Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"

Transcript

1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 133 Presentato dalla Giunta regionale <<Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale>> Presentato il 23 maggio 2000

2 Signor Presidente, Signori Consiglieri, il presente disegno di legge nasce dall esigenza di adeguare alcune norme regionali alla nuova legislazione statale intervenuta in settori determinati. Principalmente, vengono apportate alcune modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinante le attività dell Agenzia regionale per l impiego. In particolare, la legge 12 marzo 1999, n. 68 ha riformato integralmente la disciplina delle assunzioni obbligatorie delle c.d. <<categorie protette>>, provvedendo contestualmente ad abrogare la precedente legge 2 aprile 1968, n La nuova legge, per essere applicabile nell ordinamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - che, proprio in virtù di tale autonomia, presenta alcune peculiarità - necessita di alcuni raccordi normativi da operarsi con legge regionale. Tale adeguamento viene realizzato attraverso alcune indispensabili modifiche alla predetta legge regionale 1/98, ricomprendente, tra le attività dell Agenzia regionale per l impiego, anche le assunzioni obbligatorie dei disabili. Un ulteriore allineamento alle norme statali si è operato in materia di piani per l inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, nell ambito dei quali è mutata la disciplina del pagamento dell indennità. In un ottica di semplificazione dei procedimenti, nonché di maggiore efficienza e di razionalizzazione, si sono poi apportate alcune modifiche in materia di progetti di formazione e lavoro - con particolare riferimento alla fase dell approvazione - e di ricorso al telelavoro. Infine, sempre nel contesto normativo della legge regionale 1/98, si è proceduto alla modifica di una disposizione in materia di compensi dei componenti degli organi collegiali che, nel trascorso periodo di vigenza della legge, ha dato origine a dei problemi. Il disegno di legge si divide in due capi. Il Capo I riguarda disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili e prevede i seguenti articoli: L articolo 1 introduce nell ordinamento una norma generale e di principi concernente gli obiettivi che la Regione intende perseguire in materia di diritto al lavoro delle persone disabili e le finalità delle nuove disposizioni riguardanti tali soggetti. L articolo 2, nell apportare un comma aggiuntivo all articolo 2 della legge regionale 1/98, attribuisce alla Giunta il potere di emanare direttive, ove necessarie, ai fini dell applicazione della L. 68/99 e del coordinamento delle strutture competenti.

3 L articolo 3 prevede l inserimento, dopo l articolo 12 della citata legge regionale 1/98, dell articolo 12 bis, riguardante gli incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili introdotti dalla L. 68/99. Si è riscontrata la necessità di ricomprendere gli incentivi di competenza regionale nell ambito del Programma di politica attiva del lavoro. Tale Programma rappresenta, infatti, il documento deputato a delineare compiutamente, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, e tenuto conto degli indirizzi e delle normative statali in materia, la politica attiva del lavoro della Regione. L articolo 13 della legge 68/99, menzionato nella norma in esame, prevede, tra l altro, l istituzione di un Fondo per il diritto al lavoro dei disabili presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal quale proverranno i fondi assegnati alla Regione. Si è ritenuto opportuno disciplinare l utilizzo dei predetti fondi secondo criteri e modalità da stabilirsi con apposito regolamento successivo. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di contributi, si è stabilito inoltre che le erogazioni siano assoggettate alla regola <<de minimis>>. Al comma 3 dell articolo in esame si prevede che le funzioni relative all amministrazione del Fondo regionale per l occupazione dei disabili - previsto dall articolo 14 della legge 68/99 e destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi - siano esercitate dall Agenzia regionale per l impiego in conformità al proprio ordinamento. Infatti, atteso che gli interventi a favore dei disabili rientrano nel Programma di politica attiva del lavoro assieme agli altri Progetti di competenza dell Agenzia regionale per l impiego, ne consegue che l amministrazione dei fondi relativi agli stessi dovrà essere esercitata con le modalità già adottate per gli altri Progetti. L articolo 4 è norma a carattere puramente formale ed è volta ad adeguare ed uniformare la terminologia legislativa alla L. 68/99, sostituendo alla parola invalido la parola disabile ogniqualvolta la stessa compaia nel dettato normativo. L articolo 5 prevede la sostituzione della Commissione consultiva per l assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori, già prevista dall articolo 38 della legge regionale 1/98, con la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili. Tale operazione si rende indispensabile per l avvenuta abrogazione della L. 482/68 sulle assunzioni obbligatorie, cui l articolo 38 che ora si sostituisce faceva riferimento, e per la necessità di tenere conto di quanto disposto dalla L. 68/99, la quale prevede che debba essere assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. L articolo 6 inserisce nella legge regionale 1/98 l articolo 38 bis, istitutivo dei Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili.

