CORSO SULLE NOVITA NELL AMBITO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO PER GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI

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1 CORSO SULLE NOVITA NELL AMBITO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO PER GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI Febbraio 2014 Autori e relatori: Luca Confalonieri Massimo Tognola Con un contributo dell avv. Flavio Amadò OAD FCT

2 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 2/67 Indice Nr. Testo Pagina 1. Scopo del corso 3 2. Nuove disposizioni Licol e Oicol che toccano direttamente l attività dei gestori di patrimoni Definizione di cliente privato facoltoso Definizione di investitore qualificato Avviso ai gestori patrimoniali sulla distribuzione di fondi di investimento Perché aderire alle NCGP anche se non vi si è obbligati Gestione pratica della clientela Gestore senza autorizzazione NCGP che non opera con fondi di investimento Gestore senza autorizzazione NCGP che opera con fondi di investimento Ordini di semplice esecuzione (execution only) Investitori qualificati non privati facoltosi Investitori qualificati privati facoltosi Gestore autorizzato alle NCGP Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) nuova versione della direttiva Direttiva amministrativa sulle NCGP nuova versione della direttiva Direttiva sul concetto di controllo per gestori NCGP e relative sanzioni nuova versione della direttiva Nuova documentazione da utilizzare nella gestione della clientela per affiliati NCGP Allegati 68 AVVERTENZA: Il presente contributo non è inteso rappresentare, né rappresenta alcun parere legale in base al quale qualsiasi lettore possa determinare proprie scelte operative. Ognuno è invitato a fare le proprie analisi specifiche, in particolar modo mirate sulla propria realtà, eventualmente con consulenti di sua scelta. Infine il presente contributo non rappresenta necessariamente un punto di vista di FINMA, ma si è basato comunque sulle norme di legge richiamate, nonché sulle Circolari della FINMA e della SFMA citate.

3 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 3/67 1. Scopo del corso Il presente corso ha quale scopo quello di informare tutti i gestori patrimoniali delle novità normative che riguardano la loro professione. In particolare tali novità sono da inquadrare nell'ambito delle modifiche Licol e Oicol entrate in vigore nello scorso anno. Ci occuperemo quindi delle modifiche che toccano il rapporto gestore - cliente e la nuova definizione di "investitore qualificato". Dedicheremo anche un breve capitolo alla distribuzione di fondi avendo potuto verificare che tale aspetto risulta essere ai più ancora poco chiaro. Non ci occuperemo per contro di tutti quegli aspetti della Licol legati alla gestione (in senso lato) di fondi di investimento avendovi già offerto due seminari specifici nel corso delle precedenti sessioni di formazione Nuove disposizioni LICOL e OICOL che toccano direttamente l'attività dei gestori patrimoniali Prima dell entrata in vigore della recente revisione della Licol, l obbligo di autorizzazione nasceva in caso di appello al pubblico. Questa era la nozione centrale e la Finma aveva persino emanato una specifica circolare su come tale concetto si concretizzasse (confronta il seguente link: Tale circolare ora non è più in vigore ed è stata sostituita dalla recente circolare sulla nozione di distribuzione di fondi (valida dal ). Nella circolare appello al pubblico non veniva fatta differenza tra fondi svizzeri o esteri, autorizzati o meno, o riservati o meno a investitori qualificati. La discriminante era unicamente se l attività promozionale (indipendentemente quindi da a chi fosse destinato il fondo secondo le regole sue proprie) fosse rivolta al pubblico. Dalla nozione di pubblico venivano escluse determinate persone, e segnatamente gli investitori qualificati nella definizione allora vigente (vedi marginali 9-19 della vecchia

4 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 4/67 circolare). Tra gli investitori qualificati c erano per l appunto i clienti gestiti da gestori affiliati ad un OAD anche ai sensi degli standard minimi sulla gestione patrimoniale (come ad esempio le NCGP dell OAD-FCT). Di conseguenza, se il gestore era autorizzato alle NCGP - dell OAD-FCT ad esempio- non era dato appello al pubblico per attività promozionale o collocamento di fondi (approvati o meno, svizzeri o esteri, eccetera) per rapporto alla clientela gestita. La nozione di appello al pubblico è stata ora sostituita da quella di distribuzione. Chi fa distribuzione a investitori non qualificati deve essere autorizzato (art. 13 cpv. 1 Licol) dalla FINMA. Ne consegue che se si fa distribuzione di fondi a investitori qualificati non occorre autorizzazione, a meno che non trattasi però di fondi esteri. Infatti, chi fa distribuzione di fondi esteri, anche se a investitori qualificati, deve essere comunque autorizzato (art. 19 cpv. 1 bis Licol) dalla FINMA. Norma generale: senza autorizzazione alle NCGP nella mia attività di gestione a favore di clienti non qualificati non posso comperare o proporre nessun fondo di investimento. Attività promozionali o di collocamento rivolte a clienti di gestori autorizzati ai sensi delle NCGP non sono considerate distribuzione. Quindi un vantaggio dell autorizzazione alle NCGP consiste in questo: l autorizzazione ai sensi delle NCGP permette di non considerare l attività di collocamento in portafoglio o di pubblicità come distribuzione, a prescindere dal tipo di fondo (art. 3 cpv. 2 lit. c Licol; vedi anche Circolare n. 25/2013 del SFMA, marginale 40). In caso di mancanza di autorizzazione alle NCGP invece, si deve stare attenti a utilizzare, per attività promozionali e collocamento a favore di investitori qualificati, solo fondi svizzeri (art. 13 cpv. 1 Licol). Fondi esteri comportano una autorizzazione FINMA come distributore da parte del promotore (art. 13 cpv. 1 Licol e art. 19 cpv. 1 bis Licol). L altra differenza sta nel fatto che clienti gestiti da gestori NCGP, sono considerati automaticamente investitori qualificati, e tali rimangono se non fanno l opting out (Testo dell avv. Flavio Amadò)

