GARA DI SERVIZIO PER IL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO "A FERMO" DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI per il 2009/ 2010 PROCEDURA APERTA.

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1 AREA RISORSE FINANZIARIE Servizio Finanze, Tributi e Statistica ALLEGATO A CAPITOLATO D ONERI: GARA DI SERVIZIO PER IL SUCCESSIVO COLLOCAMENTO "A FERMO" DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI per il 2009/ 2010 PROCEDURA APERTA. CAPITOLATO D ONERI:...1 Premesse...2 ART. 1 Scopo e fine...2 ART. 2 - Oggetto della gara...2 ART. 3 - Durata del contratto...3 ART. 4 Procedura e criterio di gara...3 ART. 5 Importo a base di gara...3 ART. 6 Condizioni in sede di presentazione dell offerta...4 ART. 7 Valutazione dell offerta...4 ART. 8 - Requisiti D'ammissione...5 ART. 9 - Modalità di collocamento dei Prestiti Obbligazionari...6 ART Modalità di determinazione dei Tassi di Interesse...7 ART Altri servizi finanziari connessi richiesti...8 ART Rimborso Anticipato...8 ART Devoluzione del prestito...8 ART. 14 Disposizioni transitorie...9 ART Foro competente...9 ART Spese di stipulazione o registrazione...9 ART Inserzione automatica di clausole...9 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

2 Premesse Il collocamento a FERMO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI avverrà alle condizioni previste dalle vigenti norme: - Legge 23 dicembre 1994 n Art. 35 Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ; - D.M , n. 420 Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali ; - D.M , n Regolamento recante la disciplina della quotazione dei titoli di Stato e dei titoli obbligazionari di enti locali. - Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 Titolo IV Investimenti. - Legge 448 /2001 Art (Finanza degli enti territoriali) per quanto non abrogato dall art. 3, comma 10, della legge 22 dicembre 2008, n Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito con modifiche legge 6 agosto 2008, n. 133) - art.62, comma 1, seconda parte. - Da ogni altra norma che riguarda l emissione di prestiti obbligazionari da parte di Enti Locali. - Dalle norme pattizie del presente capitolato. ART. 1 Scopo e fine 1). Con la presente gara si intende formalizzare un contratto di servizio che ha lo scopo di reperire sul mercato finanziario la migliore condizione d offerta in relazione a possibili emissione di prestiti obbligazionari a fermo. 2). Il fine della gara è pertanto quello di identificare un offerta che, per l importo massimo a gara, consenta di emettere prestiti obbligazionari ad un costo fisso, in termini di spread offerto, per tutta la durata del contratto di servizio. ART. 2 - Oggetto della gara 1). L oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di COLLOCAMENTO "A FERMO" delle emissioni di prestiti obbligazionari ad un intermediario incaricato del collocamento che assume l'impegno di sottoscrivere, sin dall'inizio dell'operazione, i titoli (come previsto dalla circolare ABI n 60) ai sensi del presente capitolato. Si richiede la non applicazione della commissione per il servizio di collocamento del prestito (stabilita all'art. 12 del D.M. 5/6/96 n. 420 nella misura massima di 2

3 0,5 punti percentuali dell'ammontare sottoscritto), non essendo prevista l'offerta ed il collocamento al pubblico e ritenendo il compenso del servizio reso, compreso nella maggiorazione dello spread offerto. 2). I prestiti obbligazionari saranno rimborsati semestralmente a capitale costante mediante cedole, comprensive di capitale ed interesse a tasso variabile. ART. 3 - Durata del contratto 1). Il contratto di servizio ha fino al 31 dicembre ART. 4 Procedura e criterio di gara 1) La procedura di appalto, sarà effettuata secondo i dettami del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori; servizi e forniture". 2) La procedura di gara che si intende utilizzare per l aggiudicazione dell appalto è quella della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del Dlgs 12 aprile 2006 n ) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell art. 82, comma 1, lett. a, del Dlgs 163/2006 inteso come migliore spead in p.p.a. in aumento rispetto al tasso euribor semestrale. 4) Per ciò che concernono le esatte modalità di gara, oltre a quanto previsto nel prosieguo del presente capitolato, si fa espresso rinvio al bando. ART. 5 Importo a base di gara 1) L importo complessivo stimato posto a base di gara è di euro ,00 2) Non si assume alcun impegno circa il valore effettivo delle obbligazioni da collocare che possono variare in diminuzione fino al valore zero. Il valore stimato dell'appalto è pertanto puramente indicativo. 3) Le singole emissioni di prestiti obbligazionari avverranno, per importi non inferiori a ,00 Euro, al verificarsi delle condizioni di necessità finanziaria e convenienza economica dell'operazione. 3

