Polizza Protezione Infortuni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Polizza Protezione Infortuni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore"

Transcript

1 protezione persona Condizioni di assicurazione Polizza Protezione Infortuni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore Mod. 6188/2

2

3 sommario sistema di copertura per gli infortuni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore Cosa assicura pag. Art. 1 Oggetto dell assicurazione Art. 2 Esclusioni e delimitazioni Garanzie principali Art. 3 Morte Art. 4 Invalidità permanente Garanzie accessorie Art. 5 Indennità giornaliera per ricovero, per convalescenza e per ingessatura Art. 6 Rimborso spese mediche In caso di infortunio Art. 7 Denuncia di sinistro Art. 8 Criteri di indennizzabilità Art. 9 Procedimento arbitrale Norme generali Art. 10 Alienazione o demolizione del veicolo identificato nel contratto Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: aggravamento o diminuzione del rischio Art. 12 Pagamento del premio Art. 13 Diritto di recesso Art. 14 Servizio militare Art. 15 Persone non assicurabili Art. 16 Altre assicurazioni Art. 17 Proroga dell assicurazione Art. 18 Rinuncia al diritto di surrogazione Art. 19 Modifiche dell assicurazione Art. 20 Estensione territoriale Art. 21 Oneri fiscali Art. 22 Rinvio alle norme di legge Definizioni Norme di legge

4

5 cosa assicura L Assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato o il conducente, o il conducente ed i trasportati del veicolo identificato in polizza subiscano durante la circolazione dei veicoli a motore. articolo 1 Oggetto dell assicurazione Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: 1. conseguenti a stati di malore o di incoscienza; 2. derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 3. in nesso causale con tumulti popolari, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo, a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva. L assicurazione vale inoltre durante la salita e la discesa dal veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate necessariamente sulla strada. La validità dell assicurazione è comunque subordinata al fatto che il conducente sia in possesso di valida abilitazione alla guida, che l uso a cui vengono adibiti i veicoli non sia quello pubblico e che il trasporto sia effettuato in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione. Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) da stati di ubriachezza, alterazione psichica determinata da psicofarmaci, dall uso di stupefacenti e/o allucinogeni, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata; b) da atti illeciti commessi dolosamente dall Assicurato; c) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; d) da guerra e insurrezioni; le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero; e) da imprese inusuali e temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; f) da guida o uso di veicoli a motore in competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura. articolo 2 Esclusioni e delimitazioni 3

6

7 garanzie principali Qualora l infortunio abbia per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, l Impresa liquida detta somma agli eredi. In caso di scomparsa dell Assicurato, conseguente ad infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo che l Impresa avrà pagato l indennità, risulterà che l Assicurato è vivo, l Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. L indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. articolo 3 Morte Si intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica. Qualora l infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, l Impresa liquida a tale titolo, secondo le esemplificazioni di cui alla tabella seguente, un indennità percentualmente e proporzionalmente calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale. articolo 4 Invalidità permanente percentuale destro sinistro Perdita anatomica o funzionale arto superiore tutto l arto 70% 60% avambraccio 60% 50% mano 60% 50% pollice 18% 16% indice 14% 12% medio 8% 6% anulare 8% 6% mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% per ciascuna falange di altro dito della mano 1/3 del dito 5

8 Perdita anatomica o funzionale arto inferiore tutto l arto o comunque al di sopra della metà coscia 70% al di sotto della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi arto superiore della scapolo omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito con angolazione compresa fra 120 e 70 con prono supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% 8% Anchilosi arto superiore dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% del nervo sciatico popliteo esterno 15% Postumi di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 a dorsale 10% una vertebra lombare 10% Perdita anatomica o funzionale di un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% bilaterale 10% 6 Perdita anatomica o funzionale di un rene 15%

9 Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Postumi di frattura scomposta di una costa 1% Postumi di frattura del sacro 3% Postumi di frattura del coccige con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione del movimento del capo e del collo 2% Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un senso, di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica; se trattasi di perdita parziale, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale o di riduzione funzionale di più sensi, di più arti, di più organi, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola invalidità, fino al limite massimo del 100%. Per invalidità permanenti sopra non specificate, l indennità verrà stabilita con riferimento alle percentuali delle singole voci indicate nella tabella, tenendo conto della diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività indipendentemente dalla sua professione. Se l infortunio dell Assicurato è avvenuto mentre lo stesso si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore, non si darà luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado inferiore o pari al 3%; se la stessa risulterà superiore al 3%, l indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente la suddetta percentuale. 7

