COMUNE DI CAVEZZO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO
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- Umberto Alfieri
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1 COMUNE DI CAVEZZO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE E L IMPIEGO DI CANNONI AD ONDE D URTO PER LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA GRANDINE (CANNONI ANTIGRANDINE) Approvato con deliberazione consiliare n. 46 in data
2 ART. 1: Oggetto del regolamento. Qualsiasi attività e collocazione di dispositivi ad onde d urto per la difesa antigrandine, di seguito denominati cannoni antigrandine, è assoggettata alle disposizioni del presente Regolamento. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, tenuto conto delle vigenti norme e disposizioni in materie di inquinamento acustico, tramite autorizzazioni in deroga a detta normativa come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002, al fine: - di salvaguardare gli impianti produttivi agricoli e delle attività economiche legate a questo tipo di realtà produttiva; - di salvaguardare le essenze da traumi e ferite che possono contribuire alla diffusione della malattia batterica denominata Colpo di fuoco batterico in quanto tale malattia sfrutta le piogge e le lesioni, comprese quelle causate dalla grandine, per infettare gli alberi da frutto e ornamentali; - di tutelare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei cittadini. - di rendere compatibile, in termini di durata e di frequenza, l impatto acustico prodotto dai cannoni antigrandine nei confronti dei residenti delle zone ove sono collocati; Il regolamento si propone di disciplinare il funzionamento dei cannoni antigrandine in attesa degl esiti della sperimentazione riguardo l efficacia dei cannoni antigrandine, messa in atto dalla Provincia di Modena unitamente ad Arpa, e tutt ora in corso. ART. 2: Ambito di applicazione e fonti legislative La formulazione del presente regolamento è effettuata seguendo i criteri stabiliti dalla normativa - Delibera di giunta Regione Emilia Romagna n. 45 del 21/01/2002 avente come oggetto criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell art. 11 comma 1 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico - Legge Regionale 9 maggio 2001 n Legge n. 447 ART. 3: Efficacia del Regolamento Cannoni Antigrandine. Il presente Regolamento e le eventuali varianti al medesimo vengono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere dell ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l Ambiente dell Emilia Romagna, Distretto di competenza. Il provvedimento consigliare di approvazione è pubblicato all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. Il presente Regolamento riveste caratteristiche di provvisorietà in attesa di verifica della sperimentazione riguardo l efficacia dei cannoni antigrandine, messa in atto dalla Provincia di Modena unitamente ad ARPA.
3 ART. 4: Installazione Cannoni Antigrandine. L installazione del cannone antigrandine deve avvenire previo rilascio di Autorizzazione da parte del competente Servizio comunale su richiesta di privati o consorzi antigrandine, in deroga ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. L area dove viene posizionato il cannone e i relativi accessori deve essere recintata con rete e paletti metallici di altezza non inferiore a metri 1,80, e dotata di appositi cartelli che segnalino la presenza del cannone antigrandine, la sua eventuale pericolosità, nonché la presenza di sostanze infiammabili. ART. 5: Procedure per la presentazione della richiesta di Autorizzazione Documentazione ed elaborati richiesti. La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta dall avente titolo al Dirigente del Servizio di competenza del comune. Alla domanda devono essere allegati i documenti di seguito elencati pena l inammissibilità della stessa. a) Estratto autentico di mappa catastale in data non inferiore a sei mesi, con indicazione dell area dove è prevista l installazione del cannone antigrandine; b) Elaborato grafico con indicazione delle distanze tra la sorgente rumorosa (cannone antigrandine) rispetto i ricettori (abitazioni, luoghi con permanenza continuativa di persone, zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale quali ad esempio Oasi Ecologiche aree di riequilibrio ecologico allevamenti intensivi); c) Relazione tecnica descrittiva. ART. 6: Funzionamento del Cannone antigrandine. L attivazione del cannone antigrandine deve avvenire su preventiva segnalazione del Servizio Meteorologico Regionale (ARPA), rilevazione diretta di fenomeno meteorologico a rischio, altre fonti attendibili documentabili, collegamento Internet.con il sito del Servizio Meteorologico suddetto.. L