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1 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.). Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell ambiente, tutela dell ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.). Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.). Relazione illustrativa Con le sentenze n. 187/2011 e n. 159/2012 la Corte Costituzionale ha affermato un principio, che può ormai considerarsi consolidato, secondo il quale le regioni, nelle materie afferenti alla competenza legislativa esclusiva statale (come nel caso della tutela ambientale), non possono trasferire ad altri enti le funzioni amministrative che il legislatore statale ha espressamente loro attribuito. In particolare la Corte Costituzionale proprio con la sentenza n. 159/2012 ha dichiarato l illegittimità costituzionale della legge regionale della Toscana n. 41/2011 nella parte in cui si affidavano alle Autorità di ambito (oggi Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) compiti che la normativa statale attribuisce direttamente alle regioni. Si rende pertanto necessario dare attuazione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale provvedendo a modificare le leggi regionali, con cui la Regione, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali all epoca vigenti, ha trasferito a province e comuni funzioni amministrative alla stessa attribuite dal legislatore statale. Tale operazione anticipa in parte la riforma di cui alla L. 56/2014 concernente Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, nella quale si prevede il riordino delle funzioni delle province, distinguendo tra funzioni fondamentali, che come tali continuano ad essere esercitate dalle province, e funzioni diverse, che dovranno invece essere riallocate ad altri livelli. Per la puntuale individuazione delle c.d. funzioni diverse, la L. 56/2014 rinvia ad un successivo accordo, in sede di Conferenza unificata, tra Stato e regioni. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata saranno, invece, stabiliti i criteri per l individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all esercizio delle funzioni oggetto del riordino. Per quanto riguarda la materia della tutela ambientale, il comma 85 dell articolo 1 della L. 56/2014 individua tra le funzioni fondamentali delle province la tutela e la valorizzazione dell ambiente, per gli aspetti di competenza. Tale norma non può che essere letta alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, per cui, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, possono considerarsi fondamentali unicamente quelle funzioni che il legislatore statale ha espressamente attribuito alle province. Viceversa, le funzioni che la norma statale attribuisce a regioni e comuni devono rimanere allocate presso tali enti o trasferite agli stessi, ove non lo fossero. Con la presente proposta di legge si intende dunque procedere alla corretta riallocazione delle funzioni amministrative che lo Stato ha espressamente attribuito alle regioni in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati, tutela delle acque e difesa della costa, rinviando al successivo accordo tra Stato e regioni la definizione puntuale di tutte le altre funzioni non rientranti tra quelle fondamentali delle province. Per quanto riguarda la materia dei rifiuti, preme evidenziare che già la proposta di legge di iniziativa consiliare n. 270/2013 propone la modificazione della l.r. 25/1998 prevedendo, in particolare, la riforma del sistema di programmazione della gestione dei rifiuti con l eliminazione

2 dei piani interprovinciali e la riallocazione dei relativi contenuti nell ambito del piano regionale. Al fine di effettuare una rivisitazione organica della legge a seguito della eliminazione dei piani interprovinciali, è stato costituito un gruppo di lavoro, di cui fanno parte anche i settori interessati della Giunta regionale, che ha provveduto, in particolare, alla puntuale riallocazione dei contenuti dei piani interprovinciali nel piano regionale e nel piano di ambito (in coerenza con l articolo 199 del d.lgs. 152/2006), ed altresì alla rivisitazione delle norme concernenti l attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti, al fine di riportare alla competenza regionale quelle ritenute di particolare rilevanza. Si rende pertanto necessario coordinare i contenuti delle due proposte, mediante un opera di raccordo da sviluppare con particolare riferimento alle disposizioni in materia di programmazione, in considerazione dell ampio ed approfondito lavoro già effettuato in sede consiliare nell ambito del gruppo di lavoro, rispetto al quale è opportuno operare in continuità facendo tesoro del materiale già elaborato, peraltro congiuntamente agli uffici della Giunta. Occorre tuttavia considerare che la riacquisizione delle funzioni oggetto della presente proposta impatta in modo considerevole sull organizzazione interna della Regione, determinando la necessità di acquisire dalle province risorse umane e finanziarie, con tutte le criticità legate al rispetto del patto di stabilità e all incidenza del personale trasferito sul fondo destinato alla produttività. Al fine di superare tali criticità, si reputa necessario rinviare alle procedure speciali stabilite dalla L. 56/2014 per il trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative e far decorrere solo dalla data di tale trasferimento l esercizio delle nuove funzioni amministrative. La presente proposta di legge pertanto ridefinisce fin da subito il quadro delle competenze amministrative, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, rendendo operativo il nuovo assetto a decorrere dal trasferimento del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni, effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 