10

11 garanzie accessorie In caso di ricovero in ospedale o istituto di cura a seguito d infortunio, l Assicurato ha diritto all indennità garantita per ogni giorno di ricovero completo, con il limite massimo di 300 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia superiore a tre giorni, l Impresa corrisponde per la successiva convalescenza la diaria pattuita per un numero di giorni uguale a quello della degenza ospedaliera con un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. articolo 5 Indennità giornaliera per ricovero, convalescenza e ingessatura Qualora l infortunio renda necessaria l applicazione di un ingessatura o di altri presidi terapeutici non rimovibili autonomamente, l Assicurato ha diritto a percepire la diaria pattuita per tutta la durata dell ingessatura stessa, aumentata di una settimana, con un massimo di 120 giorni per anno assicurativo. Se l infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell Assicurato, la relativa diaria non è cumulabile con quella da ingessatura, che decorrerà dalla data di cessazione del ricovero ed assorbirà la diaria post-ospedaliera finché coesistenti, salvo il diritto dell Assicurato a percepire quella di durata maggiore. L impresa rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell infortunio e fino a concorrenza del massimale prescelto, le spese sostenute dall Assicurato per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio: articolo 6 Rimborso spese mediche - per accertamenti diagnostici - per prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di qualsiasi genere) - per trattamenti fisioterapici e rieducativi Ed in caso di ricovero in istituto di cura Pubblico o Privato, con o senza intervento chirurgico, le spese: - per rette di degenza - per gli onorari dei medici curanti - per i medicinali - per i diritti di sala operatoria - per i materiali d intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro). 9

12 in caso di infortunio articolo 7 Denuncia di sinistro COSA DEVE FARE L ASSICURATO: 1. presentare denuncia del sinistro all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o all Impresa entro 3 giorni dall infortunio o dal ricovero o dal momento in cui l Assicurato o i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché la descrizione delle modalità di accadimento; 2. corredare la denuncia con un referto medico attestante il tipo di lesione e l eventuale necessità del ricovero o dell intervento, nonché fornire ogni informazione e dati quanto più dettagliati possibile anche per agevolare l Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso; 3. fornire copia delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria relative a degenze conseguenti all infortunio denunciato, nonché ai precedenti fatti morbosi di interesse medico legale. In caso di morte dell Assicurato tale obbligo si intende esteso agli aventi diritto. COSA DEVE FARE L IMPRESA: ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l Impresa liquida le indennità che risultino dovute a termini di polizza entro 15 giorni dall accettazione degli aventi diritto. articolo 8 Criteri di indennizzabilità L impresa corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui all art. 4 (Invalidità permanente), sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. articolo 9 Procedimento arbitrale Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le parti potranno essere decise previo accordo scritto tra le parti a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Salvo diversa pattuizione, l arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell arbitrato saranno pariteticamente suddivise. 10

13 norme generali In caso di contratto stipulato su autoveicolo identificato, l alienazione o la demolizione dello stesso comporta la cessazione delle garanzie e deve essere prontamente segnalata all Impresa. Il Contraente potrà comunque rendere valido lo stesso contratto per i rischi connessi alla circolazione di un altro veicolo, sottoscrivendo un apposita appendice predisposta dall Impresa. Qualora il nuovo veicolo venga assicurato per la RCA con il Lloyd Adriatico, le garanzie continuano ad operare regolarmente, anche senza la sottoscrizione della stessa appendice. articolo 10 Alienazione o demolizione del veicolo identificato nel contratto Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze stesse che comporti un aggravamento del rischio, l indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, l Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art del Codice Civile). articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: aggravamento o diminuzione del rischio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell obbligazione presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio. articolo 12 Pagamento del premio Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo ciascuna delle parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. articolo 13 Diritto di recesso Entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio successiva all inizio del servizio, l Assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell assicurazione fino al termine del servizio medesimo. articolo 14 Servizio militare 11

