Studio Dragone - Commercialisti
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- Giustino Monti
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1 Studio Dragone Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano Viale Brianza Milano - Tel: Fax: Le pubblicazioni dello staff: Marco Gelmetti [ profilo professionale ] [ invia un commento ] [ sottoponi un quesito ] Acquisti intracomunitari di beni effettuati da enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 A) Enti non soggetti passivi d'imposta: non esercenti alcuna attività rilevante agli effetti dell'iva, soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli che adottano il regime di detrazione forfetaria. Acquisti per un importo (base imponibile al netto dell'imposta) inferiore ai 16 milioni Art. 38, c. 5, l. c) D.L. 331/93 Per tali acquisti i soggetti indicati devono presentare direttamente all'ufficio Iva, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto, il Mod. INTRA 13. INTRA 13: deve essere indicato l'ammontare imponibile dell'acquisto intracomunitario, espresso in Lire secondo il cambio del giorno precedente non festivo a quello di presentazione della dichiarazione, nonché l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno in corso. Acquisti per un importo (base imponibile al netto dell'imposta) superiore ai 16 milioni Art. 38, c. 5, l. c) D.L. 331/93 Al superamento del limite di 16 milioni, ovvero in presenza di opzione per il pagamento dell'iva in Italia, i soggetti indicati devono chiedere l'attribuzione del numero di partita Iva. Tale evento non fa assumere a tali enti la qualifica di soggetti passivi di imposta. Gli enti non soggetti passivi di imposta devono annotare in un apposito registro degli acquisti, regolarmente bollato e numerato, previa progressiva numerazione: le fatture ricevute ed integrate entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso; le autofatture eventualmente emesse in unico esemplare, nel caso in cui il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (consegna o pagamento), ovvero abbia ricevuto fattura di importo minore al reale. Tali autofatture devono essere registrate entro il mese di emissione Per tali acquisti gli enti in oggetto devono presentare direttamente all'ufficio Iva, in duplice esemplare ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, con l'indicazione dell'iva dovuta, registrati o soggetti a registrazione Pagina 1
2 Servizi (Art. 7, D.p.r. 633/72). In base all'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72, in mancanza di un rappresentante fiscale in Italia, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, devono essere adempiuti dai committenti che utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese arti e professioni (art. 4, Dpr 633/72). Studio Dragone - Commercialisti dovuta, registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, redatta sul Mod. INTRA 12 (per quanto si evince dalla normativa fiscale, tale modello assumerebbe la veste di dichiarazione "definitiva"). Al modello INTRA 12 deve essere allegata la ricevuta del versamento dell'imposta da effettuarsi tramite il Mod. F 23, indicando la causale IN, codice tributo 210T, nel termine previsto per la presentazione del modello stesso. Il Mod. INTRA 12 non deve essere presentato se, nel mese precedente, non siano stati registrati acquisti intracomunitari. Per le operazioni poc'anzi richiamate, è obbligatoria anche la presentazione del Mod. INTRA 2, elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, mensilmente, trimestralmente ovvero annualmente, presso la Dogana. Servizi (Art. 7, D.p.r. 633/72). In base all'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72, in mancanza di un rappresentante fiscale in Italia, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, devono essere adempiuti dai committenti che utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese arti e professioni (art. 4, Dpr 633/72). Quindi, nel caso in cui le prestazioni di servizi, fornite da soggetti stranieri, fossero utilizzate all'interno dell'attività istituzionale, l'ente si configurerebbe come consumatore finale non soggetto passivo d'imposta. In questo caso, non occorrerà emettere alcuna autofattura. Sanzioni: Mancata presentazione del Mod. INTRA 13, da a Quindi, nel caso in cui le prestazioni di servizi, fornite da soggetti stranieri, fossero utilizzate all'interno dell'attività istituzionale, l'ente si configurerebbe come consumatore finale non soggetto passivo d'imposta. In questo caso, non occorrerà emettere alcuna autofattura. Sanzioni. Per l'omessa dichiarazione dell'intra 12, la sanzione va dal 120% al 240% dell'imposta. Invece, per l'infedele dichiarazione dell'intra 12, la sanzione corrisponde alla maggior imposta dovuta. Omessa presentazione del Mod. INTRA 2, sanzione da a per ciascun elenco. Ravvedimento. La sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Ravvedimento.INTRA 12: La sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Pagina 2
3 giorni. INTRA 2: Presentazione spontanea dell'elenco entro 3 mesi, nessuna sanzione; presentazione spontanea dell'elenco entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, Lire ; presentazione entro il termine fissato dall'ufficio, da a entro 30 giorni, un ottavo del minimo; entro un anno dall'omissione o dall'errore, un quinto del minimo. entro 30 giorni, un ottavo del minimo; entro un anno dall'omissione o dall'errore, un quinto del minimo. B) Enti soggetti passivi di imposta: identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, sono tenuti ad applicare l'imposta su tutti gli acquisti intracomunitari effettuati, sia che ineriscano all'attività commerciale, che all'attività istituzionale, anche se, in quest'ultimo caso l'ammontare degli acquisti non abbia superato i 16 milioni. Attività commerciale. Sono considerate effettuate nell'esercizio di imprese (art. 4, Dpr 633/72): Attività non commerciale. Non sono considerate attività commerciali (art. 4, Dpr 633/72): le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole, per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; sono comunque considerate commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, l'erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti, trasporto e deposito merci, trasporto di persone, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggi, servizi portuali o aeroportuali, le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; il possesso e la gestione di unità immobiliari ad uso abitativo; il possesso, non strumentale né accessorio, di partecipazioni o quote sociali, al fine di percepire dividendi o interessi. Pagina 3
