Sull adozione internazionale

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1 I vostri figli non sono figli vostri: sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. Nascono per mezzo di voi e tuttavia non vi appartengono Dimorano con voi e tuttavia non Vi appartengono. Potete dare loro il vostro amore ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo ma non alla loro anima, Perché la loro anima abita la casa dell avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo ma non pretendete di renderli simili a voi perché la vita non torna indietro né può fermarsi a ieri. Voi siete l arco dal quale, come frecce vive i vostri figlisono lanciati in avanti GibranKahlil Gibran Sull adozione internazionale 1 - Che cos è L adozione internazionale è una misura di protezione residuale da prendere in considerazione nel superiore interesse del minore solo dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento nello stato d origine. Il nuovo procedimento di adozione internazionale si ispira ad alcuni principi generali contenuti nella convenzione dell AJA del 29 Maggio 1993 e nelle nostre leggi nazionali, legge 184 del 2 maggio 1983 e successive modifiche (leggi 476/98 e 149/2001). L adozione internazionale è l adozione di un bambino/a straniero/a da parte di coppie di coniugi italiani residenti in Italia o all estero. Molte coppie oggi si avvicinano all adozione nella speranza di poter avere un figlio tanto desideratoe non realizzato o di allargare la propria famiglia ma, avere un figlio o adottarne uno è la stessa cosa? Avere un figlio adottivo non può essere solo la risposta ad un bisogno di maternità o paternità né la risposta ad un desiderio di compiere un opera di solidarietà. Avere un figlio adottivo è qualcosa di più: è aprire nella propria famiglia uno spazio per l accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da altri, con una sua storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori, con cui formerà una famiglia. Solo così partendo dal naturale desiderio di avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso personale e di coppia che sia di vera accoglienza, si può iniziare correttamente la strada dell adozione.

2 2 - Chi può adottare L adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Quindi per adottare bisogna: Essere in due Essere coniugati da almeno tre anni. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi, uniti in matrimonio da meno di tre anni, possano dimostrare (documentalmente o per testimonianza) di aver convissuto almeno per tre anniin modo stabile e continuativo. Non avere in corso nessun procedimento di separazione (nemmeno di fatto). Avere una differenza di età tra adottante e adottando compresa tra un minimo di 18 anni eun massimo di 45. I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all età adulta in un condizione analoga a quella della genitorialità naturale. Essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che si intendono adottare. Per questi requisiti non basta una semplice verifica formalema occorre una valutazione più complessa di merito che viene promossa dai T.M. e compiuta dalle equipe adozioni integrate d ambito territoriale (servizi socio-assistenziali e servizi sanitari delle ASL); ciò perché l interdisciplinarietà è necessaria per un osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento. 3 - Chi può essere adottato Uno dei principi fondamentali della convenzione dell Aja è quello della sussidarietà; esso impone che l adozione internazionale sia l ultima risposta alla situazione di abbandono di un bambino. E perciò necessario, prima di tutto, aiutare la famiglia d origine e, ove questa manchi o sia irreversibilmente inadeguata, reperire nel paese d origine una famiglia affidataria o adottiva; soltanto in assenza di tali risorse un bambino abbandonato potrà essere adottato da cittadini residenti all estero. Infatti ai bambini viene riconosciuto il diritto di poter crescere nel proprio paese e la legge, quindi, sottolinea la necessità di trovare per i minori in stato di abbandono sistemazioni adeguate in famiglia nel loro paese d origine La legge internazionale si preoccupa in tal modo di impedire che, approfittando della gravità delle condizioni economiche di alcuni paesi, gli stati cosiddetti più sviluppati possano realizzare una specie di colonialismo, sottraendo minori a scopo di adozione, invece di procedere ad una corretta politica di solidarietà e cooperazione internazionale.

3 4 - Chi si occupa di adozione internazionale La Commissione per le adozioni Internazionali Una novità della nuova legge è la costituzione, anche nel nostro paese, di un autorità centrale referente generale per le adozioni internazionali: La Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.) che collabora con le autorità degli stati stranieri, controlla e verificala regolarità delle procedure, autorizza e vigila sull attività degli Enti Autorizzati, predispone gli accordi internazionali, promuove iniziative di formazione, informazione e studio sulle tematiche legate all adozione. Gli Enti Autorizzati Un altra novità che riguarda da vicino chi si accinge ad iniziare una pratica di adozione internazionale, è senz altrol abolizione del fai da te. Un sistemain cui ognuno poteva scegliersi il proprio intermediario e in cui si potevano nascondere situazioni a rischio per le coppie adottive e soprattutto una mancanza di tutela dei diritti dei bambini. La nuova legge vi pone termine e introduce gli Enti Autorizzati che rappresentano gli unici organismi legittimati ad occuparsi delle pratiche in materia di adozione internazionale, sulla base di precisi requisiti individuati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Pertanto chi decide di adottare un bambino straniero è obbligato a rivolgersi, dopo aver ottenuto l idoneità dal Tribunale per i Minorenni,ad un Ente Autorizzato. Il Tribunale per i Minorenni In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono organismi misti, composti da giudici togati e da giudici onorari esperti nelle scienze umane. Questa composizione assicura, nel caso di adozione, una valutazione finale equilibrata e completa riguardo ai requisiti della coppia. La legge sull adozione internazionale, infatti, accentua il ruolo del giudice minorile quale interprete delle norme e garante della loro corretta applicazione. Le funzioni svolte da Tribunale per i minorenni non sono solo formali, di trasmissione e trascrizione di atti, ma anche di verifica e valutazione della documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell adozione, e di eventuali approfondimenti dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi. La Regione Le regioni hanno il compito di svolgere interventi di informazione e formazione, di promuovere lo sviluppo di una rete fra i servizi territoriali e di coordinare l attività deiservizi socio-sanitari integrandola con quella degli Enti Autorizzati e del Tribunale per i Minorenni. La Regione Marche ha approvato con D. G. R. n 1896 del le linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d intervento in materia di adozione internazionale. Nel protocollo, condiviso da rappresentanti degli Ambiti territoriali, ASL, Tribunale per i Minorenni ed Enti Autorizzti, sono stati delineati iruoli, le competenze, le procedure operative e metodologiche con cui i soggetti coinvolti nel percorso dell adozione internazionale dovranno collaborare oltre alcollegamento tra questi e gli organi giudiziari.

