MATERNITA' PERMESSI CONTROLLI PRENATALI CONGEDO DI MATERNITA' CONGEDO DI MATERNITA' ANTICIPATA CONGEDO DI MATERNITA' IN CASO DI ADOZIONI/AFFIDAMENTI

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1 MATERNITA' PERMESSI CONTROLLI PRENATALI CONGEDO DI MATERNITA' CONGEDO DI MATERNITA' ANTICIPATA CONGEDO DI MATERNITA' IN CASO DI ADOZIONI/AFFIDAMENTI CONGEDO DI MATERNITA' POSTICIPATA CONGEDO DI PATERNITA' CONGEDO PARENTALE La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti a ore per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l orario di lavoro. Va presentata apposita istanza al datore di lavoro e successivamente la documentazione attestante la data e l'orario degli esami. Spetta alla lavoratrice madre per un periodo di 5 mesi, di cui 2 precedenti la data presunta del parto e 3 successivi al parto. La lavoratrice ha la facoltà di richiedere di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi dopo il parto. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo dopo il parto. Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di 5 mesi, anche nel caso di adozione di minore. Il periodo di congedo è retribuito al 100%. Il congedo di maternità è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto in caso di lavori gravosi o pregiudizievoli per la salute (decreti Min.Lavoro). La Direzione territoriale del Lavoro o l'asl possono disporre l'interdizione anche per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, lett. a),b),c), commi 3 e 4, D.Lgs. 151/2001. Il congedo è retribuito al 100%. Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di 5 mesi, anche nel caso di adozione di minore. In caso di adozione nazionale spetta durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia. In caso di adozione internazionale, ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia o prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Se la lavoratrice, per il periodo di permanenza all'estero, non richiede o richiede solo in parte il congedo, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. Nel caso di affidamento di un minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo spetta fino a 7 mesi di età del bambino se il lavoro o le condizioni dello stesso presentano particolari rischi per la sicurezza o la salute della lavoratrice e il datore di lavoro non possa modificare condizioni o orari di lavoro (art. 12 D.lgs. 151/2001) Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità per tutta la durata del congedio di maternità o per la parte residua in caso di morte o di grave infermità o abbandono della madre, nonché nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Normativa non ancora applicabile alle Pubbliche Amministrazioni: In via sperimentale, dal 1/1/13 al 2015 il padre lavoratore dipendente, entro il 5 mese dalla nascita del figl io, per i figli nati dal 1/1/2013, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per 1 giorno; questo congedo obbligatorio si aggiunge al "congedo di maternità" della madre e può essere fruito contemporaneamente a quest'ultimo. Spetta anche nei casi previsti dall'art. 28 D. Lgs.151/01 e nel caso di padri adottivi o affidatari. Madre: dopo maternità obbligatoria max 6 mesi di congedo. Padre: dalla nascita del figlio max 7 mesi. Complessivamente i genitori possono godere di max 10 mesi oppure 11 se il padre ne fa almeno 3; se c'è un solo genitore (altro genitore morto o abbandono famiglia o non riconoscimento figlio o grave infermità ex mess.inps 22911/07) il congedo è di max 10 mesi. Retribuzione: fino a 3 anni di età del bambino 1 mese retribuito al 100% e 5 mesi retribuiti al 30% (l'ulteriore mese concesso nel caso di congedo del padre non è retribuito); dal compimento del 3 anno a 8 anni i 6/7 mesi o il restante perio do non ancora usufrito non sono retribuiti (l'ulteriore periodo, dopo i sei mesi, in caso di redditi minimi di cui all'art. 34, comma 3, D.lgs. 151/01, può essere retribuito al 30%). Nel periodo retribuito al 30% o senza retribuzione non si maturano ferie nè tredicesima. ADOZIONE/AFFIDAMENTO: clausole particolari come da artt. 36/37 D.lgs.151/01(finanziaria 2008: il congedo parentale spetta anche in caso di adozioni ed affidamento nazionale ed internazionale, qualunque sia l'età del minore, entro 8 anni dall'ingresso in famiglia e fino alla maggiore età; l'indennità di cui all'art 34 DLgs 151/2001 spetta nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia. g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 1

