APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

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1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE MATERIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA NELL AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA PROCEDURE PER LA REDAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE DEI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI IN REGIME ORDINARIO ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 4574/2005 e n. 3170/2006 Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 1

2 1. Ufficio competente in materia di formazione apprendistato L ufficio competente per le attività connesse all attuazione del protocollo di intesa per la regolamentazione transitoria dell apprendistato professionalizzante è: Ufficio Formazione Apprendistato Direzione Agenzia regionale del Lavoro Dipartimento Politiche Strutturali e Affari Europei - Presidenza della Regione Via Garin n AOSTA 2. Sistema informativo a supporto dell apprendistato Il sistema di gestione dei processi formativi degli apprendisti sarà supportato da un adeguato sistema informativo on-line accessibile sul portale istituzionale della Regione. Pertanto tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione da e verso la Regione dovranno avvenire utilizzando il sistema informativo progressivamente implementato e messo a disposizione dei soggetti interessati. A tale riguardo si precisa che, man mano che tali servizi verranno resi disponibili sul sito l utilizzo del sistema informativo on-line sarà obbligatorio. L accesso e l utilizzo del sistema informativo saranno comunque oggetto di apposita regolamentazione. In data 8 settembre 2006 il sistema è entrato a regime con l obbligo dell inoltro on-line dei documenti disponibili, in particolare: a) Comunicazione di assunzione; b) Piano Formativo Individuale Generale; c) Scelta dell agenzia formativa; d) Piano Formativo Individuale di dettaglio; e) Comunicazioni di cessazione/trasformazione del rapporto di lavoro. 3. Ambito di applicazione La presente procedura attua quanto stabilito dal Protocollo di Intesa per la regolamentazione transitoria dell apprendistato professionalizzante e si applica alla formazione formale in regime ordinario. Per formazione formale si intende un processo intenzionale di apprendimento: - progettato in termini di obiettivi, tempi e risorse; - realizzato in un contesto organizzato e strutturato, anche coincidente con quello destinato ordinariamente alla produzione di beni o servizi, ma all uopo utilizzato con finalità e modalità prevalentemente didattiche; - con esiti verificabili e certificabili; - assistito da figure professionali competenti. Viene rinviata ad atti successivi la definizione delle procedure e delle modalità per l attivazione delle restanti azioni definite dallo stesso Protocollo di intesa, ad esempio, la definizione e l attivazione dei casi di formazione formale svolta interamente presso l impresa, ecc. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 2

3 Formazione formale esterna e/o interna La formazione formale esterna è la formazione che l apprendista segue all esterno dell impresa in cui è inserito, e può essere erogata, in regime ordinario, da organismi di formazione accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n.745 in data 03/03/2003 nella tipologia di intervento Formazione continua e permanente ed inseriti nel Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell ambito dei contratti di apprendistato a seguito di apposito avviso pubblico. Parte dell attività formativa può essere erogata da soggetti non ricompresi nella tipologia sopra indicata secondo le modalità di seguito definite. In regime ordinario, la formazione formale esterna può riferirsi a competenze di base/trasversali e competenze tecnico-professionali settoriali e specialistiche. Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico. La formazione formale interna è la formazione che l apprendista segue direttamente all interno dell impresa in cui è inserito, e può essere erogata esclusivamente da imprese che possiedono specifici e verificati requisiti che ne attestino la capacità formativa, come di seguito indicato. In regime ordinario la formazione formale interna potrà riferirsi esclusivamente allo sviluppo di competenze tecnico-professionali specialistiche secondo le modalità definite nella presente procedura. La formazione formale interna all impresa viene incrementata, come successivamente specificato, con il decorrere delle annualità di apprendistato: - aumentando il monte-ore dedicato alla formazione delle competenze tecnico-professionali specialistiche, in considerazione della crescente specializzazione/distintività delle stesse in funzione delle peculiarità dei processi organizzativo/produttivi dell impresa; - riducendo proporzionalmente la quota di ore destinata alla formazione delle competenze di base e trasversali e al contempo garantendo nelle prime due annualità l acquisizione di competenze maggiormente spendibili in altri contesti, in considerazione dell elevata mobilità registrata nel periodo iniziale del contratto. Gli oneri della formazione formale interna sono a carico dell impresa. 4. Pianificazione della formazione formale Come previsto nell ambito del Protocollo di intesa regionale per la regolamentazione transitoria dell apprendistato professionalizzante, il percorso formativo dell'apprendista, comprensivo della formazione formale esterna ed interna all impresa, viene pianificato e descritto in due principali documenti: 1) Piano Formativo Individuale generale: è il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui forma parte integrante e sostanziale, che l azienda redige all atto dell assunzione in relazione all intera durata del contratto stesso; 2) Piano Formativo Individuale di dettaglio: è il documento che articola in dettaglio il percorso formativo dell apprendista, sulla base delle competenze previste nel Profilo Formativo di riferimento e tenendo conto di quelle già possedute; tale documento integra Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 3