5 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 5/67 GESTORE PATRIMONIALE SENZA AUTORIZZAZIONE NCGP CON AUTORIZZAZIONE NCGP CLIENTI INVESTITORI NON QUALIFICATI CLIENTI INVESTITORI QUALIFICATI Autorizzazione FINMA necessaria come distributore per attività di distribuzione inerente ogni tipo di fondo. In altre parole non si possono comprare o pubblicizzare fondi. Distribuzione intesa come pubblicità: autorizzazione FINMA non necessaria quali distributori, per attività di pubblicità di fondi svizzeri a investitori qualificati (art. 13 cpv. 1 Licol, Art. 19 cpv. 1bis Licol). Distribuzione intesa come inserimento del fondo nel portafoglio del cliente: Nessuna autorizzazione FINMA necessaria in caso di acquisto di fondi svizzeri, solo se ciò avviene nell ambito di contratti di gestione patrimoniale con investitori qualificati ai sensi dell art. 10 cpv. 3 Licol (enti soggetti a sorveglianza di FINMA ) o art. 10 cpv. 3bis Licol (privati facoltosi che hanno fatto opting in). (Circolare FINMA 2013/9, marg. 12). Attività di pubblicità e gestione: Autorizzazione FINMA necessaria come distributore per attività di distribuzione inerente ogni tipo di fondo estero. Cliente con Opting - Out Divieto di collocamento di Fondi Svizzeri o esteri riservati ad investitori qualificati. Cliente senza Opting - out E ammesso l utilizzo di qualsiasi fondo di investimento nell ambito del mandato di gestione scritto.

6 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 6/67 In maniera molto sintetica possiamo quindi affermare che: necessitano generalmente di una affiliazione alle Norme di Comportamento per Gestori Patrimoniali (NCGP) tutti quei gestori che intendono inserire all'interno dei portafogli dei clienti gestiti delle quote di fondi di investimento esteri (art. 120 cpv. 4 Licol ed art. 19 cpv. 1bis Licol) indipendentemente se autorizzati o meno dalla FINMA. Dal profilo legale vale quindi quanto segue (testo dell avv. Flavio Amadò): 1) Essere affiliati alle NCGP fa scattare di principio le conseguenze di cui all art. 3 cpv. 2 lit. c, cifra 2 LICOL. Pertanto non è considerata attività di distribuzione la messa a disposizione di informazioni inerenti fondi (siano essi svizzeri od esteri, ed in tal caso autorizzati o meno) alla clientela dall affiliato con mandato di gestione o consulenza scritto; 2) Ne discende che se un affiliato, solo ai sensi della LRD ma non anche ai sensi delle NCGP, prospetta o colloca fondi riservati solo a investitori qualificati alla propria clientela gestita, senza essere autorizzato alle NCGP, fa attività di distribuzione soggetta ad autorizzazione, a meno che non si tratti di fondi svizzeri riservati a investitori qualificati (art. 13 cpv. 1 Licol, art. 19 cpv. 1bis Licol, Circolare FINMA 2013/9, marginale 62) in favore di investitori qualificati. 3) Un gestore indipendente non affiliato ai sensi dell NCGP non è considerato svolgere attività di distribuzione se acquista fondi di diritto svizzero nell ambito di un contratto di gestione con investitori qualificati ai sensi dell art. 10 cpv. 3 Licol (intermediari sottoposti a vigilanza, ad es.) ed art. 10 cpv. 3bis Licol (privati facoltosi con opting in) (Circolare FINMA 2013/9, marginale 12). 4) Senza una autorizzazione alle NCGP la distribuzione di un fondo estero, a favore della clientela gestita o con contratto di consulenza scritto, non è autorizzata, e se svolta è soggetta ad autorizzazione FINMA come distributore ex art. 19 cpv. 1bis Licol. 5) Vi è un importante differenza, se tale attività è svolta da un affiliato ai sensi delle NCGP. La stessa attività non è considerata distribuzione (art. 3 cpv. 2 lit. c Licol), non facendo quindi scattare l obbligo autorizzativo di cui all art. 19 cpv. 1bis Licol Secondo la nostra interpretazione se un gestore è autorizzato a distribuire ad investitori qualificati fondi svizzeri ad essi riservati, a maggior ragione può farlo anche per i fondi riservati al pubblico.

7 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 7/67 6) I clienti gestiti da gestori non autorizzati ai sensi delle NCGP, non sono automaticamente considerati investitori qualificati, e non potranno essere considerati investitori qualificati a meno che non siano adempiute le altre condizioni per considerare qualificati determinati investitori (cfr. sotto punti 2.1 e 2.2), e meglio chi adempie alle condizioni di cui l art. 10 cpv. 3 Licol e/o, per privati facoltosi, quelli dell art. 10 cpv. 3bis Licol e specificati in ordinanza. Attenzione però che se un cliente gestito da un affiliato autorizzato alle NCGP non è considerato qualificato (perché ha fatto l opting out), il gestore non potrà utilizzare nei suoi confronti che fondi riservati a clientela non qualificata. La FINMA ha pubblicato sul suo sito la lista dei fondi svizzeri ed esteri autorizzati alla vendita anche a clienti definiti investitori non qualificati. In conclusione: si ricorda però che il rivolgersi a clientela non qualificata comporta la necessità di un autorizzazione come distributore da parte di FINMA (art. 13 cpv. 1 Licol) Non è necessaria quindi un affiliazione alle NCGP (e nemmeno un autorizzazione come distributore dalla FINMA) se: a) Il gestore patrimoniale opera con fondi di investimento svizzeri solo su conti di clienti "privati facoltosi" con opting in b) Il gestore patrimoniale opera unicamente a favore di investitori qualificati con fondi di diritto svizzero c) Il gestore patrimoniale opera esclusivamente su ordine del cliente Oltre a quanto precede vi sono stati degli importanti cambiamenti rispetto alla definizione di cliente qualificato che ora andiamo ad illustrarvi.