4 alloggi, servizi portuali o aeroportuali, pubblicità commerciale, telecomunicazioni Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio di attività commerciale occorrerà: registrare le fatture distintamente, previa integrazione, nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, e comunque entro 15 giorni dalla ricezione; nel registro degli acquisti, entro il mese successivo a quello in cui il contribuente ne è venuto in possesso, e comunque non anteriormente al mese di annotazione delle medesime fatture nel registro delle vendite. oppure, alternativamente, registrare le fatture, previa integrazione, in un unico registro sezionale che assuma la doppia veste di registro acquisti e registro delle fatture emesse (Ris. Min. 144/E del 1999). I risultati di tale registro dovranno poi essere riportati in un registro riepilogativo. Nel caso di mancata ricezione della fattura, o di ricezione di una fattura di importo inferiore al reale, occorrerà emettere, un'autofattura da registrare con le modalità poc'anzi analizzate. In sede di liquidazione Iva mensile, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari confluirà, insieme con le altre operazioni effettuate dall'ente, nel versamento unitario con il Mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo. Dichiarazione annuale. In sede di Dichiarazione annuale Iva, l'ammontare degli acquisti intracomunitari verrà evidenziato al netto dell'imposta. Quest'ultima dovrà allora essere indicata nel rigo dell'iva a debito. Gli enti non commerciali che svolgono anche attività istituzionale devono annotare, in un apposito registro degli acquisti, regolarmente bollato e numerato, previa progressiva numerazione: le fatture ricevute ed integrate entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso; le autofatture eventualmente emesse in unico esemplare, nel caso in cui il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (consegna o pagamento), ovvero abbia ricevuto fattura di importo minore al reale. Tali autofatture devono essere registrate entro il mese di emissione. Per tali acquisti gli enti in oggetto devono presentare direttamente all'ufficio Iva, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, con l'indicazione dell'iva dovuta, registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, redatta sul Mod. INTRA 12 (da quanto si evince dalle norme in trattazione, tale modello assumerebbe la veste di dichiarazione "definitiva", in quanto gli acquisti intracomunitari effettuati dagli enti non commerciali non soggetti passivi Iva sono esclusi dalla Dichiarazione Annuale). Al modello INTRA 12 deve essere allegata la ricevuta del versamento dell'imposta da effettuarsi tramite il Mod. F 23, indicando la causale IN, codice tributo 210T, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il Mod. INTRA 12 non deve essere presentato se, nel mese precedente, Pagina 4
5 essere presentato se, nel mese precedente, non sono stati registrati acquisti intracomunitari. Per le operazioni di cui trattasi, è obbligatoria anche la presentazione del Mod. INTRA 2, elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, mensilmente, trimestralmente ovvero annualmente, presso la Dogana. Servizi (Art. 7, D.p.r. 633/72). Una prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio dello Stato quando è eseguita nel territorio stesso, con il conseguente obbligo di assolvere l'imposta in Italia. Il prestatore di servizi, quindi, in mancanza di una stabile organizzazione in Italia, può provvedere tramite la nomina di un proprio rappresentante fiscale nello Stato. Qualora il prestatore estero non abbia provveduto a far ciò, gli obblighi relativi all'assolvimento del tributo ricadranno in capo al committente, soggetto passivo d'imposta in Italia, il quale è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72 (Ris. Min. n. VII del ). Sanzioni: Omessa presentazione del Mod. INTRA 2, sanzione da a per ciascun elenco. Per le operazioni di cui sopra, è obbligatoria anche la presentazione del Mod. INTRA 2, elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, mensilmente, trimestralmente ovvero annualmente, presso la Dogana. Servizi (Art. 7, D.p.r. 633/72). In base all'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72, in mancanza di un rappresentante fiscale in Italia, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, devono essere adempiuti dai committenti che utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese arti e professioni (art. 4, Dpr 633/72). Quindi, nel caso in cui le prestazioni di servizi, fornite da soggetti stranieri, fossero utilizzate all'interno dell'attività istituzionale, l'ente si configurerebbe come consumatore finale non soggetto passivo d'imposta. In questo caso, non occorrerà emettere alcuna autofattura. Sanzioni. Per l'omessa dichiarazione dell'intra 12, la sanzione va dal 120% al 240% dell'imposta. Invece, per l'infedele dichiarazione dell'intra 12, la sanzione corrisponde alla maggior imposta dovuta. Ravvedimento. INTRA 2: Presentazione spontanea dell'elenco entro 3 mesi, nessuna sanzione; presentazione spontanea dell'elenco entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, Lire ; presentazione entro il termine fissato dall'ufficio, da a Omessa presentazione del Mod. INTRA 2, sanzione da a per ciascun elenco. Ravvedimento. INTRA 12: La sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. INTRA 2: Presentazione spontanea dell'elenco entro 3 mesi, nessuna sanzione; presentazione spontanea dell'elenco entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, Lire ; presentazione entro il termine fissato dall'ufficio, da a Pagina 5
6 entro 30 giorni, un ottavo del minimo; entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, un quinto del minimo. Studio Dragone - Commercialisti entro 30 giorni, un ottavo del minimo; entro un anno dall'omissione o dall'errore, un quinto del minimo. Pagina 6
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