4 L istituzione dei Comitati tecnici ottempera a quanto disposto dall articolo 6 della L. 68/99, il quale crea appunto i comitati suddetti attribuendo agli stessi funzioni esclusivamente tecniche. Il Capo II riguarda disposizioni in materia previdenziale e modificazioni alla legge regionale n. 1/1998 L articolo 7 inserisce, nell impianto della legge regionale 1/98, una norma riguardante l erogazione, da parte dell Agenzia regionale per l impiego, di incentivi per la realizzazione di progetti di telelavoro. Una disposizione avente oggetto in parte analogo è già rinvenibile nella legislazione regionale, e, precisamente, nell articolo 40 della legge regionale n. 9 del 20 aprile La riformulazione del testo della disposizione da ultimo citata si rende opportuna - anche alla luce del parere espresso dall Ufficio legislativo e legale, interpellato sulla questione, che ha sostanzialmente condiviso le perplessità sull applicabilità della norma - a seguito di una serie di problemi interpretativi posti dal richiamato articolo 40 della legge regionale 9/99 - tra cui si citano, a titolo semplificativo, l indeterminatezza dei beneficiari dei contributi e dei contributi stessi - e risolti con la nuova stesura. Inoltre, atteso che l articolo 40 della legge regionale 9/99 attribuisce nuove competenze all Agenzia regionale per l impiego, attuando di fatto una modifica non testuale della legge 1/98, è sicuramente preferibile, ai fini della unitarietà della disciplina e della reperibilità e conoscibilità delle norme, collocare la nuova disposizione nell ambito della legge regionale 1/98. L articolo 8, come logica conseguenza di quanto esposto al punto precedente, opera l abrogazione dell articolo 40 della legge regionale 9/99. L articolo 9 aggiunge una previsione all articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, riguardante l ordinamento e l organizzazione del Consiglio regionale, dell Amministrazione regionale e degli enti regionali. In particolare, nell ambito dei principi generali, si stabilisce che l organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire il ricorso al telelavoro. Tale statuizione nasce come diretta conseguenza della scelta di concedere incentivi a Province, Comuni e datori di lavoro che realizzino progetti di telelavoro, attuata con il precedente articolo 7, e risponde ad una logica di coerenza nell operato dell Amministrazione regionale. L articolo 10 operando una modifica al comma 2 dell articolo 20 della legge regionale 1/98, recepisce il contenuto della normativa nazionale.

5 L articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha infatti modificato l articolo 15, comma 4, della legge 16 maggio 1994, n. 299, disciplinante i piani per l inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, stabilendo che a decorrere dal 1 gennaio 1999 l indennità da corrispondere ai giovani partecipanti ai progetti deve essere corrisposta, anche per la parte in precedenza erogata dall Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, interamente dal soggetto utilizzatore, salvo conguaglio. La modifica all articolo 20 della legge regionale 1/98 uniforma, pertanto, la normativa regionale alla legge statale. L articolo 11, nell ottica di perseguire migliori risultati in termini di efficienza, toglie al Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali la competenza relativa all approvazione dei progetti di formazione e lavoro. In tal modo la competenza medesima viene attribuita alla Commissione bilaterale per l impiego: infatti, l articolo 33 della la legge regionale 1/98 prevede che tale Commissione eserciti le funzioni già attribuite alla soppressa Commissione regionale per l impiego, salvo alcune eccezioni specificamente determinate, e l approvazione dei progetti di formazione e lavoro che rientrava appunto tra le competenze della soppressa Commissione regionale. L articolo 12 completa una previsione già esistente in materia di compensi ai componenti di organi collegiali integrando la medesima con la previsione di un rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute, fino ad ora non espressamente previsto. La modifica introduce altresì la previsione di compensi e rimborsi spese anche in favore dei componenti dei comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili di nuova costituzione. Considerato il carattere di urgenza delle norme contenute nel presente disegno di legge, indispensabili al fine di garantire la continuità dell operato dell Amministrazione, si confida nel voto favorevole del Consiglio regionale.

