DECRETO MINISTERIALE «REQUISITI MINIMI» E NUOVO APE NAZIONALE: NORMATIVA TECNICA A CONFRONTO

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1 DECRETO MINISTERIALE «REQUISITI MINIMI» E NUOVO APE NAZIONALE: NORMATIVA TECNICA A CONFRONTO Prof. Ing. Dipartimento di Ingegneria Industriale - Università di Catania Catania 26/06/2015

2 QUADRO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO

3 La Legislazione vigente sulla certificazione energetica e le FER Direttive e Decisioni europee Direttiva 2002/91/CE (EPBD) Direttiva 2009/28/CE (RES detta direttiva ) Direttiva 2010/31/CE (EPBD recast, recepita seduta CM del 31/05/2013) Direttiva 2012/27/CE (Attuazione direttiva 2010/31/CE) Decisione CE 01/03/13 (RES) Legislazione e Normativa Italiana D.Lgs. 192/05 (Recepimento EPBD) D.Lgs. 311/06 (Aggiornamento D.Lgs 192/05) DPR 59/09 (Decreto di Attuazione D.Lgs. 192/05) DM 06/09 (Linee Guida Nazionali Certificazione Energetica) D.Lgs. 28/11 (Utilizzo delle FER) DM 290/12 (Formazione dei Certificatori) R 14/13 CTI (Certificazione Energetica e FER) D.Lgs. 75/2013 (Albo dei Certificatori) L. 90/2013 (Recepimento Direttiva 2010/31/CE) Decreti Attuativi L 90/13 (Requisiti Minimi Edifici, Nuova Certificazione Energetica) 3

4 VERIFICA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

5 Finalità delle direttive europee Le direttive europee EPBD hanno lo scopo di ridurre i consumi energetici per usi terziari, attualmente valutati in circa il 40% del totale. La direttiva 2002/91/CE introduce la Certificazione Energetica degli Edifici ed è stata adottata nominalmente dal D.Lgs. 192/05, ma solo con il DPR 59/08 e DM 06/09 ha trovato piena applicazione. Lo strumento normativo di riferimento per l applicazione dei suddetti decreti è costituito dalle norme UNI TS 11300, le prime due relative al calcolo della energia primaria per riscaldamento e ACS, la terza per il raffrescamento e la parte 4 per l utilizzo delle fonti rinnovabili. Sono in preparazione anche la parte 5 sul calcolo della QR e la parte 6 sui consumi energetici per ascensori e scale mobili. A fianco della normativa europea e nazionale sulla certificazione energetica si è sviluppata anche una nuova serie di norme europee e nazionali sull utilizzo delle Fonti di Energia Rinnovabili (FER) con l obiettivo dichiarato dall UE di raggiungere il famoso risparmio nel La nuova, con la direttiva RES, a direttiva RES 2013 prevede limiti pari per la riduzione di CO2, l efficientamento energetico e l uso delle FER. La direttiva RES ha prodotto in Italia il D.Lgs. 28/2011 che tuttavia non è sinergico con le norme sulla certificazione energetica, ma in realtà ha il solo scopo di favorire l utilizzo delle fonti rinnovabili. 5

6 La problematica della verifica energetica edifici La Direttiva 2002/91/CE introduceva l obbligo di effettuare la verifica energetica degli edifici. In Italia tale direttiva è stata recepita in modo parziale, limitando l obbligo di certificazione agli edifici nuovi o ristrutturati con S p > 1000 m². La nuova Direttiva 2010/31/CE introduce il concetto di edifici a Quasi Zero Energia a partire dal 2018 per gli edifici pubblici e dal 2020 per gli edifici privati. Questa caratteristica pone nuovi e interessanti problemi progettuali sia in ambito architettonico che impiantistico, configurando una sinergia nuova e forte fra la progettazione architettonica e quella impiantistica. Contemporaneamente, per effetto della Direttiva 2009/28/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 28/2011, si cerca di imporre l utilizzo di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) già a partire dal 31/05/2012. Al fine di ridurre l energia primaria richiesta dagli edifici per i servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria ed illuminazione) occorre procedere su più strade: 1. Ridurre i requisiti energetici agendo sulle proprietà dell involucro edilizio; 2. Utilizzare componenti di impianti a più elevata efficienza energetica; 3. Utilizzare le fonti energetiche rinnovabili (FER). 6

7 LEGGE 90/2013 RECEPIMENTO DIRETTIVA 2010/31/CE

8 Recepimento delle Direttiva 2010/31/CE Questo decreto recepisce la direttiva 2010/31/CE. Disciplina in particolare: - a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; - b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici per: - 1) nuova costruzione; - 2) ristrutturazioni importanti; - 3) riqualificazione energetica. - c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a energia quasi zero ; - d) l attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari; - e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell efficienza energetica degli edifici; - f) l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; - g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione; - i) la realizzazione e l adozione di strumenti comuni allo Stato e alle Regioni e Province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; - l) la promozione dell uso razionale dell energia anche attraverso l informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l aggiornamento degli operatori del settore.

9 Modalità di Applicazione Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della Salute e con il Ministro della difesa, acquisita l intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell Allegato 1 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n.31 sulla prestazione energetica nell edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l energia rinnovabile prodotta all interno del confine del sistema; 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l energia rinnovabile prodotta all interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; b) l applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell applicazione della metodologia comparativa di cui all articolo 5 della direttiva 2010/31/UE

10 Edificio di riferimento Come determinare le condizioni limite per gli edifici? Soluzione: edificio di riferimento - Si valuta un edificio avente la medesima geometria, posto nella medesima località in cui alcuni parametri caratteristici sono fissati (U strutture, rendimento impianto, schermature, ricambi d aria ) - la prestazione energetica risultante è il limite di legge da rispettare per i nuovi edifici e la base per la scala di classificazione - Si valuta l edificio reale e si confronta la sua prestazione con quella del suo edificio gemello «di riferimento»

11 Edifici a Quasi Zero Energia A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. Il Piano d azione di cui al comma 2, comprende, tra l altro, i seguenti elementi: a) l applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kwh/(m².anno); b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE; c) individuazione, in casi specifici e sulla base dell analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell attuazione del comma 1.

