COMUNE DI CARRARA. REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA Città di Carrara

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1 COMUNE DI CARRARA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA Città di Carrara APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 325 DEL 17/05/2004 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 571 DEL 17/10/2006 1

2 INDICE TITOLO I Principi generali Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Finalità generale del regolamento TITOLO II Criteri generali Articolo 3 Programma delle attività operative Articolo 4 Efficienza ed economicità Articolo 5 Partecipazione dei cittadini TITOLO III La struttura organizzativa Articolo 6 Direzione Amministrativa Articolo 7 Coordinatore didattico artistico Articolo 8 Compiti e funzioni del Coordinatore didattico artistico Articolo 9 Comitato tecnico scientifico TITOLO IV Finalità e servizi Articolo 10 Finalità della Scuola Articolo 11 - Servizi TITOLO V Il Servizio Didattico Articolo 12 Il Personale docente Articolo 13 - Graduatorie Articolo 14 Incarichi annuali Articolo 15 Supplenze Articolo 16 Il Collaboratore didattico TITOLO VI Il Servizio di Segreteria Articolo 17 Il Servizio di segreteria 2

3 TITOLO VII Il Servizio di Biblioteca Articolo 18 Istituzione del servizio Articolo 19 Acquisti Articolo 20 Accesso al servizio TITOLO VIII Il prestito esterno degli strumenti musicali e la concessione in uso delle aule Articolo 21 Il prestito esterno degli strumenti musicali Articolo 22 La concessione in uso delle aule Articolo 23 Disposizioni comuni TITOLO IX L ordinamento didattico Articolo 24 I Corsi Articolo 25 Organizzazione didattica Articolo 26 Ordine dei corsi Articolo 27 Iscrizione e frequenza Articolo 28 - Rinunce Articolo 29 Il Collegio dei docenti Articolo 30 L assemblea degli utenti TITOLO X Forme di partecipazione TITOLO XI Disposizioni transitorie e finali Articolo 31 Entrata in vigore Articolo 32 Norma finale di rinvio alle leggi, allo statuto e ad altre fonti normative. 3

4 Titolo I Principi generali Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Il comune di Carrara, con il fine di promuovere la cultura e l'istruzione musicale in città e nel territorio provinciale, assicura la sussistenza e lo sviluppo della Scuola Comunale di Musica, la cui origine si fa risalire al 1846, anno in cui nacque in città la scuola per la Banda musicale cittadina, assicurandole una sede, strutture idonee nonchè le necessarie risorse finanziarie, strumentali e di personale. 2. La Scuola comunale, insieme al ricco tessuto associativo presente nel settore, ha per scopo principale quello di assicurare la diffusione della cultura musicale in città e consentire lo sviluppo di una tradizione che vanta a Carrara una storia originale e prestigiosa. Articolo 2 - Finalità generale del regolamento 1. Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa della Scuola e ne disciplina l'attività in funzione del conseguimento del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in rapporto alle caratteristiche sociali, economiche e culturali che coinvolgono la stessa collettività. 2. Il presente regolamento, redatto con l'intento di raccordare, coordinare ed adeguare la regolamentazione succedutasi nel tempo relativamente alla Scuola Comunale di Musica, costituisce normativa di dettaglio in ordine all'organizzazione della Scuola e si inserisce nell'ambito della previsione di cui agli art.7 e 89 del D. Lgs. n.267 del Titolo II Criteri generali Articolo 3 - Programmazione delle attività operative 1. Le attività della Scuola rispondono ai principi ed ai metodi della programmazione degli interventi, in conformità agli strumenti normativi ed alle modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. A tale scopo con il presente regolamento si definiscono forme di interazione e collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa nel rispetto dei rispettivi e distinti modi e prerogative. 2. La programmazione delle attività operative, in vista della realizzazione degli obiettivi di gestione, e' attuata dal responsabile del settore cultura nell'ambito delle competenze attribuite, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Articolo 4 - Efficienza ed economicità 1. La struttura organizzativa della Scuola ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione 4