6 CAPO I Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce il diritto al lavoro delle persone disabili e, superando la logica dell assistenzialismo, si propone di valorizzare, attraverso l inserimento lavorativo, il potenziale residuo esistente nelle persone disabili, per consentire la loro reale partecipazione alla dinamica sociale e dare una risposta coerente alla domanda di qualità della vita. n. 68: 2. A tal fine la Regione in conformità ai principi della legge 12 marzo 1999, a) individua nel collocamento mirato la possibilità di realizzare per ogni persona disabile un percorso individualizzato, che consenta il massimo recupero di autonomia, in un contesto lavorativo idoneo ad un inserimento lavorativo sia in forma dipendente che in forma autonoma; b) promuove un sistema coordinato di azioni che, favorendo la cultura dell integrazione, rendano possibile un reale inserimento lavorativo e la stabilizzazione del posto di lavoro, compatibilmente con le abilità residuali delle persone disabili. Art. 2 (Direttive generali) 1. Dopo il comma 3 dell articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 è aggiunto il seguente: <<3 bis. La Giunta regionale può emanare direttive ai fini dell applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del coordinamento delle strutture competenti.>> Art. 3 (Incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili) 1. Dopo l articolo 12 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è aggiunto il seguente: <<Art. 12 bis (Incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili)

7 1. L Agenzia in conformità al Programma e al relativo regolamento di attuazione concede gli incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili di competenza regionale previsti dalla legge 68/1999. Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell articolo 13 della legge 68/1999 sono erogate dall Agenzia stessa secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento. 2. Gli incentivi per l inserimento lavorativo dei disabili sono concessi alle imprese secondo la regola del de minimis. 3. Le funzioni relative all amministrazione del Fondo regionale per l occupazione dei disabili di cui all articolo 14 della legge 68/1999 sono esercitate dall Agenzia in conformità al proprio ordinamento. 4. Per le finalità di cui al comma 3 l Agenzia provvede, in conformità al proprio ordinamento contabile, all istituzione nel proprio bilancio di apposite poste vincolate di entrata e di spesa, alle quali rispettivamente fare affluire gli introiti ed imputare le spese relative agli interventi per l inserimento lavorativo dei disabili definiti dal Programma e dal relativo regolamento di attuazione. 5. Con regolamento dell Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinate le modalità di versamento al bilancio dell Agenzia delle somme relative ai contributi esonerativi di cui all articolo 5 della legge 68/1999 e degli introiti da riversare da parte delle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell articolo 15 della legge 68/1999, anche a seguito di recupero coattivo.>>. Art. 4 (Modifiche all articolo 13 della legge regionale 1/1998) 1. Alla rubrica dell articolo 13 della legge regionale 1/1998 le parole <<Assunzione di invalidi>> sono sostituite dalle parole <<Assunzione di disabili>>. 2. Al comma 1 dell articolo 13 della legge regionale 1/1998 le parole <<soggetti qualificati invalidi>> sono sostituite dalle parole <<soggetti qualificati disabili>>. 3. Al comma 3 dell articolo 13 della legge regionale 1/1998 le parole <<soggetti invalidi>> sono sostituite dalle parole <<soggetti disabili>>. Art. 5 (Sostituzione dell articolo 38 della legge regionale 1/1998) 1. L articolo 38 della legge regionale 1/1998 è sostituito dal seguente: <<Art. 38 (Commissione per il diritto al lavoro dei disabili)

