Regolamento di Servizio Guardie Ecologiche Volontarie

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1 Regolamento di Servizio Guardie Ecologiche Volontarie DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Ente Organizzatore del Servizio Art. 3 Finalità del Servizio ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art. 4 Modalità Organizzative del Servizio di Vigilanza Ecologica Art. 5 Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Art. 6 Ufficio Centrale di Coordinamento Art. 7 Guardie Ecologiche Volontarie Art. 8 Requisiti per poter acquisire l incarico di Guardia Ecologica Volontaria Art. 9 Corsi di aggiornamento e Bandi Art. 10 Incarico di Guardia Ecologica Volontaria CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art. 11 Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie Art. 12 Trasmissione verbali e rapporti Art. 13 Funzioni sanzionatorie Art. 14 Patrocinio Legale Art. 15 Irregolarita nello svolgimento del servizio di guardia ecologica volontaria Art. 16 Sospensione volontaria Art. 17 Dotazioni del Servizio Art. 18 Rifornimento automezzi Art Manutenzione mezzi ed attrezzature Art. 20 Spese di viaggio, di trasferta e varie Art. 21 Rimborso spese Art. 22 Dotazioni delle Guardie Art. 23 Copertura Assicurativa Art. 24 Compiti del Responsabile di Gruppo DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 Norma finale 1

2 Titolo I Disposizioni Generali Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del Servizio di Guardie Ecologiche Volontarie di competenza del Comune di Cremona, ai sensi della dell art. 2 del R.D.L. 26 settembre 1935, n del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. del n. 14 nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali in materia. Art. 2 Ente Organizzatore del Servizio Al Comune di Cremona è affidata, ai sensi della L.R. del n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l organizzazione del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica per il territorio comunale. E fatta salva la facoltà per il Comune di Cremona di stipulare apposite convenzioni con altri Entri, al fine di autorizzare le Guardie Ecologiche Volontarie ad espletare attività di vigilanza in sinergia con gli stessi e/o al di fuori del territorio compreso nell ambito cittadino. Art. 3 Finalità del Servizio Il Servizio di Vigilanza Ecologica è svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie secondo le modalità stabilite del presente Regolamento. Le finalità del Servizio sono: - promuovere l informazione sulla normativa vigente in materia ambientale; - concorrere alla protezione dell ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché all accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, seconde le normative vigenti; - offrire la propria disponibilità con le autorità competenti in caso di calamità o di disastri ecologici a livello territoriale; - promuovere e favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale; - partecipare ad iniziative volte a sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell ambiente. 2

3 Titolo II Organizzazione del Servizio Art. 4 Modalità Organizzative del Servizio di Vigilanza Ecologica Il Comune di Cremona costituisce un Ufficio Centrale di Coordinamento, individuato nel Servizio Ambiente Settore Ambiente e Trasporti Via Aselli 13 A, Cremona. Sede operativa del Gruppo GEV del Comune di Cremona è la Sala Ranzi di Via Aselli 13 A. Art. 5 Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica La figura del Responsabile del Servizio di Vigilanza è individuata nella Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente. La Responsabile può delegare un Istruttore Tecnico del Servizio Ambiente. Art. 6 Ufficio Centrale di Coordinamento Il Responsabile del Servizio di Vigilanza si avvale della collaborazione dell Ufficio Centrale che si occupa del coordinamento dell attività, della programmazione mensile e dei turni di servizio, della gestione delle risorse, dell elaborazione di proposte e relazioni sull attività, anche sotto il profilo delle spese ad essa relative (in via consuntiva e/o preventiva), della denuncia dell evento dannoso ai fini dell attivazione della copertura assicurativa, del supporto tecnico specialistico alle Guardie Ecologiche, della ricezione e trasmissione dei rapporti di servizio e dei verbali di contestazione e/o di accertamento delle violazioni alle autorità competenti. Il Responsabile del Servizio individuerà all interno delle GEV entro il 31/12 di ogni anno - un Coordinatore che avrà il compito di: - rapportarsi e coadiuvare il Responsabile del Servizio nel buon funzionamento delle attività; - verificare la perfetta regolarità dei verbali e/o rapporti di servizio; - raccogliere con cadenza quindicinale, la disponibilità delle Guardie Ecologiche Volontarie, in merito all effettuazione dei servizi dandone poi comunicazione al Responsabile del Servizio, affinché provveda all emanazione degli ordini di servizio. Art. 7 Guardie Ecologiche Volontarie Le Guardie Ecologiche sono guardie NON ARMATE incaricate da parte del Presidente della Regione Lombardia di svolgere le funzioni individuate all art. 3 del presente Regolamento, a titolo volontario e gratuito, nell ambito della 3