2 CONGEDO FACOLTATIVO PER IL PADRE IN SOSTITUZIONE DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA MADRE RIPOSI GIORNALIERI (ALLATTAMENTO) Normativa non ancora applicabile alle Pubbliche Amministrazioni: In via sperimentale, dal 1/1/2013 e fino al 2015, per i figli nati a partire dal 1/1/2013, entro il 5 mede dalla nascita del figlio il padre può astenersi dal lavoro per ulteriori due giorni, anche continuativi, in sostituzione del congedo di maternità spettante alla madre, il quale verrà quindi ridotto di 1 o 2 giorni e, pertanto, terminerà prima. Il padre potrà beneficiare di tale congedo anche durante l'astensione della madre. Spetta anche ai padri adottivi o affidatari. Il padre dovrà fare richiesta al datore almeno 15 giorni prima e la madre dovrà dichiarare di rinunciare ai 2 giorni di astensione obbligatoria. Diritto, nel primo anno di vita del bambino, a un periodo di riposo di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore/giorno o a due periodi di riposo di un'ora cad. se orario lavoro è uguale o superiore a 6 ore/giorno. Nel caso di parto plurimo periodi raddoppiati. CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO (art.47 D.Lgs.151/2001) Diritto di astensione dal lavoro, entro i tre anni di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso per tutta la prognosi, ma retribuzione 100% solo per i primi 30 giorni (cumulativi tra i genitori) ex art.17, comma 6, ccnl 14/9/2000. Dal giorno del 3 compleanno a 8 anni ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni all'anno (solare), senza retribuzione. Nei periodi retribuiti al 100% si maturano le ferie e la 13.ma; nei periodi non retribuiti non si maturano nè le ferie nè la tredicesima. Se c'è ricovero ospedaliero si interrompono le ferie in godimento BENEFICI SPETTANTI AI GENITORI DI MINORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE (art. 33 D.Lgs. 151/2001) Dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, possibilità di prolungamento del congedo parentale per i genitori di minore con handicap in situazione di gravità, nella misura massima di 3 anni (comprensivi del congedo parentale ordinario), da godere entro gli 8 anni di età del bambino, da fruire alternativamente. Il minore non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Il primo mese è retribuito al 100% e tutto il resto del periodo al 30%. In alternativa possono essere fruite 2 ore giornaliere di riposo fino a 3 anni di vita del bambino (v.art.42 D.lgs.151/2001). PERMESSO PER FIGLIO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (art.42, comma 2, D.Lgs.151/2001) Diritto a 3 giorni oppure 18 ore di permesso retribuito al mese (la frazionabilità a ore è prevista dall'art. 19, comma 6, ccnl 6/7/1995). I suddetti permessi possono essere fruiti, fino ai 3 anni di età del bambino, in alternativa alle 2 ore di riposo giornaliere oppure al prolungamento del congedo parentale. Dai 3 agli 8 anni di età del bambino, possono essere fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale. RIPOSO GIORNALIERO PER FIGLIO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' FINO A 3 ANNI ETA' (art.42 D.Lgs. 151/2001) Diritto, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, a un periodo di riposo di 2 ore al giorno (Circolari INPS 80/1995 e 128 del 11/7/2003: o di un'ora se orario di lavoro inferiore a 6 ore); è alternativo sia al prolungamento del congedo parentale sia ai permessi di 3 gg. mensili ex L. 104/92. MALATTIA MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO Il dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi; ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei 3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso (si scala quindi la malattia già retribuita nei tre anni antecedenti la presentazione della certificazione). Ai fini del conteggio dei 18 mesi di conservazione del posto sono esclusi l'infortunio, la malattia per causa servizio, i ricoveri, i day-hospital e le assenze per terapie salvavita per patologie gravi. Retribuzione: 9 mesi con retribuzione 100%, 3 mesi con retribuzione 90%, 6 mesi con retribuzione 50% MALATTIA NON RETRIBUITA Superati i 18 mesi retribuiti, a richiesta del lavoratore,in casi particolarmente gravi, può essere concesso un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito, previo accertamento delle condizioni di salute, da parte dell'amministrazione, per il tramite dell'asl competente. In tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto. La maturazione dell'anzianità di servizio è interrotta. g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 2

