LA CESSIONE E L AFFITTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA CESSIONE E L AFFITTO"

Transcript

1 LA CESSIONE E L AFFITTO D AZIENDA Boni Dott. Francesco Govoni Dott. 1

2 2

3 - L azienda - La cessione di azienda: aspetti civilistici: - La forma del contratto - Il divieto di concorrenza INDICE La cessione d azienda - Il subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente - Il subentro del cessionario nelle posizioni creditorie e debitorie del cedente - Aspetti tributari della cessione d azienda: - Il regime ordinario della tassazione delle plusvalenze realizzate in sede di cessione d azienda - Trasferimento mortis causa e donazione dell azienda - Le imposte indirette nell atto di cessione d azienda - Le responsabilità fiscali del cessionario 3

4 L azienda Definizione di azienda (art c.c.): il complesso di beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. Tale collegamento funzionale si sostanzia nell attività organizzativa dell imprenditore diretta ad attribuire ai beni una determinata qualità: quella di essere funzionalmente e reciprocamente collegati in un complesso produttivo unitario. Il termine azienda va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche di complessi aziendali relativi a singoli rami dell impresa, ma comunque universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l esercizio dell attività di impresa e non i singoli beni che compongono l azienda stessa. 4

5 Suprema Corte : si ha un ramo di azienda in quanto sia identificabile un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi. Affinché si abbia azienda non è necessario che l impresa sia in esercizio, ma è sufficiente che il complesso dei beni organizzati abbia l attitudine a realizzare la finalità economica cui quell organizzazione tende. L azienda sussiste anche se, non sia entrata ancora in funzione ovvero se, per qualsiasi causa temporanea, la gestione sia sospesa. 5

6 L avviamento non è elemento, ma una qualità dell azienda: attitudine dell azienda a produrre beni o servizi e, quindi, profitto; maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono. L avviamento costituisce un elemento non essenziale dell azienda stessa, rispetto alla quale non può avere una esistenza autonoma, con la conseguenza che la sua cessione è accompagnata, necessariamente, dalla cessione dell azienda. 6

7 Da non confondere con il concetto di avviamento è quello di clientela. Suprema Corte: l avviamento e la clientela, pur costituendo entrambi indici di valore capitale dell azienda, rispondono a concetti non coincidenti. Ed infatti, mentre il primo (avviamento) sta ad indicare la potenzialità economica dell azienda cioè l attitudine di questa a produrre beni e servizi e in particolare ad attirare clienti, il secondo (clientela) si riferisce, invece, al complesso dei clienti attirati. 7

8 La forma del contratto La cessione di azienda: aspetti civilistici (artt. dal 2556 al 2560 c.c) Art c.c., comma 1: Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda debbono essere provati per iscritto, salva l osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l azienda o per la particolare natura del contratto. Una prima considerazione: l azienda non ha giuridicamente una propria legge di circolazione ma, piuttosto, circola secondo le forme proprie dei singoli beni che la compongono. 8

9 La forma scritta è richiesta unicamente ad probationem, con la conseguenza che le parti, in assenza di un atto scritto, non sono in grado di provare l eventuale trasferimento. Si tratta di pubblicità legale, avente efficacia dichiarativa, vale a dire rilevante solo sul piano della conoscenza legale e in termini di opponibilità nei confronti di terzi. Qualora l azienda comprenda uno o più beni per il cui trasferimento sono previste forme particolari, è necessario fare riferimento a tali forme per il trasferimento dell azienda stessa: se l azienda comprende beni immobili o mobili registrati, il contratto di cessione richiederà la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità (ai sensi dell art c.c). 9

10 Art c.c., comma 2: I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, debbono essere depositati per l iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. (per taluni forma scritta ad substantiam). Il notaio che interviene nella redazione del contratto ha l obbligo di: depositare entro trenta giorni l atto di cessione presso il Registro delle Imprese; comunicare al questore la generalità dei contraenti, i dati identificativi dell azienda e il prezzo pattuito, il tutto entro il mese successivo alla vendita. 10

11 Il contratto di cessione non richiede che i beni oggetto di trasferimento vengano dettagliatamente individuati, ma nella prassi contrattuale viene comunque attribuita grande importanza all identificazione delle componenti del complesso aziendale, effettuata con l ausilio di apposite ricognizioni, il più delle volte effettuate da esperti nominati dalle parti, il cui risultato, consistente in situazioni patrimoniali ed inventari, diventa parte integrante del contratto di cessione. 11

12 Le attività indicate nei bilanci ed inventari presi a base per la vendita costituiscono il parametro di riferimento, alla data della cessione del complesso aziendale, anche al fine di garantire l acquirente da ogni eventuale sopravvenienza passiva che dovesse sorgere successivamente al suo acquisto, che sia riconducibile alla gestione precedente. 12

13 Deve essere tenuto distinto dalla cessione di azienda l accordo in ordine alla voltura delle autorizzazioni amministrative all esercizio dell attività (licenza del commercio): la licenza non è parte dei beni aziendali ed essendo comunque intrasmissibile non può essere trasferita in uno con l azienda. Il cosiddetto accordo di voltura della licenza vale allora come obbligo del cedente a rinunciare alla licenza e a non opporsi al rilascio della stessa a nome del cessionario. Le parti possono però condizionare il negozio di cessione dell azienda al rilascio della nuova licenza. 13

14 Il divieto di concorrenza Art 2557 c.c.: il soggetto che cede l azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa che per l oggetto, l ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Se nel patto è indicata una durata superiore a cinque anni o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Deve, dunque, ritenersi indubitabile che il limite di cinque anni per il divieto di concorrenza, ivi stabilito, è di ordine pubblico e non può essere derogato in aumento dalla volontà delle parti. 14

15 La ratio della norma risiede nella circostanza che chi acquista un azienda ha diritto ad assicurarsi l avviamento inteso come clientela; per questo si prevede che chi cede un azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa che per l oggetto, l ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. 15

16 Ed inoltre: se l alienante, dopo la cessione dell azienda, come socio di maggioranza ed amministratore unico, partecipi alla costituzione di una società di capitali per l esercizio di attività che per oggetto, ubicazione od altre circostanze possa sviare la clientela dell azienda ceduta, pone in essere comportamenti elusivi del divieto posto dall art c.c.; l alienante che, dopo aver venduto la propria azienda, abbia iniziato a quattro mesi di distanza dalla cessione la gestione di altra impresa di vendita di prodotti analoghi e situata a breve distanza dalla prima, viola l art c. c., risultando irrilevante la circostanza che la licenza relativa al nuovo esercizio sia intestata alla figlia dell alienante; se l alienante concorre alla costituzione di una società di fatto ed allo svolgimento nel suo ambito di attività di rilievo, si configurano i presupposti per l applicazione dell art c.c. 16