5 secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di funzionalità. 2. A tali fini la gestione delle attività della Scuola e' soggetta a costante verifica e controllo nelle forme previste dalla regolamentazione generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento di contabilità. 3. L organizzazione della Scuola riflette la linea politica di sviluppo e di valorizzazione delle professionalità attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa nella gestione delle attività. 4. Gli incarichi e le nomine sono definiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alle competenze professionali possedute ed ai risultati raggiunti Articolo 5 - Partecipazione dei cittadini 1. La Scuola favorisce, con ogni strumento ritenuto utile in riferimento alle peculiarità locali, la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e l'accesso agli atti, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni adottate dal comune in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. Titolo III La struttura organizzativa Articolo 6 - Direzione amministrativa 1. La direzione amministrativa della Scuola e' esercitata dal dirigente del settore competente in base al regolamento di organizzazione del comune, alla competenza del quale sono attribuiti in via esclusiva tutti i poteri gestionali relativi al servizio, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti. 2. Il dirigente del Settore può delegare al Segretario di cui al successivo art. 17 alcuni compiti gestionali non strettamente connessi con la funzione dirigenziale. 3. Il dirigente, nella predisposizione dei piani operativi annuali di gestione della scuola e delle altre attività della gestione, si avvale della consulenza e del supporto del responsabile del servizio di segreteria e del coordinatore didattico - artistico, richiedendo il parere di quest'ultimo nei casi previsti dal regolamento. Articolo 7 - Coordinatore didattico -artistico 1. Il coordinamento delle funzioni didattiche ed artistiche della Scuola è affidato ad un coordinatore eletto all inizio di ogni anno scolastico dal Corpo docenti. 2. L'incarico e' conferito dal dirigente per la durata di un anno e può essere rinnovato. 3. Con provvedimento motivato del Dirigente del settore, l'incarico è revocato in qualsiasi momento in caso di inosservanza delle direttive impartite, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o per responsabilità particolarmente grave o reiterata. 4. Le modalità di espletamento dell incarico di coordinatore didattico - artistico sono disciplinate da apposite clausole inserite nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 5

6 Articolo 8 Compiti e funzioni del Coordinatore didattico - artistico 1. Al coordinatore didattico - artistico compete: a) coadiuvare il dirigente nella predisposizione del piano operativo annuale della Scuola nei contenuti funzionali allo svolgimento dei programmi didattici e artistici della stessa; b) formulare, d'intesa con i docenti, i programmi didattici e le produzioni didattico - artistiche della Scuola. c) verificare costantemente l'andamento didattico della Scuola e, a tal fine, convocare almeno due collegi docenti l anno; d) proporre, relativamente alle risorse strumentali e di personale assegnate alla Scuola, tutti i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività didattiche e per il loro potenziamento, riferendone all'assessore ed al dirigente; e) rendere al dirigente il proprio parere sulle caratteristiche tecniche di tutto il materiale didattico e strumentale da acquistare e curarne il corretto funzionamento e uso; f) inoltrare all'assessore ed al dirigente, secondo la competenza, ogni richiesta proveniente dagli insegnanti, dai genitori dagli allievi e dal personale, il cui contenuto esuli dalle sue attribuzioni; g) proporre iniziative e manifestazioni extra-scolastiche ritenute necessarie, in un rapporto di continuo interscambio fra la Scuola e le realtà socio-culturali del territorio; h) mantenere e sviluppare i contatti con gli enti musicali cittadini, nazionali e internazionali. i) proporre il piano organizzativo e il calendario delle lezioni in collaborazione con la segreteria; l) partecipare alle riunioni del consiglio scolastico; m) presiedere le commissioni interne d esame e di ammissione; n) convocare l assemblea dei genitori e degli studenti o) proporre il piano degli acquisti e decidere in merito al prestito di strumenti e all utilizzo delle aule; 2. Il Coordinatore didattico - artistico provvede all adempimento dei propri compiti preferibilmente all interno del normale orario di funzionamento della Scuola correlando la propria presenza in modo flessibile alle esigenze della Scuola stessa 3. Il Coordinatore provvede ad indicare al dirigente un insegnante della Scuola cui attribuire, in caso di sua assenza o impedimento prolungati, il relativo incarico di supplenza. Tale comunicazione deve essere accompagnata dal curriculum della persona interessata. Il Dirigente ha 10 giorni di tempo per pronunciarsi nel merito. Articolo 9 - Comitato tecnico scientifico Il Comitato tecnico-scientifico è composto da 3 membri eletti dal collegio dei docenti. I componenti durano in carica un anno e sono rieleggibili, decadono comunque con la scadenza delle graduatorie. Il comitato svolge attività di consulenza e collaborazione con il coordinatore didattico artistico nelle materie di cui all art. 8 comma 1 lettere: b),g), o). Svolge altresì la funzione di raccordo tra il collegio dei docenti e la struttura didattico amministrativa della scuola in relazione all andamento didattico. A tal fine può formulare al coordinatore richieste di verifica su specifiche problematiche o richiedere la convocazione del collegio dei docenti. 6