8 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 8/ Definizione di cliente privato facoltoso Fino al 2012 era considerato investitore facoltoso quel cliente che disponeva di un patrimonio mobiliare (quindi senza immobili e senza società immobiliari) pari o superiore ai 2 milioni di franchi. Dall'anno scorso la definizione è stata modificata ed ora viene ritenuto investitore facoltoso (art. 6 Oicol) chi: a) Dispone di un patrimonio di almeno 500'000 franchi ed ha esperienza nel settore finanziario o esperienza comparabile per capire i rischi degli investimenti b) Dispone di un patrimonio di almeno 5'000'000 di franchi in base a dichiarazione scritta. Possono essere considerati i beni immobiliari al netto di ipoteche, fino ad un massimo di 2 milioni di franchi. Oltre ai criteri oggettivi appena enunciati, il gestore deve raccogliere una comprova dell'adempimento dei requisiti prima di effettuare investimenti in fondi. La comprova avviene per il tramite della raccolta di copie di estratti bancari risalenti a non oltre due settimane comprovanti che il cliente dispone direttamente o indirettamente dei capitali minimi citati sopra. Per clienti "privati facoltosi" (art. 10 cpv. 3bis Licol) si intendono solo persone fisiche. Tale circostanza traspare anche dal rapporto esplicativo dell'avamprogetto delle modifiche della Licol. Pure l'art. 6 e 6a Oicol intendono persone fisiche (vedi anche esplicitamente l'art. 6 cpv. 1 Oicol). Per i clienti di cui al punto a) per verificare e comprovare la loro categorizzazione, va raccolto un curriculum vitae in originale, datato e firmato, dal quale si evincono la formazione e l'esperienza professionale in ambito finanziario atte a permettere al cliente di capire i rischi degli investimenti. In particolare viene considerata formazione professionale sufficiente una attività operativa, in seno ad una istituzione finanziaria, di almeno un anno. Sarà inoltre considerata esperienza sufficiente l'avere effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti (circostanza da comprovare con documenti bancari), non necessariamente con fondi di investimento (cfr Circolare n. 25/2013 della SFMA, marginale 23)

9 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 9/67 Anche per i clienti di cui al punto b) (privati facoltosi) vanno raccolte le necessarie documentazioni a comprova. Si deve inoltre fare firmare una dichiarazione scritta al cliente (privato facoltoso) attraverso la quale egli conferma di volere essere considerato investitore qualificato (art. 6a cpv.1 Oicol) - opting in. Rammentiamo per i gestori patrimoniali che non hanno aderito alle nostre NCGP e che operano con fondi di investimento su conti di clienti privati facoltosi che vi è un obbligo di protocollo (art. 24 cpv. 3 Licol e 34a Oicol) che prevede l'allestimento di un verbale inerente le informazioni date dal gestore e le conseguenti raccomandazioni d'acquisto di uno specifico prodotto. Copia del protocollo va consegnata anche al cliente. Ricordiamo quindi che da tale obbligo sono esenti i gestori patrimoniali che hanno aderito alle NCGP e i gestori patrimoniali che hanno solamente eseguito un ordine del cliente (execution only)

10 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 10/ Definzione di investore qualificato Vengono definiti qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3, cpv. 3bis e cpv. 3ter Licol: - Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale: Banche, Commercianti di valori mobiliari, Direzione di fondi, banche centrali; - gli istituti di assicurazione; - gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale; - le imprese con tesoreria professionale; - i privati facoltosi (per la definizione vedi sopra); - gli investitori che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con una banca un commerciante di valori mobiliari, una direzione di fondi, oppure un gestore patrimoniale indipendente affiliato ad un OAD ed ha aderito alle NCGP Attenzione: al momento attuale, tra gli intermediari finanziari, vengono ritenuti investitori qualificati solamente gli IF sottoposti a vigilanza prudenziale svizzera e gli istituti di assicurazione sottoposti a sorveglianza svizzera. Si é ancora in attesa di una presa di posizione della FINMA per un eventuale riconoscimento della sorveglianza estera per queste categorie. Tesoreria professionale: è data quando l'impresa affida in maniera duratura ad almeno una persona qualificata e con esperienza in ambito finanziario la gestione dei mezzi finanziari dell'impresa. Per quanto attiene i gestori patrimoniali indipendenti (fiduciarie finanziarie ad esempio) gli stessi possono essere considerati per nuova prassi FINMA quali investitori qualificati, solo se sono affiliati ad un OAD anche ai sensi degli standard minimi della gestione patrimoniale (ad esempio le NCGP dell OAD-FCT), e si impegnano per iscritto a utilizzare le informazioni relative ai fondi soltanto per i clienti classificabili come investitori qualificati ai sensi dell art. 10 Licol (Circolare FINMA 2013/9, marginale 19-20). Ne consegue che altre fiduciarie finanziarie non possono essere automaticamente considerate investitori qualificati, ma i due criteri su indicati devono essere adempiuti.

11 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 11/67 Specifica su acquisti di fondi per ordine del cliente Teniamo a precisare che tale facoltà è da interpretare in senso stretto. Ciò significa che il gestore patrimoniale non può raccogliere l'ordine del cliente dopo aver acquistato il fondo di investimento, nè può fare capo a ordini in bianco pre-firmati dal cliente e lasciati in deposito presso l'if

12 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 12/67 3. Avviso ai gestori patrimoniali sulla distribuzione di fondi di investimento Nell ambito della nostra attività di sorveglianza abbiamo rilevato l esistenza, presso affiliati non autorizzati alle NCGP, di contratti di distribuzione di fondi di investimento esteri (nota bene, non contratti di gestione patrimoniale) la cui distribuzione non è autorizzata in Svizzera. L OAD FCT ha quindi richiesto un parere all avv. Flavio Amadò che si è espresso come segue: Si rileva che in base all art. 19 cpv. 1bis Licol (norma entrata in vigore il 1 marzo 2013), un intermediario finanziario può distribuire investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati alla distribuzione in Svizzera soltanto se è soggetto ad adeguata sorveglianza. Tale norma è considerata una lex specialis per rapporto all art. 13 cpv. 1 Licol, che prevede che chiunque gestisce, custodisce o distribuisce a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale, necessita di un'autorizzazione della FINMA. In altre parole, se l attività di distribuzione avesse per oggetto fondi svizzeri, la stessa non sarebbe soggetta ad autorizzazione se rivolta ad investitori qualificati (cosi come definiti all art. 10 Licol). Banche e altre fiduciarie, a determinate condizioni, sono entrambe considerabili investitori qualificati (per fiduciarie, intese come gestori patrimoniali indipendenti, vedi marginale 19 della Circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale). Se non che l attività in oggetto si riferisce non a fondi svizzeri, ma esteri non autorizzati, circostanza che comporta l applicazione dell art. 19 cpv. 1bis Licol. Questa norma a sua volta prevede un obbligo di sorveglianza, ergo di autorizzazione come distributore, in presenza di attività di distribuzione (senza aggiungere alcuna esenzione in caso di distribuzione a investitori qualificati, come invece prevede la norma generale di cui all art. 13 cpv. 1 Licol, a riguardo vedasi esplicitamente anche Circolare FINMA 2013/9, marginale 63). Centrale quindi è la questione a sapere se vi sono perlomeno indizi relativi alla possibile attività di distribuzione di fondi esteri non autorizzati, attività soggetta ad autorizzazione da parte dell affiliato ove si realizzasse

