Fascicolo Informativo

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1 Contratto di assicurazione in caso di incendio e scoppio Incendio e Scoppio Convenzione n Fascicolo Informativo Il presente Fascicolo Informativo contenente: a) la Nota Informativa comprensiva del Glossario b) le Condizioni di Assicurazione c) il Modulo di Adesione deve essere consegnato all Assicurato prima dell adesione al Contratto di Assicurazione Incendio e Scoppio. AVVERTENZA: prima dell adesione leggere attentamente la Nota Informativa. è un prodotto di Distribuito da

2 Retro di copertina

3 INDICE NOTA INFORMATIVA per i contratti di assicurazione contro i danni 1/7 A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1/7 B. Informazioni sul contratto 1/7 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 4/7 Glossario 6/7 Condizioni di assicurazione 1/10

4 1/7 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano controllata da Banca Mediolanum S.p.A. - L impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con: - Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via F. Sforza Basiglio (MI) - Codice Fiscale / Partita IVA / Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n Tel Sito Internet - Indirizzo info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it - Indirizzo di posta elettronica certificata mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it Mediolanum Assicurazioni è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del ) ed è iscritta al n dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa al 31/12/2014 Il patrimonio netto dell impresa è di , di cui: - la parte relativa al capitale sociale è di ; - la parte relativa alle riserve patrimoniali è di L indice di solvibilità della gestione è 3,22. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. AVVERTENZA Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito Internet dell Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZA: non è previsto il tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni La Compagnia si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti agli immobili, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi indicati: - Incendio; - Fulmine; - Esplosione; - Scoppio; - Caduta aeromobili; - Fumo; - Bang sonico; - Urto di veicoli stradali; - Fenomeno elettrico; - Demolizione e sgombero; - Sovraccarico di neve; NI 22/02/2016

5 2/7 - Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio; - Atti di terrorismo; - Ricorso Terzi. AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla Copertura Assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 12 e 16 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: il contratto prevede l applicazione di franchigie, scoperti e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Artt. 12 e 27 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio: Danni al fabbricato causato da fenomeno elettrico per: Limite massimo Indennizzo e e e e e e 4. Dichiarazione dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, per maggiori dettagli si rinvia all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: non sono previsti particolari casi di nullità se non quelli stabiliti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile, per maggiori dettagli si rinvia agli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione. A titolo di esempio, un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio è la variazione di destinazione d uso del fabbricato assicurato. 6. Premi La formula per calcolare il premio lordo unico e anticipato è la seguente: (somma assicurata x durata del mutuo in anni x 0,195 ) Esempio: Somma assicurata: Durata mutuo: 20 anni - Tasso applicato: 0,195 Calcolo del premio unico anticipato: ( x 20 x 0,195 ) = 507 (Premio Lordo) 507 (Premio Lordo) - 92,28 (imposte*) = 414,72 (Premio Imponibile) * pari al 22,25% Totale costi a carico dell Assicurato 186,63 di cui 103,68 per provvigioni al Distributore pari al 55,56% dei costi. Il pagamento del premio, unico ed anticipato, da parte dell Assicurato avviene mediante trattenuta da parte della Contraente dall importo del mutuo. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

6 3/7 AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo presso altro Istituto di credito, la Compagnia restituisce all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese di cui all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: La Compagnia può applicare sconti di premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto di sindacato della controllante Banca Mediolanum S.p.A., per quanto inefficace. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. La Compagnia o il distributore, quest ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Rivalse La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall Art del Codice Civile, per maggiori dettagli si rinvia all Art.13 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L Aderente/Assicurato ha facoltà di recedere dal presente contratto entro sessanta (60) giorni dal momento in cui il contratto si è concluso dandone comunicazione scritta alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo quanto previsto dall Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. In tal caso avrà diritto alla restituzione del premio versato, al netto delle spese per l emissione del contratto, delle imposte versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto (vedi Art. 7 delle Condizioni di assicurazione). Trascorso detto periodo, l Aderente/Assicurato ha facoltà di recedere ad ogni ricorrenza annuale della polizza con un preavviso di almeno 60 giorni, secondo le medesime modalità sopra indicate. Anche in tal caso avrà diritto alla restituzione del premio versato, al netto delle spese amministrative, delle imposte versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, con efficacia dalla fine dell annualità assicurativa in cui tale facoltà è stata esercitata. Per maggiori dettagli si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del Cod. Civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art.1915 del Cod. Civ., se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Al premio versato è applicata l imposta sulle assicurazione di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n nella misura del 22,25% comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura.