7 Titolo IV Finalità e servizi Articolo 10 - Finalità della Scuola 1. La "Scuola Comunale di Musica" e' una scuola pubblica che persegue, con le modalità stabilite dal presente regolamento, le seguenti finalità: a) diffusione della cultura musicale; b) formazione musicale e strumentale a fini professionali; c) formazione musicale e strumentale a scopi amatoriali: e) formazione e supporto specialistico per le scuole della città attraverso la pratica musicali; f) promuovere corsi di studio come previsti dalla L.R. 88/94 per Cori e Bande Musicali; g) ogni altra iniziativa, anche di produzione esterna, coerente con le finalità descritte sopra. Articolo 11 - Servizi 1. La Scuola, nell'ambito dell'organizzazione generale del comune di Carrara fornisce: a) il servizio di coordinamento didattico - artistico descritto al precedente art. 8; b) il servizio didattico; c) il servizio di segreteria; d) il servizio di biblioteca; Titolo V Il servizio didattico Articolo 12 - Il personale docente 1. L'insegnamento delle varie discipline previste nel presente regolamento e' assicurato da insegnanti incaricati che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 2. I docenti, secondo il piano organizzativo predisposto dal coordinatore didattico - artistico, prestano la propria opera per minimo n. 1 ora settimanale e fino ad un massimo di n. 12, elevate a 18 in caso venga affidata la conduzione di più materie di insegnamento. 3. Sono remunerate, oltre le attività di insegnamento, anche le attività integrative(riunioni collegiali, preparazione manifestazioni, etc.) nella misura massima di n.10 ore nell'arco dell'anno scolastico. Eventuali deroghe, nell'ambito delle disponibilità delle risorse assegnate e per lo svolgimento di attività e programmi di carattere straordinario potranno essere accordate, in caso di necessità, dal dirigente. 4. Qualora, anche durante l anno scolastico, abbia luogo la diminuzione del numero degli allievi assegnati a ciascuna classe, il Coordinatore didattico - artistico verifica la 7

