CARTA EUROPEA DELLO SPORT
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- Franca Federici
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1 CONSIGLIO D EUROPA CDDS Comitato per lo Sviluppo dello Sport 7^ Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport Rodi, maggio 1992 CARTA EUROPEA DELLO SPORT
2 Articolo 1 Scopo della Carta Articolo 2 Definizione e campo di applicazione della Carta Articolo 3 Il Movimento Sportivo Articolo 4 Impianti sportivi e Attività Articolo 5 Creare la base Articolo 6 Sviluppare la partecipazione Articolo 7 Migliorare la prestazione Articolo 8 Sostegno allo sport di alto livello e professionale Articolo 9 Risorse Umane Articolo 10 Lo sport e il principio dello sviluppo sostenibile Articolo 11 Informazione e Ricerca Articolo 12 Finanziamento Articolo 13 Cooperazione nazionale e di internazionale 2
3 Articolo 1 Scopo della Carta I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva, per: I. Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare: a. Garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base; b. Garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano; e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti, c. Garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti; II. Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l abuso di droga. Articolo 2 Definizione e campo di applicazione della Carta Ai fini di questa Carta: I. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. II. Questa Carta completa i principi etici e gli orientamenti politici che figurano: a. Nella Convenzione Europea sulla Violenza e sulle intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare durante gli incontri di calcio; 3
4 b. Nella Convenzione contro il Doping. Articolo 3 Il Movimento Sportivo 1. Il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare all azione dei movimenti sportivi. Perciò una stretta cooperazione tra i poteri pubblici e le organizzazioni sportive non governative è indispensabile alla realizzazione degli obiettivi di questa Carta, predisponendo ove necessario meccanismi di sviluppo e coordinamento dello sport. 2. Sarà opportuno incentivare e sviluppare lo spirito ed il movimento del volontariato, favorendo in particolare l azione delle organizzazioni sportive volontarie. 3. Le organizzazioni sportive volontarie stabiliscono meccanismi di decisione autonomi nel quadro delle leggi. Sia i governi che le organizzazioni sportive devono riconoscere la necessità di rispettare reciprocamente le rispettive decisioni. 4. La realizzazione di alcune enunciazioni di questa Carta può essere affidata ad autorità ed organizzazioni sportive governative o non governative. 5. Le organizzazioni sportive saranno incoraggiate a stabilire delle relazioni reciprocamente proficue fra loro e con dei pater potenziali, come i soggetti del settore commerciale, i mass media, ecc., senza che ne scaturisca uno sfruttamento dello sport o degli sportivi e delle sportive. Articolo 4 Impianti Sportivi e Attività 1. L accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status. 2. Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese ove necessario al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità. 3. Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di 4
5 competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza. 4. I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisici e mentali. Articolo 5 Creare la base Saranno prese misure appropriate per sviluppare la capacità fisica dei giovani, per permettere loro di acquisire delle competenze sportive di base, e per incoraggiarli alla pratica dello sport, in particolare: I. garantendo a tutti gli allievi il beneficio di programmi di sport, di attività ricreative e di educazione fisica, nonché degli impianti necessari e spazi orari appropriati a questo scopo; II. III. IV. garantendo la formazione di insegnanti qualificati, in tutte le scuole; offrendo, dopo il periodo della scuola dell obbligo, opportunità che consentono di continuare a praticare lo sport; incoraggiando la creazione di legami adeguati fra le scuole o altre istituzioni scolastiche, i club sportivi scolastici ed i club sportivi locali; V. facilitando e sviluppando l accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale; VI. VII. promuovendo uno scambio di opinioni nel quale genitori, insegnanti, allenatori e dirigenti stimolino i giovani a praticare regolarmente lo sport; favorendo l educazione all etica sportiva per tutti gli studenti fin dalla scuola elementare. Articolo 6 Sviluppare la partecipazione 1. Sarà necessario promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, sia come divertimento, che per ragioni di salute, o al fine di 5