12 Edifici esclusi dalla Legge 90/13 Edifici protetti (beni culturali) solo se il rispetto delle prescrizioni contrasta con la loro conservazione (ma si fa l APE e sono valide le prescrizioni di esercizio e manutenzione), Edifici industriali e artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; Edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d uso di cui all articolo 3 del DPR 412, il cui utilizzo standard non prevede l installazione e l impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc., fatto salvo porzioni adibite ad ufficio e separabili ai fini del calcolo della prestazione energetica Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento delle attività religiose

13 Attestato di Prestazione Energetica L attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l attestato è prodotto a cura del proprietario dell immobile. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l edificio o l unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell edificio e produce l attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

14 DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 90/13

15 DECRETO SUI REQUISITI MINIMI DEGLI EDIFICI

16 Il Decreto sui Requisiti minimi degli edifici In attuazione della L. 90/2013 sono emanati più decreti attuativi. Essi di fatto sostituiscono: - Il Decreto sui requisiti minimi il DPR 59/09; - Il Decreto sulle Nuove Linee Guida il DM 06/09. Resta in vigore (?), seppure modificato e ridimensionato, il D.Lgs. 192/2005 e si introducono le nuove UNI TS 11300/5 e UNI TS 11300/6. Le novità più importanti del decreto sui requisiti minimi degli edifici sono così riassumibili: 1. I limiti energetici non sono più determinati mediante tabelle uniche ma determinati dalle prestazioni dell edificio di riferimento che ha la stessa geometria dell edificio reale ma caratteristiche imposte per l involucro e per gli impianti che ne fanno parte; 2. La prestazione energetica dell edificio, ora espressa sempre in kwh/(m².anno), comprende tutti i servizi di cui l edificio è dotato: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, ACS e Illuminazione; 3. La verifica energetica viene effettuata su tutti i servizi tecnologici e non più per il riscaldamento e, ove era possibile, ACS. 4. Viene introdotta una nuova scala energetica per la classificazione energetica degli edifici (APE); 5. È reso integrato il D.Lgs. 28/2011 sull utilizzo delle FER.

17 Classificazione degli Edifici Per edificio di nuova costruzione si intende l edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione: Gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario; L ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m 3. L ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come parte progettata per essere utilizzata separatamente dall allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l ampliamento sia servito mediante l estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

18 Ristrutturazioni Importanti Fermo restando quanto disposto dal decreto, gli interventi di ristrutturazione importante si distinguono in: Ristrutturazioni importanti di primo livello: l intervento, oltre a interessare l involucro edilizio con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio, comprende anche la ristrutturazione dell impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; Ristrutturazioni importanti di secondo livello: l intervento interessa l involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio e può interessare l impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell involucro dell edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H T ) determinato per l intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.

19 Riqualificazioni Energetiche Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio e/o consistono: nella nuova installazione di un impianto; nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

20 Decreti attuativi della L. 90/2013 Si introduce l edificio di riferimento che di fatto coincide dimensionalmente con l edificio reale ma ha valori delle trasmittanza e delle efficienze degli impianti fissati. Le nuove norme prevedono un doppio confronto: - Sulle caratteristiche dell involucro; - Sulle caratteristiche degli impianti. L edificio di riferimento ha, pertanto, un involucro caratterizzato da valori di trasmittanze prefissate per le varie zone climatiche (vedi dopo). Esso ha tipologie di impianti con efficienze anche queste prefissate. L edificio reale deve avere una prestazione energetica che complessivamente (involucro + impianti) supera quella dell edificio di riferimento.

21 Nuova Classificazione degli edifici E.1 Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con un massimo di quattro unità abitative E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con più di quattro unità abitative E.2 Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili: E.2 (1) edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari E.2 (2) collegi, conventi, case di pena, caserme E.2 (3) uffici pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: Ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: Quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili E.6 (2) palestre e assimilabili E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

22 Le novità dei nuovi decreti attuativi 22

23 Le novità dei nuovi decreti attuativi Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell utilizzo di: materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a: 1. 0,65 nel caso di coperture piane; 2. 0,30 nel caso di copertura a falde; tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde). Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kw è obbligatoria l installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

24 Decreti attuativi della L. 90/2013 Nei decreti attuativi della L. 90/2013 si introducono i criteri per i requisiti minimi degli edifici e le modalità con le quali dovranno essere valutati tali requisiti. I requisiti dell edificio di riferimento sono i seguenti. Per le pareti verticali si hanno i seguenti valori: Zona climatica U (W/m 2 K) /2021 A e B 0,45 0,38 C 0,38 0,32 D 0,34 0,28 E 0,30 0,24 F 0,28 0,22 Per le Pareti orizzontali e di pavimento si hanno i seguenti valori: Zona climatica U (W/m 2 K) /2021 Zona climatica U (W/m 2 K) /2021 A e B 0,38 0,34 C 0,36 0,34 D 0,30 0,24 E 0,25 0,22 F 0,23 0,20 A e B 0,46 0,42 C 0,40 0,36 D 0,32 0,28 E 0,30 0,26 F 0,28 0,24

25 Edificio di riferimento Per le chiusure trasparenti si hanno i valori: Zona climatica U (W/m 2 K) /2021 A e B 3,20 3,00 C 2,40 2,20 D 2,00 1,80 E 1,80 1,40 F 1,50 1,10 Il fattore di trasmissione solare deve essere pari a: Zona climatica g gl+sh /2021 Tutte le zone 0,35 0,35 Per le strutture di separazione fra edifici: Zona climatica U (W/m 2 K) /2021 Tutte le zone 0,8 0,8