attivazione del cannone deve essere segnalato, in tempo reale, tramite fax, posta elettronica o telefono, ad un Responsabile del Comune, appositamente nominato, il quale potrà predisporre dei controlli sull utilizzo dei cannone stesso (controllo del registro, del periodo di funzionamento). Il funzionamento del cannone antigrandine, dal momento della sua attivazione, dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico potenzialmente grandinigeno, in un arco della giornata compreso tra le ore 07:00 e le ore 23:00. I suddetti limiti possono essere superati in caso di motivate eccezioni in relazione ad eventi potenzialmente grandinigeni sia diurni che notturni che dovranno essere comunque giustificati al Responsabile dell Amministrazione comunale mediante presentazione, entro 24 ore dall impiego dei cannoni antigrandine, di idonea documentazione, quale presentazione delle mappe radar
4 elaborate dal Servizio Meteorologico Regionale ARPA, acquisite eventualmente anche attraverso collegamento INTERNET. La frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 4 esplosioni per minuto. L uso dei cannoni è limitata a 7 (sette) mesi l anno nel periodo 01 Aprile - 30 Ottobre). I consorzi o gli aventi titolo devono dotarsi, per ogni cannone antigrandine, di una scheda, conforme al modello di cui all allegato A), su cui andranno annotate ora di inizio ed ora di fine sparo e le motivazioni che hanno portato ad attivare l impianto (segnalazione del S.M.R. ARPA, rilevazione diretta di fenomeno meteorologico a rischio, altre fonti attendibili documentabili) Dette schede devono essere consegnate mensilmente al Comune interessato, il quale si riserva la facoltà di richiederle anche con frequenze più ravvicinate. ART. 7: Numero dei cannoni. Il numero dei cannoni antigrandine deve essere concordato con l Amministrazione Comunale, e riportato con l esatta ubicazione su apposita cartografia d insieme. L installazione dei cannoni antigrandine sul territorio comunale dovrà tener conto delle analoghe installazioni effettuate sul territorio dei comuni limitrofi al fine di ottimizzarne l uso e di evitare sovrapposizioni delle zone di copertura, da rappresentare su apposita cartografia in scala 1: ART. 8: Distanze del cannone antigrandine dai ricettori. Il cannone antigrandine deve essere installato ad una distanza minima: a) di 400 metri: - dalle abitazioni - dai luoghi con permanenza continuativa di persone - da zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale quali ad esempio Oasi Ecologiche aree di riequilibrio ecologico - allevamenti, maneggi b) di 200 metri: - dalle strade, escluse quelle private Tali distanze non sono vincolanti qualora i residenti di abitazioni poste ad una distanza inferiore a 400 metri dal cannone antigrandine dichiarino espressamente, mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà da rendere ai sensi della Legge n.445/2000, di accettarne la presenza e l impiego.
5 ART. 9: Caratteristiche dell atto di autorizzazione all installazione ed all uso dei cannoni antigrandine. Il documento con il quale il Dirigente del Servizio competente rilascia l autorizzazione deve contenere: 1) Il riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione; 2) Le generalità ed il codice fiscale del titolare o dei titolari dell autorizzazione, o di altro soggetto avente titolo ai sensi di legge vigenti; 3) La succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia l autorizzazione (attivazione, spostamento, manutenzione ecc ), con riferimento agli elaborati tecnici che costituiscono la richiesta e che quindi fanno parte integrante dell autorizzazione; 4) Esatta ubicazione ed identificazione catastale della posizione del cannone antigrandine ; 5) Eventuali condizioni e/o prescrizioni imposte dagl organi preposti per il controllo (Arpa); 6) La durata di validità dell autorizzazione; ART. 10: Rilascio e decadenza. Il dirigente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto della proposta del Responsabile del procedimento e visto l eventuale parere della Commissione Ambiente e territorio, dell ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l Ambiente dell Emilia Romagna distretto di competenza. L autorizzazione decade qualora la stessa non venga ritirata entro 60 (sessanta) giorni dal suo rilascio. La decadenza deve essere dichiarata dal dirigente con apposito provvedimento e comunicazione agli interessati. ART. 11: Sanzioni. Per il mancato rispetto da parte dei consorzi antigrandine, o degli aventi titolo, delle disposizioni e degli obblighi posti a loro carico descritti nel presente regolamento, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 258,23 a Euro ,14.
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