7 4/7 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: L insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa. In caso di Sinistro, la Contraente o l Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia. La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia, si rimanda all Art. 19 delle Condizioni di Assicurazioni, così come si rimanda ai successivi Artt. 20, 21, 22, 23 delle Condizioni di Assicurazioni per la determinazione dei criteri di indennizzo. 13. Reclami Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, Mediolanum Assicurazioni riceve e gestisce i reclami di propria pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, e dell archivio reclami, la Compagnia si è dotata di una specifica funzione aziendale (l Ufficio Reclami ) e ne garantisce l imparzialità di giudizio mediante un appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo. Gli eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto devono essere inoltrati per iscritto a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, Palazzo Meucci, Via F. Sforza Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/ o via all indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@ pec.mediolanum.it. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta al reclamante, le imprese forniscono una chiara spiegazione della propria posizione e lo informano in merito alla possibilità, prima di interessare l Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all IVASS o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. Pertanto, qualora l Esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all IVASS sono predisposti utilizzando l apposito modello disponile sul sito dell IVASS medesima e comunque devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e copia dell eventuale riscontro fornito dalla compagnia stessa la cui risposta non sia ritenuta soddisfacente dal reclamante; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. L IVASS, ricevuto il reclamo, avvia senza ritardo l attività istruttoria dandone notizia al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel corso dell istruttoria l IVASS, oltre che al reclamante, può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall acquisizione degli stessi. La stessa può, inoltre, chiedere all impresa di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell impresa non soddisfacente, l IVASS prosegue l attività istruttoria comunicandone l esito al reclamante entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all acquisizione di dati. L IVASS informa il reclamante nel caso di ricezione di reclami che esulano dalla propria competenza, trasmettendoli, se del caso, alla CONSOB o alla COVIP. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società, relativamente all esecuzione della polizza/contratto, ciascuna parte, dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità

8 5/6 in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 14. Arbitrato Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di Arbitri all uopo designati. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. L Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima dell inizio dell arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell arbitrato stesso l Assicurato proceda all esibizione di ulteriore documentazione che possa influire sull esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro, sono a carico dell Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti. Avvertenza: In ogni caso resta salva per l assicurato la facoltà di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, salvo quanto previsto in materia di procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. Mediolanum Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. Amministratore Delegato e Rappresentante Legale Massimo Grandis

9 6/7 GLOSSARIO Nel testo che segue, si intendono per: Aderente/Assicurato La persona fisica che ha aderito alla polizza convenzione n stipulata tra la Contraente e la Compagnia tramite sottoscrizione del modulo di adesione tempo per tempo vigente. Beneficiari delle prestazioni La persona fisica (o le persone fisiche) intestataria del contratto di mutuo. Compagnia Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Contraente Banca Mediolanum S.p.A. erogatrice del finanziamento per gli immobili assicurati, che stipula la Polizza-Convenzione per conto dei propri clienti intestatari del contratto di mutuo. Contratto di mutuo è il negozio giuridico con il quale la Banca ha concesso all Assicurato un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, finalizzato all acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile per uso di civile abitazione, mediante erogazione di una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall Assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento. Copertura assicurativa Rappresenta la garanzia assicurativa prestata all Assicurato dalla Compagnia che, ai sensi delle condizioni specifiche di polizza, si obbliga al pagamento dell Indennizzo in caso di Sinistro. Data iniziale Le ore 24 della data di decorrenza del Contratto di Mutuo che coincide con la data di stipula del finanziamento richiesto dal Mutuatario. Fabbricati Si intende l intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, controsoffittature e simili nonché statue che non abbiano valore artistico. La destinazione degli immobili è prevalentemente civile; per immobili civili si intendono gli immobili o porzioni di immobili destinati per almeno 3/4 della loro superficie a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Fabbricati assicurati Si intendono unicamente gli immobili oggetto del finanziamento, i cui estremi sono riportati sul contratto di mutuo, a condizione che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali in materiali incombustibili, coperture del tetto in materiali incombustibili, fatta eccezione per la struttura portante delle stesso che può essere anche in materiale combustibile; solai e pareti esterne comunque costruiti. Nel calcolo della superficie abitativa, sono compresi i box, cantine, autorimesse condominiali, soffitte a tetto non praticabile. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Limiti di indennizzo L importo massimo che la Compagnia è tenuta a corrispondere in caso di sinistro nei termini previsti dalla polizza. Premio La somma dovuta alla Compagnia per le coperture assicurative prestate. Il Premio viene pagato dall Assicurato alla Contraente e da quest ultima trasmesso alla Compagnia. glo 22/02/2016