26 Edificio di riferimento Impianti Standard L edificio di riferimento può avere i seguenti impianti standard: Climatizzazione invernale Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) All. 1 App. A tabella 8 del DM Requisiti Minimi Climatizzazione estiva Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico All. 1 App. A tab. 8 DM Requisiti Minimi Ventilazione Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione Tab. 9 App. A All1 DM Requisiti Minimi Acqua Calda Sanitaria Generatore a combustibile gassoso (gas naturale) Tab. 8 App. A All. 1 DM Requisiti Minimi Illuminazione Requisiti minimi paragrafo App. A All. 1 Trasporto persone e cose Rispetto dei requisiti minimi 26

27 Edificio di riferimento I valori delle efficienza medie dei sistemi di utilizzazione sono i seguenti: u d e r Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η u : Le efficienze medie η gn dei sottosistemi di generazione dell edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ sono riportate nella tabella a fianco: H C W Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70 Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 - Distribuzione mista 0,82 0,82 - Sottosistemi di generazione: Produzione energia termica H C W Generatore a combustibile liquido 0,82 - Generatore a combustibile gassoso 0,95 - Generatore a combustibile solido 0,72 - Generatore a biomassa solida 0,72 - Generatore a biomassa liquida 0,82 - Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico 3,50 (*) Pompa di calore ad assorbimento 1,30 (*) Macchina frigorifera a fiamma indiretta Macchina frigorifera a fiamma diretta Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico 0,8 0 0,8 5 0,7 0 0,6 5 0,7 5 3,0 0 Produzione di energia elettrica in situ - 2, ,1 0-0, ,70 x η gn (**) 1,15 - Cogeneratore 0,60 - Riscaldamento con resistenza elettrica ,0 5 0,6 0-0,20 1, Teleriscaldamento 0, Teleraffrescamento - 0, Solare termico 0,3-0,3 - Solare fotovoltaico ,1 Mini eolico e mini idroelettrico (**) NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore. (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia (**) si assume l efficienza media del sistema installato nell edificio reale

28 Edificio di Riferimento I fabbisogni energetici per ventilazione sono calcolati mediante la seguente tabella: di impianto Tipologia di impianto E ve [Wh/m 3 ] Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione 0,25 Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione 0,30 Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero 0,35 Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero 0,50 UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell edificio reale.

29 Verifiche da effettuare E necessaria la verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite dal decreto dei requisiti minimi: 1. il parametro H T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10, dell Appendice A; 2. il parametro A sol,est /A sup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici; 3. gli indici EP H,nd, EP C,nd e EP gl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l edificio di riferimento (EP H,nd,limite, EP C,nd,limite e EP gl,tot,limite ), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza. Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l anno di inizio della loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi: I fase - contrassegnata dall indicazione (2015): in vigore dal 1 luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici; II fase - contrassegnata dall indicazione (2019/21): in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1 gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici;

30 Verifiche da effettuare Le efficienze H, W e C, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l edificio di riferimento ( H,limite, W,limite, e C,limite ), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 della Appendice A. Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η u : H C W Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70 Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 - Distribuzione mista 0,82 0,82 - Sottosistemi di generazione: Generatore a combustibile liquido Generatore a combustibile gassoso Generatore a combustibile solido Produzione energia termica H C W 0,82-0,95-0,72 - Generatore a biomassa solida 0,72 - Generatore a biomassa liquida 0,82 - Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico Pompa di calore ad assorbimento Macchina frigorifera a fiamma indiretta Macchina frigorifera a fiamma diretta Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico 3,50 (*) 0,8 0 0,8 5 0,7 0 0,6 5 0,7 5 3,0 0 Produzione di energia elettrica in situ - 2, ,30 (*) 1,1 0-0, ,70 x η gn (**) 1, Cogeneratore 0,60-0,6 0 0,20 Riscaldamento con resistenza elettrica 1, Teleriscaldamento 0, Teleraffrescamento - 0, Solare termico 0,3-0,3 - Solare fotovoltaico ,1 Mini eolico e mini idroelettrico (**) NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore. (*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia (**) si assume l efficienza media del sistema installato nell edificio reale 1,0 5 -

31 Verifiche da effettuare Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all articolo 3 del presente decreto, con l utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale f P, rinnovabile e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Vettore energetico f P,nren f P,ren f P,tot Gas naturale (1) 1,05 0 1,05 GPL 1,05 0 1,05 Gasolio e Olio combustibile 1,07 0 1,07 Carbone 1,10 0 1,10 Biomasse solide (2) 0,20 0,80 1,00 Biomasse liquide e gassose (2) 0,40 0,60 1,00 Energia elettrica da rete (3) 1,95 0,47 2,42 Teleriscaldamento (4) 1,5 0 1,5 Rifiuti solidi urbani 0,2 0,2 0,4 Teleraffrescamento (4) 0,5 0 0,5 Energia termica da collettori solari (5) 0 1,00 1,00 Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, Mini-eolico e mini-idraulico (5) 0 1,00 1,00 Energia termica dall ambiente esterno free cooling (5) Energia termica dall ambiente esterno pompa di calore (5) 0 1,00 1,00 0 1,00 1,00 (1) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (2) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n (3) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2. (5) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.