8 possibilità di inserire nella classe iscritti nell elenco delle riserve di cui all art. 27 comma secondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile si procede ad un adeguamento dell orario di cattedra. 5. Il docente è tenuto a garantire la necessaria continuità didattica comunicando con almeno 24 ore di preavviso alla Segreteria eventuali annullamenti di lezioni e concordando la propria sostituzione. Gli spostamenti delle lezioni sono consentiti in proporzione alle ore settimanali di incarico assegnate: ciascun insegnante potrà concordare con il Coordinatore Didattico uno spostamento di lezioni fino al 12% del monte ore annuo. 6.I docenti incaricati formalizzano il proprio rapporto con l Amministrazione sottoscrivendo un contratto di diritto privato con durata annuale, rinnovabile di anno in anno per tutto il periodo di validità della graduatoria previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria riferita alle ore messe a disposizione dal docente. L Amministrazione, in caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali ovvero per inadeguata efficacia didattica del docente verificate nei modi stabiliti al successivo art.14 comma 4, non procede al rinnovo del contratto. 7. Costituiscono gravi inadempienze, il ripetersi dell ingiustificato spostamento ovvero l annullamento di lezioni senza il preavviso di almeno ventiquattro ore nonchè comportamenti non corretti sotto il profilo didattico pedagogico, nei confronti degli allievi. 8. A norma del D.Lgs. n.165/2000, i docenti e musicisti dipendenti di enti pubblici potranno ricevere incarichi solo se sono in possesso di autorizzazione del datore di lavoro allo svolgimento della attività libero professionale. Articolo 13 - Graduatorie 1. L individuazione degli insegnanti da incaricare annualmente viene effettuata mediante un bando pubblico di selezione per titoli finalizzato alla formazione di graduatorie di idonei. Il Coordinatore didattico - artistico propone al dirigente uno schema di bando definendo, anche con l ausilio del Comitato tecnico, i requisiti di professionalità didattica ed artistica da richiedere ai concorrenti. Il Dirigente provvede con propria determinazione. 2. La selezione viene effettuata da una commissione costituita da tre componenti. La commissione è nominata dal Dirigente che la presiede e individua due esperti tra gli insegnanti di ruolo dei Conservatori o Istituti musicali pareggiati. La presidenza della commissione può essere affidata dal dirigente ad un funzionario del settore cultura. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario amministrativo, o da altro personale comunale. di 3.Le graduatorie hanno una validità triennale e possono essere prorogate di norma un ulteriore anno, fatte salve motivate esigenze dell Amministrazione. 4. Le graduatorie si riferiscono esclusivamente alle docenze presso la scuola e nell ambito delle iscrizioni ai corsi ordinari e ai corsi d orientamento musicale previsti dalla Legge regionale 88/94. Gli incarichi per interventi e iniziative al di fuori dei corsi ordinari, da svolgersi dentro o fuori la scuola, concerti, seminari specialistici, seminari, master class o lezioni-dimostrazioni o lezioni-concerto, sono conferiti a professionisti esperti nei rispettivi ambiti e con esperienza professionale risultante da apposito curriculum. 8

9 Art Incarichi annuali 1. La Scuola intende garantire la formazione dell allievo secondo il principio della continuità didattica; tale orientamento può subire deroghe nel caso di diverse e motivate richiesta da parte degli allievi. In tal caso il Coordinatore didattico decide l assegnazione ad altro insegnante secondo l ordine della graduatoria. 2. Gli incarichi di docenza, sono conferiti con determinazione dirigenziale e formalizzati come stabilito all art. 12 comma 6. Il caso in cui il docente interpellato non accetti la proposta di incarico annuale, viene a configurarsi di fatto come rinuncia e pertanto il docente interessato verrà collocato in coda alla graduatoria di appartenenza. 3. L attribuzione degli allievi per il primo anno di validità della graduatoria avviene secondo l ordine della graduatoria e nei limiti della disponibilità oraria comunicata, tenuto conto del tetto massimo di cui al precedente art. 12. Per gli anni successivi, e comunque sempre nell ambito di validità temporale della graduatoria, l attribuzione avviene sulla base degli allievi dell anno precedente e nei limiti della disponibilità oraria. L eventuale ulteriore disponibilità oraria potrà essere utilizzata attingendo all elenco di riserva di cui all art. 27 comma L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di istituire una commissione ispettiva composta da soggetti di provata esperienza nella specifica materia musicale con il compito di verificare l efficacia didattica del docente nei seguenti casi: - elevato tasso di abbandono degli allievi di una classe; - mancato superamento degli esami di Conservatorio od Istituto pareggiato degli allievi in misura superiore al 40% di quelli presentati da un docente. Nel caso in cui la commissione ispettiva accerti la mancanza di efficacia didattica di un insegnante il Dirigente attiverà la procedura per la revoca anticipata del contratto in essere, riservandosi di procedere alla richiesta di eventuali danni. Articolo 15 - Supplenze 1. Le supplenze sono conferite per assenza del docente incaricato per qualsiasi motivo o per sostituire docenti dimissionari dopo l inizio dell anno scolastico. 2. Gli incarichi di supplenza vengono attribuiti, al momento in cui se ne verifica l esigenza, secondo l ordine di graduatoria dal primo classificato. Tali incarichi non possono superare il tetto di 6 ore settimanali. 3. Non possono essere conferiti, contemporaneamente allo stesso docente, più incarichi di supplenza. 4. Ricorrendo motivi di urgenza, per supplenze non superiori a 15 giorni, potranno essere conferiti incarichi in deroga ai precedenti punti 2 e 3. In caso non vi siano docenti disponibili nella graduatoria, al fine di non arrecare pregiudizio all'attività didattica, è consentito il ricorso ad altro insegnante che sia comunque in possesso dei requisiti di professionalità previsti per l' insegnamento in questione. In tal caso l'incarico di supplenza deve essere proposto dal Coordinatore didattico-artistico, con adeguata motivazione. 5. Qualora la graduatoria sia esaurita, ovvero qualora i docenti in graduatoria abbiano rinunciato alla supplenza, o non sia stato possibile contattare con fonogramma l interessato ai recapiti telefonici comunicati alla scuola, l incarico può essere conferito, 9