17 Il subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente Art c.c.: Se non è pattuito diversamente, l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale, quindi nei contratti pendenti al momento dell alienazione. Art secondo comma c.c., peraltro, Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell alienante. 17

18 Questa norma costituisce una deroga alla regola generale in materia di cessione dei contratti (art c.c.), che subordina l effetto della cessione al consenso del terzo contraente. La ratio di tale disposizione derogatoria (art c.c.) è quella di salvaguardare l azienda, intesa come insieme di beni organizzato in funzione dell esercizio, anche contrattuale, dell impresa e pertanto di anteporre la salvaguardia delle potenzialità produttive dell impresa stessa all interesse dei terzi creditori. In questa ottica il passaggio dei contratti diventa un elemento naturale del passaggio dell azienda. 18

19 A temperare tale principio, lo stesso art c.c. prevede però la possibilità del patto contrario ( se non è pattuito diversamente ) che permette alle parti contraenti di evitare tale automatismo. Non si ha subentro automatico del cessionario rispetto al cedente soltanto per quei contratti che abbiano carattere personale, quali ad esempio i contratti in cui prevale l elemento fiduciario come la scelta del consulente legale, l adesione dell imprenditore alienante ad una associazione sindacale di datori di lavoro oppure al patto di non concorrenza concluso a suo tempo dall imprenditore alienante con altro imprenditore. 19

20 La successione dell acquirente nei contratti trova una particolare applicazione nell art c.c. per i contratti di lavoro dipendente: In caso di trasferimento dell azienda, il rapporto di lavoro continua con l acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Non è ammesso patto contrario. La ratio di tale inderogabilità è ravvisabile innanzitutto nella necessità di garantire la tutela al prestatore di lavoro e di evitare che la cessione dell azienda da parte dell imprenditore possa pregiudicare l unità economica dell impresa, compromettendone la capacità produttiva. 20

21 Inoltre, L alienante e l acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.... Per le aziende con più di 15 dipendenti si deve inoltre comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali il motivo della cessione con preavviso di almeno 25 giorni rispetto al trasferimento, indicando le ragioni giuridiche ed economiche dell operazione (cfr. art. 47 L. n. 428/1990). 21

22 Il subentro del cessionario nelle posizioni creditorie e debitorie del cedente Per quanto attiene alla disciplina dei crediti e dei debiti relativi all azienda ceduta occorre fare riferimento agli artt e 2560 c.c. Per quanto attiene ai crediti relativi all azienda ceduta l art c.c. dispone che La cessione dei crediti relativi all azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all alienante. 22

23 Appare comunque opportuno, nell atto di cessione, elencare i crediti che si trasferiscono ed è indispensabile precisare se, per i crediti ceduti, il cedente assuma o meno una garanzia per il buon fine degli stessi. In assenza di una specifica pattuizione, il cedente assume una garanzia in tal senso, vale a dire in ordine al buon fine dei crediti ceduti. Per quanto attiene ai debiti relativi all azienda ceduta l art c.c. dispone che L alienante non è liberato dai debiti, inerenti all esercizio dell azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l acquirente dell azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. 23

24 La ratio della norma: nessun ostacolo alla circolazione dell azienda e di risolvere il conflitto di interessi fra creditore del cedente e cessionario, privilegiando l interesse di quest ultimo a rimanere estraneo ai debiti preesistenti la cessione, salvo che essi risultino dalle scritture contabili e quindi abbiano certamente concorso alla determinazione del prezzo di cessione. 24

25 Aspetti tributari della cessione d azienda (artt. 17, 58, 67 e 86 TUIR) La cessione di azienda (fatti salvi i regimi di neutralità fiscale nel caso di trasferimento mortis causa o di donazione dell azienda) comporta la tassazione in capo al cedente della plusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di realizzo e il valore di carico dell azienda oggetto di cessione (sommatoria dei valori di tutti i beni che la compongono). 25

26 Nel caso il soggetto cedente sia un imprenditore in contabilità semplificata si deve fare riferimento ai valori desumibili dal libro dei cespiti ammortizzabili o dalle altre scritture obbligatorie (i registri IVA). Se l azienda è posseduta per un periodo non inferiore a tre anni è possibile optare per la tassazione differita della plusvalenza, che consente di fare concorrere alla formazione del reddito imponibile la plusvalenza per quote costanti in un massimo di cinque periodi di imposta (a tal fine non è rilevante la circostanza che i singoli beni componenti l azienda siano posseduti da meno di tre anni). 26

27 Inoltre, se l azienda è posseduta da più di cinque anni il legislatore (comma 1, lett. g) dell art. 17 TUIR) ha previsto la tassazione separata della plusvalenza (con l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo del contribuente nei due anni precedenti o al reddito complessivo di uno di tali anni se nell altro non vi sia stato reddito imponibile) qualora: la plusvalenza sia realizzata da impresa individuale (e non da società di persone o di capitali); sia fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata realizzata la plusvalenza. 27

28 Trasferimento mortis causa e donazione dell azienda Art. 58, comma 1, TUIR : Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell azienda stessa; l azienda é assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 28

29 Il trasferimento a titolo gratuito dell azienda al momento del decesso dell imprenditore non determina quindi realizzo delle plusvalenze d azienda a condizione però che il soggetto beneficiario assuma i beni ricevuti allo stesso valore fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa. In tal modo, le eventuali plusvalenze o minusvalenze latenti sui beni componenti l azienda emergeranno unicamente al momento di una successiva dismissione di tali beni strumentali ovvero della cessione dell azienda medesima da parte dell erede o del soggetto donatario. 29

30 La neutralità fiscale dell operazione è dunque subordinata alla circostanza che venga mantenuta la continuità dei valori fiscali dei beni aziendali trasferiti mortis causa o per atto di donazione. Qualora l erede o il soggetto donatario effettui una successiva cessione a titolo oneroso dell azienda, il comma 1 dell art. 67 TUIR stabilisce che: Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell articolo

31 Il trattamento fiscale della plusvalenza è, dunque, differente a seconda che il soggetto cedente sia o meno imprenditore al momento della cessione: se il donatario o l erede non ha esercitato l impresa la plusvalenza realizzata dà luogo ad un reddito diverso ai sensi della lett. h bis) dell art. 67 TUIR che viene tassato con il criterio di cassa. In tale ipotesi non risulterà applicabile la tassazione separata né il differimento della plusvalenza poiché l art. 67 qualifica appunto tale plusvalenza come reddito diverso sottraendolo al regime di tassazione del reddito d impresa; 31