10 7/7 Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base al quale l indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni e comunque senza l applicazione della regola proporzionale (Art.1907 del Codice Civile). Reclamante Soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell impresa di assicurazione, ad esempio l aderente/assicurato, il beneficiario e il danneggiato. Reclamo Dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Valore a nuovo La stima della spesa necessaria per ricostruire a nuovo la parti distrutte o per riparare solo quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette co l esclusione del valore dell area.

11 1/10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia I premi assicurativi devono essere pagati dalla Contraente alla Compagnia anticipatamente e in un unica soluzione. Se la Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 della data di stipula del mutuo (Data iniziale) e terminano alle ore del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di mutuo (giorno di scadenza dell ultima rata secondo l originale piano di ammortamento). Art. 3 Estinzione anticipata del mutuo - Trasferimento del mutuo In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo presso altro Istituto di credito, la Compagnia restituisce all Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta dell Assicurato, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale, al netto delle spese amministrative di cui all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Tale richiesta dovrà essere inviata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A. entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento. Esempio: Somma assicurata: Durata mutuo: 20 anni - Tasso applicato: 0,195. Calcolo del premio unico anticipato: ( x 20 x 0,195 ) = 507 (Premio Lordo). Data decorrenza polizza: 01/07/2016 data scadenza: 01/07/2036 data estinzione: 01/07/2022. Calcolo per la restituzione quota parte di premio: 507 (Premio Lordo) - 92,28 (imposte*) = 414,72 (Premio Imponibile) * pari al 22,25% 414,72 (Premio Imponibile) x 14 (anni mancanti alla scadenza) / 20 (anni durata mutuo) = 290,30 (Importo da restituire) Totale importo da restituire: 290,30 (quota parte da restituire) - 25 (spese amministrative) = 265,30. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente o dell Assicurato ai sensi dall Art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Diritto di recesso L Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dal presente contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso si è concluso (Data iniziale) dandone comunicazione scritta alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso avrà diritto alla restituzione del premio versato, al netto di: - spese per l emissione del contratto, pari a Euro 25,00; - imposte versate dalla Compagnia; - quota di premio relativo al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Trascorso detto periodo, l Aderente/Assicurato ha facoltà di recedere ad ogni ricorrenza annuale della polizza con un preavviso di almeno 60 giorni, secondo le medesime modalità sopra indicate. Anche in tal caso avrà diritto alla restituzione del premio versato, al netto delle spese amministrative, delle imposte CdA 22/02/2016