6 migliorare le prestazioni, offrendo impianti adeguati, programmi diversificati e istruttori, dirigenti o animatori qualificati. 2. La possibilità di partecipare ad attività sportive sul luogo di lavoro dovrà essere incentivata come elemento di una politica sportiva equilibrata. Articolo 7 Migliorare la prestazione La pratica sportiva di alto livello dovrà essere sostenuta ed incoraggiata in collaborazione con le organizzazioni competenti con appropriati e specifici mezzi. Il supporto potrà consistere in azioni diverse, quali: identificazione ed assistenza ai talenti; messa a disposizione di adeguati impianti; sviluppo di cure e sostegno agli sportivi attraverso la medicina e la scienza dello sport; promozione dell allenamento su base scientifica; formazione degli allenatori e dei dirigenti sportivi; aiuto alle società sportive nel fornire strutture appropriate e sbocchi competitivi. Articolo 8 Sostegno allo sport di alto livello e professionale 1. Sarà opportuno elaborare, in collaborazione con gli organismi sportivi, appropriati metodi di supporto diretto o indiretto per gli sportivi e le sportive che manifestano delle qualità eccezionali; ciò al fine di dare loro la possibilità di sviluppare le proprie capacità sportive e umane, pur rispettando pienamente la loro personalità e integrità fisica e morale. Questo sostegno consisterà, tra l altro, nella identificazione dei talenti, in una educazione equilibrata negli istituti scolastici e l inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello. 2. Sarà bene promuovere la gestione di uno sport organizzato con professionalità attraverso organismi competenti. Gli sportivi professionisti dovranno usufruire di protezione, di uno status sociale appropriato e di garanzie morali che li mettano al riparo da qualsiasi forma di sfruttamento. 6
7 Articolo 9 Risorse Umane 1. Sarà incoraggiato lo sviluppo di corsi di formazione impartiti da apposite istituzioni, che portino a diplomi o qualifiche inerenti a tutti gli aspetti della promozione dello sport. Questi corsi dovranno corrispondere alle necessità dei partecipanti a tutti i livelli dello sport e del tempo libero ed essere concepiti sia per gli operatori volontari che per quelli professionisti (dirigenti, allenatori, gestori, amministratori, medici, architetti, ingegneri, ecc.). 2. Qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la loro responsabilità. Articolo 10 Lo sport e il principio dello sviluppo sostenibile Garantire e migliorare, da una generazione all altra, il benessere fisico, sociale e mentale della popolazione esige che le attività fisico-sportive, ivi comprese quelle praticate in ambiente urbano, rurale o acquatico, siano adeguate alle risorse limitate del pianeta e siano condotte in armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e di una gestione equilibrata dell ambiente. Ciò significa che bisognerà, fra l altro: tener conto dei valori della natura e dell ambiente al momento della pianificazione e della costruzione di impianti sportivi; sostenere e stimolare le organizzazioni sportive nello sforzo di conservare la natura e l ambiente; stimolare la presa di coscienza delle relazioni fra lo sport e lo sviluppo sostenibile da parte della popolazione, e una migliore comprensione della natura. Articolo 11 Informazione e Ricerca Saranno approntati mezzi e strutture adeguati che consentano la raccolta e la diffusione dell informazione sportiva a livello locale, nazionale e internazionale. Sarà promossa la ricerca scientifica su tutti gli aspetti attinenti allo sport. 7
8 Saranno assunte misure per assicurare la diffusione e lo scambio dell informazione e dei risultati delle ricerche al livello più opportuno, locale, regionale, nazionale o internazionale. Articolo 12 Finanziamento Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi e degli scopi di questa Carta, saranno attribuiti adeguati aiuti, nonché finanziamenti provenienti dai fondi pubblici (a livello centrale, regionale, locale). Dovrebbe essere incoraggiato il sostegno finanziario dello sport su base mista, pubblica e privata, compresa la possibilità di generare autonomamente le risorse finanziarie necessarie al suo sviluppo. Articolo 13 Cooperazione nazionale e di internazionale 1. Per raggiungere gli obiettivi della presente Carta, saranno previste, laddove non esistono ancora, le strutture necessarie al buon coordinamento dello sviluppo e della promozione dello sport fra le amministrazioni e i diversi organismi pubblici interessati allo sport, nonché fra il settore pubblico e quello volontario. Questo coordinamento terrà conto di altri settori nei quali intervengono decisioni di politica generale e di pianificazione: l istruzione, la salute, i servizi sociali, l urbanistica, la conservazione della natura, le arti e gli altri servizi del tempo libero, in modo tale che lo sport faccia integralmente parte dello sviluppo socio-culturale. 2. Per realizzare gli obiettivi di questa Carta è anche necessaria una cooperazione europea ed internazionale. 8
LA CARTA EUROPEA DELLO SPORT. I. dare ad ogni individuo la possibilità di praticare lo sport, ed in particolare:
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