92, 94 e 96 della L. 56/2014. Ciò fatta eccezione per alcune funzioni considerate strategiche che vengono trasferite alla Regione con effetto immediato (ossia dall entrata in vigore della legge) e che saranno pertanto esercitate a personale invariato fino all acquisizione del personale e delle risorse di cui alla L. 56/2014. La Regione ha infatti già avviato un percorso per la riacquisizione di alcune funzioni strategiche, concernenti la bonifica dei siti contaminati e la difesa della costa. Per quanto riguarda la bonifica dei siti contaminati, con la DGR 296 del 22 aprile 2013 la Giunta regionale, ai sensi dell articolo 36 bis del d.l. 83/2012 (convertito con L. 134/2012), ha proposto al Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare la ridefinizione del perimetro dei siti di interesse nazionale di Massa e Carrara, di Piombino e di Livorno. A seguito di tale proposta, è stato emanato il DM 29 ottobre 2013, con cui la Regione è subentrata (a personale invariato) nella titolarità dei procedimenti afferenti alle aree escluse dal nuovo perimetro del sito di Massa e Carrara, mentre è in corso l emanazione dei decreti ministeriali relativi alla nuova perimetrazione degli altri due siti. Per quanto riguarda la difesa della costa, con la Proposta di legge n. 1 del 31 marzo 2014, la Giunta regionale ha proposto la modifica dell articolo 12 della l.r. 91/1998 per acquisire alla competenza regionale (a personale invariato) le autorizzazioni di cui all articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998 necessarie alla realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, di recupero e riequilibrio della fascia costiera che interessano il territorio di più comuni. La presente proposta di legge intende proseguire nel percorso già avviato, prevedendo l immediata operatività del trasferimento delle funzioni amministrative strategiche concernenti: a) le autorizzazioni oggetto della precedente proposta di legge n. 1/2014; b) le autorizzazioni alla realizzazione e gestione delle discariche di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e degli impianti di trattamento termico dei rifiuti speciali. Si tratta di impianti che, sebbene strategici ai fini del perseguimento degli obiettivi di prossimità e di riduzione della movimentazione dei rifiuti, hanno evidenziato maggiori criticità nell iter autorizzativo. La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3 In merito all articolato: * * * Capo I - Modifiche alla l.r. 25/1998 -Art. 1 Modifica l articolo 5 della l.r. 25/1998 relativo alle competenze regionali, allocando in capo alla Regione tutte le funzioni in materia di rifiuti che la normativa statale attribuisce direttamente alle regioni, escludendo la possibilità di un ulteriore trasferimento, come chiarito dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate. Tra queste, di particolare rilievo è il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti, secondo le procedure di cui agli articoli 208 e s.s. del d.lgs. 152/2006 o nell ambito dell autorizzazione integrata ambientale di cui alla titolo III bis della parte II del medesimo decreto. Per il coordinamento e la semplificazione delle procedure, la norma prevede che la Regione effettui su tali impianti anche la valutazione di impatto ambientale o di screening, ove previste. Stessa operazione viene fatta per le funzioni concernenti la bonifica dei siti inquinati attualmente allocate presso province e comuni, in base al combinato disposto dell art. 1 della l.r. 30/2006 e dell art. 20 della l.r. 25/ Art. 2 Modifica l articolo 6 della l.r. 25/1998 al fine di confermare in capo alle province tutte le funzioni che la normativa statale attribuisce a tali enti in materia di rifiuti e bonifica di siti inquinati. Principalmente le province continuano ad esercitare funzioni di vigilanza e controllo (sia in materia di bonifica di siti inquinati che di rifiuti) e rimangono titolari delle procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti. Le province continuano altresì ad individuare, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dall articolo 197 del d.lgs. 152/2006. Mentre, alla localizzazione puntuale di tali impianti provvede direttamente la Regione nell ambito del procedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall articolo 208 del d.lgs. 152/2006. Come già indicato per l assetto della programmazione si rinvia alla pdl 270/2014 che già si occupa del tema provvedendo all eliminazione dei piani interprovinciali. - Articoli 3 e 4 (che modificano gli articoli 6 bis e 6 ter della l.r.25/1998) Vengono modificati gli articoli 6 bis e 6 ter l.r. 25/1998 sulle procedure di approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, stabilendo che le relative funzioni amministrative siano svolte dalla Regione, ivi compreso l affidamento del servizio di gestione di tali rifiuti, su cui si era pronunciata la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 159/ Art. 5 (che modifica l'articolo 8 bis della l.r.25/1998) Sono adeguate le funzioni del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti, tenendo conto del nuovo assetto delle competenze. - Articoli 6 e 7 (che modificano gli articoli 11 e 14 della l.r.25/1998) Poiché il livello di pianificazione interprovinciale sarò oggetto di rivisitazione in continuità con i lavori del gruppo costituito in Consiglio a seguito della presentazione della pdl 270/2014, acquisendone i relativi contenuti, gli articoli concernenti tali piani sono oggetto di modifica unicamente per quanto concerne l eliminazione della previsione concernente la localizzazione puntuale degli impianti di gestione dei rifiuti, che sarà invece effettuata nell ambito del procedimento autorizzativo unico, di competenza regionale, secondo quanto previsto dall art. 208 del d.lgs. 152/2006.

