Università degli Studi di Verona Direzione Studenti

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1 Università degli Studi di Verona Direzione Studenti Angelica La Face Responsabile U.O. Scuole di Specializzazione - Esami di Stato Medico-Chirurgo/Odontoiatra DIPLOMA FINALE TRASFERIMENTI ESAMI DI PROFITTO STAGE IL RIORDINO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: GESTIONE CARRIERE RINUNCIA ASSENZE GIUSTIFICATE INGIUSTIFICATE MATERNITA FREQUENZA ALL ESTERO 1

2 RIEPILOGO COORTI Immatricolati a.a. 2006/2007 : inizio attività didattiche 30 luglio 2007 fine anno 29 luglio dell anno successivo Esame di profitto dal 15 al 29 luglio Immatricolati a.a. 2007/2008 : inizio attività didattiche 20 marzo 2008 fine anno 19 marzo dell anno successivo Esame di profitto dal 5 al 19 marzo Immatricolati a.a. 2008/2009 : inizio attività didattiche 30 giugno 2009 fine anno 29 giugno dell anno successivo Esame di profitto dal 15 al 29 giugno Immatricolati a.a. 2009/2010 : inizio attività didattiche 17 maggio 2010 fine anno 16 maggio dell anno successivo Esame di profitto dal 2 al 16 maggio Immatricolati a.a. 2010/2011 : inizio attività didattiche 30 giugno 2011 fine anno 29 giugno dell anno successivo Esame di profitto dal 15 al 29 giugno 2

3 ESAMI DI PROFITTO (passaggio anno successivo) Il medico in formazione specialistica completato il suo anno di corso deve sostenere l esame di profitto annuale per il passaggio all anno successivo. Il mancato superamento dell esame di profitto annuale comporta l esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell anno di corso. Quanto sopra, ai sensi dell art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione. Ogni Coorte ha un proprio periodo specifico per poter sostenere tali esami, la Segreteria della Scuola dovrà, entro 5 giorni dal conseguimento dell esame annuale, far pervenire i relativi cedolini all Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione 3

4 Assenze giustificate 1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima. 2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari devono essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire. 3. Durante il recupero dei periodi di sospensione l assenza giustificata è un evenienza e non un diritto. 4

5 Assenze per malattia Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata. La comunicazione deve essere data dall inizio dell assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni. Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi. Le eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione. 5

6 Assenze ingiustificate 1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui. 2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell anno di corso e comunque prima del passaggio all anno successivo o dell ammissione all esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola. 6

7 TRASFERIMENTI COSA BISOGNA SAPERE SE UN MEDICO IN FORMAZIONE NECESSITA DI TRASFERIRSI DA O PER UN ALTRO ATENEO NELLA STESSA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 7

8 TRASFERIMENTO IN PARTENZA Il medico in formazione che intende trasferirsi presso un altro Ateneo, deve: 1. Contattare l Ateneo di destinazione per informarsi sulla disponibilità del posto. 2. Presentare istanza presso l Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione, utilizzando l apposito modulo reperibile dal sito internet almeno tre mesi prima dell inizio del nuovo anno accademico 3. Tale istanza viene trasmessa al Direttore della Scuola di Specializzazione al fine di deliberare in Consiglio della Scuola parere favorevole o sfavorevole. 4. Il Direttore trasmette copia del verbale al Magnifico Rettore e p.c. agli Uffici di Segreteria al fine di redigere lettera indirizzata al Magnifico Rettore dell Università di destinazione e al medico in formazione specialistica. 5. Si rende noto che i trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d anno. 8

9 TRASFERIMENTO IN ARRIVO Il medico in formazione che intende trasferirsi presso codesto Ateneo, deve : 1. informarsi sulla disponibilità del posto. 2. Presentare istanza presso l Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione, utilizzando l apposito modulo reperibile dal sito internet almeno tre mesi prima dell inizio del nuovo anno accademico 3. Tale istanza viene trasmessa al Direttore della Scuola di Specializzazione al fine di deliberare in Consiglio della Scuola parere favorevole o sfavorevole. 4. Il Direttore trasmette copia del verbale al Magnifico Rettore e p.c. agli Uffici di Segreteria al fine di redigere lettera indirizzata al Magnifico Rettore dell Università di destinazione e al medico in formazione specialistica. 5. Si rende noto che i trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d anno. 9

10 PERIODO DI FORMAZIONE ALL ESTERO Sono possibili periodi di formazione all estero per un periodo massimo di diciotto mesi nell intero corso degli studi. Il contatto tra medici in formazione e la struttura estera può avvenire: per iniziativa del medico in formazione specialistica interessato ad una particolare realtà sanitaria estera afferente alla disciplina di riferimento della scuola; per iniziativa del Direttore della Scuola al quale si siano rivolte una o più strutture sanitarie estere al fine di approfondire particolari esigenze formative; per iniziativa di una struttura sanitaria estera interessata ad accogliere medici in formazione; 10

