INTERVENTO SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI ESISTENTI
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1 1 RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI Legge finanziaria 2007 (L.296/2006 art. 1 comma ); prorogata dalla Finanziaria 2008 (ART. 1, COMMA 20 e 24, 286, L.244 del 24 dicembre 2007) DM del 19/02/07 e successive modifiche a opera del DM 11/03/08 Finanziaria 2009 D.L. 185/2008 DESCRIZIONE: Si tratta di bonus fiscali, caricati su spese sostenute e documentate entro il , per il risparmio energetico e la promozione e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare: un valore massimo della detrazione di ,00 da ripartire obbligatoriamente, secondo il D.L. 185/08, in 5 rate annuali costanti (per tutti i lavori effettuati nel 2009/2010). La riqualificazione energetica di edifici esistenti deve avvenire tramite interventi che permettano un risparmio annuale di energia primaria per il riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, riscaldamento dell acqua e l illuminazione. L intervento deve consentire il rispetto dei valori di trasmittanza termica indicati nella tabella di cui all allegato C del DM 19/02/07, attuativo della finanziaria 2007, i cui valori sono variabili per zona geografica e per tipologia di intervento. Nel dettaglio gli interventi riguardano opere di coibentazione ed isolamento al fine di migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti, in relazione agli elementi opachi costituenti l involucro edilizio. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio: 1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche per ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3. demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo; INTERVENTO SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI ESISTENTI un valore massimo della detrazione di ,00 da ripartire con obbligo, secondo il D.L. 185/08, in 5 rate annuali costanti (per tutti i lavori effettuati nel 2009/2010), per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U riportati nell allegato D del D.M. 19/02/07, decreto attuativo della finanziaria 2007.
2 2 interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi: 1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI un valore massimo della detrazione di ,00 da ripartire con obbligo, secondo il D.L.185/08, in 5 rate annuali costanti (per tutti i lavori effettuati nel 2009/2010), per l installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e riscaldamento per usi domestici e industriali, e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Nel dettaglio gli interventi riguardano la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte degli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: 1. fornitura e posa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, opere idrauliche e murarie necessarie per impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE un valore massimo della detrazione di ,00 da ripartire con obbligo, secondo il D.L. 185/08, in 5 rate annuali costanti (per tutti i lavori effettuati nel 2009/2010), per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, impianti geotermici a bassa entalpia, pompe di calore, per la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto centralizzato con contabilizzazione del calore. Nel dettaglio gli interventi riguardano lo smontaggio e la dismissione, parziale o totale, dell impianto di climatizzazione invernale esistente, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
3 3 Smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Sono inclusi interventi relativi al generatore di calore, interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. NOTE: 1. Esclusivamente per le spese rendicontate al 2008, le regole si attestano alla finanziaria precedente, quindi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all atto della prima detrazione. 2. Qualora l importo massimo dell investimento superi il tetto di spesa previsto per la detrazione al 55%, il contribuente può decidere se usufruire della detrazione del 36%, suddividendo l importo in 10 rate anzichè 5 rate annuali costanti. BENEFICIARI: Tutti i contribuenti, titolari e non di reddito di impresa (persone fisiche, professionisti, società ed imprese, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali), che sostengono le spese relative agli interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti. In caso di contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. PRESENTAZIONE DOMANDA: Al fine di usufruire della detrazione fiscale il contribuente deve presentare la seguente documentazione: L asseverazione del professionista che attesti la rispondenza dell intervento ai pertinenti requisiti dettati dalla legge (in caso di più interventi sullo stesso edificio l asseverazione può essere unica). Acquisire l attestato di qualificazione energetica (AQE), ovvero di certificazione energetica, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato, sulla base dell allegato A del DM 19/02/2007. Si sottolinea comunque che entro il 31/07/2009 tutti gli edifici dovranno avere anche l Attestato di Certificazione energetica (ACE), al fine di usufruire degli incentivi 1. 1 Per le regioni che non hanno legiferato su questa materia, come invece ha fatto la Regione Emilia Romagna con Delibera di Assemblea Regionale n. 156 del 4 marzo 2008 ( vige la legge nazionale
4 4 La scheda informativa degli interventi realizzati, ai fini del monitoraggio (allegato E ed F). trasmettere l AQE e la scheda informativa degli interventi realizzati all ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori a partire dal , attraverso il sito internet ottenendo la relativa ricevuta informatica. Per tecnico abilitato si intende un professionista iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti o degli agronomi oppure ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell attestato di qualificazione energetica, sono detraibili. N.B. Per gli incentivi al 2009 e al 2010 è stata ripristinata la comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate, da inviare esclusivamente per via telematica utilizzando l apposita modulistica. L invio mediante raccomandata con R.R. è consentito solo per lavori fuori schema. N.B. Per interventi relativi a infissi e pannelli solari occorre fare riferimento invece all allegato F del DM 11 marzo 2008 che modifica in parte il DM 19 febbraio Si fa presente infine che: - l interessato dovrà effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale ed il numero di partita IVA del beneficiario della detrazione; - dovranno essere conservate tutte le fatture (in cui venga indicato distintamente il costo della manodopera) o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi da esibire, previa richiesta, agli uffici finanziari (per 4 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi). - Le presenti detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai commi descritti. L incentivo è invece compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni e con i Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi). TERMINI: Le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2010 e la relativa documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI - FINANZIARIA D.Lgs.192/2005, che prevede l obbligo di predisporre l attestato di certificazione energetica entro le seguenti date: Edifici cielo-terra superiori a 1000mq entro il 31 luglio 2007 Edifici cielo-terrainferioria1000mqentroil31 luglio 2008 Tutti gli altri edifici entro il 31 luglio 2009
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