4 il Piano Formativo Individuale generale e, previa approvazione nei termini previsti, attiva operativamente la formazione formale, definendone le modalità di realizzazione. 4.1 Piano Formativo Individuale generale (PFIg) Compilazione e invio Il Piano Formativo Individuale generale viene redatto dall impresa all atto dell assunzione in relazione all intera durata del contratto stesso. Tale documento viene compilato sulla base di un modello standard predisposto dalla Regione. Il Piano formativo individuale generale: a) se cartaceo: dovrà essere redatto in ogni sua parte, corredato di timbro e firma del legale rappresentante dell impresa o di un suo procuratore ed inoltrato all Ufficio formazione apprendistato della Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione dell apprendista, insieme al primo Piano Formativo Individuale di dettaglio; b) se on-line: dovrà essere redatto in ogni sua parte ed inoltrato secondo quanto previsto dalle procedure di cui ai servizi on-line dell apprendistato attivati dalla Regione. 4.2 Piano Formativo Individuale di dettaglio (PFId) Struttura base del Piano Per ogni annualità la formazione formale dell apprendista dovrà essere articolata in almeno tre unità formative come di seguito indicato: 1) Una unità formativa sulle competenze di base e trasversali; 2) Una unità formativa sulle competenze tecnico-professionali settoriali; 3) Una unità formativa sulle competenze tecnico-professionali specialistiche. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nell ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la durata di ogni unità formativa è definita come segue: per le prime due annualità di apprendistato: 1) unità formativa sulle competenze base e trasversali: min. 35% del totale annuo; 2) unità formativa sulle competenze tecnico professionali settoriali: 30% del totale annuo; 3) unità formativa sulle competenze tecnico-professionali specialistiche: 35% del totale annuo; per le annualità di apprendistato successive: 1) unità formativa sulle competenze base e trasversali: min. 15% del totale annuo; 2) unità formativa sulle competenze tecnico professionali settoriali: 30% del totale annuo; 3) unità formative sulle competenze tecnico-professionali specialistiche: 55% del totale annuo; tale monteore può essere distribuito su una o più unità formative. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 4