13 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 13/67 La nuova nozione di distribuzione è specificata dall art. 3 Licol e 3 Oicol, e comprende sostanzialmente ogni offerta o pubblicità, ovvero qualsiasi tipo di attività finalizzata all acquisizione di fondi da parte di un investitore, che non si rivolga esclusivamente a investitori ai sensi dell art. 10 cpv. 3 lett a) e b) Licol (art. 3 cpv. 1 Licol). Ovvero banche, gestori e direzione di fondi, commercianti di valori, ed assicurazioni sottoposti a sorveglianza Svizzera (in attesa che Finma chiarisca se anche una sorveglianza equivalente estera sarà riconosciuta). Sostanzialmente attività sopra menzionate, se rivolte a un sottoinsieme degli investitori qualificati, ovvero banche, commercianti, assicurazioni etc. (vedi sopra), non è considerata distribuzione. Mentre che, attività del genere, se rivolte a altri investitori qualificati (come potenzialmente potrebbero essere considerati gestori patrimoniali indipendenti, vedi marginale 19 della Circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale), comportano un obbligo di autorizzazione come distributore in virtù dell art. 19 cpv. 1bis Licol se aventi per oggetto fondi esteri non autorizzati in Svizzera. Tale norma è entrata in vigore il 1 marzo 2013, e le norme relative alla nozione di investitori qualificati (art. 10 cpv. 3 Licol) il Ne discende che, salvo prassi contraria di Finma, di primo acchito le attività specificate agli art. 3 cpv. 1 Licol e 3 cpv. 1 Oicol, se rivolte anche ad altre fiduciarie con riferimento a fondi esteri non autorizzati, potrebbero configurare un attività di distribuzione soggetta ad autorizzazione se poste in essere dopo il 1 marzo, rispettivamente 1 giugno A riguardo è pure rilevante la questione a sapere se l affiliato si è annunciato come distributore in FINMA entro il (vedi le norme transitorie di cui all art. 158d cpv. 1 Licol). Inoltre non è più automatico che fiduciarie possano essere considerate investitori qualificati (non è automatica la qualifica, cfr. marginale 19 della Circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale), laddove se ciò non dovesse essere il caso (poniamo attività di distribuzione rivolte a fiduciarie finanziarie non soggette a NCGP ad esempio, cfr. marginale 19 della Circolare FINMA 2013/9 Distribuzione di investimenti collettivi di capitale), nello scenario su indicato l obbligo autorizzativo scatterebbe già in virtù dell art. 13 cpv. 1 Licol

14 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 14/67 Infine, nella misura che l attività è rivolta anche a banche, va chiarito se trattasi di banche svizzere (non sarebbe in tale caso considerata distribuzione il porre in essere le attività di cui sopra se rivolte a banche svizzere, cfr. art. 3 cpv. 1 Licol) o eventualmente banche estere (ma qui si attende prassi Finma), e rimane ancora impregiudicata la questione a sapere se attività svolte all estero siano conformi o meno al quadro legale estero (circostanza che esula però dal presente scritto, ancorché rilevante nell ambito della definizione di adeguata organizzazione e gestione dei rischi giuridici e reputazionali, condizioni autorizzative rilevanti per enti soggetti ad autorizzazione FINMA). A riguardo si allega infine sul tema un estratto della documentazione distribuita dall Avv. Amadò al corso OAD del

15 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 15/67 4. Perché aderire alle NCGP anche se non si è obbligati I recenti cambiamenti della normativa Licol e relativa Ordinanza già di per sé dimostrano che la regolamentazione nel campo della gestione patrimoniale è in forte e rapida evoluzione e molto complessa. Scopo del legislatore nei prossimi anni sarà quello di sottomettere l'attività di gestione patrimoniale ad una vigilanza prudenziale. Verranno quindi a crearsi dei requisiti minimi per l'accesso alla professione, dei requisiti minimi relativi al capitale proprio e all organizzazione interna ed infine dei requisiti minimi per quanto attiene alla relazione gestore - cliente. La FINMA con l'elaborazione derivata dalla Licol delle norme di comportamento per gestori patrimoniali ha definito degli standard minimi che regolano appunto questo ultimo aspetto. La politica sta elaborando un progetto di legge sui servizi finanziari, la LSfin, che verrà posta in consultazione nel corso di quest'anno e la cui entrata in vigore è prevista per il La LSFin si occuperà anche di regolamentare la distribuzione dei prodotti finanziari e incrementerà la protezione del cliente. Per raggiungere tale scopo il legislatore ritiene necessario passare per il tramite di una vigilanza prudenziale dei gestori patrimoniali. Tutti voi quindi sarete direttamente toccati da tale modifica. Al momento attuale non è ancora dato di sapere se questo tipo di vigilanza sarà esercitata dalla FINMA oppure se sarà delegata ad altri organismi (non uguali, ma simili agli OAD nella loro attuale forma). Parrebbe pertanto prematuro per un gestore che non svolge una attività che necessita l'adesione alle NCGP assoggettarsi volontariamente a tali norme