4 4) La formalizzazione delle singole emissioni avverrà nei tempi e nei modi che l Ente riterrà opportuni in relazione alle proprie esigenze ed in base alle normative in vigore, fermo restando che il perfezionamento delle operazioni dovrà avvenire entro 10 giorni dall esecutività della deliberazione consiliare di autorizzazione delle operazioni stesse. ART. 6 Condizioni in sede di presentazione dell offerta 1). L Appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Capitolato d oneri e del relativo Bando di gara. 2). La presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e del relativo bando di gara. 3). L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione. 4). L'offerta deve essere comprensiva di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto e di ogni spesa. 5). Oltre a quanto indicato nell apposito bando di gara si precisa che: a) Il concorrente in sede di gara dovrà dichiarare di aver preso visione del capitolato e di conoscerne ed accettarne tutte le condizioni. b) Le offerte pervenute oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, saranno considerate nulle. c) Le offerte incomplete, irregolari o condizionate saranno escluse dalla gara. d) Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all oggetto dell appalto (art. 81, comma 3, del Dlgs 163/2006). Ai sensi dell art.37 del citato Dlgs.163/2006 si precisa che la prestazione è unica. ART. 7 Valutazione dell offerta 1). La valutazione dell offerta si baserà su una media ponderata degli spread offerti rispetto alle diverse durate dei finanziamenti sul tasso variabile, come indicato nei successivi commi. 4

5 2). SPREAD MASSIMO CONSENTITO. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per il sottoscrittore del prestito non potrà essere superiore al momento dell emissione al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto percentuale (art. 35, comma sesto, Legge 23 dicembre 1994 n. 724). Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. 3). L offerta economica deve essere presentata sull apposita scheda allegata al presente capitolato; le ulteriori modalità di presentazione dell offerta sono richiamate nell'apposito bando di gara. 4). La valutazione dell offerta effettuata da ogni singolo concorrente si baserà sulla ponderazione degli spread, per i diversi anni indicati, nel modo seguente: DURATA Euribor Spread Offerto (X) Peso (Y) 20 anni Euribor a 6 mesi anni Euribor a 6 mesi 30 (A) = media aritmetica ponderata = [ ( X * Y)/ ( Y) Ponderazione (X*Y) Sommatoria Σ 100 (A) ] degli spread espressi per i periodi indicati. ART. 8 - Requisiti D'ammissione 1). Sono ammessi alla gara, sia singolarmente che in consorzio di collocamento, gli intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria al collocamento di titoli ed alle prestazioni di servizi connessi, come previsto dall'art. 35, comma 7, legge 724/94. 2). Ai fini dell ammissione alla gara, i concorrenti dovranno produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell istituto attestante: a) di possedere i requisiti di cui al comma 1, indicando gli estremi del provvedimento autorizzativo emesso dalle autorità creditizie. b) di aver effettuato emissioni di prestiti obbligazionari nei confronti di Enti Pubblici nell'ultimo triennio. 5

6 Nel caso di avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 49, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163), limitatamente alla lettera b, del comma precedente, il soggetto ausiliario deve possedere gli stessi requisiti di ammissione di cui ai precedenti comma 1 e comma 2, lett. a). In caso di consorzio di collocamento tutti i soggetti facenti parte del medesimo dovranno essere individuati già in sede di presentazione dell'offerta. 3). Per l appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. 4). In caso di verifica di cui all art. 48 del Dlgs 163/2006 il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera b), potrà essere comprovato dal soggetto sorteggiato mediante dichiarazioni rilasciate dai succitati Enti Pubblici. 5). Si procederà al sorteggio solo in presenza di più di due offerte ammesse alla gara. ART. 9 - Modalità di collocamento dei Prestiti Obbligazionari 1) I collocamenti saranno effettuati nella forma della presa a fermo (come previsto dalla circolare ABI 1/4/96 n. 60), per cui l'intermediario assume l'impegno di sottoscrivere sin dall'inizio dell'operazione i titoli. 2) I titoli obbligazionari saranno emessi al portatore ed, ai sensi dell'art. 35 comma sesto della L.724/94, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. 3) La commissione per il servizio di collocamento del prestito dovrà essere pari a zero (art. 2, comma 1, del presente capitolato). 4) Il prestito sarà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione (art. 28 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n 213, art. 4 del DPR 30 dicembre 2003 n. 398 del regolamento di attuazione, art. 36 dello stesso Decreto Legislativo 213/98 - emanato con Deliberazione CONSOB n del 23 dicembre 1998). 5) I titoli saranno emessi alla pari e con un taglio minimo al prezzo di Euro cadauno. 6