14 Alla riattivazione del contratto, la scadenza verrà prorogata di un periodo pari a quello della sospensione medesima. articolo 15 Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da esiti di lesioni vascolari, da manifestazioni croniche di tossicoalcolismo, nonché da pregresso o in atto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, quelle affette da schizofrenia, da forme maniacodepressive, da stati paranoidi, da sindromi organiche cerebrali o da altre patologie psicotiche. Qualora una o più malattie o delle affezioni soprarichiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall art del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 11 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio). articolo 16 Altre assicurazioni L Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all Impresa la stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio. Se l Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l Impresa non è tenuta a corrispondere l indennizzo. In caso di sinistro, l Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art.1910 del Codice Civile. articolo 17 Proroga dell assicurazione Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. articolo 18 Rinuncia al diritto di surrogazione L Impresa rinuncia al diritto di surrogazione spettantele in base all art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. articolo 19 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione vanno provate per iscritto. articolo 20 Estensione territoriale L assicurazione vale in Europa. articolo 21 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. articolo 22 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. 12

15 definizioni ASSICURATO Soggetto destinatario delle prestazioni assicurative ASSICURAZIONE Insieme di garanzie prestate all Assicurato tramite la polizza BENEFICIARIO Persona cui è devoluta la somma prevista per il caso di morte CONTRAENTE Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione IMPRESA Lloyd Adriatico S.p.A. INDENNITÀ (Indennizzo) Somma riconosciuta dall Impresa in caso di sinistro INFORTUNIO Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita o diminuzione definitiva della capacità dell Assicurato allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione MORTE Decesso dell Assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva dell infortunio, che avvenga entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto POLIZZA Documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione PREMIO Prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza RICOVERO Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro SINISTRO Verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione 13

16 norme di legge articoli del codice civile richiamati in polizza articolo 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. articolo 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. articolo 1894 Assicurazione in nome e per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e articolo 1897 Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di

17 recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. articolo 1898 Aggravamento del rischio L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. articolo 1901 Mancato pagamento del premio Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. articolo 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori Se l assicurato omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. 15

18 Nel caso di sinistro, l assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. L assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori. articolo 1913 Avviso all assicuratore in caso di sinistro L assicurato deve dare avviso del sinistro all assicuratore o all agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l avviso, se l assicuratore o l agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. articolo 1916 Diritto di surrogazione dell assicuratore L assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L assicurato è responsabile verso l assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. 16

19

20 LLOYD ADRIATICO S.p.A. Italia Trieste - Largo Ugo Irneri, 1 Tel Fax Capitale Sociale 60 milioni int. vers. - REA Trieste n Reg. Impr. Trieste n P. IVA e Cod. fisc Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n.148) Mod lotto 3 - Graphart snc /2001

condizioni di assicurazione

condizioni di assicurazione condizioni di assicurazione inf. mal. - MOD. cond. 2 - ED. 01/2010 INDICE DEFINIZIONI... 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 7 denuncia e gestione del sinistro... 13 morte per infortunio... 15 Garanzia

Dettagli

Tabella ANIA. Tabella ANIA Invalidità Permanente

Tabella ANIA. Tabella ANIA Invalidità Permanente Tabella ANIA Tabella ANIA Invalidità Permanente Percentuale di invalidità permanente Destro Sinistro Perdita totale di un arto superiore 70% 60% Perdita della mano o di un avambraccio 60% 50% Perdita di

Dettagli

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Mod. 1222/20/D Pagina D 1 di 8 SEZIONE D) ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE Sommario Condizioni generali Pag. D 2 Art. D. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. D. 2 - Aggravamento

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

Infortuni del conducente Auto In

Infortuni del conducente Auto In CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG 30 01 Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n 16-37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n 00320160237

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE 2015

POLIZZE ASSICURATIVE 2015 POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Equestri PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Mod. 265 ed. 2 1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Infortuni 4 Norme in caso di sinistro INDICE 1 DEFINIZIONI Assicurato:

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Condizioni di assicurazione Mod. 237 ed. 3 I N D I C E 1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Invalidita permanente da

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione

POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione POLIZZE ASSICURATIVE 2015 Estratto delle principali condizioni di assicurazione ATTIVITÀ SPORTIVE ASSICURABILI Sport Cinofili PERSONE ASSICURABILI L 'assicurazione vale per tutti i Tesserati a Società