16 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 16/67 Tuttavia l'oad FCT, unico OAD in Svizzera, ha deciso con un notevole impegno di tempo e risorse di fornire ai propri affiliati gli strumenti teorici e pratici per affrontare nel migliore dei modi queste modifiche in atto. A coloro che aderiscono alle NCGP si offre l'opportunità di cominciare a conformarsi gradualmente ai nuovi obblighi così che all'entrata in vigore della vigilanza prudenziale l'attività sia già impostata conformemente a quelle che saranno le nuove disposizioni e che molto verosimilmente poco altro resterà da fare. Il gestore che per contro decide di non aderire alle NCGP, seppur per motivi del tutto legittimi, si troverà a dover adeguare la propria struttura ed attività in modo radicale nel giro di tempi relativamente brevi. E' facile intuire che questo potrebbe configurarsi in un notevole svantaggio rispetto a chi, per contro, ha optato per un adeguamento continuo agli standard FINMA. E' a nostro giudizio un'occasione da cogliere quella di poter sfruttare le conoscenze e gli strumenti messi a disposizione dall'oad FCT senza oneri supplementari. Ricordiamo che nessun altro OAD mette a disposizione dei propri affiliati un tale set di documentazione che vi permette di concentrarvi sulla vostra attività senza dover investire tempo e denaro nello studio della normativa e nella creazione della documentazione necessaria all'adempimento dei vostri obblighi. In altre parole chi, mediante la richiesta di autorizzazione alle NCGP, adotterà le procedure e la documentazione messa a disposizione ha la certezza di lavorare con un set di materiale approvato dalla FINMA e di adottare procedure che sono state create sia per proteggere maggiormente il cliente ma anche per tutelare l'attività del gestore, che in caso di contestazioni, potrà dimostrare di avere agito in maniera corretta e conforme agli standard Nell'OAD FCT vi sono circa 210 IF iscritti con attività di gestione patrimoniale, di questi 150 hanno già optato per una autorizzazione NCGP.

17 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 17/67 5. Gestione pratica della clientela da un profilo LICOL 5.1 Gestore senza autorizzazione NCGP che non opera attraverso fondi Si tratta del caso più semplice perché ad oggi questo tipo di attività non è soggetta ad autorizzazione e a vincoli particolari. L'unico vincolo è il divieto di acquistare fondi di investimento da parte del gestore patrimoniale (vedi pagine precedenti in dettaglio). Si rammenta che fondi di investimento ereditati da gestori precedenti e già presenti nei portafogli dei clienti NON devono essere venduti ma non si può procedere a nuovi acquisti, neppure in fondi già presenti. La distribuzione degli utili sotto forma di reinvestimento in quote del fondo da parte del gestore del fondo stesso non è considerato un acquisto ed è quindi ammessa. 5.2 Gestore senza autorizzazione NCGP che opera con fondi In questo caso il gestore si deve rivolgere solo a investitori qualificati con fondi di diritto svizzero, o effettuare operazioni di semplice esecuzione. Tra gli investitori qualificati possiamo contare anche i clienti privati facoltosi. Facciamo quindi riferimento alle categorie descritte ai punti 2.1 e 2.2 del nostro testo Per gli ordini di semplice esecuzione Il gestore deve poter comprovare di avere effettivamente solo eseguito un ordine del cliente. Gli acquisti di quote di fondi vanno pertanto debitamente documentate Per gli investitori qualificati non "privati facoltosi" Il gestore deve comprovare di avere quali clienti investitori qualificati che effettivamente ricadono nella definizione contenuta nell'art. 10 Licol.

18 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 18/67 Al momento attuale si debbono escludere dal novero degli investitori qualificati tutti gli istituti non assoggettati ad una sorveglianza svizzera. Anche se per assurdo nella LRD tali istituti vengono definiti "investitori qualificati". Ad esempio l'assicurazione del Liechtenstein non è un investitore qualificato secondo la Licol, così come ad esempio non è investitore qualificato secondo la Licol il fondo di investimento del Lussemburgo. Ne consegue che chi annovera tra i propri clienti gestiti o oggetto di contratto di consulenza. questi istituti deve, per poter acquistare fondi di investimento, aderire alle NCGP. In tal caso infatti tale attività non sarebbe considerata distribuzione di fondi (art. 3 cpv. 2 lit. c Licol) Investitori qualificati perché "privati facoltosi" In questo caso il gestore deve: a) Sottoporre al cliente l'informativa denominata "opting in", che trovate in allegato al presente testo. b) Raccogliere le prove che il cliente adempia al requisito di "privato facoltoso", sia dal profilo della consistenza del patrimonio, sia dal profilo della formazione e/o dell esperienza in ambito finanziario. c) Fare firmare al cliente la dichiarazione di "opting in" Solo dopo aver adempiuto a queste formalità il gestore non affiliato ai sensi del NCGP potrà prospettare, o collocare nel conto deposito del cliente, fondi di investimento svizzeri (cfr. Circolare FINMA 2013/9, marginali 12 e 62).

19 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 19/ Gestore autorizzato alle NCGP Qui di seguito vi illustriamo il modo di procedere che riteniamo corretto per gestire l'apertura di una relazione d'affari con un nuovo cliente. Per analogia questi passi sono applicabili, ovviamente, anche per i mandati in essere. a) Sottoporre al cliente l'informativa denominata "opting out". b) Fare firmare al cliente la dichiarazione di non "opting out". c) Allestire assieme al cliente il profilo di rischio e farglielo firmare. d) Determinare per il tramite della somma dei punti il profilo di rischio sopportabile per il cliente e fargli firmare il risultato. e) Scegliere con il cliente il profilo di investimento. f) Se il profilo di investimento scelto ha un grado di rischio conforme o inferiore al profilo di investimento risultante dall'esame del profilo di rischio passare a compilare il mandato. g) Se il profilo di investimento scelto ha un grado di rischio superiore a quello risultante dal profilo di rischio, bisogna fare firmare al cliente il documento "manleva". h) Compilare il contratto di mandato e farlo firmare al cliente, eventualmente farlo firmare anche all'aed (se controparte e AED sono diversi, ad esempio nel caso di società di sede)