8 1. E istituita presso l Agenzia la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominata Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell assessore competente. 2. La Commissione esprime il proprio parere sul progetto relativo ai disabili contenuto nel Programma, viene sentita ai fini della stipulazione delle convenzioni volte a favorire l inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, propone l adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo e svolge ogni altro compito alla stessa attribuito dalla legge 68/ La Commissione dura in carica quattro anni ed è composta: a) dal Direttore del Servizio dell attuazione delle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente; b) da un dirigente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali; c) da tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili, designati dalle associazioni interessate; d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate; e) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate. 4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.>> Art. 6 (Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili) 1. Dopo l articolo 38 della legge regionale 1/1998, come sostituito dall articolo 5, è inserito il seguente: <<Art. 38 bis (Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili)

9 1. E istituito un Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Comitato tecnico, presso gli Uffici dell Agenzia, aventi sede nei Comuni capoluogo di Provincia e posti alle dipendenze del Servizio per l attuazione delle politiche attive del lavoro. 2. Il Comitato tecnico esercita funzioni relative alla materia dell inabilità, collabora con la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili e provvede in particolare alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione delle prestazioni e degli strumenti atti all inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. 3. Il Comitato tecnico, ove necessario, esprime altresì la valutazione sulla ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni previste dall articolo 12 della legge 68/1999 e svolge ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla medesima legge 68/ Il Comitato tecnico è composto da un medico, un assistente sociale e un operatore dei servizi territoriali previsti dall articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni; dura in carica quattro anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell Assessore competente. 5. Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute partecipa il coordinatore dell ufficio. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell Agenzia con qualifica non inferiore a segretario.>>. CAPO II Disposizioni in materia di telelavoro, in materia previdenziale e modificazioni alla legge regionale n. 1/1998 Art. 7 (Inserimento dell articolo 16 bis della legge regionale n. 1/1998) 1. Dopo l articolo 16 della legge regionale 1/1998, è inserito il seguente: <<Art. 16 bis (Telelavoro) 1. L Agenzia concede incentivi per investimenti a Province, Comuni e datori di lavoro che realizzano progetti di telelavoro, al fine di razionalizzare

10 l organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l impiego flessibile delle risorse umane. 2. Gli incentivi sono concessi nei confronti delle imprese secondo la regola del de minimis. 3. Gli incentivi sono concessi in conformità al Programma e al relativo regolamento.>> Art. 8 (Abrogazione) 1. L articolo 40 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 è abrogato. Art. 9 (Telelavoro presso l Amministrazione regionale) 1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1998, n. 7, è aggiunta la seguente: <<e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.>> 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall anno Le modalità e termini di applicazione del telelavoro nell ambito dell Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale. Art. 10 (Modifiche all articolo 20 della legge regionale 1/1998) 1. Il comma 2 dell articolo 20 della legge regionale 1/1998 è sostituito dal seguente: <<2. In conformità all articolo 15, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come integrato dall articolo 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i soggetti presso i quali è svolta l esperienza lavorativa corrispondono direttamente l indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza dell Agenzia. Le somme anticipate sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, sono rimborsate all INPS da parte dell Agenzia.>>.

11 Art. 11 (Modifiche all articolo 32 della legge regionale n. 1/1998) 1. La lettera g) del comma 1 dell articolo 32 della legge regionale 1/1998 è abrogata. Art. 12 (Modifiche all articolo 41 della legge regionale 1/1998) 1. Al comma 1 dell articolo 41 della legge regionale 1/1998 sono aggiunte, in fine, le parole <<e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute>>. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 41 della legge regionale 1/1998 è aggiunto il seguente: <<2 bis. Al presidente e ai componenti del comitato di cui all articolo 38 bis spettano i compensi di cui all articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute>>. 3. Al comma 3 dell articolo 41 della legge regionale 1/1998 sono aggiunte, in fine, le parole <<e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute>>.