4 circoscrizione territoriale del Comune di Cremona, ai sensi della L.R n.14 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 Requisiti per poter acquisire l incarico di guardia ecologica volontaria I requisiti necessari per poter acquisire l incarico di guardia ecologica volontaria, ai sensi della normativa vigente, sono i seguenti: cittadinanza italiana; assolvimento dell obbligo scolastico; compimento della maggiore età entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al corso di formazione organizzato al riguardo dall Ente gestore; essere in regola con gli obblighi di leva; non aver riportato condanne per delitto (art. 138 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS); essere persona di ottima condotta politica e morale (art. 138 TULPS); frequenza al corso di formazione organizzato dal Comune di Cremona e superamento dell esame finale o aver frequentato un corso analogo di formazione organizzato dalla Provincia di Cremona e/o dalla Regione Lombardia;. frequenza a corsi di aggiornamento e formazione costante; acquisizione del Decreto Prefettizio di guardia particolare giurata. Art. 9 Corsi di aggiornamento e Bandi Il Comune di Cremona, al fine di favorire una sempre maggiore conoscenza dei valori naturali e della legislazione ambientale promuove corsi di aggiornamento per le Guardie Ecologiche volontarie ed in funzione delle necessità del Servizio, pubblica e promuove Bandi per reclutare nuove Guardie. Art. 10 Incarico di Guardia Ecologica Volontaria Il decreto di guardia particolare giurata Ecologica Volontaria è richiesto dal Comune di Cremona alla Prefettura dopo aver acquisito l attestato che provi il superamento dell esame finale del corso di formazione organizzato dal Comune o di un corso analogo di formazione organizzato dalla Provincia di Cremona e/o dalla Regione Lombardia. Successivamente la guardie particolare giurata presterà Giuramento davanti al Prefetto. 4

5 Titolo III Criteri di organizzazione del servizio Art.11 Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Guardia Ecologica Volontaria oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e provinciale deve: 1. assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione al Responsabile del Servizio della disponibilità di giornate e di orari; 2. svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio firmato dal Responsabile; 3. operare con prudenza, diligenza e perizia; 4. compilare in modo chiaro e completo i verbali nonché i rapporti di servizio facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al Responsabile del Servizio. Al fine dell espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l organizzazione aziendale o d ufficio. Art. 12 Trasmissione verbali e rapporti I processi verbali di accertamento ed i rapporti, ai sensi dall art. 17 della legge 689/81, devono tempestivamente essere trasmessi al competente Ufficio Procedure Sanzionatorie del Settore Polizia Municipale che provvederà all esecuzione delle successive procedure di legge. I rapporti di segnalazione relativi alle attività di accertamento sanzionatorio, nonché ad ogni altra segnalazione che le GEV riterranno di far pervenire al Comune di Cremona, dovranno essere indirizzate tempestivamente al Responsabile del Servizio. Art. 13 Funzioni sanzionatorie Le Guardie Ecologiche volontarie possono esercitare funzioni sanzionatorie per le violazioni previste nelle seguenti leggi e nelle loro successive modifiche ed integrazioni: - L.R. 30/11/1983 n. 86 : aree regionali protette; - L.R. 31/03/2008 n. 10 : tutela della fauna minore e della flora spontanea; - L.R. 10/01/1989 n. 2 : ricerca e raccolta minerali da collezione; - L.R. 05/12/2008 n. 31 capo I, titolo VIII: raccolta, coltivazione e commercializzazione dei fungi epigei freschi e conservati; 5

6 - L.R. 24/03/2004 n. 5 art. 11: disciplina del settore apistico; - L.R. 04/12/2008 n. 31- titolo IV : tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell economia forestale; - Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 3 - artt. 5,6,7,8,9: discipline degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie; - Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e Regio Decreto 09/12/1937, n. 2669: accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico; - Dlgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni: norme in materia ambientale; - L.R. 31/03/2008 n. 10: disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea; - L.R. 06/05/2008 n. 14: nuova disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica; - D.p.g.r. 22/10/2008 n.11726: individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie; - Regolamento Regionale 14/02/2011 n. 1: modifiche al regolamento regionale 20/07/2007 n. 5 norme forestali regionali, in attuazione dell art. 50. comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); - il presente Regolamento; - Regolamento del Comune di Cremona per i Servizi di Nettezza Urbana; - Regolamento del Comune di Cremona di Polizia Municipale. Per poter sanzionare le GEV devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la partecipazione a specifici corsi di formazione con conseguente superamento di esami finali e/o di specifici corsi di aggiornamento in sinergia con il Comando di Polizia Municipale. Art. 14 Patrocinio Legale Il Comune di Cremona, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile e/o penale nei confronti di una GEV, per fatti connessi all espletamento delle sue funzioni del Servizio, assume a proprio carico ogni onere di difesa si dall inizio del procedimento facendo assistere la GEV dal legale del Comune di Cremona (a condizione che non sussistano conflitti di interesse). In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o con colpa grave, il Comune di Cremona chiederà la restituzione all interessato di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni ordine e grado. 6