3 TERAPIE SALVAVITA (art. 10, comma 7 bis, CCNL14/09/2000) In caso di patologie gravi i giorni di assenza per espletamento di terapie salvavita (emodialisi, chemioterapia, ) sono retribuiti al 100% (non vi è massimale al periodo). I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o per terapie certificate da ASL sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia e non rientrano nel conteggio dei periodi massimi di conservazione del posto. NB: queste assenze sono solo quelle necessarie per la terapia e non anche per la patologia che ha generato la necessità della stessa (es. il ricovero per l'operazione rientra nella malattia, la chemioterapia in questi permessi) INFORTUNIO O MALATTIA CAUSA SERVIZIO VISITE MEDICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI (art. 55-septies D.Lgs. 165/01) In caso di assenza dovuta ad infortunio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto non oltre 36 mesi; in tale periodo spetta l'intera retribuzione L'assenza di giornata intera è imputata a malattia se il dipendente produce conforme attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ASSENZE PER RECUPERO TERAPEUTICO Il dipendente tossicodipendente o alcolista che si sottopone ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione (art. 21 CCNL 14/9/2000) ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito per tutta la durata del progetto. Il trattamento economico è analogo a quello previsto per la malattia.i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti. PERMESSI SINDACALI ASPETTETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI SINDACALI (art.31 L.300/1970) DISTACCO RETRIBUITO PER MOTIVI SINDACALI (art. 5 CCNQ 7/8/1998) PERMESSO SINDACALE RSA A ORE O A GIORNI (artt.9-10 CCNQ 7/8/1998) PERMESSO SINDACALE RSU A ORE O A GIORNI (artt CCNQ 7/8/1998) PERMESSO SINDACALE NON RETRIBUITO (art. 12 CCNQ 7/8/1998) PERMESSO SINDACALE RETRIBUITO (art. 11 CCNQ 7/8/1998) Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali può, a richiesta, essere collocato in aspettativa non retribuita. Il periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio. Ai fini previdenziali sono previsti contributi figurativi a carico INPDAP. Il dipendente componente degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative ha diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione (ex art. 47 CCNL 14/09/2000),pagata direttamente dal Comune ma con rimborso da parte del Ministero dell'interno. I periodi di distacco sono equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che per il diritto alle ferie. Monte ore annuo individuale per ogni sindacato, utilizzabile dai dirigenti sindacali delle RSA e dai dirigenti delle associazioni aventi titolo alla contrattazione decentrata per contrattazione presso il proprio ente, riunioni, convegni, congressi. Il monte ore non può essere superato; ulteriori assenze possono essere effettuate a titolo di permessi art. 11 o 12 CCNQ 1998 Ai componenti delle RSU spetta un monte ore annuo complessivo di permessi utilizzabile (indipendentemente dal sindacato di appartenenza) per contrattazione presso il proprio ente, riunioni, convegni, congressi. Se il componente RSU è anche dirigente sindacale può utilizzare il monte ore RSA. I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi sindacali non retibuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni/anno. Spettano solo ai dirigenti sindacali comunicati da OO.SS. (e non ai membri RSU). Di norma l'organizzazione Sindacale procede alla corresponsione diretta al dirigente sindacale dello stipendio non corrisposto dal datore di lavoro. I dirigenti devono darne comunicazione di regola tre giorni prima al datore di lavoroper il tramite della propria associazione sindacale. I dirigenti sindacali (non i membri RSU) componenti degli organismi direttivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria hanno diritto a permessi retibuiti (non c'è un limite massimo predefinito per ente) per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali (non per altri motivi quindi, per es., non per contrattazione decentrata) g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 3