10 su proposta del coordinatore didattico artistico, ad un nuovo insegnante in possesso dei requisiti previsti. Articolo 16 - Il Collaboratore didattico 1. Alla Scuola é assegnato un collaboratore didattico. Per l individuazione del collaboratore didattico, procede il dirigente sentito il coordinatore didattico artistico per quanto concerne il possesso dei requisiti di professionalità. 2. Al Collaboratore didattico fanno carico tutte le incombenze proprie della Segreteria didattica di una struttura scolastica musicale. In particolare al collaboratore didattico fa carico: a) mettere a disposizione di ciascun insegnante i registri per l annotazione delle frequenze ed assicurare la conservazione delle schede con il giudizio di merito relativo agli allievi; b) affiancare il coordinatore didattico artistico nei contatti con i docenti incaricati; c) copiare e fotocopiare partiture musicali, nel rispetto della legislazione vigente. d) collaborare con il coordinatore didattico e i docenti alla programmazione delle esercitazioni di classe e dei saggi finali; e) assicurare la corretta disponibilità delle aule come da piano organizzativo predisposto dal Coordinatore didattico. f) informare il coordinatore didattico artistico, secondo la competenza, di ogni richiesta proveniente dagli insegnanti, dai genitori dagli allievi e dal personale, il cui contenuto esuli dalle sue attribuzioni; 3. Le modalità di espletamento dell incarico di collaboratore didattico sono disciplinate nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Titolo VI Il servizio di segreteria Articolo 17 - Il servizio di segreteria 1. Il servizio di segreteria della Scuola e' assicurato dal personale comunale assegnato annualmente a tale servizio con provvedimento del dirigente. Ad esso fanno carico tutte le funzioni proprie della segreteria di una struttura scolastica musicale. In particolare al servizio fa carico: 10