5 Compilazione ed invio Il Piano formativo individuale di dettaglio è il documento che descrive operativamente il percorso formativo che l apprendista svolgerà in ciascuna delle annualità previste dal suo contratto, sulla base delle competenze previste nel Profilo di riferimento e tenendo conto di quelle progressivamente acquisite. Esso verrà quindi redatto dall impresa, seguendo il modello predisposto dalla Regione, all inizio di ciascuna delle annualità previste dal contratto di apprendistato. In ogni Piano Formativo Individuale di dettaglio vengono specificati gli obiettivi formativi, le attività di formazione formale che verranno svolte durante l annualità di riferimento, i soggetti che attueranno le singole unità formative previste dal Piano stesso e le attività svolte dall apprendista sul posto di lavoro. Il primo Piano Formativo Individuale di dettaglio va compilato e inoltrato all Ufficio competente della Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione dell apprendista. I Piani relativi alle annualità successive vanno compilati ed inoltrati entro 30 giorni dalla data di avvio della nuova annualità contrattuale. La data dell avvio del rapporto di lavoro rimane quindi il riferimento da utilizzare anche per le annualità successive alla prima. Il Piano Formativo Individuale di dettaglio va obbligatoriamente compilato con il supporto di un Agenzia formativa accreditata, scelta fra quelle presenti nel Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell ambito dei contratti di apprendistato. Nell ambito del PFId l impresa dovrà inoltre scegliere l Agenzia formativa accreditata, fra quelle presenti nel catalogo regionale sopra citato, che si occuperà della gestione/supervisione e della realizzazione del Piano stesso. Nella redazione del PFId l individuazione di tali Agenzie formative costituisce un requisito indispensabile per la sua approvazione e per l avvio del percorso di formazione dell apprendista. L impresa può decidere di inoltrare direttamente il PFId all Ufficio competente della Regione oppure di avvalersi del servizio dell Agenzia formativa accreditata che ha partecipato alla predisposizione del Piano, indicandolo esplicitamente nello stesso. L impresa è tenuta a consegnare una copia del PFId all apprendista ed all Agenzia formativa incaricata di supportarla nella gestione, supervisione e realizzazione dello stesso Piano. Il Piano può essere attivato solo a seguito di formale approvazione da parte dell Ufficio competente. Nel caso in cui l impresa intenda svolgere al proprio interno una parte della formazione formale, ovvero l unità formativa relativa alle competenze tecnico-professionali specialistiche, essa procederà ad una Autodichiarazione di capacità formativa interna compilando e firmando l apposito modulo (Allegato B del PFId) in cui si impegna a gestire l attività di formazione formale interna prevista ed a collaborare con l Amministrazione regionale e con l agenzia formativa per il monitoraggio e la documentazione relativa all attività svolta, ed i cui attesta di possedere adeguati requisiti relativamente a: a) presenza di risorse umane in grado di trasferire competenze; b) caratteristiche del tutor aziendale; c) presenza di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi da raggiungere. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 5

6 Il Piano formativo individuale di dettaglio dovrà essere compilato in ogni sua parte e, in particolare, ai fini della sua approvazione dovrà essere corredato dalle seguenti dichiarazioni previste dal modello rese ai sensi del D.P.R. 445/00 : a) specificazione dell Agenzia formativa accreditata incaricata di supportare l impresa nella gestione/supervisione del Piano, con la relativa dichiarazione firmata di accettazione dell incarico da parte del soggetto indicato; b) dichiarazione firmata dell impresa; c) dichiarazione firmata dell apprendista; d) dichiarazione firmata della/delle Agenzia/e formativa/e accreditata/e incaricata/e della realizzazione delle Unità Formative previste dal PFId; e) dichiarazione firmata dell Agenzia formativa accreditata che ha supportato l impresa nella redazione del Piano, in cui si attesta l effettivo svolgimento di tale attività. Attraverso questa dichiarazione l Agenzia si impegna anche eventualmente ad inviare, facendo le veci dell impresa su sua esplicita richiesta, la documentazione all Ufficio competente della Regione per l approvazione utilizzando l apposita procedura. Inoltre l Agenzia si impegna anche ad assistere ulteriormente l impresa nel caso la Regione richieda ulteriori chiarimenti e/o variazioni al Piano prima di procedere alla sua approvazione; f) dichiarazione dell impresa sulla propria capacità di formazione interna, obbligatoria qualora il Piano preveda il ricorso a questa modalità di formazione formale con riferimento all unita formativa relativa alle competenze tecnico-professionali specialistiche. 5. Cessazione del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato Nel caso l apprendista cessi il rapporto di lavoro prima del trentesimo giorno dalla data di assunzione, è fatto obbligo al datore di lavoro di inoltrare alla Regione il solo Piano Formativo Individuale generale integrato dalla comunicazione riportante la data ed i motivi della cessazione. In questo caso non va compilato ed inviato il Piano Formativo Individuale di dettaglio. In tutti gli altri casi è fatto obbligo al datore di lavoro comunicare all Ufficio formazione apprendistato della Regione la cessazione del rapporto di apprendistato, indicando i dati dell impresa e dell apprendista, la data e la motivazione della cessazione: a) con modalità cartacea: entro 30 giorni dalla cessazione; b) con modalità on-line: contestualmente all avvenuta cessazione. 6. Soggetti attuatori delle unità formative del Piano Fermo restando quanto sopra indicato con riferimento ai vincoli connessi alla possibilità di effettuare una quota di formazione formale internamente all impresa, l attuazione delle unità formative formali previste dal piano potranno essere attuate: a) all esterno dell impresa presso la/le Agenzia/e formativa/e accreditata/e ed inserita/e nel Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell ambito dei contratti di apprendistato; b) presso un soggetto diverso, anche struttura formativa non accreditata, ove esplicitamente autorizzato dall Ufficio competente della Regione, mediante la modalità definita delega autorizzata ; c) presso la stessa impresa in cui l apprendista è occupato. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 6