20 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 20/67 6. Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme deontologiche 1. Mandato di gestione patrimoniale In base alle esperienze maturate e alle conoscenze dei clienti deve essere stilato un profilo di rischio che definisce la propensione al rischio e la capacità di rischio dei clienti (vedi nota). In base al profilo di rischio, la situazione patrimoniale e le restrizioni di investimento viene definita assieme ai clienti la strategia di investimento. Il gestore patrimoniale si impegna a concludere con il proprio cliente un contratto di mandato in forma scritta che contenga almeno gli standard minimi oggetto della presente. È quindi facoltà del gestore patrimoniale integrare il contratto di mandato con ulteriori disposizioni. Il modello di contratto di mandato deve disciplinare in particolare i seguenti aspetti: Estensione dei poteri del gestore patrimoniale Obbiettivi e limiti di investimento Valuta di riferimento Il metodo e la periodicità della rendicontazione al cliente La remunerazione del gestore patrimoniale Una possibile delega di compiti specifici a terzi La novità più importante è quella relativa all'obbligo di allestimento di un profilo di rischio del cliente. L'attività del gestore dovrà quindi essere poi modulata in conformità al profilo di rischio del cliente. Sono previste delle eccezioni che vi spiegheremo in dettaglio in seguito.

21 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 21/67 2. Norme di comportamento del gestore patrimoniale Il gestore patrimoniale deve offrire la garanzia di una attività irreprensibile. 2.1 Obbligo di fedeltà Il gestore patrimoniale vigila sugli interessi del cliente. Il gestore patrimoniale prende le misure adeguate atte a prevenire conflitti di interesse e vigila affinché i clienti non ne vengano lesi. Qualora misure in tal senso non possano escludere una lesione degli interessi dei clienti, il gestore patrimoniale li deve rendere attenti. Le modalità della remunerazione del gestore patrimoniale devono evitare conflitti con gli obblighi di fedeltà. Gli investimenti e le transazioni devono essere effettuati nell interesse dei clienti. Il gestore patrimoniale deve evitare in particolare: a) di procedere a delle transazioni su dei depositi di clienti senza un interesse economico (churning); b) di sfruttare la conoscenza di ordini del cliente per eseguire preventivamente, parallelamente o immediatamente dopo delle transazioni per proprio conto (front, parallel e after running); In quest'ambito non sono state apportate delle modifiche. Si rileva comunque che a seguito dell'introduzione del profilo di rischio, contrariamente al passato, l'oad FCT - per coloro che sceglieranno di operare con un loro mandato - dovrà esaminare anche la "griglia" dei prodotti offerti al fine di verificarne la conformità con il profilo di rischio

22 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 22/ Obbligo di diligenza Il gestore patrimoniale deve adattare la sua organizzazione in funzione del numero dei clienti, del volume degli averi in gestione, come pure delle strategie di investimento seguite e dei prodotti scelti. Il gestore patrimoniale deve assicurarsi che gli investimenti effettuati concordino in permanenza con il profilo di rischio, con gli obbiettivi e le restrizioni d investimento. Il gestore patrimoniale deve rivedere periodicamente le strategie d investimento che mette in opera e verificare se il profilo di rischio corrisponde ancora alla situazione attuale dei clienti. Eventuali discrepanze devono essere comunicate ai clienti e la constatazione deve essere fissata per iscritto. Gli investimenti effettuati, se il patrimonio lo permette, devono essere sufficientemente diversificati per evitare una concentrazione eccessiva di rischi. Il gestore patrimoniale non può accettare depositi di clienti e non può gestire conti di esecuzione. I valori che gli sono affidati per la gestione devono essere depositati presso una banca o presso un negoziante di valori mobiliari e gestiti per il tramite di una procura scritta la cui estensione deve essere chiaramente definita. A condizione che ciò sia nell interesse dei clienti, il gestore patrimoniale può delegare dei compiti derivanti dalla gestione patrimoniale a dei delegatari. Il gestore patrimoniale sceglie, istruisce e controlla i delegatari con diligenza. I compiti delegati devono essere chiaramente definiti e fissati per iscritto. I delegatari devono disporre delle qualifiche professionali richieste per assicurare un esecuzione irreprensibile dei compiti delegati. Essi devono rispettare delle regole di condotta simili a quelle che è tenuto a rispettare il gestore patrimoniale. Le direzioni dei fondi autorizzati dalla FINMA devono rispettare la circolare FINMA 08/37 denominata Delega da parte della direzione e della SICAV (vedi nota). Le nuove normative prevedono che il gestore patrimoniale verifichi in permanenza che gli investimenti effettuati concordino con il profilo di rischio del cliente. Periodicamente inoltre il profilo di rischio va confrontato con la situazione effettiva del cliente. Al gestore é lasciata la libera scelta di come effettuare questi tipi di controllo. L'OAD FCT ritiene che più é elevato il numero di clienti e il numero di prodotti finanziari utilizzati più debba essere costante questo tipo di verifiche. Pur non imponendolo l'oad FCT ritiene che in determinati casi tali obblighi possano eventualmente essere rispettati solo mediante l'utilizzo di software specifici

23 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 23/67 Il gestore patrimoniale deve prendere per tempo le misure necessarie in caso di impedimento o di decesso. 2.3 Obbligo di informazione Il gestore patrimoniale deve rendere attenti i suoi clienti circa l esistenza delle norme di cui al presente Regolamento. Il gestore patrimoniale deve informare adeguatamente i suoi clienti, a dipendenza delle loro conoscenze in materia e considerando le esperienze maturate, dei rischi legati agli obbiettivi e le restrizioni e le strategie di investimento stabiliti. Questa informazione può avvenire anche in forma standardizzata e/o tramite link internet (vedi nota). Nella misura in cui non si tratti di informazioni pubbliche, il gestore patrimoniale informa i suoi clienti dei cambiamenti importanti intervenuti nel personale, nell organizzazione o nel suo azionariato, che toccano direttamente i clienti. Il gestore patrimoniale deve regolarmente, così come su domanda del cliente, rendere conto del suo operato in qualità di mandatario. Nel quadro dei suoi doveri di rendiconto, il gestore patrimoniale rispetta gli standard utilizzati dal ramo professionale in particolare per quanto attiene al metodo di calcolo utilizzato, il periodo di riferimento scelto e, se del caso, gli indici di riferimento utilizzati (vedi nota). Il cliente deve essere informato adeguatamente, oltre agli aspetti già noti contenuti nella precedente versione del regolamento, anche sulle strategie di investimento che il gestore intende adottare. L'OAD FCT raccomanda al gestore, pur senza renderlo obbligatorio, di allestire dei rapporti di visita nei quali riporta quanto spiegato e illustrato al cliente