32 se il donatario o l erede ha invece continuato l esercizio dell attività d impresa e, quindi, riveste lo status di imprenditore al momento della cessione, la plusvalenza realizzata è tassabile ed è determinata ex art. 86 concorrendo a formare il reddito di impresa con il criterio di competenza. In tal caso dovrebbe risultare applicabile laddove l azienda sia posseduta da più di cinque anni la tassazione separata e, unicamente se il cedente continua a rivestire lo status di imprenditore dopo la cessione, laddove l azienda sia posseduta da più di tre anni la tassazione differita. 32

33 Le imposte indirette nell atto di cessione d azienda Ai fini delle imposte indirette la cessione di azienda è operazione estranea all IVA ed è soggetta all imposta di registro (d.p.r. n. 131/1986) rendendosi applicabili le seguenti aliquote (diverse, in ragione della diversa tipologia dei beni che compongono l azienda: 7% per i beni immobili e i diritti reali immobiliari (sui beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura pari complessivamente al 3 per cento); 3% per i beni mobili, incluso l avviamento. 33

34 Art. 23, I co. D.P.R. n.131/1986 : Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti. Pertanto, se l azienda ceduta comprende immobili e mobili e il prezzo pattuito è unico, sarà applicabile l aliquota degli immobili più elevata; nel caso in cui, invece, nel contratto siano stati attribuiti specifici valori per i singoli beni si applicheranno distinte aliquote. Appare quindi opportuno porre molta attenzione a tale aspetto in fase di stesura del contratto. 34

35 L atto di cessione di azienda è soggetta ad accertamento di valore da parte dell A.F. e la valutazione dell avviamento rappresenta una problematica non trascurabile rilevanza specie perché molto spesso foriera di contenzioso. In sede di contrattazione, l avviamento concorre alla determinazione del prezzo per la differenza tra il prezzo medesimo e il valore rivalutato dei beni dell attivo al netto delle relative passività. Appare, pertanto, evidente che le motivazioni che possono portare alla determinazione del valore in esame sono varie e strettamente correlate con le caratteristiche qualitative e soggettive del complesso aziendale oggetto di cessione. 35

36 Proprio l estrema soggettività del concetto di avviamento ha indotto l Amministrazione Finanziaria a stabilire dei criteri di riferimento cui l Ufficio, in sede di accertamento, deve riferirsi e tali criteri, se da un lato possono creare distorsioni nell applicazione al caso concreto, dall altro permettono al contribuente di avere in anticipo un valore di riferimento su cui basarsi in fase di negoziazione, potendo altresì predisporre con congruo anticipo la documentazione giustificativa per un eventuale contenzioso nel caso di dichiarazione dell avviamento su valori inferiori 36

37 Le responsabilità fiscali del cessionario In virtù dell art. 14 d.lgs. n. 472/1997 il cessionario dell azienda risponde in via solidale con il cedente: per le imposte e le sanzioni con riguardo alle violazioni relative all anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti; per le sanzioni già irrogate e contestate nell anno in cui si è verificata la cessione e nei due precedenti, anche nel caso in cui le violazioni risalgano a periodi antecedenti l imposta. Tale responsabilità è soggetta a tre differenti limiti: non può eccedere il valore dell azienda o del ramo d azienda; è successiva alla preventiva escussione del cedente; è circoscritta al debito indicato, alla data della cessione, dagli atti degli uffici dell Amministrazione finanziaria e degli enti competenti per l accertamento dei tributi ad essi relativi. 37

38 Considerata l importanza per il cessionario degli effetti derivanti dall ultimo limite, la norma prevede la possibilità di chiedere agli uffici dell A.F. e agli enti competenti per l accertamento un certificato che attesti l esistenza di contestazioni, in corso o definite, per le quali non si sia già provveduto ad estinguere i debiti relativi. Qualora il predetto certificato sia negativo o non venga rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, esso assume pieno effetto liberatorio del cessionario. Nel certificato debbono essere enunciate anche le violazioni commesse nell anno in cui è avvenuta la cessione o nel biennio precedente e già constatate dall Ufficio o dall ente competenti, ancorché alla data del trasferimento non sia stato ancora emesso il relativo atto di contestazione o di irrogazione della sanzione (Circ. Min. n. 180/E cit.). 38

39 Descrizione dell istituto La cessione d azienda è un contratto di compravendita, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l imprenditore trasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d azienda), contro un corrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art del cod. civ.). La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche (sul fronte della regolamentazione civilistica) a seguito della riforma societaria 39

40 Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra vivi è disciplinato dagli artt c.c., e può avere per titolo giuridico la vendita, la donazione o la permuta. Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme: trasferimento della ditta (art. 2565); trasferimento del marchio (art. 2573); mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art.2112). 40

41 Le motivazioni della cessione per il venditore dismissione di un area di business non più strategica reperimento di liquidità riorganizzazione societaria (intragruppo) per l acquirente (strategia di crescita c.d. esterna ) ingresso in nuovi settori diversificazione del portafoglio di business eliminazione di un concorrente possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni del ramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali non rientranti nel core business oggetto di acquisizione 41

42 Le finalità della cessione La cessione d azienda consiste nel trasferimento della CESSIONE d azienda proprietà di un azienda: il corrispettivo è rappresentato dal pagamento di un prezzo. Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di beni e risorse organizzati al fine della produzione di impresa; non costituisce cessione d azienda la cessione anche di una pluralità di beni che non configuri un coordinato sistema autonomamente in grado di esercitare tale attività. Azienda o Somma di singoli beni? 42

43 L azienda L identificazione della nozione di azienda risulta fondamentale per poter verificare il concretizzarsi o meno dell operazione di cessione d azienda ; tale qualificazione comporta, infatti, differenti conseguenze, sia di ordine civilistico, relativamente ai rapporti giuridici in essere, sia ai fini dell inquadramento fiscale agli effetti dell imposizione diretta e indiretta 43

44 L azienda oggetto di cessione Secondo l ottica aziendalistica il termine azienda è qui usato impropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concetto di impresa: cessione di impresa. Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessione d azienda il concetto aziendalistico di azienda porterebbe a definire i confini dell oggetto di trasferimento in senso molto ampio. l Azienda è il complesso dei beni organizzati all imprenditore per l esercizio dell impresa 44