11 La procedura per le iscrizioni degli allievi e la riscossione delle tariffe stabilite dall amministrazione comunale per i servizi erogati dalla Scuola; la tenuta dei rapporti con il corpo docente nell ambito degli impegni assunti contrattualmente, in particolare segnalando al Coordinatore eventuali assenze e spostamenti degli insegnanti; predisporre il piano settimanale delle lezioni d intesa con il Coordinatore; la tenuta dei rapporti con i servizi di supporto cui è affidata la manutenzione dei locali ; coadiuvare il Coordinatore nei rapporti con i docenti e con gli allievi; fornire il supporto amministrativo e organizzativo nella predisposizione di manifestazioni culturali e concerti anche curandone le attività di comunicazione esterna; mantenere, di concerto con il Coordinatore didattico - artistico ed il Dirigente i contatti con le altre realtà musicali cittadine, nazionali e internazionali; garantire la efficace comunicazione interna delle informazioni attinenti la vita della Scuola. la buona gestione e conservazione del patrimonio in dotazione alla scuola. Titolo VI Il servizio di biblioteca Articolo 18 - Istituzione del servizio 1. La Scuola é dotata di una biblioteca specializzata. La responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della biblioteca e' affidata al docente di Storia della Musica che la svolge sulla base degli indirizzi assegnati dal dirigente del servizio. 2. Il patrimonio librario e strumentale della biblioteca è gestito dal bibliotecario in base alle vigenti disposizioni in materia ed uniformandosi - ove necessario - ai criteri adottati dalla Biblioteca comunale. 3. E' inoltre compito del bibliotecario tenere aggiornati gli elenchi del prestito strumenti e materiale discografico e didattico della scuola. 4. Il bibliotecario collabora inoltre con la segreteria nell'organizzazione delle manifestazioni promozionali e di scambio culturale. Articolo 19 - Acquisti 1. L'acquisto di libri, testi musicali, materiale audiovisivo e didattico è disposto con determinazione del dirigente su proposta del coordinatore didattico - artistico o del bibliotecario che raccolgono anche le indicazioni di docenti e allievi. 2. Di norma gli acquisti sono disposti sulla base degli indirizzi fissati annualmente, su proposta del coordinatore, nel piano esecutivo di gestione. Articolo 20 - Accesso al servizio 11

12 1. In assenza del bibliotecario, comunque, a nessuno, ad eccezione del coordinatore didattico - artistico o degli altri dipendenti o addetti individuati dal dirigente, e' consentito l'accesso ai locali della biblioteca. 2. La biblioteca fa servizio di consultazione in sede. 3. In considerazione del carattere specialistico del patrimonio della biblioteca, non è ammessa di norma la concessione del prestito, solo in casi eccezionali e a discrezionalità del bibliotecario, che terrà prioritariamente conto delle esigenze didattiche, il dirigente del settore potrà autorizzare il prestito. 4.La fotocopiatura del materiale e' consentita solo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 5. Gli utenti sono personalmente responsabili dell'eventuale deterioramento o smarrimento delle opere avute in prestito o in consultazione. Titolo VIII Il prestito esterno degli strumenti musicali e la concessione in uso delle aule Articolo 21 - Il prestito esterno degli strumenti musicali 1. La Scuola, nei limiti della disponibilità, mette a disposizione degli iscritti che né facciano richiesta strumenti musicali allo scopo di consentire ai principianti di prendere pratica con lo strumento e di verificare il proprio effettivo interesse prima di procedere all'acquisto personale. Di conseguenza, nell'accesso al servizio, saranno privilegiati gli iscritti al primo anno di strumento. 2. La concessione in prestito e' effettuata, comunque, a discrezione del coordinatore didattico - artistico o del suo incaricato e gli utenti sono tenuti a riconsegnare il materiale in uso a semplice richiesta del coordinatore. Articolo 22 - La concessione in uso delle aule 1. La Scuola mette, a disposizione degli allievi maggiorenni regolarmente iscritti che non hanno la possibilità di esercitarsi a domicilio alcune aule dotate di pianoforte o altra strumentazione. Le aule suddette sono individuate dal Coordinatore nel Piano di organizzativo ed il loro uso e comunque sempre subordinato alle esigenze didattiche ed è strettamente personale. Articolo 23 - Disposizioni comuni 1. Agli iscritti che intendono avvalersi del prestito strumenti o delle aule per esercitazione individuale con uso di pianoforte o altra strumentazione, in considerazione delle esigenze formative, sarà garantita pari opportunità. 2. Gli utenti sono personalmente responsabili del buon utilizzo degli strumenti loro affidati. A tale scopo sono tenuti a verificare lo stato del materiale al momento della presa in consegna e a segnalare eventuali difetti o anomalie. Gli allievi sono tenuti al rispetto dei locali ed ad un uso corretto degli strumenti, avendo cura di chiuderli o 12