7 Art. 15 Irregolarità nello svolgimento del servizio di Guardia Ecologica Volontaria Come disciplinato dal titolo II del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio prende atto di ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie. Di tali fatti chiede motivazione scritta alla guardia, la quale entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può presentare controdeduzioni scritte o richiedere di essere personalmente sentita. In mancanza di ciò, nonché nel caso in cui le controdeduzioni stesse non siano ritenute tali da poter modificare la valutazione delle irregolarità contestate, il Responsabile del Servizio comunicherà tali fatti entro 5 giorni al Questore e al Prefetto. Il Questore in base al testo unico della legge di pubblica sicurezza, Regio Decreto n. 773 del 18/06/31, esercita diretta vigilanza sul servizio svolto dalle GEV ed, in caso di inosservanza da parte di una Guardia Ecologica Volontaria, può sospenderla immediatamente dal servizio (L. 19/03/1936 n. 508). Anche il Prefetto, a sua volta, potrà sospendere in via cautelare la Guardia Ecologica Volontaria in ottemperanza a quanto disposto dell art. 9 della L.R. 14/08 e successive modificazioni. Qualora le irregolarità fossero giudicate gravi e/o compromettenti per il regolare espletamento delle funzioni di GEV il Prefetto può revocare l incarico di Guardia Ecologica Volontaria. In questo caso la guardia ecologica volontaria dovrà restituire il tesserino, il distintivo e tutte le attrezzature in dotazione. Art. 16 Sospensione volontaria Qualora la Guardia Ecologica, per causa di forza maggiore o di esigenze personali o familiari debitamente documentate, sia impossibilitata a svolgere con efficacia il proprio incarico, può richiedere preventivamente al Responsabile del Servizio la sospensione volontaria fino ad un massimo di 12 mesi. Al termine del periodo di sospensione la guardia deve rientrare in servizio, pena la proposta di avvio del procedimento di cui all art9 della L.R. 14/08 e successive modificazioni. Art.17 Dotazioni del Servizio Sono in dotazione al Servizio: - almeno 1 automezzo completo di accessori e di apparecchiature per comunicare con la Centrale di Polizia Municipale e/o con il Responsabile del Servizio (ad es: telefoni cellulari e apparecchi ricetrasmittente); 7

8 - n. 2 biciclette elettriche; - n. 2 city bike; - attrezzature e materiali necessari per le attività ed i servizi espletati (macchina fotografica, binocolo, dinamometro, contenitori per campioni, cassetta di pronto soccorso, cavo traino, torcia, impermeabile lungo, rampino, 2 paia di stivali lunghi alla coscia, roncola, guanti usa e getta, estintore, cartine della città di Cremona, etc.). Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in apposito registro presso il Servizio Ambiente. Nell uso delle stesse, le GEV ne saranno personalmente responsabili. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell Ente tali dotazioni potranno essere incrementate. Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori dalla sede dovrà essere autorizzato dal Coordinatore interno del Servizio ed indicare il Responsabile d uso. In caso di necessità è possibile utilizzare altri automezzi del Comune di Cremona rispettando le norme vigenti che ne regolamentino l uso, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio. In caso di calamità naturali (alluvioni, esondazioni, etc.) le GEV sono chiamate a svolgere compiti di Protezione Civile in sinergia con tutti gli Enti interessati (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Asl, etc.). Art. 18 Rifornimento automezzi Le Guardie Ecologiche Volontarie, nei casi in cui non sia possibile fare rifornimento presso i distributori di carburante convenzionati con il Comune di Cremona, provvedono direttamente al rifornimento degli automezzi. Il pagamento alle GEV della relativa spesa anticipata, verrà effettuato previa presentazione di regolari pezze giustificative liquidate con determina della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente. Art. 19 Manutenzione mezzi ed attrezzature La manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio di Vigilanza Ecologica verrà, su disposizione del Responsabile del Servizio, fatta effettuare presso le Ditte già convenzionate con il Comune di Cremona e/o iscritte nell albo fornitori. Le autovetture in dotazione alle GEV sono regolarmente iscritte all ACI, al fine di poter usufruire del soccorso stradale quando non sia possibile ricorrere alle normali procedure previste (per es. in caso di partecipazione a corsi fuori comune/provincia, servizi notturni, festività, etc.). Le eventuali somme anticipate dalle GEV per il soccorso, verranno rimborsate alle stesse condizioni previste dall art. 15 del presente regolamento. La manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature verrà autorizzata mediante assunzione di apposito Atto Deliberativo. 8