32 Impianti di Illuminazione e di Ventilazione Impianti di illuminazione Nelle more dei risultati dello studio di cui all articolo 4, comma 2, del presente decreto, per tutte la categorie di edifici, con l esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti. Impianti di ventilazione In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

33 Evoluzione della verifica energetica degli edifici Oggi si procede mediante l utilizzo di tabella, Domani si procederà con l Edificio di Riferimento. 33

34 Definizione di Edificio a Quasi Zero Energia I nuovi decreti attuativi definiscono come Edificio a Quasi Zero Energia quello che rispetta i limiti indicati dal Decreto sui requisiti minimi degli edifici (valutati per il 2019 per edifici pubblici e 2021 per edifici provati) e che contemporaneamente rispetti i limiti richiesti dal D.Lgs. 28/2011. Pertanto si ribadisce la sinergia progettuale fra: - L involucro esterno (proprietà termofisiche dell edificio); - Gli impianti di climatizzazione, compresi gli impianti per l utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). Si vedrà con maggior dettaglio quanto detto nelle successive pagine. Gli edifici dovranno essere QZE dal 2018 per quelli pubblici e 2020 per quelli privati, pertanto la QR prevista dal D.Lgs, 28/2011 dovrà essere superiore a 0,50. 34

35 Doppio confronto con l Edificio di Riferimento I nuovi decreti attuativi impongono un doppio confronto con l edificio di riferimento: 1. Confronto sulle prestazioni energetiche dell involucro tramite i valori delle trasmittanze termiche imposte per le varie tipologie edilizie; 2. Confronto sulle prestazione energetiche degli impianti reali rispetto a quelli ideali dell edificio di riferimento. In pratica occorre verificare la sinergia fra la progettazione architettonica e quella impiantistica. Queste verifiche comportano un giudizio di qualità (vedi dopo). Nel confronto impiantistico è compreso anche l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (D.Lgs. 28/2011) e pertanto tutta la problematica ad esse relativa rientra anche nei decreti attuativi. 35

36 Legge 90/2013 di recepimento Direttiva 2010/31/CE Viene definito un Indice Di Prestazione Energetica Globale dato dalla relazione: Per l involucro occorre verificare che la trasmittanza media globale: risulti inferiore al valore limite di tabella: EPgl EPH EPW EPV EPC EPL H ' T H A k tr, adj k RAPPORTO DI FORMA (S/V) (Tipologia Edilizia) Zona climatica A e B C D E F S/V > 0,7 0,58 0,55 0,53 0,50 0,48 0,7 > S/V > 0,4 (*) 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 0,4 > S/V 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70 36

37 Legge 90/2013 di recepimento Direttiva 2010/31/CE Per gli ampliamenti e le ristrutturazioni si hanno i seguenti limiti per la la trasmittanza media globale : Numero Riga 4 Zona climatica TIPOLOGIA DI INTERVENTO A e B C D E F Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62

38 Area Solare Equivalente Estiva Si calcola l area equivalente estiva A sol,est dell edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato: dove: A sol,est = Σ k F sh,ob g gl+sh (1 F F ) A w,p F sol,est [m 2 ] F sh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k.esima; g gl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra, quando la schermatura solare è utilizzata (il valore di g gl è assunto pari a g gl,n 0,9); F F è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l area proiettata del telaio e l area proiettata totale del componente finestrato; A w,p è l area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra); F sol,est è il fattore di correzione per l irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l irradianza media annuale locale sull esposizione considerata, e l irradianza media annuale media di Roma sul piano orizzontale. Il valore di A sol,est rapportato all area della superficie utile deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella: Categoria edificio Tutte le zone climatiche 1 2 Residenziale (E1) < 0,030 Non Residenziale (Tutte le categorie escluso E1) < 0,040 38

39 Trasmittanza solare vetro La trasmittanza solare totale del vetro (g) è la somma della trasmissione diretta e del re-irraggiamento interno (frazione dell energia assorbita che viene re-irradiata verso l interno). Da non confondere con la trasmittanza luminosa (TL) g e qi 39

40 Nuovi valori limite per l edificio di riferimento La trasmittanza solare globale per l edificio di riferimento ha i seguenti valori: Zona climatica g gl+sh /2021 Tutte le zone 0,35 0,35 Si osserva che il fattore g previsto dalle nuove norme si riduce dall attuale 0.5 (in caso di mancanza di schermi esterni) a In definitiva le nuove norme ripropongono il problema del controllo del surriscaldamento per effetto di grandi superfici vetrate. Il metodo indicato non è più quello di limitare la superficie delle pareti vetrate (S v /S u <0.2, come prima indicato del D.Lgs 311/06) ma limitare le caratteristiche radiative (fattore g) e il rapporto A sol.est /A u. In questo modo per potere grandi superfici vetrate occorre utilizzare vetri antisolari (g < 0.35) che hanno un costo elevato.

41 Importanza del rapporto A sol.est /A utile nella valutazione dell involucro in estate Il rapporto A sol.est /A utile assume grande rilevanza alla luce delle Nuove Linee Guida Nazionali. Infatti le nuove norme prevedono non solo la verifica degli indici prestazionali ma anche, in sede di rilascio della nuova APE, la formulazione di un giudizio di qualità sull involucro sia in condizioni invernali che estive. Tuttavia, mentre per le condizioni invernali viene utilizzato l EP H (come si indicherà nel prosieguo) per le condizioni estive non si utilizza l EP C ma due indici: 1. Il rapporto A sol.est /A utile ; 2. La trasmittanza periodica Y IE. Prestazione estiva dell involucro Qualità Indicatore Asol.est/Autile 0.03, YIE 0.14 Asol.est/Autile 0.03, YIE >0.14 Asol.est/Autile > 0.03, YIE 0.14 Asol.est/Autile > 0.03, YIE >0.14 Alta Media Bassa

42 La trasmittanza periodica Y IE Per una parete sottoposta ad una variazione sinusoidale della temperatura esterna si ha una temperatura sulla faccia interna anch essa sinusoidale ma sfasata ed attenuata. Si definisce Trasmittanza Termica Periodica Y IE il prodotto fra la trasmittanza termica U per il fattore di attenuazione f a : Y IE = U f a (W/(m².k)) Il fattore di attenuazione si calcola secondo l algoritmo del quadripolo equivalente indicato dalla UNI EN 13786: ˆ Z ˆ 2 11 Z12 1 qˆ Z Z qˆ f Z 1 U

