DISCIPLINA DEI CRITERI DI EROGAZIONE E DELLE SOGLIE I.S.E.E. PER L ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE
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1 Allegato A) alla Deliberazione di Giunta comunale PG /2015 DISCIPLINA DEI CRITERI DI EROGAZIONE E DELLE SOGLIE I.S.E.E. PER L ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE Nel rispetto della disciplina in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e delle norme del Regolamento generale in materia di servizi sociali Delibera di Consiglio comunale OdG 122/2008 del 21 luglio 2008 PG /2008, di seguito è elencata la disciplina dei criteri per l accesso a prestazioni sociali agevolate in favore di minori e famiglie residenti nel Comune di Bologna. Si fa particolare riferimento alle sottoindicate norme del D.P.C.M. 159/13: a) art. 1 comma 1 lett. f) in tema di Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi ; b) art. 1 comma 1 lett. g) in tema di Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni ; c) art. 6 in tema di I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per il quale qualora le suddette prestazioni siano rivolte a persone minori di anni 18 trova applicazione la disciplina del successivo articolo 7; d) art. 7 in tema di definizione del nucleo e calcolo dell' per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni in cui il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, abbia riconosciuto il figlio, mediante: - attrazione del genitore nel nucleo del figlio e definizione dei casi di deroga alla suddetta attrazione - o mediante calcolo della eventuale componente I.S.E.E. aggiuntiva limitatamente al caso in cui il soggetto, non attratto nel nucleo ai fini, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; e) art. 4 comma 5 in caso in cui venga richiesta la prestazione da soggetto già beneficiario di uno dei trattamenti di cui all art. 4 comma 2, lettera f) del medesimo D.P.C.M. 159/13, per cui ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'i.s.e.e. è sottratto l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza; f) art. 9 in tema di facoltà del cittadini di presentare un I.S.E.E. corrente e facoltà degli enti erogatori di stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni; g) art. 10 comma 2 in tema di facoltà del cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'i.s.e.e. del proprio nucleo familiare e contestuale facoltà degli enti erogatori di stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. I presenti criteri e soglie I.S.E.E. sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione di Consiglio comunale O.d.G. 144/2015 del 02/02/2015 PG 14047/2015 Prime linee e criteri generali ai fini della applicazione delle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 in materia di indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e nella Deliberazione di Giunta comunale prog. 174/2015 del P.G in tema di criteri univoci per l applicazione delle norme in materia di 1
2 I.S.E.E. di cui al DPCM 159/13 e di ricognizione degli interventi e servizi e identificazione di quelli soggetti ad applicazione delle norme in materia di I.S.E.E. di cui al DPCM 159/13. I presenti criteri sono stabiliti in modalità coordinata con le altre deliberazioni in materia di applicazione dell I.S.E.E. ed in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti d accesso e delle modalità di calcolo di contributi e sussidi e di tariffe personalizzate nei servizi a domanda individuale, rivolti complessivamente alla popolazione non autosufficiente anziana e disabile, alla popolazione adulta con disagio sociale nonché ai minori e famiglie. Gli interventi e servizi vengono prestati ed erogati nel rispetto delle norme quadro della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e s.m. ed in particolare riguardo al principio generale per cui l assistenza è garantita dal Comune di residenza (art. 4 comma 2) e che Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili e che l'assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento (art. 4 comma 3). Vengono pertanto stabiliti i seguenti criteri e soglie I.S.E.E. di applicazione sui sottoindicati interventi e servizi: 1. Contributi e sussidi economici disciplinati da normativa comunale: Α) Contributi economici a integrazione del reddito familiare (continuativi, una tantum): mediante valore I.S.E.E. e ulteriori criteri di valutazione sociale: b) soglia I.S.E.E. nferiore al valore annuale della pensione minima INPS da aggiornare annualmente; c) ulteriori criteri di valutazione sociale da utilizzarsi a titolo comparativo con le altre situazioni di soggetti e nuclei in carico sociale per la concessione dei contributi secondo la scheda di valutazione sociale determinata con atto organizzativo del direttore dell Area Benessere di comunità; Definizione della misura del contributo da concedersi determinata: a) non oltre la differenza tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo rispetto al valore soglia I.S.E.E. in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario. il contributo massimo una tantum e quello continuativo periodico non possono superare Euro 