SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DA DESTINARSI ALL ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI.
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- Romina Quaranta
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1 Allegato 2 alla DGC n /19 SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DA DESTINARSI ALL ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI. ART 1 OGGETTO L Amministrazione comunale intende concedere a terzi, preso atto della deliberazione mecc. N /49 del 15/02/1999 del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Immobili in uso alle Circoscrizioni, applicazione ex articolo55 comma 2 dello Statuto e dell'art. 56 del Regolamento del Decentramento" e in analogia con le norme del regolamento comunale n. 214 Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni, l immobile sito in Torino via, come descritto in apposita planimetria (allegata alla D.G.C. n. del ), da destinarsi alla gestione di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Come previsto dalla deliberazione G.C. n. mecc /19 del 5 agosto 2003, che definisce i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali in riferimento all Albo Prestatori di servizi socio sanitari Sez. B, e dalla determinazione del Direttore Generale n. 50 del 30 luglio 2004 la referenza ed il conseguente monitoraggio riferito alle persone inserite ed il raccordo con le famiglie delle persone disabili vengono mantenuti in capo ai servizi territoriali socio assistenziali e sanitari. Il monitoraggio del rispetto del disciplinare di concessione con particolare riguardo agli aspetti strutturali è attribuito alla Divisione Servizi Sociali, assegnataria degli immobili. ART. 2 DESTINAZIONE DEI LOCALI I locali in oggetto sono da destinarsi all organizzazione e alla gestione di servizi socio sanitari. Il concessionario è obbligato a presentare istanza per l iscrizione all Albo prestatori di servizi per le persone disabili contestualmente all'istanza di concessione. Inoltre, per tutto il periodo della concessione, è tenuto al mantenimento dei requisiti atti alla permanenza nell albo prestatori. L uso delle aree verdi e dei parcheggi, rientranti nella disponibilità del concessionario, deve essere concordato con la Circoscrizione, assegnataria di parti degli immobili, in modo da garantire ad entrambi un utilizzo adeguato alle rispettive attività svolte nella struttura. La Circoscrizione, assegnataria del salone polivalente e del terrazzo situati al terzo piano f.t., ne consente l uso al concessionario sulla base di un programma concordato. E vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione dei contratti di concessione dell immobile e di gestione dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d azienda comprendente tali beni e attività. Il concessionario è tuttavia tenuto a mettere a disposizione adeguati spazi per la realizzazione di progetti che prevedano la collaborazione con realtà di volontariato attivo e di associazioni, che operino a favore di persone disabili, partecipanti a progetti mirati quali Motore di ricerca. Comunità attiva. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare all Amministrazione l utilizzo dei locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo. Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d uso dell immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Divisione Servizi Sociali e rapporti con la Aziende sanitarie. Il numero dei posti disponibili nel servizio sono riservati ai cittadini residenti nel territorio della Città di Torino. L eventuale esubero di posti non utilizzato - secondo le modalità definite dall accordo contrattuale nell'ambito dell' accreditamento - può essere messo a disposizione dal concessionario ad altri enti e/o persone, solo dietro specifica autorizzazione da parte dell Amministrazione. 1
2 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. ART. 3 CANONE Il concessionario verserà alla Città un canone annuo in rate trimestrali anticipate. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla civica amministrazione entro e non oltre il trimestre di competenza. Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo all automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo e impregiudicata la richiesta di maggiori danni. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. La concessione è inoltre subordinata al versamento di una cauzione pari al 10% del valore del canone di concessione calcolato sulla durata della stessa. Nel caso che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, gli effetti della medesima cesseranno sei mesi dopo la scadenza della concessione, ai sensi dell art c.c. Se la fideiussione bancaria o assicurativa non copre l intera durata della concessione, il concessionario si impegna a successivi rinnovi della polizza fideiussoria fino alla scadenza della concessione stessa. A partire dall undicesimo anno il canone sarà aggiornato tenendo conto, tra gli altri elementi, della variazione in aumento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato annualmente sulla G.U., riferita al valore medio del periodo di concessione. In caso di revoca della concessione l Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso. L Amministrazione resta fin d ora autorizzata a ritenere l ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. ART. 4 DURATA La concessione dei locali ha la durata di anni 20 a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che la dispone. Il concessionario non potrà in alcun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima. Mantenendo quale destinazione d uso l erogazione di interventi socio sanitari, il concessionario può richiedere all Amministrazione l autorizzazione alla modifica della tipologia di autorizzazione al funzionamento per i servizi dove prevista o di modifica della tipologia di presidio o servizio negli altri casi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di confermare, alla scadenza del decimo anno, la durata ventennale della concessione, previa positiva verifica della qualità del servizio. Nell ipotesi di decadenza dall iscrizione alla Sez B dell Albo citato o di altre gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, l Amministrazione ha diritto di risoluzione del contratto di concessione medesimo. E' prevista la possibilità di recesso da parte del concessionario in corso di rapporto, con lettera raccomandata, con un preavviso di sei mesi. Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali e i relativi arredi (se di proprietà della Città) dovranno essere riconsegnati in buono stato di uso e manutenzione, tali da consentire il mantenimento dell autorizzazione al funzionamento prevista. 2
3 ART. 5 CONSEGNA I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l utilizzo. Per quanto attiene i materiali e gli arredi presenti nei locali al momento della consegna, sarà redatto apposito verbale allegato al contratto di concessione. ART. 6 MANUTENZIONE Il concessionario provvede a propria cura e spese all esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario s intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché la relativa agibilità dei locali. Anche per i servizi dove non è prevista autorizzazione al funzionamento, il concessionario è tenuto a rispettare le normative di riferimento. E a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti compresi gli eventuali interventi per l adeguamento degli stessi alle vigenti norme e successive modifiche e alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all abolizione delle barriere architettoniche. Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dall Amministrazione. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati dall Amministrazione concedente. E altresì a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone verdi e dell area esterna oggetto di concessione, potatura compresa, rimanendo comunque in capo alla Città l esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria. L esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Settore Tecnico Gestione Verde che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all inadempimento. Nel caso in cui gli arredi vengano forniti dalla Città, come da inventario, al concessionario spetta la manutenzione ordinaria degli stessi, e la loro sostituzione. ART. 7 RIPARAZIONI E RESTAURI Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell art.6, le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti comuni della struttura (non oggetto di concessione) e degli impianti (elettrico, riscaldamento, idrico, raffrescamento, telefonico, antiintrusione..) saranno sostenute dalla Città e sarà addebitato al concessionario il costo in proporzione alla percentuale del fabbricato utilizzato. L Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisti o situazioni di particolare urgenza. 3
4 ART.8 PROPRIETA Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà dell Amministrazione dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. ART. 9 SPESE Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, acqua) oltre alla tassa rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all uso di servizi condominiali. Inoltre, qualora si renda necessario, l assegnatario deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, l Amministrazione provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, mentre il concessionario a sue spese installerà misuratori parziali o filiali. In mancanza di questi ultimi le spese saranno suddivise applicando i seguenti criteri: 1. Per il riscaldamento il costo sarà addebitato al concessionario in base ai metri cubi costituenti il volume netto dei locali in uso; 2. Per le spese comuni (acqua, luce, gas, pulizia locali etc.) sarà addebitato al concessionario il costo in proporzione alle quote millesimali, se esistenti o alla percentuale del fabbricato utilizzato. Gli oneri ed obblighi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (non oggetto di concessione) degli stabili dove sono ubicati i locali dati in concessione sono definiti nell articolo 7. Le spese d atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario. ART. 10 ASSICURAZIONI È obbligo all aggiudicatario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici etc. ART. 11 RESPONSABILITA L aggiudicatario si obbliga a tenere l Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità o azione presente e futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o di cose. ART. 12 ACCERTAMENTI I funzionari dell Amministrazione comunale e delle Aziende Sanitarie cittadine, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in concessione, per accertamenti ed operazioni, nell interesse delle amministrazioni stesse. 4
5 ART. 13 INADEMPIENZE Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi assunti dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti dell Amministrazione, la stessa procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta e nei casi di particolare e grave inadempienza, alla revoca della concessione. Nel caso in cui il concessionario non assolvesse ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l Amministrazione, potrà eseguire in proprio i lavori addebitandone i costi al concessionario. ART. 14 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI L aggiudicatario s impegna all osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali e sanitarie. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l Amministrazione. ART. 15 SPESE D ATTO Tutte le spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico degli aggiudicatari. ART. 16 DOMICILIO E FORO COMPETENTE L aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino. Il presente atto mentre vincola sin d ora il concessionario, non vincola l Amministrazione se non ad intervenuta approvazione dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo. Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare. Torino, Per accettazione, firma 5
ART. 6 ARREDI ED ALLESTIMENTI
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