43 Valori dell edificio di riferimento per Riqualificazioni Valori limiti per le pareti verticali. Valori limiti per le pareti orizzontali e di copertura: Valori limiti per il pavimento: U (W/m 2 K) Zona climatica A e B 0,45 0,40 C 0,40 0,36 D 0,36 0,32 E 0,30 0,28 F 0,28 0,26 U (W/m 2 K) Zona climatica A e B 0,34 0,32 C 0,34 0,32 D 0,28 0,26 E 0,26 0,24 F 0,24 0,22 U (W/m 2 K) Zona climatica A e B 0,48 0,42 C 0,42 0,38 D 0,36 0,32 E 0,31 0,29 F 0,30 0,28

44 Valori dell edificio di riferimento per Riqualificazioni Valori limite per le chiusure trasparenti: Zona climatica U (W/m 2 K) A e B 3,20 3,00 C 2,40 2,00 D 2,10 1,80 E 1,90 1,40 F 1,70 1,00 Valori limite per la trasmittanza solare g: g gl+sh Zona climatica Tutte le zone 0,35 0,35

45 Requisiti per le Pompe di Calore - Riqualificazioni Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno aria/aria aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kw aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kw Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] COP Bulbo secco all entrata : 7 Bulbo umido all entrata : 6 Bulbo secco all entrata : 7 Bulbo umido all entrata : 6 Bulbo secco all entrata : 7 Bulbo umido all entrata : 6 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entr.: 15 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido all entr: 15 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,5 3,8 3,5 4,0 4,0 4,2 4,2

46 Requisiti per le Pompe di Calore Endotermiche Inverno - Riqualificazioni Tipo di pompa di calore Ambiente Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] (*) GUE esterno/interno Bulbo secco all entrata : 7 aria/aria Bulbo umido all entrata : Bulbo secco all entrata: 20 C 1,38 6 Bulbo secco all entrata : 7 aria/acqua Bulbo umido all entrata : Temperatura all entrata:30 C (*) 1,30 6 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all entrata: 20 C 1,45 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura all entrata:30 C (*) 1,40 acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all entrata: 20 C 1,50 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura all entrata:30 C (*) 1,45

47 Requisiti per le Pompe di Calore Endotermiche Estate - Riqualificazioni Tipo di pompa di calore EER Assorbimento ed endotermiche 0,6

48 Requisiti per le Macchine Frigorifere - Riqualificazioni Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno aria/aria aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kw aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kw salamoia/aria salamoia/ acqua acqua/aria acqua/acqua Ambiente esterno [ºC] Ambiente interno [ºC] EER Bulbo secco all entrata : 35 Bulbo umido all entrata: 24 Bulbo secco all entrata : 35 Bulbo umido all entr.: 24 Bulbo secco all entrata : 35 Bulbo umido all entr.: 24 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all entrata: 27 Bulbo umido all entr.: 19 3,0 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,5 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,0 Bulbo secco all entrata: 27 Bulbo umido all entr.: 19 4,0 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,0 Bulbo secco all entrata: 27 Bulbo umido all entr.: 19 4,0 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,2

49 Confronto fra le nuove e le vecchie norme DPR 59/09 Decreto Requisiti Minimi Si applicano le nuove UNI TS 11300:2014 Q p, H Q QH, r Q Q Q η x Q Q Q H,nd QH, ht ηh, gnxqgnx H, tr H, ve H, gn int sol, w Nella verifica di EP I si considera solo il riscaldamento e l ACS (se le unità di misura sono omogenee) nd t Si continua ad applicare le UNI TS 11300:2014 ma si calcola EP gl : EPgl EPH EPW EPV EPC EPL Tutti i termini sono omogenei a kwh/(m².anno). Il confronto è fatto con l Ep gl dell edificio di riferimento.

50 Confronto fra le nuove e le vecchie norme DPR 59/09 E possibile effettuare una verifica prestazionale nel caso in cui il rapporto: S S vetrate utile Decreto Requisiti Minimi Occorre calcolare una serie di parametri di nuova introduzione. sia inferiore a Le U dei componenti debbono essere inferiori a quelle limiti. Il rapporto A sol.est /A utile è fondamentale per la valutazione della qualità estiva dell involucro. I giudizi di qualità dell involucro non sono previsti dall attuale normativa.

51 LE NUOVE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

52 Distribuzione degli Edifici e possibili risparmi (2014) Dati tratti dal Rapporto sull Efficienza Energetica Enea 2015

53 Distribuzione degli Edifici e possibili risparmi (2014) Dati tratti dal Rapporto sull Efficienza Energetica Enea 2015

54 Le Linee Guida del DM 06/09 La classificazione è fatta per EP I in funzione anche della zona climatica. Nel caso in cui si abbiano unità di misura coerenti (kwh/(m².anno), allora si considera anche il fabbisogno energetico per ACS. La classificazione energetica indicata dalle Linee Guida Nazionali, DM 06/09, prevede la costruzione di una scala energetica personalizzata che tenga conto anche delle zone climatiche. Questa è una differenza sostanziale rispetto alle modalità di classificazione energetiche introdotte in varie regioni del Nord (Lombardia, Liguria, Emilia e Romagna, CasaClima,.). Avviene, infatti, che queste regioni hanno un clima abbastanza uniforme e tale da consentire la formazione di una scala energetica unica nella quale entrare solo con i dati dell edificio da classificare. Scala energetica per la Scala energetica per la Lombardia Liguria

55 DPR 59/2009 Limiti per il fabbisogno energetico Per la climatizzazione invernale: EP I = Q p,h /S EP I = Q p,h /V EP I EP INV_IMITE Per la climatizzazione estiva: EP e,invol = Q C,nd /S EP e,invol = Q C,nd /V EP e,invol EP e,invol_lim

56 DPR 59/2009 Verifica Energetica EP ILIM 2010

57 Scala delle classi energetiche per climatizzazione invernale

58 Certificazione nazionale rappresentazione a cruscotto

59 Nuove Linee Guida per l APE Le nuove linee guida prevedono che l APE possa essere rilasciato attraverso due procedure: 1. Procedura di calcolo di progetto o calcolo standardizzato: si applica nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti; 1. Procedura di calcolo da rilievo sull edificio: si applica per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazione importante (ma si può sempre avvalersi della procedura standardizzata). Esisterà anche un Metodo semplificato DOCET, che dovrà essere predisposto dall Enea in collaborazione con il CNR, valido per superfici fino a 300 m².