45 L azienda come complesso (e non somma) di beni L azienda è definita dal legislatore civilistico come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa», distinguendosi nettamente dai singoli beni che la compongono: il trasferimento di alcuni o della totalità di questi ultimi, infatti, non comporta automaticamente o necessariamente il contestuale trasferimento dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo i suoi scopi con altri beni. L "azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" di beni destinati all'esercizio dell'impresa, bensì con un complesso" organico di elementi funzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la combinazione fra essi è stata posta in essere: l azienda, più che essere l oggetto dell attività, rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore esercita la propria attività economica. 45

46 L azienda come complesso (e non universalità) di beni Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore ricomprende la totalità delle cose dell'impresa, mobili o immobili, materiali o immateriali, che contribuiscono direttamente e complementarmente a realizzare la funzione unitaria e globale dell'azienda. Non è necessario che la titolarità dell'azienda coincida con la titolarità della proprietà. L'imprenditore che ha disponibilità, a vario titolo, dei beni aziendali organizza la produzione, dirige il complesso e si assume ogni rischio economico conseguente. Un bene non di proprietà non viene meno allo scopo unitario: la sua funzione, rispetto al complesso organico aziendale, è identica. 46

47 L azienda come complesso (e non universalità) di beni Ne consegue direttamente la differenza rispetto al concetto di universalità dei beni mobili ( universitas rerum ), contemplata espressamente dall'art. 816 C.C.: l'azienda comprende beni collegabili all'imprenditore in forza di diritti reali e di godimento (proprietà, usufrutto, ecc...), ma anche in forza di forme contrattuali che ne garantiscono l'utilizzazione o la semplice disponibilità (locazione, leasing, ecc...), sussistendo l'azienda ogni qual volta tali beni, materiali o immateriali, siano collegati e coordinati per l'esercizio dell'attività d'impresa. 47

48 L azienda e i rapporti giuridici Due opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda. Secondo sostenitori della tesi funzionale /onnicomprensiva, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per la qualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i beni in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinato dagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art c.c. I fautori di tale tesi affermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti impedirebbe il concretizzarsi della cessione d azienda. 48

49 L azienda e i rapporti giuridici Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa, secondo i quali il tenore letterale dell'art c.c. non consente un'interpretazione estensiva dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell' azienda, trasferendosi solo per effetto del trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. Non sono pertanto considerati beni, e quindi non costituiscono parte essenziale dell azienda, i rapporti di credito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché le prestazioni dei dipendenti (art c.c.). 49

50 L azienda e i rapporti giuridici La Cassazione aderisce alla tesi c.d. organizzativa, La cessione del "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimento dell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art C.C. definisce sinteticamente, ma efficacemente la nozione. Omissis Né, al fine di identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non nei singoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti, creditori debitori esistenti. 50

51 L azienda e i rapporti giuridici Questi "possono" essere in atto ma possono non esserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e quindi, l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva, indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditori debitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successione nei contratti in caso di cessione dell'azienda (art C.C.). Conclusivamente, la connotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è la potenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzato dall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per una produzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso. 51

52 Le condizioni per la configurabilità dell azienda La cessione di un complesso aziendale deve avere ad oggetto un azienda o un suo ramo già formatosi in capo al cedente. L insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare, almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche per il cessionario. L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione alla obiettiva attitudine dei beni organizzati dall imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende. 52

53 Le condizioni per la configurabilità dell azienda Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo ramo della medesima. Ai fini dell'esistenza di un trasferimento ramo dell esistenza di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni aziendali siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complesso alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa. Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento dell attività. Gli eventuali beni integrativi devono però essere di secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni. 53

54 Le condizioni per la configurabilità dell azienda Per poter essere definiti azienda (o ramo di azienda"), i beni oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto, da effettuarsi caso per caso. 54

55 Le condizioni non rilevanti E irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata utilizzata dal cedente per l'esercizio di un'attività d'impresa l esercizio un attività d impresa. Non occorre il trasferimento della ditta unitamente all azienda. Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla cedente L attualità/effettività della gestione, requisito indispensabile per l'esistenza dell'impresa non è ritenuto necessario per la sussistenza dell'azienda. Non costituisce quindi condizione necessaria l esistenza dell avviamento inteso come qualità di un complesso aziendale funzionante. 55

56 Le condizioni non rilevanti Non occorre che l'attività che l'acquirente intende svolgere coincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramite il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta invece indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i beni trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i beni finalizzato alla produzione. 56

57 La forma del contratto di cessione L'art. 2556, co. 1, prevede che «per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda: devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto». In sostanza, la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam. Per alcuni beni, come gli immobili, i beni mobili registrati, i marchi, i brevetti, è richiesta la forma scritta ad substantiam. La forma scritta ad substantiam si ritiene necessaria, anche nel caso in cui l'immobile, elemento costitutivo dell'azienda, sia di proprietà di terzi locatori ed il contratto di affitto abbia durata ultranovennale. 57

58 La forma del contratto di cessione Il secondo comma dell'art prevede che il trasferimento debba risultare da contratti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata che devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, nel termine di 30 gg. a cura del notaio rogante o autenticante. La forma scritta e il successivo deposito sono necessari per la pubblicità del contratto, e quindi per poter opporre ai terzi l'avvenuto passaggio di proprietà e non per la sua validità. 58

59 La forma del contratto di cessione È opportuno distinguere la forma prevista ai soli fini del contratto (scrittura privata) dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singoli beni dell'azienda, e dalla forma infine prescritta per l'iscrizione nel Registro delle imprese. Dal punto di vista procedurale si rileva che: per la società cedente la cessione d'azienda è un atto di straordinaria amministrazione; si ritiene dunque necessario verificare i poteri dell'organo amministrativo in relazione all'effettuazione della cessione. 59

60 La forma del contratto di cessione Se l'oggetto della cessione è l'intera azienda, e la cessione implichi modifiche tali da ravvisare la necessità di procedere al mutamento dell'oggetto sociale, la competenza è dell'assemblea dei soci, che, nelle società per azioni, delibereranno in assemblea straordinaria. con riferimento alla società cessionaria, sembra opportuno portare all'attenzione dell'assemblea dei soci eventuali progetti di acquisizione d'azienda nei casi in cui l'acquisizione medesima comporti sostanziali alterazioni nella struttura aziendale. 60

61 L oggetto del contratto di cessione Non è richiesto che i beni oggetto di trasferimento siano dettagliatamente individuati. Occorre, invece, che il contratto individui inequivocabilmente nelle sue caratteristiche distintive l azienda oggetto di cessione. E pertanto opportuno precisare i beni che, nonostante il collegamento funzionale all azienda ceduta, rimangono eventualmente invece in capo al cedente. Nella prassi il più delle volte si procede ad una precisa elencazione dei beni oggetto di cessione (sotto forma di inventari, che vengono allegati all'atto di cessione), se non altro per delimitare aree di possibile contenzioso. 61

