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1 1 di 8 Decreto legge 857/76 sul CID Art.1 (Omissis) Art In occasione della scadenza annuale dei contratti di assicurativi obbligatori relativi ai veicoli a motore di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese devono rilasciare al contraente una attestazione che indichi: a) la data di scadenza della quale l'attestazione stessa viene contratta; b) la tariffazione attuata in base alla quale è stato stipulato il contratto ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni vigenti; c) il numero dei sinistri verificatisi nel corso dgli ultimi cinque anni eventuali, secondo modalità indicate dall'isvap; d) la classe di merito di provenienza del contratto e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato assegnato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. 2. L'attestazione deve essere consegnata dal contraente all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo. 3. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n La competenza per le irrogazioni delle sanzioni è degli Uffici provinciali dell'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap-concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 4. L'obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrerà in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre Art Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno. 2. L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione. 3. Il termine di cui al primo comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. 5. Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. 6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti. 7. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di

2 2 di 8 può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. 8. L'inosservanza da parte dell'assicuratore dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire centomila, o, se è fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta. 9. In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". 10. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". 12. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo. Art Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette. 3. In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale. 4. Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso. 5. I criteri di cui al primo ed al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Art Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Quando il modulo sia firmato congiutamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dello assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. 5 bis Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive.

3 3 di 8 sono provvisoriamente esecutive. Art Le imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a redigere annualmente e a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il bilancio dell'esercizio, un apposito rendiconto per la gestione della predetta assicurazione. Il rendiconto, che deve essere redatto in conformità di un modello approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, forma parte integrante del bilancio. 2. Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con relativo stato patrimoniale, nonché un prospetto analitico delle attiività destinate a copertura delle riserve tecniche. 3. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il piano dei conti che le imprese di assicurazione debbono adottare nella loro gestione. Art. 7 (abrogato) Art In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto e del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. 2. Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla circolazione dei veicoli o dei natanti assicurati è disciplinato dall'articolo 19 primo comma, lettera c), della legge sopra citata. 3. Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e con la stessa polizza e quella obbligatoria di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 83 del testo unico 13 febbraio 1959, n Art In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore può essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'articolo 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente articolo Con lo stesso decreto di liquidazione è indicata una delle imprese designate ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della citata legge n. 990 per l'assistenza tecnica del commissario liquidatore nell'assolvimento del compito suddetto. Art Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e dell'organizzazzione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente. 2. Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate. Art Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione. 2. Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente

4 4 di 8 disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione. 3. Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 88 del citato testo unico. 4. Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione. 5. L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione. Art L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" può anticipare al commissario liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che può essere anticipata è pari al cinque per cento dell'incremento della disponibilità della gestione. 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico dello Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Art. 13 Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti ddal contratto nei confronti della consap-concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'articolo 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione. Art Nell'ipotesi di intervento prevista dall'articolo 19, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto a provvedere al risarcimento, nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge. 2. Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4 lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 18 gennaio I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in corso a tale data sono adeguati di diritto alle predette disposizioni. 3. soppresso. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977 per la copertura degli incrementi delle riserve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite per l'esercizio Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto. Art. 14 bis (abrogato)

5 5 di 8 Art. 14 ter (abrogato) Art. 15 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto alla legge 24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto sarà modificata la composizione del comitato di cui all'articolo 20, primo comma, della suddetta legge n. 990, tenendo conto dei nuovi compiti affidati all'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Convenzione Nazionale sulle locazioni PREMESSO CHE: - ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n 431, il Ministro dei Lavori Pubblici ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione nazionale che individui i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione di appositi accordi da predisporre in sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione; - che ai sensi del comma 2, articolo 4, della citata legge 431 i criteri generali previsti nella convenzione nazionale sono da formalizzare in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare, di concerto con il Ministro delle Finanze, entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione medesima; L'anno 1999, il giorno 8 febbraio, in Roma, nella sede del Ministero dei Lavori Pubblici TRA le associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia E le associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe; ALLA PRESENZA del Sottosegretario Gianni Mattioli delegato dal Ministro dei Lavori Pubblici Enrico Micheli SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, é da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti. A tale scopo, seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: - valori di mercato; - dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); - tipi edilizi, tenendo conto delle categorie, e classi catastali. All'interno delle aree omogenee così individuate, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi: - tipologia dell'alloggio; - stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; - pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); - presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,

6 6 di 8 - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.); - eventuale dotazione di mobilio. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate delle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n 104/96; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile, o eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presente convenzione nazionale (Modello "A"), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: 1) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione; 2) previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l'alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone; 3) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; 4) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile; 5) possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat; 6) modalità di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile. 7) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità; 8) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78; 9) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96). 2. Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori Per soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari e dei conduttori, si conviene che i contratti medesimi abbiano una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti saranno stipulati per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini. Il contratto tipo definito a livello locale deve prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 431. L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. I canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come

7 7 di 8 valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati al punto 1. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 431. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presene convenzione nazionale (Modello "B"), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: 1) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi; 2) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà; 3) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso; 4) riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1, della legge 431/98 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato. 5) previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto; 6) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; 7) esclusione della sublocazione; 8) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile; 9) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; 10) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità; 11) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78; 12) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96). I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali. 3. Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Questa tipologia contrattuale potrà essere utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto). I contratti ricadenti in questa fattispecie hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui al punto 1. Negli stessi accordi locali si individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può inoltre, tenere conto: - della presenza del mobilio; - di particolari clausole;

8 8 di 8 - delle eventuali modalità di rilascio. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presente convenzione nazionale (Modello "C"), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: 1) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi; 2) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore; 3) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; 4) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori; 5) esclusione della sublocazione; 6) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; 7) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità; 8) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78; 9) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96). La convenzione nazionale é sottoscritta: per le associazioni degli inquilini per le associazioni della proprietà edilizia Ania Anpe Conia Appc Sicet Asppi Sunia Confappi Uniat Union Casa Unione Inquilini Uppi Il sottosegretario Gianni Mattioli, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 431, prende atto di quanto convenuto e stipulato e si impegna a predisporre l'apposito decreto ministeriale, di concerto con il Ministro delle Finanze, in relazione ai contenuti della convenzione nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori. On. Prof. Gianni Mattioli Roma, 8 febbraio 1999

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