12 2/10 versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, con efficacia dalla fine dell annualità assicurativa in cui tale facoltà è stata esercitata. Art. 8 Beneficiari delle prestazioni La persona fisica (o le persone fisiche) intestataria/e del contratto di mutuo. In caso di indennizzo questo sarà liquidato pro quota in base al numero degli intestatari del mutuo. Art. 9 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del Cod. Civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ai sensi dell Art.1915 del Cod. Civ., se l Assicurato non adempie dolosamente l obbligo di avviso del sinistro o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all indennizzo; se l omissione è colposa, la Compagnia ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio subìto. Art. 10 Regime Fiscale Al premio versato è applicata l imposta sulle assicurazione di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n nella misura del 22,25% comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Art. 12 Coperture assicurative offerte La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti agli immobili, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati: - Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. - Fulmine: fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica. - Esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. - Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. - Caduta aeromobili: loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali. - Fumo: la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. - Bang sonico: la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili. - Urto di veicoli stradali: la Compagnia risponde dei danni che l urto di veicoli non appartenenti all Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio. - Fenomeno elettrico: la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati. In relazione al Fenomeno elettrico la Compagnia non risponde dei danni: a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche; b) causati da usura o da carenza di manutenzione qualora espressamente prevista dalla casa costruttrice; c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; d) dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dai quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, pertanto l indennizzo sarà calcolato senza tenere conto di quanto disposto dall Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: a) il pagamento dell indennizzo sarà

13 3/10 effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di euro 1.000,00; b) il limite massimo d indennizzo per singolo fabbricato assicurato è di euro 5.000,00; c) il limite massimo d indennizzo per anno assicurativo è pari a euro ,00. - Demolizione e sgombero: la Compagnia rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residuati del sinistro e ciò sino alla concorrenza del: a) 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza; b) con il limite massimo per anno assicurativo di euro ,00. - Fenomeni atmosferici: la Compagnia risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati assicurati direttamente causati da: a) grandine, vento e cose da esso trascinate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; b) bagnamento, verificatosi all interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccia o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La Compagnia non risponde: a) dei danni causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rigurgito dei sistemi di scarico; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. b) dei danni subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegna od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in esso contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: a) il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell importo di euro 1.000,00; b) la Compagnia non pagherà comunque per ogni sinistro somma superiore all 80% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del sinistro. - Sovraccarico di neve: la Compagnia risponde dei danni materiali direttamente causati ai fabbricati assicurati da crollo totale o parziali del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Compagnia non risponde dei danni causati da: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve 1 ed al loro contenuto; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto; d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; e) da valanghe e slavine; da gelo, ancorché 1 (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio G.U. n. 56 del 16/2/1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

14 4/10 conseguente all evento coperto dalla presente garanzia. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: a) il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell importo di euro 1.000,00: b) la Compagnia non pagherà comunque per ogni sinistro somma superiore al 50% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del sinistro. - Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio la Compagnia risponde: a) dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio; b) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio. La Compagnia non risarcirà i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e terrorismo (salvo, per il caso di terrorismo, quanto in appresso stabilito); b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana; d) causati da dolo del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; e) di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; g) di fenomeno elettrico; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno; i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatesi nel suddetto periodo. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: a) il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di euro 1.000,00; b) la Compagnia non pagherà comunque per ogni sinistro somma superiore all 80% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del sinistro. - Atti di terrorismo: la Compagnia risponde, in deroga a quanto sopra previsto alla lettera a) della garanzia Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio, dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto, che comprende ma che non sia limitato all uso della forza o della violenza e/o dalla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscono singolarmente o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione od in parte di essa. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: a) il pagamento dell indennizzo sarà

15 5/10 effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell ammontare dell indennizzo, col minimo di euro 2.500,00; b) la Compagnia non pagherà comunque per ogni sinistro somma superiore al 70% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del sinistro; c) la Compagnia non pagherà comunque per anno assicurativo indennizzi superiori a euro ,00. è consentito alla Compagnia o alla Contraente di recedere in ogni momento dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Compagnia questa rimborsa la quota di premio pari allo 0,01 (promille) imponibile annuo relativamente al periodo di rischio non corso. - Ricorso Terzi: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di Terzi di cui al comma precedente, subiti dai Terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e sino alla concorrenza del 20% del massimale. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell Assicurato. L assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati Terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi; b) il Contraente o l Assicurato, che non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Compagnie le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell Art del Codice Civile nel testo di cui al D. Lgs. 9 aprile 1991 n 127, nonché delle Compagnie medesime, gli amministratori, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b). L Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l Art del Codice Civile. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: - il Massimale per anno assicurativo è pari a euro ,00 con il sottolimite per sinistro riferito al singolo fabbricato assicurato pari a euro ,00. CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE Art. 13 Rinuncia alla rivalsa La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall Art del Codice Civile verso: - le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge; - le Compagnie, le quali rispetto all Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell Art del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle

16 6/10 Compagnie medesime, l amministratore ed il legale rappresentante; purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Art. 14 Parificazione danni da incendio Fermo quanto stabilito all Art. 12, sono comunque parificati ai danni di incendio i guasti da chiunque prodotti allo scopo di impedire o di arrestare l incendio. Art. 15 Anticipi sugli indennizzi L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo prevedibile sia pari o superiore a euro ,00. Art. 16 Esclusioni I - Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) determinati da dolo del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; i) da contaminazione batteriologica, chimica, nucleare e radioattiva (a deroga della garanzia Atti di Terrorismo - Art. 12). II - L assicurazione non comprende: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine ed elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Art. 17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 18 Ispezione delle cose assicurate La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 19 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o

17 7/10 diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell Art del Codice Civile; b) darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell Art del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i sui registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 20 Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 21 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l Assicurato o persona da lui designata; l intervento del Contraente è limitato ai soli casi di liquidazione ritenuta iniqua, oppure, a richiesta di una delle Parti; b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 22 Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio o non fossero state comunicate; c) verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. 19; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 23; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dall Art lettera b) - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 23 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

18 8/10 a) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed ogni altra circostanza concomitante. b) L ammontare del danno per i Fabbricati si determina: applicando il deprezzamento di cui alla lettera a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Art. 24 Assicurazione parziale - deroga parziale alla regola proporzionale (Art del Codice Civile) Se dalle stime fatte con le norme dell Art. 23 risulta che il valore assicurato per singolo fabbricato, determinato anche in base a quanto previsto dall Art. 25, eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata maggiorata del 20%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro. Art. 25 Somma assicurata - adeguamento automatico La somma assicurata per ciascun fabbricato deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo. Annualmente la somma assicurata si intenderà forfettariamente aggiornata in misura costante di un importo pari al 2,50% della somma assicurata per l annualità precedente. Resta comunque convenuto che l adeguamento non potrà essere superiore al 50% della somma inizialmente assicurata. Art. 26 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori. Art. 27 Limite massimo dell indennizzo - Cumulo Salvo il caso previsto dall Art del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata; in particolare in assenza di vincolo sulle polizze aggiuntive, resta pienamente operativa la presente polizza convenzione. Qualora si verifichi uno degli eventi garantiti dalla presente Polizza Convenzione che colpisca più immobili assicurati con la presente polizza o con altre polizze della Compagnia, l indennizzo massimo che quest ultima riconoscerà, fermi restando i limiti già specificati per le singole garanzie, non potrà comunque superare complessivamente la somma di euro ,00 per evento e per anno assicurativo indipendentemente dal numero di immobili colpiti. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. Art. 28 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempreché non vi sia stata opposizione e sia stata verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall Art I - lettera c). Art. 29 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra la Compagnia e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall altra, qualunque Aderente, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Aderente.