60 Nuove Linee Guida per l APE Casi di esclusione Sono esclusi dall APE: 1. I fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 m²; 2. Edifici industriali e artigianali; 3. Edifici agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; 4. Edifici non compresi nelle categorie degli edifici classificati in base alla loro destinazione d uso (box, cantine, parcheggi multipiano, autorimesse, depositi, strutture stagionali); 5. Edifici adibiti a luoghi di culto; 6. I ruderi; 7. Fabbricati in costruzione non dotati di abitabilità e agibilità al momento della compravendita; 8. I manufatti non qualificabili come sistemi costruiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, (ad esempio piscina, serra realizzata con strutture edilizie, )

61 Nuove Linee Guida per l APE L indice di prestazione globale EP gl dato da: è espresso sempre in kwh/(m².anno). EPgl EPH EPW EPV EPC EPL La comparazione con i valori limiti non avverrà più attraverso le tabelle sopra riportate ma con l EP gl di edifici di riferimento ideali costituiti da edifici aventi la stessa geometria degli edifici da valutare ma con elementi disperdenti (pareti verticali, pavimenti, soffitto, porte e finestre) aventi trasmittanze indicate dai futuri regolamenti.

62 Nuove Linee Guida per la Certificazione Energetica Nuova scala di riferimento per le classi energetiche: La definizione delle classi è data nella seguente tabella con valori limiti riferiti al 2019/2021.

63 Nuove Linee Guida Scale Energetiche Evidenziazione delle scale energetiche

64 Nuove Linee Guida - Nuovo format per l APE ovo format per l APE-

65 Altri indicatori per l APE Qualità dell Involucro Prestazione invernale dell involucro Qualità Indicatore EPH,nd 1*EPH,nd,L(2019/21) 1*EPH,nd,L(2019/21) < EPH,nd 1,7*EPH,nd,L(2019/21) Alta Media EPH,nd > 1,7*EPH,nd,L(2019/21) Bassa Prestazione estiva dell involucro Qualità Indicatore Asol.est/Autile 0.03, YIE 0.14 Asol.est/Autile 0.03, YIE >0.14 Asol.est/Autile > 0.03, YIE 0.14 Asol.est/Autile > 0.03, YIE >0.14 Alta Media Bassa

66 Altri indicatori per l APE Qualità degli impianti Indicatore In una versione iniziale si prevedeva anche un giudizio di qualità sugli impianti che poi è stato eliminato. Il criterio era indicato nelle seguenti tabelle. Climatizzazione Inverno Estate Produzione acqua calda sanitaria Qualità η H 1,0*η H,Lst η C 1,0*η C,Lst η W 1,0*η W,Lst Alta 0,X*η H,Lst η H < 1,0*η H,Lst 0,X*η C,Lst η C < 1,0*η C,Lst 0,X*η W,Lst η W < 1,0*η W,Lst Media η H < 0,X*η H,Lst η C < 0,X*η C,Lst η W < 0,X*η W,Lst Bassa Edifici Residenziali Edifici non residenziali Qualità E ve 0,25 E ve 0,40 Alta Indicatore 0,25 < E ve XX 0,40 < E ve XX Media E ve > XX E ve > XX Bassa

67 Confronto fra le nuove e le vecchie Linee Guida DM 06/09 La classificazione è fatta per EP I in funzione anche della zona climatica con la seguente scala: Nuove Linee Guida Nazionali La scala per la classificazione energetica è ancora dipendente dalla zona climatica ma è riferita a Ep gl secondo una nuova tabella: 67

68 Confronto fra le nuove e le vecchie Linee Guida DM 06/09 L APE non riporta alcun giudizio di qualità dell involucro edilizio ma solo la Classe Energetica determinata con lo algoritmo prima indicato. Nuove Linee Guida Nazionali Il nuovo APE oltre ad un format più europeo riporta anche il giudizio di qualità (invernale ed estivo) per l involucro edilizio. Prestazione invernale dell involucro Qualità Indicatore EPH,nd 1*EPH,nd,L(2019/21) Alta 1*EPH,nd,L(2019/21) < EPH,nd 1,7*EPH,nd,L(2019/21) EPH,nd > 1,7*EPH,nd,L(2019/21) Media Bassa Prestazione estiva dell involucro Qualità Indicatore Asol.est/Autile 0.03, YIE 0.14 Asol.est/Autile 0.03, YIE >0.14 Asol.est/Autile > 0.03, YIE 0.14 Asol.est/Autile > 0.03, YIE >0.14 Alta Media Bassa 68

69 D.LGS. 28/2011 UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

70 Applicazione del D.Lgs. 28/

71 Obbligo di applicazione del D.Lgs. 28/2011 A partire dal 31/05/2012 il D.Lgs. 28/2011 è entrato in vigore. La sua applicazione è pertanto obbligatoria. Va tenuto conto, infatti, che l art. 11 così recita: 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all allegato L inosservanza dell obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Pertanto l applicazione del decreto interessa non solo gli aspetti energetici ed impiantistici dell edificio ma anche le norme urbanistiche ed autorizzative dei Comuni. In pratica i progettisti debbono dichiarare in sede di richiesta della Concessione Edilizia l utilizzo di FER ed indicare la Quota di Energia rinnovabile (QR). 71