600,00; oppure in situazioni particolari e/o con grave disagio economico: b) superando tale differenza in via residuale ed eccezionale in ragione di particolari e motivate condizioni di bisogno contingibili ed urgenti ed con riguardo alla situazione di estrema fragilità sociale della persona o del nucleo beneficiario con riguardo a spese straordinarie e/o imprevedibili tra quelle sopra elencate alla lett. c). In tale caso il contributo massimo non può comunque superare Euro ,00; c) la somma dei contributi una tantum o erogati in dodici mesi non può superare Euro 2.500,00, ad eccezione di quelli erogati per le finalità della DGR 66/2005 sopra citata; d) per esigenze eccezionali, straordinarie, contingibili e non prevedibili ed esclusivamente al fine di evitare rischi e pericoli per la sicurezza e la vita di taluna delle persone del nucleo la soglia I.S.E.E. può essere motivatamente non rispettata ai fini della concessione di un contributo una tantum per le finalità in parola; Contributi economici una tantum straordinari possono essere erogati alle condizioni e nei limiti di quanto previsto alla Deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2005 n. 66 in tema di nuove direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. e) della Legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 Norme per l integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. La valutazione economica per la concessione del contributo viene effettuata tramite valore I.S.E.E. dei parenti entro il quarto grado della persona deceduta, residenti in Italia o altrimenti tramite valutazione della documentazione legalizzata e tradotta dalle competenti ambasciate e consolati e prodotta dai famigliari residenti all estero; 2
3 Predisposizione di un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura del contributo, come concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del contributo e/o del sussidio. Eventuale concessione del contributo o modifica della misura di concessione del contributo a partire dalla conclusione del procedimento di rivalutazione dei requisiti d accesso, nel termini del procedimento, in caso di presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13); B) Contributi economici per cure o prestazioni sanitarie (Attestazione di indigenza) La eventuale attestazione viene riconosciuta per "indigenza" e permette di accedere ai seguenti benefici: - Farmaci (solo fascia C). Ai fini della fornitura gratuita dei soli farmaci di fascia C (non indispensabili e pagati direttamente dai cittadini) ai sensi della D.G.R. 1036/2009 l'attestazione di indigenza ne permette il ritiro diretto e gratuito presso le strutture farmaceutiche del Servizio sanitario regionale (non quindi le comuni farmacie). Effettuazione della valutazione economica da parte degli uffici amministrativi del servizio sociale territoriale mediante i seguenti criteri: b) soglia I.S.E.E. nferiore al valore annuale della pensione minima INPS da aggiornare annualmente; c) persone e nuclei: - in cui tutti i componenti risultano nulla tenenti (assenza di proprietà immobiliari, anche non esclusive); - che non usufruiscono a titolo gratuito di un alloggio di proprietà di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 e ss. del codice civile; - in cui tutti i componenti in età lavorativa dimostrino di essere iscritti presso i Centri per l impiego o gli Sportelli comunali per il lavoro, senza aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro negli ultimi 12 mesi. Non viene richiesta l iscrizione al collocamento lavorativo a coloro che: abbiano compiuto 60 anni; siano in obbligo scolastico o risultino iscritti ad un corso di studi superiore o universitario; siano segnalati dai Servizi Sociali Territoriali (compreso i servizi AUSL) come persone necessitanti della concessione del beneficio in quanto incapaci di svolgere un attività lavorativa continuativa per ragioni di salute oppure perché costrette all inattività lavorativa per poter assistere un congiunto gravemente malato; Eventuale rilascio dell Attestazione a partire dalla conclusione del procedimento di rivalutazione dei requisiti d accesso, nel termini del procedimento, in caso di presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13); A seguito della emanazione della D.G.R. 4 agosto 2011, n. 1190, rubricata Determinazioni concernenti l applicazione nella Regione Emilia-Romagna dell art. 17 comma 6 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria, sussiste l obbligo di autocertificare la propria situazione economica (escluso redditi complessivi superiori a ,00 euro) per determinare la fascia di reddito complessivo del nucleo familiare fiscale, finalizzata ad applicare i ticket sui farmaci e il ticket e la quota fissa per le visite e gli esami specialistici. Appare superata da tale normativa la necessità di prevedere l esenzione dalla prestazione del ticket sanitario per motivi di indigenza da parte del Comune relativamente alle esenzioni per indigenza finalizzate alle prestazioni ambulatoriali e visite specialistiche; C) Contributi economici per trasporti e mobilità (Interventi di sostegno economico per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio) I contributi economici per trasporti e mobilità sono ricondotti alla disciplina generale dei contributi economici ad integrazione del reddito familiare (sub A) e concessi secondo la suddetta disciplina come interventi definiti e finalizzati per le eventuali esigenze di trasporto e mobilità all interno di un complessivo piano assistenziale individualizzato comprendente la 3