62 L oggetto del contratto di cessione Solitamente sono previste garanzie: per il pagamento dilazionato del corrispettivo per le eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell attivo per l eventuale contenzioso con l Amministrazione Finanziaria 62

63 Il contratto di cessione Rientra nella categoria dei contratti di compravendita della quale condividono la disciplina civilistica: possibilità di risolvere il contratto in caso di apprezzabile diminuzione di valore o inidoneità all uso (artt ss. c.c.) Possibilità di apporre la clausola arbitrale per la rapida definizione di un eventuale contenzioso tra le parti Il contratto di cessione deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la pubblicità consente di opporre ai terzi l avvenuto passaggio di proprietà 63

64 Il divieto di concorrenza L art. 2557, c.1, c.c., (norma derogabile) dispone che chi aliena l azienda deve astenersi per il periodo di 5 anni dal trasferimento l azienda astenersi, trasferimento, dall iniziare una nuova impresa, che per l oggetto, l ubicazione ed altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Si fa riferimento all idoneità, quindi anche al danno solo potenziale. La norma sottende un obbligazione di non fare ed è posta a tutela dell avviamento 64

65 Il divieto di concorrenza E oggetto di protezione non solo l area dell azienda al momento della cessione, bensì anche le espansioni (oggettive e spaziali) per cui è già stato predisposto un programma o che corrispondono ad un attività già virtualmente compresa nell azienda ceduta. Tale divieto non può essere esteso all'ipotesi di cessione di quote sociali (Cassazione, sent , n. 2669). 65

66 La successione nei contratti e il recesso L art. 2558, c.1, c.c., stabilisce che, se non è pattuito diversamente, l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale. La norma introduce il principio dell automatismo del subentro del cessionario nei contratti relativi all azienda stessa, fatta salva, per giusta causa, la possibilità di recesso (non retroattivo, secondo la dottrina prevalente) del contraente ceduto, dal momento in cui viene dichiarato. Non occorre il consenso del terzo contraente, richiesto invece dalla regola generale dell art c.c.; tuttavia è riconosciuto il diritto di recedere (art. 2558) dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, oggettivamente determinabile. 66

67 La successione nei contratti e il recesso Nel caso in cui si verifichi l'eventualità sopra prospettata l'alienante è responsabile nei confronti del contraente ceduto per l'eventuale risarcimento del danno. La successione non opera in caso di patto contrario. 67

68 La successione nei contratti e il recesso La giusta causa: si intende un pregiudizio che il terzo contraente può subire per effetto della cessione (ovvero il contratto non sarebbe stato concluso, o si sarebbe concluso con modalità diverse). In questo caso il terzo contraente deve dimostrare che, se avesse stipulato il contratto con il cessionario, lo avrebbe fatto a condizioni diverse o addirittura non lo avrebbe stipulato. Il principio di subentro nei contratti vale solo per i contratti a prestazioni corrispettive, per i quali le prestazioni non siano interamente adempiute da entrambe le parti; diversamente si hanno, a seconda dei casi, un debito o un credito dell azienda ceduta, regolato a parte da apposite norme. 68

69 La sorte dei crediti L art c.c. dispone che, in relazione ai crediti ceduti, la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione; tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l alienante. È possibile che le parti escludano tutti o parte dei crediti. In mancanza di una specifica pattuizione, ogni credito relativo all'azienda si trasferisce automaticamente al cessionario. Si rileva che è prassi comune elencare nell'atto di cessione i crediti che si trasferiscono ed è indispensabile precisare se, per i crediti ceduti, il cedente assuma o meno una garanzia sugli stessi. 69

70 La sorte dei debiti L art c.c. dispone che l alienante non è liberato dai debiti inerenti all esercizio dell azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Quindi il venditore per il solo fatto di aver alienato l'azienda non è liberato dalle obbligazioni assunte. Il subentro dell'acquirente dell'azienda mediante l'accollo dei debiti (art e.e.) richiede il preventivo consenso del creditore. Per salvaguardare l acquirente, dei debiti del ramo o ceduti assieme al ramo risponde anche l acquirente, se risultano: inerenti l'azienda; sorti antecedentemente all'acquisto dell'azienda; evidenziati nelle scritture contabili. 70

71 La sorte dei debiti Il terzo che voglia far valere le proprie ragioni di credito nei confronti dell acquirente deve dimostrare l iscrizione del debito nei libri sociali. Come già per i crediti è bene elencare nell'atto di cessione anche i debiti in maniera analitica; sarà inoltre opportuno precisare che l'acquirente risponderà solo per i debiti ivi elencati, escludendo la responsabilità solidale per i debiti non specificati. 71

72 La successione nei contratti di lavoro I contratti di lavoro (art c.c.): in caso di trasferimento d azienda il rapporto di lavoro continua con l acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, co. 1). La norma è inderogabile. Si evidenzia l obbligo in solido di cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112, co. 2). L acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa acquirente (art. 2112, co. 3);. Il dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento (art. 2112, co. 1); Il trasferimento dell azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (art. 2112, co.4). 72

73 La successione nei contratti di lavoro Per i trasferimenti di aziende con più di 15 dipendenti, sono previsti obblighi informativi nei confronti delle organizzazioni sindacali. Con le procedure dettate dagli artt. 410 e 411 c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 73

74 I contratti di lavoro Comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/1990) Obbligo di informare le rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima dell operazione, per le aziende con più di 15 dipendenti Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l alienante e l acquirente hanno l obbligo di avviare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione si intende esaurita. 74

75 La successione nei contratti di locazione immobiliare I contratti di locazione immobiliare (art e 1594, c.1, c c e art 36 L n 392 in tema di locazione degli immobili): il conduttore può cedere il contratto di locazione o sublocare l immobile, anche senza il consenso del locatore, purché unitamente all intera azienda, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il locatore può opporsi entro 30 giorni e solo per gravi motivi Il locatore può agire nei confronti del cedente solo se il cessionario (nuovo conduttore) risulta inadempiente (beneficio della preventiva escussione) 75

76 Trasferimento della ditta e del marchio Particolari norme sono disposte per il trasferimento della ditta e del marchio. Nello specifico: nel caso di trasferimento della ditta l'art c.c. stabilisce che la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. La norma vuole evitare che possa essere ingenerata confusione nei consumatori; nel caso di trasferimento del marchio, l'art c.c. dispone che «il marchio può essere trasferito o concesso», e inoltre dispone che «quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda». Il fine della norma è di salvaguardare la funzione distintiva del marchio, prevedendo la possibilità di inganno e di frodi circa la provenienza del prodotto da una costante fonte produttiva. 76