7 6.1 Formazione esterna presso agenzia formativa accreditata La formazione esterna è realizzata direttamente da un agenzia formativa accreditata inserita nel Catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell ambito dei contratti di apprendistato. E obbligatorio realizzare secondo tale modalità le unità formative per le competenze base e trasversali per le prime due annualità di apprendistato. E possibile realizzare secondo tale modalità le unità formative per le competenze tecnicoprofessionali settoriali e specialistiche per tutte le annualità di apprendistato. L Agenzia formativa deve provvedere a: progettare, organizzare, erogare, valutare l attività formativa; raccogliere, compilare e inoltrare all Ufficio competente della Regione tutta la documentazione didattica, amministrativa e finanziaria ecc. secondo quanto definito dalle procedure regionali; provvedere ad ogni altra eventuale incombenza definita dalle procedure regionali. 6.2 Formazione esterna mediante delega autorizzata La formazione mediante delega autorizzata è quella svolta da soggetti anche non accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 745 in data 03/03/2003. Essa può essere indicata solo se collegata ad obiettivi particolarmente importanti per lo sviluppo professionale dell apprendista e non conseguibili ricorrendo a soggetti accreditati ed è sempre soggetta a formale approvazione della Regione. Per le competenze di base e trasversali è possibile ricorrere alla formazione esterna mediante delega autorizzata solo a partire dalla terza annualità. Per le competenze tecnico-professionali settoriali e specialistiche è possibile ricorrere a tale modalità in tutte le annualità di apprendistato. Il soggetto incaricato per lo svolgimento delle attività previste deve possedere adeguata professionalità oppure tali attività devono rientrare espressamente nei suoi scopi sociali. Per ogni unità formativa che si intende svolgere mediante delega autorizzata occorre compilare l Allegato A del modello di PFId. La responsabilità organizzativa ed amministrativa di tale attività è posta in carico all Agenzia formativa incaricata delle attività di gestione/supervisione del PFId annuale. Tale agenzia formativa è quindi chiamata, in accordo con l impresa, a contattare il soggetto attuatore indicato nel Piano per programmare e supervisionare le attività previste, raccogliere ed inoltrare la documentazione didattica, amministrativa e finanziaria secondo quanto definito dall Ufficio regionale competente. 6.3 Formazione interna all impresa La formazione interna all impresa in cui è occupato l apprendista può essere realizzata, in regime ordinario, esclusivamente con riferimento all erogazione delle unità formative relative alle competenze tecnico-professionali specialistiche. Casi particolari potranno essere definiti con specifica regolazione ed autorizzazione. L impresa è chiamata a programmare e ad attuare le attività relative ad ogni Unità di formazione formale realizzata al proprio interno. L Agenzia formativa accreditata incaricata della gestione/supervisione del Piano di formazione individuale supporta l impresa per la programmazione, la documentazione, la valutazione dell attività realizzata. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 7