4 misura del contributo, come concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del contributo e/o del sussidio. D) Family card Effettuazione della valutazione economica da parte degli uffici amministrativi del servizio sociale territoriale mediante i seguenti criteri: b) famiglie con 2 o più figli under 26 a carico e nuclei monogenitoriali con 1 figlio; c) famiglie con tre o più figli sotto i 26 anni e un I.S.E.E. di valore inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; Concessione della card con diritto ad agevolazioni, riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi presso negozi ed esercizi convenzionati e sconti sulla spesa presso catene di distribuzione convenzionate; Eventuale concessione del beneficio a partire dalla conclusione del procedimento di rivalutazione dei requisiti d accesso, nel termini del procedimento, in caso di presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13); E) Contributi economici per trasporti e mobilità (tariffe agevolate di annuale di trasporto MI MUOVO INSIEME a favore di categorie sociali) Le tariffe agevolate e i criteri d accesso agli abbonamenti annuali di trasporto MI MUOVO INSIEME a favore di categorie sociali sono in via generale stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2015 n con livelli tariffari stabiliti nella suddetta deliberazione definiti qual prezzo di vendita al cittadino. Categorie sociali previste nell allegato 2 della D.G.R. 1982/2015: - Famiglie numerose: a) Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con non superiore a ,00. - Persone con disabilità: b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%; c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni; d) Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzione di lenti; e) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale; f) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313; g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto all indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90; h) Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica; i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM Centri Salute Mentale - muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità del disturbo; j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell articolo 4 della medesima legge; k) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%; l) Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3. - Altre categorie: m) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio; n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali; - Anziani: 4
5 o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni dal 2018, con del nucleo non superiore a ,00. - Rifugiati e richiedenti asilo p) Richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo; rifugiati; titolari di protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25 e Titolari di permessi per motivi umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o ex art.20 D. Lgs. 286/98. - Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento q) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza attuati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone", dell'articolo 18 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell'articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime". Il Comune stabilisce in via sperimentale per l anno 2016 ai sensi della D.G.R. 1982/2015 i criteri di dettaglio per concedere contributi ai fini di ulteriori agevolazioni a favore dei cittadini delle categorie sopraindicate, che si trovano in condizione di difficoltà economica per l acquisto di titoli di viaggio ordinari o agevolati. accesso ai titoli di viaggio MI MUOVO INSIEME a tariffa ulteriormente agevolata in favore delle seguenti categorie di beneficiari: 1) Famiglie numerose (con 4 o più figli): soglia I.S.E.E. inferiore a Euro 8.000,00 (pari al limite di esonero dalla presentazione della dichiarazione fiscale per l anno 2015 per redditi da lavoro dipendente più altre tipologie di reddito, c.d. no tax area) per la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo che viene ulteriormente agevolata in ragione della particolare protezione da offrire alle famiglie numerose; 2) Disabili categorie previste nell allegato 2 della D.G.R. 1982/2015: la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo è ulteriormente agevolata in ragione della particolare protezione da offrire alle suddette categorie; 3) Altre categorie (vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio e Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali) come previste nell allegato 2 della D.G.R. 1982/2015: la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo è ulteriormente agevolata in ragione