13 riporli dopo l uso, e di coprirli con il telo predisposto. La sostituzione delle parti deteriorabili (corde, ance, imboccature, ecc.) durante il periodo di prestito è a carico degli utenti. Titolo IX L'ordinamento didattico Articolo 24 - Corsi 1. Nella Scuola può essere impartito l'insegnamento delle materie propedeutiche e di formazione di base nonché di tutte le discipline previste nei Conservatori di Stato ed inoltre ogni altro corso che il Comune ritenga di dover promuovere su proposta del del coordinatore didattico - artistico. Articolo 25 - Organizzazione didattica 1. L'organizzazione didattica della Scuola si articola in : a) Educazione musicale di base o Propedeutica b) corsi professionali : - corsi ordinari con finalità prevalentemente formative secondo i programmi ministeriali; - corsi ordinari con finalità prevalentemente tecnico-strumentali per componenti bande e cori; c) corsi amatoriali. 2. Durante l anno scolastico possono essere previsti incontri con alunni e docenti delle scuole, stages, corsi di aggiornamento didattico per docenti e corsi di specializzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere, compatibilmente con le risorse assegnate. 3. Il programma delle attività didattiche e' elaborato dal coordinatore didattico - artistico con il parere del Comitato Tecnico scientifico ed approvato dal dirigente con propria determinazione. Articolo 26 - Ordine dei corsi 1. L'ordine dei corsi, per i quali il dirigente, su proposta del coordinatore didattico - artistico, stabilisce ogni anno, in base alle richieste di iscrizione, l'elenco ed il numero, e' così articolato: a) corso di educazione musicale di base o propedeutica che si articola in due anni e prevede lezioni collettive divise per fasce di età e di apprendimento. Possono iscriversi ai corsi di propedeutica gli allievi che hanno compiuto i sei anni d età. Gli allievi dai sette anni ai nove anni sono ammessi al secondo anno. Oltre i nove anni, previa verifica, l allievo potrà essere ammesso direttamente ai corsi ordinari. I bambini di cinque anni potranno accedere alla scuola frequentando il corso della durata di un anno Musica e gioco 13

14 b) corsi ordinari con finalità prevalentemente formative secondo i programmi ministeriali. I corsi sono finalizzati anche alla preparazione per il conseguimento del diploma, prevedono la frequenza delle materie complementari stabilite dai programmi ministeriali e si svolgono in lezioni individuali di strumento e collettive per le materie complementari (ad eccezione del pianoforte). Al termine di ogni anno e' previsto un esame finale sostenuto davanti ad una commissione di docenti della Scuola, denominato esame di passaggio. c) corsi ordinari con finalità tecnico strumentali per componenti bande e cori. I corsi sono finalizzati al sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale, prevedono lo studio dello strumento a scelta dell allievo. Il piano didattico organizzato per lezioni singole e collettive prevede inoltre la frequenza di un corso di elementi di cultura musicale, quali l educazione all ascolto e la Storia della Musica. Al termine d ogni anno è previsto un esame finale sostenuto davanti ad una commissione di docenti della Scuola ed un saggio finale. d) corsi amatoriali. Per i corsi amatoriali non è previsto l obbligo del rispetto dei programmi ministeriali, restano invece invariate la frequenza, lo studio degli strumenti e gli obblighi previsti per i corsi di cui al paragrafo a). Ai corsi vi si accede a domanda. Non e' prevista la frequenza del secondo strumento se non previo pagamento della relativa quota suppletiva. Articolo 27 - Iscrizione e frequenza 1. La Scuola rende noto, con bando pubblico l apertura delle iscrizioni e le relative modalità. L'anno scolastico ha la durata minima effettiva di otto mesi (ottobre giugno). 2. Qualora per la limitata disponibilità di posti per ogni singola disciplina o per la mancata istituzione di classi aggiuntive, non potessero essere accolte tutte le richieste d iscrizione alla Scuola, avranno la precedenza gli allievi già frequentanti l anno scolastico precedente e per gli esuberi verranno costituiti elenchi di riserva. Per i nuovi iscritti si terrà conto della data di presentazione della domanda. 3. Gli allievi, appartenenti alla fascia d età stabilita per l iscrizione a Propedeutica, in possesso di competenze già acquisite o di spiccate attitudini musicali, possono essere ammessi, previo esame, ad un successivo livello di corso. Per l ammissione ai corsi di strumento, la Scuola si riserva di effettuare prove di accesso per verificare il livello delle competenze dell allievo. 4. Gli allievi ammessi dovranno corrispondere le quote d iscrizione e di frequenza fissate dall'amministrazione Comunale e rese note con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche. 5. Gli allievi saranno esonerati dal pagamento delle quote di frequenza e dalle tariffe per il prestito di strumenti musicali e per l uso di aule unicamente su proposta del Servizio sociale. 6. E possibile l iscrizione gratuita alla Scuola, previa disponibilità del docente titolare della classe, per gli uditori e per i giovani musicisti disposti a collaborare per le attività di musica d assieme e d orchestra. 14