Dettagli

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA

SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA ASSICURATO/I REQUISITI DI ASSICURABILITA DURATA DELLA POLIZZA BENEFICIARIO DELLE GARANZIE Morte da Infortunio. SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA CF Vita protetta TC Modello 019.2015.VP tc La persona

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI 01/09 02/09 POLIZZA DI ASSICURAZIONE SALUTE MEDICI CHIRURGHI Ed. Gennaio 2010 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione - POLIZZA : il documento che

Dettagli

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Programma di Assistenza per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Previndustria S.p.A. Previndustria S.p.A. nasce nel 1975 con un preciso obiettivo: progettare e realizzare soluzioni

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Salute & Benessere La polizza Infortuni del guidatore e dei trasportati di veicoli a motore Mod. I 77/2/E Indice Definizioni...2 Condizioni di Polizza Oggetto

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

UP GRADE INFORTUNI 2014/2015

UP GRADE INFORTUNI 2014/2015 Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Integrazione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza, Treviso e Regionale Veneto UP GRADE

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

UP GRADE INFORTUNI 2011/2012

UP GRADE INFORTUNI 2011/2012 Comitati Provinciali F.I.P.A.V. Comitato Regionale Veneto Promozione Assicurativa per le Società Sportive della Pallavolo dei Comitati Provinciali di Padova, Vicenza e Treviso UP GRADE INFORTUNI 2011/2012

Dettagli

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) TIPOLOGIA TARIFFARIA AsSìpro 1 è un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte costituita dalle seguenti tariffe: a) La tariffa 6G07BG; b)

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Infortuni Circolazione Nobis

Infortuni Circolazione Nobis Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione Infortuni Circolazione Nobis Modello: Infortuni Circolazione Nobis EDIZIONE: Novembre 2010 Versione: 2.10.11 Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Dettagli

Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri

Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Il Ministero degli Affari Esteri ha l obbligo di stipulare polizze assicurative per diverse tipologie di personale. Si precisano di seguito le

Dettagli

Infortuni Circolazione Nobis

Infortuni Circolazione Nobis Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione Infortuni Circolazione Nobis Modello: Infortuni Circolazione Nobis IC.2012.001 EDIZIONE: Giugno 2012 Versione: 3.12.06 Il presente Fascicolo Informativo,

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Auto ok Polizza infortuni del conducente e dei trasportati

Auto ok Polizza infortuni del conducente e dei trasportati Tutela persona Per la famiglia Auto ok Polizza infortuni del conducente e dei trasportati l arte di assicurare 2 pagina bianca PRESENTAZIONE AUTO OK è la polizza per la sicurezza e la tranquillità del

Dettagli

Mod. 3011/5 POLIZZA INFORTUNI

Mod. 3011/5 POLIZZA INFORTUNI Mod. 3011/5 POLIZZA INFORTUNI ED. 5 Mod. 3011 Lotto 5 - Artigraficheriva srl - 1.500-01/02 I n d i c e Norme che regolano l assicurazione Pag. 3 Condizioni aggiuntive» 7 Norme che regolano l a s s i c

Dettagli

POLIZZA VOLONTARIO SICURO

POLIZZA VOLONTARIO SICURO POLIZZA VOLONTARIO SICURO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "Legge sul volontariato : la legge-quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n 266;

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Dettagli

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

I nvalidità P ermanente da M alattia

I nvalidità P ermanente da M alattia I nvalidità P ermanente da M alattia INDICE Definizioni... Oggetto e delimitazione del rischio... Sinistri - Diritti e doveri delle Parti... Altri diritti e doveri delle Parti... PAGINE 2 3 5 8 CONDIZIONI

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Contratto di Infortuni

Contratto di Infortuni Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La

Dettagli

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY

VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY 2010/2011 VEDEMECUM ASSICURATIVO INFORTUNI BEACH VOLLEY Polizza Infortuni Beach Volley della Fipav (2351/77/46000500) Fipav Settore Assicurazioni 2010/2011 Pagina 1 di 10 SOMMARIO SOMMARIO... 2 INFORMAZIONI

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI Pagina 1 di 9 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTI La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI CASALBORDINO Piazza Umberto I^ 66021 Casalbordino (CH) C.F. 00234500692 e Società Assicuratrice

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180)

POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180) POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180) SCHEDA PRODOTTO PIU' PROPOSTA DA Area NORD ITALIA - Fax 02.70.63.90.98 COMPILARE

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA ALLEGATO 1) CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DA INFORTUNI SOFFERTI NEL PERIODO DI ESERCIZIO DEL MANDATO Periodo 1 Gennaio 2013-31

Dettagli

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni FEDERAGENTI Scheda prodotto - Ovunque Sereni LA COPERTURA Cos è Programma Ovunque Sereni? E una Polizza assicurativa che offre indennizzi in caso di infortunio comportanti la Morte o l Invalidità Permanente

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Eurocontratto di NOLEGGIO AUTO

Eurocontratto di NOLEGGIO AUTO Eurocontratto di NOLEGGIO AUTO 1 Pistoia, Contratto N La Società/Impresa di autonoleggio (Locatrice) concede in noleggio al/alla Sig/Società che sottoscrive il presente contratto, in nome proprio/in qualità

Dettagli

17/09/2010. divisione SAI

17/09/2010. divisione SAI AICS A.I.C.S. 17/09/2010 FONDIARIA - SAI Polizze Anno 2010-2011 divisione SAI Infortuni: TESSERA BASE N. POLIZZA M29026385 POLIZZA BASE: MORTE 80.000,00 INVALIDITA PERMANENTE 80.000,00 In caso di frattura

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam Ad Personam/Mod. X0403.0 Edizione 2/2009 Assicurazione infortuni e malattia/ad Personam La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Famiglia in Fascicolo informativo Modello FI 0003 066 000-31052011 Contratto di assicurazione contro gli INFORTUNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. E CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. TRA CUSI CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO con sede in Roma 00195 Via A. Brofferio,7 di seguito denominato

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A. CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE e Italiana Assicurazioni S.p.A. La Convenzione Contiene la previsione degli obblighi delle Parti in relazione

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE GLOSSARIO ( Valide per tutti i piani sanitari relativamente alle forme di assistenza in essi previsti ) Franchigia/ scoperto Parte del danno indennizzabile, espressa

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Mini Guida Informativa per i dipendenti ASSICASSA Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO ASSICASSA

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP LA CONVENZIONE DELLA CISL FP La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra i

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Salute & Benessere La polizza infortuni e Degenza ospedaliera Mod. IM 80/E - Amica Indice Definizioni...3 Sezione Infortuni Oggetto dell Assicurazione Infortuni...5

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Polizza CNCE - LAVORATORI - 2438/77/116122775

Polizza CNCE - LAVORATORI - 2438/77/116122775 Polizza CNCE - LAVORATORI - 2438/77/116122775 Modulo 1/A (per la denuncia di sinistro) Prestazione: RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE (p. 1 Cond. Polizza) (da inviare a CNCE

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA TESTO AGGIORNATO A SEGUITO MODIFICAZIONI APPORTATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 04.05.1998. REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI QUART REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO

Dettagli

LA POLIZZA INFORTUNI DEL SOCIO ANIEF VADEMECUM PER GLI ISCRITTI

LA POLIZZA INFORTUNI DEL SOCIO ANIEF VADEMECUM PER GLI ISCRITTI LA POLIZZA INFORTUNI DEL SOCIO ANIEF VADEMECUM PER GLI ISCRITTI La garanzia ha lo scopo di risarcire i soci per gli infortuni che dovessero loro occorrere durante l attività professionale, compresi quelli

Dettagli

uninsieme Assicurazione infortuni

uninsieme Assicurazione infortuni uninsieme Assicurazione infortuni La mia Protezione 24 ore su 24 Cambia la tua Polizza Infortuni del Conducente Non Solo Auto: tante garanzie in più e uno sconto del 25%. Non Solo Auto è un esclusiva opportunità

Dettagli

POLIZZA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E DIARIA GIORNALIERA IGENISTI DENTALI

POLIZZA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E DIARIA GIORNALIERA IGENISTI DENTALI 1/10 2/10 POLIZZA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E DIARIA GIORNALIERA IGENISTI DENTALI Ed. Gennaio 2010 Nel testo che segue si intende per: DEFINIZIONI - ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione

Dettagli