della particolare protezione da offrire alle suddette categorie; 4) Anziani come previsti nell allegato 2 della D.G.R. 1982/2015: soglia I.S.E.E. inferiore a Euro 7.550,00 (pari al limite di esonero dalla presentazione della dichiarazione fiscale per l anno 2015 per redditi da pensione più altre tipologie di reddito per contribuenti di età pari o superiore a 75 anni, c.d. no tax area) per la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo che vengono ulteriormente agevolati, al fine di favorire la mobilità della suddetta categoria; 5) Rifugiati e richiedenti asilo come previsti nell allegato 2 della D.G.R. 1982/2015: 5.1) qualora il soggetto abbia presentato istanza di protezione internazionale e questa non sia ancora stata concessa, la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo è gratuita, anche al fine di evitare a soggetti da tutelare appena pervenuti sul territorio comunale, senza reddito e patrimonio, nonchè bisognosi di mobilità mediante il servizio pubblico di trasposto, di incorrere in sanzioni pecuniarie per utilizzo degli automezzi senza titolo di viaggio; 5.2) qualora il soggetto abbia ottenuto il titolo per la permanenza sul territorio secondo le norme vigenti in tema di protezione internazionale, la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo non viene ulteriormente agevolata rispetto alla tariffa agevolata regionale; 6) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento come previsti nell allegato 2 della D.G.R. 1982/2015 la concessione degli abbonamenti annuali Mi muovo insieme urbano, extraurbano e cumulativo è gratuita, anche al fine di evitare a soggetti da tutelare, senza reddito e patrimonio, nonchè bisognosi di mobilità mediante il servizio pubblico di trasposto, di incorrere in sanzioni pecuniarie per utilizzo degli automezzi senza titolo di viaggio; 5
6 ne deriva pertanto la sottoindicata tabella di agevolazioni: TIPOLOGIA BENEFICIARI Famiglie numerose con 4 o più figli soglia 2016 D.G.R. 1982/2015 tariffa agevolata MI MUOVO INSIEME annuale urbano o annuale extraurbano D.G.R. 1982/2015 tariffa agevolata MI MUOVO INSIEME abbonament o annuale cumulativo D.G.R. 1982/2015 soglia 2016 ulteriori agevolazioni con Fondo Regionale Mobilità e finanziament o comunale DISCIPLINA COMUNALE tariffa ulteriormente agevolata MI MUOVO INSIEME annuale urbano o annuale extraurbano DISCIPLINA COMUNALE tariffa ulteriormente agevolata MI MUOVO INSIEME annuale cumulativo DISCIPLINA COMUNALE ,00 147,00 216, ,00 80,00 147,00 Persone con disabilità non si (categorie indicate applica nell'allegato 2 della D.G.R. 1982/2015) Anziani (Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni dal 2018) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio 80,00 147, ,00 147,00 216, ,00 80,00 147,00 non si applica Ex deportati nei campi non si di sterminio nazisti applica (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali Richiedenti protezione non si internazionale così comeapplica definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25 Titolari di non si provvedimenti di applica protezione internazionale (richiedenti asilo; rifugiati; titolari di protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25 e Titolari di permessi per motivi umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o ex art.20 D. Lgs. 286/98. Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento attuati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la tratta di persone", dell'articolo 18 del d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell'articolo 8 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, non si applica 80,00 147,00 80,00 147,00 gratuito nessuna agevolazione ulteriore gratuito gratuito nessuna agevolazione ulteriore gratuito 6
7 relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime" I sotto indicati contributi e sussidi vengono disciplinati con atti e provvedimenti regionali ai quali si rinvia - con applicazione della normativa in materia di I.S.E.E. di cui D.P.C.M. 159/13: Contributi per il concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'emilia-romagna e quelle per il al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari (art. 12 della Legge regionale 27 maggio 2015 n. 5 Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 ; Contributi per cure sanitarie - assistenza odontoiatrica (DGR 2678/2004; DGR 374/2008); I sotto indicati contributi e sussidi vengono disciplinati con atti e provvedimenti statali ai quali si rinvia - con applicazione della normativa in materia di I.S.E.E. di cui D.P.C.M. 159/13: Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 legge 23 dicembre 1998, n. 448 e integrazioni con art. 