4 ASPETTATIVA AMM.LOC. NON RETRIBUITA PERMESSO CONSIGLIERI COMUNALI PERMESSO ELETTI PERMESSI AMMINISTRATORI Permessi vari per amministratori locali (sindaco, assessori, consiglieri, presidente consiglio, ecc ) ai sensi del D.Lgs. 267/2000 FUNZIONI PRESSO SEGGI ELETTORALI FUNZIONI PRESSO SEGGI ELETTORALI E RIPOSO COMPENSATIVO Il dipendente ha diritto ad assentarsi dal servizio, per presenza al seggio e, nel caso di funzioni presso i seggi di domnica, al riposo compensativo (oltre al riposo compensativo per la giornata del sabato per chi presta servizio su 5 gg/sett.). Il riposo deve essere goduto successivamente alle elezioni e può essere posticipato solo per comprovarte esigenze di servizio. L'assenza è retribuita. SOCCORSO ALPINO E PROTEZIONE CIVILE PERMESSO PER PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 8/2/2001, n. 194) I lavoratori volontari presso associazioni inserite nell'elenco nazionale dell'agenzia di protezione civile hanno diritto ad assentarsi per partecipare alle operazioni di protezione civile autorizzate dalla Prefettura o dal Dip. Prot. Civile, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno (tali limiti, in caso di stato di emergenza nazionale, possono essere elevati a 60 giorni continuativi fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno). Per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica spettano massimo 10 gg continuativi fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno. L'assenza è retribuita; il datore di lavoro ha diritto al rimborso. PERMESSO PER SOCCORSO ED ESERCITAZIONI CAI (L. 18/2/1992, n. 162) I lavoratori volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno diritto alla fruizione di permessi retribuiti nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonchè nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24. Ai volontari spetta l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza dal lavoro.il datore di lavoro,che corrisponde la retribuzione, ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto (la domanda deve essere inoltrata entro il mese successivo a quello in cui il soccorso è stato prestato). MOTIVAZIONI DIVERSE ASPETTATIVA SERVIZIO MILITARE / CIVILE Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto durante tutto il periodo del servizio militare/civile/richiamo alle armi ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA Al dipendente, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche se per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER DOTTORATO DI RICERCA O BORSA DI STUDIO Il dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca può essere collocato,a domanda,compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per la durata del corso ed usufruisce della borsa di studio. In caso di corsi di dottorato di ricerca senza borsa dii studio o in caso di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,previdenziale e di quiescenza. (v.art. 2 L.476/84) g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 4

5 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER RICONGIUNGIMENTO CONIUGE ALL'ESTERO Il dipendente il cui coniuge presti servizio all'estero può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni. L'aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata, può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. Il periodo non è utile ai fini della quescienza e previdenza. ASPETTATIVA PER AVVIARE UN'ATTIVITA' AUTONOMA O IMPRENDITORIALE Al dipendente che intenda avviare un'attività autonoma o imprenditoriale può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell'anzianità di servizio. PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA SINDACALE CONGEDI PER LA FORMAZIONE SENZA RETRIBUZIONE (art.5 L.53/2000) Per la partecipazione alle assemblee il dipendente ha diritto ad un massimo 12 ore all'anno. Al dipendente con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente possono essere concessi, a richiesta, periodi di congedo per la formazione (completamento della scuola dell'obbligo,conseguimento del titolo di studio di secondo grado,diploma universitario o di laurea,partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro) nella misura annua complessiva del 10% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12 di ciascun anno. L'ente può non concedere il congedo nel caso in cui il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi e se non sia possibile assicurare la regolarità e funzionalità dei servizi. Il periodo massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato,si riferisce a tutta la vita lavorativa del lavoratore. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. DIRITTO ALLO STUDIO Al dipendente a tempo indeterminato sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura di 150 ore per ciascun anno solare,nel limite massimo del 3% del personale a tempo indeterminato in servizio all'inizio di ogni anno. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi per il conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria, master universitari, ecc. e per sostenere i relativi esami (v.anche permessi per esami). I dipendenti devono presentare il certificato di iscrizione al corso di studi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza di dette certificazioni, i permessi vengono considerati aspettativa per motivi personali.la domanda per usufruire di tali permessi va presentata non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello di godimento. FERIE (vedi anche festività soppresse) Il dipendente ha diritto a 32 giorni di ferie all anno (orario settimanale su 6 giorni) oppure a 28 giorni all'anno (orario settimanale su 5 giorni). Tali giorni sono ridotti, rispettivamente, a 30 e 26 per i primi tre anni di servizio. Ai giorni di ferie indicati vanno aggiunti 4 giorni di ferstività soppresse (v.punto successivo). Nell'anno di assunzione e di cessazione la durata delle ferie è proporzionale ai 12mi di servizio (la frazione di mese superiore a 15 gg è considerata mese intero). Ai sensi del CCNL 6/7/95 le ferie vanno fruite nell'anno di spettanza o al massimo entro il 30/4 dell'anno successivo per motivate esigenze personali oppure entro il 30/6 per indifferibili esigenze di servizio. Le ferie non sono monetizzabili, salvo eccezioni (vd. note Funz. Pubblica 32937/2012 e 40033/2012). Non è prevista la possibilità di goderle ad ore. FESTIVITA' SOPPRESSE Al dipendente sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare di riferimento. Maturano o sono ridotte applicando le stesse regole relative alle ferie. Non è prevista la possibilità di goderle ad ore. PERMESSO BREVE/ORE Il dipendente può assentarsi dal lavoro, presentando la richiesta non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di necessità o urgenza, utilizzando permessi che non possono superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero e comunque le 36 ore annue.i permessi vanno recuperati entro il mese successivo,secondo le modalità individuate dal dirigente g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 5

6 PERMESSO PER CONVOCAZIONE TRIBUNALE O AUTORITA' P.S. Al dipendente spetta un giorno (o alcune ore) di permesso, nel caso di convocazione in Tribunale o presso l'autorità di P.S..Se il dipendente è citato per ragioni di servizio viene considerato in missione; se, invece, la convocazione è dovuta a motivi personali o penali, il dipendente ha diritto ad assentarsi, ma l'assenza verrà imputata a ferie, recupero o permesso per particolari motivi personali. PERMESSO PER DONAZIONE SANGUE PERMESSO GIUDICE POPOLARE/GG Al dipendente spetta un giorno di permesso coincidente con la giornata in cui effettua la donazione del sangue L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art.11,c.1,l.287/1951); assenza giustificata dal servizio per tutto il periodo dell'esercizio delle funzioni PERMESSO ART. 33,COMMA 3, L.104/92 Il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno (cioè per le intere 24 ore), sia esso coniuge, parente o affine entro il 2, o entro il 3 qualora i genitor i o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a 3 giorni o 18 ore (v.art.19 CCNL 6/7/95) al mese di permesso retribuito. Il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con handicap grave. Per assistere uno stesso figlio con handicap grave, i genitori possono fruire alternativamente del permesso e quindi il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1 o entro il 2 qualora i genitori o il c oniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Se la persona da assistere è residente in un comune che dista più di 150 Km dal luogo di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Il lavoratore che assiste un congiunto lavoratore disabile può usufruire dei permessi ex L.104, art.33, comma 3, ordinariamente nelle stesse giornate, ma anche in giornate diverse se ciò è reso necessario dallo svolgere attività per conto del disabile. PERMESSO L.104/92 (art.33, commi 2 e 6) Il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto di fruire, alternativamente, di 2 ore di permesso retribuito giornaliero o di 3 giorni di permesso retribuito mensile (frazionabili in 18 ore mensili). PERMESSO PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI PERMESSO PER CONCORSI OD ESAMI Al dipendente possono essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati,compresa la nascita di figli Al dipendente sono concessi, a domanda, otto giorni all'anno di permesso retribuito per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove PERMESSO PER NASCITA FIGLIO Vedi "permesso per particolari motivi personali o familiari" PERMESSO PER MATRIMONIO Il dipendente ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. La decorrenza del permesso può coincidere anche con il primo giorno lavorativo utile, successivo all'evento, oppure iniziare nei giorni precedenti, purchè sia compresa la data del matrimonio. Si richiede il certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva.in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile non vi è duplicazione del permesso. PERMESSO PER LUTTO A domanda del dipendente sono concessi 3 giorni consecutivi di permesso retribuito,per evento, in caso di lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado, o per il convivente (art. 18 del CCNL 14/09/2000 = la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente). g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 6