15 7. Nel caso di preparazione e partecipazione alle iniziative della Scuola, anche svolte all'esterno, i collaboratori sono equiparati agli allievi; cio' anche per quanto concerne le forme di partecipazione di cui al seguente Titolo X. Articolo 28 Rinunce La eventuale rinuncia all iscrizione deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria entro il giorno 15 del mese precedente: dopo tale data la rinuncia decorrerà dal mese successivo, con obbligo del pagamento della quota mensile. Titolo X Forme di partecipazione Articolo 29 - Il collegio dei docenti 1. Tutti i docenti della Scuola formano il collegio dei docenti, organo consultivo che si riunisce su convocazione del coordinatore didattico - artistico o su richiesta di almeno un quarto dei docenti stessi per esprimere pareri e formulare proposte al coordinatore didattico - artistico, al consiglio scolastico o al dirigente. La convocazione avviene con avviso di almeno 10 giorni, affisso all albo della scuola, contenente l ordine del giorno, la data e l ora della convocazione. 2. Il collegio si riunisce, almeno due volte l anno, all'inizio dell'anno scolastico o nel suo corso, per discutere e verificare le modalità di attuazione del pianoprogramma. 3. I pareri espressi dal collegio dei docenti sono considerati validi se alla riunione del collegio partecipa almeno un quarto dei componenti e la risoluzione viene adottata a maggioranza assoluta dei partecipanti. Articolo 30 - L'Assemblea degli utenti 1. Dell'assemblea degli utenti fanno parte tutti i genitori e gli esercenti la patria potestà parentale degli iscritti aventi minore età, e gli studenti maggiorenni iscritti ai corsi musicali. 2. L assemblea si riunisce almeno una volta l anno su convocazione del coordinatore didattico - artistico, e ogni qual volta ne faccia richiesta un quarto degli aventi diritto a parteciparvi. 3. L'assemblea, può formulare suggerimenti e proposte in ordine all'attività della Scuola ed alla promozione culturale nel settore musicale. 15

16 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. 5. L'Assemblea può al suo interno favorire la costituzione di un Comitato dei che promuova la collaborazione all'organizzazione ed all'attuazione delle attività collaterali della Scuola in collegamento con il coordinatore didattico - artistico. Titolo XI Disposizioni transitorie e finali Articolo 31 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione della Giunta comunale che lo approva. 2. Dalla stessa data, pertanto, cessano di avere efficacia gli atti d organizzazione della Scuola di Musica previgenti. 3. All entrata in vigore del presente regolamento, il collegio dei docenti provvede alla elezione del coordinatore didattico artistico, che resterà in carica fino all inizio dell anno scolastico 2004/2005. Articolo 32 - Norma finale di rinvio alle leggi, allo statuto e ad altre fonti normative 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. 2. In tutti i casi di contrasto, le norme preordinate prevalgono sul presente regolamento che la Giunta provvederà ad adeguare nel più breve tempo possibile, osservati i criteri generali stabiliti dal consiglio comunale. 16

TITOLO I - Principi generali

TITOLO I - Principi generali STATUTO I N D I C E TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Finalità generali Art. 3 Efficienza, funzionalità ed economicità Art. 4 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane TITOLO

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