19 9/10 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1 Premessa Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Titolare) intende fornire la seguente Informativa. Fonte dei dati personali del Cliente: i dati vengono raccolti presso il soggetto interessato. 2 Finalità del trattamento dei dati personali I dati, forniti o comunque acquisiti dal Titolare per lo svolgimento della propria attività e l esecuzione di ogni eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati per le seguenti finalità: a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo; b) adempimenti di obblighi precontrattuali e contrattuali strettamente connessi con la gestione del rapporto posto in essere; c) svolgimento, anche mediante società, di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato. 3 Modalità di trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate con le finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 4 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Alcuni dati sono essenziali per l assolvimento di obblighi di legge, regolamentari o normativi in genere nonché per consentire la conclusione del contratto, la corretta esecuzione e la migliore gestione dello stesso. Pertanto, il mancato conferimento ovvero il rifiuto a fornire il consenso al trattamento degli stessi comporta l impossibilità di concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale medesimo. L eventuale rifiuto di fornire i dati per i quali non sia previsto l obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all esecuzione e alla gestione dei rapporti contrattuali, non comporterà alcuna conseguenza salvo l eventuale impossibilità di dare seguito a talune operazioni connesse a tali dati. L eventuale rifiuto di conferire e consentire il trattamento dei dati inerenti allo svolgimento delle finalità di cui alla lettera c) del punto 2) non comporterà alcuna conseguenza salvo la preclusione dell invio di informazioni o materiale pubblicitario o lo svolgimento di attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato. 5 Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali I dati personali potranno essere comunicati, in qualità di autonomi Titolari, a Organi Pubblici e di Vigilanza, soggetti pubblici o privati cui sono comunque demandate, ai sensi della normativa vigente, funzioni di rilievo pubblicistico e che siano comunque legittimi destinatari di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere comunicati tra le Società del Gruppo Mediolanum.Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati personali potranno essere comunicati, nella loro qualità di autonomi titolari di trattamento o di responsabili, (i) a consulenti, studi professionali; (ii) intermediari bancari e finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore finanziario, bancario ed assicurativo; (iii) società di factoring e di recupero crediti; (iv) società di assicurazione, coassicurazione, riassicurazione e di brokeraggio. Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati potranno altresì essere portati a conoscenza, in qualità di responsabili del trattamento che svolgeranno attività strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, sia delle Società del Gruppo Mediolanum sia dei seguenti soggetti terzi ed esterni rispetto al Gruppo: enti di gestione di dati e di servizi propri del settore bancario ed assicurativo; enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica di dati e di mezzi di pagamento; società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry; società di servizi informatici e società che svolgono attività di assistenza tecnica ai medesimi servizi informatici; società che svolgono servizi di gestione amministrativa e contabile; società specializzate nell informazione e promozione commerciale, nelle ricerche di mercato, nel controllo e qualità dei prodotti/servizi erogati, nella verifica del grado di soddisfazione della clientela, delle loro esigenze ed aspettative e della potenziale domanda di altri prodotti o servizi.

20 10/10 Ove necessario e in funzione dei rapporti in essere, i dati potranno essere portati a conoscenza degli addetti ai seguenti uffici/dipartimenti delle Società appartenenti al Gruppo in qualità di incaricati: Sistemi Informativi, Amministrazione Clienti, Area Crediti, Back Office Titoli, Call-center, Customer Service, Area Legale, Area Fiscale, Segreteria Generale, Direzione Marketing, Direzione Sistemi, Ispettorato, Negoziazione Titoli, Qualità del Servizio, Sportello Banca, Ufficio Sospesi, Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e collaboratori in genere. Previo consenso, per le sole attività di marketing, promozionali, pubblicitarie o ricerche di mercato, i dati potranno essere comunicati alle Società del Gruppo e trattati dalle medesime nella loro qualità di contitolari del trattamento. 6 Diffusione dei dati Non è prevista alcuna forma di diffusione a soggetti indeterminati dei dati raccolti. 7 Diritti dell interessato Gli Artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice disciplinano il Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, l Esercizio dei diritti, la Modalità di esercizio e il Riscontro all interessato. L interessato ha quindi il diritto di ottenere: - l indicazione dell origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dall Art. 5, co.2 del Codice, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; - (i) l aggiornamento, la rettificazione, l integrazione dei dati, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e (iii) l attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi. L interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 8 Titolari e responsabili del trattamento dei dati personali Titolare del trattamento dei dati è Mediolanum Assicurazioni S.p.A. - Via F. Sforza Basiglio (Mi); Responsabile per il Riscontro all interessato di cui all Art. 10 del Codice è l Ufficio Privacy fax n ufficio.privacy@mediolanum.it. Per conoscere la lista completa dei Responsabili potrà rivolgersi al Responsabile per il riscontro all interessato di cui sopra.

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