7 PERMESSO RETRIBUITO PER DECESSO / Il dipendente ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito all anno in caso di decesso (per il decesso i dipendenti degli EE.LL. utilizzano il permesso per lutto GRAVE INFERMITA' DI FAMILIARE ex art. 19 CCNL 6/7/95) o documentata grave infermità del coniuge (anche se (3GG/ANNO) (art.4 L.53/2000 e DM 21/7/2000 n.278) legalmente separato) o di un parente entro il 2 gr ado (anche non convivente) o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Tali permessi sono cumulabili sia con i 3 gg permesso per particolari motivi,ex art. 19 CCNL 6/7/95, sia con i 3 gg di permesso ex L.104/92.Per usufruire dei permessi de quo occorre presentare documentazione medica rilasciata da un medico specialista del SSN, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI (art. 4, c.2, L.53/2000) Il dipendente può richiedere,per gravi e documentati motivi familiari,fra i quali le patologie indicate nel D.M.278/2000,un periodo di congedo,continuativo o frazionato, non superiore a due anni.il dipendente conserva il posto di lavoro,non ha diritto alla retribuzione,non può svolgere alcuna attività lavorativa.il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali (il lavoratore può procedere al riscatto o al versamento dei contributi,calcolati secondo la prosecuzione volontaria) CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A SOGGETTO CON HANDICAP GRAVE RETRIBUITO CON INDENNITA' (art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, D. Lgs. 151/2001) RIPOSO COMPENSATIVO PER ATTIVITA' PRESTATA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE SCIOPERO A GIORNO O AD ORE Il congedo può essere utilizzato per un periodo non superiore a due anni, in modo continuativo o frazionato,in tutta la vita lavorativa del dipendente. Spetta per assistenza a soggetto con handicap in situazione di gravità, nell'ordine di priorità: 1) al coniuge convivente; 2) al padre o madre anche adottivi,in caso di decesso,mancanza,o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3) ad uno dei figli conviventi,in caso di decesso,mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre; 4) ai fratelli o sorelle conviventi,in caso di decesso,mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi. Il congedo è accordato nel caso in cui la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno salvo che, in tal caso,sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi,che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei permessi ex L. 104/1992. Si considera convivente il disabile che ha la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo, stesso numero civico, anche se interni diversi, del lavoratore che lo assiste (Circ. Min. Lavoro n del 18/2/2010). I periodi di congedo non sono validi ai fini delle progressioni economiche, ma solo a fini pensionistici. Il dipendente, durante il congedo, ha diritto alla conservazione del posto. Il congedo è valido ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e per il raggiungimento del diritto a pensione, è retribuito con una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria (il periodo di congedo non è computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima,tfr,ai fini previdenziali matura il trattamento di quiescenza in quanto dovuta la contribuzione previdenziale,è coperto da contr.fig.). L'attività prestata nel giorno di riposo settimanale dà diritto ad un giorno di riposo compensativo (e ad eventuali ulteriori ore di riposo se le ore lavorate la domenica sono maggiori di quelle dovute nel giorno scelto come riposo) da fruire, di regola, entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Per l'attività prestata nel giorno di riposo settimanale il dipendente ha diritto ad una maggiorazione retributiva. Il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro in occasione della proclamazione di uno sciopero, a giorno o ad ore, senza retribuzione quanto sopra indicato non è integralmente applicabile al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato scheda redatta il 28/3/2013 g/segr_pers/circolare PIANO AZIONI POSITIVE (p_parasporo) pag. 7

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