9 Art. 20 Spese di viaggio, di trasferta e varie Le Guardie Ecologiche Volontarie, qualora necessario, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio o dall Assessore, all uso dell automezzo privato per l espletamento delle sue funzioni. Le spese sostenute saranno rimborsate sulla base della indennità chilometrica vigente per i dipendenti comunali. In caso di particolare necessità il Responsabile del Servizio e/o l Assesssore possono autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive (pernottamenti, telefonate di servizio, spese postali, etc.) che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione vistata e liquidata della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente. Nel caso in cui sussistano spese inerenti a pasti, esser verranno rimborsate nei limiti degli importi fissati dal Comune. Art. 21 Rimborso spese Le spese di cui agli art. 18, 19, 20 verranno rimborsate alle GEV mediante mandato di pagamento emesso dal Settore Economato, previa Determina di liquidazione da parte della Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente. Per la partecipazione a Corsi di aggiornamento e per interventi in caso di protezione civile, verrà anticipata da parte del Comune una quota pari al 50% delle spese previste. Il rimanente 50% verrà rimborsato previa presentazione di idonea documentazione, liquidate dalla Responsabile di Posizione Organizzativa. Art. 22 Dotazioni delle Guardie Ad ogni Guardia Ecologica Volontaria viene assegnata la seguente dotazione individuale: a) n. 1 decreto di nomina a guardia giurata particolare per la vigilanza ecologica rilasciato dal Prefetto ai sensi dell art. 13 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; b) n. 1 decreto del Presidente della Regione Lombardia con cui viene conferito l incarico di guardia ecologica; c) n. 1 tesserino di riconoscimento con fotografia; d) n. 1 distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica; e) n. 1 giaccone in nomex confortex con interno autoportante in pile ignifugo (color verde Ral 6016); f) n. 1 K-Way; g) n. 1 paio di stivaletti da tracking; h) n. 1 paio di anfibi; i) n. 1 cappello (tipo forestale); j) n. 2 camicie estive manica corta in tessuto dustex Sanfort (color verde Ral 6016); k) n. 1 paio pantaloni leggeri; l) n. 1 paio pantaloni pesanti; 9

10 m) n. 1 borsa a tracolla per il trasporto dei manuali e dei verbali; n) n. 1 paio di stivali di gomma pesanti; o) n. 1 paio di stivali di gomma leggeri; p) manuali e pubblicazioni varie; Della dotazione assegnata ad ogni Guardia Ecologica Volontaria verrà redatto apposito verbale di consegna. Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie dovranno sempre avere con loro il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. La Guardia Ecologica Volontaria che cessa il rapporto di servizio con il Comune di Cremona è tenuta a riconsegnare quanto ricevuto in dotazione. Qualora il Responsabile del Servizio, di concerto con l Assessore alle Politiche Ambientali, ne rilevi l opportunità queste dotazioni possono essere integrate o sostituite con altre. Arti. 23 Copertura Assicurativa Tutte le Guardie Ecologiche sono assicurate a cura della Regione Lombardia per la responsabilità civile verso terzi, per l uso dei Mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell'espletamento del servizio stesso. Art. 24 Compiti del Responsabile del Servizio Volontario Guardie Ecologiche Oltre a quanto disposto in altri articoli del presente Regolamento il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria provvede: a) a verificare e vigilare sul buon andamento del servizio; b) a convocare periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza; c) a predisporre gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio; d) a curare la distribuzione delle dotazioni personali e vigilare sul corretto uso e manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio; e) a curare il coordinamento con il corpo di Polizia Locale coordinando con lo stesso i turni di servizio e l attività da svolgere, la modulistica e l iter amministrativo e giudiziario degli atti scaturenti dall attività di vigilanza, al fine di massimizzare il servizio di vigilanza ecologica sul territorio del Comune di Cremona; f) ad individuare gli uffici comunali competenti per l espletamento dell iter amministrativo e/o giudiziario conseguente ai verbali redatti dalle GEV. Il Responsabile del Servizio è responsabile di procedimento per l attività del servizio. 10

11 Titolo IV Disposizioni finali Art. 25 Norma finale Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni normative statali e regionali al momento vigenti per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, alla Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato), nonché alle norme statali e regionali adottate in materia. 11

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