77 Il perimetro dell azienda: gli accordi ricognitivi Nella prassi negoziale per trasferire unità aziendali particolarmente complesse il prezzo di vendita viene, fissato il prezzo di vendita sulla base della composizione patrimoniale ad una certa data prevedendo nel contempo la ricognizione entro una scadenza prefissata, all atto dell immissione del cessionario nella effettiva disponibilità dell azienda trasferita. Il prezzo di vendita è così opportunamente conguagliato in relazione alla dinamica patrimoniale nel frattempo intervenuta 77

78 Gli accordi ricognitivi Nell atto di cessione viene definito il prezzo con riferimento ad un certo patrimonio netto, ma le parti si accordano nel senso di rettificare il prezzo stesso laddove - alla data dell immissione del cessionario nella gestione dell azienda - il valore del patrimonio stesso risulti effettivamente diverso da quello risultante dall atto iniziale. Qualora risulti una variazione del valore del patrimonio netto trasferito (e quindi del corrispettivo), l inventario sottoscritto dalle parti deve essere registrato entro 20 giorni dalla sua formazione, dando così origine al presupposto per un ulteriore prelievo ai fini dell imposta di registro o, nel caso contrario, all istanza di rimborso (entro 3 anni dal giorno del pagamento). 78

79 La cessione d azienda : la valutazione Il corrispettivo, pur essendo fortemente influenzato dalla forza contrattuale delle parti, viene determinato sulla base di un bilancio straordinario che valuta l azienda come un insieme coordinato e funzionante, capace di produrre reddito. Si perviene quindi ad un valore economico, differente rispetto al valore risultante dal bilancio d esercizio (capitale di funzionamento) che invece non considera l avviamento in maniera opportuna. La valutazione del complesso aziendale (azienda o ramo d azienda) oggetto di cessione ha prevalentemente finalità interne 79

80 La cessione d azienda : la valutazione La normativa civilistica, infatti, non prevede l obbligo della perizia estimativa, ad eccezione dell ipotesi di acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti - art bis. Cod. Civ. (concetto di azienda ) - dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. 80

81 La perizia estimativa L alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato art bis c.c. In tal modo si evita l elusione della perizia - prevista per il conferimento d azienda - ove si voglia realizzare il medesimo risultato mediante l immediata cessione dell azienda ad una società neo-costituita. 81

82 Le rilevazioni contabili Dall unitaria operazione di cessione scaturisce quindi un unico elemento differenziale: una plusvalenza (straordinaria), oppure una minusvalenza (straordinaria) 82

83 Le rilevazioni contabili Relativamente alle rimanenze di magazzino, si procede a: assestare le rimanenze finali, sulla base dei principi civilistici del costo e della prudenza registrare l uscita del magazzino, come per tutti gli altri elementi patrimoniali, al valore netto contabile. In tal modo l operazione di cessione non genera alcun risultato operativo: l effetto reddituale rimane correttamente nell area dei componenti straordinari 83

84 Le scritture contabili della società cedente 84

85 Le scritture contabili della società cessionaria 85

86 86

87 L affitto di azienda Art c.c. : L usufruttuario dell azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l efficienza dell organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell azienda, si applica l art La differenza tra le consistenze d inventario all inizio e al termine dell usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell usufrutto. 87

88 L art c.c. disciplina l affitto di azienda prevedendo l estensione a tale fattispecie del disposto di cui al precedente art c.c. (usufrutto di azienda). Il soggetto affittuario ha il potere-dovere di utilizzare l azienda per l esercizio dell impresa, conservando immutata la sua destinazione economica e conservando altresì l avviamento e il valore unitario della stessa in vista della restituzione al proprietario. Proprio per la conservazione dell avviamento ha il potere e l obbligo di trasformare, alienare e ricostituire le scorte di materie prime nonché di sostituire gli impianti non più efficienti o tecnicamente superati e, in linea generale, tutti gli elementi aziendali la cui sostituzione è in linea con la prospettiva di conservazione dell azienda. 88

89 In altre parole ciò significa che risultano a carico del soggetto affittuario tutte le spese di manutenzione di natura ordinaria nonché quelle di natura straordinaria, limitatamente però agli interventi di natura meramente conservativa della efficienza dell azienda oggetto di contratto. Peraltro, in deroga all art c.c., le parti possono comunque prevedere nel contratto l obbligo di conservare l efficienza dell organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte a carico del proprietario. 89

90 La forma del contratto L art c.c. prevede, per le imprese soggette a registrazione, che i contratti aventi ad oggetto il trasferimento dell azienda devono essere provati per iscritto, salva l osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la compongono o per la particolare natura del contratto; il contratto di affitto di azienda deve essere iscritto nel Registro delle Imprese. Dal dettato normativo risulta certa l esigenza della forma scritta ad probationem per il contratto di affitto dell azienda. 90

91 Il bilancio di esercizio dell affittante e dell affittuario nell affitto d azienda Sotto un profilo civilistico un aspetto di particolare rilievo attiene alla iscrizione dei beni aziendali nel bilancio dell affittante e dell affittuario. Per quanto attiene alla tecnica contabile da adottare in ipotesi di affitto d azienda la dottrina ha proposto due possibili approcci: uno formale, più seguito nella pratica e uno sostanziale, avanzato da alcuni studiosi di economia aziendale. 91

92 Approccio formale L assunto di partenza è che i beni dell azienda affittata restino in proprietà del locatore anche durante il contratto e che in bilancio sia possibile iscrivere solo i beni di proprietà e non anche quelli di cui si ha la mera disponibilità. Conseguenza di tale affermazione è che gli elementi attivi e passivi dell azienda oggetto di affitto rimangono iscritti nel bilancio dell affittante. Il trasferimento in godimento dell azienda viene pertanto evidenziato, tanto da parte di quest ultimo quanto da parte dell affittuario, nei rispettivi sistemi dei conti d ordine. 92

93 Alla luce di tali premesse, pertanto, l affittante: alla consegna dell azienda esegue le opportune scritture di assestamento al fine di rispettare il principio di competenza nell imputazione dei proventi e degli oneri alla frazione di esercizio antecedente alla data di trasferimento dell azienda ed iscrive tutti i beni (e diritti) che compongono l azienda nei conti d ordine accesi ai Beni dell azienda presso terzi ; al termine del contratto di affitto chiude i conti d ordine ed adegua i propri valori contabili a quelli della situazione patrimoniale dell azienda riconsegnata dall affittuario e risultante dall apposito inventario redatto a valori contabili alla scadenza del contratto. 93