8 Per poter svolgere la formazione formale interna, l impresa deve dichiarare di possedere gli specifici requisiti previsti per l attestazione della propria capacità formativa e di rispettare le apposite procedure. L impresa è tenuta quindi a compilare l Allegato B del modello di PFId. 7. Approvazione del PFId La procedura di valutazione e approvazione dei PFId sarà effettuata dall Ufficio formazione apprendistato della Regione, supportato da un nucleo di valutazione opportunamente nominato, che analizzerà la coerenza con i requisiti formali e sostanziali previsti. In particolare, l analisi dei piani formativi è finalizzata alla verifica della loro coerenza con: gli indirizzi regionali e le relative disposizioni concordate con le parti sociali; i Profili di riferimento per le diverse figure professionali, progressivamente definiti nel sistema regionale di formazione professionale per gli apprendisti; gli obiettivi di apprendimento dichiarati all interno di ciascun piano formativo individuale. La valutazione, riferita ai Piani Formativi Individuali (generale e di dettaglio) degli apprendisti sarà articolata in: 1. verifica dei requisiti di ammissibilità formale; 2. valutazione tecnica. La verifica dei requisiti di ammissibilità formale dei PFId sarà effettuata dall Ufficio formazione apprendistato. La procedura di valutazione tecnica dei Piani Formativi Individuali - risultati ammissibili in esito alla valutazione formale - sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione formata da: dipendenti dell Agenzia Regionale del Lavoro, consulenti ed esperti esterni, referenti di Enti/Organismi bilaterali (nei casi previsti). Gli Enti/Organismi bilaterali di riferimento, qualora i contratti collettivi o gli accordi interconfederali stipulati a livello nazionale prevedano competenze di questi soggetti in ordine alla valutazione dei contenuti dei Piani Formativi, saranno coinvolti nella valutazione tecnica. Ai fini della approvazione del Piano Formativo individuale di dettaglio dovranno essere verificati i seguenti aspetti: A) compilazione di tutte le parti del documento; B) coerenza tra le informazioni contenute nel documento e il rispetto degli indirizzi regionali e delle relative disposizioni concordate con le parti sociali, oltre a quanto definito nel Piano Formativo Individuale generale; C) coerenza delle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie di Unità formative previste dal Piano annuale; D) in caso di ricorso ad Unità formative realizzate tramite formazione esterna mediante delega autorizzata, verifica dell adeguatezza della richiesta in relazione agli obiettivi di apprendimento, alle attività formative proposte, al tipo di soggetto presso cui si intende svolgere la formazione (cfr. Allegato A del modello di PFId); E) in caso di ricorso ad Unità formative realizzate tramite formazione interna all impresa, accertamento che l autodichiarazione circa la capacità formativa dell impresa sia compilata correttamente e che sussistano tutti i requisiti affinché possa essere attivata la formazione interna (cfr. Allegato B del modello di PFId); Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 8

9 F) coerenza tra gli Obiettivi formativi del Piano pluriennale di apprendistato e la figura professionale di riferimento, anche in relazione al contesto ed ai profili contenuti nel Repertorio regionale dei profili professionali per l apprendistato; G) coerenza tra gli Obiettivi formativi del Piano pluriennale di apprendistato e obiettivi e contenuti di ciascuna delle Unità formative previste dal Piano annuale di formazione formale, anche in relazione ad eventuali indicazioni e/o standard di riferimento contenuti nel Catalogo regionale dell offerta formativa per l apprendistato; H) coerenza tra gli Obiettivi formativi del Piano pluriennale di apprendistato, gli obiettivi e contenuti delle Unità formative previste dal PFId, e le attività lavorative che si intende assegnare all apprendista nello stesso periodo di tempo, ai fini di un efficace raccordo tra formazione formale e formazione non formale ; I) verifica della corretta sottoscrizione delle dichiarazioni dei soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella definizione, formalizzazione e realizzazione del PFId. L Ufficio formazione apprendistato, fatto salvo la fase di prima implementazione delle procedure, ordinariamente valuterà i PFId con cadenza quindicinale e comunicherà all impresa l avvenuta validazione del PFId di norma entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione del Piano stesso. L Ufficio competente si riserva di chiedere chiarimenti, modifiche e/o integrazioni al Piano nel caso qualcuno dei criteri richiamati in precedenza non risulti soddisfatto. L impresa e l agenzia formativa accreditata scelta per il supporto alla compilazione del PFId dovranno rispondere entro 15 giorni dal momento in cui riceveranno tale richiesta. L Ufficio competente potrà avviare procedura di segnalazione per l interruzione dei benefici previsti dal contratto di apprendistato qualora l impresa perseveri in atteggiamenti di mancata risposta e di mancata collaborazione con la Regione. 8. Attuazione del PFId 8.1 Tempi di realizzazione del piano formativo individuale annuale dell apprendista La realizzazione delle attività previste dal Piano formativo individuale annuale prevede le seguenti scadenze, calcolate tenendo a riferimento la data di prima presentazione del Piano formativo individuale di dettaglio all Ufficio competente della Regione: le unità formative relative alle competenze base/trasversali dovranno essere realizzate entro 5 mesi; le unità formative relative alle competenze tecnico-professionali di settore dovranno essere realizzate entro 9 mesi; le unità formative relative alle competenze tecnico-professionali specialistiche dovranno essere realizzate entro 11 mesi; l attestazione finale delle competenze acquisite dall apprendista dovrà essere inviata all Ufficio competente della Regione entro 12 mesi. Scadenze temporali diverse potranno riguardare settori e/o imprese caratterizzati da esigenze dovute ad una particolare sensibilità alla variazione stagionale dei cicli lavorativi. In ogni caso il Piano formativo individuale annuale dovrà comunque concludersi entro i termini massimi richiamati in precedenza. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 9