7 6) Ad ulteriore precisazione ed integrazione di quanto previsto in materia d indebitamento il prestito obbligazionario dovrà AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: a) Ammortamento lineare a quote capitale costanti; b) Possibilità di effettuare devoluzioni, ed estinzione anticipata del prestito, come meglio evidenziato agli articoli seguenti; c) Importo minimo di ,00 di euro. d) Per ogni singola emissione di prestito obbligazionario il tasso di interesse applicato dovrà essere dato dalla sommatoria semplice (al millesimo) del valore di riferimento (Euribor 6 mesi) e dello spread SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO; ART Modalità di determinazione dei Tassi di Interesse 1) METODO DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: su base annua act/360. 2) DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RIFERIMENTO relativo alla emissione del prestito obbligazionario è così determinato: per tasso variabile nominale annuo si intende quello parametrato al tasso euribor a 6 mesi (ACT/360) rilevabile alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuito Telerate, due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 2005). 3) CALCOLO DELGLI INTERESSI: si aggiunge al valore di cui al precedente comma 2, lo SPREAD offerto in sede di gara correlato alla durata del prestito senza alcun arrotondamento, si moltiplica il valore così ottenuto per il numero di giorni effettivi della cedola e si divide il risultato ottenuto per 360, (troncato al quinto decimale senza arrotondamento). = [(Euribor + SPREAD)] * giorni effettivi/360]. 4) I tassi determinati con le modalità indicate ai commi precedenti rappresentano il costo massimo che sarà riconosciuto per l'emissione di ciascun prestito obbligazionario nel periodo individuato. 5) Qualora le fonti di rilevazione di cui al comma 2, venissero meno nel periodo di durata dell incarico, le stesse potranno essere sostituite da fonte equivalente ufficialmente stabilite da norme vigenti o in assenza concordate con la controparte. 6) Le cedole dei prestiti obbligazionari assunti comprensivi di capitale ed interessi, saranno pagabili in rate semestrali posticipate. 7

8 ART Altri servizi finanziari connessi richiesti 1) L Istituto bancario aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente i seguenti servizi: Assistere negli adempimenti necessari al perfezionamento dell accentramento dei prestiti obbligazionari presso la Monte Titoli; Predisposizione dei moduli richiesti dalla Monte Titoli per la gestione del rapporto; Predisposizione e compilazione dei modelli di segnalazione dei collocamenti effettuati alla Banca d Italia/UIC; 2) L'attività relativa alla gestione dei titoli ed ogni altro adempimento connesso, previsto dagli artt. 10 e 11 del D.M. 5/7/96 n. 420 verranno realizzati mediante l'accentramento dei prestiti obbligazionari presso la Monte Titoli S.p.A. che curerà il servizio di gestione dei titoli emessi ed in particolare la gestione del servizio di pagamento delle cedole interessi e delle rate di capitale. ART Rimborso Anticipato 1) L Ente con le modalità previste dalla legge e senza che il soggetto aggiudicatario possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di emissione ed in corrispondenza con il pagamento di ogni rata, al rimborso anticipato totale delle obbligazioni costituenti il prestito con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza della rata, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale o altro quotidiano economico a tiratura nazionale. 2) Per l'esercizio di tale facoltà l'ente dovrà corrispondere senza alcuna penale: a). gli eventuali arretrati comprensivi di ogni somma dovuta; b). il rateo interessi riguardante le semestralità in corso relativo al capitale restituito. ART Devoluzione del prestito 1). Ad avvenuta concessione del prestito obbligazionario l Ente dietro comunicazione scritta, e senza che la Banca aggiudicataria possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara potrà DEVOLVERE tutto o parte del capitale del prestito obbligazionario ad altra opera diversa da quella originariamente prevista, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 203 e 204 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i. 8

9 ART. 14 Disposizioni transitorie 1) Il soggetto aggiudicatario dovrà essere disponibile, su precisa istanza della controparte, a concedere prestiti obbligazionari di cui al presente capitolato d oneri ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto di servizio. ART Foro competente 1) Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Torino. ART Spese di stipulazione o registrazione 1) Le spese di stipulazione e registrazione relative al contratto di servizio di cui al presente capitolato sono a carico della Banca aggiudicataria nella misura prevista dalla vigente normativa. ART Inserzione automatica di clausole 1) Le clausole del presente capitolato modificate da disposizioni di legge future sono variate con inserzione automatica delle clausole sostitutive, a norma dell'art del codice civile. 9

10 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA Procedura aperta per la scelta dell'intermediario incaricato del servizio di collocamento "a fermo" dei prestiti obbligazionari a tasso variabile. Istituto offerente: DURATA Euribor 20 anni Euribor a 6 mesi Spread Offerto (p.p.a.) 30 anni Euribor a 6 mesi N.B.Il rendimento effettivo al lordo di imposta per il sottoscrittore del prestito non potrà essere superiore al momento dell'emissione al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto ai sensi dell'art. 35 comma sesto della Legge 23/12/94 n Firma del legale rappresentante Torino, li

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