24 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 24/67 3. Remunerazione del gestore patrimoniale 3.1 Remunerazione diretta L onorario deve essere concordato con il cliente per iscritto nel contratto di mandato o in un suo allegato e può variare in funzione del volume dei valori patrimoniali gestiti e della mole di lavoro necessaria per fornire il servizio richiesto. Il metodo di calcolo degli onorari deve essere indicato in modo chiaro. Gli onorari massimi vengono stabiliti come segue: Onorario di gestione pari al massimo all 1.5 % all anno sugli attivi gestiti (si intendono gli attivi in essere al momento della scadenza contrattuale dell onorario risultati dagli estratti patrimoniali degli istituti depositari); oppure Onorario proporzionale al successo pari al massimo al 20 % dell aumento della sostanza netta, ovvero dell aumento del valore tenuto conto dei versamenti e dei prelievi. Le perdite di periodi precedenti che non sono già state compensate con utili, sono da dedurre; oppure Onorario di gestione misto, pari al massimo all 1 % all anno sugli attivi gestiti (si intendono gli attivi in essere al momento della scadenza contrattuale dell onorario) e onorario proporzionale al successo pari al massimo al 10 % dell aumento della sostanza netta, tenuto conto dei versamenti e dei prelievi e della eventuale compensazione di perdite pregresse. Secondo accordi particolari concordati tra le parti e riportati per iscritto nel contratto. Per ulteriori prestazioni il gestore patrimoniale ha diritto a fatturare le medesime secondo accordi separati. Rispetto alla versione precedente delle NCGP nella nuova versione è stata data facoltà all'affiliato di regolare la propria remunerazione diretta in un allegato del contratto di mandato.

25 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 25/67 II. 3.2 Remunerazione da terzi Il gestore patrimoniale deve spontaneamente fornire informazioni su eventuali prestazioni ricevute da terzi. Tali informazioni devono essere contenute nel contratto di mandato. In particolare deve essere indicato il nome dell avente diritto di dette prestazioni (vedi nota). Il gestore patrimoniale rende attenti, nel contratto di mandato, i propri clienti sui potenziali conflitti di interesse risultanti dall incasso di prestazioni da parte di terzi. Il gestore di patrimoni informa i propri clienti sulle prestazioni che percepisce o potrebbe percepire da terzi illustrandone i parametri di calcolo, le fasce delle prestazioni e il tariffario applicabile. Se possibile deve essere fornita anche una suddivisione per classe di prodotti. A richiesta del cliente il gestore patrimoniale deve informare sulle prestazioni già percepite. Disposizioni finali e transitorie 1. Entrata in vigore E' per contro vietato regolare le retrocessioni (remunerazione da terzi) al di fuori del contratto di mandato. Quindi il loro inserimento in un allegato al contratto non verrà ammesso. La FINMA ha inoltre imposto di levare dal mandato la frase attraverso la quale il gestore non era tenuto a rendicontare al cliente, neppure su richiesta, se tale rendicontazione era difficoltosa ed economicamente insostenibile. IL CLIENTE, SE LO RICHIEDE, HA SEMPRE IL DIRITTO AD UNA COMPLETA E TOTALE RENDICONTAZIONE SULLE RETRO PERCEPITE DAL GESTORE. La presente Direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2014.

26 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 26/67 2. Disposizioni transitorie Le norme a tutela degli interessi della clientela sono valide a partire dall' indipendentemente dalla forma e contenuto del contratto di mandato in essere. Per i Gestori Patrimoniali che utilizzano il mandato di gestione standard fornito dall'oad FCT valgono le seguenti disposizioni: a) per i nuovi clienti il nuovo mandato va immediatamente utilizzato; b) per i vecchi clienti i contratti in essere devono essere adattati o sostituiti entro il 31 dicembre 2014 Per i Gestori patrimoniali che utilizzano un proprio mandato approvato dall'oad FCT valgono le seguenti disposizioni: a) un nuovo contratto deve essere presentato all'oad FCT per approvazione entro il 30 settembre 2014; b) dall'approvazione da parte dell'oad FCT del mandato, lo stesso diventa obbligatorio immediatamente per i nuovi clienti; c) per i clienti in essere l'affiliato dispone di un termine di 12 mesi dall'approvazione del mandato per adattare o sostituire quello esistente. Teniamo solo a precisare che la FINMA non ha permesso di derogare a tali termini nemmeno in presenza di una oggettiva difficoltà nell'incontrare il cliente per la firma del nuovo mandato e l'allestimento della documentazione necessaria. I termini qui indicati sono pertanto PERENTORI.

27 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 27/67 7. Direttiva amministrativa relativa ai gestori di patrimoni sottoposti alle NCGP (DaNCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Disposizioni generali 1. Finalità Finalità della presente Direttiva é quella di regolare l appartenenza dei membri dell OAD FCT attivi nella gestione patrimoniale, che intendono applicare le norme di comportamento riconosciute dalla FINMA quali standard minimi ai sensi dei combinati art. 10 cpv. 4 Licol e rispettivamente art. 6 cpv. 2 Oicol, che trovano riscontro nelle Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) e disciplinare praticamente i concetti espressi nelle NCGP