10 8.2 Variazioni al Piano Formativo individuale di dettaglio precedentemente approvato dalla Regione. L impresa, in accordo con l agenzia formativa incaricata della gestione/supervisione, ha facoltà di richiedere eventuali variazioni al PFId annuale dell apprendista precedentemente approvato dalla Regione, utilizzando la modulistica e seguendo le indicazioni fornite dall Ufficio competente della Regione. Queste variazioni possono riguardare la decisione di: sostituire una o più unità di formazione formale con altre della stessa tipologia, ma con diversi obiettivi e contenuti; attribuire la realizzazione di una o più unità di formazione esterna a un soggetto diverso da quello previsto nel Piano precedentemente approvato; sostituire una unità di formazione formale esterna presso un soggetto accreditato con una realizzata mediante delega autorizzata, oppure di attribuire la realizzazione di una unità di formazione esterna mediante delega autorizzata già prevista dal Piano formativo iniziale ad un soggetto attuatore diverso da quello indicato inizialmente (in questi casi va aggiunta alla richiesta di variazione anche la (ri)compilazione dell Allegato A del Piano Formativo individuale di dettaglio) sostituire unità formative di formazione formale esterne con unità formative di formazione formale interna all impresa (in questo caso va aggiunta alla richiesta di variazione anche la compilazione dell Allegato B del Piano Formativo individuale di dettaglio, che riguarda l autodichiarazione dell impresa circa la propria capacità formativa). La richiesta di variazione deve comprendere: una esplicita dichiarazione di richiesta da parte dell impresa, accompagnata da una sottoscrizione dell agenzia formativa incaricata della gestione/supervisione del PFId e da una dichiarazione di presa visione da parte dell apprendista; una nuova presentazione delle unità formative che si intende modificare; la compilazione degli Allegati A e/o B del Piano, solo nei casi in cui ciò è richiesto; una nuova presentazione del Quadro finale riassuntivo del piano formativo di dettaglio dell apprendista (cfr. il modello standard). La richiesta di variazione dovrà essere inviata all Ufficio regionale competente almeno 30 giorni prima dell avvio delle unità formative che si intende modificare, e comunque non oltre i termini che non consentirebbero un espletamento di tutte le azioni previste dal Piano Formativo nel rispetto delle scadenze indicate dalle disposizioni regionali. Se entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta all ufficio regionale competente non verrà formalizzata dalla Regione una risposta contraria, la variazione del Piano Formativo individuale di dettaglio è da intendersi come accolta. 8.3 Monitoraggio realizzazione piano formativo individuale annuale dell apprendista La realizzazione delle attività formative deve prevedere almeno un incontro formale di monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano formativo individuale annuale dell apprendista, che veda coinvolte l impresa e l agenzia formativa accreditata incaricata di supportare lo svolgimento del percorso formativo complessivo. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 10

