Tutela degli animali: applicazione pratica delle normative per gli organi di Polizia Giudiziaria.

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1 Tutela degli animali: applicazione pratica delle normative per gli organi di Polizia Giudiziaria. Seriate 28 febbraio 2013 con il patrocinio degli assessorati al commercio e all ambiente ambiente del Comune di Seriate A cura di Ermanno Giudici Capo Nucleo Guardie Zoofile E.N.P.A. Milano

2 Il maltrattamento di animali: l importanza degli atti irripetibili

3 L IMPORTANZA DEGLI ATTI IRRIPETIBILI Gli atti irripetibili (articolo 431 comma 2) lett. b) e c) ) costituiscono uno strumento importantissimo per l accusa in quanto entrano di diritto nel fascicolo del procedimento a disposizione del giudice, sia in fase preliminare che dibattimentale. Nel maltrattamento di animali, reato che si basa su condizioni rilevabili quasi sempre soltanto nell atto dell accertamento, in particolar modo nella connotazione non traumatica del reato, gli atti irripetibili sono quelli che possono raggiungere la concreta possibilità di ottenere una condanna. Al fine di evitare problematiche di natura procedurale è indispensabile che gli atti irripetibili non costituiscano parte integrante di altra tipologia di atti ma abbiano vita propria.

4 DEFINIZIONE DI ATTO IRRIPETIBILE Cassazione Penale Sezioni Unite - sentenza n del 18/12/2006 Pres. Marvulli Est. Brusco Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile compiere nuovamente nel dibattimento, e specificamente se contengono la descrizione di un attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni.

5 ATTI IRRIPETIBILI Costituiscono atti irrepetibili: Il verbale di perquisizione, sia delegata che di iniziativa; Il verbale di sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti; Il verbale descrittivo della scena del crimine, corredato di tutte le misurazioni necessarie: relative alle dimensioni o alla misura di strutture, animali, distanze, etc.; rilievi relativi a temperatura, umidità, etc.; I rilievi fotografici e le riprese video atte a documentare lo stato dei luoghi e le connotazioni relative al reato che andranno poi a comporre il fascicolo dei rilievi fotografici;

6 ATTI IRRIPETIBILI La motivazione del sequestro deve contenere: Le indicazioni del reato contestato; Le motivazioni che hanno portato a ritenere la sussistenza del reato; I riferimenti alle leggi collaterali ed alle convenzioni (ad esempio la Convenzione di Strasburgo sulla Protezione degli animali da compagnia); I mezzi di prova che sono stati acquisiti e le motivazioni che li rendono pertinenti con il reato; Eventuali riferimenti giurisprudenziali, con particolare riferimento alle sentenze di Cassazione;

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8 ATTI IRRIPETIBILI Il verbale di sequestro, in particolar modo nei casi relativi al maltrattamento di animali, deve non solo indicare dettagliatamente cosa viene posto sotto sequestro ma anche le motivazioni che giustificano questa scelta operativa. I verbali di perquisizione e sequestro sono gli atti che con maggior frequenza sono sottoposti al vaglio del Tribunale del riesame da parte degli indagati: l assenza di dettagliate motivazioni indicate nei verbali può portare all annullamento degli atti per carenza di motivazioni. Questo significa che le prove acquisite in difformità dalle previsioni legislative non saranno utilizzabili in giudizio, rischiando di fatto di vanificare l attività investigativa.

9 ATTI IRRIPETIBILI Non bisogna dimenticare che anche alcuni accertamenti tecnici che possono essere richiesti dal P.M. costituiscono atti irripetibili fondamentali per l acquisizione di prove: L esecuzione di esami autoptici L esecuzione di esami tossicologici L esecuzione di accertamenti tecnici, come ad esempio gli esami balistici

10 ATTI IRRIPETIBILI: un importante alleato Per l esecuzione di molti accertamenti la Polizia Giudiziaria e l Autorità Giudiziaria possono avvalersi di un eccellenza italiana: il Centro di Referenza Nazionale di Medicina Forense Veterinaria con sede principale a Grosseto, presso l Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana

11 I campi di attività del Centro di Referenza Nazionale della medicina forense veterinaria sono i seguenti: 1.utilizzo, sviluppo o standardizzazione di tecniche di patologia forense per la determinazione delle cause di morte di animali domestici, d affezione e selvatici allo scopo di individuare il colpevole di tali atti criminosi; 2. utilizzo, sviluppo e standardizzazione di tecniche di laboratorio di tossicologia forense per il rilevamento di sostanze tossiche utilizzate per l uccisione illegale di animali;, sia negli animali uccisi che nei bocconi avvelenati (esche);

12 3.supporto tecnico scientifico alle indagini delle autorità di Polizia Giudiziaria e della Magistratura per la repressione dei reati contro gli animali perpetrati con qualsiasi mezzo (arma da fuoco, lacci,bocconi avvelenati); 4.utilizzo, sviluppo e standardizzazione di tecniche di biologia molecolare di Genetica Forense per analisi comparative di campioni di tessuti freschi o congelati, di sangue, peli o feci relative ad indagini giudiziarie promosse dagli organi di Polizia Giudiziaria e della Magistratura contro gli episodi di bracconaggio; 5.identificazione individuale (DNA typing), attribuzione della paternità, identificazione del sesso, riconoscimento degli ibridi intraspecifici mediante tecniche di biologia molecolare di esemplari di fauna selvatica e domestica;

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14 Il maltrattamento di animali: il sequestro probatorio e quello preventivo

15 Il sequestro probatorio e quello preventivo Nell ambito delle attività di contrasto al reato di maltrattamento di animali il sequestro rappresenta un momento di indubbia importanza per le seguenti ragioni: Assicurazione delle fonti di prova Interruzione del reato Impedimento di eventuale reiterazione Messa in sicurezza dell animale Il mancato sequestro dell animale e il suo mancato trasferimento in situazione protetta rappresentano un grave danno per la sicurezza dell animale ma anche una mancata esecuzione di un dovere da parte della P.G. (art.55 c.p.p.)

16 Il sequestro probatorio e quello preventivo

17 Il sequestro probatorio e quello preventivo Sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.) che quello preventivo (art. 321 c.p.p.) sono atti che possono essere compiuti d iniziativa dalla P.G. : unica differenza operativa è che il sequestro preventivo può essere messo in atto solo da Ufficiali di P.G. A distanza di anni dall entrata in vigore della Legge 189/2004 oramai molte Procure, a seguito di sequestro probatorio eseguito dalla P.G., chiedono la trasformazione del provvedimento da sequestro probatorio a preventivo, sia per impedire la reiterazione del reato che per assicurare in caso di condanna la confisca degli animali, come previsto dall art. 544 sexies c.p. Il sequestro probatorio infatti non costituisce una misura idonea al mantenimento nel tempo del provvedimento adottato, potendo essere revocato nel momento in cui non sussistono più ragioni strettamente probatorie.

18 Il sequestro probatorio e quello preventivo Azione fondamentale per assicurare non solo le prove ma anche per arrivare all effettiva tutela dell integrità fisica e psichica dell animale è l effettiva sottrazione dell animale al responsabile del reato. Per quanto concerne gli animali domestici l unica strada perseguibile, considerando le difficoltà economiche delle Procure, è quella di creare sinergia con le associazioni per affidare gli animali a terzi, con l assenso del PM.. Nell immediatezza del sequestro gli animali andranno affidati alle strutture convenzionate con il Comune di competenza, affidandoli in custodia giudiziaria congiunta ai tre soggetti obbligati, per le rispettive competenze.

19 Il sequestro probatorio e quello preventivo

20 Il sequestro probatorio e quello preventivo

21 Il sequestro conservativo Art c.p.p. Presupposti ed effetti del provvedimento. 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

22 Il sequestro conservativo Art. 317 c.p.p. - Forma del provvedimento. Competenza. 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede. 2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari. 3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. 4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

23 Il sequestro probatorio e quello preventivo

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