94 Contestualmente occorre calcolare l importo del conguaglio in denaro (comma 4 dell art c.c.) e dal confronto tra tale conguaglio e la variazione contabile netta rilevata a seguito della riconsegna dell azienda origina contabilmente una sopravvenienza attiva o passiva per l affittante. 94

95 Coerentemente, l affittuario: alla consegna dell azienda rileva tutti i beni (e diritti) che compongono l azienda nei propri conti d ordine accesi ai Beni di terzi presso l azienda ; al termine del contratto di affitto, effettuate le opportune scritture di assestamento al fine di rispettare il principio di competenza, provvede a chiudere i conti d ordine nonché i conti principali movimentati per la gestione dell azienda, determinando la differenza tra il saldo contabile delle posizioni creditorie con quelle debitorie. La somma algebrica tra tale saldo e il conguaglio (comma 4 dell art c.c.) determina, specularmente a quanto precisato per l affittante, una sopravvenienza attiva o passiva. 95

96 Approccio sostanziale Tale seconda tecnica contabile privilegia la circostanza che i beni facenti parte dell azienda entrano nell effettiva disponibilità dell affittuario: gli stessi possono dunque essere trattati contabilmente come se fossero di sua proprietà. Alla luce di tali premesse, pertanto, l affittante: alla consegna dell azienda elimina dalla propria contabilità tutti i beni (e diritti) che compongono l azienda iscrivendo in contropartita un credito verso l affittuario che esprime, in buona sostanza, il valore del patrimonio netto aziendale; 96

97 al termine del contratto di affitto: riassume nella propria contabilità i nuovi valori degli elementi dell azienda trasmessi dall affittuario chiudendo il credito accesso all inizio del contratto e rilevando le rettifiche di riconsegna; effettua la somma algebrica tra le rettifiche di consegna e il conguaglio di cui al citato comma 4 dell art c.c. determinando una sopravvenienza attiva o passiva. 97

98 Coerentemente, l affittuario: provvede a iscrivere gli elementi attivi e passivi dell azienda affittata nella propria contabilità generale rilevando, in contropartita, un debito nei confronti dell affittante; al termine del contratto di affitto riconsegna l azienda al proprietario chiudendo i relativi conti attivi e passivi, chiudendo altresì la posta di debito verso l affittante e rilevando le rettifiche di riconsegna. Analogamente al caso precedente si procederà al calcolo del conguaglio in denaro e alla determinazione della sopravvenienza attiva o passiva. 98

99 Aspetti tributari dell affitto d azienda (art. 102 TUIR) Il comma 8 dell art. 102 TUIR dispone che Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell affittuario (o dell usufruttuario). Tale particolare procedura di ammortamento si rende applicabile quando permangono a carico dell usufruttuario e dell affittuario gli obblighi di conservazione dell efficienza dei beni ammortizzabili relativi all azienda avuta in usufrutto o in locazione. 99

100 Qualora le parti convenissero per iscritto nel contratto di derogare all obbligo civilistico, l affittuario non può più procedere alla deduzione delle quote di ammortamento dal proprio reddito d impresa; il diritto di dedurle spetta al proprietario. Caso particolare: nel caso di affitto dell unica azienda da parte dell imprenditore individuale tale diritto non sussiste posto che la deducibilità delle quote di ammortamento presuppone la presenza di un reddito d impresa. 100

101 Esclusa la qualificazione di reddito d impresa, è esclusa anche la detrazione delle quote di ammortamento che la normativa consente nella determinazione del reddito dell affittuario o dell usufruttuario. A tale proposito, occorre rilevare che l art. 67, comma unico, lett. h) TUIR considera redditi diversi quelli derivanti dall affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende e puntualizza che l affitto e la concessione in usufrutto dell unica azienda da parte dell imprenditore non si considerano fatti nell esercizio di impresa, con la conseguenza che dal disposto di tali norme si ricava la seguente situazione: 101

102 in caso di affitto dell unica azienda l imprenditore perde tale qualifica ai fini fiscali e, pertanto, il reddito che ne deriva è reddito diverso per il quale non è consentita la deducibilità di quote di ammortamento neppure in presenza di deroga all obbligo di cui al comma 2 dell art c.c.; in caso di affitto di aziende nell esercizio di imprese ed in presenza di deroga convenzionale alle norme dell art c.c., dal reddito d impresa del concedente possono dedursi le quote di ammortamento dei beni all impresa la cui efficienza deve essere conservata a cura del concedente. 102

103 Autorevole dottrina : in tal caso le relative quote annue saranno deducibili nella determinazione del reddito d impresa del concedente. La deducibilità non può invece essere messa in dubbio qualora il concedente sia una società commerciale il cui reddito è sempre reddito d impresa. L affittuario può procedere alla deduzione dal proprio reddito d impresa anche delle quote di ammortamento dei beni immateriali. 103

104 INDICE l affitto d azienda - Aspetti civilistici dell affitto di azienda: - I diritti e i doveri dell affittuario dell azienda - La forma del contratto - Il bilancio di esercizio dell affittante e dell affittuario nell affitto d azienda - Approccio formale - Approccio sostanziale - Aspetti tributari dell affitto d azienda 104

105 Le valutazioni effettuate a valori correnti che tengono conto non solo delle variazioni contabili ma anche, per esempio, di eventuali plusvalori latenti sono invece richieste dall art c.c. (richiamato in materia di affitto di azienda dal successivo art. 2562) il cui comma 4 stabilisce che la differenza tra le consistenze d inventario all inizio e al termine dell usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell usufrutto. Dal confronto tra tale saldo (rappresentativo della reale variazione prodottasi nel valore dell azienda nel corso dell affitto) e il differenziale tra i valori contabili (rilevati all inizio e al termine del contratto) scaturisce contabilmente una sopravvenienza attiva (o passiva) per l affittante e una sopravvenienza passiva (o attiva) per l affittuario. 105

106 L art c.c. stabilisce, altresì, che le variazioni di valore che il complesso aziendale subisce durante la durata del contratto siano regolate in denaro. Oltre al rilievo che ai fini reddituali assume tale differenza, particolare attenzione deve essere posta con riguardo alle conseguenze fiscali che al momento della cessazione del contratto possono venire a crearsi, nella considerazione che: l affittante riprenderà nella propria contabilità i valori contabili e fiscali che si saranno consolidati in capo all affittuario ivi inclusi gli ammortamenti, registrando così la differenza che il patrimonio netto contabile dell azienda ha nel frattempo subito; 106