11 La data di questo incontro di monitoraggio sarà stabilita autonomamente da questi soggetti, sulla base della concreta programmazione temporale dell insieme delle attività previste dal Piano formativo complessivo. L incontro di monitoraggio dovrà comunque svolgersi: non oltre i 9 mesi dalla data di prima presentazione del Piano formativo individuale di dettaglio alla Regione Autonoma valle d Aosta; dopo che è stato realizzato almeno il 50% del monte ore di formazione formale previsto dal Piano formativo individuale di dettaglio. Gli obiettivi del monitoraggio sono i seguenti: verifica delle attività già realizzate, dei risultati raggiunti e dei problemi incontrati; programmazione delle attività ancora da svolgere; valutazione generale sul percorso di apprendimento dell apprendista, con la precisazione di eventuali attenzioni per favorire l effettivo raggiungimento dei risultati attesi e l attestazione delle competenze acquisite dall apprendista al termine dell annualità in corso. L agenzia formativa provvederà ad inviare gli esiti del monitoraggio all Ufficio competente della Regione entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell incontro, formalizzati in un apposito standard. 9. Attestazioni di frequenza e delle competenze acquisite dall apprendista 9.1 Oggetti di attestazione L attestazione relativa al Piano formativo individuale annuale prevede due tipologie di documenti: il primo riguarda l attestazione della effettiva partecipazione/frequenza dell apprendista al monte ore di formazione formale previsto dalla normativa; il secondo è relativo alle competenze acquisite dall apprendista. Gli standard documentali saranno forniti dall ufficio regionale competente. La Regione si riserva di modificare ed integrare le modalità di attestazione con specifici provvedimenti. 9.2 Attestato di frequenza L attestazione della partecipazione/frequenza dell apprendista al monte ore di formazione formale viene rilasciato dall Agenzia formativa accreditata incaricata della gestione/supervisione del Piano formativo individuale di dettaglio annuale. L Agenzia formativa accreditata verificherà la documentazione relativa alla partecipazione dell apprendista a ciascuna delle unità formative previste dal PFId e rilascerà l apposito attestato compilato seguendo lo standard regionale. L attestazione riguarda l intera annualità considerata o, in caso di interruzione preventiva del rapporto di lavoro, le sole unità formative effettivamente frequentate. La frequenza viene comunque sempre calcolata con riferimento ad ogni singola unità formativa e può essere attestata esclusivamente nel caso l apprendista abbia frequentato almeno l 80% di ogni unità formativa considerata. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 11

12 A tal proposito l agenzia formativa può attivarsi, nel corso della realizzazione del PFId, per organizzare attività di recupero rivolte agli apprendisti che non abbiano raggiunto la percentuale di frequenza richiesta. 9.3 Attestato di competenze possedute Oggetto di attestazione sono le Unità di competenza che l apprendista dimostra di aver acquisito attraverso la realizzazione del suo Piano formativo individuale. Per Unità di competenza si intende l insieme organico di conoscenze, competenze, riconoscibile come esito significativo di un processo cognitivo e componente rilevante di professionalità, che sono oggetto di una specifica Unità formativa del Piano annuale di formazione formale. Per attestare l acquisizione della competenza non è sufficiente la partecipazione alla formazione formale; è necessario infatti che l apprendista dimostri di avere sviluppato le capacità e le conoscenze attraverso il loro efficace utilizzo all interno delle attività svolte in ambito lavorativo. Per questo motivo, l attestazione delle competenze acquisite è affidata congiuntamente all impresa e all Agenzia formativa accreditata che ha gestito e realizzato il PFId dell apprendista. Impresa ed Agenzia formativa definiranno congiuntamente i tempi e i modi per procedere alla verifica e all attestazione delle diverse unità di competenza. L attestazione delle competenze acquisite dall apprendista viene rilasciata, su modello standardizzato, al termine dell annualità contrattuale considerata. Nel caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima della conclusione del Piano formativo individuale annuale, impresa e Agenzia formativa accreditata sono comunque tenute a procedere all attestazione delle competenze maturate fino a quel momento dalla persona, indipendentemente dalla causa della cessazione. Presidenza della Regione Direzione Agenzia regionale del Lavoro Ufficio Formazione Apprendistato 12

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