4 I Servizi Territoriali: L equipe integrate d ambito La nuova normativa rafforza ed estende il compito dei servizi socio-assistenziali fondendoli con quelli dei servizi sanitari. In particolare riconosce ed assegna ad essi nuove funzioni riguardanti l informazione, la preparazione e il sostegno post-adottivo delle coppie che possono essere svolte anche in collaborazione con gli Enti Autorizzati. I compiti relativi alla fase istruttoria per la valutazione della coppia restano invariati ed esclusivamente di competenza dei servizi socio-assistenziali ma prevedono anche la collaborazione dei servizi sanitari al finedi ottenere una relazione più esauriente e mirata alla futura pratica di adozione. La RegioneMarche ha assegnato ai 24 ambiti territoriali il compito di istituire altrettante equipe integrate d ambito per le attività relative all adozione nazionale ed internazionale. Le equipe istituite sono composte da almeno un assistente sociale rappresentante dei Comuni dell ambito territoriale di appartenenza e almeno uno psicologo delle ASL che incidono su quell ambito territoriale. 5 - Le procedure Per una pratica di adozione internazionale è necessario procedere attraverso le seguenti fasi: Prima fase- In Italia,la norma prevede 6 mesi e 15 giorni 1) gli aspiranti genitori adottivi partecipano agli incontri informativi organizzati dalla Regione in collaborazione con l equipe integrate d ambito territoriale e gli Enti Autorizzati. nelle varie sedi provinciali. E questa un opportunità che non va trascurata, poiché offre alla coppia notizie e occasioni di riflessione utili perorientarsi e per decidere con maggiore consapevolezza; 2) gli aspiranti genitori adottivi presentano una dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni della loro Regione di residenza; 3) il Tribunale esaminata la documentazione, entro 15 giorni incarica i servizi territoriali di preparare la relazione sulla coppia; 4) i servizi convocano la coppia, acquisiscono tutti gli elementi conoscitivi necessari e trasmettono, entro quattro mesi, una relazione al Tribunale; 5) il Tribunale, esaminata la situazione e sentita la coppia, entro due mesi decide per l idoneità o la non idoneità, comunicandolo agli interessati e alla Commissione per le Adozioni Internazionali. Seconda fase- all estero,durata non predeterminabile 1) la coppia, entro un anno dal decreto di idoneità, deve dare mandato ad un Ente Autorizzatodi seguire la suapratica diadozione internazionale; 2) l Ente incaricato provvede a trasmettere al Tribunale per i minorenni e alle equipe integrate territorialmente competenti l avvenuto mandato; 3) l Ente incaricato provvede a preparare la coppia all adozione e svolge ogni procedura presso il paese estero; 4) l Ente riceve dal paese estero la proposta di incontro con il bambino da adottare e la trasmette alla coppia; 5) l Ente, trasmette alla coppia tutte le informazioni che riguardano il bambino da adottare e verifica l effettiva disponibilità della coppia ad accogliere quel bambino;

5 6) l Ente riceve il consenso scritto della coppia e l assiste per portare a termine la procedura presso il paese straniero; 7) la coppia si reca nel paese di origine del bambino e vi soggiorna per il periodo richiesto; 8) l autorità straniera, verificato che gli incontri tra la coppia e il bambino si concludono in modo positivo, emette il provvedimento di affidamento-preadottivoo di adozione; 9) l Ente Autorizzato trasmette al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione Adozioni tutta la documentazione riferita al bambino insieme al provvedimento del giudice straniero. Anche in caso contrario (in cui cioè l incontro tra la coppia eil bambino non dovesse avere esito positivo )l Ente comunque informa la Commissione; 10) la Commissione, su richiesta dell Ente, autorizza l ingresso del bambino e la residenza permanente del bambino adottato in Italia; 11) L Ente cura l ingresso del bambino in Italia e certifica l inserimento del bambino nella famiglia. Terza fase- in Italia 1) il Tribunale per i minorenni, verificata la regolarità del procedimento, ordina, se non è richiesto il periodo di affidamento pre-adottivo, la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile; 2) l equipe integrate territorialmente competenti anche in collaborazione conl Ente Autorizzato assistono, su richiesta degli interessati, i genitori adottivi ed il minore per almeno un anno dall ingresso del bambino in Italia; 3) L equipe adozione integrata d ambito riferisce, in ogni caso, sull andamento dell inserimento del minore al Tribunale per i minorenni, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi per almeno un anno dall ingresso del bambino nella famiglia; 4) L Ente autorizzato, riferisce all autorità straniera, inviando relazioni sull avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre anni o più anni successivi all avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione dei paesi di provenienza del minore anche in collaborazione con l equipe adozione integrata d ambito territoriale.

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