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159); Assegno di maternità (art. 74 decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e integrazioni con art. 13 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159); Bonus utenze energia elettrica-gas-idrico (Autorità energia elettrica, gas e Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti: Decreto interministeriale 28 Dicembre 2007, Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, Deliberazioni Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/gas 176/09, ARG/gas 144/09, ARG/gas 88/09; Agenzia Territoriale dell Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti camb/2014/44 del 2 settembre 2014); Social card (art 81 co. 29 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinata in dettaglio con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 16 settembre 2008, n , modificato con il Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 7 novembre 2008, n , con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 30 novembre 2009 e da ultimo con l art. 1 co. 216 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e con il Decreto Interministeriale 3 febbraio 2014); Social card sperimentale (art. 60 Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze 10 gennaio 2013 di Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti nonchè il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 dicembre 2013); 2. Interventi e servizi per la domiciliarietà disciplinati da normativa comunale: Α) Assistenza domiciliare socio-assistenziale. Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata rivolto anche a persone adullte del nucleo con persone minori qualora presentino patologie riconducibili a quelle dell età senile: mediante valore I.S.E.E. e eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale per definire casi di esenzione totale dal pagamento della tariffa: b) verifica del superamento o meno della soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; c) determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedete, la soglia I.S.E.E. - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora 7
8 il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedente il servizio sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, risolvendo la seguente proporzione: Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : I.S.E.E. nucleo familiare. Per coloro che non presentano la prescritta Attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso; d) applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; e) esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia stabilta annualmente; Predisposizione di un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura della tariffa di contribuzione, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del servizio; Revisione annuale della tariffa sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo e delle soglie I.S.E.E e tariffe massime del servizio stabilite annualmente; Eventuale applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo alla presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13); B) Servizi semi residenziali (Ludoteche/laboratori). Viene applicata la disciplina I.S.E.E. ad eccezione dei laboratori con funzione produttiva per i quali il servizio è gratuito e di laboratori per attività ludico/ricreative/espressive temporanee per i quali la partecipazione è soggetta ad una quota fissa di iscrizione. Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata: mediante valore I.S.E.E. e eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale per definire casi di esenzione totale dal pagamento della tariffa: b) verifica del superamento o meno della soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; c) determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedete, la soglia I.S.E.E. - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedente il servizio sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, risolvendo la seguente proporzione: Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : I.S.E.E. nucleo familiare. Per coloro che non presentano la prescritta Attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso; d) applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; e) esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia stabilta annualmente; Predisposizione di un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura della tariffa di contribuzione, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del servizio; Revisione annuale della tariffa sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo e delle soglie I.S.E.E e tariffe massime del servizio stabilite annualmente; Eventuale applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo alla presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13); C) Distribuzione pasti a domicilio Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata: mediante valore I.S.E.E.: 8