Legge Regionale n. 12 del 10 aprile Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

Legge Regionale n. 12 del 10 aprile Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale. Legge Regionale n. 12 del 10 aprile 2001 Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale. CAPO I Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili

Dettagli

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, N. 13 Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate (BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Dettagli

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, N. 13 Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate (BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Dettagli

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, 13 Art. 1

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, 13 Art. 1 LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, 13 Promozione all accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate. (B.U.R. 8 Agosto 2003, n. 32, 1º suppl. ord.) Art. 1 Finalità 1. La Regione e le province promuovono

Dettagli

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità)

S O M M A R I O. Art. 1 (Finalità) L.R. 14 Luglio 2003, n. 19 Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali

Dettagli

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie (comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1 CONFERENZA

Dettagli

COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SPORTIVA

COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SPORTIVA COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SPORTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/07/2010 Art. 1 Finalità

Dettagli

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) L.R. 10 Agosto 2006, n. 9 Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato (1) SOMMARIO Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Definizione dei profili formativi Art. 3 Piano Formativo

Dettagli

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Dettagli

Legge Regionale Lombardia 4 agosto 2003, n. 13

Legge Regionale Lombardia 4 agosto 2003, n. 13 Legge Regionale Lombardia 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate" Art. 1 (Finalità) 1. La Regione e le province promuovono l'accesso al lavoro delle

Dettagli

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34

Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Legge Regionale Marche 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale Bollettino Ufficiale della Regione Marche N. 146 del 20 dicembre 2001 Il Consiglio Regionale ha approvato

Dettagli

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 22 luglio 2010)

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI. (Seduta del 22 luglio 2010) REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI Relazione della II Commissione permanente SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO;

Dettagli

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993 Regolamento interno del Consiglio dei Ministri (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1993, n. 268.) ----------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

STATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

STATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE STATUTO CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE Art. 1 Istituzione e compiti E istituita dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte la Camera Arbitrale del Piemonte (in seguito

Dettagli

Presidenza del Consiglio deiministri

Presidenza del Consiglio deiministri Presidenza del Consiglio deiministri DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI LE AUTONOMIE OGGETTO: Intesa concernente l attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 95440 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze VISTO l articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni

Dettagli

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13 14380 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 25-11-2005 PARTE PRIMA Leggi e Regolamenti Regionali LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 13 Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante

Dettagli

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 15

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 15 LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 15 (1) (1) In B.U.R.L. 17 novembre 2015, n. 92 Soppressione dell'agenzia regionale per i parchi e dell'agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie

Dettagli

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2 COLLOCAMENTO MIRATO

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2 COLLOCAMENTO MIRATO LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2 COLLOCAMENTO MIRATO Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone

Dettagli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO n. 09 Approvato con atto di

Dettagli

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione Approvato con deliberazione n. 57 del 28 novembre 2007 del Consiglio provinciale

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI Approvato con atto di Giunta

Dettagli

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 2003)

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 9 agosto 2003) Regione Lazio Legge regionale 14 Luglio 2003, n. 19 Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 80

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 80 268 27.12.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 80 Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 432/14/CONS PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO AI SENSI DELL ART. 4, COMMA 6, D.L. N. 101/2013, CONVERTITO IN LEGGE N. 125/2013 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio

Dettagli

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO Legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 (BUR n. 69/2017) INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL WELFARE INTEGRATO REGIONALE DEL VENETO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto,

Dettagli

PROVINCIA DI FERRARA CENTRO IMPIEGO DI FERRARA E COOR. POL.ATT. LAVORO

PROVINCIA DI FERRARA CENTRO IMPIEGO DI FERRARA E COOR. POL.ATT. LAVORO PROVINCIA DI FERRARA CENTRO IMPIEGO DI FERRARA E COOR. POL.ATT. LAVORO DETERMINAZIONE Determ. n. 10811 del 03/12/2013 Oggetto: FONDO NAZIONALE DISABILI ART. 13 LEGGE 68/99 ANNO 2011 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Dettagli

REGOLAMENTO. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

REGOLAMENTO. Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni REGOLAMENTO Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 18 Dicembre 2012 Sommario Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2

Dettagli

proposta di legge n. 311

proposta di legge n. 311 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 311 a iniziativa del Consigliere Bucciarelli presentata in data 18 aprile 2013 SOPPRESSIONE DELL AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE E DELL AGENZIA

Dettagli

Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11)

Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11) Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11) Art. 1 Istituzione e finalità 1. Nell intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste

Dettagli

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2013, N. 134 NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO

Dettagli

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale); REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. 55 Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (priim). modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni

Dettagli

2 giugno 2012 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2 giugno 2012 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Ocdpc n. 3 del 2 giugno 2012: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1250 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Novara, 23/24 ottobre Disabili e lavoro. - Dott. Gianfranco Zulian. - D.ssa Emanuela Agosta

Novara, 23/24 ottobre Disabili e lavoro. - Dott. Gianfranco Zulian. - D.ssa Emanuela Agosta Novara, 23/24 ottobre 2017 Disabili e lavoro - Dott. Gianfranco Zulian - D.ssa Emanuela Agosta COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene

Dettagli

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA. Art.

DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA. Art. DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA Art. 1 1. E istituita presso ogni Provincia regionale l Azienda di Promozione

Dettagli

NOTA DIVULGATIVA. Direzione Centrale Previdenza. Roma, 03/08/2010 Prot. n.10560. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

NOTA DIVULGATIVA. Direzione Centrale Previdenza. Roma, 03/08/2010 Prot. n.10560. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Roma, 03/08/2010 Prot. n.10560 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero

Dettagli

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011 N. 1 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 18-10-2002 - N. 102 9 REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4 Applicazione dell articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 16-02-1990 REGIONE LAZIO Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 14 del 19 maggio 1990 Il Consiglio regionale

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. b) richiamata la legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito ;

LA GIUNTA REGIONALE. b) richiamata la legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito ; LA GIUNTA REGIONALE a) richiamata la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 218 Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 2/2017 (Atti del Consiglio) Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Dettagli

CARTA COMUNALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI

CARTA COMUNALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI C O M U N E D I P E R U G I A CARTA COMUNALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI ED UTENTI Approvata con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 07/04/2004 INDICE Art. 1 (Finalità ed oggetto del Regolamento).. Pag.

Dettagli

Legge Regionale Calabria 26 novembre 2001, n. 32

Legge Regionale Calabria 26 novembre 2001, n. 32 Legge Regionale Calabria 26 novembre 2001, n. 32 Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità pubblicata su BUR Calabria n. 104 (suppl. straordinario n. 3) del

Dettagli

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE N. 107 Presentato dalla Giunta regionale

Dettagli

dato altresì atto che la Giunta regionale, a parziale modifica del provvedimento sopra richiamato, con Deliberazione n del 30/12/2009 ha:

dato altresì atto che la Giunta regionale, a parziale modifica del provvedimento sopra richiamato, con Deliberazione n del 30/12/2009 ha: REGIONE PIEMONTE BU15 12/04/2012 Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 65-3575 Apprendistato 2012-2013. Indirizzi per la gestione del regime transitorio di cui al D.Lgs. n. 167 del 14/09/2011

Dettagli

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato). Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/09/2014

Direzione Centrale Entrate. Roma, 03/09/2014 Direzione Centrale Entrate Roma, 03/09/2014 Circolare n. 102 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania. IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato

Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania. IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 07-06-2011 REGIONE BASILICATA Spazi di confronto al femminile di modifica ed integrazione alla legge regionale n. 27 del 26.11.1991 ARTICOLO 1 Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 21-06-2007 REGIONE TOSCANA Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino

Dettagli

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia IL PRESIDENTE

AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia IL PRESIDENTE Delibera n. 120/2017 Oggetto: rescissione contratti di lavoro dipendente di personale già trattenuto in servizio ai sensi della c.d. riforma Fornero e già in possesso dei requisiti per il pensionamento.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 23-06-2009 REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 63 del 2 luglio 2009 IL CONSIGLIO ASSEMBLEA

Dettagli

Legge regionale dell Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 NORME PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA, SICUREZZA E REGOLARITA DEL LAVORO

Legge regionale dell Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 NORME PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA, SICUREZZA E REGOLARITA DEL LAVORO Legge regionale dell Emilia-Romagna 1 agosto 2005, n. 17 NORME PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE, DELLA QUALITA, SICUREZZA E REGOLARITA DEL LAVORO pubbl. sul B.U.E.R. n. 106 del 1 agosto 2005 ARTICOLI

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 19-01-2005 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 19-01-2005 REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 19-01-2005 REGIONE BASILICATA Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili. Fonte:

Dettagli

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali) CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale

Dettagli

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti

Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Nuove norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti Art. 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 556 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Modificazione del regolamento dell'agenzia provinciale per l'energia (APE), approvato

Dettagli

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE GALEOTTI UGO

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE GALEOTTI UGO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Il Dirigente Responsabile: GALEOTTI UGO Decreto

Dettagli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Approvato con Deliberazione del Comitato dell Accordo di Programma n. 01 del 22.02.2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

CIRCOLARE N.10/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma, 20 marzo 2012

CIRCOLARE N.10/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma, 20 marzo 2012 CIRCOLARE N.10/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 20 marzo 2012 OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2012 2 INDICE PREMESSA 1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE

Dettagli

REGOLAMENTO in materia di ATTRIBUZIONE di EMOLUMENTI, COMPENSI E RIMBORSI ai COMPONENTI degli ORGANI CAMERALI

REGOLAMENTO in materia di ATTRIBUZIONE di EMOLUMENTI, COMPENSI E RIMBORSI ai COMPONENTI degli ORGANI CAMERALI Approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 28 aprile 2016 REGOLAMENTO in materia di ATTRIBUZIONE di EMOLUMENTI, COMPENSI E RIMBORSI ai COMPONENTI degli ORGANI CAMERALI Art. 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n.

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 45 Norme in materia di risorse energetiche. 7.7.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 27 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMAZIONE ARTICOLO 1 (Ambito

Dettagli

R E G I O N E L A Z I O

R E G I O N E L A Z I O X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO

Dettagli

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SOPPRESSIONE DEL CNEL REVISIONE

Dettagli

Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (2)

Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (2) 1 di 5 12/09/2013 11:55 D.M. 4 febbraio 2010 (1) Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. (2) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO (emanato con D.R. n. 442 del 30 marzo 2015) INDICE Pag. Art. 1 Oggetto 2 Art. 2 Finalità 2 Art. 3 Istituzione del Centro 2 Art. 4 Soggetti proponenti

Dettagli

26 30.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22 DELIBERAZIONE 14 maggio 2012, n. 390

26 30.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22 DELIBERAZIONE 14 maggio 2012, n. 390 26 30.5.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22 DELIBERAZIONE 14 maggio 2012, n. 390 Progetto GiovaniSì - Prestito d onore - Modifica modalità e condizioni. LA GIUNTA REGIONALE Vista

Dettagli

Criteri e modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Criteri e modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 febbraio 2010 Criteri e modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. IL MINISTRO DEL LAVORO

Dettagli

MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME

MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME C A V A L E S E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLA MAGNIFICA COMUNITA DI FIEMME Approvato dal Comun Generale con delibera nr. 4 1/1996 assunta nella seduta del 24

Dettagli

Circolare N. 59 del 21 Aprile 2016

Circolare N. 59 del 21 Aprile 2016 Circolare N. 59 del 21 Aprile 2016 Assunzione disabili: al via gli incentivi per il 2016 Gentile cliente, la informiamo che è stato recentemente pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro con cui vengono

Dettagli

l. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell imprenditoria e dell occupazione giovanile nei

l. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell imprenditoria e dell occupazione giovanile nei Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 1 Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l occupazione. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale la seguente legge:

Dettagli

CONSULTA DEGLI ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI DELLE COMUNITA MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO.

CONSULTA DEGLI ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI DELLE COMUNITA MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO. Delibera G.P. n. SG/QP/lr del OGGETTO: CONSULTA DEGLI ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI DELLE COMUNITA MONTANE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO. Il Relatore Assessore dr. Bianco Speranza

Dettagli

Statuto della Camera di Commercio di Vibo Valentia

Statuto della Camera di Commercio di Vibo Valentia Statuto della Camera di Commercio di Vibo Valentia Estratto Art.li dal 18 al 21 Revisione del 22.11.2011 Revisione del 08.05.2012 Revisione del 24.09.2012 Revisione del 17.10.2012 Revisione del 29.11.2012

Dettagli

Comune di Rignano Flaminio (Provincia di Roma)

Comune di Rignano Flaminio (Provincia di Roma) Comune di Rignano Flaminio (Provincia di Roma) COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. C.U.G. Art. 57 D.Lgs. 165/2001

Dettagli

COMUNE DI SALENTO PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI SALENTO PROVINCIA DI SALERNO COMUNE DI SALENTO PROVINCIA DI SALERNO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 01.07.2010 OGGETTO: Erogazione della indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente anno 2010. L anno duemiladieci

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3960-A PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 30 giugno 2016 (v.

Dettagli

Preambolo Il Consiglio regionale

Preambolo Il Consiglio regionale All. A Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana

Dettagli

Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata

Dettagli

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 31 del 01 luglio 2002

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 31 del 01 luglio 2002 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 31 del 01 luglio 2002 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 490 del 21 giugno 2002 GABINETTO DEL PRESIDENTE - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE. 2 supplemento ORDINARIO n. 17 DEL 29 giugno 2007 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 27 giugno 2007

BOLLETTINO UFFICIALE. 2 supplemento ORDINARIO n. 17 DEL 29 giugno 2007 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 27 giugno 2007 BOLLETTINO UFFICIALE 2 supplemento ORDINARIO n. 17 DEL 29 giugno 2007 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 27 giugno 2007 Anno XLIV S.O.n.17 5,00 spedizione in a.p.70% DCB Trieste In caso di mancato recapito

Dettagli

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI Articolo 1 Denominazione e sede E costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto legislativo 22 gennaio 2004. Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l organizzazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia.

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 4/2016 (Atti del Consiglio) Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche

Dettagli

Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga. la seguente legge: CAPO I FINALITÀ. Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga. la seguente legge: CAPO I FINALITÀ. Art. 1 (Oggetto e finalità) REGIONE PIEMONTE Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (BUR n. 32 del 09/08/2007) Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell Agenzia regionale delle

Dettagli

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento della Giunta Comunale

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento della Giunta Comunale CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento della Giunta Comunale Approvato con: D.G.C. n. 934 del 03/11/1995 Modificato con: D.G.C. n. 145 del 20/04/2005 D.G.C. n. 192 del 12/06/2006 TITOLO 1 - Funzionamento della Giunta

Dettagli

8 29.1.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2

8 29.1.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2 8 29.1.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 2 Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r.

Dettagli

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2)

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2) L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2) Art. 1 ( Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri IL SEGRETARIO GENERALE VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della, e successive modificazioni; VISTO l articolo 8 del decreto legge 23 ottobre

Dettagli

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia. Il Consiglio regionale ha approvato, Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione. 1. È istituito,

Dettagli

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE GALEOTTI UGO

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE GALEOTTI UGO REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Il Dirigente Responsabile: GALEOTTI UGO Decreto

Dettagli

COMUNE DI MAGNAGO. Provincia di Milano REGOLAMENTO

COMUNE DI MAGNAGO. Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNE DI MAGNAGO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA,LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" ISTITUITO CON LEGGE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI ISTITUITO CON LEGGE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" ISTITUITO CON LEGGE PROVINCIALE 11 MAGGIO 2000, N. 5. Art. 1 Principi generali 1.

Dettagli

Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Composizione e sede

Art. 1 Oggetto del Regolamento. Art. 2 Composizione e sede Comune di Giarre Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1 Sommario Art.

Dettagli

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20. Bilancio di previsione finanziario Prima variazione.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20. Bilancio di previsione finanziario Prima variazione. 24 19.4.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 massimo di euro 8.820:000,00 annui a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.. Art. 19 Procedimenti regionali di

Dettagli