107 l affittuario riconoscerà in favore dell affittante a titolo definitivo un importo a fronte della perdita di valore economico dell azienda; la differenza tra quest ultimo importo e il decremento che il patrimonio netto contabile dell azienda ha subìto, per l affittante: se positiva, sarà una sopravvenienza attiva tassabile; se negativa, sarà una sopravvenienza passiva deducibile. L affittuario realizzerà una sopravvenienza attiva o passiva a seconda che le quote di ammortamento accantonate siano superiori o inferiori al quantum che dovrà corrispondere in favore dell affittante al termine del contratto di affitto di azienda 107

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

Corso di Diritto Commerciale

Corso di Diritto Commerciale Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 Powered by PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Control Editing dott. Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA Il trasferimento dell azienda ed il trattamento fiscale connesso alle molteplici forme che tale operazione può assumere 1 Modalità di passaggio dell azienda:

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 341/E

RISOLUZIONE N. 341/E RISOLUZIONE N. 341/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Donazione di azienda e continuazione dell attività d impresa in forma societaria

Dettagli

DISCIPLINA DELL AZIENDA

DISCIPLINA DELL AZIENDA Prefazione alla seconda edizione....................... VII Prefazione alla prima edizione........................ IX Avvertenze................................ XIII PARTE PRIMA DISCIPLINA DELL AZIENDA

Dettagli

«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì...

«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... «VISION, LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» Work Revolution è in grado di proporre soluzioni innovative per la gestione delle esigenze di Personale; nasce dall unione di

Dettagli

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica Dott. Francesco Masci Definizione Limitazione della nostra trattazione al conferimento d azienda o di ramo d

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009

Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Il conferimento Disciplina fiscale ed opzioni contabili 1 Nell ambito dell imposizione diretta, il regime fiscale cui è soggetta l operazione di conferimento

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI.

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro è differenziata a seconda della

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

RISOLUZIONE N. 216/E

RISOLUZIONE N. 216/E RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi -

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - 71 - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - Il Titolo 3 delle uscite è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui a titolo oneroso

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 375/E.. Roma 06 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 375/E.. Roma 06 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 375/E. Roma 06 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Alfa S.r.l. - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trasformazione di azienda speciale in società

Dettagli

AFFITTO AZIENDA. a cura del Dott. Diego Boschiroli e del Dott. Francesco Monaco

AFFITTO AZIENDA. a cura del Dott. Diego Boschiroli e del Dott. Francesco Monaco AFFITTO AZIENDA a cura del Dott. Diego Boschiroli e del Dott. Francesco Monaco 1 ASPETTI CIVILISTICI } L affitto d azienda non ha una disciplina ad hoc NORME DEL CODICE CIVILE APPLICABILI : } L art. 2562

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

Aumenti reali del capitale sociale

Aumenti reali del capitale sociale Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si

Dettagli

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 255/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 2 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 cessione dello sfruttamento economico del diritto d immagine

Dettagli

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: CESSIONE DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA 1 Operazione di natura straordinaria che consiste nel trasferimento del complesso dei beni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 febbraio 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n. 383 del 2001 come modificato dall

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Elevata al 20 percento la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per i contratti stipulati

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

L avvio di un attività

L avvio di un attività Le forme societarie e le Condizioni di Equilibrio Economico/Finanziario Le Forme Societarie L avvio di un attività Avviare un attività d impresa è un sogno di tante persone che, per proprie attitudini,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

Corso Diritto Tributario

Corso Diritto Tributario Corso Diritto Tributario Il reddito d impresad Lezione 16/ PARTE I Il reddito d impresad L articolo 55 tratta del reddito d impresa d delle persone fisiche (come categoria IRPEG) Le norme sulla determinazione

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11

Il Principio della maturazione. Anno Accademico 2010/11 Il Principio della maturazione Anno Accademico 2010/11 Momento impositivo e definizione del presupposto oggettivo Ai fini Iva sia il momento impositivo sia il presupposto oggettivo (cessioni di beni e

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette. Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott.

Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette. Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott. Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott. Andrea Sfarra Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Firenze, 07 maggio 2015

Dettagli

Relazione sulla gestione

Relazione sulla gestione PIANORO CENTRO SPA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA Sede legale: PIAZZA DEI MARTIRI 1 PIANORO (BO) Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA C.F. e numero iscrizione: 02459911208 Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

INDICE PARTE I - ANALISI CAPITOLO I

INDICE PARTE I - ANALISI CAPITOLO I Cessione, conferimento, affitto e donazione d azienda INDICE PARTE I - ANALISI CAPITOLO I La nozione di azienda e la sua disciplina civilistica 23 1 Nozione di azienda 23 2 Contratto di cessione d azienda

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

I contratti di gestione delle strutture alberghiere

I contratti di gestione delle strutture alberghiere 12/06/2013 il Contratti tipici: Contratti atipici: contratto di locazione di bene immobile contratto di affitto di azienda (alberghiera) contratto di gestione di azienda. alberghiera (c.d. contratto di

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Morri Cornelli e associati 11 Ottobre 2011, ore 14:46 Operazioni di compravendita con locazione finanziaria Sale and lease back: tassazione immediata della plusvalenza La questione relativa al corretto trattamento fiscale della

Dettagli

CONFERIMENTO D AZIENDA

CONFERIMENTO D AZIENDA CONFERIMENTO D AZIENDA Relatore - Dott. Giulio Salvi Università degli Studi di Bergamo 22 Febbraio 2008 1 Studio Legale Tributario in association with Definizione Il conferimento d azienda è un operazione

Dettagli

L inquadramento fiscale delle! operazioni immobiliari! 28/02/2013!

L inquadramento fiscale delle! operazioni immobiliari! 28/02/2013! L inquadramento fiscale delle operazioni immobiliari 28/02/2013 Le conseguenze fiscali di un operazione di trasferimento immobiliare sono differenti in base alla natura e allo status dei soggetti coinvolti

Dettagli

INNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro

INNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro INNOVAETICA SRL Sede in ROMA Codice Fiscale 12170501006 - Numero Rea ROMA 1355872 P.I.: 12170501006 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Società in liquidazione:

Dettagli

OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015

OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Informativa per la clientela di studio del 16.12.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Tremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue

Tremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue Tremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue Comporta la revoca della detassazione degli investimenti anche la cessione dei beni agevolati a soggetti aventi stabile

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 183 TRATTAMENTO

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli