti definizioni: o -Autorità competente: l'autorità competente di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo