LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
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- Flaviano Palumbo
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1 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO Ufficio Tributario Provinciale cuneo.confartigianato.it
2 Proroga Il decreto legge n. 63/2013 ha prorogato al la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal al E prevista una maggiore durata, fino al , per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Dal (per i condomini dal ) l agevolazione sarà pari al 36% come per le spese di ristrutturazioni edilizie. (la legge di stabilità indicherà la misura dello sconto e gli interventi agevolati).
3 Proroga La legge di conversione del DL 63/2013 ha reintrodotto la possibilità di usufruire delle detrazione per le spese di sostituzione di: - impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; - scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Con la circolare n. 29 del viene chiarito che anche per questi interventi la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dal
4 Varie disposizioni introdotte negli ultimi anni Obbligo di inviare una comunicazione all Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono oltre un periodo d imposta; Numero delle rate in cui ripartire la detrazioni: 10 rate; Esonero dell obbligo di presentazione dell attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; Ritenuta d acconto del 4% che banche e poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d impresa; Eliminazione dell obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall impresa che esegue i lavori.
5 In cosa consiste? L agevolazione consiste in detrazioni dall IRPEF o dall IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: - riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; - miglioramento termico dell edificio (coibentazioni-pavimentifinestre, comprensive di infissi); - sostituzioni degli impianti di climatizzazione invernale. - installazione di pannelli solari.
6 In cosa consiste? Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importi, sono riconosciute nelle seguenti misure: - 55% delle spese sostenute fino al ; - 65% delle spese sostenute dal al sulle singole unità immobiliari ( per parti comuni degli edifici condominiali). Per applicare l aliquota del 65% occorre far riferimento: A) alla data dell effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche e gli esercenti arti e professioni. Esempio: intervento iniziato marzo e sono stati fatti 3 pagamenti (marzo-maggio-luglio), per i primi 2 ho il 55% per il terzo ho il 65%; B) alla data di ultimazione della prestazione per le imprese individuali e le società (criterio di competenza).
7 Tipologia di spese Detrazione massima Riqualificazione Energetica Edifici esistenti Involucri degli edifici (pareti, finestre compresi gli infissi) Installazione Pannelli Solari Sostituzione Impianti Climatizzazione Invernale
8 Edifici esistenti Condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali. Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell immobile. Per alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio già dotati di impianto di riscaldamento). Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
9 Chi può usufruirne Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l immobile oggetto dell intervento. Sono ammessi all agevolazione: - le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; - i contribuenti che conseguono reddito d impresa; - le associazioni tra professionisti; - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. ATTENZIONE: non possono usufruire dell agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
10 Chi può usufruirne Tra le persone fisiche possono fruire dell agevolazione anche: - i titolari di un diritto reale sull immobile; - i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; - gli inquilini; - coloro che hanno l immobile in comodato. In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica spettano solo a chi li utilizza. Esempio: una società non può usufruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Sono ammessi a fruire delle detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell immobile oggetto dell intervento (coniuge, parenti entro il 3 grado e affini entro il 2 grado).
11 Cumulabilità con altre agevolazioni La detrazione d imposta del 55% (65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Dal la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità d Europa, dalle regioni o dagli enti locali. Pertanto il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.
12 Interventi interessati A) Riqualificazione energetica di edifici esistenti; B) Interventi sugli involucri degli edifici; C) Installazione di pannelli solari; D) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
13 A) Riqualificazione energetica di edifici esistenti Valore massimo detrazione fiscale è euro. Rientrano tutti i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del M.S.E del Allegato A. Non è stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni richieste. Sono ammessi qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato, della zone climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
14 B) Interventi sugli involucri degli edifici. Valore massimo detrazione fiscale è euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), definiti dal decreto del MSE del e modificati dal decreto Rientrano anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, vero l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
15 C) Installazione di pannelli solari su edifici esistenti Valore massimo detrazione fiscale è euro. Si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione energetica).
16 D) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Valore massimo detrazione fiscale è euro. Si intende l'installazione la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. E' quindi necessario sostituire l'impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Dal l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti a climatizzazione invernale con pompe a calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal la detrazione è estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
17 Spese detraibili. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
18 Detrazione 55% - adempimenti SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA La documentazione deve essere conservata per il periodo in cui può essere Attuata l attività di accertamento ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CIRCA LA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI (SCHEMA DI CUI ALL ALLEGATO E DEL DECRETO) PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI Dal 2008 Trasmettere all ENEA SOLO per via telematica ottenendo ricevuta Informatica dopo la fine lavori Se i lavori non sono conclusi invio modello entro 31 marzo anno succ. Pannelli solari, finestre e infissi basta la certificazione del produttore. NO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
19 APE: Attestato di presentazione energetica degli edifici Per le compravendite, le locazioni e i trasferimenti, anche gratuiti, degli immobili, è obbligo allegare l'ape, attestazione di prestazione energetica. Pena: nullità del contratto. L'APE è il documento che attesta i consumi e le prestazioni energetiche di un edificio. L'attestato è valido 10 anni.
20 Grazie per l attenzione Ufficio Tributario Provinciale [email protected] cuneo.confartigianato.it
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