72 Verifiche da effettuare per il D.Lgs 28/2011 VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 28/2011 Occorre verificare che: si abbia una quota di energia rinnovabile (QR) superiore al valore in vigore (attualmente il 35%, fino al ) che si produca energia elettrica con da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con potenza: P=S/K (kw). Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti non siano soddisfatti viene ridotto l EP ci.lim in funzione delle percentuali effettive e delle potenze effettive. Il decreto legislativo 28/2011 prevede anche un bonus volumetrico del 5% per edifici nuovi o ristrutturati (> 1000 m 2 ) che assicurino una copertura energetica (calore e/o elettricità) da fonti rinnovabili superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi sopra indicati. 72

73 Correzione dell Ep ci-lim per mancata applicazione del D.Lgs. 28/2011 In pratica l EP lim-192 deve essere ricalcolato tenendo conto dei rapporti fra copertura dei consumi con fonti rinnovabili (% eff ) e potenza degli impianti fotovoltaici installati (P eff ) ed i rispettivi minimi obbligatori (% obbl e P obbl ). EP EP Dlg s28 11 lim 192 % eff P 1 % obbl P 2 4 Non avere del tutto impianti FER comporta % eff =0 e P eff =0 e quindi una riduzione secca del 50% del valore dell EP lim-192. Questo può comportare un notevole aggravio per il progetto dell involucro dell edificio, dovendo affidare la riduzione dell Ep ci dell edificio solamente alla riduzione delle trasmittanze dei componenti edilizi (pareti verticali, orizzontali, infissi e vetrate). eff obbl 73

74 Utilizzo delle pompe di calore per la Quota Rinnovabile Il D.Lgs. 28/2011 indica la Quota Rinnovabile nel caso di utilizzo della pompa di calore. Questa è data dalla relazione: ove: E RES Qusable 1 1 SPF Q usable è il calore totale stimato prodotto da pompe di calore; SPF è il Fattore di Rendimento Stagionale stimato (SCOP). Deve essere: 1.15 SPF (valore minimo SPF 2.501) con rendimento medio di produzione di energia elettrica europeo, attualmente pari a 0,46. Per PdC a gas = 1. Si osserva che la quota rinnovabile per la pompa di calore è proprio l energia assorbita dall ambiente. Rispetto ai generatori di calore (che non forniscono energia rinnovabile, esclusi quelli a biomassa) a focolare le pompe di calore forniscono una QR utile che risulta fondamentale per la verifica dello stesso decreto FER. E RES Q usable SCOP

75 Scopo della UNI TS 11300/4 e del D.Lgs. 28/2011 La UNI TS 11300/4 è inquadrata nell ambito della certificazione energetica degli edifici e in questo senso l utilizzo delle fonti di energia rinnovabili è visto come un aiuto alla verifica dell EP ci dell edificio, nel senso che le FER riducono l energia primaria stagionale. In pratica le FER, qualunque esse siano, riducono l energia primaria richiesta e contribuiscono a migliorare (o anche a verificare) la prestazione energetica degli edifici. Il DPR 59/08 e il DM 06/09 non parlano di Quota di Energia Rinnovabile (QR) ma solo di energia primaria utilizzata e di Indice di Prestazione Energetica. L attuazione della direttiva RES e l introduzione del D.Lgs. 28/2011 non vedono direttamente la prestazione energetica dell edificio ma sono interessati solo a rendere obbligatorio l utilizzo delle fonti rinnovabili con una percentuale di utilizzo (QR) variabile dal 20% (dal 31/05/2012) al 50% (01/01/2017) e questo indipendentemente dalla verifica energetica degli edifici. In caso non si utilizzino le FER nelle percentuali richieste è prevista una riduzione dello Ep ci-lim dell edificio, come indicato di seguito. 75

76 Verifiche da effettuare per gli edifici oggi Al fine di effettuare le verifiche energetiche degli edifici si riassumono i passi fondamentali richiesti dalle norme e leggi vigenti fino a quando saranno emanati i nuovi decreti attuativi della L. 90/13. VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 192/05 E DPR 59/09 Occorre verificare che: l EP ci dell edifico sia inferiore all EP i.lim ; che la produzione di acqua calda sia coperta, su base annuale, per almeno il 50% da energia solare. Il secondo requisito può non essere soddisfatto per giustificati motivi (ad esempio indisponibilità di superficie utile, edifici storici, ) da inserire nella relazione tecnica. VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 28/2011 Occorre verificare che: si abbia una quota di energia rinnovabile (QR) superiore al valore in vigore (attualmente il 35%, fino al ) che si produca energia elettrica con da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con potenza: P=S/K (kw). Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti non siano soddisfatti viene ridotto l EP ci.lim in funzione delle percentuali effettive e delle potenze effettive. 76

77 Verifiche da effettuare per gli edifici domani Al fine di effettuare le verifiche energetiche degli edifici si riassumono i passi fondamentali richiesti dalle norme e leggi vigenti fino a quando saranno emanati i nuovi decreti attuativi della L. 90/13. VERIFICHE AI SENSI DEL DECRETO SUI REQUISITI MINIMI Occorre verificare che: l EP gl dell edifico sia inferiore all EP gl.2019 dell edificio di riferimento; che sia H T minore del limite dato per l edificio di riferimento; che A sol.est/ A utile sia < per edifici E1 e 0,040 per gli altri; che la produzione di acqua calda sia coperta, su base annuale, per almeno il 50% da energia solare. VERIFICHE AI SENSI DEL D.LGS. 28/2011 Occorre verificare che: si abbia una quota di energia rinnovabile (QR) superiore al valore in vigore (attualmente il 35%, fino al ) che si produca energia elettrica con da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con potenza: P=S/K (kw). Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti non siano soddisfatti viene ridotto l EP ci.lim in funzione delle percentuali effettive e delle potenze effettive.