9 b) verifica del superamento o meno della soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; c) determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedete, la soglia I.S.E.E. - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedente il servizio sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, risolvendo la seguente proporzione: Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : I.S.E.E. nucleo familiare. Per coloro che non presentano la prescritta Attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso; d) applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; e) esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia stabilta annualmente; Predisposizione di un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura della tariffa di contribuzione, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del servizio; Revisione annuale della tariffa sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo e delle soglie I.S.E.E e tariffe massime del servizio stabilite annualmente; Eventuale applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo alla presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13); 3. Servizi residenziali disciplinati da normativa comunale: A) Servizi residenziali: (Comunità casa famiglia multiutenza, Comunità di pronta accoglienza, Comunità educativa residenziale, Comunità educativo-integrata, Comunità familiare, Comunità per gestanti e per madri con bambino). Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa unica sopra soglia I.S.E.E. mediante valore I.S.E.E. e eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale per definire casi di esenzione totale dal pagamento della tariffa: b) verifica del superamento o meno della soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; c) applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E.; d) esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente;; e) gratuità del servizio in caso di accesso a strutture definite quali Servizi di accoglienza per bambino genitore in pronta accoglienza; Predisposizione di un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura della tariffa di contribuzione, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del servizio; Qualsiasi spesa aggiuntiva non coperta dai costi della retta di ricovero rimane a carico dei genitori e/o dei famigliari che hanno la resposabilità genitoriale del minore; Revisione annuale della tariffa sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo e delle soglie I.S.E.E e tariffe massime del servizio stabilite annualmente; Eventuale applicazione di modifiche alla tariffa con applicazione di esenzione dal mese successivo alla presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13 4. Interventi Educativo assistenziali e di supporto all inserimento lavorativo disciplinati da normativa comunale: A) Assistenza Educativa domiciliare. Il servizio è configurato quale servizio a domanda individuale con tariffa personalizzata: 9
10 mediante valore I.S.E.E. e eventuali ulteriori criteri di valutazione sociale per definire casi di esenzione totale dal pagamento della tariffa: b) verifica del superamento o meno della soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; c) determinazione della tariffa personalizzata in base a calcolo proporzionale tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedete, la soglia I.S.E.E. - sopra la quale si applica la tariffa massima del servizio - e la tariffa massima del servizio deliberata annualmente. Qualora il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo richiedente il servizio sia inferiore o eguale alla soglia I.S.E.E. di accesso alla quota di contribuzione personalizzata, si provvede al calcolo della suddetta tariffa personalizzata di compartecipazione al costo dei servizi, risolvendo la seguente proporzione: Quota di contribuzione intera (Tariffa massima) : Soglia di accesso I.S.E.E. al beneficio = Quota di contribuzione personalizzata : I.S.E.E. nucleo familiare. Per coloro che non presentano la prescritta Attestazione I.S.E.E. è salvaguardato l accesso al servizio ma viene applicata la tariffa massima dello stesso; d) applicazione della tariffa massima del servizio senza ulteriori tariffe agevolate per coloro che presentano valori I.S.E.E. sopra la soglia I.S.E.E. stabilita annualmente; e) esenzione totale dal pagamento della quota di contribuzione in caso di Attestazione I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia stabilta annualmente; Predisposizione di un piano assistenziale individualizzato comprendente la misura della tariffa di contribuzione, concordato ed accettato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del servizio; Nel caso di interventi di Assistenza Educativa Domiciliare che comprendano incontri protetti stabiliti con provvedimento dell Autorirità Giudiziaria, richiesti da terze persone diverse dai genitori, il valore di riferimento I.S.E.E. per determinare la quota di partecipazione alla spesa del servizio è riferita al nucleo familiare ai fini I.S.E.E. dei richiedenti; La presente disciplina in tema di compartecipazione ai costi del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare non vengono applicate qualora le prestazioni erogate siano previste e comprese in provvedimenti dell Autorità Giudiziaria che stabiliscano che i costi rimangono a totale carico dei genitori e/o dei familiari del minore; Revisione annuale della tariffa sulla base del valore I.S.E.E. del nucleo e delle soglie I.S.E.E e tariffe massime del servizio stabilite annualmente; Eventuale applicazione di modifiche alla tariffa annuale dal mese successivo alla presentazione di I.S.E.E. corrente (art. 9 D.P.C.M. 159/13) o di nuova Attestazione I.S.E.E. in corso di validità di precedente attestazione (art. 10 comma 1 D.P.C.M. 159/13) 10
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