28 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 28/67 2. Campo d applicazione 2.1. Condizioni soggettive La presente direttiva è applicabile unicamente ai membri dell OAD FCT iscritti con attività dichiarata a titolo principale e/o accessorio di gestione patrimoniale ed in possesso della patente cantonale di fiduciario finanziario o attivi nell amministrazione di patrimoni ed in possesso della patente cantonale di fiduciario commercialista Autorizzazione Concessione dell autorizzazione La presente Direttiva ha carattere vincolante per tutti i membri che rispondono alle condizioni soggettive di cui al precedente art. 2.1 e che presentano all OAD FCT regolare richiesta scritta di autorizzazione dell esercizio della professione di gestore patrimoniale ai sensi delle NCGP. La richiesta potrà essere accolta unicamente nel caso in cui il richiedente disponga di una struttura sufficiente atta a garantire l espletamento degli obblighi che emanano dalle NCGP. L autorizzazione viene concessa qualora il richiedente produca copia della propria contrattualistica a comprova della sua conformità con le NCGP oppure si impegni per iscritto ad adottare il modello di contratto standard elaborato dall OAD FCT. Se la documentazione prodotta fosse ritenuta non conforme alle disposizioni previste nelle NCGP il Comitato Direttivo rifiuterà la richiesta di autorizzazione. Un tale rifiuto non pregiudica una nuova richiesta. L'OAD FCT raccomanda sia a chi è già al beneficio delle NCGP che a coloro che intendono aderirvi, di utilizzare la documentazione da noi elaborata e messavi a disposizione. La presentazione di contratti diversi dalla versione da noi messa a disposizione implicherà un onere amministrativo che non sarà coperto né dalla tassa annuale né dalla tassa di richiesta di autorizzazione. A seconda dell'impegno effettivo ecco che l'oad FCT chiederà all affiliato partecipazione ai costi pari al tempo effettivo utilizzato per l'esame della documentazione alla tariffa prevista dal regolamento tariffario. Anche la norma secondo la quale mandati non conformi porteranno al rifiuto sarà applicata in maniera più rigorosa. I delegati del Comitato Direttivo OAD FCT esaminano la richiesta e la sottopongono una volta completa al Comitato Direttivo che decide a maggioranza sul suo accoglimento.

29 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 29/67 Richieste di autorizzazione palesemente inadempienti possono già essere rifiutate dai delegati del Comitato Direttivo. L affiliato la cui domanda viene accolta assume la qualifica di affiliato speciale GP Rinuncia / Revoca dell autorizzazione L autorizzazione a operare quale affiliato speciale GP termina a seguito di rinuncia volontaria da parte dell affiliato, oppure per decisione del Comitato Direttivo OAD FCT. L'uscita dall'oad FCT implica la revoca automatica dell'autorizzazione alle NCGP Rinuncia La rinuncia volontaria all autorizzazione ad operare quale affiliato speciale GP deve essere comunicata dall affiliato mediante lettera raccomandata all OAD FCT entro il 31 dicembre di ogni anno. Essa avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell anno successivo alla richiesta. La revisione dell esercizio durante il quale viene inoltrata la rinuncia avverrà secondo le norme per la revisione degli affiliati sottoposti alla presente Direttiva stabilite nella Direttiva sul concetto di controllo per gestori patrimoniali soggetti alle NCGP e relative sanzioni Decisione di revoca Qualora la struttura dell affiliato non offra più sufficienti garanzie per l espletamento degli obblighi che emanano dalle NCGP, il Comitato Direttivo OAD FCT, dispone la revoca dell autorizzazione a suo tempo concessa

30 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 30/67 3. Tasse Gli affiliati speciali GP sono tenuti a coprire i costi dell elaborazione e dell applicazione della normativa. La copertura dei costi avviene per il tramite della riscossione di due tipi di tasse supplementari, e meglio una tassa una tantum denominata Tassa per l ottenimento dell'autorizzazione ed una tassa annuale denominata Tassa annuale GP. L ammontare delle tasse viene fissato dal comitato direttivo in ottemperanza all art. 4 cpv. 6 del Regolamento Tariffario. 3.1 Tassa per l ottenimento dell assoggettamento Per l esame della richiesta di assoggettamento viene prelevata una tassa di franchi 500 (IVA compresa) indipendentemente dall esito dello stesso. 3.2 Tassa annuale GP I gestori patrimoniali soggetti alle NCGP sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di franchi 500 (IVA compresa). 3.3 Principio della copertura dei costi Qualora la tassa annuale GP non fosse sufficiente a coprire i costi effettivamente generati, per l esercizio successivo verrà richiesto un incremento della stessa a copertura del deficit e dei futuri costi preventivati. Qualora la tassa annuale GP generasse una eccedenza d esercizio cumulata che permette la sua riduzione di almeno il 20 %, l eccedenza sarà posta a beneficio degli affiliati speciali GP mediante riduzione della tassa annuale dell esercizio successivo

31 Corso NCGP per gestori patrimoniali Pagina 31/67 In caso di abrogazione della presente direttiva, o di scioglimento dell associazione, le eccedenze accumulate verranno riversate nel patrimonio sociale. II. Disposizione di applicazione alle NCGP 1. Finalità Qui di seguito vengono specificate le modalità di applicazione relative a singoli punti delle NCGP le quali hanno carattere vincolante per gli affiliati speciali GP. 2. Profilo di rischio (punto 1. NCGP) Il Gestore patrimoniale deve allestire per iscritto per ogni relazione d'affari un profilo di rischio. Egli può avvalersi del modello messo a disposizione dall'oad FCT o utilizzare altri strumenti atti allo scopo. Il contenuto del profilo di rischio messo a disposizione é da ritenersi quale strandard minimo. Il profilo di rischio va firmato sia dall IF che dal cliente. Come anticipato in precedenza la modifica più importante riguarda l'allestimento per ogni cliente di un profilo di rischio. Il profilo va allestito ASSIEME al cliente e va firmato sia dall'if che dal cliente, il quale vi attesterà così che le informazioni fornite sono conformi al vero. L'OAD FCT non ha voluto imporre l'utilizzo del modello elaborato nondimeno sconsigliamo vivamente agli affiliati di elaborare modelli propri perché dovranno essere sottoposti per approvazione al Comitato dell'oad FCT che li rifiuterà se il loro contenuto non sarà conforme al modello elaborato. Il costo di tale esame sarà posto a carico dell'affiliato. Per i clienti nuovi il profilo di rischio va allestito prima dell inizio dell attività di gestione. Per i clienti già in essere il profilo di rischio deve essere allestito alla prima visita del cliente.

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