78 Norme Richiamate dalla L 90/13 e dal Decreto Requisiti minimi Articolo 3 Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici Per il calcolo della prestazione energetica e dell utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, con particolare riferimento alla norma di inquadramento generale EN 15603: raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria; UNI EN Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

79 Fattori di energia primaria della R 14/2013 CTI I fattori di trasformazione riportati dalla Raccomandazione 14/2013 del CTI sono leggermente diversi da quelli della Raccomandazione 09/2012 e ancora diversi da quelli indicati nel Decreto sui Requisiti minimi degli edifici. In particolare vengono modificati i fattori energetici per le biomasse e per l energia elettrica di rete che ora ha f p =2.174 con un rendimento elettrico =

80 Fattori di Energia Primaria con i nuovi decreti Vettore energetico f P,nren f P,ren f P,tot Gas naturale (1) 1,05 0 1,05 GPL 1,05 0 1,05 Gasolio e Olio combustibile 1,07 0 1,07 Carbone 1,10 0 1,10 Biomasse solide (2) 0,20 0,80 1,00 Biomasse liquide e gassose (2) 0,40 0,60 1,00 Energia elettrica da rete (3) 1,95 0,47 2,42 Teleriscaldamento (4) 1,5 0 1,5 Rifiuti solidi urbani 0,2 0,2 0,4 Teleraffrescamento (4) 0,5 0 0,5 Energia termica da collettori solari (5) 0 1,00 1,00 Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, Mini-eolico e mini-idraulico (5) 0 1,00 1,00 Energia termica dall ambiente esterno free cooling (5) 0 1,00 1,00 Energia termica dall ambiente esterno pompa di calore 0 1,00 1,00 (5) (1) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (2) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n (3) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2. (5) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo. 80

81 DECISIONE CE 01/03/2013

82 Decisione CE

83 La Decisone CE del A chiarimento della direttiva RES (2009/28/CE), e conseguentemente anche del D.Lgs. 28/2011, è intervenuta la Decisione CE del 01/03/2013 che chiarisce come calcolare SPF e Q usable. Nel dettaglio la decisione 1 marzo 2013 stabilisce le modalità con cui gli Stati membri valutano i parametri Q USABLE e il fattore di rendimento stagionale (SPF), prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, particolarmente per quanto concerne i climi molto freddi. Questi orientamenti consentono agli Stati membri di calcolare l energia rinnovabile prodotta dalle tecnologie a pompa di calore. 83

84 La Decisone CE del Il parametro Q usable è il calore utilizzabile totale stimato prodotto dalle pompe di calore, calcolato come il prodotto della capacità nominale di riscaldamento (P RATED ) e l equivalente annuo delle ore di funzionamento delle pompe di calore (H). Il parametro SPF medio è posto pari allo SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) e calcolabile secondo la tabella per ciascuna tipologia di clima (valori medi nazionali). SCOP stagione stagione pozzo _ caldo compressore Ausiliari Si tratta di valori medi indipendenti dalla temperatura del pozzo caldo. L Q 84

85 Esempio di SCOP per varie condizioni I valori dello SCOP sono calcolati in funzione del clima (Average e Warmer) e della temperatura di pozzo caldo: - Pannelli radianti 35 C - Radiatori a B.T. 45 C Poiché il COP nominale (e a carico ridotto) cresce col decrescere della temperatura del pozzo caldo (cioè della temperatura di utilizzo) si ha anche una variazione significativa dello SCOP. 85

86 NORMA UNI TS 11300/4 UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

87 Nuova Edizione Proposta del CTI 87

88 Nuova Edizione Proposta del CTI 88 Note: Revisione parziale della UNI/TS :2012. Così come deciso nella riunione della CT EPBD del 2 febbraio 2015 si mette in revisione UNI/TS :2012 al fine di eliminare i punti in contrasto con la nuova formulazione contenuta nel pruni/ts E stata quindi chiesta una revisione parziale del documento. In particolare è oggetto di revisione: il punto sul fabbisogno di energia primaria in caso di impianto cogenerativo, che sarà revisionato facendo riferimento alla UNI/TS ; Oltre a ciò, a seguito di diverse segnalazioni, è stata chiesta la revisione anche del: punto sulla correzione del COP in base al fattore di carico, per correggere un errore editoriale nella formula 57. Si chiede quindi alla CT 601 l approvazione per corrispondenza dei punti così come modificati. Inizio inchiesta: 19/05/2015 Fine inchiesta: 02/06/2015

89 Nuova Edizione Proposta del CTI Il fattore correttivo si determina in base ai dati dichiarati secondo la UNI EN come specificato nel punto 9.11 quando siano forniti i dati di cui al punto In mancanza di tali dati si procede come segue: - Per le pompe di calore a potenza fissa con funzionamento on/off si utilizzano le equazioni della UNI EN con i relativi valori delle equazioni specificate della UNI EN qui di seguito riportate. Pompe di calore aria/aria, antigelo/aria, acqua/aria: COP A,B,C,D = COP DC (1 - Cd (1-CR)) Pompe di calore aria/acqua, antigelo/acqua, acqua/acqua: dove: COP A,B,C,D = COP DC CR/((1 Cc) + CR + Cc) COP A,B,C,D COP nelle condizioni A, B, C, D secondo UNI EN 14825; COP DC COP a pieno carico dichiarato nelle condizioni di temperatura a cui sono riferite le prestazioni a carico parziale; Cc Fattore di correzione dichiarato. In mancanza di tale dato si assume 0,9; Cd Fattore di correzione dichiarato. In mancanza di tale dato si assume 0,25; CR Fattore di carico macchina (capacity ratio).

90 Nuova Edizione Proposta del CTI Nel paragrafo vengono cassate le indicazioni di calcolo del fabbisogno mensile di energia primaria:

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