11 PERIODO DI FORMAZIONE ALL ESTERO Il medico in formazione deve: Presentare richiesta per svolgere un periodo di formazione all estero all Area Post Lauream U.O. Scuole di Specializzazione mediante apposito modulo, reperibile sul sito internet con allegato nulla osta della struttura estera ospitante; Il Direttore riunisce il Consiglio della Scuola per deliberare in merito; In caso di parere favorevole da parte del Consiglio della Scuola, il Direttore deve inoltrare l estratto del verbale agli Uffici Amministrativi Area Post Lauream; Il medico in formazione deve trasmettere agli Uffici Amministrativi copia della dichiarazione di copertura assicurativa rilasciata dal Servizio Legale dell Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona o dalla Struttura estera di destinazione. In caso di non accettazione né dell una né dell altra, la copertura assicurativa è a carico del medico in formazione; Il medico in formazione potrà svolgere il periodo richiesto solo dopo aver effettuato le procedure sopra descritte; Si fa presente che in caso di un eventuale prolungamento (naturalmente non oltre i 18 mesi) è sempre necessaria l approvazione da parte del Consiglio della Scuola. 11

12 STAGE FUORI RETE FORMATIVA Sono possibili periodi di formazione fuori rete formativa in Italia per un periodo massimo di dodici mesi nell intero corso degli studi. N.B. Da non confondersi con la frequenza all estero! Il contatto tra medici in formazione e le Aziende sanitarie può avvenire: per iniziativa del medico in formazione specialistica interessato ad una particolare realtà sanitaria afferente alla disciplina di riferimento della scuola; per iniziativa del Direttore della Scuola al quale si siano rivolte una o più Aziende sanitarie per attivare rapporti di stage, al fine di approfondire particolari esigenze formative; per iniziativa di un Azienda sanitaria interessata ad accogliere medici in formazione; 12

13 STAGE FUORI RETE FORMATIVA Il medico in formazione deve: 1. Presentare domanda di stage, all Area Post Lauream U.O. Scuole di Specializzazione mediante apposito modulo, reperibile sul sito internet con allegato nulla osta della struttura ospitante; 2. Il Direttore della Scuola, una volta ricevuta la richiesta ufficiale dall Area Post Lauream sottopone la stessa al Consiglio della Scuola per il previsto parere, insieme alla definizione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi, e i nominativi del tutor universitario e aziendale; 3. In caso di parere favorevole da parte del Consiglio della Scuola, il Direttore deve inoltrare l estratto del verbale agli Uffici Amministrativi Area Post Lauream - per avviare la procedura di sottoscrizione dell apposita convenzione. Questi ultimi contatteranno il medico in formazione e il Direttore della Scuola per definirne la bozza; 4. L Area Post Lauream prende gli opportuni contatti con l Ente ospitante per concordare il testo della convenzione; 5. La convenzione sottoscritta da tutte le parti contraenti dovrà pervenire all Area Post Lauream almeno 15gg prima dell inizio dello stage. 6. Perfezionata tutta la procedura, il medico in formazione specialistica può iniziare lo stage; 7. In caso di parere negativo da parte del Consiglio della Scuola o della Struttura ospitante, il medico in formazione non potrà svolgere lo stage 13 richiesto.

14 DIPLOMA FINALE Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale entro un mese dalla conclusione del corso, salvo recuperi dovuti a sospensioni dell attività formativa. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docentitutori. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. Le commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dai Direttori delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico. Ai fini del superamento dell esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione. 14

15 RINUNCIA Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta presentando istanza al competente Ufficio dell amministrazione centrale dell Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività utilizzando l apposito modulo reperibile dal sito internet. La rinuncia, per il medico in formazione specialistica, è causa di risoluzione del contratto (art. 37 comma 5.a del D.L.vo 368/99) 15

16 MATERNITÀ Art. 31comma 2 della Costituzione: Lo Stato protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [cfr. art. 37] Art. 37 della Costituzione: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 D.L.vo 368/99, art. 40 comma 3 Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. 16

17 COSA BISOGNA FARE SE LA DOTT.SSA IN FORMAZIONE COMUNICA IL SUO STATO DI GRAVIDANZA? 17

18 SOSPENSIONE La Dott.ssa, medico in formazione specialistica, deve: 1. comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Direttore della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute del nascituro. 2. presentare istanza di sospensione, presso all Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione, utilizzando l apposito modulo reperibile dal sito internet entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, comprensiva di certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. 18

19 PERIODO DI SOSPENSIONE OBBLIGATORIO La Dott.ssa può sospendere la formazione nei seguenti casi: 1. due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. 2. un mese prima dalla data presunta del parto e quattro mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute sia della gestante che del nascituro. 19

20 SOSPENSIONE FACOLTATIVA Decorsi i cinque mesi di astensione obbligatoria la dott.ssa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, prolungando il periodo della sospensione della formazione di ulteriori mesi fino a un massimo di sette. Può usufruire del prolungamento previa comunicazione al Direttore della Scuola e all Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione, utilizzando l apposito modulo reperibile dal sito internet. 20

21 RIPRESA FORMAZIONE La Dott.ssa, terminato il suo periodo di sospensione, è tenuta a presentare l istanza di ripresa dell attività formativa presso l Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione, utilizzando l apposito modulo reperibile sul sito internet I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione dovranno essere recuperati al termine dell anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile). L ammissione all anno di corso successivo, o all esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione. Durante il recupero dei periodi di sospensione l assenza giustificata è un evenienza e non un diritto. 21

22 ALLATTAMENTO La Dott.ssa ha la facoltà di richiedere la riduzione dell orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento previa previa comunicazione al Direttore della Scuola e all Area Post Lauream U.O Scuole di Specializzazione, utilizzando l apposito modulo reperibile sul sito internet. La riduzione facoltativa dell orario di servizio per allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino comporta una riduzione dell orario di due ore giornaliere, pari a 1/3, che su nove mesi di attività, corrisponde a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all esame finale per il passaggio all anno successivo. 22

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