4 - Art. 8 (che modifica l'articolo 16 della l.r.25/1998) Si adegua l articolo 16 della l.r. 25/1998, relativo al potere di ordinanza, all articolo 191 del d.lgs. 152/ Articoli 9, 10, 11, 12 (che modificano rispettivamente gli articoli 17 bis, 19, 20 e 20- septies della l.r.25/1998) Si adeguano le norme della l.r. 25/1998 al nuovo assetto delle competenze amministrative in materia di rifiuti e bonifiche di siti inquinati. Capo II Modifiche alla l.r. 20/ Art. 15 E modificato l articolo 19 della l.r. 20/2006, in materia di provvedimenti urgenti per la tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, riportando la competenza in capo alla Regione ed alle province secondo quanto previsto dall articolo 84, comma 4, del d.lgs. 152/ Art. 16 In merito al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue, ed alle relative attività di controllo, il d.lgs. 152/2006 individua come enti competenti l Autorità di ambito, per gli scarichi in pubblica fognatura, e le province per tutti gli altri scarichi, salva diversa disciplina regionale. In attuazione di tale norma, la l.r. 20/2006 attribuisce all Autorità idrica toscana, di cui alla l.r. 69/2011, la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, alla provincia quella sugli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, urbane e meteoriche di dilavamento contaminate ed infine al comune quella sugli scarichi, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche. Si tratta pertanto di funzioni che la Regione ha attribuito in ottemperanza alle indicazioni del legislatore statale e che si ritiene di confermare in capo agli enti attualmente titolari. Tuttavia, poichè l articolo 135 del d.lgs. 152/2006 attribuisce direttamente alle regioni l irrogazione e l introito delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, occorre adeguare l articolo 22 della l.r. 20/2006 che attualmente attribuisce tale competenza agli enti titolari delle funzioni di amministrazione attiva. Capo III Modifiche alla l.r. 88/ Art. 17 L articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998, attribuisce alle province le autorizzazioni di cui all articolo 109 del d.lgs. 152/2006 e quelle di cui all articolo 21 della L. 179/2002 nonchè l approvazione dei progetti di gestione per le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe ed il coordinamento delle relative operazioni. Si tratta di funzioni che la normativa statale attribuisce direttamente alla Regione e che pertanto, alla luce delle sopracitate sentenze della Corte Costituzionale, devono essere correttamente riallocate. La modifica dell articolo 20, comma 2, della l.r. 88/1998 è volta appunto ad attribuire le suddette funzioni alla Regione. Capo IV Modifiche alla l.r. 10/ Articoli 18, 19, 20 e 21 In attuazione dei principi di coordinamento e semplificazione delle procedure, si modificano gli allegati alla l.r. 10/2010 per attribuire alla competenza regionale la valutazione di impatto

5 ambientale e la verifica di assoggettabilità sui progetti che, a seguito dell entrata in vigore della presente proposta di legge, verranno approvati dalla Regione. Capo V Disposizioni transitorie e finali - Art. 22 Come già indicato l attribuzione alla Regione delle funzioni oggetto della presente proposta di legge determina la necessità di acquisire personale e risorse dalle province, secondo le procedure di cui alla L. 56/2014. Pertanto l esercizio di tali funzioni da parte della Regione non potrà che decorrere dal momento del trasferimento delle necessarie risorse umane e finanziarie. Ciò vale anche per le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, che attualmente sono allocate presso i comuni, ancorché la proposta di legge non preveda l acquisizione di personale da parte di tali enti. Si reputa tuttavia che un processo di riorganizzazione interna della Regione, che consenta realisticamente di far fronte anche alle funzioni in materia di bonifica di siti inquinati, possa essere attuato solo a seguito del trasferimento del personale e delle risorse provinciali. Per le funzioni considerate di particolare rilevanza, che nella materia rifiuti coincidono con quelle che già il sopra citato gruppo di lavoro aveva stabilito di riportare alla competenza regionale, la norma prevede invece che il trasferimento operi immediatamente dalla data di entrata in vigore della legge e quindi a personale invariato, ferma restando la successiva acquisizione del personale e delle risorse connesse all esercizio anche di tali funzioni. - Art. 23 Detta disposizioni sui procedimenti in corso alla data del trasferimento della titolarità delle funzioni. - Articoli 24 e 25 Si abrogano le disposizioni della l.r. 25/1998 incompatibili con il nuovo assetto delle competenze nonché la l.r. 30/2006 che ha attribuito ai comuni le funzioni in materia di bonifica di siti inquinati.

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